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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1314 / 2018 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
TRA
Sig.ri (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Elefante, elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTORI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to P.IVA_1
Giovanni D'Elia, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art.58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art.132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'art.111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli artt.127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art.101 cpc da effettive garanzie di difesa – art.24 della Costituzione
- e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità – art.111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 procedevano dinanzi a codesto Tribunale all'impugnazione della delibera assunta dal di Cava dei Tirreni in Controparte_2 data 27.11.2017 deducendone la invalidità per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo della lite.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'infondatezza della domanda e chiededone il rigetto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
Il precedente G.U. assegnatario del fascicolo, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata in ragione della
Pagina 2 ritenuta assenza del presupposto cautelare afferente il “grave pregiudizio” delle ragioni degli attori, non ammetteva le prove richieste dalle parti e fissava l'udienza del 07.10.2020 per la discussione ex art.281 sexies c.p.c..
A seguito di numerosi rinvii d'ufficio ed assegnazione del fascicolo a nuovo istruttore, la causa perveniva a varie udienze di discussione poi differite e da ultimo veniva assegnata alla cognizione del G.O. dott. Silvio La Rana, il quale all'udienza del 05.12.2024 la tratteneva per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Balza evidente, nel caso che ci occupa, l'invalidità della delibera impugnata, sotto forma di vizio di annullabilità della stessa, per effetto della omessa convocazione di tutti e due i comproprietari dell'immobile di proprietà degli attori, sigg.ri
[...]
e . Pt_1 Parte_2
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti e non contestata, la convocazione assembleare del 27.11.2017 risulta indirizzata al solo sig. , con Parte_1 conseguente invalidità della stessa, della costituzione dell'assemblea e della delibera assunta.
Ed invero, in caso di immobile in comproprietà indivisa - così come nella fattispecie in esame - l'avviso di convocazione dell'assemblea doveva essere trasmesso a ciascun comproprietario, posto che tutti i comproprietari sono legittimati ad agire a tutela del bene comune, anche mediante l'impugnazione di delibere assembleari che ritengano pregiudizievoli al condominio o al proprio immobile (cfr. Cass. Civ. Sent. N. 19435/2021; Cass. Sez. 2, 26/07/2013, n.
18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 30/10/2007, n. 22891;
Cass. Sez. 2, 09/01/2006, n. 75).
La giurisprudenza, dunque, è unanime nell'affermare che l'omessa convocazione di un condomino, sia anche comproprietario di una unità abitativa, comporti l'annullabilità della delibera assembleare. “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 c.c., unicamente al singolo pretermesso, sul quale grava
l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”; (cfr. Cassazione civile sez.II, 10/03/2020, n.6735).
Ed ancora, “La mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l'annullabilità della delibera, non rilevando l'invio dell'avviso di convocazione nei
Pagina 3 confronti del coniuge convivente” (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n.
924/2019).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di annullamento della delibera assembleare in questione, impugnata nei termini di legge dagli attori.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la delibera adottata ed oggetto del presente giudizio, è da qualificarsi nulla.
Il superiore motivo di impugnazione deve ritenersi assorbente rispetto le ulteriori eccezioni di annullabilità.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'art.132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sul valore minimo di ciascun scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 concretamente applicabile al presente processo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del deliberato assembleare di cui al verbale del 27.11.2017 per quanto esposto in parte motiva;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.403,00 di cui € 125,00 per esborsi, € 1.278,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e spese
Pagina 4 generali 15% sul compenso, con attribuzione all'avv.to Antonio Elefante dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 05/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1314 / 2018 avente ad oggetto: impugnativa delibera assembleare
TRA
Sig.ri (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rapp.ti e difesi dall'avv.to Antonio Elefante, elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTORI
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to P.IVA_1
Giovanni D'Elia, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti costituite concludevano come da verbale di udienza in atti, le cui conclusioni si hanno in questa sede per trascritte e riprodotte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art.132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art.58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscitabile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (04/07/2009), risultano ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art.132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'art.111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - impone al Giudice - ai sensi degli artt.127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art.101 cpc da effettive garanzie di difesa – art.24 della Costituzione
- e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità – art.111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 procedevano dinanzi a codesto Tribunale all'impugnazione della delibera assunta dal di Cava dei Tirreni in Controparte_2 data 27.11.2017 deducendone la invalidità per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo della lite.
Istauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto, CP_1 deducendo l'infondatezza della domanda e chiededone il rigetto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
Il precedente G.U. assegnatario del fascicolo, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata in ragione della
Pagina 2 ritenuta assenza del presupposto cautelare afferente il “grave pregiudizio” delle ragioni degli attori, non ammetteva le prove richieste dalle parti e fissava l'udienza del 07.10.2020 per la discussione ex art.281 sexies c.p.c..
A seguito di numerosi rinvii d'ufficio ed assegnazione del fascicolo a nuovo istruttore, la causa perveniva a varie udienze di discussione poi differite e da ultimo veniva assegnata alla cognizione del G.O. dott. Silvio La Rana, il quale all'udienza del 05.12.2024 la tratteneva per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Balza evidente, nel caso che ci occupa, l'invalidità della delibera impugnata, sotto forma di vizio di annullabilità della stessa, per effetto della omessa convocazione di tutti e due i comproprietari dell'immobile di proprietà degli attori, sigg.ri
[...]
e . Pt_1 Parte_2
Infatti, dalla documentazione prodotta in atti e non contestata, la convocazione assembleare del 27.11.2017 risulta indirizzata al solo sig. , con Parte_1 conseguente invalidità della stessa, della costituzione dell'assemblea e della delibera assunta.
Ed invero, in caso di immobile in comproprietà indivisa - così come nella fattispecie in esame - l'avviso di convocazione dell'assemblea doveva essere trasmesso a ciascun comproprietario, posto che tutti i comproprietari sono legittimati ad agire a tutela del bene comune, anche mediante l'impugnazione di delibere assembleari che ritengano pregiudizievoli al condominio o al proprio immobile (cfr. Cass. Civ. Sent. N. 19435/2021; Cass. Sez. 2, 26/07/2013, n.
18123; Cass. Sez. 2, 27/02/2009, n. 4856; Cass. Sez. 2, 30/10/2007, n. 22891;
Cass. Sez. 2, 09/01/2006, n. 75).
La giurisprudenza, dunque, è unanime nell'affermare che l'omessa convocazione di un condomino, sia anche comproprietario di una unità abitativa, comporti l'annullabilità della delibera assembleare. “La mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 c.c., unicamente al singolo pretermesso, sul quale grava
l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti”; (cfr. Cassazione civile sez.II, 10/03/2020, n.6735).
Ed ancora, “La mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l'annullabilità della delibera, non rilevando l'invio dell'avviso di convocazione nei
Pagina 3 confronti del coniuge convivente” (cfr. Corte di Appello di Catania, sentenza n.
924/2019).
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di annullamento della delibera assembleare in questione, impugnata nei termini di legge dagli attori.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la delibera adottata ed oggetto del presente giudizio, è da qualificarsi nulla.
Il superiore motivo di impugnazione deve ritenersi assorbente rispetto le ulteriori eccezioni di annullabilità.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il
Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'art.132, n.4, cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.
Ritiene sul punto questo Giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo caratterizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, consenta di attestarsi sul valore minimo di ciascun scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 concretamente applicabile al presente processo.
P.Q.M.
il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la nullità del deliberato assembleare di cui al verbale del 27.11.2017 per quanto esposto in parte motiva;
2) condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida in complessivi € 1.403,00 di cui € 125,00 per esborsi, € 1.278,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e spese
Pagina 4 generali 15% sul compenso, con attribuzione all'avv.to Antonio Elefante dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale in data 05/03/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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