Art. 484. Riconsegna dell'unita' requisita 1. La riconsegna della nave o galleggiante requisito da parte dell'amministrazione e' disposta dal Ministero che ha ordinato la requisizione, e comunicata dall'autorita', all'uopo delegata dal Ministero stesso, all'armatore o proprietario o ai loro legali rappresentanti, possibilmente con preavviso. 2. Salve speciali esigenze o accordi particolari, la nave o galleggiante requisito e' restituito all'armatore o proprietario nel porto ove ebbe luogo la requisizione.
Articolo 484 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 483Articolo 485
Articolo 484 del Codice dell'ordinamento militare
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 922
- Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 497
- Corte d'Appello Bari, sentenza 01/12/2025, n. 1728
- Cass. civ., sez. I, sentenza 13/06/2006, n. 13673
- Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 1831
- Trib. Avezzano, sentenza 28/05/2025, n. 245
- Trib. Cosenza, sentenza 05/06/2025, n. 1004
- Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 5474
- Trib. Parma, sentenza 15/01/2025, n. 23
- Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 45
- Trib. Patti, sentenza 11/06/2025, n. 1129
- Articolo 1 della Legge 18 aprile 1935, n. 634