Ordinanza cautelare 28 gennaio 2019
Sentenza 28 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 28/01/2020, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2020
N. 00040/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di RA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 13 del 2019, proposto dal dott.
Angelo ER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Senatore e Giada Pellegrino e con domicilio digitale come da P.E.C . da Registri di Giustizia
contro
Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, n. 65
nei confronti
dott. KO SC, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Gennaro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Ascani, in RA, via Ravenna, n. 28
dott.ssa Sara Franceschelli, non costituita in giudizio
a) con il ricorso introduttivo:
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA n. 4437 del 16 novembre 2018, di approvazione dei lavori della Commissione e di nomina del dott. KO SC quale vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico 05/F1 – “ Biologia applicata ”;
- dei verbali delle sedute della Commissione n. 1 del 10 ottobre 2018 e relativi allegati, n. 2 del 30 ottobre 2018 e relativi allegati A), B) e C), e dei giudizi comparativi contenuti, n. 3 del 12 novembre 2018 e della relazione finale della Commissione di pari data;
- degli artt. 9-12 del bando approvato con decreto rettorale n. 1418 del 24 aprile 2018;
- del regolamento dell’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori, di cui al decreto rettorale n. 172 del 23 dicembre 2011, modificato con decreto rettorale n. 96 del 23 gennaio 2017;
- della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, nonché di tutti gli altri atti relativi alla chiamata del vincitore della selezione dott. KO SC
e per la condanna
in forma specifica dell’Amministrazione ex art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.
b) con i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019:
per l’annullamento
- dei provvedimenti ed atti già impugnati con il ricorso introduttivo
- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA n. 398 del 21 marzo 2019, di nuova approvazione dei lavori della Commissione e di nuova nomina del dott. KO SC quale vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico 05/F1 – Biologia applicata;
- del verbale della seduta della Commissione n. 5 del 4 marzo 2019 e relativi allegati.
Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;
Vista l’istanza di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “ G. D’ZI ”;
Viste la relazione e la documentazione depositate dalla difesa erariale;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del dott. KO SC;
Vista l’ordinanza n. 13/2019 del 28 gennaio 2019, con cui è stata accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, si è disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al colloquio orale;
Visti i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019;
Visti i documenti depositati dalla difesa erariale;
Visti la memoria e i documenti depositati dal dott. SC;
Vista la memoria di replica del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2019 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
L’odierno ricorrente, dott. Angelo ER, espone che l’Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA, con decreto rettorale n. 1418 del 24 aprile 2018, ha indetto una procedura comparativa ai fini del reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, per il settore 05/F1 – “ Biologia applicata ”.
La selezione era suddivisa in due macro-fasi: la prima consisteva in una valutazione comparativa dei candidati, sulla base del curriculum , dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate; la seconda consisteva, invece, nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati comparativamente più meritevoli (ammessi a tale seconda fase in misura tra il 10% e il 20% dei partecipanti e comunque in numero non inferiore a 6).
Alla procedura prendeva parte, tra gli altri, l’esponente, che, però, non risultava essere tra i candidati ammessi alla seconda macro-fase (di discussione di titoli e pubblicazioni).
Alla predetta seconda macro-fase venivano ammessi sei candidati, ma vi prendevano parte solo due di essi, cioè la dott.ssa Sara Franceschelli e il dott. KO SC: quest’ultimo risultava, a conclusione della selezione, il candidato più meritevole e, così, il vincitore della stessa. I lavori della Commissione erano approvati con decreto rettorale n. 4437 del 16 novembre 2018, che, perciò, dichiarava vincitore della selezione il predetto dott. SC.
Avverso l’ora visto decreto rettorale, nonché i verbali della Commissione e gli altri atti presupposti e connessi elencati in epigrafe è insorto il dott. ER, impugnandoli con il ricorso del pari indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto con un unico motivo le censure di: illegittimità della sua esclusione ed illegittimità in via derivata dei lavori della Commissione per violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 9 del bando e del verbale n. 1; eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche .
In sintesi, quest’ultimo lamenta che, nella prima macro-fase (da lui non superata) sarebbe mancata un’effettiva valutazione comparativa tra i profili curriculari selezionati, in grado di dare contezza di una scala di valori tra gli stessi e capace, di conseguenza, sia di spiegare l’individuazione preliminare dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, sia di indicare le ragioni per cui, di converso, il dott. ER non è stato ammesso a tale fase.
Invero – aggiunge il ricorrente – proprio la prossimità di valori tra i diversi candidati avrebbe richiesto alla Commissione esaminatrice un ben maggiore sforzo motivazionale, volto a spiegare il perché, di fronte a giudizi comunque positivi, si è scelto di premiare alcuni candidati e non altri, come lo stesso ricorrente.
Il dott. ER, oltre alla domanda di annullamento ha formulato domanda di condanna in forma specifica ex art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a., chiedendo, per il caso di accoglimento del ricorso, che l’adito Tribunale disponesse la sua rivalutazione e la rinnovazione della procedura selettiva da parte di una Commissione in diversa composizione.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA, depositando una relazione e documentazione sui fatti di causa e contestando le pretese attoree.
Si è costituito in giudizio, altresì, il dott. KO SC, depositando memoria ed eccependo nel merito l’infondatezza delle censure di parte ricorrente.
Con ordinanza n. 13/2019 del 28 gennaio 2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare – attesa la sussistenza del fumus boni juris – limitatamente alla sottoposizione del ricorrente al colloquio orale con attribuzione dei punteggi secondo i criteri predeterminati dalla Commissione.
Per l’effetto la Commissione si è nuovamente riunita nella seduta del 4 marzo 2019 (v. verbale n. 5: all. 3 ai motivi aggiunti), allo scopo di procedere alla valutazione del ricorrente. Quest’ultimo, quindi, in tale sede ha discusso pubblicamente i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati nella procedura selettiva.
Tuttavia, all’esito di detta valutazione, la graduatoria ha visto confermato al primo posto il dott. KO SC, con punti 93,2, seguito dalla dott.ssa Sara Franceschelli, con punti 87,3 e dal dott. ER, con punti 84,5. Gli esiti della procedura sono stati approvati con decreto rettorale n. 398 del 21 marzo 2019, che ha confermato vincitore della stessa il suddetto dott. SC.
Avverso l’ora visto decreto rettorale, nonché avverso il verbale della seduta dalla Commissione n. 5 del 4 marzo 2019, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e deducendo le seguenti censure:
1) illegittima valutazione delle pubblicazioni, violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 143 del 25 maggio 2011, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 89 del 28 luglio 2009, n. 89, degli artt. 11 e 12 del bando, del verbale n. 1 e dell’art. del regolamento interno dell’Ateneo, eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche, in quanto sarebbe stato pretermesso l’ iter valutativo degli indici bibliometrici: in particolare, la Commissione avrebbe attribuito i punteggi relativi alle pubblicazioni solo per i profili qualitativi delle opere, non anche per i profili quantitativi rappresentati dai ridetti indici bibliometrici, e ciò avrebbe svantaggiato il ricorrente, il quale avrebbe un numero di citazioni ottenute per le proprie opere e un indice di CH più elevati degli altri due concorrenti;
2) illegittima valutazione delle pubblicazioni, violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 143 del 25 maggio 2011, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 89 del 28 luglio 2009, n. 89, degli artt. 11 e 12 del bando, del verbale n. 1 e dell’art. del regolamento interno dell’Ateneo, eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche , perché sarebbero illegittime anche le valutazioni dei Commissari concernenti i criteri di valutazione qualitativi; in particolare, tali criteri o sarebbero stati privati di una reale capacità selettiva, dando luogo a valutazioni “appiattite” per tutti i candidati, o comunque sarebbero stati mal concepiti;
3) illegittima valutazione dei titoli, violazione degli artt. 23 e 24 della l. n. 240/2010, degli artt. 9-12 del bando, del verbale n. 1 della Commissione e del regolamento interno dell’Ateneo n. 390/2012, eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche , in quanto la valutazione dei titoli accademici dei candidati sarebbe illegittima per la sopravvalutazione dei titoli del dott. SC e la sottovalutazione di quelli del dott. ER.
