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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1286/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3576/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Viale Di Tor Marancia N.4 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001077 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001078 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/10/2025 il Sig. Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di pagamento nn. 1 e 2 (indicati in atti come doc.
1.1 e doc. 1.2), concui Equitalia Giustizia S.p.A. richiedeva il pagamento del contributo unificato asseritamente dovuto per l'iscrizione a ruolo di un giudizio di querela di falso promosso nell'anno 2005 (doc. 10).
A sostegno del proprio ricorso (doc. 0), il contribuente eccepiva, in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e, nel merito, l'illegittimità della pretesa per diverse ragioni, tra cui la non debenza del contributo per tale tipologia di procedimento incidentale.
Si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., depositando controdeduzioni (doc. 4) con le quali contestava le argomentazioni avversarie, sostenendo la piena legittimità del proprio operato e la debenza delle somme richieste, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente depositava note difensive (doc. 5) in vista dell'udienza, insistendo nelle proprie tesi.
All'udienza del 17/02/2026, svoltasi secondo le modalità di cui al relativo verbale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per il carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione.
La parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione per intervenuta prescrizione decennale.
L'eccezione è fondata.
La pretesa tributaria in esame ha ad oggetto il contributo unificato relativo ad un procedimento di querela di falso iscritto a ruolo nell'anno 2005. Il credito per la riscossione del contributo unificato, avendo natura di entrata tributaria, è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in assenza di una diversa disposizione normativa specifica.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il tributo è dovuto, ovvero, nel caso di specie, dal momento dell'iscrizione a ruolo della causa nell'anno 2005, o al più tardi dalla definizione del relativo giudizio.
Dalla documentazione in atti, emerge che il fatto generatore dell'obbligazione tributaria risale all'anno 2005.
Gli avvisi di pagamento impugnati sono stati notificati al ricorrente in data ampiamente successiva allo spirare del decennio. La parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al contribuente nel decennio intercorrente tra il sorgere del credito e la notifica degli avvisi di pagamento oggetto di causa.
Né la nota dell'Agenzia delle Entrate (doc. 8) né altri documenti prodotti (quali il ricorso per revocazione del
2022, doc. 6) possono assurgere a prova di un'efficace interruzione, non essendo idonei a costituire in mora il debitore per il credito qui azionato.
Pertanto, il diritto alla riscossione del contributo unificato richiesto con gli atti impugnati deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte dalla disamina delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. vigente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di pagamento impugnati;
2. Condanna la parte resistente, Equitalia Giustizia S.p.A., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 500.00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
IL GIUDICE
NI VA
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3576/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Viale Di Tor Marancia N.4 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001077 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 001078 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/10/2025 il Sig. Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di pagamento nn. 1 e 2 (indicati in atti come doc.
1.1 e doc. 1.2), concui Equitalia Giustizia S.p.A. richiedeva il pagamento del contributo unificato asseritamente dovuto per l'iscrizione a ruolo di un giudizio di querela di falso promosso nell'anno 2005 (doc. 10).
A sostegno del proprio ricorso (doc. 0), il contribuente eccepiva, in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e, nel merito, l'illegittimità della pretesa per diverse ragioni, tra cui la non debenza del contributo per tale tipologia di procedimento incidentale.
Si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., depositando controdeduzioni (doc. 4) con le quali contestava le argomentazioni avversarie, sostenendo la piena legittimità del proprio operato e la debenza delle somme richieste, e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente depositava note difensive (doc. 5) in vista dell'udienza, insistendo nelle proprie tesi.
All'udienza del 17/02/2026, svoltasi secondo le modalità di cui al relativo verbale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per il carattere assorbente dell'eccezione di prescrizione.
La parte ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'estinzione del diritto di credito vantato dall'Amministrazione per intervenuta prescrizione decennale.
L'eccezione è fondata.
La pretesa tributaria in esame ha ad oggetto il contributo unificato relativo ad un procedimento di querela di falso iscritto a ruolo nell'anno 2005. Il credito per la riscossione del contributo unificato, avendo natura di entrata tributaria, è soggetto al termine di prescrizione ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c., in assenza di una diversa disposizione normativa specifica.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il tributo è dovuto, ovvero, nel caso di specie, dal momento dell'iscrizione a ruolo della causa nell'anno 2005, o al più tardi dalla definizione del relativo giudizio.
Dalla documentazione in atti, emerge che il fatto generatore dell'obbligazione tributaria risale all'anno 2005.
Gli avvisi di pagamento impugnati sono stati notificati al ricorrente in data ampiamente successiva allo spirare del decennio. La parte resistente, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, non ha prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione validamente notificato al contribuente nel decennio intercorrente tra il sorgere del credito e la notifica degli avvisi di pagamento oggetto di causa.
Né la nota dell'Agenzia delle Entrate (doc. 8) né altri documenti prodotti (quali il ricorso per revocazione del
2022, doc. 6) possono assurgere a prova di un'efficace interruzione, non essendo idonei a costituire in mora il debitore per il credito qui azionato.
Pertanto, il diritto alla riscossione del contributo unificato richiesto con gli atti impugnati deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per il suo carattere assorbente, esime questa Corte dalla disamina delle ulteriori censure sollevate dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, ai sensi del D.M. vigente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di pagamento impugnati;
2. Condanna la parte resistente, Equitalia Giustizia S.p.A., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 500.00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA
e CPA come per legge ed alla rifusione del CUT se assolto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 17/02/2026.
IL GIUDICE
NI VA