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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2024, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 19 marzo 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6701/2023 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CUNSOLO ANTONIO giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier CP_1
Luigi Tomaselli ( - fax 095367630 - p.e.c. C.F._1
t ) per procura generale alle liti n. 37590/7331 del Email_1
23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: giornate di lavoro agricolo – disconoscimento – reinserimento negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza – accertamento diritto al trattenimento delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie.
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della
, con sede in Paternò (CT), per 102 giornate nel 2017 e 102 nel 2018; Controparte_2
di avere svolto nel predetto periodo, in particolare, attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi fondi ubicati in vari Comuni della Provincia di Catania di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società cooperativa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
1 di avere svolto tale attività lavorativa attenendosi alle direttive impartite dai legali rappresentanti della società (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta e di lavorazione dei terreni) con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 70,00; che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal riconoscimento di tutte le giornate lavorative prestate, la Direzione Provinciale dell' di Catania aveva modificato, ai fini delle assicurazioni CP_1
obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificandogli i seguenti provvedimenti:
1) nota protocollo .2100.19/12/2022.0791503, ricevuta il 16/01/2023 e relativa all'anno 2017, CP_1
avente ad oggetto il disconoscimento di n. 102 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze di;
Controparte_2
2) nota protocollo .2100.19/12/2022.0791504, ricevuta il 16/01/2023 e relativa all'anno 2018, CP_1
avente ad oggetto il disconoscimento di n. 102 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze di . Controparte_2
Inoltre, l' , in data 7/2/2023 e 15/2/2023 gli aveva notificato ulteriori provvedimenti con i CP_1
quali, a seguito di riesame derivante dai disconoscimenti, aveva richiesto in restituzione gli importi corrisposti a titolo di indennità di disoccupazione agricola, impugnati in via amministrativa senza esito alcuno.
Ciò premesso, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento predetti per insanabile ed assoluto difetto di motivazione in quanto l' resistente aveva omesso di CP_3
specificare le ragioni poste a fondamento degli stessi.
Ha comunque rappresentato di essere venuto a conoscenza casualmente che la decisione dell' CP_1
era scaturita dal verbale ispettivo n. 2021002266/DDL del 17 ottobre 2022 nei confronti della cooperativa azienda mai a lui notificato e del quale chiedeva l'annullamento o la CP_2
disapplicazione.
In subordine, ha dedotto la mancata dimostrazione da parte dell' della fondatezza del CP_1
disconoscimento delle giornate lavorative mentre dalla documentazione in atti emergeva in modo univoco la reale sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la suddetta cooperativa.
Ha censurato l'operato dell' che, senza averlo sentito e pur avendo riconosciuto nel verbale CP_1
richiamato che il volume d'affari dichiarato dalla ditta era stato tenuto in considerazione da parte degli ispettori a parziale conferma di una certa congruità di quelle giornate lavorative per le quali non era stata raggiunta sufficiente prova per disporne l'annullamento in via amministrativa, aveva quindi contraddittoriamente cancellato le giornate lavorativa da lui effettivamente prestate.
2 Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare disporre la riunione (o la trattazione congiunta) del presente giudizio a quello r.g. 6671/2023 avente ad oggetto l'atto presupposto rispetto al disconoscimento delle giornate lavorative disposto dall' nei confronti del sig. o CP_1 Parte_1
sospendere il presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del suddetto procedimento r.g. 6671/2023;
2) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali
l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la CP_1
cancellazione di n. 102 lavorative in agricoltura prestate da Parte_1 nell'anno 2017 e 102 nel 2018 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo ha CP_3 revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa chiedendone la restituzione, dichiarare il diritto di quest'ultimo al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in CP_1
relazione alle predette annualità;
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_1
distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”.
Con memoria depositata il 20 settembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Richiesto in via preliminare di accertare la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria e l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/1970, l' ha CP_3
dedotto che, in virtù dei princìpi in materia di onere della prova, gravava sul ricorrente che pretendeva il riconoscimento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici bracciantili, l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della pretesa (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 1133/2000), mentre l'odierno ricorrente si era limitato ad una mera riepilogazione di eventi senza alcun supporto probatorio.
Ferme restando quindi tutte le preclusioni processuali maturate a carico del ricorrente, relative alla sussistenza di tutti i presupposti fondanti la propria pretesa, ha rilevato come, nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti ispettivi -quali quelli condotti nella fattispecie in esame- dettagliati, e basati su risultanze documentali, che abbiano indotto gli accertatori a contestare, e quindi a negare, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato asserito da controparte, soltanto su quest'ultima incombeva l'onere, in giudizio, di fornire la prova contraria, che doveva necessariamente
3 contrastare in modo specifico, nonché dimostrare come eventualmente non veritiere le risultanze ispettive.
Né il Giudice adito poteva dedurre elementi di valutazione dalla semplice iscrizione del suddetto lavoratore negli elenchi nominativi degli operai agricoli, potendo trarsi dalla iscrizione suddetta meri riscontri di natura formale, ma non certo sostanziale (Cass., n. 3975/2001).
Nella fattispecie a mano il ricorrente era stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli O.T.D. per gli anni in questione in conseguenza di quanto emerso dalle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002266/DDL del 17/10/2022 spiccato nei confronti della
[...]
Controparte_4
Le risultanze di cui al citato accertamento erano fondate sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle ispezioni, sull'esame della documentazione in possesso dell'azienda, nonché dei libri contabili (libro paga, libro matricola) e delle registrazioni negli stessi effettuate.
Richiamava quindi il contenuto dell'accertamento e l'esito dello stesso, rilevando che gli ispettori, dall'analisi sull'andamento dei dati occupazionali avevano riscontrato l'assoluta dissonanza, in termini economico/finanziari, del volume di affari presuntivamente prodotto e denunziato, con le capacità della ditta di occupare e retribuire il numero di soggetti che erano stati dichiarati nei vari
Org periodi oggetto dell'accertamento, così come rilevati dalla documentazione esaminata ( , , Org_2
; Org_3
che la società aveva impugnato il suddetto verbale e il giudizio era sub iudice; che sotto il profilo strettamente lavoristico-previdenziale, era stata appurata l'omessa corresponsione da parte della cooperativa di alcuna somma a pagamento della contribuzione , CP_1
dovuta sulla base delle giornate denunziate nel non indifferente importo di €.671.275,00; che ancora a fronte del monte salari da corrispondere, secondo quanto denunziato, pari all'importo di €.2.658.876, non era stato possibile tracciare se non modestissimi importi pagati, certo non proporzionati al volume di salari formalmente dovuti.
Produceva estratto conto corrente della cooperativa, prodotto dalla stessa nella controversia n.
6671/2023 RG, pendente davanti a questo stesso Tribunale, evidenziando che il numero e volume delle operazioni appariva assolutamente sproporzionato, per difetto, ai volumi dichiarati al fisco ed all' . CP_1
D'altro verso non costituivano prova, nemmeno indiziaria, tutte le scritture contabili provenienti dalla cooperativa e da questa elaborate al fine di creare le fittizie posizioni lavorative e previdenziali. Altrettanto escluso era il valore probatorio da riconoscere alle buste paga prodotte -le quali, peraltro, non erano in alcun modo munite di data certa di redazione opponibile all' , che CP_1
4 anche per tale motivo cautelativamente le contestava -, sia in relazione alle prestazioni così formalmente rappresentate per i fini simulatori più volte denunziati, ed anche per la loro irrilevanza probatoria ai fini della dimostrazione della corresponsione delle relative retribuzioni, come disposto dall'art.1, co.912, legge n.205/2017.
Ha chiesto quindi di accogliere le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.;
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare gli impugnati provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. in relazione alle giornate denunziate da Controparte_4
- Ritenere e dichiarare altresì dovuti tutti gli importi richiesti a titolo di ripetizione di indebite prestazioni di disoccupazione.
- Con il favore di spese e compensi di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; prodotta dall'Istituto resistente sentenza n. n.20/2024 della Sezione lavoro ora adita con cui era stato rigettato il ricorso proposto da avente ad oggetto l'annullamento del verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. 2021002266/DDL del 17/10/2022, posto a fondamento del disconoscimento delle giornate agricole qui in discussione;
sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in ragione dei tempi di proposizione dello stesso, come da documentazione in atti.
Ai sensi dell'art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In relazione al termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 citato per la proposizione del ricorso giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la
5 natura di decadenza sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del
1973 (cfr., ex plurimis, Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393); interpretazione ritenuta dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività del provvedimento impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione nei termini di legge del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav.,
10 febbraio 2014, n. 2898).
Al riguardo, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato d.l. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 – come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925)
e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3 – il quale ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla
6 che decide entro novanta giorni. Decorso Organizzazione_4
inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma 2, dello stesso articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
È appena il caso di evidenziare, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le CP_1 CP_5
rispettive competenze.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180), è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (ex art. 22, d.l. n. 7/1970) decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza – mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale soltanto la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato.
Nel caso a mano, tenuto conto della data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, della data di proposizione dei ricorsi amministrativi e del successivo ricorso giudiziario, alcuna decadenza è maturata.
2. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
2.a. Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà
7 riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
2.b..Come già premesso e più volte ribadito dalla Cassazione, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Trattasi di principi, che, secondo orientamento uniforme e consolidato, conducono a ribadire che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.” (Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877).
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui
8 chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., CP_1
sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass., n. 3129 del 2 febbraio 2023).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_3 la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).
Ebbene, nel caso a mano, non può ritenersi assolto tale onere probatorio, atteso che la documentazione versata in atti da parte ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la Controparte_2
avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio.
Emergendo elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, ha poca rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996).
9 Nella specie, il ricorrente non ha allegato i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi,
c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi - assumendo apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai legali rappresentanti della cooperativa, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tanto già giustificherebbe la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Nemmeno risulta richiesta prova per testi che avrebbe comunque dovuto avere ad oggetto circostanze rilevanti e conducenti, a specificazione della generica prospettazione di cui in ricorso, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività.
Non è dunque possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
2.b Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze già Controparte_4
10 valorizzate in sede di decisione del procedimento, iscritto al n. 6671/2023 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento da parte della cooperativa, definito con sentenza n. 20 del 4 gennaio 2024, alle cui motivazioni testualmente si fa riferimento ex art. 118 disp. di attuaz.
c.p.c., e con riferimento al quale parte ricorrente aveva pure richiesto la riunione in quanto afferente ad atto presupposto rispetto al disconoscimento delle giornate lavorative in questione.
Segnatamente con la richiamata pronuncia è stato ritenuto: “… … … che a fronte delle risultanze di cui al verbale ispettivo in atti e segnatamente delle dichiarazioni acquisite, risulti piuttosto insufficiente a confutare gli esiti della verifica ispettiva sia la documentazione versata in atti – e con riferimento alla quale è stata articolata una inammissibile quanto generica prova per testi – documentazione sostanzialmente consistente in fatture relative alle prestazioni che la società assume di avere fornito a terzi, sia di copia di alcuni estratti conto dai quali appunto desumere il pagamento di alcune delle suddette fatture o l'emissione di assegni, a dire della ricorrente relativi al pagamento delle retribuzioni, così come la perizia redatta da agronomo di parte che attesterebbe
l'esistenza di un fabbisogno di manodopera adeguato al numero di operai assunti e alle giornate nel periodo in contestazione denunciate.
Intanto quanto alla documentazione proveniente dalla cooperativa deve escludersi che essa abbia valore dirimente in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro.
Emergendo elementi di dubbio in ordine alla esistenza dei rapporti di lavoro del tutto disconosciuto
e riguardanti i soci amministratori, sì come del numero di giornate denunciate in misura inverosimile in ragione della denuncia aziendale iniziale, non è la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, probante di quanto assunto, avendo scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio dello stresso o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c.; essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), sì come non sufficiente a dimostrare la quantità dell'attività presuntivamente prestata in favore della cooperativa.
L'analisi della documentazione contabile, sì come del fatturato;
la verifica del monte retributivo in relazione al volume d'affari sì come evincibile dalla documentazione fiscale non è perciò dato che afferisce alla sola valutazione di efficacia ed economicità dell'attività aziendale, ma sicuramente piuttosto elemento di ponderazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati, nella loro complessiva esistenza o nel loro materiale estrinsecarsi.
11 Non può infatti farsi leva di clivaggio al fine di sostenere la inattendibilità e invalidità dell'accertamento posto in essere il non avere gli ispettori rapporto per rapporto, nominativo per nominativo, periodo per periodo indicato quali – a parte quelli dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e di cui si dirà infra – risultino quelli da ritenersi non corrispondenti alle denunce effettuate, a fronte di una serie di elementi indiziari che piuttosto inficiano la attendibilità e verosimiglianza della documentazione aziendale.
Va ribadito che nelle ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura è onere della parte provare l'occupazione per il numero di giornate previste.
Il processo previdenziale peraltro non ha natura impugnatoria, ma “è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Il principio è consolidato in giurisprudenza, giacché: "l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato" (Corte d'Appello Catanzaro, n. 764/2017).
A fronte delle emergenze di cui al verbale, che sminuiscono la valenza probatoria dei documenti provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di rapporti bracciantili inesistenti e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si palesa l'esigenza di una puntuale e argomentata valutazione di tutti gli elementi emergenti, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Prima dunque di passare in rassegna – e pur solo a campione alcune delle contraddittorie e non coerenti dichiarazioni dei soggetti sentiti in sede di verifica ispettiva – si consideri in primo luogo che con dal verbale risulta:
12 ➢ che risulta iscritta dal 15/03/2016 nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A del Sud CP_2
Est Sicilia al n. REA CT-360379 con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA per lo svolgimento dell'attività di “coltivazione di agrumi” dal 04/04/2015;
➢ la compagine societaria dell'impresa, con un capitale sociale di euro 1.500,00, risulta costituita da tre soci, , e;
Parte_2 CP_6 Persona_2
➢ in data 31/03/2016 veniva trasmessa la prima e unica denuncia aziendale telematica alla sede di Catania, con la quale la società dichiarava di iniziare un'attività agricola con dipendenti CP_1
dal giorno 22/03/2016, e di operare come azienda senza terra effettuando la raccolta di prodotti ortofrutticoli, con un fabbisogno annuo di n. 100 giornate lavorative;
➢ dal 2016 al 2021 la effettuava invece comunicazioni obbligatorie di assunzione di CP_2
operai a tempo determinato (OTD) e indeterminato (OTI), denunciando complessivamente all' un numero di lavoratori per un numero di giornate pari a 46.400, pari a un numero di CP_3
giornate che supera nel 2020 e nel 2021 anche di oltre 100 volte il fabbisogno aziendale annuo di manodopera dichiarato dalla ditta stessa.;
➢ che in base ai dati rilevati dagli archivi dell'Amministrazione Finanziaria risulta che la società nel periodo oggetto di accertamento ha presentato il Modello Unico – Redditi Società di Capitali per gli anni 2016, 2018, 2019, 2020 e Modello IVA per gli anni d'imposta 2016, 2019, 2020. Per il
2017 la società ha presentato solo il Modello 770 ed esibito in formato elettronico il Registro IVA per gli anni dal 2017 al 2021. Dal complessivo esame dei documenti sopra citati si è potuto determinare il volume d'affari della società come sotto riportato: - per il 2016 un volume d'affari di € 228.794 ed un totale acquisti di € 57.144; - per il 2017 un volume d'affari di € 322.527 ed un totale acquisti di € 205.810; - per il 2018 un volume d'affari di € 544.360 ed un totale acquisti di €
233.966; - per il 2019 un volume d'affari di € 1.010.385 ed un totale acquisti di € 416.330; - per il
2020 un volume d'affari di € 2.058.687 ed un totale acquisti di € 1.101.350. - per il 2021 un volume
d'affari di € 1.801.754 ed un totale acquisti di € 1.219.963;
➢ che ha omesso nella misura del 100% il pagamento dei contributi da lavoro dipendente dovuti all' per un totale di insoluto pari ad € 671.265,17 con situazione aggiornata al 4° trimestre CP_1
del 2021;
➢ che, sì come desumibile dalla documentazione esibita, la Cooperativa ha conseguito un ipotetico utile aziendale, nel periodo in discussione, di € 2.731.944, laddove i soli costi di personale considerate le retribuzioni pari a € 2.658.876 e i contributi pari a € 671.265,17 – non versati – e
13 senza tenere conto di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria – sarebbero pari ad euro
3.330,141,17.
La evidente antieconomicità della gestione sì come rappresentata dagli stessi documenti contabili e fiscali e aziendali non rileva quindi solo al fine della responsabilità dell'organo gestorio o della valutazione – secondo quanto dedotto in ricorso – della efficienza societaria ma inficiano
l'attendibilità dell'intera contabilità e la veridicità delle denunce di manodopera, la cui finalità e strumentalità rispetto a scopi verosimilmente fraudolenti è più che ipotizzabile.
Né pare fondato l'apparente vulnus sottolineato dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale non avendo i funzionari verbalizzanti chiarito le ragioni per le quali alcuni rapporti sarebbero stati considerati veritieri e non annullati, sì come non è stata ritenuta del tutto fittizia l'attività aziendale della , tutto l'architrave dell'accertamento ne verrebbe inficiato. CP_2
In realtà la ponderata valutazione degli ispettori ha appunto consentito da un canto di disconoscere integralmente i rapporti di lavoro denunciati con riguardo ai componenti il CdA, sì come i rapporti di coloro che proprio in quanto non presentatisi a seguito di convocazione si sono del tutto sottratti ai richiesti chiarimenti o con riguardo ai quali non risultano pagamenti tracciabili della retribuzione o risultano solo per pochi mesi rispetto ai mesi di lavoro dichiarati dalla ditta;
d'altro canto facendo salvi quei rapporti e quelle prestazioni con riferimento alle quali non vi sono sufficienti elementi per ritenerne la fittizietà.
Non può censurarsi un tale modus operandi che anzi denota un atteggiamento prudenziale e non approssimativo.
Non solo: in disparte ogni considerazione in ordine alla astratta compatibilità della posizione di lavoratore subordinato e di componenti del CdA oltre che di soci di capitale della cooperativa, deve rilevarsi che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dei tre soci – , Pt_2
e quest'ultimo nemmeno presentatosi a rendere i chiarimenti richiesti – CP_6 Per_2
scaturisce dalla totale assenza di elementi dai quali evincere che i predetti abbiano operato quali lavoratori subordinati della cooperativa.
e hanno dichiarato di essere stati “datori di lavoro di se stessi”. CP_6 Pt_2
ha segnatamente riferito di avere lavorato dal 2018 oppure dal 2019 (“non ricordo di Pt_2 preciso”) e fino a novembre 2020. “Ho lavorato come addetto alla raccolta di agrumi, arance novellino e tarocco… … … ho lavorato solo da novembre di un anno fino a febbraio o marzo dell'anno successivo, occupandomi della raccolta degli agrumi, più che altro novellino e tarocco.
Non ho mai lavorato durante il periodo da aprile ad ottobre, quando la cooperativa si è occupata della raccolta delle pesche e delle albicocche. Io ho lavorato manualmente solo nei periodi da
14 novembre di un anno al mese di febbraio o marzo dell'anno successivo, e ho solo raccolto agrumi”; laddove risulta che in favore del predetto, socio pari alla quota al 33,33% della cooperativa insieme a e a , oltre che Presidente del Consiglio di Persona_2 CP_6
Amministrazione, sono state inoltrate comunicazioni obbligatorie telematiche di Org_2
assunzione come operaio agricolo, con contratti a tempo determinato dal 01/09/2016 al
31/12/2016, dal 13/04/2017 al 18/09/2017, dal 13/07/2018 al 31/10/2018, dal 06/05/2019 al
30/09/2019 e dal 01/07/2020 al 16/11/2020.
Lo stesso ha riferito di non essersi più occupato degli affari della società dalla fine del Pt_2
2020, laddove ha dichiarato che dal 2016 “a tutto il 2021” è stato sempre CP_6 Pt_2
a pagare i lavoratori assunti dalla cooperativa , quasi sempre con bonifici –
[...] CP_2
dei quali invero non vi è traccia in atti - e solo raramente in contanti per qualche acconto.
Ancora ha riferito che mediamente erano stati assunti 30 lavoratori l'anno, mentre Pt_2 CP_6
riferisce dell'assunzione di 30/40 lavoratori in media e in un anno di 80.
Ancora ha assunto di avere gestito da solo la cooperativa a partire dalla fine del 2020 e CP_6 che “sia che da oltre un anno, dalla fine del 2020, non hanno Parte_2 Persona_2
più lavorato per la , perché hanno cominciato a lavorare per altre ditte, e da allora CP_2 gestisco la solo io”, laddove risulta ingaggiato anche dal 5 gennaio 2021 al CP_2 Per_2
31 marzo 2021.
In buona sostanza non vi è corrispondenza tra le circostanze riferite e i dati documentalmente risultanti, laddove tra l'altro molte sono le contraddizioni in cui sono incorsi sia i predetti amministratori che i lavoratori sentiti in sede di verifica.
Non è vero infatti che il verbale non faccia emergere le suddette contraddizioni – a dire di parte ricorrente - dovendo le dichiarazioni acquisite peraltro leggersi tenuto conto della carenza di competenze tecniche e giuridiche degli amministratori e del fatto che molti, “presi alla sprovvista”, potrebbero aver fatto confusione tra i molteplici rapporti lavorativi avuti con diverse ditte o avere avuto amnesie sul nome dei passeggeri compagni di lavoro.
In verbale si legge:
“A titolo esemplificativo si riportano, di seguito, svariate incongruenze:
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare gli anni in cui avevano lavorato per la società , oppure non hanno saputo indicare in quali mesi dell'anno Controparte_2
avevano lavorato. Alcuni hanno dichiarato di aver lavorato solo per pochi mesi di un anno, mentre
15 risultano denunciati dalla ditta anche per 5 o 6 anni di seguito, con una media di 102 giornate denunciate annue;
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, di preciso, la ditta o i titolari della ditta per la quale avevano lavorato, oppure hanno dichiarato di aver lavorato per una ditta diversa dalla
o indicato un nominativo del titolare diverso dai soci della stessa Controparte_2
.; CP_2
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, con esattezza, il lavoro svolto per la
[...]
, tanto che alcuni hanno indicato di aver svolto lavori, tipo potatura, Controparte_2
pulizia dei terreni dai rami della potatura, irrigazione, raccolta di olive, tutte tipologie di lavori mai svolte dalla , così come dichiarato dai titolari dell'azienda. CP_2
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare nessun cognome e tanti neanche solo il nome di qualche compagno di lavoro, pur avendo dichiarato di aver lavorato sempre in gruppo con altri colleghi anche per diversi anni di seguito;
➢ alcuni presunti lavoratori hanno citato i nominativi di altri presunti lavoratori, dichiarando di aver lavorato insieme negli stessi periodi e per più anni e di aver viaggiato con la stessa auto per andare al lavoro sui vari terreni;
ma incrociando le dichiarazioni, tanti non hanno confermato né di aver lavorato insieme né di aver viaggiato con la stessa auto;
➢ quasi tutti i presunti lavoratori hanno dichiarato di aver sempre ricevuto la retribuzione ogni fine mese, o con bonifico bancario oppure con assegno, ma dall'esame dei bonifici e assegni emessi dalla ditta, si è riscontrato che per tantissimi presunti lavoratori risultano pagamenti tracciabili solo per pochi mesi o non risultano per niente pagamenti tracciati. Per tanti presunti lavoratori, anche se risultano denunciati dalla ditta per 5 o 6 anni di seguito, non risulta nessun tipo di pagamento tracciabile della retribuzione, mentre per un certo numero di lavoratori, anche se denunciati per soli tre mesi, risultano regolari bonifici o assegni a loro favore”.
In effetti dall'esame a campione delle dichiarazioni acquisite le rilevate contraddizioni in sintesi sopra riportate emergono, sì come altre ancora.
Se alcuni hanno infatti riferito che gli operai singolarmente o in gruppi “si portavano le attrezzature” (così altri hanno riferito che trovavano le attrezzature direttamente sui CP_6
terreni (così ) o che le attrezzature “appartenevano al principale” (così Persona_3 Per_4
).
[...]
16 A fronte delle circostanze riferite da e in ordine al tipo di raccolto, mai avente ad CP_6 Pt_2
oggetto olive, la lavoratrice riferiva di essersi occupata nei mesi di Parte_3 novembre e dicembre di sistemare ”olive da olio nelle ceste”.
Alcuni lavoratori hanno poi dichiarato di essersi recati presso i terreni con le proprie automobili
(così tra gli altri , ), laddove ha Persona_5 Persona_6 Persona_7 Pt_2
riferito che gli operai “erano organizzati in tre squadre e si recavano al lavoro con dei furgoni, ma non so chi fossero i proprietari di questi furgoni”.
Infine non può non darsi rilievo alla circostanza non diversamente confutata e dimostrata che
“Dall'esame degli estratti conto della società… … … si è potuto constatare che a favore di una parte dei lavoratori sono stati emessi bonifici a titolo di corresponsione della retribuzione dovuta mensilmente, e dall'esame anche degli assegni emessi sempre a favore di alcuni lavoratori della ditta, si presuppone sempre a titolo della retribuzione dovuta, è emerso che solo per alcuni lavoratori risulta il pagamento puntuale della retribuzione dovuta e neanche per tutti i mesi per i quali la società ha denunciato giornate lavorative. Per una buona parte di lavoratori invece non risulta nessun pagamento tracciato, e per tanti solo qualche mese, anche se sia il presidente che il consigliere hanno dichiarato che i Parte_2 CP_6
lavoratori sono sempre stati pagati con bonifici bancari, e solo in casi rari con soldi in contanti ma
a titolo di acconto. Inoltre quasi tutti i lavoratori, invitati a presentarsi, hanno dichiarato di essere sempre stati pagati o con bonifici o con assegni bancari, e solo raramente con acconti in contanti.
Tra l'altro, si consideri che dal 01/07/2018, ai sensi dei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018, il pagamento delle retribuzioni sarebbe dovuto avvenire esclusivamente mediante mezzi tracciabili” (così pag. 10 del verbale).
Il ricorso deve quindi ritenersi del tutto infondato atteso che il debito accertato scaturisce dalla corretta applicazione dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 375/93, sostituito dall'art 9-ter, comma 3, L.
608/96, a mente del quale chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde il diritto ad ogni beneficio di legge, segnatamente tutte le agevolazioni e riduzioni e tutte le altre situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il diritto ad una minore imposizione contributiva.
E' stato dunque correttamente ritenuto che “ ” perda il diritto alle Controparte_2
agevolazioni per i contributi dovuti per i lavoratori presenti nelle dichiarazioni trimestrali mendaci oggetto di annullamento di giornate lavorative (Circ. n. 119 del 27/05/1997), con CP_1
conseguente recupero per tutti i trimestri inclusi nel periodo, nei limiti della vigente prescrizione,
17 dal 04/2017al 12/2021 e per tutti gli operai impiegati dalla società in oggetto (con esclusione del recupero dei benefici goduti per le giornate lavorative oggetto di annullamento).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non adeguatamente contrastato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro ha denunciato un numero di giornate incompatibili con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità della stessa e la fittizietà di molte delle denunce di rapporti di lavoro, correttamente disconosciuti.”
A fronte di tali evidenze probatorie, non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente che dopo avere assunto in ricorso che “nessuna specifica censura viene rivolta, nel predetto verbale di accertamento indirizzato al datore di lavoro, circa la specifica attività lavorativa”, preso atto della decisione sopra richiamata ha dunque asserito che la “mancanza assoluta di chiarezza pone, peraltro, un serio problema di disparità di trattamento, atteso che non è stato indicato alcun criterio che possa giustificare una soluzione diversa tra i singoli lavoratori che hanno ugualmente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa . CP_2
Come si è già evidenziato (sentenza n. 20/24 cit.) il comportamento degli ispettori è stato piuttosto ispirato a criteri di adeguata aderenza alla realtà delle verifiche effettuate, non essendo i predetti giunti – come in altri casi – alla negazione assoluta della strutturazione della cooperativa presunta datrice di lavoro come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, ma piuttosto al disconoscimento e conseguente annullamento di quelle posizioni (sì come quella dell'odierno ricorrente, come da All. 1 al verbale: anno 2017 posizione da n. 174 a n. 178; anno
2018 da n. 370 n. 374) incompatibili per le ragioni in dettaglio precisate con i dati raccolti, attestanti l'antieconomicità di innumerevoli rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
2.c Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. di attuaz. c.p.c. (cfr. Cass 16676/2020; conf. in parte motiva Cass. 37973/2022) 1
18
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' in euro CP_1
1863,50 oltre IVA, CPA e spese generali ove dovute.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2024
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. nr. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 disp att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come «L'esonero del lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese (fosse) subordinato al fatto che questi (chiedesse) ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali»).23. La medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che «il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento» (Cass. nr. 16676 del 2020, cit.). Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli”
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel senso che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. si riferisce «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma – appunto – solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 19 marzo 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6701/2023 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to CUNSOLO ANTONIO giusta Parte_1
procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del Presidente, legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier CP_1
Luigi Tomaselli ( - fax 095367630 - p.e.c. C.F._1
t ) per procura generale alle liti n. 37590/7331 del Email_1
23.01.2023, rogito del notaio di Fiumicino;
Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: giornate di lavoro agricolo – disconoscimento – reinserimento negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza – accertamento diritto al trattenimento delle somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie.
Le parti concludevano come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della
, con sede in Paternò (CT), per 102 giornate nel 2017 e 102 nel 2018; Controparte_2
di avere svolto nel predetto periodo, in particolare, attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi fondi ubicati in vari Comuni della Provincia di Catania di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società cooperativa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
1 di avere svolto tale attività lavorativa attenendosi alle direttive impartite dai legali rappresentanti della società (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta e di lavorazione dei terreni) con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 70,00; che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal riconoscimento di tutte le giornate lavorative prestate, la Direzione Provinciale dell' di Catania aveva modificato, ai fini delle assicurazioni CP_1
obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 notificandogli i seguenti provvedimenti:
1) nota protocollo .2100.19/12/2022.0791503, ricevuta il 16/01/2023 e relativa all'anno 2017, CP_1
avente ad oggetto il disconoscimento di n. 102 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze di;
Controparte_2
2) nota protocollo .2100.19/12/2022.0791504, ricevuta il 16/01/2023 e relativa all'anno 2018, CP_1
avente ad oggetto il disconoscimento di n. 102 giornate di lavoro agricolo effettuate alle dipendenze di . Controparte_2
Inoltre, l' , in data 7/2/2023 e 15/2/2023 gli aveva notificato ulteriori provvedimenti con i CP_1
quali, a seguito di riesame derivante dai disconoscimenti, aveva richiesto in restituzione gli importi corrisposti a titolo di indennità di disoccupazione agricola, impugnati in via amministrativa senza esito alcuno.