Il ricorrente ha altresì provveduto all’integrazione del contraddittorio, notificando copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti alla dott.ssa Sara Franceschelli: costei, però, non si è costituita in giudizio.
In vista dell’udienza pubblica l’Università degli Studi “ G. D’ZI ” di Chieti-RA ha versato in atti una relazione a confutazione delle censure dedotte con i motivi aggiunti ed ulteriori documenti sui fatti di causa.
Il dott. SC ha depositato memoria, eccependo l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, giacché le tesi avversarie non muterebbero l’esito della procedura selettiva che lo ha visto vincitore.
L’esponente ha replicato con memoria alle altrui eccezioni, insistendo sulla persistenza dell’interesse all’accoglimento anche del ricorso introduttivo, oltre che dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Formano oggetto di impugnativa gli atti della procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore in “ Biologia applicata ” e, più in particolare, con il ricorso originario l’approvazione della graduatoria e l’indicazione del vincitore, con i motivi aggiunti la nuova approvazione degli atti della selezione e la conferma del vincitore, conseguente all’ammissione con riserva del ricorrente al colloquio, disposta dal Tribunale in sede cautelare.
Il Collegio ritiene, per ragioni di economia processuale, di dare la priorità alla disamina del ricorso per motivi aggiunti, poiché la decisione di quest’ultimo – come si vedrà infra – condiziona quella sul ricorso originario, determinandone l’improcedibilità.
In sintesi, il primo e il secondo motivo aggiunto contengono censure che, da un lato, si rivelano prive di fondamento, dall’altro, sconfinano ad ogni piè sospinto nel merito dei giudizi tecnico-discrezionali della Commissione, risultando per tal verso inammissibili. Il terzo motivo aggiunto, infine, si mostra inammissibile per carenza di interesse, perché attraverso le censure ivi contenute il ricorrente non riesce ad assolvere all’onere, su di esso gravante, della cd. prova di resistenza.
Venendo partitamente all’esame dei motivi aggiunti ed iniziando dal primo, osserva il Collegio che con questo si lamenta la pretermissione, da parte della Commissione esaminatrice, dell’ iter valutativo degli indici bibliometrici.
Sul punto – aggiunge il ricorrente – l’art. 11 del bando riproduce i contenuti dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 243/2011, in tema di criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati a posti di ricercatore universitario a tempo determinato ex art. 24 della l. n. 240/2010 (che a sua volta riproduce l’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 89/2009). E la Commissione ha richiamato i menzionati criteri di valutazione, suddivisi in qualitativi e quantitativi, nel verbale n. 1 del 10 ottobre 2018 (all. 12 al ricorso introduttivo).
Tuttavia, la valutazione delle pubblicazioni dei candidati sarebbe avvenuta unicamente sulla base dei criteri qualitativi (originalità, congruenza, ecc.), mentre nessun valore in termini di punteggio sarebbe stato attribuito agli indici bibliometrici (numero complessivo di opere pubblicate negli ultimi cinque anni, numero complessivo di citazioni ottenute negli ultimi dieci anni, indice H (o di CH ) riferito alla produzione scientifica pubblicata). Detti indici, infatti, sarebbero stati richiamati solo in funzione descrittiva dei candidati, la cui selezione sarebbe stata effettuata, però, sulla base non dei giudizi (che avrebbero avuto una semplice funzione esplicativa), ma dei punteggi ad essi assegnati: e tali punteggi sarebbero stati attribuiti alle pubblicazioni soltanto sotto i profili qualitativi.
Un simile modus operandi avrebbe svantaggiato il dott. ER, il quale, pur avendo un numero di pubblicazioni nel quinquennio inferiore agli altri due candidati ammessi a valutazione comparativa, avrebbe un numero di citazioni assai più elevato: e lo stesso varrebbe per l’ indice di CH , in cui il deducente prevarrebbe su entrambi i candidati in graduatoria. L’analisi delle citazioni (medie e totali), in particolare, dimostrerebbe la maggiore rilevanza ed il maggiore impatto scientifico dell’attività del deducente rispetto agli altri concorrenti.
La doglianza non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Ed invero, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, i verbali della Commissione n. 3 del 12 novembre 2018 (all. 14 al ricorso originario) e n. 5 del 4 marzo 2019 (all. 3 ai motivi aggiunti) danno conto dell’utilizzo da parte della stessa Commissione di una serie di criteri, predeterminati nel verbale n. 1 del 10 ottobre 2018.
Tali criteri sono, per i “settori bibliometrici”:
1) il numero complessivo di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali (Scopus, WoS) negli ultimi cinque anni ;
2) il numero complessivo di citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali (Scopus, WoS) negli ultimi dieci anni ;
3) l’indice H di CH calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali (Scopus, WoS) con riferimento alla produzione scientifica pubblicata negli ultimi dieci anni .
I criteri di valutazione qualitativi utilizzati sono, invece, i seguenti:
A) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica ;
B) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura ;
C) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica ;
D) determinazione analitica (.….) dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione .
Orbene, l’assunto del ricorrente è anzitutto infondato in fatto, non avendo egli fornito la prova che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarebbe stata effettuata unicamente sulla base dei criteri qualitativi, e non anche di quelli quantitativi.
Invero, le schede valutative dei candidati allegate ai verbali della Commissione contengono, sotto la tabella “settori bibliometrici”, la puntuale indicazione dei dati di ciascuno di essi attinenti ai tre criteri quantitativi più sopra ricordati e cioè numero di articoli in cinque anni, numero di citazioni in dieci anni ed indice di CH (cfr. gli allegati ai verbali nn. 3 e 5). Dunque, la Commissione risulta avere tenuto debitamente conto di tali dati, elencandoli nei verbali, ma gli stessi, ai fini della graduatoria, non hanno influito nel senso auspicato dall’esponente.
In ogni caso la censura si rivela inammissibile per carenza di interesse, non avendo il ricorrente fornito alcun principio di prova che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche secondo le modalità da lui pretese gli avrebbe consentito di sopravanzare gli altri due concorrenti e di essere, perciò, dichiarato vincitore.
Al riguardo, infatti, l’esponente enfatizza la sua supremazia relativamente alle citazioni ed all’ indice di CH , insistendo sulla marcata superiorità del dato attinente alle citazioni, ma riconosce lealmente che ambedue i suoi avversari hanno un numero (nettamente) maggiore di pubblicazioni scientifiche nel quinquennio.
Orbene, considerato il distacco accusato dall’esponente rispetto al vincitore, dott. SC (punti 84,5 contro 93,2), non vi sono elementi per affermare che la sua manifesta supremazia nel dato attinente alle citazioni (3.083 a 753) e la più lieve prevalenza nell’ indice di CH (20 a 18), di fronte alla netta prevalenza del dott. SC nel numero di pubblicazioni (24 a 9), avrebbero dovuto necessariamente comportare un rovesciamento della valutazione dei candidati, tale da far ottenere al dott. ER il primo posto nella graduatoria.
Per quanto riguarda il motivo in esame, quindi, il ricorrente non riesce a fornire la prova di resistenza (richiesta nelle controversie riguardanti la contestazione di un concorso pubblico ai fini della verifica della sussistenza di un effettivo interesse al ricorso), non riuscendo egli a dare almeno un principio di prova in ordine alla concreta possibilità di conseguire un risultato utile dall’accoglimento del motivo stesso (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 1914; id., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 2097; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1780).
Ed infatti, la giurisprudenza ha osservato che “ il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis , un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto ” (C.d.S., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569). Per l’effetto, nel caso di impugnazione degli esiti concorsuali, “ deve escludersi che possano esserne prese in considerazione le censure, qualora non resti provato che dal relativo accoglimento il singolo ricorrente riuscirebbe ad ottenere una posizione utile in graduatoria ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 agosto 2013, n. 4091; id., 6 giugno 2013, n. 2961).
Per di più, la pretesa che sia il Collegio a “pesare” la prevalenza del ricorrente nelle citazioni, rispetto alla sua posizione deteriore nel numero di pubblicazioni, ai fini della formazione della graduatoria, sollecita un’ingerenza nelle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, che è, all’evidenza, inammissibile (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VI, 20 ottobre 2014, n. 5162; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646).
Ne deriva, in conclusione, che il primo motivo aggiunto, oltre che infondato in fatto per quanto sopra detto, è comunque inammissibile sotto gli aspetti appena evidenziati.
Venendo al secondo motivo aggiunto, osserva il Collegio che esso, a sua volta, presenta profili sia di inammissibilità, sia, per un verso, di infondatezza.
In proposito parte ricorrente censura, innanzitutto, l’utilizzo, da parte della Commissione, del criterio di valutazione (qualitativo) della “ originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica ”, lamentando che lo stesso sarebbe stato privato di un’effettiva capacità selettiva, avendo i Commissari assegnato, per tutte le opere dei candidati e senza alcuna eccezione di sorta, il punteggio massimo, pari a 6. Un simile “appiattimento” delle valutazioni comporterebbe l’illegittimità di queste, perché sarebbe contrario alle finalità di selezione e differenziazione che vengono perseguite tramite la fissazione dei criteri selettivi.
Il dott. ER censura, poi, sotto uguale profilo l’utilizzo del criterio qualitativo della “ congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ”, ove del pari si riscontrerebbero valutazioni “appiattite”, poiché tutti i candidati hanno conseguito per le opere presentate il punteggio massimo (6), cosicché anche in questo caso non sarebbe stata operata alcuna differenziazione tra i concorrenti.
Ancora, la medesima problematica si sarebbe ripresentata per il criterio della “ rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica ”: questa volta, però, il cd. “appiattimento valutativo” sarebbe dipeso non dalle valutazioni effettuate in concreto, ma dal tipo di criterio, per come configurato dalla Commissione nel verbale n. 1: i Commissari, infatti, avrebbero deciso di non considerare il cd. impact factor delle riviste, ma di tenere conto dei cd. quartili, ossia del quartile in cui si colloca la rivista dov’è pubblicata l’opera del candidato. Poiché, però, quasi tutte le riviste si collocano nel primo quartile, tutte le pubblicazioni dei candidati (ad eccezione di due della dott.ssa Franceschelli) hanno ottenuto il punteggio massimo, in modo da generare di nuovo valutazioni “appiattite”.
Infine, il criterio di valutazione qualitativa incentrato sulla “ determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione ” sarebbe stato mal concepito ed avrebbe, per conseguenza, dato origine a valutazioni incapaci di creare una vera selezione.
Il ricorrente critica, in specie, il “peso” che, nei lavori in collaborazione, la Commissione ha attribuito alla figura del cd. “ autore corrispondente ”, di colui, cioè, che ha il ruolo di comunicare con la rivista e con eventuali ricercatori che intendano discutere del lavoro una volta pubblicato. Tale figura è stata, infatti, classificata dai Commissari tra quelle “ di maggiore rilevanza ” (al pari del primo e dell’ultimo nome) per le quali è stata prevista l’assegnazione del punteggio massimo di 5 (v. p. 7 del verbale n. 1), nonostante – lamenta il deducente – si tratti di una figura burocratica, dal cui ruolo non si potrebbe evincere un contributo alla pubblicazione di valore pari (o addirittura superiore) a quello del primo e dell’ultimo nome. Di qui l’illegittimità del processo valutativo che, sotto il criterio de quo , si sarebbe tradotto in valutazioni, se non “appiattite”, nondimeno omogenee.
Orbene, così estesamente riportate le doglianze del ricorrente, dalle stesse emergono palesi profili di inammissibilità.
Da un lato, infatti, egli anche in questo caso esprime la pretesa che l’adito Tribunale si ingerisca nelle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione esaminatrice, sostituendo agli opinabili giudizi di questa le proprie valutazioni altrettanto opinabili, in contrasto con l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui “ il giudizio di legittimità non può trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione di concorso, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile solo ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 ottobre 2019, n. 11472, con la giurisprudenza ivi richiamata).
D’altro lato, ancora una volta l’esponente non adempie in alcun modo alla cd. prova di resistenza, in quanto non riesce a fornire il benché minimo indizio, in base al quale una diversa valutazione delle pubblicazioni, nel senso da lui auspicato, lo porterebbe a sopravanzare gli altri due candidati.
A ben vedere, anzi, egli fornisce elementi di segno opposto (cioè di irrilevanza, sul piano sostanziale, delle censure da lui mosse), lì dove riconosce, relativamente all’utilizzo dei cd. quartili, che il modus operandi della Commissione non lo ha penalizzato rispetto agli altri.
Si legge, infatti, a p. 12 dei motivi aggiunti che “ il criterio adottato dalla Commissione ha fatto sì che il ricorrente, pur avendo pubblicato articoli in riviste con elevato impact factor (…..) , è stato destinatario di una valutazione di impatto uguale a quella per alcune sue opere pubblicate su riviste di fama inferiore, oltre che uguale alla valutazione assegnate (sic) per tutte le altre opere degli altri due candidati (tranne due della Franceschelli), che, come il ricorrente, hanno pubblicato opere in riviste importanti ed in altre meno importanti, con differente diffusione di esse ”.
Anche per questo verso, pertanto, il deducente formula censure improntate a un’astratta difesa della legittimità (asseritamente violata dall’operato dei Commissari), ma sganciate da un effettivo beneficio che gli deriverebbe dal loro accoglimento (in termini di conseguimento del bene della vita avuto di mira), cosicché si può rinviare sul punto alle conclusioni espresse dalla giurisprudenza richiamata più sopra in tema di mancato adempimento della cd. prova di resistenza.
Per quanto riguarda, infine, la valutazione del “peso” del cd. “ autore corrispondente ”, la doglianza – oltre che inammissibile, perché tesa, ancora una volta, a sindacare il merito delle scelte discrezionali della Commissione – si mostra infondata. Tale figura, infatti, dalla stessa descrizione dei suoi compiti fatta dall’esponente, non pare per nulla avere quel ruolo meramente burocratico che costui pretende di attribuirle, cosicché la predeterminazione del punteggio da assegnare alla stessa risulta corretta, o almeno non manifestamente irragionevole o illogica (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 24 settembre 2019, n. 11306).
In definitiva, dunque, anche il secondo motivo aggiunto si rivela inammissibile, nonché in parte qua infondato.
Da ultimo, è palesemente inammissibile il terzo motivo aggiunto, poiché con esso il deducente muove una nutrita serie di censure ai punteggi attribuiti dalla Commissione al vincitore (dott. SC), senza però insidiare in alcun modo la posizione della seconda classificata, dott.ssa Franceschelli.
In particolare, non può ritenersi sufficiente affermare – come fa il ricorrente – che vi sarebbe stata una sopravvalutazione dei titoli accademici presentati dal dott. SC ed una sottovalutazione di quelli da lui presentati, senza che al contempo venga fornito un principio di prova che il ricorrente, ove le sue censure fossero accolte, supererebbe ambedue i concorrenti classificatisi in graduatoria dinanzi a lui e, quindi, non solo il primo, ma anche la seconda (dott.ssa Franceschelli).
Di qui, ancora una volta, il mancato assolvimento ad opera del ricorrente alla cd. prova di resistenza, con il corollario dell’inammissibilità del motivo, per le ragioni già ampiamente esposte in relazione ai precedenti motivi aggiunti.
In definitiva, alla luce di tutto quanto si è esposto, i motivi aggiunti sono in parte inammissibili e per il resto infondati.
L’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti comportano – come si è sopra accennato – che il ricorso originario va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, non potendo più il predetto ricorrente ottenere alcun beneficio da un suo eventuale accoglimento (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115).
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite, attesa la complessità delle questioni trattate.
Non si fa luogo a spese nei confronti della dott.ssa Franceschelli, non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Sezione staccata di RA (Sezione Prima), così definitivamente pronunciando sul ricorso originario e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso originario, dichiarando inammissibili e comunque infondati i motivi aggiunti, nei termini specificati in motivazione.
Compensa le spese nei confronti delle parti costituite.
Nulla spese nei confronti della dott.ssa Sara Franceschelli, non costituitasi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in RA, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente FF
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO