Articolo 4 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428
Articolo 3Articolo 5
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27 gennaio 1991
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11 agosto 2004
Art. 4. (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si applicano il secondo e terzo periodo dell' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 .
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, ((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
Entrata in vigore il 11 agosto 2004
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