Ciò premesso, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento predetti per insanabile ed assoluto difetto di motivazione in quanto l' resistente aveva omesso di CP_3
specificare le ragioni poste a fondamento degli stessi.
Ha comunque rappresentato di essere venuto a conoscenza casualmente che la decisione dell' CP_1
era scaturita dal verbale ispettivo n. 2021002266/DDL del 17 ottobre 2022 nei confronti della cooperativa azienda mai a lui notificato e del quale chiedeva l'annullamento o la CP_2
disapplicazione.
In subordine, ha dedotto la mancata dimostrazione da parte dell' della fondatezza del CP_1
disconoscimento delle giornate lavorative mentre dalla documentazione in atti emergeva in modo univoco la reale sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la suddetta cooperativa.
Ha censurato l'operato dell' che, senza averlo sentito e pur avendo riconosciuto nel verbale CP_1
richiamato che il volume d'affari dichiarato dalla ditta era stato tenuto in considerazione da parte degli ispettori a parziale conferma di una certa congruità di quelle giornate lavorative per le quali non era stata raggiunta sufficiente prova per disporne l'annullamento in via amministrativa, aveva quindi contraddittoriamente cancellato le giornate lavorativa da lui effettivamente prestate.
2 Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare disporre la riunione (o la trattazione congiunta) del presente giudizio a quello r.g. 6671/2023 avente ad oggetto l'atto presupposto rispetto al disconoscimento delle giornate lavorative disposto dall' nei confronti del sig. o CP_1 Parte_1
sospendere il presente giudizio, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del suddetto procedimento r.g. 6671/2023;
2) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali
l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la CP_1
cancellazione di n. 102 lavorative in agricoltura prestate da Parte_1 nell'anno 2017 e 102 nel 2018 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo ha CP_3 revocato l'indennità di disoccupazione agricola già concessa chiedendone la restituzione, dichiarare il diritto di quest'ultimo al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in CP_1
relazione alle predette annualità;
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_1
distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”.
Con memoria depositata il 20 settembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Richiesto in via preliminare di accertare la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria e l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/1970, l' ha CP_3
dedotto che, in virtù dei princìpi in materia di onere della prova, gravava sul ricorrente che pretendeva il riconoscimento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici bracciantili, l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della pretesa (cfr. Corte di
Cassazione, SS.UU. n. 1133/2000), mentre l'odierno ricorrente si era limitato ad una mera riepilogazione di eventi senza alcun supporto probatorio.
Ferme restando quindi tutte le preclusioni processuali maturate a carico del ricorrente, relative alla sussistenza di tutti i presupposti fondanti la propria pretesa, ha rilevato come, nelle ipotesi in cui, a fronte di accertamenti ispettivi -quali quelli condotti nella fattispecie in esame- dettagliati, e basati su risultanze documentali, che abbiano indotto gli accertatori a contestare, e quindi a negare, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato asserito da controparte, soltanto su quest'ultima incombeva l'onere, in giudizio, di fornire la prova contraria, che doveva necessariamente
3 contrastare in modo specifico, nonché dimostrare come eventualmente non veritiere le risultanze ispettive.
Né il Giudice adito poteva dedurre elementi di valutazione dalla semplice iscrizione del suddetto lavoratore negli elenchi nominativi degli operai agricoli, potendo trarsi dalla iscrizione suddetta meri riscontri di natura formale, ma non certo sostanziale (Cass., n. 3975/2001).
Nella fattispecie a mano il ricorrente era stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli O.T.D. per gli anni in questione in conseguenza di quanto emerso dalle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021002266/DDL del 17/10/2022 spiccato nei confronti della
[...]
Controparte_4
Le risultanze di cui al citato accertamento erano fondate sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle ispezioni, sull'esame della documentazione in possesso dell'azienda, nonché dei libri contabili (libro paga, libro matricola) e delle registrazioni negli stessi effettuate.
Richiamava quindi il contenuto dell'accertamento e l'esito dello stesso, rilevando che gli ispettori, dall'analisi sull'andamento dei dati occupazionali avevano riscontrato l'assoluta dissonanza, in termini economico/finanziari, del volume di affari presuntivamente prodotto e denunziato, con le capacità della ditta di occupare e retribuire il numero di soggetti che erano stati dichiarati nei vari
Org periodi oggetto dell'accertamento, così come rilevati dalla documentazione esaminata ( , , Org_2
; Org_3
che la società aveva impugnato il suddetto verbale e il giudizio era sub iudice; che sotto il profilo strettamente lavoristico-previdenziale, era stata appurata l'omessa corresponsione da parte della cooperativa di alcuna somma a pagamento della contribuzione , CP_1
dovuta sulla base delle giornate denunziate nel non indifferente importo di €.671.275,00; che ancora a fronte del monte salari da corrispondere, secondo quanto denunziato, pari all'importo di €.2.658.876, non era stato possibile tracciare se non modestissimi importi pagati, certo non proporzionati al volume di salari formalmente dovuti.
Produceva estratto conto corrente della cooperativa, prodotto dalla stessa nella controversia n.
6671/2023 RG, pendente davanti a questo stesso Tribunale, evidenziando che il numero e volume delle operazioni appariva assolutamente sproporzionato, per difetto, ai volumi dichiarati al fisco ed all' . CP_1
D'altro verso non costituivano prova, nemmeno indiziaria, tutte le scritture contabili provenienti dalla cooperativa e da questa elaborate al fine di creare le fittizie posizioni lavorative e previdenziali. Altrettanto escluso era il valore probatorio da riconoscere alle buste paga prodotte -le quali, peraltro, non erano in alcun modo munite di data certa di redazione opponibile all' , che CP_1
4 anche per tale motivo cautelativamente le contestava -, sia in relazione alle prestazioni così formalmente rappresentate per i fini simulatori più volte denunziati, ed anche per la loro irrilevanza probatoria ai fini della dimostrazione della corresponsione delle relative retribuzioni, come disposto dall'art.1, co.912, legge n.205/2017.
Ha chiesto quindi di accogliere le seguenti conclusioni:
“- preliminarmente disporre per la riunione del presente procedimento con gli altri meglio sopra indicati, a norma dell'art.151 disp. att. c.p.c.;
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l. n.7/2970 conv. in legge n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare gli impugnati provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. in relazione alle giornate denunziate da Controparte_4
- Ritenere e dichiarare altresì dovuti tutti gli importi richiesti a titolo di ripetizione di indebite prestazioni di disoccupazione.
- Con il favore di spese e compensi di lite”.
All'esito dell'udienza di discussione del 19 marzo 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c.; prodotta dall'Istituto resistente sentenza n. n.20/2024 della Sezione lavoro ora adita con cui era stato rigettato il ricorso proposto da avente ad oggetto l'annullamento del verbale unico di CP_2
accertamento e notificazione n. 2021002266/DDL del 17/10/2022, posto a fondamento del disconoscimento delle giornate agricole qui in discussione;
sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in ragione dei tempi di proposizione dello stesso, come da documentazione in atti.
Ai sensi dell'art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In relazione al termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 citato per la proposizione del ricorso giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la
5 natura di decadenza sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del
1973 (cfr., ex plurimis, Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393); interpretazione ritenuta dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività del provvedimento impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione nei termini di legge del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav.,
10 febbraio 2014, n. 2898).
Al riguardo, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato d.l. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 – come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925)
e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3 – il quale ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei lavoratori agricoli e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla
6 che decide entro novanta giorni. Decorso Organizzazione_4
inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma 2, dello stesso articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
È appena il caso di evidenziare, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le CP_1 CP_5
rispettive competenze.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180), è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (ex art. 22, d.l. n. 7/1970) decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza – mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale soltanto la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato.
Nel caso a mano, tenuto conto della data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, della data di proposizione dei ricorsi amministrativi e del successivo ricorso giudiziario, alcuna decadenza è maturata.
2. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
2.a. Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà
7 riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
2.b..Come già premesso e più volte ribadito dalla Cassazione, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Trattasi di principi, che, secondo orientamento uniforme e consolidato, conducono a ribadire che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.” (Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877).
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui
8 chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., CP_1
sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass., n. 3129 del 2 febbraio 2023).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_3 la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).
Ebbene, nel caso a mano, non può ritenersi assolto tale onere probatorio, atteso che la documentazione versata in atti da parte ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la Controparte_2
avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio.
Emergendo elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, ha poca rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996).
9 Nella specie, il ricorrente non ha allegato i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi,
c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi - assumendo apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dai legali rappresentanti della cooperativa, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 70 euro al giorno, laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tanto già giustificherebbe la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Nemmeno risulta richiesta prova per testi che avrebbe comunque dovuto avere ad oggetto circostanze rilevanti e conducenti, a specificazione della generica prospettazione di cui in ricorso, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività.
Non è dunque possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
2.b Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze già Controparte_4
10 valorizzate in sede di decisione del procedimento, iscritto al n. 6671/2023 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione del verbale di accertamento da parte della cooperativa, definito con sentenza n. 20 del 4 gennaio 2024, alle cui motivazioni testualmente si fa riferimento ex art. 118 disp. di attuaz.
c.p.c., e con riferimento al quale parte ricorrente aveva pure richiesto la riunione in quanto afferente ad atto presupposto rispetto al disconoscimento delle giornate lavorative in questione.
Segnatamente con la richiamata pronuncia è stato ritenuto: “… … … che a fronte delle risultanze di cui al verbale ispettivo in atti e segnatamente delle dichiarazioni acquisite, risulti piuttosto insufficiente a confutare gli esiti della verifica ispettiva sia la documentazione versata in atti – e con riferimento alla quale è stata articolata una inammissibile quanto generica prova per testi – documentazione sostanzialmente consistente in fatture relative alle prestazioni che la società assume di avere fornito a terzi, sia di copia di alcuni estratti conto dai quali appunto desumere il pagamento di alcune delle suddette fatture o l'emissione di assegni, a dire della ricorrente relativi al pagamento delle retribuzioni, così come la perizia redatta da agronomo di parte che attesterebbe
l'esistenza di un fabbisogno di manodopera adeguato al numero di operai assunti e alle giornate nel periodo in contestazione denunciate.
Intanto quanto alla documentazione proveniente dalla cooperativa deve escludersi che essa abbia valore dirimente in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro.
Emergendo elementi di dubbio in ordine alla esistenza dei rapporti di lavoro del tutto disconosciuto
e riguardanti i soci amministratori, sì come del numero di giornate denunciate in misura inverosimile in ragione della denuncia aziendale iniziale, non è la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, probante di quanto assunto, avendo scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio dello stresso o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c.; essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996), sì come non sufficiente a dimostrare la quantità dell'attività presuntivamente prestata in favore della cooperativa.
L'analisi della documentazione contabile, sì come del fatturato;
la verifica del monte retributivo in relazione al volume d'affari sì come evincibile dalla documentazione fiscale non è perciò dato che afferisce alla sola valutazione di efficacia ed economicità dell'attività aziendale, ma sicuramente piuttosto elemento di ponderazione della veridicità dei rapporti di lavoro denunciati, nella loro complessiva esistenza o nel loro materiale estrinsecarsi.
11 Non può infatti farsi leva di clivaggio al fine di sostenere la inattendibilità e invalidità dell'accertamento posto in essere il non avere gli ispettori rapporto per rapporto, nominativo per nominativo, periodo per periodo indicato quali – a parte quelli dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e di cui si dirà infra – risultino quelli da ritenersi non corrispondenti alle denunce effettuate, a fronte di una serie di elementi indiziari che piuttosto inficiano la attendibilità e verosimiglianza della documentazione aziendale.
Va ribadito che nelle ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura è onere della parte provare l'occupazione per il numero di giornate previste.
Il processo previdenziale peraltro non ha natura impugnatoria, ma “è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, quindi, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Il principio è consolidato in giurisprudenza, giacché: "l'azione giudiziaria in materia di assicurazioni sociali non costituisce una forma di impugnazione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di rigetto della richiesta dell'assicurato diretta a conseguire la prestazione previdenziale ovvero di revoca di una precedente attribuzione, bensì rappresenta la trasposizione in sede processuale della tutela che la legge accorda all'assicurato, con la conseguenza che il giudice è chiamato non a verificare la legittimità, o meno, del provvedimento amministrativo, bensì ad accertare in modo autonomo la fondatezza della pretesa dell'assicurato" (Corte d'Appello Catanzaro, n. 764/2017).
A fronte delle emergenze di cui al verbale, che sminuiscono la valenza probatoria dei documenti provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di rapporti bracciantili inesistenti e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si palesa l'esigenza di una puntuale e argomentata valutazione di tutti gli elementi emergenti, in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
Prima dunque di passare in rassegna – e pur solo a campione alcune delle contraddittorie e non coerenti dichiarazioni dei soggetti sentiti in sede di verifica ispettiva – si consideri in primo luogo che con dal verbale risulta:
12 ➢ che risulta iscritta dal 15/03/2016 nella sezione ordinaria della C.C.I.A.A del Sud CP_2
Est Sicilia al n. REA CT-360379 con la qualifica di IMPRESA AGRICOLA per lo svolgimento dell'attività di “coltivazione di agrumi” dal 04/04/2015;
➢ la compagine societaria dell'impresa, con un capitale sociale di euro 1.500,00, risulta costituita da tre soci, , e;
Parte_2 CP_6 Persona_2
➢ in data 31/03/2016 veniva trasmessa la prima e unica denuncia aziendale telematica alla sede di Catania, con la quale la società dichiarava di iniziare un'attività agricola con dipendenti CP_1
dal giorno 22/03/2016, e di operare come azienda senza terra effettuando la raccolta di prodotti ortofrutticoli, con un fabbisogno annuo di n. 100 giornate lavorative;
➢ dal 2016 al 2021 la effettuava invece comunicazioni obbligatorie di assunzione di CP_2
operai a tempo determinato (OTD) e indeterminato (OTI), denunciando complessivamente all' un numero di lavoratori per un numero di giornate pari a 46.400, pari a un numero di CP_3
giornate che supera nel 2020 e nel 2021 anche di oltre 100 volte il fabbisogno aziendale annuo di manodopera dichiarato dalla ditta stessa.;
➢ che in base ai dati rilevati dagli archivi dell'Amministrazione Finanziaria risulta che la società nel periodo oggetto di accertamento ha presentato il Modello Unico – Redditi Società di Capitali per gli anni 2016, 2018, 2019, 2020 e Modello IVA per gli anni d'imposta 2016, 2019, 2020. Per il
2017 la società ha presentato solo il Modello 770 ed esibito in formato elettronico il Registro IVA per gli anni dal 2017 al 2021. Dal complessivo esame dei documenti sopra citati si è potuto determinare il volume d'affari della società come sotto riportato: - per il 2016 un volume d'affari di € 228.794 ed un totale acquisti di € 57.144; - per il 2017 un volume d'affari di € 322.527 ed un totale acquisti di € 205.810; - per il 2018 un volume d'affari di € 544.360 ed un totale acquisti di €
233.966; - per il 2019 un volume d'affari di € 1.010.385 ed un totale acquisti di € 416.330; - per il
2020 un volume d'affari di € 2.058.687 ed un totale acquisti di € 1.101.350. - per il 2021 un volume
d'affari di € 1.801.754 ed un totale acquisti di € 1.219.963;
➢ che ha omesso nella misura del 100% il pagamento dei contributi da lavoro dipendente dovuti all' per un totale di insoluto pari ad € 671.265,17 con situazione aggiornata al 4° trimestre CP_1
del 2021;
➢ che, sì come desumibile dalla documentazione esibita, la Cooperativa ha conseguito un ipotetico utile aziendale, nel periodo in discussione, di € 2.731.944, laddove i soli costi di personale considerate le retribuzioni pari a € 2.658.876 e i contributi pari a € 671.265,17 – non versati – e
13 senza tenere conto di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria – sarebbero pari ad euro
3.330,141,17.
