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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore ed estensore
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GULINO BRUNO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/1/2025 ha chiesto contestualmente la pronuncia Parte_1 della separazione personale e di scioglimento del matrimonio contratto con , in CP_1
TE PA il 5/4/2007 (atto di matrimonio n. 6, serie I, Anno 2007), dal quale non sono nati figli.
non si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Con sentenza n. 303/2025 del 12/5/2025 il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato la separazione personale tra i suddetti coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10/12/2025 è comparso personalmente anche il resistente , privo di CP_1 difensore, ed il procuratore della parte ricorrente ha discusso e precisato le conclusioni e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali;
il Giudice procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la stessa al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data della sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, anche alla luce del persistente disinteresse processuale mostrato dal resistente CP_1
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione e dal disinteresse mostrato dal resistente anche a tale fase del giudizio, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in TE PA il 5/4/2007. Parte_1 CP_1
Non risultano formulate domande accessorie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
) e in TE PA il C.F._1 CP_1 C.F._2
5/4/2007;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TE PA (atto n. 6, parte I, anno 2007);
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TE PA nella camera di consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore ed estensore
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/12/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GULINO BRUNO Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente -
e
(C.F. CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 10/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/1/2025 ha chiesto contestualmente la pronuncia Parte_1 della separazione personale e di scioglimento del matrimonio contratto con , in CP_1
TE PA il 5/4/2007 (atto di matrimonio n. 6, serie I, Anno 2007), dal quale non sono nati figli.
non si è costituito nel giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_1
Con sentenza n. 303/2025 del 12/5/2025 il Tribunale in composizione collegiale ha dichiarato la separazione personale tra i suddetti coniugi, disponendo la prosecuzione del giudizio per la delibazione della restante domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 10/12/2025 è comparso personalmente anche il resistente , privo di CP_1 difensore, ed il procuratore della parte ricorrente ha discusso e precisato le conclusioni e ha rinunciato ai termini per scritti conclusionali;
il Giudice procedente, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la stessa al Collegio.
***
Tutto ciò premesso, ritiene il tribunale in composizione collegiale che la domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data della sentenza di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta, anche alla luce del persistente disinteresse processuale mostrato dal resistente CP_1
Orbene, verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione e dal disinteresse mostrato dal resistente anche a tale fase del giudizio, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in TE PA il 5/4/2007. Parte_1 CP_1
Non risultano formulate domande accessorie.
La sostanziale non opposizione alle domande formulate dalla ricorrente, per effetto della contumacia del resistente, depongono per la l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
) e in TE PA il C.F._1 CP_1 C.F._2
5/4/2007;
2. DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
TE PA (atto n. 6, parte I, anno 2007);
3. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TE PA nella camera di consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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