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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2280/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Romeo (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Massimo
[...] P.IVA_2 GI (C.F. ) C.F._3
APPELLATE avverso la sentenza n. 1725/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022
CONCLUSIONI
In data 2-15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n. 1725 emessa e pubblicata in data 6/6/2022 e non notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di impugnazione, statuire che la odierna appellata in occasione dell'intervento edilizio de CP_1 quo ha violato, come accertato dal CTU, la normativa in materia di distanze di cui all'art. 9 del DM 1444/68, normativa recepita dall'art. 41 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio de quo, e così condannare, quale imprescindibile e inderogabile pagina 1 di 23 conseguenza, le odierne appellate e in via solidale tra di loro, alla CP_1 Controparte_2 riduzione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, statuire che l'odierna appellata in CP_1 occasione dell'intervento edilizio de quo ha violato, come accertato dal CTU, la normativa in materia edilizia e urbanistica di cui all'art. 85 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio de quo, e così condannare, anche sotto tale aspetto, le odierne appellate e in solido tra di loro alla riduzione in CP_1 Controparte_2 pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del terzo e quarto motivo di impugnazione, posto che il Giudice di primo grado ha erroneamente e Pt_ illegittimamente rilevato d'ufficio che l'odierna appellante Sig.ra non avrebbe dato prova della propria qualità di erede e condomino e che il medesimo Giudice ha comunque omesso di considerare che le odierne appellate hanno di fatto riconosciuto tale qualità di erede/condomino dell'odierna appellante, dichiarare che l'esecuzione delle opere de quibus necessitava di una preventiva e specifica approvazione da parte del e così condannare, anche sotto tale Parte_2 aspetto, le odierne appellate, in solido tra di loro, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del quinto e sesto motivo di impugnazione, posto che, per le stesse ragioni di cui al terzo e quarto motivo di impugnazione, le odierne appellate hanno di fatto riconosciuto la qualità di erede dell'odierna appellante, dichiarare che l'odierna appellata ha violato la normativa in materia di distanze tra fabbricati e CP_1 C condannare la medesima e in via solidale tra di loro, alla CP_1 Controparte_2 rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del settimo e ottavo motivo di impugnazione, posto che l'intervento edilizio de quo comporta che le norme edilizie accertate come violate in sede di CTU sono integrative delle norme sulle distanze, condannare, anche sotto tale aspetto, le odierne appellate, in via solidale tra di loro, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
condannare, accolti i motivi di impugnazione di cui sopra, le odierne appellate al pagamento in favore della odierna appellante delle spese e competenze legali del presente grado e del primo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di appello avversari, respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Firenze n. 1725/2022 pubblicata in data 6.06.2022 RG 9488/2018. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, – già Controparte_1 Controparte_3
– (di seguito anche solo “ ) e
[...] CP_1 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_2 sentenza n. 1725/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022, che aveva Pt_ rigettato le domande, formulate dalla , volte a far dichiarare che l'intervento edilizio di cui alla pagina 2 di 23 SCIA n. 11636 del 29/11/2017 prot. n. 374031 era stato eseguito da in violazione CP_1 della normativa vigente, nonché ad ottenere la condanna in solido di e CP_1 dell'intervenuta alla demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti;
aveva, inoltre, compensato per ¾ le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., ponendo il rimanente ¼ a carico dell'attrice.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, “ Parte_1 [...]
, premettendo che: Controparte_4
1.1.a. – alla data dell'introduzione del giudizio (21/06/2018), era comproprietaria per la quota indivisa di 2/3 e titolare del diritto di abitazione – in quanto coniuge del defunto proprietario
– dell'unità immobiliare ad uso di civile abitazione posta all'ultimo piano dell'edificio Persona_1 condominiale di Firenze, Piazza S. Croce n. 7, contraddistinta nel foglio di mappa 174 dalla particella 225 sub 504;
1.1.b. – alla medesima data, era proprietaria sia dell'unità immobiliare ad uso di CP_1 civile abitazione contraddistinta nel foglio di mappa 174 dalla particella 225 sub 21 (limitrofa a Pt_ quella di proprietà di ), sia del lastrico solare sovrastante tale unità immobiliare;
1.1.c. – all'inizio del mese di dicembre 2017, aveva avviato un intervento edilizio CP_1 finalizzato alla “realizzazione di abbaino”, in relazione al quale il 29/11/2017 aveva presentato la
SCIA n. 11636 protocollata al n. 374031, preceduta da una richiesta di parere preventivo presentata in data 23/1/2017 e protocollata al n. 24018. La SCIA presentava un contenuto analogo a quello della D.I.A. n. 3780 protocollata al n. 134379, depositata da il CP_1
19/05/2015 ed annullata dal Comune di Firenze su richiesta della medesima a CP_1 Pt_ seguito della diffida di , coniuge dell'appellante ed all'epoca proprietario Persona_1 dell'immobile limitrofo;
1.1.d. – Il quindi, l'1/12/2017 aveva intimato a di sospendere l'intervento Per_1 CP_1 edilizio, in quanto privo di approvazione da parte del Condominio e perché in violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni, ed aveva invitato l'amministratore del condominio ad intervenire per quanto di sua competenza. In risposta, l'amministratore aveva comunicato che le opere da realizzare non erano suscettibili di arrecare alcun pregiudizio al , mentre Parte_2 aveva escluso la necessità di un'autorizzazione da parte dell'assemblea CP_1 condominiale, poiché non erano state previste opere che potessero recare danno alle parti comuni o pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio;
pagina 3 di 23 1.1.e. – a seguito del decesso di in data 24/12/2017 e della conseguente sospensione di Per_1 ogni iniziativa a tutela della sua proprietà, aveva completato l'intervento edilizio CP_1 oggetto della SCIA. Pt_ 1.2. – Ciò premesso, la rilevava che l'intervento edilizio oggetto della SCIA n. 11636 del
29/11/2017, protocollata al n. 374031, risultava violare:
1.2.a. – la disciplina del codice civile in tema di condominio, poiché la falda di copertura e la parete portante sulle quali era stato realizzato l'intervento erano di proprietà condominiale;
pertanto, avrebbe dovuto previamente richiedere ed ottenere la necessaria delibera CP_1 autorizzativa da parte dell'assemblea condominiale;
1.2.b. – la normativa in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette e/o laterali e/o oblique
(artt. 905 e 906 c.c.), in quanto era stata realizzata una nuova ed illegittima veduta diretta e laterale ad una distanza inferiore a m. 0,75 dall'unità immobiliare di sua proprietà;
1.2.c. – le norme edilizie ed urbanistiche, poiché: l'edificio condominiale era classificato in “Classe
1” in quanto di particolare interesse (artt. 16-18 NTA); l'abbaino che serva a dare accesso ad una copertura non deve essere maggiore di mq. 0,80, con la dimensione minore non inferiore alla metà della maggiore;
la realizzazione dell'abbaino oggetto della SCIA, consistente in una vera e propria porta-finestra della superficie di mq 1,52, non era conforme alle condizioni previste dal regolamento edilizio;
1.2.d. – le vigenti norme strutturali, in considerazione del fatto che l'intervento non era conforme al punto 1.4 della delibera della Giunta Regionale n. 606 del 21/06/2010, che stabilisce le dimensioni delle mazzette laterali per classificare l'intervento come “locale”.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare che aveva eseguito l'intervento edilizio CP_1 di cui alla SCIA n. 11636 del 29/11/2017, protocollata al n. 374031, in violazione della normativa menzionata e/o a fronte di una difforme e comunque errata classificazione e rappresentazione delle opere e, per l'effetto, condannarla alla demolizione di quelle illegittimamente eseguite ed alla conseguente rimessione in pristino, al risarcimento dei danni subiti ed alla rifusione delle spese del giudizio.
1.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nell'ipotesi di accoglimento di quella di rimessione in pristino, chiedeva emettersi condanna, in luogo della demolizione dell'opera, a porre in essere gli accorgimenti opportuni al fine di eliminare gli effetti dell'asserita illegittima veduta, ovvero al risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c.
1.4. – Con atto del 25/11/2019, interveniva in giudizio nella qualità di Controparte_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo acquistato la proprietà delle unità pagina 4 di 23 immobiliari oggetto dell'intervento edilizio in forza di contratto di compravendita stipulato il
3/10/2019 con , alle cui difese si associava. CP_1
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il Tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: Pt_
1.5.a. – non era stata fornita la prova, da parte della , del fatto costitutivo (la qualità di erede) del diritto di proprietà dell'unità immobiliare e, dunque, della qualità di condomino, necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di remissione in pristino per interventi effettuati su parti comuni dell'edificio in mancanza della delibera autorizzativa condominiale, qualificata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1120 c.c.
L'attrice, infatti, pur avendo prodotto il certificato di morte e la dichiarazione di successione del defunto coniuge, non aveva reso disponibili le certificazioni anagrafiche di cui al D.P.R. n.
223/1989.
A sostegno di tale decisione, veniva in primo luogo richiamato quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità – antecedente e contrario a quello in seguito espresso da Cass.
SS.UU., n. 12065/2014 – secondo cui, qualora l'attore faccia valere un diritto reale nella qualità di erede, l'inderogabilità delle norme relative alla delazione ereditaria nella successione legittima esclude l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115, c. 1, c.p.c. (Cass. 4.12.2014,
n. 25655; Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414,
Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Inoltre, si evidenziava che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass, 16.01.2017, n. 868;
Cass., 27.06.2005, n. 13738), colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve fornire la prova di tale qualità; tale onere non è assolto con la produzione della denuncia di successione, richiedendosi invece la produzione degli atti dello stato civile.
Poiché la delazione ereditaria è oggetto di una disciplina inderogabile, la qualità di erede legittimo deve essere provata in maniera rigorosa non soltanto nell'ipotesi dell'esercizio dell'azione di rivendicazione, ma anche di azioni – quale quella di cui all'art. 1120 c.c. – modellate sullo schema dell'actio negatoria, nonostante in via generale per essa basti la prova, data anche per presunzioni, del possesso del bene e di un valido titolo d'acquisto;
1.5.b. – sulla base delle medesime considerazioni, veniva rigettata la domanda di rimessione in pristino conseguente alla realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali ex artt. 905
e 906 c.c., poiché non era stata fornita la prova del diritto di proprietà dell'immobile vantato dall'attrice;
1.5.c – parimenti, la domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme edilizie, pagina 5 di 23 urbanistiche e strutturali era infondata, in quanto tali norme, non integrando i precetti di cui agli artt. 873 ss. c.c. ed avendo rilievo esclusivamente pubblicistico, non attenevano alla disciplina delle distanze tra fondi e, pertanto, non attribuivano al proprietario del fondo finitimo la tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2 c.c.;
1.5.d – di conseguenza, venivano rigettate pure le domande risarcitorie, anche perché non era stata fornita la prova del danno-conseguenza;
1.5.e. – riconosciuta la sussistenza di un mutamento di giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente ai fini della decisione ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c., le spese venivano compensate fra le parti per i ¾, mentre il restante ¼ veniva posto comunque a carico della parte attrice secondo il principio della soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui – pronunciandosi sulle sole domande accessorie di condanna alla rimessione in pristino ed al risarcimento dei danni – aveva rigettato la domanda di accertamento della violazione, da parte di della normativa CP_1 in materia di distanze.
L'appellante rilevava che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare gli esiti della c.t.u., nella quale era stato accertato che non risultava rispettato quanto prescritto dall'art. 41, c.
3, del regolamento edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento, in base al quale gli “interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edifico originario ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate” devono “garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m. 10”.
2) Con il secondo, rilevava che il Tribunale – pronunciandosi sulle sole domande accessorie di condanna alla rimessione in pristino ed al risarcimento dei danni – aveva erroneamente rigettato la domanda di accertamento della violazione, da parte di delle norme edilizie e CP_1 urbanistiche. In particolare, il giudice di prime cure non aveva considerato che in sede di consulenza tecnica era stato accertato che “l'intervento eseguito, riconducibile alla fattispecie dell'abbaino (…) contrasta con quanto prescritto dall'art. 85 del Regolamento Edilizio vigente all'epoca, in quanto la superficie finestrata pari a 1,29 mq. Esonda da quella che è la superficie massima assoluta di 0,80 mq.”.
3) Con il terzo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rimessione in pristino per violazione dell'art. 1120 c.c., in considerazione del fatto che l'attrice non pagina 6 di 23 aveva fornito la prova della sua qualità di erede e, quindi, di condomino. In particolare,
l'appellante deduceva che:
(-) sebbene la convenuta non avesse svolto difese, né contestazioni in proposito, il CP_1 giudice di prime cure aveva rilevato d'ufficio la questione. Pertanto, tale rilievo si poneva in contrasto con il principio, espresso da Cass., SS.UU. n. 2951/2016, secondo cui il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto configura un'eccezione in senso stretto, a meno che la carenza di titolarità del rapporto controverso sia risultante dagli atti di causa, circostanza che nel caso di specie non sussisteva;
(-) come statuito da Cass. SS.UU., n. 12065/2014, e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – che aveva erroneamente aderito ad un precedente orientamento contrario della Corte di Cassazione – il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che conferisce la qualità di erede nella successione legittima, deve essere provato mediante gli atti dello stato civile soltanto qualora il rapporto di parentela sia in contestazione, operando, in caso contrario, il principio sancito dall'art. 115 c.p.c.
Inoltre, in base a quanto affermato da Cass. SS.UU., n. 2951/2016, la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio può dirsi provata anche qualora il convenuto, come nel caso di specie, “svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.
(-) la sentenza appellata era da censurare pure alla luce del disposto dell'art. 360-bis c.p.c., dal quale sarebbe desumibile il principio secondo cui al giudice non è consentito discostarsi da un orientamento giurisprudenziale uniforme, allo stesso modo in cui sarebbe inammissibile il ricorso in Cassazione che se ne discosti.
4) Con il quarto, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per la realizzazione di un'innovazione in mancanza dell'autorizzazione condominiale prescritta dall'art. 1120 c.c., non avendo ritenuto assolto l'onere della prova del diritto sulle parti comuni del e, dunque, del carattere contra ius del Parte_2 danno.
In proposito, l'appellante rilevava che l'esperita c.t.u. aveva accertato che aveva CP_1 modificato parti comuni dell'edificio condominiale, quali la facciata portante e la falda di copertura.
Pertanto, tali interventi – qualificati come “innovazioni” dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – avrebbero dovuto essere previamente approvati dall'assemblea del
Condominio, ai sensi dell'art. 1120 c.c.
5) Con il quinto, si doleva del rigetto della domanda di rimessione in pristino per la realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali e, in particolare, della disposizione inderogabile di pagina 7 di 23 cui all'art. 9 D.M. n. 1444/1968, recepito dall'art. 41 del Regolamento Edilizio del Comune di
Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio.
Sul punto, evidenziava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere dell'attrice di provare il proprio diritto di comproprietà dell'unità immobiliare, in considerazione dei rilievi già esposti nell'ambito del terzo motivo di impugnazione.
6) Con il sesto, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per la realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali, in considerazione del fatto che l'attrice non aveva fornito la prova del proprio diritto di comproprietà sull'immobile.
Al riguardo, l'appellante richiamava le doglianze già illustrate nel terzo motivo di appello.
7) Con il settimo, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le domande di riduzione in pristino per la violazione delle norme edilizie, urbanistiche e strutturali, ritenendo che tali norme non integrassero le disposizioni del codice civile in materia di distanze tra fondi finitimi e, pertanto, non consentissero di accedere alla tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2, c.c.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché una norma contenuta nello strumento urbanistico locale possa essere qualificata come integrativa della disciplina codicistica in tema di distanze, non è necessario che contenga una diretta previsione in tal senso, ma è sufficiente che regoli la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni. Per tale ragione, la disposizione edilizia violata da doveva ritenersi integrativa, dando così accesso alla CP_1 tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2, c.c.
8) Con l'ottavo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme edilizie, urbanistiche e strutturali.
Il Tribunale aveva, infatti, erroneamente ritenuto che le norme in questione non riguardassero le distanze legali (la cui violazione configura un danno in re ipsa) e che, conseguentemente, fosse necessaria la prova del danno-conseguenza, la quale non era stata fornita dalla parte attrice.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in giudizio, CP_1 Controparte_2 contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 8 di 23 2.3 – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 2-15/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del doc. 3 Pt_ (atto di compravendita a rogito Notaio del 20/12/2021, con cui la ha acquistato da Per_2 la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile già di titolarità di ), perché CP_5 Persona_1 prodotto, per la prima volta, in questo grado di giudizio.
Trattasi, infatti, di documento di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, ragion per cui si applica il seguente principio: “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 7977 del 11/03/2022).
4 – L'esame del gravame pagina 9 di 23 4.1. – È necessario esaminare in via prioritaria il terzo motivo di appello – poiché attinente ad una questione (la titolarità del diritto fatto valere in giudizio) che risulta essere pregiudiziale sotto il profilo logico – da trattarsi congiuntamente con il quarto, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Orbene, la censura in disamina è fondata nella parte in cui deduce l'erroneità della Pt_ sentenza impugnata per avere ritenuto non provata, da parte della , la sua qualità di erede di
(con cui era sposata), precedente proprietario dell'immobile e, dunque, la sua Persona_1 qualità di condomina.
4.1.1.a. – Vero è che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. Cass. civ., n. 10519/2024).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche precisato che: “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. civ., n. 6745/2018).
Principio che, per identità di ratio, deve ritenersi valido anche con riferimento al rapporto di coniugio.
Nella specie, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado CP_1 Pt_ (pag. 6), si è limitata ad eccepire che la non aveva “allo stato” assolto all'onere della prova in ordine “alla titolarità della propria legittimatio ad causam”, senza, però, in alcun modo mettere in discussione il rapporto di coniugio con il Per_1
All'esito, poi, della produzione (avvenuta in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c.) della dichiarazione di successione di – in cui era chiaramente indicata la Persona_1 Pt_ qualità di coniuge della – la società convenuta non ha obiettato alcunché. pagina 10 di 23 Pt_ Pertanto, può ritenersi senz'altro incontestato il rapporto di coniugio tra il e la e, Per_1 dunque, la qualità di erede di quest'ultima.
Si applica, infatti, il seguente principio: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 9439 del 23/03/2022). Pt_
4.1.1.b. – A ben vedere, inoltre, è proprio la qualità di erede della a non essere contestata.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 12065/2014).
4.1.1.c. – Erroneamente, allora, il tribunale, in consapevole dissenso dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite, ha ritenuto che il principio di non contestazione non trovasse applicazione nel caso di specie, sulla base dell'assunto per cui la delazione ereditaria, in quanto disciplinata da norme inderogabili ed avente ad oggetto interessi che il giudice è chiamato in ogni caso a garantire, sarebbe sottratta all'operatività dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che una simile restrizione dell'ambito applicativo del principio di non contestazione è priva di fondamento normativo e, pertanto, non può essere condivisa.
Difatti, non è possibile far discendere dalla natura indisponibile delle disposizioni in tema di delazione ereditaria l'onere, in capo a colui che esperisca l'azione reale di cui all'art. 1120 c.c.
(modellata sullo schema dell'actio negatoria), di fornire una prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà e, quindi, della qualità di erede. pagina 11 di 23 In secondo luogo, il tema dell'inderogabilità della disciplina normativa in materia di delazione ereditaria non risulta essere oggetto di specifico esame nelle pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza impugnata, le quali, aderendo ad un orientamento opposto a quello espresso da
Cass., SS.UU., n. 12065/2014, richiedevano, anche in assenza di una specifica contestazione sul punto, la piena prova della qualità di erede (Cass., n. 25655/2014, Cass., n. 7276/2006, Cass., n.
14605/2005, Cass., n. 4414/1999, Cass., n. 1484/1995 la quale, a ben vedere, riconosce l'operatività del principio di non contestazione, in quanto statuisce che l'onere della prova della qualità di erede legittimo, “ove la stessa sia contestata”, è assolto unicamente con la produzione degli atti dello stato civile).
Pertanto, in conformità con il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12065/2014, laddove il convenuto non abbia specificamente contestato – come nella specie – la qualità di erede allegata dalla parte attrice, tale qualità deve essere ritenuta positivamente accertata.
Tale soluzione interpretativa, espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo all'ipotesi in cui la parte produca in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si auto-certifichi la sua qualità di erede, deve a maggior ragione essere adottata qualora, come nel caso in esame, la parte produca la dichiarazione di successione presentata all'Amministrazione Finanziaria. Pt_
4.1.1.d. – Quanto, poi, all'accettazione dell'eredità da parte della , la stessa deve ritenersi implicita nell'avere agito in giudizio a tutela di un bene ereditario, in quanto “l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 14288/2025).
4.1.1.e. – In ogni caso, la questione deve ritenersi definitivamente superata con l'acquisto, da Pt_ Per_ parte della , della quota di 1/3 dell'immobile con atto di compravendita a rogito Notaio
del 20/12/2021.
[...]