La evidente antieconomicità della gestione sì come rappresentata dagli stessi documenti contabili e fiscali e aziendali non rileva quindi solo al fine della responsabilità dell'organo gestorio o della valutazione – secondo quanto dedotto in ricorso – della efficienza societaria ma inficiano
l'attendibilità dell'intera contabilità e la veridicità delle denunce di manodopera, la cui finalità e strumentalità rispetto a scopi verosimilmente fraudolenti è più che ipotizzabile.
Né pare fondato l'apparente vulnus sottolineato dalla difesa di parte ricorrente secondo la quale non avendo i funzionari verbalizzanti chiarito le ragioni per le quali alcuni rapporti sarebbero stati considerati veritieri e non annullati, sì come non è stata ritenuta del tutto fittizia l'attività aziendale della , tutto l'architrave dell'accertamento ne verrebbe inficiato. CP_2
In realtà la ponderata valutazione degli ispettori ha appunto consentito da un canto di disconoscere integralmente i rapporti di lavoro denunciati con riguardo ai componenti il CdA, sì come i rapporti di coloro che proprio in quanto non presentatisi a seguito di convocazione si sono del tutto sottratti ai richiesti chiarimenti o con riguardo ai quali non risultano pagamenti tracciabili della retribuzione o risultano solo per pochi mesi rispetto ai mesi di lavoro dichiarati dalla ditta;
d'altro canto facendo salvi quei rapporti e quelle prestazioni con riferimento alle quali non vi sono sufficienti elementi per ritenerne la fittizietà.
Non può censurarsi un tale modus operandi che anzi denota un atteggiamento prudenziale e non approssimativo.
Non solo: in disparte ogni considerazione in ordine alla astratta compatibilità della posizione di lavoratore subordinato e di componenti del CdA oltre che di soci di capitale della cooperativa, deve rilevarsi che il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato dei tre soci – , Pt_2
e quest'ultimo nemmeno presentatosi a rendere i chiarimenti richiesti – CP_6 Per_2
scaturisce dalla totale assenza di elementi dai quali evincere che i predetti abbiano operato quali lavoratori subordinati della cooperativa.
e hanno dichiarato di essere stati “datori di lavoro di se stessi”. CP_6 Pt_2
ha segnatamente riferito di avere lavorato dal 2018 oppure dal 2019 (“non ricordo di Pt_2 preciso”) e fino a novembre 2020. “Ho lavorato come addetto alla raccolta di agrumi, arance novellino e tarocco… … … ho lavorato solo da novembre di un anno fino a febbraio o marzo dell'anno successivo, occupandomi della raccolta degli agrumi, più che altro novellino e tarocco.
Non ho mai lavorato durante il periodo da aprile ad ottobre, quando la cooperativa si è occupata della raccolta delle pesche e delle albicocche. Io ho lavorato manualmente solo nei periodi da
14 novembre di un anno al mese di febbraio o marzo dell'anno successivo, e ho solo raccolto agrumi”; laddove risulta che in favore del predetto, socio pari alla quota al 33,33% della cooperativa insieme a e a , oltre che Presidente del Consiglio di Persona_2 CP_6
Amministrazione, sono state inoltrate comunicazioni obbligatorie telematiche di Org_2
assunzione come operaio agricolo, con contratti a tempo determinato dal 01/09/2016 al
31/12/2016, dal 13/04/2017 al 18/09/2017, dal 13/07/2018 al 31/10/2018, dal 06/05/2019 al
30/09/2019 e dal 01/07/2020 al 16/11/2020.
Lo stesso ha riferito di non essersi più occupato degli affari della società dalla fine del Pt_2
2020, laddove ha dichiarato che dal 2016 “a tutto il 2021” è stato sempre CP_6 Pt_2
a pagare i lavoratori assunti dalla cooperativa , quasi sempre con bonifici –
[...] CP_2
dei quali invero non vi è traccia in atti - e solo raramente in contanti per qualche acconto.
Ancora ha riferito che mediamente erano stati assunti 30 lavoratori l'anno, mentre Pt_2 CP_6
riferisce dell'assunzione di 30/40 lavoratori in media e in un anno di 80.
Ancora ha assunto di avere gestito da solo la cooperativa a partire dalla fine del 2020 e CP_6 che “sia che da oltre un anno, dalla fine del 2020, non hanno Parte_2 Persona_2
più lavorato per la , perché hanno cominciato a lavorare per altre ditte, e da allora CP_2 gestisco la solo io”, laddove risulta ingaggiato anche dal 5 gennaio 2021 al CP_2 Per_2
31 marzo 2021.
In buona sostanza non vi è corrispondenza tra le circostanze riferite e i dati documentalmente risultanti, laddove tra l'altro molte sono le contraddizioni in cui sono incorsi sia i predetti amministratori che i lavoratori sentiti in sede di verifica.
Non è vero infatti che il verbale non faccia emergere le suddette contraddizioni – a dire di parte ricorrente - dovendo le dichiarazioni acquisite peraltro leggersi tenuto conto della carenza di competenze tecniche e giuridiche degli amministratori e del fatto che molti, “presi alla sprovvista”, potrebbero aver fatto confusione tra i molteplici rapporti lavorativi avuti con diverse ditte o avere avuto amnesie sul nome dei passeggeri compagni di lavoro.
In verbale si legge:
“A titolo esemplificativo si riportano, di seguito, svariate incongruenze:
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare gli anni in cui avevano lavorato per la società , oppure non hanno saputo indicare in quali mesi dell'anno Controparte_2
avevano lavorato. Alcuni hanno dichiarato di aver lavorato solo per pochi mesi di un anno, mentre
15 risultano denunciati dalla ditta anche per 5 o 6 anni di seguito, con una media di 102 giornate denunciate annue;
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, di preciso, la ditta o i titolari della ditta per la quale avevano lavorato, oppure hanno dichiarato di aver lavorato per una ditta diversa dalla
o indicato un nominativo del titolare diverso dai soci della stessa Controparte_2
.; CP_2
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare, con esattezza, il lavoro svolto per la
[...]
, tanto che alcuni hanno indicato di aver svolto lavori, tipo potatura, Controparte_2
pulizia dei terreni dai rami della potatura, irrigazione, raccolta di olive, tutte tipologie di lavori mai svolte dalla , così come dichiarato dai titolari dell'azienda. CP_2
➢ molti presunti lavoratori non hanno saputo indicare nessun cognome e tanti neanche solo il nome di qualche compagno di lavoro, pur avendo dichiarato di aver lavorato sempre in gruppo con altri colleghi anche per diversi anni di seguito;
➢ alcuni presunti lavoratori hanno citato i nominativi di altri presunti lavoratori, dichiarando di aver lavorato insieme negli stessi periodi e per più anni e di aver viaggiato con la stessa auto per andare al lavoro sui vari terreni;
ma incrociando le dichiarazioni, tanti non hanno confermato né di aver lavorato insieme né di aver viaggiato con la stessa auto;
➢ quasi tutti i presunti lavoratori hanno dichiarato di aver sempre ricevuto la retribuzione ogni fine mese, o con bonifico bancario oppure con assegno, ma dall'esame dei bonifici e assegni emessi dalla ditta, si è riscontrato che per tantissimi presunti lavoratori risultano pagamenti tracciabili solo per pochi mesi o non risultano per niente pagamenti tracciati. Per tanti presunti lavoratori, anche se risultano denunciati dalla ditta per 5 o 6 anni di seguito, non risulta nessun tipo di pagamento tracciabile della retribuzione, mentre per un certo numero di lavoratori, anche se denunciati per soli tre mesi, risultano regolari bonifici o assegni a loro favore”.
In effetti dall'esame a campione delle dichiarazioni acquisite le rilevate contraddizioni in sintesi sopra riportate emergono, sì come altre ancora.
Se alcuni hanno infatti riferito che gli operai singolarmente o in gruppi “si portavano le attrezzature” (così altri hanno riferito che trovavano le attrezzature direttamente sui CP_6
terreni (così ) o che le attrezzature “appartenevano al principale” (così Persona_3 Per_4
).
[...]
16 A fronte delle circostanze riferite da e in ordine al tipo di raccolto, mai avente ad CP_6 Pt_2
oggetto olive, la lavoratrice riferiva di essersi occupata nei mesi di Parte_3 novembre e dicembre di sistemare ”olive da olio nelle ceste”.
Alcuni lavoratori hanno poi dichiarato di essersi recati presso i terreni con le proprie automobili
(così tra gli altri , ), laddove ha Persona_5 Persona_6 Persona_7 Pt_2
riferito che gli operai “erano organizzati in tre squadre e si recavano al lavoro con dei furgoni, ma non so chi fossero i proprietari di questi furgoni”.
Infine non può non darsi rilievo alla circostanza non diversamente confutata e dimostrata che
“Dall'esame degli estratti conto della società… … … si è potuto constatare che a favore di una parte dei lavoratori sono stati emessi bonifici a titolo di corresponsione della retribuzione dovuta mensilmente, e dall'esame anche degli assegni emessi sempre a favore di alcuni lavoratori della ditta, si presuppone sempre a titolo della retribuzione dovuta, è emerso che solo per alcuni lavoratori risulta il pagamento puntuale della retribuzione dovuta e neanche per tutti i mesi per i quali la società ha denunciato giornate lavorative. Per una buona parte di lavoratori invece non risulta nessun pagamento tracciato, e per tanti solo qualche mese, anche se sia il presidente che il consigliere hanno dichiarato che i Parte_2 CP_6
lavoratori sono sempre stati pagati con bonifici bancari, e solo in casi rari con soldi in contanti ma
a titolo di acconto. Inoltre quasi tutti i lavoratori, invitati a presentarsi, hanno dichiarato di essere sempre stati pagati o con bonifici o con assegni bancari, e solo raramente con acconti in contanti.
Tra l'altro, si consideri che dal 01/07/2018, ai sensi dei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018, il pagamento delle retribuzioni sarebbe dovuto avvenire esclusivamente mediante mezzi tracciabili” (così pag. 10 del verbale).
Il ricorso deve quindi ritenersi del tutto infondato atteso che il debito accertato scaturisce dalla corretta applicazione dell'art. 20, comma 1, D.lgs. n. 375/93, sostituito dall'art 9-ter, comma 3, L.
608/96, a mente del quale chiunque produca dichiarazioni di manodopera occupata finalizzate all'attribuzione indebita di giornate lavorative perde il diritto ad ogni beneficio di legge, segnatamente tutte le agevolazioni e riduzioni e tutte le altre situazioni dalle quali la legislazione fa discendere il diritto ad una minore imposizione contributiva.
E' stato dunque correttamente ritenuto che “ ” perda il diritto alle Controparte_2
agevolazioni per i contributi dovuti per i lavoratori presenti nelle dichiarazioni trimestrali mendaci oggetto di annullamento di giornate lavorative (Circ. n. 119 del 27/05/1997), con CP_1
conseguente recupero per tutti i trimestri inclusi nel periodo, nei limiti della vigente prescrizione,
17 dal 04/2017al 12/2021 e per tutti gli operai impiegati dalla società in oggetto (con esclusione del recupero dei benefici goduti per le giornate lavorative oggetto di annullamento).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non adeguatamente contrastato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro ha denunciato un numero di giornate incompatibili con lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità della stessa e la fittizietà di molte delle denunce di rapporti di lavoro, correttamente disconosciuti.”
A fronte di tali evidenze probatorie, non coglie nel segno la deduzione di parte ricorrente che dopo avere assunto in ricorso che “nessuna specifica censura viene rivolta, nel predetto verbale di accertamento indirizzato al datore di lavoro, circa la specifica attività lavorativa”, preso atto della decisione sopra richiamata ha dunque asserito che la “mancanza assoluta di chiarezza pone, peraltro, un serio problema di disparità di trattamento, atteso che non è stato indicato alcun criterio che possa giustificare una soluzione diversa tra i singoli lavoratori che hanno ugualmente prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della cooperativa . CP_2
Come si è già evidenziato (sentenza n. 20/24 cit.) il comportamento degli ispettori è stato piuttosto ispirato a criteri di adeguata aderenza alla realtà delle verifiche effettuate, non essendo i predetti giunti – come in altri casi – alla negazione assoluta della strutturazione della cooperativa presunta datrice di lavoro come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, ma piuttosto al disconoscimento e conseguente annullamento di quelle posizioni (sì come quella dell'odierno ricorrente, come da All. 1 al verbale: anno 2017 posizione da n. 174 a n. 178; anno
2018 da n. 370 n. 374) incompatibili per le ragioni in dettaglio precisate con i dati raccolti, attestanti l'antieconomicità di innumerevoli rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
2.c Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. di attuaz. c.p.c. (cfr. Cass 16676/2020; conf. in parte motiva Cass. 37973/2022) 1
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' in euro CP_1
1863,50 oltre IVA, CPA e spese generali ove dovute.
Così deciso in Catania il 27 marzo 2024
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
assistenziali», trattandosi di «disciplina […] espressione di diritto singolare, che non si presta dunque ad essere applicato a casi non espressamente indicati» (sempre in motivazione, Cass. nn. 16676 e 29010 del 2020, cit., con richiamo a Cass. nr. 25759 del 2008 che, sia pure resa con riferimento all'art. 152 disp att. cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, osservava come «L'esonero del lavoratore dall'obbligo di rifusione delle spese (fosse) subordinato al fatto che questi (chiedesse) ad istituti di assistenza e previdenza prestazioni previdenziali»).23. La medesima ratio è alla base del successivo corollario per cui è necessario che «il diritto alla prestazione (costituisca) l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento» (Cass. nr. 16676 del 2020, cit.). Il beneficio dell'esonero, in deroga al regime ordinario di soccombenza, è stato perciò negato nei giudizi aventi ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione dell'interessato negli elenchi dei lavoratori agricoli”
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel senso che l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. si riferisce «non a qualsiasi domanda inerente alla materia previdenziale od assistenziale ma – appunto – solo alla domanda tendente ad ottenere prestazioni previdenziali od