Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Giacomo Rota Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 683/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Antonio Alessi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
Controparte_1
(in persona del suo procuratore Dott.
[...] CP_2
Pa
), con sede in Bologna (c.f. ), rappresentata e difesa per
[...] C.F._2
procura in atti dall'Avv. Massimo Parisi (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
(nato a [...] il 1°.07.1982, c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_3
contumace,
Pa Sant'Antonio (c.f. ), C.F._4
Appellati
OGGETTO: r.c.auto.
In esito all'udienza di discussione finale della causa del 28.4.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 831/2023 del 21.2.2023 il Tribunale di Catania – a definizione del giudizio risarcitorio già instaurato da nei confronti della Parte_1 [...]
(nella sua qualità di Impresa Designata per la Regione Siciliana Controparte_1
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada) nonché di e Controparte_3
della di Aci Sant'Antonio, e provvedendo anche sulla domanda di Controparte_4
garanzia nei confronti di quest'ultima formulata da detta compagnia assicurativa – così statuiva infine, definitivamente pronunziando:”
P Q M
… condanna
[...]
e CP_4 Controparte_3 Controparte_1
quale impresa designata per il FGVS, al pagamento, in solido, in favore di Pt_1
della somma di euro 2.348,39 oltre interessi legali dalla domanda al
[...]
soddisfo; rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente fra e Pt_1
le spese di lite, dichiara irripetibili le spese Controparte_1
processuali di nei confronti di e Pt_1 Controparte_4 CP_3
; condanna al pagamento delle spese processuali in
[...] Controparte_4
favore di che liquida in complessivi euro Controparte_1
1.278,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
pone le spese di C.T.U., già liquidate in corso di causa, per metà a carico di parte attrice e per metà, in solido, a carico dei tre convenuti”.
Sentenza (notificata dalla n.q. addì 13.4.2023) Controparte_1
avverso la quale interponeva appello con citazione del 10.5.2023, Parte_1
ritualmente e tempestivamente notificata alla n.q. La Controparte_1
notificazione dell'atto alla non andava invece a buon fine Controparte_4 essendosi, infatti, detta società rivelata irreperibile all'indirizzo della sua sede legale.
E, del pari, all'indirizzo indicato in atti il – secondo attestato del CP_3
procedente Ufficiale Giudiziario – risultava sconosciuto.
Senza che nelle more si desse luogo ad ulteriori adempimenti di notifica la causa era chiamata all'udienza - fissata direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c. - del 4.12.2023: in cui compariva anche il difensore della Controparte_1
n.q., per insistere nella propria comparsa di costituzione e risposta con cui
[...]
aveva contestato in ogni sua parte l'appello del . Pt_1
La causa, su richiesta del difensore di parte appellante, era rinviata all'udienza del
18.12.2023. giunti alla quale lo stesso difensore chiedeva “termine per rinotifica alle parti contumaci”. La Corte, a riscontro di tale istanza, autorizzava detto difensore “a rinotificare l'atto di appello unitamente al presente provvedimento nel rispetto del termine a comparire” e fissava, conseguentemente, la nuova udienza del 27.5.2024.
Udienza – questa – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con le proprie note il difensore di parte appellante – mentre dava atto che la nuova notificazione posta in essere nei confronti del si fosse ritualmente e CP_3
tempestivamente notificata – quanto invece alla allegava di aver Controparte_4
“depositato atto di appello del 10 maggio 2023 notificato alla società CP_4
il 12 maggio 2023 con cartolina mod 23 L del 16 maggio 2023 per irreperibilità
[...]
del destinatario, e successivo atto di appello notificato il 10.1.2024 con la dicitura
“non ho rinvenuto tale nominativo né sul citofono né sulla cassetta della posta” unitamente alla visura camerale del 2 maggio 2023 della predetta società”: ed a tal segno richiedeva “Alla luce di tale produzione, considerato che la notifica dell'atto di appello alla società è avvenuta già il 16 maggio 2023, come da CP_4 CP_4
cartolina md 23L prodotta in atti, .. … dichiararsi la contumacia degli appellati non costituiti, compresa la società In subordine, si chiede rinnovarsi la Controparte_4
notifica solo nei confronti della società ex art. 143 cpc, considerata Controparte_4
l'irreperibilità nella sede risultante dalla visura camerale”. La Corte – ritenuto che “escluso bensì che il contraddittorio processuale si sia validamente costituito anche nei confronti della neppure può Controparte_4
darsi seguito all'istanza di rimessione in termini sottesa dalla formulata istanza di autorizzazione a nuova notifica “nei confronti della società ex art. Controparte_4
143 cpc, considerata l'irreperibilità nella sede risultante dalla visura camerale”, e che “infatti, una volta preso atto della irreperibilità suddetta, parte appellante – poiché l'art. 145 c.p.c. prevede altresì che la notificazione alle persone giuridiche
“…. può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità
e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale” – a tale disposto normativo avrebbe dovuto (previa integrazione dell'atto di citazione con
l'indicazione del nominativo e della residenza del legale rappresentante p.t. della società de qua, quali evincibili da detta visura della locale C.C.I.A.A.) conformare il suo nuovo tentativo di notifica”, ed ancora che “il termine ex art. 331 c.p.c., già assegnato a parte appellante all'udienza del 18.12.2023, ha natura di termine perentorio” – senza assegnare alcun nuovo termine fissava, per converso, l'udienza di discussione finale della causa - ex artt. 350bis e 281sexies c.p.c. - di cui in epigrafe.
Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
A migliore intelligenza di quanto già osservato con detta ordinanza emessa in esito all'udienza “cartolare” del 27.5.2024 va detto che già in esito all'udienza del
18.12.2023 avrebbe dovuto darsi atto dell'inammissibilità del proposto appello a mente, invero, del diritto vivente consolidatosi dopo l'intervento delle Sezioni unite con Cass.SS.UU. 14594/2016, secondo cui “La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui la stessa non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento entro un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. per ciascun mezzo di impugnazione, salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova”.
In debita applicazione di tale principio di diritto l'appellante - preso atto che all'indirizzo della sede legale della (Aci Sant'Antonio, piazza Controparte_4
Cantarella n. 18) questa non fosse più reperibile – avrebbe quindi dovuto, onde non incorrere in decadenza dal termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c., “attivarsi con immediatezza per riprendere il procedimento notificatorio” e (come va a questo punto ripetuto) ben avrebbe allora potuto (anche in ragione della palese possibilità di assicurare comunque al notificando, ovvero persistentemente, adeguato termine a comparire ex art. 163bis c.p.c.) e dovuto richiedere la notificazione della propria citazione alla società anzidetta ai sensi del secondo periodo del primo comma dell'art. 145 c.p.c., secondo cui la notificazione alle persone giuridiche “può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta
l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale” (fatto peraltro salvo che, se la notificazione non può eseguirsi neanche in tal modo, “la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140
o 143”).
§§§
Analoghi rilievi vanno fatti in relazione al . Non può, infatti, ritenersi CP_3
bensì imputabile all'appellante il fatto che originariamente richiedesse la notificazione della citazione introduttiva del giudizio nei confronti di detto appellato all'indirizzo di via Santa Lucia n. 14 (in Mascali) desumibile dagli atti del giudizio di primo grado: e tuttavia, nel momento in cui gli veniva restituito (già in data 3.6.2023, cfr. allegato alla nota di deposito del 4.12.2023) il plico raccomandato già spedito ai sensi dell'art. 149 c.p.c., esso ben avrebbe potuto e dovuto accertare senza Pt_1
porre tempo in mezzo (richiedendo il prodotto certificato anagrafico che invece si procurava solo successivamente all'udienza del 18.12.2023) che l'esatto indirizzo di residenza in Mascali del ridetto fosse quello di via Santa Lucia n. 7 (e CP_3
non invece n. 14).
§§§
Tutto ciò posto con valenza assorbente di ogni altra questione, ad ogni buon fine va aggiunto che - anche ad ammettersi che, nella ricorrenza di un litisconsorzio necessario tra la n.q., la ed il Controparte_1 Controparte_4
, in realtà non a torto sia stato ex art. 331 c.p.c. assegnato Controparte_3
all'appellante, a detta udienza del 18.12.2023, il richiesto termine per procedersi a nuova notifica – alla luce delle medesime considerazioni di cui s'è dato conto dovrebbe comunque escludersi la ricorrenza, nella specie, dei presupposti per una rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c.
§§§
Conclusivamente, l'appello veicolato in atti da deve essere dunque Parte_1
dichiarato inammissibile (ciò che pure esclude – come deve darsi atto ai sensi del nuovo primo comma dell'art. 130bis T.U. 115/2002 – che alla permanente ammissione dell'appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato possa seguire alcuna liquidazione di compensi in favore del suo difensore).
Poiché nel merito – si ritiene di poter affermare, sia pure ad una valutazione sommaria quale quella necessaria e sufficiente agli esclusivi fini qui specificamente in rilievo – detto appello proponeva seri argomenti di riflessione, congruo appare tuttavia – nella ricorrenza di eccezionali ragioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c. – compensare tra il e la n.q. anche le spese del Pt_1 Controparte_1
presente grado.
Deve, ciò nondimeno, darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 831/2023 del 21.2.2023 proposto, con citazione del
10.5.2023, da nei confronti della Parte_1 Controparte_1 (nella qualità di Impresa Designata per la Regione Siciliana dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), di e della – così Controparte_3 Controparte_4
provvede:
- dichiara la contumacia di , Controparte_3
- dichiara l'appello inammissibile,
- compensa per intero tra l'appellante e la n.q. le Controparte_1
spese di giudizio,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 12.VI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crasci)