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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4752/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: domanda congiunta di divorzio, promossa
da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Filippa D'AGATA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'avv. Simona Filippa D'AGATA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 30/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
premesso di essersi separati giusta sentenza n. 509/2020 del 07/02/2020 resa dal Tribunale
[...]
di Catania nel procedimento recante n. 11358/2015 R.G., senza da allora essersi riconciliati, hanno concordemente chiesto lo scioglimento del matrimonio da loro contratto ad Acireale (CT) il
27/09/1996, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione in data 13/06/1997
è nata la figlia , oggi maggiorenne, affetta da tetraparesi con ritardo lieve- medio, non Per_1
economicamente autonoma e della quale la madre riveste il ruolo di amministratrice di sostegno.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della citata sentenza n. 509/2020 resa dal Tribunale di Catania il 31/01/2020 e pubblicata il 07/02/2020
e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre,
si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) il corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € 200,00, quale Pt_1 Pt_2 contributo per il mantenimento della figlia , maggiorenne, ma diversamente abile ai sensi Per_1
dell'art. 3 comma 3. Il suddetto assegno verrà versato dal entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1
e sarà soggetto all'aggiornamento ISTAT come per legge. Inoltre, il signor autorizza la Pt_1
signora a far richiesta all'INPS per ottenere il 100% dell'assegno unico a favore della figlia;
Pt_2
2) i coniugi concorreranno nella uguale misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
necessarie per la figlia;
3) i coniugi, al fine di regolamentare in maniera definitiva i reciproci rapporti patrimoniali
ed economici tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio quale
elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, le seguenti
attribuzioni patrimoniali: il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra , Parte_1 Parte_2
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge, entro giorni 90 dalla emananda sentenza di
scioglimento del matrimonio, la propria quota indivisa, pari al 50%, dell'appartamento censito
al catasto fabbricati del Comune di Aci Catena (CT) al foglio 7, particella 1125, sub. 4 categoria
A/3, classe 6 e la medesima quota del 50% di un garage censito al catasto fabbricati al foglio 7,
particella 1125, sub. 20, categoria C/6, classe 4, entrambi siti in Aci Catena (CT), via Teocrito n.
12;
4) Il mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, oggetto di cessione,
continuerà a seguirà il suo regime giuridico proprio, anche dopo la cessione.”.
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, un contributo adeguato in proporzione alle sostanze dei genitori (tenuto conto dell'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico), va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno,
nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 27/09/1996
tra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CATANIA (CT) il 13/12/1961, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile
del Comune di Acireale al n. 37, parte I, serie A, anno 1996, alle condizioni di cui al ricorso congiunto come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu