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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n. 927/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 927/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Tomasello Pt_1
ricorrente contro
, con l'avv. Kipenge Controparte_1
resistente
pagina 1 di 2 Premesso che:
- l ha introdotto il presente giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
concesso alla sig.ra a titolo di indennità covid-19 per lavoratori Controparte_1
autonomi ex art. 28 del D.L. n. 18/2020, allegando di aver provveduto nel maggio 2020 al pagamento suddetto sia per il mese di marzo che per quello di aprile 2020.
- dopo la prima udienza il giudice ha ordinato alle l'esibizione della documentazione CP_2
utile alla verifica delle disposizioni di pagamento di cui agli allegati 3 e 4 di Pt_1
- alla luce del deposito delle attestazioni di del 4.3.2025, in data odierna il CP_3
procuratore della sig.ra ha dichiarato di non aver interesse al decreto e alla CP_1
prosecuzione del giudizio in quanto effettivamente ha adempiuto al proprio debito, Pt_1
associandosi pertanto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che:
- le dichiarazioni rese in data odierna da parte opposta, unitamente alle allegazioni e prove fornite dall' e alle attestazioni di inducono alla revoca del decreto in Pt_1 CP_3
ragione dell'adempimento di avvenuto già nel maggio 2020; Pt_1
- la condotta processuale della lavoratrice, che in sede stragiudiziale non era riuscita a reperire documentazione idonea all'accertamento dei fatti e che alla luce della produzione documentale ha dato atto delle ragioni della controparte, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 03/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 927/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Tomasello Pt_1
ricorrente contro
, con l'avv. Kipenge Controparte_1
resistente
pagina 1 di 2 Premesso che:
- l ha introdotto il presente giudizio per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
concesso alla sig.ra a titolo di indennità covid-19 per lavoratori Controparte_1
autonomi ex art. 28 del D.L. n. 18/2020, allegando di aver provveduto nel maggio 2020 al pagamento suddetto sia per il mese di marzo che per quello di aprile 2020.
- dopo la prima udienza il giudice ha ordinato alle l'esibizione della documentazione CP_2
utile alla verifica delle disposizioni di pagamento di cui agli allegati 3 e 4 di Pt_1
- alla luce del deposito delle attestazioni di del 4.3.2025, in data odierna il CP_3
procuratore della sig.ra ha dichiarato di non aver interesse al decreto e alla CP_1
prosecuzione del giudizio in quanto effettivamente ha adempiuto al proprio debito, Pt_1
associandosi pertanto alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che:
- le dichiarazioni rese in data odierna da parte opposta, unitamente alle allegazioni e prove fornite dall' e alle attestazioni di inducono alla revoca del decreto in Pt_1 CP_3
ragione dell'adempimento di avvenuto già nel maggio 2020; Pt_1
- la condotta processuale della lavoratrice, che in sede stragiudiziale non era riuscita a reperire documentazione idonea all'accertamento dei fatti e che alla luce della produzione documentale ha dato atto delle ragioni della controparte, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.
Vicenza, 03/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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