TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 265 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv CIPOLLONI WALTER il quale chiede la decisione con accoglimento del ricorso e condanna alle spese di lite nonché per l'avv. GUSSAGO CP_1
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugna e contesta le risultanze della CTU riportandosi alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 265 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. CIPOLLONI WALTER ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.3.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Sindrome CP_1
cuffia dei rotatori con lesione tendinea”,” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per la malattia denunciata con una menomazione pari al 9% ovvero nell'altra accertata in corso di causa.
Deduceva la ricorrente di aver lavorato prima per circa 15 anni quale operaia in fabbrica nel 1973, addetta alla confezione, poi stiratura e tessitura, poi per 1 anno quale bidella ed infine, dal 2001 fino al novembre 2021 quale addetta alle pulizie presso il
Comune di Celano.
Si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza del nesso causale e dell'esposizione a rischio lavorativo.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che la ricorrente ha lavorato quale dipendente di varie società dal 1973 e fino al 2021
I testi e entrambe colleghe di lavoro della Testimone_1 Testimone_2
ricorrente, hanno dichiarato che la stessa negli anni dal 1973 al 1993 ha svolto l'attività di operaia tessile quale dipendente della Albatros S.p.A. con orario di otto ore al giorno per cinque giorni a settimana occupandosi del confezionamento e pettinatura dei tessuti.
Gli stessi testi hanno anche confermato che la ricorrente effettuava movimenti ripetitivi e continui con sovraccarico degli arti superiori e delle spalle, effettuando la pettinatura dei tessuti con un pettine pesante circa 1 kg.
La teste nipote della ricorrente, ha confermato che la stessa ha lavorato negli Tes_3
anni 1995 e 1996 quale bidella presso la scuola di Ovindoli, precisando che andava regolarmente a riprendere sua zia a scuola in quanto questa non guidava.
La stessa teste ha confermato che la ricorrente lavorava per 6 ore al giorno e sei giorni a settimana, precisando aver visto la zia mentre svolgeva le sue mansioni, e che la stessa si occupava delle pulizie della scuola utilizzando scope, straccio e secchi di acqua e spazzatura pesanti anche 20 kg che doveva sollevare manualmente anche oltre il piano orizzontale”.
La teste collega di lavoro della ricorrente ha dichiarato che la stessa ha lavorato Tes_4
dal 1997 al 1999 quale addetta al confezionamento di prodotti agricoli con orario di 8
– 10 ore al giorno per sei giorni a settimana.
La teste ha anche confermato che la ricorrente operava in ambienti umidi e provvedeva a selezionare i prodotti per poi riporli in cassette pesanti fino a 10 kg che doveva sollevare a mano ed impilare.
Infine la teste ha confermato che le cassette venivano sollevate anche oltre il piano orizzontale con movimenti continui e sovraccarico di braccia e spalle.
I testi e hanno invece confermato che la ricorrente per circa 20 Tes_5 Tes_6
anni, dal 2001 al 2021, ha lavorato quale addetta alle pulizie, prima presso il Comune di Celano, quale lavoratore socialmente utile, e poi alle dipendenze di varie società per
4/6 ore al giorno e per 6 giorni a settimana,
Gli stessi testi hanno anche confermato che la ricorrente si occupava della pulizia di pavimenti, veti, infissi, porte ecc. utilizzando scope, stracci, secchi di acqua o spazzatura pesanti fino a 25 kg che doveva sollevare manualmente anche oltre il piano orizzontale con movimenti ripetuti e sovraccarico delle braccia e delle spalle.
Il C.T.U. dott. a ritenuto che “Il caso in esame riguarda il riconoscimento della Per_1
malattia professionale “Sindrome cuffia dei rotatori con lesione tendinea”, in una donna che dal 2001 fino al 2021 ha svolto attività lavorativa di addetta alle pulizie presso il Comune di Celano, prevedendo tale attività, continuativamente, movimenti ripetitivi degli arti superiori e movimentazione manuale di carichi con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori che, quantomeno in termini di concausalità, ha contribuito all'insorgenza della patologia denunciata, interessante la spalla destra in un soggetto destrimane. Tenuto conto dell'anamnesi lavorativa, di quanto accertato clinicamente e strumentalmente nel corso dei controlli specialistici eseguiti dalla ricorrente, nonché dell'obiettività clinica riscontrata alla visita peritale,
è verosimile ammettere, quantomeno in termini di concausalità, l'eziopatogenesi professionale della patologia “Sindrome cuffia dei rotatori con lesione tendinea” spalla destra che, facendo riferimento alle Tabelle delle Menomazioni, DLgs 38/2000, voci tabellari 224 e 227, determina una menomazione relativa dell'efficienza psico- fisica valutabile in misura non inferiore al 6% (sei per cento).Lo stresso CTU ha concluso che Il sig. è affetto dalla patologia denunciata in data Parte_2
22/03/2022, inquadrabile come discoartrosi con discopatie multiple del tratto lombo- sacrale del rachide. Nel caso in cui risulti adeguatamente provato quanto riferito dal ricorrente sull'attività concretamente svolta, quest'ultima può sicuramente ritenersi idonea a svolgere un significativo ruolo concausale nel determinismo di una patologia
a genesi multifattoriale come quella denunciata nella fattispecie. Il grado di menomazione dell'efficienza psico-fisica del soggetto (danno biologico), è valutabile nella misura del 7% (sette per cento) in riferimento alle tabelle di cui al DM del CP_1
12.07.2000, con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza.”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura complessiva del 6%,;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (6%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatarui CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 11.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza