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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/05/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7787/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.11.1979, con il patrocinio dell'avv. BERTI LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.01.1950, con il patrocinio dell'avv. PECORARO VALERIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 chiede che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Si chiede la conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1
nate rispettivamente il 27.08.2019 e l'8.02.2012, alla sig.ra Persona_2 Parte_1 con collocamento abitativo prevalente presso di lei, nell'abitazione sita in Vimercate (MB),
[...] via Cadore n. 2, come statuito dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 2096/2022 pubblicata il
19.10.2022, relativa al procedimento civile R.G. n. 391/2021 e confermato dalla Corte di Appello di
Milano;
2. Si chiede di porre a carico del sig. l'importo di € 180,00 da Controparte_1 versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a titolo di contributo al pagina 1 di 7 mantenimento ordinario delle figlie, come statuito nella summenzionata pronuncia di separazione giudiziale;
3. Per quanto attiene le spese straordinarie relative alle figlie e le spese per le quali è necessario l'accordo tra i genitori, la ricorrente ed il resistente le sosteranno nella misura del 50% ciascuno, attenendosi, per la loro identificazione e per le modalità di richiesta e di approvazione, a quanto contenuto e disposto nelle linee guida condivise dal Tribunale di Monza e concernenti le spese per i figli, qui integralmente trascritte e riportate. In particolare:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO
ACCORDO:
Spese mediche a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante
(es: fisioterapia);
d. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione e. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO
ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: m. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso struttura private non convenzionate, salvo urgenze;
n. Cure dentistiche od ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
o. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
p. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
q. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
r. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
s. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
pagina 2 di 7 t. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
u. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
v. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
z. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere alla quota erogata, al relativo beneficio
Per Controparte_1
In via preliminare Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile, contratto dalla signora
[...]
e dal signor in Curno (BG) il 17.05.2008 in Parte_1 Controparte_1 regime di separazione dei beni, atto iscritto presso il Comune di Curno anno 2008 n. 7 parte II serie C ufficio;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, signora con Parte_1 collocazione abitativa presso di Lei, nell'abitazione sita in Vimercate (mb) alla via Candore, 2 In via provvisoria Confermare in via provvisoria l'affidamento i figli minori in via esclusiva alla madre, signora
[...]
con collocazione abitativa presso di Lei, nell'abitazione sita in Vimercate (mb) alla Parte_1 via Candore, 2;
Nel merito e in via principale: Richiedere l'esame del DNA delle minori e e assumere i provvedimenti conseguenti. Per_1 Per_2
In via istruttoria:
Con riserva di articolare ulteriori istanze nelle successive memorie
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va disattesa la richiesta del resistente di effettuare l'esame del DNA delle figlie minori in assenza di una azione di disconoscimento della paternità, ritualmente proposta.
II. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza del Tribunale di Monza n. 2096/2022 pubblicata il 19.10.2022, nel procedimento civile R.G. n. 391/2021, oggetto di parziale riforma nella sentenza n. 1927/2023 della Corte di Appello di Milano.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Dal matrimonio delle parti sono nate nel 2010 e 2012 le figlie e Persona_1 [...]
ancora minori. Per_2 In merito al loro affidamento la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo a sé disposto in sede di separazione, essendo ormai da tempo interrotti i rapporti sia tra le parti sia tra il padre e le figlie minori, nonostante il tentativo dei Servizi Sociali di riallacciare la relazione padre-figlie. La circostanza è stata confermata anche dal convenuto che non si è opposto all'affido esclusivo alla madre delle figlie. Il resistente ha anche manifestato il dubbio di non essere il padre di una delle figlie, anche se non ha mai proposto azione di disconoscimento. Stante l'assenza totale di contatti, al fine di evitare che tale circostanza impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), va altresì rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Le figlie continueranno ad avere la residenza presso l'abitazione della madre. I rapporti di frequentazione padre-figlie, attualmente interrotti, potranno riprendere solo con il consenso delle figlie stesse che hanno ormai quindici e tredici anni. IV. Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti ( la ricorrente con introiti mensili netti pari a circa €
1300,00-1400,00 e con oneri fissi pari a € 200,00 mensili per l'alloggio comunale in cui abita con le figlie, mentre il resistente percepisce € 700,00 mensili a titolo di pensione sociale con l'onere mensile di € 98,00 per l'alloggio comunale in cui risiede) e del fatto che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale (€ 400,00 mensili), viene determinato in € 100,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa, stante l'impossibilità di concordare le spese di carattere straordinario.
pagina 4 di 7 V. In considerazione della natura della controversia e dell'interesse della ricorrente alla pronuncia di divorzio, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_2 nei confronti di in Curno in data
[...] Controparte_1
17.05.2008 (atto di matrimonio n. 7 parte I anno 2008);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Curno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre che Persona_1 Persona_2 assumerà autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relativamente a salute, educazione, istruzione e residenza abituale delle figlie;
4) Le minori avranno la residenza presso la madre e i rapporti di frequentazione padre- figlie avverranno solo con il loro consenso;
5) Pone a carico di con decorrenza dalla data della Controparte_1 presente sentenza, l'importo di euro 100,00 onnicomprensivi di ogni spesa ( € 50,00 per ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata a entro il giorno Parte_2
15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
pagina 5 di 7 6) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
Parte_2
pagina 6 di 7 7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
VI.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7787/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.11.1979, con il patrocinio dell'avv. BERTI LUCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
2.01.1950, con il patrocinio dell'avv. PECORARO VALERIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1 chiede che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Si chiede la conferma dell'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1
nate rispettivamente il 27.08.2019 e l'8.02.2012, alla sig.ra Persona_2 Parte_1 con collocamento abitativo prevalente presso di lei, nell'abitazione sita in Vimercate (MB),
[...] via Cadore n. 2, come statuito dal Tribunale di Monza nella sentenza n. 2096/2022 pubblicata il
19.10.2022, relativa al procedimento civile R.G. n. 391/2021 e confermato dalla Corte di Appello di
Milano;
2. Si chiede di porre a carico del sig. l'importo di € 180,00 da Controparte_1 versarsi in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a titolo di contributo al pagina 1 di 7 mantenimento ordinario delle figlie, come statuito nella summenzionata pronuncia di separazione giudiziale;
3. Per quanto attiene le spese straordinarie relative alle figlie e le spese per le quali è necessario l'accordo tra i genitori, la ricorrente ed il resistente le sosteranno nella misura del 50% ciascuno, attenendosi, per la loro identificazione e per le modalità di richiesta e di approvazione, a quanto contenuto e disposto nelle linee guida condivise dal Tribunale di Monza e concernenti le spese per i figli, qui integralmente trascritte e riportate. In particolare:
SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO
ACCORDO:
Spese mediche a. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizioni medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante
(es: fisioterapia);
d. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione e. Iscrizione o contributi obbligatori per scuola pubblica;
f. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
g. Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
h. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
i. Partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
l. Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO
ACCORDO
Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore.
In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare:
Spese mediche: m. Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso struttura private non convenzionate, salvo urgenze;
n. Cure dentistiche od ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
o. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
p. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese:
q. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
r. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
s. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
pagina 2 di 7 t. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post universitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
u. Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
v. Viaggi e vacanze trascorsi senza genitori;
z. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze - rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dall'attività; entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso: in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa la spesa è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, SMS, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di sua spettanza.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere alla quota erogata, al relativo beneficio
Per Controparte_1
In via preliminare Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio civile, contratto dalla signora
[...]
e dal signor in Curno (BG) il 17.05.2008 in Parte_1 Controparte_1 regime di separazione dei beni, atto iscritto presso il Comune di Curno anno 2008 n. 7 parte II serie C ufficio;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre, signora con Parte_1 collocazione abitativa presso di Lei, nell'abitazione sita in Vimercate (mb) alla via Candore, 2 In via provvisoria Confermare in via provvisoria l'affidamento i figli minori in via esclusiva alla madre, signora
[...]
con collocazione abitativa presso di Lei, nell'abitazione sita in Vimercate (mb) alla Parte_1 via Candore, 2;
Nel merito e in via principale: Richiedere l'esame del DNA delle minori e e assumere i provvedimenti conseguenti. Per_1 Per_2
In via istruttoria:
Con riserva di articolare ulteriori istanze nelle successive memorie
Con vittoria di spese di lite, oltre oneri ed accessori di legge pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente va disattesa la richiesta del resistente di effettuare l'esame del DNA delle figlie minori in assenza di una azione di disconoscimento della paternità, ritualmente proposta.
II. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione personale con sentenza del Tribunale di Monza n. 2096/2022 pubblicata il 19.10.2022, nel procedimento civile R.G. n. 391/2021, oggetto di parziale riforma nella sentenza n. 1927/2023 della Corte di Appello di Milano.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione all'udienza presidenziale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
III. Dal matrimonio delle parti sono nate nel 2010 e 2012 le figlie e Persona_1 [...]
ancora minori. Per_2 In merito al loro affidamento la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo a sé disposto in sede di separazione, essendo ormai da tempo interrotti i rapporti sia tra le parti sia tra il padre e le figlie minori, nonostante il tentativo dei Servizi Sociali di riallacciare la relazione padre-figlie. La circostanza è stata confermata anche dal convenuto che non si è opposto all'affido esclusivo alla madre delle figlie. Il resistente ha anche manifestato il dubbio di non essere il padre di una delle figlie, anche se non ha mai proposto azione di disconoscimento. Stante l'assenza totale di contatti, al fine di evitare che tale circostanza impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), va altresì rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.). Le figlie continueranno ad avere la residenza presso l'abitazione della madre. I rapporti di frequentazione padre-figlie, attualmente interrotti, potranno riprendere solo con il consenso delle figlie stesse che hanno ormai quindici e tredici anni. IV. Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre, tenuto conto della situazione reddituale delle parti ( la ricorrente con introiti mensili netti pari a circa €
1300,00-1400,00 e con oneri fissi pari a € 200,00 mensili per l'alloggio comunale in cui abita con le figlie, mentre il resistente percepisce € 700,00 mensili a titolo di pensione sociale con l'onere mensile di € 98,00 per l'alloggio comunale in cui risiede) e del fatto che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'assegno unico universale (€ 400,00 mensili), viene determinato in € 100,00 mensili onnicomprensivi di ogni spesa, stante l'impossibilità di concordare le spese di carattere straordinario.
pagina 4 di 7 V. In considerazione della natura della controversia e dell'interesse della ricorrente alla pronuncia di divorzio, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda di
[...] nei confronti di disattesa ogni contraria Parte_2 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_2 nei confronti di in Curno in data
[...] Controparte_1
17.05.2008 (atto di matrimonio n. 7 parte I anno 2008);
2) Dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia inviata, a cura del Cancelliere, all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Curno, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
3) Affida le figlie minori e in via esclusiva alla madre che Persona_1 Persona_2 assumerà autonomamente, senza necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni relativamente a salute, educazione, istruzione e residenza abituale delle figlie;
4) Le minori avranno la residenza presso la madre e i rapporti di frequentazione padre- figlie avverranno solo con il loro consenso;
5) Pone a carico di con decorrenza dalla data della Controparte_1 presente sentenza, l'importo di euro 100,00 onnicomprensivi di ogni spesa ( € 50,00 per ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata a entro il giorno Parte_2
15 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte delle stesse;
detto importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
pagina 5 di 7 6) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga percepito interamente da
Parte_2
pagina 6 di 7 7) compensa le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 29/05/25.
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
VI.
pagina 7 di 7