Invero, essendo le domande spiegate assimilabili alla negatoria servitutis, vale il seguente principio: “nell'"actio negatoria servitutis" la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi” (cfr. Cass. civ., n. 26769 del 18/12/2014). pagina 12 di 23 4.1.2. – Il mezzo è, tuttavia, infondato nella parte in cui si duole del rigetto della domanda di rimessione in pristino per mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1120 c.c.
Al riguardo, deve innanzitutto precisarsi che l'intervento edilizio per cui è causa ha avuto ad oggetto – come indicato nella SCIA n. 11636/2017 da – la “realizzazione di un CP_1 accesso stabile al lastrico solare di proprietà (…) con la realizzazione di un abbaino mediante piccole modifiche interne per il superamento del dislivello tramite il prolungamento della preesistente scala d'arredo e la modifica di parte della copertura”.
Ciò è confermato anche dalle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, dalle quali emerge che l'intervento eseguito è “riconducibile alla fattispecie dell'abbaino” (come definito dall'art. 42 del regolamento edilizio 24 luglio 2018, n. 39/R), in quanto “trattasi di elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura piana
(lastrico solare)”.
Con riguardo alla portata dell'opera realizzata da il c.t.u. ha accertato che CP_1
“l'intervento eseguito mediante la modifica di parti di proprietà condominiale (modifica della muratura di facciata portante per la realizzazione dell'apertura di accesso al lastrico solare e modifica della falda di copertura per la realizzazione del solaio in contropendenza) non pregiudica né limita il pari uso da parte degli altri condomini”.
Inoltre, l'appellante non risulta aver fornito la prova dell'eventuale alterazione della funzione di protezione e copertura del tetto, anche in relazione al diverso andamento della falda conseguente alla realizzazione dell'abbaino. Analogamente, non risulta essere stata fornita la prova che, a seguito della realizzazione dell'abbaino, sia stato precluso agli altri condomini di accedere autonomamente al tetto.
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, costituisce innovazione ex art. 1120 c.c. esclusivamente quella modificazione della cosa comune che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione e funzione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. Al contrario, gli interventi che non assumano tale rilievo e che non impediscano il pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini sono qualificabili come mere modificazioni e, come tali, sono sottoposti alla diversa disciplina di cui all'art. 1102 c.c. (Cass., n. 11490/2020,
Cass., n. 18052/2012, Cass., n. 12654/2006, Cass. n. 15460/2002, Cass., n. 240/1997).
Con specifico riferimento alla realizzazione di abbaini sul tetto comune, la Corte di Cassazione ha affermato che essa, ove sia eseguita a regola d'arte e non pregiudichi la funzione di copertura pagina 13 di 23 propria del tetto, né impedisca l'esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune, costituisce una mera modifica della cosa comune e, pertanto, non necessita della previa approvazione dell'assemblea condominiale prevista dall'art. 1120 c.c. (Cass., n. 17099/2006,
Cass. n. 1498/1998).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova né di un impedimento ad un diverso utilizzo del tetto da parte dei condomini, né di un particolare preesistente uso del tetto stesso incompatibile con le opere eseguite, deve ritenersi che l'abbaino realizzato da non configuri una CP_1
“innovazione” e, conseguentemente, la sua realizzazione non richiedesse il previo ottenimento della delibera condominiale prescritta dall'art. 1120 c.c.
Ne discende anche il rigetto del quarto motivo di appello, con cui è stato chiesto il risarcimento del danno per la violazione della suddetta norma.
4.2. – Sempre in ordine logico, devono, a questo punto, essere trattati congiuntamente il primo ed il quinto motivo d'appello, in quanto anch'essi strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Deve ritenersi che il Tribunale, nel rigettare le connesse domande di rimessione in pristino e di risarcimento del danno, abbia implicitamente rigettato anche la domanda principale di accertamento della violazione della normativa in materia di distanze legali, sul presupposto del Pt_ mancato assolvimento, da parte della , dell'onere della prova della qualità di erede del Per_1
e, quindi, della titolarità del diritto di proprietà sull'unità immobiliare ingiustamente asservita. Pt_ Acclarata, invece, la legittimazione attiva della , si tratta di stabilire se l'intervento edilizio oggetto di causa sia stato eseguito da in violazione o meno della normativa in CP_1 materia di distanze.
4.2.2 – In proposito, il c.t.u. ha rilevato che “l'intervento di che trattasi risulta eseguito nel rispetto delle distanze in relazione alle vedute dirette e laterali di cui agli artt. 905 e 906 del C.C., posto che la nuova apertura è stata realizzata ad una distanza superiore ai 75 cm indicati dall'art.
906 c.c. rispetto al confine con la porzione dell'unità immobiliare di proprietà che si trova a Pt_1 destra della suddetta apertura, uscendo verso il lastrico solare, e ad una distanza superiore a 1,50 mt, rispetto alla frontistante parete finestrata relativa alla unità immobiliare di proprietà ”. Pt_1
Ciò consente di escludere che l'intervento edilizio sia stato effettuato da in violazione CP_1 delle disposizioni di cui agli artt. 905 e 906 c.c. in materia di vedute.
4.2.3. – Tuttavia, l'ausiliario d'ufficio ha evidenziato, altresì, che “pur risultando verificato il rispetto delle distanze dalle vedute, secondo quanto regolato dal Codice Civile agli articoli succitati, avuto riguardo a quanto indicato all'art. 41 - Distanze minime tra edifici del
Regolamento Edilizio del Comune di Firenze efficace dal 20.07.2015 al 05.12.2018 e vigente all'epoca dell'intervento, con particolare riferimento a quanto indicato al comma 3: “Gli interventi pagina 14 di 23 di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate, debbono anch'essi garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m 10”, alla luce delle distanze sopra indicate rispetto alla proprietà attorea, non risulta rispettata la distanza minima prevista fra fronti finestrati di cui al D.M. 1444/1968”.
Come emerge dalla foto sopra intercalata ed estratta da quelle allegate alla relazione peritale
(doc.7), è stato realizzato un nuovo volume a livello della copertura, il quale integra un elemento costruttivo nuovo, nella parte che eccede rispetto alla sagoma preesistente, identificata, secondo la giurisprudenza, “con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorni che viene ad assumere l'edificio con ogni punto esterno” (Cass., n. 473/2019).
4.2.4. – Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 41, c. 3, del regolamento edilizio del Comune di Firenze vigente al tempo dell'esecuzione dei lavori, in quanto:
(a) la disposizione in argomento ha ad oggetto tutti gli interventi che comportino la “demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate”.
La suddetta disposizione prevede che tali interventi “debbono anch'essi garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m 10”.
In proposito, le appellate ritengono che la disposizione estenda la distanza minima di 10 m. – prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 per i “nuovi edifici” ricadenti in “altre zone” (diverse dalle zone A e C) – esclusivamente agli interventi su edifici ricadenti in zone diverse dalla A e che, dunque, non sarebbe applicabile nel caso in esame.
Tuttavia, giova sottolineare, in primo luogo, che nel disciplinare le distanze minime tra fabbricati, la disposizione in argomento non opera alcuna distinzione tra le diverse zone territoriali omogenee
(“zone A”, “nuovi edifici ricadenti in altre zone” e “zone C”). Dalla mancanza di un espresso riferimento ad una specifica zona territoriale omogenea si desume che la disposizione è suscettibile di essere applicata a tutti gli interventi delle tipologie descritte che siano effettuati nel territorio comunale.
pagina 15 di 23 Inoltre, la lettera della norma (in particolare, l'utilizzo della locuzione “anch'essi”) è chiaramente indicativa dell'intento di estendere la distanza minima di m. 10, prevista per le zone di nuove edificazione, a tutte le tipologie di intervento edilizio contemplate, senza che rilevi la zona territoriale nella quale gli immobili sono ubicati.
(b) Ciò non determina, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, una deroga non ammissibile dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 da parte del Regolamento edilizio di Firenze. Infatti,
l'inderogabilità della previsione in materia di distanze di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/1968 implica esclusivamente che i regolamenti edilizi comunali non possano prevedere distanze inferiori a quelle minime previste dal decreto ministeriale. Al contrario, alle Amministrazioni comunali non è preclusa la previsione di disposizioni di maggior rigore, ossia che impongano il rispetto di distanze superiori (in tal senso, Cass., n. 12652/2023).
(c) Le appellate hanno rilevato che la giurisprudenza ritiene applicabile la distanza minima di m.
10 anche agli edifici situati nelle zone A, ma unicamente con riferimento alle “nuove edificazioni”.
In tal senso, nella comparsa di costituzione e risposta hanno richiamato la sentenza del T.A.R.
Toscana n. 1217/2014, nella quale si afferma che “l'art. 9 disciplina le distanze per le ristrutturazioni e i risanamenti conservativi in zona A e quelle per le nuove costruzione ricadenti in altre zone. Rimane priva di esplicita disciplina la distanza da rispettarsi nella nuove costruzioni in zona A. Tuttavia, agli interventi edilizi che assumano le caratteristiche della nuova edificazione non può che applicarsi la disciplina generale dettata per le nuove costruzioni, atteso che la necessità di evitare intercapedini dannose per la salute non cambia a seconda delle zone e anzi nelle zone A (caratterizzate da insediamenti più addensati) essa appare maggiormente pressante
(in tal senso Tar Liguria, I, n. 704/2013; Tar Campania − Salerno, n. 473/2014)”.
Proprio la pronuncia in argomento, nel definire il concetto di “nuova edificazione”, chiarisce che “la modifica di altezza e sagoma, anche ai fini delle distanze, costituisce l'edificazione di una nuova opera e non può essere definita ristrutturazione (Consiglio di Stato, IV, n. 844/2013; Consiglio
Stato, V, 21 febbraio 1994, n. 112)”.
Ancora, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5466/2020, anch'essa richiamata dalle appellate, osserva che “nel caso in esame, il limite della distanza di cui al d.m. cit. è vigente e avrebbe dovuto essere rispettato per quanto concerne l'apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente (...): si tratta, infatti, di un nuovo elemento che eccede rispetto all'originaria costruzione, che consiste in un ampliamento all'esterno della sagoma dell'edificio esistente e realizzato per la prima volta (…). Infatti, è irrilevante indagare sulla qualificazione, nel caso di specie, dell'intervento edilizio (nuova opera, ristrutturazione con demolizione e
pagina 16 di 23 ricostruzione) perché in ogni caso è stato realizzato un elemento edilizio nuovo, che non era presente nel vecchio edificio”.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa riconduce alla categoria della “nuova costruzione” anche la specifica fattispecie dell'abbaino oggetto del presente giudizio, in quanto “fa corpo con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura” (T.A.R. Emilia-Romagna, n. 904/2016; nello stesso senso, , n, 369/2022; , n. 476/2020 e Controparte_6 Controparte_7
l'ampia giurisprudenza evocata;
, n. 528/2020; T.A.R. , n. Controparte_8 CP_9
11216/2015).
(d) Anche la Corte di Cassazione adotta una nozione ampia di “costruzione” ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 873 c.c., riferendosi con essa “qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione purchè determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa” (cfr. Cass., n. 20574/2007).
Concetto che risulta ripreso anche dalla normativa in materia urbanistica, atteso che l'art. 3, c. 1, lett. e-e.1, del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), definisce gli interventi di nuova costruzione “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6”.
(e) D'altra parte, il D.M. 1444/1968 stabilisce che nelle zone A, che sono quelle di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento della densità edilizia di zona e territoriale preesistenti
(art. 7).
È, dunque, imposto “un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio non temporaneo e come tale non caducabile” e “il mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni nella zona A non è privo di conseguenze sul piano della violazione delle disposizioni concernenti le distanze legali tra costruzioni, che devono rimanere quelle esistenti” (cfr. Cass. civ.,
n. 14552/2016; n. 1282/2006).
pagina 17 di 23 Quindi, per un edificio realizzato ex novo in zona A, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sia “in re ipsa edificato in violazione delle preesistenti distanze” e che dunque sia illegittimo (cfr. Cass. civ., n. 29732/2017, pag. 14).
(f) Infine, è opportuno sottolineare che non hanno rilievo dirimente, ai fini della valutazione del rispetto della normativa in materia di distanze tra costruzioni, gli argomenti svolti dalle appellate in relazione al fatto che l'intervento era stato oggetto di parere preventivo da parte del Comune di
Firenze, di due SCIA presentate, nonché di un accertamento edilizio ispettivo da parte dell'Ufficio
Ispettorato Edilizio della Polizia Amministrativa Comunale, conclusosi con l'archiviazione dell'istruttoria da parte dell . Tali atti, infatti, attengono esclusivamente Controparte_10 all'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, ossia all'aspetto formale dell'attività edificatoria, mentre non sono di per sé risolutivi del conflitto tra i proprietari interessati.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (cfr. Cass. civ.,
n. 4833 del 19/02/2019).
4.3. – Acclarata, allora, l'illegittimità della costruzione dell'abbaino, va ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese delle società appellate, mediante la riconduzione della struttura entro i limiti del volume originario.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 1, del
d.m. n. 1444 del 1968 – traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41 quinquies l.n.
1150 del 1942 e prescrivendo, per la zona A, quanto alle operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti –, rappresenta una disciplina integrativa dell'art.
873 c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicchè, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l'art. 9 citato, sia in presenza di disposizioni di pagina 18 di 23 divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873, mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o all'integrale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume” (cfr. Cass. civ., n. 1616/2018).
Nella specie, si è in presenza, per quanto sopra esposto, di una nuova costruzione realizzata dalla società oltre i precedenti limiti di volume, di talché non può che essere ordinata la CP_1 demolizione della parte eccedente tali limiti ed il ripristino della situazione antecedente.
Le censure in disamina, pertanto, si appalesano fondate nei termini sopra esposti, con conseguente assorbimento del settimo motivo di appello.
4.4. – Parimenti fondato è il secondo motivo di appello.
Difatti, l'espletata c.t.u. ha consentito di accertare che “l'intervento eseguito, riconducibile alla fattispecie dell'abbaino (cfr. Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R art. 42) in quanto trattasi di elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura piana (lastrico solare), contrasta con quanto prescritto all'art. 85 del R.E. vigente all'epoca in quanto la superficie finestrata pari ad 1,29 mq esonda quella che è la superficie massima assoluta di 0,80 mq”.
(a) In proposito, non risultano condivisibili i rilievi delle appellate, secondo le quali il c.t.u., nel qualificare l'intervento edilizio realizzato come “abbaino”, avrebbe “fatto prevalere la dizione letterale dell'oggetto dell'intervento sull'oggetto sostanziale del medesimo”.
Anche qualora non si ritenga di attribuire rilievo alla descrizione proposta dall'autore materiale dell'intervento, che ha espressamente qualificato l'opera come “abbaino” nella SCIA presentata al
Comune di Firenze, la riconducibilità del manufatto alla fattispecie dell'abbaino è ben documentata dalle fotografie allegate alla relazione peritale (doc. 7).
(b) Inoltre, come sopra esposto, l'esito positivo del procedimento amministrativo che ha portato alla realizzazione dell'opera non è risolutivo del conflitto tra i proprietari interessati, attenendo al solo rapporto tra il privato proprietario e la p.a.
(c) In relazione alle ulteriori argomentazioni svolte dall'appellato, si sottolinea che oggetto del presente accertamento non è la facoltà del proprietario esclusivo del lastrico solare di realizzare nuove aperture, bensì la conformità di tali opere alle norme edilizie, urbanistiche e strutturali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va, dunque, accertata la violazione dell'art. 85 del regolamento edilizio del Comune di Firenze.
4.5. – Il sesto e l'ottavo motivo di appello, concernenti le domande risarcitorie, sono infondati.
pagina 19 di 23 Difatti, l'appellante non ha né allegato né tanto meno provato quale sia il danno conseguente alla violazione delle distanze legali.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto della disciplina in materia di distanze legali, è opportuno evidenziare che una simile violazione non comporta automaticamente un danno risarcibile, essendo necessario dimostrare un effettivo pregiudizio subito dal proprietario del fondo confinante. Secondo quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, l'indirizzo a lungo prevalente nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale tale pregiudizio doveva ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria – deve essere rivalutato alla luce dei principi espressi da Cass., SS.UU., n. 33645/2022 in materia di occupazione sine titulo.
In particolare, il massimo organo nomofilattico ha messo in luce che “le Sezioni Unite hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Pur essendo pronunciata su un fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle
Sezioni Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito” (Cass., n. 12879/2025).
Al riguardo, si presenta significativa anche Cass. civ. n. 18108/2023, secondo cui “nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di pagina 20 di 23 altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno”. Pt_ Nella specie, la non ha assolto al suo onere di allegazione, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno solo nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, senza niente dedurre, sul punto, neppure nei successivi scritti difensivi.
I motivi in disamina vanno, dunque, disattesi.
5. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.1. – Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si rinvengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico solidale delle società appellate, stante la loro soccombenza sulla domanda volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi che, sotto il profilo della causalità della lite, ha avuto un'importanza preponderante e sulla quale si è incentrata interamente l'attività istruttoria (con l'espletamento di c.t.u.), che ha diffusamente impegnato le difese.
5.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile – complessità media)
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.416,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.738,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.579,00
Compenso tabellare: € 10.860,00, oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.686,00 pagina 21 di 23 Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 12.156,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5.3. – Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste integralmente a carico delle società appellate, tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale.
Non può invece riconoscersi il rimborso delle spese di c.t.p., giacché, come affermato dalla
Suprema Corte: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. n. 21402/2022).
Principio che è già stato recepito da questa Corte nelle sentenze n. 845/2024 e n. 1131/2024 che si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella specie, l'appellante si è limitata a produrre solo le fatture emesse dai propri c.t.p. prive, però, dell'attestazione di pagamento, di talché la domanda di rimborso non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1725/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto:
- accerta e dichiara che l'intervento edilizio oggetto della SCIA n. 11636 del 29/11/2017 prot. n.
374031 è stato realizzato da – già Controparte_1 Controparte_3
– in violazione degli artt. 41, comma 3, e 85 del regolamento edilizio del Comune
[...] di Firenze nonché dell'art. 9 del DM 1444/1968;
- condanna le società appellate, in solido, a rimuovere tutte le opere eseguite ed a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, a loro integrale cura e spese;
2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale delle società appellate che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in €
545,00 per esborsi, in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi, in € 12.156,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 29.6.2021, definitivamente a carico delle società appellate. pagina 22 di 23 Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa Claudia Larinni. CP_11
Firenze, 5.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2280/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Roberto Romeo (C.F. Parte_1 C.F._1
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Franco Massimo
[...] P.IVA_2 GI (C.F. ) C.F._3
APPELLATE avverso la sentenza n. 1725/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022
CONCLUSIONI
In data 2-15/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis e in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Firenze n. 1725 emessa e pubblicata in data 6/6/2022 e non notificata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di impugnazione, statuire che la odierna appellata in occasione dell'intervento edilizio de CP_1 quo ha violato, come accertato dal CTU, la normativa in materia di distanze di cui all'art. 9 del DM 1444/68, normativa recepita dall'art. 41 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio de quo, e così condannare, quale imprescindibile e inderogabile pagina 1 di 23 conseguenza, le odierne appellate e in via solidale tra di loro, alla CP_1 Controparte_2 riduzione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, statuire che l'odierna appellata in CP_1 occasione dell'intervento edilizio de quo ha violato, come accertato dal CTU, la normativa in materia edilizia e urbanistica di cui all'art. 85 del Regolamento Edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio de quo, e così condannare, anche sotto tale aspetto, le odierne appellate e in solido tra di loro alla riduzione in CP_1 Controparte_2 pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del terzo e quarto motivo di impugnazione, posto che il Giudice di primo grado ha erroneamente e Pt_ illegittimamente rilevato d'ufficio che l'odierna appellante Sig.ra non avrebbe dato prova della propria qualità di erede e condomino e che il medesimo Giudice ha comunque omesso di considerare che le odierne appellate hanno di fatto riconosciuto tale qualità di erede/condomino dell'odierna appellante, dichiarare che l'esecuzione delle opere de quibus necessitava di una preventiva e specifica approvazione da parte del e così condannare, anche sotto tale Parte_2 aspetto, le odierne appellate, in solido tra di loro, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del quinto e sesto motivo di impugnazione, posto che, per le stesse ragioni di cui al terzo e quarto motivo di impugnazione, le odierne appellate hanno di fatto riconosciuto la qualità di erede dell'odierna appellante, dichiarare che l'odierna appellata ha violato la normativa in materia di distanze tra fabbricati e CP_1 C condannare la medesima e in via solidale tra di loro, alla CP_1 Controparte_2 rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
in accoglimento del settimo e ottavo motivo di impugnazione, posto che l'intervento edilizio de quo comporta che le norme edilizie accertate come violate in sede di CTU sono integrative delle norme sulle distanze, condannare, anche sotto tale aspetto, le odierne appellate, in via solidale tra di loro, alla rimessione in pristino e al risarcimento del danno subito e subendo dall'odierna appellante;
condannare, accolti i motivi di impugnazione di cui sopra, le odierne appellate al pagamento in favore della odierna appellante delle spese e competenze legali del presente grado e del primo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accertata l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza dei motivi di appello avversari, respingere l'appello proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Firenze n. 1725/2022 pubblicata in data 6.06.2022 RG 9488/2018. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, – già Controparte_1 Controparte_3
– (di seguito anche solo “ ) e
[...] CP_1 Controparte_2
(di seguito anche solo “ ), proponendo gravame avverso la
[...] Controparte_2 sentenza n. 1725/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022, che aveva Pt_ rigettato le domande, formulate dalla , volte a far dichiarare che l'intervento edilizio di cui alla pagina 2 di 23 SCIA n. 11636 del 29/11/2017 prot. n. 374031 era stato eseguito da in violazione CP_1 della normativa vigente, nonché ad ottenere la condanna in solido di e CP_1 dell'intervenuta alla demolizione delle opere illegittimamente realizzate ed al Controparte_2 risarcimento dei danni patiti;
aveva, inoltre, compensato per ¾ le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., ponendo il rimanente ¼ a carico dell'attrice.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, “ Parte_1 [...]
, premettendo che: Controparte_4
1.1.a. – alla data dell'introduzione del giudizio (21/06/2018), era comproprietaria per la quota indivisa di 2/3 e titolare del diritto di abitazione – in quanto coniuge del defunto proprietario
– dell'unità immobiliare ad uso di civile abitazione posta all'ultimo piano dell'edificio Persona_1 condominiale di Firenze, Piazza S. Croce n. 7, contraddistinta nel foglio di mappa 174 dalla particella 225 sub 504;
1.1.b. – alla medesima data, era proprietaria sia dell'unità immobiliare ad uso di CP_1 civile abitazione contraddistinta nel foglio di mappa 174 dalla particella 225 sub 21 (limitrofa a Pt_ quella di proprietà di ), sia del lastrico solare sovrastante tale unità immobiliare;
1.1.c. – all'inizio del mese di dicembre 2017, aveva avviato un intervento edilizio CP_1 finalizzato alla “realizzazione di abbaino”, in relazione al quale il 29/11/2017 aveva presentato la
SCIA n. 11636 protocollata al n. 374031, preceduta da una richiesta di parere preventivo presentata in data 23/1/2017 e protocollata al n. 24018. La SCIA presentava un contenuto analogo a quello della D.I.A. n. 3780 protocollata al n. 134379, depositata da il CP_1
19/05/2015 ed annullata dal Comune di Firenze su richiesta della medesima a CP_1 Pt_ seguito della diffida di , coniuge dell'appellante ed all'epoca proprietario Persona_1 dell'immobile limitrofo;
1.1.d. – Il quindi, l'1/12/2017 aveva intimato a di sospendere l'intervento Per_1 CP_1 edilizio, in quanto privo di approvazione da parte del Condominio e perché in violazione della disciplina in materia di distanze tra costruzioni, ed aveva invitato l'amministratore del condominio ad intervenire per quanto di sua competenza. In risposta, l'amministratore aveva comunicato che le opere da realizzare non erano suscettibili di arrecare alcun pregiudizio al , mentre Parte_2 aveva escluso la necessità di un'autorizzazione da parte dell'assemblea CP_1 condominiale, poiché non erano state previste opere che potessero recare danno alle parti comuni o pregiudicare la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio;
pagina 3 di 23 1.1.e. – a seguito del decesso di in data 24/12/2017 e della conseguente sospensione di Per_1 ogni iniziativa a tutela della sua proprietà, aveva completato l'intervento edilizio CP_1 oggetto della SCIA. Pt_ 1.2. – Ciò premesso, la rilevava che l'intervento edilizio oggetto della SCIA n. 11636 del
29/11/2017, protocollata al n. 374031, risultava violare:
1.2.a. – la disciplina del codice civile in tema di condominio, poiché la falda di copertura e la parete portante sulle quali era stato realizzato l'intervento erano di proprietà condominiale;
pertanto, avrebbe dovuto previamente richiedere ed ottenere la necessaria delibera CP_1 autorizzativa da parte dell'assemblea condominiale;
1.2.b. – la normativa in materia di distanze per l'apertura di vedute dirette e/o laterali e/o oblique
(artt. 905 e 906 c.c.), in quanto era stata realizzata una nuova ed illegittima veduta diretta e laterale ad una distanza inferiore a m. 0,75 dall'unità immobiliare di sua proprietà;
1.2.c. – le norme edilizie ed urbanistiche, poiché: l'edificio condominiale era classificato in “Classe
1” in quanto di particolare interesse (artt. 16-18 NTA); l'abbaino che serva a dare accesso ad una copertura non deve essere maggiore di mq. 0,80, con la dimensione minore non inferiore alla metà della maggiore;
la realizzazione dell'abbaino oggetto della SCIA, consistente in una vera e propria porta-finestra della superficie di mq 1,52, non era conforme alle condizioni previste dal regolamento edilizio;
1.2.d. – le vigenti norme strutturali, in considerazione del fatto che l'intervento non era conforme al punto 1.4 della delibera della Giunta Regionale n. 606 del 21/06/2010, che stabilisce le dimensioni delle mazzette laterali per classificare l'intervento come “locale”.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiarare che aveva eseguito l'intervento edilizio CP_1 di cui alla SCIA n. 11636 del 29/11/2017, protocollata al n. 374031, in violazione della normativa menzionata e/o a fronte di una difforme e comunque errata classificazione e rappresentazione delle opere e, per l'effetto, condannarla alla demolizione di quelle illegittimamente eseguite ed alla conseguente rimessione in pristino, al risarcimento dei danni subiti ed alla rifusione delle spese del giudizio.
1.3. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 integralmente la domanda avversaria di cui chiedeva il rigetto;
nell'ipotesi di accoglimento di quella di rimessione in pristino, chiedeva emettersi condanna, in luogo della demolizione dell'opera, a porre in essere gli accorgimenti opportuni al fine di eliminare gli effetti dell'asserita illegittima veduta, ovvero al risarcimento per equivalente ex art. 2058 c.c.
1.4. – Con atto del 25/11/2019, interveniva in giudizio nella qualità di Controparte_2 successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo acquistato la proprietà delle unità pagina 4 di 23 immobiliari oggetto dell'intervento edilizio in forza di contratto di compravendita stipulato il
3/10/2019 con , alle cui difese si associava. CP_1
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali e nell'espletamento di c.t.u., il Tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni: Pt_
1.5.a. – non era stata fornita la prova, da parte della , del fatto costitutivo (la qualità di erede) del diritto di proprietà dell'unità immobiliare e, dunque, della qualità di condomino, necessaria ai fini dell'accoglimento della domanda di remissione in pristino per interventi effettuati su parti comuni dell'edificio in mancanza della delibera autorizzativa condominiale, qualificata dal Tribunale ai sensi dell'art. 1120 c.c.
L'attrice, infatti, pur avendo prodotto il certificato di morte e la dichiarazione di successione del defunto coniuge, non aveva reso disponibili le certificazioni anagrafiche di cui al D.P.R. n.
223/1989.
A sostegno di tale decisione, veniva in primo luogo richiamato quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità – antecedente e contrario a quello in seguito espresso da Cass.
SS.UU., n. 12065/2014 – secondo cui, qualora l'attore faccia valere un diritto reale nella qualità di erede, l'inderogabilità delle norme relative alla delazione ereditaria nella successione legittima esclude l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115, c. 1, c.p.c. (Cass. 4.12.2014,
n. 25655; Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414,
Cass., 10.2.1995, n. 1484).
Inoltre, si evidenziava che, come affermato dalla Suprema Corte (Cass, 16.01.2017, n. 868;
Cass., 27.06.2005, n. 13738), colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto, deve fornire la prova di tale qualità; tale onere non è assolto con la produzione della denuncia di successione, richiedendosi invece la produzione degli atti dello stato civile.
Poiché la delazione ereditaria è oggetto di una disciplina inderogabile, la qualità di erede legittimo deve essere provata in maniera rigorosa non soltanto nell'ipotesi dell'esercizio dell'azione di rivendicazione, ma anche di azioni – quale quella di cui all'art. 1120 c.c. – modellate sullo schema dell'actio negatoria, nonostante in via generale per essa basti la prova, data anche per presunzioni, del possesso del bene e di un valido titolo d'acquisto;
1.5.b. – sulla base delle medesime considerazioni, veniva rigettata la domanda di rimessione in pristino conseguente alla realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali ex artt. 905
e 906 c.c., poiché non era stata fornita la prova del diritto di proprietà dell'immobile vantato dall'attrice;
1.5.c – parimenti, la domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme edilizie, pagina 5 di 23 urbanistiche e strutturali era infondata, in quanto tali norme, non integrando i precetti di cui agli artt. 873 ss. c.c. ed avendo rilievo esclusivamente pubblicistico, non attenevano alla disciplina delle distanze tra fondi e, pertanto, non attribuivano al proprietario del fondo finitimo la tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2 c.c.;
1.5.d – di conseguenza, venivano rigettate pure le domande risarcitorie, anche perché non era stata fornita la prova del danno-conseguenza;
1.5.e. – riconosciuta la sussistenza di un mutamento di giurisprudenza rispetto ad una questione dirimente ai fini della decisione ai sensi dell'art. 92, c. 2 c.p.c., le spese venivano compensate fra le parti per i ¾, mentre il restante ¼ veniva posto comunque a carico della parte attrice secondo il principio della soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui – pronunciandosi sulle sole domande accessorie di condanna alla rimessione in pristino ed al risarcimento dei danni – aveva rigettato la domanda di accertamento della violazione, da parte di della normativa CP_1 in materia di distanze.
L'appellante rilevava che il giudice di primo grado aveva omesso di considerare gli esiti della c.t.u., nella quale era stato accertato che non risultava rispettato quanto prescritto dall'art. 41, c.
3, del regolamento edilizio del Comune di Firenze vigente all'epoca dell'intervento, in base al quale gli “interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edifico originario ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate” devono “garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m. 10”.
2) Con il secondo, rilevava che il Tribunale – pronunciandosi sulle sole domande accessorie di condanna alla rimessione in pristino ed al risarcimento dei danni – aveva erroneamente rigettato la domanda di accertamento della violazione, da parte di delle norme edilizie e CP_1 urbanistiche. In particolare, il giudice di prime cure non aveva considerato che in sede di consulenza tecnica era stato accertato che “l'intervento eseguito, riconducibile alla fattispecie dell'abbaino (…) contrasta con quanto prescritto dall'art. 85 del Regolamento Edilizio vigente all'epoca, in quanto la superficie finestrata pari a 1,29 mq. Esonda da quella che è la superficie massima assoluta di 0,80 mq.”.
3) Con il terzo, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rimessione in pristino per violazione dell'art. 1120 c.c., in considerazione del fatto che l'attrice non pagina 6 di 23 aveva fornito la prova della sua qualità di erede e, quindi, di condomino. In particolare,
l'appellante deduceva che:
(-) sebbene la convenuta non avesse svolto difese, né contestazioni in proposito, il CP_1 giudice di prime cure aveva rilevato d'ufficio la questione. Pertanto, tale rilievo si poneva in contrasto con il principio, espresso da Cass., SS.UU. n. 2951/2016, secondo cui il difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto configura un'eccezione in senso stretto, a meno che la carenza di titolarità del rapporto controverso sia risultante dagli atti di causa, circostanza che nel caso di specie non sussisteva;
(-) come statuito da Cass. SS.UU., n. 12065/2014, e contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – che aveva erroneamente aderito ad un precedente orientamento contrario della Corte di Cassazione – il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che conferisce la qualità di erede nella successione legittima, deve essere provato mediante gli atti dello stato civile soltanto qualora il rapporto di parentela sia in contestazione, operando, in caso contrario, il principio sancito dall'art. 115 c.p.c.
Inoltre, in base a quanto affermato da Cass. SS.UU., n. 2951/2016, la titolarità della posizione giuridica soggettiva vantata in giudizio può dirsi provata anche qualora il convenuto, come nel caso di specie, “svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità”.
(-) la sentenza appellata era da censurare pure alla luce del disposto dell'art. 360-bis c.p.c., dal quale sarebbe desumibile il principio secondo cui al giudice non è consentito discostarsi da un orientamento giurisprudenziale uniforme, allo stesso modo in cui sarebbe inammissibile il ricorso in Cassazione che se ne discosti.
4) Con il quarto, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per la realizzazione di un'innovazione in mancanza dell'autorizzazione condominiale prescritta dall'art. 1120 c.c., non avendo ritenuto assolto l'onere della prova del diritto sulle parti comuni del e, dunque, del carattere contra ius del Parte_2 danno.
In proposito, l'appellante rilevava che l'esperita c.t.u. aveva accertato che aveva CP_1 modificato parti comuni dell'edificio condominiale, quali la facciata portante e la falda di copertura.
Pertanto, tali interventi – qualificati come “innovazioni” dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – avrebbero dovuto essere previamente approvati dall'assemblea del
Condominio, ai sensi dell'art. 1120 c.c.
5) Con il quinto, si doleva del rigetto della domanda di rimessione in pristino per la realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali e, in particolare, della disposizione inderogabile di pagina 7 di 23 cui all'art. 9 D.M. n. 1444/1968, recepito dall'art. 41 del Regolamento Edilizio del Comune di
Firenze vigente all'epoca dell'intervento edilizio.
Sul punto, evidenziava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere dell'attrice di provare il proprio diritto di comproprietà dell'unità immobiliare, in considerazione dei rilievi già esposti nell'ambito del terzo motivo di impugnazione.
6) Con il sesto, censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per la realizzazione di una veduta in violazione delle distanze legali, in considerazione del fatto che l'attrice non aveva fornito la prova del proprio diritto di comproprietà sull'immobile.
Al riguardo, l'appellante richiamava le doglianze già illustrate nel terzo motivo di appello.
7) Con il settimo, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato le domande di riduzione in pristino per la violazione delle norme edilizie, urbanistiche e strutturali, ritenendo che tali norme non integrassero le disposizioni del codice civile in materia di distanze tra fondi finitimi e, pertanto, non consentissero di accedere alla tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2, c.c.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, affinché una norma contenuta nello strumento urbanistico locale possa essere qualificata come integrativa della disciplina codicistica in tema di distanze, non è necessario che contenga una diretta previsione in tal senso, ma è sufficiente che regoli la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni. Per tale ragione, la disposizione edilizia violata da doveva ritenersi integrativa, dando così accesso alla CP_1 tutela ripristinatoria di cui all'art. 872, c. 2, c.c.
8) Con l'ottavo motivo di appello, deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme edilizie, urbanistiche e strutturali.
Il Tribunale aveva, infatti, erroneamente ritenuto che le norme in questione non riguardassero le distanze legali (la cui violazione configura un danno in re ipsa) e che, conseguentemente, fosse necessaria la prova del danno-conseguenza, la quale non era stata fornita dalla parte attrice.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in giudizio, CP_1 Controparte_2 contestavano, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio. pagina 8 di 23 2.3 – Con ordinanza del 28.2.2024, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 2-15/04/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
3 – In via preliminare
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del doc. 3 Pt_ (atto di compravendita a rogito Notaio del 20/12/2021, con cui la ha acquistato da Per_2 la quota di 1/3 della proprietà dell'immobile già di titolarità di ), perché CP_5 Persona_1 prodotto, per la prima volta, in questo grado di giudizio.
Trattasi, infatti, di documento di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, ragion per cui si applica il seguente principio: “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 7977 del 11/03/2022).
4 – L'esame del gravame pagina 9 di 23 4.1. – È necessario esaminare in via prioritaria il terzo motivo di appello – poiché attinente ad una questione (la titolarità del diritto fatto valere in giudizio) che risulta essere pregiudiziale sotto il profilo logico – da trattarsi congiuntamente con il quarto, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Orbene, la censura in disamina è fondata nella parte in cui deduce l'erroneità della Pt_ sentenza impugnata per avere ritenuto non provata, da parte della , la sua qualità di erede di
(con cui era sposata), precedente proprietario dell'immobile e, dunque, la sua Persona_1 qualità di condomina.
4.1.1.a. – Vero è che “in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.
2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.” (cfr. Cass. civ., n. 10519/2024).
Tuttavia, la Suprema Corte ha anche precisato che: “Il figlio che aziona in giudizio un diritto del genitore, del quale afferma essere erede "ab intestato", ove non sia stato contestato il rapporto di discendenza con il "de cuius", al fine di dare prova della sua legittimazione ad agire, non deve ulteriormente dimostrare l'esistenza di tale rapporto, producendo l'atto dello stato civile attestante la filiazione, essendo sufficiente che egli, in quanto chiamato all'eredità a titolo di successione legittima, abbia accettato, anche tacitamente, l'eredità, circostanza che può ricavarsi dall'esercizio stesso dell'azione” (cfr. Cass. civ., n. 6745/2018).
Principio che, per identità di ratio, deve ritenersi valido anche con riferimento al rapporto di coniugio.
Nella specie, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado CP_1 Pt_ (pag. 6), si è limitata ad eccepire che la non aveva “allo stato” assolto all'onere della prova in ordine “alla titolarità della propria legittimatio ad causam”, senza, però, in alcun modo mettere in discussione il rapporto di coniugio con il Per_1
All'esito, poi, della produzione (avvenuta in allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1
c.p.c.) della dichiarazione di successione di – in cui era chiaramente indicata la Persona_1 Pt_ qualità di coniuge della – la società convenuta non ha obiettato alcunché. pagina 10 di 23 Pt_ Pertanto, può ritenersi senz'altro incontestato il rapporto di coniugio tra il e la e, Per_1 dunque, la qualità di erede di quest'ultima.
Si applica, infatti, il seguente principio: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 9439 del 23/03/2022). Pt_
4.1.1.b. – A ben vedere, inoltre, è proprio la qualità di erede della a non essere contestata.
Invero, come affermato dalle Sezioni Unite: “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non costituisce di per sè prova idonea di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, dovendo tuttavia il giudice, ove la stessa sia prodotta, adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta” (cfr. Cass. civ., S.U., n. 12065/2014).
4.1.1.c. – Erroneamente, allora, il tribunale, in consapevole dissenso dalla citata pronuncia delle
Sezioni Unite, ha ritenuto che il principio di non contestazione non trovasse applicazione nel caso di specie, sulla base dell'assunto per cui la delazione ereditaria, in quanto disciplinata da norme inderogabili ed avente ad oggetto interessi che il giudice è chiamato in ogni caso a garantire, sarebbe sottratta all'operatività dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
Occorre, in primo luogo, evidenziare che una simile restrizione dell'ambito applicativo del principio di non contestazione è priva di fondamento normativo e, pertanto, non può essere condivisa.
Difatti, non è possibile far discendere dalla natura indisponibile delle disposizioni in tema di delazione ereditaria l'onere, in capo a colui che esperisca l'azione reale di cui all'art. 1120 c.c.
(modellata sullo schema dell'actio negatoria), di fornire una prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà e, quindi, della qualità di erede. pagina 11 di 23 In secondo luogo, il tema dell'inderogabilità della disciplina normativa in materia di delazione ereditaria non risulta essere oggetto di specifico esame nelle pronunce di legittimità richiamate dalla sentenza impugnata, le quali, aderendo ad un orientamento opposto a quello espresso da
Cass., SS.UU., n. 12065/2014, richiedevano, anche in assenza di una specifica contestazione sul punto, la piena prova della qualità di erede (Cass., n. 25655/2014, Cass., n. 7276/2006, Cass., n.
14605/2005, Cass., n. 4414/1999, Cass., n. 1484/1995 la quale, a ben vedere, riconosce l'operatività del principio di non contestazione, in quanto statuisce che l'onere della prova della qualità di erede legittimo, “ove la stessa sia contestata”, è assolto unicamente con la produzione degli atti dello stato civile).
Pertanto, in conformità con il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12065/2014, laddove il convenuto non abbia specificamente contestato – come nella specie – la qualità di erede allegata dalla parte attrice, tale qualità deve essere ritenuta positivamente accertata.
Tale soluzione interpretativa, espressa dalla Corte di Cassazione con riguardo all'ipotesi in cui la parte produca in giudizio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 con la quale si auto-certifichi la sua qualità di erede, deve a maggior ragione essere adottata qualora, come nel caso in esame, la parte produca la dichiarazione di successione presentata all'Amministrazione Finanziaria. Pt_
4.1.1.d. – Quanto, poi, all'accettazione dell'eredità da parte della , la stessa deve ritenersi implicita nell'avere agito in giudizio a tutela di un bene ereditario, in quanto “l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (cfr. ex plurimis Cass. civ., n. 14288/2025).
4.1.1.e. – In ogni caso, la questione deve ritenersi definitivamente superata con l'acquisto, da Pt_ Per_ parte della , della quota di 1/3 dell'immobile con atto di compravendita a rogito Notaio
del 20/12/2021.
[...]
Invero, essendo le domande spiegate assimilabili alla negatoria servitutis, vale il seguente principio: “nell'"actio negatoria servitutis" la legittimazione attiva e passiva compete a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi” (cfr. Cass. civ., n. 26769 del 18/12/2014). pagina 12 di 23 4.1.2. – Il mezzo è, tuttavia, infondato nella parte in cui si duole del rigetto della domanda di rimessione in pristino per mancanza dell'autorizzazione dell'assemblea condominiale di cui all'art. 1120 c.c.
Al riguardo, deve innanzitutto precisarsi che l'intervento edilizio per cui è causa ha avuto ad oggetto – come indicato nella SCIA n. 11636/2017 da – la “realizzazione di un CP_1 accesso stabile al lastrico solare di proprietà (…) con la realizzazione di un abbaino mediante piccole modifiche interne per il superamento del dislivello tramite il prolungamento della preesistente scala d'arredo e la modifica di parte della copertura”.
Ciò è confermato anche dalle risultanze della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, dalle quali emerge che l'intervento eseguito è “riconducibile alla fattispecie dell'abbaino” (come definito dall'art. 42 del regolamento edilizio 24 luglio 2018, n. 39/R), in quanto “trattasi di elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura piana
(lastrico solare)”.
Con riguardo alla portata dell'opera realizzata da il c.t.u. ha accertato che CP_1
“l'intervento eseguito mediante la modifica di parti di proprietà condominiale (modifica della muratura di facciata portante per la realizzazione dell'apertura di accesso al lastrico solare e modifica della falda di copertura per la realizzazione del solaio in contropendenza) non pregiudica né limita il pari uso da parte degli altri condomini”.
Inoltre, l'appellante non risulta aver fornito la prova dell'eventuale alterazione della funzione di protezione e copertura del tetto, anche in relazione al diverso andamento della falda conseguente alla realizzazione dell'abbaino. Analogamente, non risulta essere stata fornita la prova che, a seguito della realizzazione dell'abbaino, sia stato precluso agli altri condomini di accedere autonomamente al tetto.
Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, costituisce innovazione ex art. 1120 c.c. esclusivamente quella modificazione della cosa comune che alteri l'entità materiale del bene operandone la trasformazione, ovvero determini la trasformazione della sua destinazione e funzione, nel senso che detto bene presenti, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale ovvero sia utilizzato per fini diversi da quelli precedenti l'esecuzione delle opere. Al contrario, gli interventi che non assumano tale rilievo e che non impediscano il pari uso della cosa comune da parte degli altri condomini sono qualificabili come mere modificazioni e, come tali, sono sottoposti alla diversa disciplina di cui all'art. 1102 c.c. (Cass., n. 11490/2020,
Cass., n. 18052/2012, Cass., n. 12654/2006, Cass. n. 15460/2002, Cass., n. 240/1997).
Con specifico riferimento alla realizzazione di abbaini sul tetto comune, la Corte di Cassazione ha affermato che essa, ove sia eseguita a regola d'arte e non pregiudichi la funzione di copertura pagina 13 di 23 propria del tetto, né impedisca l'esercizio da parte degli altri condomini dei propri diritti sulla cosa comune, costituisce una mera modifica della cosa comune e, pertanto, non necessita della previa approvazione dell'assemblea condominiale prevista dall'art. 1120 c.c. (Cass., n. 17099/2006,
Cass. n. 1498/1998).
Pertanto, non essendo stata fornita la prova né di un impedimento ad un diverso utilizzo del tetto da parte dei condomini, né di un particolare preesistente uso del tetto stesso incompatibile con le opere eseguite, deve ritenersi che l'abbaino realizzato da non configuri una CP_1
“innovazione” e, conseguentemente, la sua realizzazione non richiedesse il previo ottenimento della delibera condominiale prescritta dall'art. 1120 c.c.
Ne discende anche il rigetto del quarto motivo di appello, con cui è stato chiesto il risarcimento del danno per la violazione della suddetta norma.
4.2. – Sempre in ordine logico, devono, a questo punto, essere trattati congiuntamente il primo ed il quinto motivo d'appello, in quanto anch'essi strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – Deve ritenersi che il Tribunale, nel rigettare le connesse domande di rimessione in pristino e di risarcimento del danno, abbia implicitamente rigettato anche la domanda principale di accertamento della violazione della normativa in materia di distanze legali, sul presupposto del Pt_ mancato assolvimento, da parte della , dell'onere della prova della qualità di erede del Per_1
e, quindi, della titolarità del diritto di proprietà sull'unità immobiliare ingiustamente asservita. Pt_ Acclarata, invece, la legittimazione attiva della , si tratta di stabilire se l'intervento edilizio oggetto di causa sia stato eseguito da in violazione o meno della normativa in CP_1 materia di distanze.
4.2.2 – In proposito, il c.t.u. ha rilevato che “l'intervento di che trattasi risulta eseguito nel rispetto delle distanze in relazione alle vedute dirette e laterali di cui agli artt. 905 e 906 del C.C., posto che la nuova apertura è stata realizzata ad una distanza superiore ai 75 cm indicati dall'art.
906 c.c. rispetto al confine con la porzione dell'unità immobiliare di proprietà che si trova a Pt_1 destra della suddetta apertura, uscendo verso il lastrico solare, e ad una distanza superiore a 1,50 mt, rispetto alla frontistante parete finestrata relativa alla unità immobiliare di proprietà ”. Pt_1
Ciò consente di escludere che l'intervento edilizio sia stato effettuato da in violazione CP_1 delle disposizioni di cui agli artt. 905 e 906 c.c. in materia di vedute.
4.2.3. – Tuttavia, l'ausiliario d'ufficio ha evidenziato, altresì, che “pur risultando verificato il rispetto delle distanze dalle vedute, secondo quanto regolato dal Codice Civile agli articoli succitati, avuto riguardo a quanto indicato all'art. 41 - Distanze minime tra edifici del
Regolamento Edilizio del Comune di Firenze efficace dal 20.07.2015 al 05.12.2018 e vigente all'epoca dell'intervento, con particolare riferimento a quanto indicato al comma 3: “Gli interventi pagina 14 di 23 di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate, debbono anch'essi garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m 10”, alla luce delle distanze sopra indicate rispetto alla proprietà attorea, non risulta rispettata la distanza minima prevista fra fronti finestrati di cui al D.M. 1444/1968”.
Come emerge dalla foto sopra intercalata ed estratta da quelle allegate alla relazione peritale
(doc.7), è stato realizzato un nuovo volume a livello della copertura, il quale integra un elemento costruttivo nuovo, nella parte che eccede rispetto alla sagoma preesistente, identificata, secondo la giurisprudenza, “con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorni che viene ad assumere l'edificio con ogni punto esterno” (Cass., n. 473/2019).
4.2.4. – Contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio è riconducibile all'ambito applicativo dell'art. 41, c. 3, del regolamento edilizio del Comune di Firenze vigente al tempo dell'esecuzione dei lavori, in quanto:
(a) la disposizione in argomento ha ad oggetto tutti gli interventi che comportino la “demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio esistente, questi ultimi limitatamente alle porzioni che modificano la sagoma dell'edificio originario, ed ai casi di apertura di nuove vedute su preesistenti pareti non finestrate”.
La suddetta disposizione prevede che tali interventi “debbono anch'essi garantire le distanze minime tra fronti finestrati previste per le zone di nuova edificazione, pari a m 10”.
In proposito, le appellate ritengono che la disposizione estenda la distanza minima di 10 m. – prevista dall'art. 9 D.M. n. 1444/1968 per i “nuovi edifici” ricadenti in “altre zone” (diverse dalle zone A e C) – esclusivamente agli interventi su edifici ricadenti in zone diverse dalla A e che, dunque, non sarebbe applicabile nel caso in esame.
Tuttavia, giova sottolineare, in primo luogo, che nel disciplinare le distanze minime tra fabbricati, la disposizione in argomento non opera alcuna distinzione tra le diverse zone territoriali omogenee
(“zone A”, “nuovi edifici ricadenti in altre zone” e “zone C”). Dalla mancanza di un espresso riferimento ad una specifica zona territoriale omogenea si desume che la disposizione è suscettibile di essere applicata a tutti gli interventi delle tipologie descritte che siano effettuati nel territorio comunale.
pagina 15 di 23 Inoltre, la lettera della norma (in particolare, l'utilizzo della locuzione “anch'essi”) è chiaramente indicativa dell'intento di estendere la distanza minima di m. 10, prevista per le zone di nuove edificazione, a tutte le tipologie di intervento edilizio contemplate, senza che rilevi la zona territoriale nella quale gli immobili sono ubicati.
(b) Ciò non determina, contrariamente a quanto sostenuto dalle appellate, una deroga non ammissibile dell'art. 9 D.M. n. 1444/1968 da parte del Regolamento edilizio di Firenze. Infatti,
l'inderogabilità della previsione in materia di distanze di cui all'art. 9 D.M. n. 1444/1968 implica esclusivamente che i regolamenti edilizi comunali non possano prevedere distanze inferiori a quelle minime previste dal decreto ministeriale. Al contrario, alle Amministrazioni comunali non è preclusa la previsione di disposizioni di maggior rigore, ossia che impongano il rispetto di distanze superiori (in tal senso, Cass., n. 12652/2023).
(c) Le appellate hanno rilevato che la giurisprudenza ritiene applicabile la distanza minima di m.
10 anche agli edifici situati nelle zone A, ma unicamente con riferimento alle “nuove edificazioni”.
In tal senso, nella comparsa di costituzione e risposta hanno richiamato la sentenza del T.A.R.
Toscana n. 1217/2014, nella quale si afferma che “l'art. 9 disciplina le distanze per le ristrutturazioni e i risanamenti conservativi in zona A e quelle per le nuove costruzione ricadenti in altre zone. Rimane priva di esplicita disciplina la distanza da rispettarsi nella nuove costruzioni in zona A. Tuttavia, agli interventi edilizi che assumano le caratteristiche della nuova edificazione non può che applicarsi la disciplina generale dettata per le nuove costruzioni, atteso che la necessità di evitare intercapedini dannose per la salute non cambia a seconda delle zone e anzi nelle zone A (caratterizzate da insediamenti più addensati) essa appare maggiormente pressante
(in tal senso Tar Liguria, I, n. 704/2013; Tar Campania − Salerno, n. 473/2014)”.
Proprio la pronuncia in argomento, nel definire il concetto di “nuova edificazione”, chiarisce che “la modifica di altezza e sagoma, anche ai fini delle distanze, costituisce l'edificazione di una nuova opera e non può essere definita ristrutturazione (Consiglio di Stato, IV, n. 844/2013; Consiglio
Stato, V, 21 febbraio 1994, n. 112)”.
Ancora, la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5466/2020, anch'essa richiamata dalle appellate, osserva che “nel caso in esame, il limite della distanza di cui al d.m. cit. è vigente e avrebbe dovuto essere rispettato per quanto concerne l'apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente (...): si tratta, infatti, di un nuovo elemento che eccede rispetto all'originaria costruzione, che consiste in un ampliamento all'esterno della sagoma dell'edificio esistente e realizzato per la prima volta (…). Infatti, è irrilevante indagare sulla qualificazione, nel caso di specie, dell'intervento edilizio (nuova opera, ristrutturazione con demolizione e
pagina 16 di 23 ricostruzione) perché in ogni caso è stato realizzato un elemento edilizio nuovo, che non era presente nel vecchio edificio”.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa riconduce alla categoria della “nuova costruzione” anche la specifica fattispecie dell'abbaino oggetto del presente giudizio, in quanto “fa corpo con la cosa principale cui aderisce modificandone la sagoma ed il prospetto e costituisce un volume trattandosi di struttura chiusa e dotata di copertura” (T.A.R. Emilia-Romagna, n. 904/2016; nello stesso senso, , n, 369/2022; , n. 476/2020 e Controparte_6 Controparte_7
l'ampia giurisprudenza evocata;
, n. 528/2020; T.A.R. , n. Controparte_8 CP_9
11216/2015).
(d) Anche la Corte di Cassazione adotta una nozione ampia di “costruzione” ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 873 c.c., riferendosi con essa “qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione purchè determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa” (cfr. Cass., n. 20574/2007).
Concetto che risulta ripreso anche dalla normativa in materia urbanistica, atteso che l'art. 3, c. 1, lett. e-e.1, del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), definisce gli interventi di nuova costruzione “quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra
o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6”.
(e) D'altra parte, il D.M. 1444/1968 stabilisce che nelle zone A, che sono quelle di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, sono consentiti esclusivamente interventi di risanamento conservativo senza incremento della densità edilizia di zona e territoriale preesistenti
(art. 7).
È, dunque, imposto “un vincolo conformativo inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio non temporaneo e come tale non caducabile” e “il mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni nella zona A non è privo di conseguenze sul piano della violazione delle disposizioni concernenti le distanze legali tra costruzioni, che devono rimanere quelle esistenti” (cfr. Cass. civ.,
n. 14552/2016; n. 1282/2006).
pagina 17 di 23 Quindi, per un edificio realizzato ex novo in zona A, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sia “in re ipsa edificato in violazione delle preesistenti distanze” e che dunque sia illegittimo (cfr. Cass. civ., n. 29732/2017, pag. 14).
(f) Infine, è opportuno sottolineare che non hanno rilievo dirimente, ai fini della valutazione del rispetto della normativa in materia di distanze tra costruzioni, gli argomenti svolti dalle appellate in relazione al fatto che l'intervento era stato oggetto di parere preventivo da parte del Comune di
Firenze, di due SCIA presentate, nonché di un accertamento edilizio ispettivo da parte dell'Ufficio
Ispettorato Edilizio della Polizia Amministrativa Comunale, conclusosi con l'archiviazione dell'istruttoria da parte dell . Tali atti, infatti, attengono esclusivamente Controparte_10 all'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, ossia all'aspetto formale dell'attività edificatoria, mentre non sono di per sé risolutivi del conflitto tra i proprietari interessati.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di distanze minime tra costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi a quelli tra privati e, pertanto, il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l'aspetto formale dell'attività edificatoria. Di conseguenza, così come è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia, allorquando l'opera risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali e non leda alcun diritto del vicino, allo stesso modo, l'avere eseguito la costruzione in conformità dell'ottenuta licenza o concessione, non esclude, di per sé, la violazione di dette prescrizioni e, quindi, il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni” (cfr. Cass. civ.,
n. 4833 del 19/02/2019).
4.3. – Acclarata, allora, l'illegittimità della costruzione dell'abbaino, va ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese delle società appellate, mediante la riconduzione della struttura entro i limiti del volume originario.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 1, del
d.m. n. 1444 del 1968 – traendo la sua forza cogente dai commi 8 e 9 dell'art. 41 quinquies l.n.
1150 del 1942 e prescrivendo, per la zona A, quanto alle operazioni di risanamento conservativo ed alle eventuali ristrutturazioni, che le distanze tra gli edifici non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti –, rappresenta una disciplina integrativa dell'art.
873 c.c. immediatamente idonea ad incidere sui rapporti interprivatistici, sicchè, sia in caso di adozione di strumenti urbanistici contrastanti con l'art. 9 citato, sia in presenza di disposizioni di pagina 18 di 23 divieto assoluto di costruire, sussiste l'obbligo per il giudice di merito di dare attuazione alla disposizione integrativa dell'art. 873, mediante condanna all'arretramento di quanto successivamente edificato oltre i limiti, ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, o all'integrale eliminazione della nuova edificazione, qualora invece non sussista alcun preesistente volume” (cfr. Cass. civ., n. 1616/2018).
Nella specie, si è in presenza, per quanto sopra esposto, di una nuova costruzione realizzata dalla società oltre i precedenti limiti di volume, di talché non può che essere ordinata la CP_1 demolizione della parte eccedente tali limiti ed il ripristino della situazione antecedente.
Le censure in disamina, pertanto, si appalesano fondate nei termini sopra esposti, con conseguente assorbimento del settimo motivo di appello.
4.4. – Parimenti fondato è il secondo motivo di appello.
Difatti, l'espletata c.t.u. ha consentito di accertare che “l'intervento eseguito, riconducibile alla fattispecie dell'abbaino (cfr. Regolamento 24 luglio 2018, n. 39/R art. 42) in quanto trattasi di elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per consentire l'accesso alla copertura piana (lastrico solare), contrasta con quanto prescritto all'art. 85 del R.E. vigente all'epoca in quanto la superficie finestrata pari ad 1,29 mq esonda quella che è la superficie massima assoluta di 0,80 mq”.
(a) In proposito, non risultano condivisibili i rilievi delle appellate, secondo le quali il c.t.u., nel qualificare l'intervento edilizio realizzato come “abbaino”, avrebbe “fatto prevalere la dizione letterale dell'oggetto dell'intervento sull'oggetto sostanziale del medesimo”.
Anche qualora non si ritenga di attribuire rilievo alla descrizione proposta dall'autore materiale dell'intervento, che ha espressamente qualificato l'opera come “abbaino” nella SCIA presentata al
Comune di Firenze, la riconducibilità del manufatto alla fattispecie dell'abbaino è ben documentata dalle fotografie allegate alla relazione peritale (doc. 7).
(b) Inoltre, come sopra esposto, l'esito positivo del procedimento amministrativo che ha portato alla realizzazione dell'opera non è risolutivo del conflitto tra i proprietari interessati, attenendo al solo rapporto tra il privato proprietario e la p.a.
(c) In relazione alle ulteriori argomentazioni svolte dall'appellato, si sottolinea che oggetto del presente accertamento non è la facoltà del proprietario esclusivo del lastrico solare di realizzare nuove aperture, bensì la conformità di tali opere alle norme edilizie, urbanistiche e strutturali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, va, dunque, accertata la violazione dell'art. 85 del regolamento edilizio del Comune di Firenze.
4.5. – Il sesto e l'ottavo motivo di appello, concernenti le domande risarcitorie, sono infondati.
pagina 19 di 23 Difatti, l'appellante non ha né allegato né tanto meno provato quale sia il danno conseguente alla violazione delle distanze legali.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto della disciplina in materia di distanze legali, è opportuno evidenziare che una simile violazione non comporta automaticamente un danno risarcibile, essendo necessario dimostrare un effettivo pregiudizio subito dal proprietario del fondo confinante. Secondo quanto recentemente affermato dalla
Suprema Corte, l'indirizzo a lungo prevalente nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale tale pregiudizio doveva ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria – deve essere rivalutato alla luce dei principi espressi da Cass., SS.UU., n. 33645/2022 in materia di occupazione sine titulo.
In particolare, il massimo organo nomofilattico ha messo in luce che “le Sezioni Unite hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta.
Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Pur essendo pronunciata su un fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle
Sezioni Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito” (Cass., n. 12879/2025).
Al riguardo, si presenta significativa anche Cass. civ. n. 18108/2023, secondo cui “nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella legale, va risarcito in quanto frutto di un'illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù. Ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di pagina 20 di 23 altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno”. Pt_ Nella specie, la non ha assolto al suo onere di allegazione, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno solo nelle conclusioni dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, senza niente dedurre, sul punto, neppure nei successivi scritti difensivi.
I motivi in disamina vanno, dunque, disattesi.
5. – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
5.1. – Orbene, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, si rinvengono i presupposti per compensare per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, mentre i restanti 2/3 devono essere posti a carico solidale delle società appellate, stante la loro soccombenza sulla domanda volta ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi che, sotto il profilo della causalità della lite, ha avuto un'importanza preponderante e sulla quale si è incentrata interamente l'attività istruttoria (con l'espletamento di c.t.u.), che ha diffusamente impegnato le difese.
5.2. – Tali spese si liquidano secondo il computo che segue ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile – complessità media)
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.416,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.738,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.579,00
Compenso tabellare: € 10.860,00, oltre € 545,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.665,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 3.686,00 pagina 21 di 23 Fase decisionale (valore medio): € 4.287,00
Compenso tabellare: € 12.156,00, oltre € 804,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
5.3. – Le spese di c.t.u. vanno, invece, poste integralmente a carico delle società appellate, tenuto conto degli esiti dell'accertamento peritale.
Non può invece riconoscersi il rimborso delle spese di c.t.p., giacché, come affermato dalla
Suprema Corte: “In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento” (cfr. Cass. civ. n. 21402/2022).
Principio che è già stato recepito da questa Corte nelle sentenze n. 845/2024 e n. 1131/2024 che si richiamano quali precedenti interni conformi ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella specie, l'appellante si è limitata a produrre solo le fatture emesse dai propri c.t.p. prive, però, dell'attestazione di pagamento, di talché la domanda di rimborso non può essere accolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1725/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 6/06/2022, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e per l'effetto:
- accerta e dichiara che l'intervento edilizio oggetto della SCIA n. 11636 del 29/11/2017 prot. n.
374031 è stato realizzato da – già Controparte_1 Controparte_3
– in violazione degli artt. 41, comma 3, e 85 del regolamento edilizio del Comune
[...] di Firenze nonché dell'art. 9 del DM 1444/1968;
- condanna le società appellate, in solido, a rimuovere tutte le opere eseguite ed a rimettere in pristino lo stato dei luoghi, a loro integrale cura e spese;
2) compensa per 1/3 le spese del doppio grado di giudizio, ponendo i rimanenti 2/3 a carico solidale delle società appellate che, per l'intero, liquida: i) per il giudizio di primo grado, in €
545,00 per esborsi, in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 804,00 per esborsi, in € 12.156,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfetario e oltre IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., come liquidate con decreto del 29.6.2021, definitivamente a carico delle società appellate. pagina 22 di 23 Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dr.ssa Claudia Larinni. CP_11
Firenze, 5.11.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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