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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2652 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a Parte_1
OR (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANULE C/O AVVOCUTURA INPS 100 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. ROMBALDI GIAN MARIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito il Tribunale del Parte_1
Lavoro di Patti chiedendo il riconoscimento di 102 giornate lavorative relative agli anni 2015 e 2016, asseritamente svolte alle dipendenze della cooperativa agricola "Il Darifoglio Soc. Coop. Agr.". A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha evidenziato di aver svolto attività lavorativa nei fondi della società con regolare orario e mansioni riconducibili all'attività agricola tipica, per come dedotto in ricorso. Tuttavia, a seguito della pubblicazione da parte dell' del CP_1
Terzo Elenco Nominativo Trimestrale dell'anno 2019, il suo nominativo risultava oggetto di cancellazione. La ricorrente lamenta l'illegittimità della predetta cancellazione sostenendo di non aver ricevuto comunicazione individuale del provvedimento, nonché la mancata motivazione del rigetto amministrativo, e chiede la reiscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato e il riconoscimento di ogni conseguente diritto previdenziale.
L' , costituitosi ritualmente, ha eccepito in via preliminare CP_1
l'intervenuta decadenza del diritto all'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modificazioni nella L. 11 marzo 1970, n. 83, sostenendo che la domanda giudiziale risulta proposta oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa. Nel merito ha comunque contestato la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Il presente giudizio verte essenzialmente sulla tempestività del ricorso in relazione alla decadenza maturata per effetto della pubblicazione telematica degli elenchi da parte dell' . CP_1
Secondo la normativa vigente, l'art. 22 citato prevede che l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi dell' , da cui derivi una lesione CP_1
di diritti soggettivi, debba essere esercitata nel termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento lesivo. A ciò si aggiunge la disciplina introdotta con l'art. 38, commi 6 e 7, della L.
111/2011, che ha riconosciuto pieno valore legale alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi di variazione sul sito ufficiale dell'Istituto, esonerando quest'ultimo da notifiche individuali.
Nel caso in esame, il Terzo Elenco Trimestrale dell'anno 2019 è stato pubblicato dal 17.12.2019 al 31.12.2019. La ricorrente ha presentato ricorso alla
Commissione CISOA il 14.01.2020, rigettato con nota PEC notificata il
26.02.2020. Poiché non risulta proposta di ricorso successivo alla CAU nei termini previsti, il provvedimento è divenuto definitivo il 27.03.2020. Il termine per proporre ricorso giudiziario è dunque decorso senza sospensioni sino al
25.07.2020.
Tuttavia, il deposito del ricorso giudiziario è avvenuto in data 20.08.2020, quindi oltre il termine perentorio. Come chiarito in molteplici arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (come da consolidato orientamento giurisprudenziale), il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 cit. ha natura sostanziale e non processuale: esso è pertanto insuscettibile di interruzione o sospensione, è rilevabile d'ufficio anche in appello e comporta l'improponibilità definitiva dell'azione.
È bene ricordare che la Corte Costituzionale, ha riconosciuto la piena legittimità costituzionale di tale termine, sottolineandone la funzione di garantire certezza e definitività a provvedimenti che incidono sulla spesa pubblica.
Pertanto, il superamento del termine da parte della ricorrente comporta l'improcedibilità dell'azione giudiziaria. Ogni questione relativa alla fondatezza del rapporto di lavoro e alla prova dello stesso risulta assorbita dalla decisione in rito, non potendo essere ulteriormente esaminata nel merito.
Considerata la particolare complessità della questione trattata e la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Tale valutazione tiene conto anche della buona fede della ricorrente e del possibile errore determinato dall'incertezza interpretativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_1
contro l' ;
[...] CP_1
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo