Art. 484. Riconsegna dell'unita' requisita 1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. 2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 2
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