Versione
27 gennaio 1991
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11 agosto 2004
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Art. 4. (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione) 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell' articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell' articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si applicano il secondo e terzo periodo dell' articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86 .
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, ((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
2. Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, e' autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, ((d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,)) provvedimenti amministrativi ((relativi alle modalita' tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parita' di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza,)) direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.
Commentari • 2
- 1. Fondo copertura danni meteo in agricoltura: come aderireRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 28 febbraio 2023 · 0.969126
Con Decreto del 30 dicembre 2022 pubblicato in GU n 48 del 25 febbraio si recano disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Fondo è finalizzato al pagamento delle compensazioni agli agricoltori partecipanti a seguito dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, ai sensi dell'art. 76 del regolamento piani strategici e opera …
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Giurisprudenza • 55
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/07/2004, n. 13670Provvedimento: […] costituendosi l'Amministrazione eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'improcedibilità dell'azione per il mancato previo esperimento dei ricorsi amministrativi, l'inammissibilità dell'azione a norma dell'art. 28, e 4 della legge n. 428/1990, l'intervenuta decadenza ex art. 13 del dpr. n. 641/1972, per i versamenti anteriori al triennio e, in ogni caso, l'infondatezza della pretesa nel merito. […]Leggi di più...
- art. 13 dpr. n. 641/1972·
- inammissibilità impugnazione·
- decadenza tassa concessione governativa·
- art. 112 c.p.c.·
- violazione principio devolutivo appello·
- art. 2909 c.c.·
- giudicato interno·
- art. 342 c.p.c.