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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 03/04/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per gli attori l'Avv. Alessandro Frasca in sostituzione dell'Avv. GUAGLIARDO
FRANCESCO PAOLO;
nessuno per , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_3 Parte_7
, , . Parte_8 Parte_6 Parte_9
Il giudice preso atto della regolarità della notifica documentata nei confronti di tutti i convenuti, ne dichiara la contumacia.
Invita l'Avv. Frasca a discutere.
L'Avv. Frasca insiste in tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, chiedendo la revoca della sentenza e del conseguente decreto di assegnazione.
Il Giudice Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 13798 del RG dell'anno 2022, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 13798 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
1 (C.F. ) e (C.F. Parte_10 C.F._1 Parte_11
), elettivamente domiciliati in Palermo nello studio dell'Avv. F.sco C.F._2
Paolo Guagliardo che li rappresenta e difenda in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
CONTRO
(c.f.: ); Parte_1 CodiceFiscale_3
contumace
(c.f.: ); Parte_2 CodiceFiscale_4
contumace c.f.: ); Parte_3 CodiceFiscale_5
contumace
(c.f.: ); Parte_4 CodiceFiscale_6
(c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6
(c.f.: ; (c.f.:
[...] CodiceFiscale_8 Parte_3 C.F._9
), (c.f.: ) n.q di eredi di;
[...] Parte_7 CodiceFiscale_10 Persona_1
contumaci
(c.f.: ) e (c.f.. Parte_8 CodiceFiscale_11 Parte_6
), (c.f.. n.q. di eredi CodiceFiscale_12 Parte_9 CodiceFiscale_13
di Persona_2
contumaci
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
Accoglie l'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 744/2009, emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 - 01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010;
-conseguentemente dichiara la nullità parziale della sentenza nella parte in cui ha costituito la quota n. 2 della comunione ereditaria sussistente tra le Parti di quel giudizio includendovi i terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia come identificati in catasto nella partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149;
-conseguentemente, dichiarata la nullità del provvedimento di assegnazione emesso in data
7.6.202010, nella parte in cui attribuisce a i terreni sopra denotati. Persona_2
Accerta che gli attori sono proprietario esclusivi dei terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, identificato in catasto dalla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149.
2 Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidata in misura di euro
2.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% come per legge ed euro 125,00 per esposizioni.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_10 Parte_11
proposto opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 744/2009 emessa da questo Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 -01.02.2009, nella causa iscritta al n. 5574 dell'anno 1996 del R. G., passata in giudicato in data 28.3.2010
(all. 1), chiedendone la riforma per aver incluso nella divisione ereditaria in morte di Pt_3
il fondo identificato al catasto terreni del Comune di Altavilla Milicia al foglio 5 p.lle
[...]
2147 e 2149, poi assegnato a con decreto in seguito a sorteggio del 7.6.2010. Persona_2
A tal proposito gli attori hanno allegato che, invero, il fondo in questione era stato venduto ai loro genitori (cfr. certificato di famiglia in atti), e , con atto Controparte_1 Persona_3
del 10.3.1994 (rep. N. 13637 – racc. n. 7294) in TA , trascritto in data 31.03.1994 Per_4
al Registro generale n. 12765 e Registro particolare n. 9235 (all. 4), da e non Parte_1
era stato incluso nella domanda di divisione ereditaria.
Di conseguenza, hanno proseguito, la sentenza impugnata, avendo apporzionato anche quel bene tra i coeredi di e cioè tra , , Parte_3 Persona_2 Pt_1 CP_2 Pt_4
, e risulta pregiudizievoli in loro danno. Parte_2 Pt_6 Pt_3
In base a ciò, gli attori hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare in loro favore la proprietà esclusiva del fondo identificato al catasto terreni del Comune di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149 sono a seguito, in morte di e Controparte_1 Per_3
ritenendo perciò invalida e/o illegittima e inefficace la sentenza impugnata,
[...]
emettendo ogni altra statuizioni relativa e consequenziale.
Verificata l'integrità del contraddittorio, nel corso dell'udienza odierna è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e gli attori sono stati invitati alla discussione, concludendo come da verbale.
***
All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che l'opposizione avverso la sentenza definitiva del 12.12.2009 -01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010, risulti fondata.
È dimostrato che gli attori hanno acquistato il terreno sito nel Comune di Altavilla Milicia al foglio 5 p.lle 2147 e 2149, in virtù di successione ereditaria in morte di e Controparte_1
3 i quali a loro volto lo avevano acquistato da , con atto pubblico del 10 Per_3 Controparte_3
marzo 1994, al rogito del Notaio in Termini Imerese;
da Persona_5 Controparte_4
parte sua lo aveva conseguito in donazione del 23 dicembre 1993, al rogito dello stesso Notaio.
Il bene in questione, inoltre, non è annoverato tra quelli elencati nella nota di trascrizione della domanda giudiziale di divisione ereditaria accolta con la sentenza impugnata (cfr. all. n. 10 dell'atto di citazione).
Nondimeno esso è stato incluso nel lotto n. 2 del progetto di divisione approvato con la sentenza n. 744/2009 di questo Tribunale, passata in giudicato il 28 marzo 2010, e dunque assegnato con decreto del 7 giugno 2010 al condividente Persona_2
Sul punto vale la pena rammentare che l'apporzionamento dei beni tra i comproprietari, pur determinando l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi in corrispondenza al valore della quota, non produce anche un effetto traslativo e non vale a provare la proprietà del bene né a rendere opponibile la relativa assegnazione nei confronti dei terzi titolari in base ad un titolo valido ed opponibile.
Non ignora questo giudice quanto autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione nella sua massima espressione a Sezioni Unite, e cioè che l'apporzionamento è produttivo di effetti costitutivi tra i condividenti (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019), non potendosi ricavare dalla regola di retroattività (art. 757 c.c.) la natura meramente dichiarativa dell'atto di divisione.
Tuttavia, occorre considerare che l'atto di divisione interviene su una situazione di preesistente contitolarità assunta tra tutti i comunisti e quindi l'effetto costitutivo dell'apporzionamento non
è accompagnato anche da un autonomo effetto reale.
Ed infatti, nel solco di tale ricostruzione, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la trascrizione della divisione è richiesta non già, ex art. 2644 c.c., in funzione della risoluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore e, in ultima analisi ai fini dell'opponibilità di un effetto acquisitivo della proprietà ma, piuttosto, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. dall'apertura della successione. E la ragione di questa diversa funzione della trascrizione della divisione è tuttora basata proprio sulla considerazione che nessun effetto traslativo si verifica tra i condividenti che diventano retroattivamente, e cioè sin dal momento dell'apertura della successione, proprietari esclusivi dei beni assegnati soltanto a condizione che ne fossero già titolari in comunione.
Ne consegue che l'atto di divisione e la sua trascrizione non bastano a provare nei confronti dei terzi la titolarità dei beni assegnati (Sez. 2, Sentenza n. 4730 del 10/03/2015) e, allora, nel caso di specie, non valgono a mettere in discussione l'acquisto della proprietà allegato dagli
4 attori, titolari, in definitiva, di un diritto autonomo e incompatibile con quello affermato nella sentenza opposta.
Perciò, ritiene questo giudice che l'opposizione proposta dagli attori contro la sentenza resa tra tutti i condividenti del giudizio a quo sia ammissibile e fondata.
Si è chiarito sul punto che, se per un verso è “ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato
(indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa "inter alios", intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” per altro verso “detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo
(art. 404, primo comma, cod. proc. civ.) […]” -Sez. U, Sentenza n. 11092 del 26/07/2002.
Nel caso di specie, per quanto sopra anticipato, l'accertamento della proprietà esclusiva del bene assegnato in base alla sentenza di divisione impugnata con opposizione ordinaria è pregiudizievole per gli attori che, infatti, subiscono non soltanto gli effetti della incertezza circa la titolarità del loro diritto ma, soprattutto, il rischio dell'azione esecutiva per il rilascio del bene.
L'accoglimento dell'opposizione, peraltro, non travolge gli effetti del giudicato tra le parti con riguardo alle statuizioni diverse dall'attribuzione del bene conteso, che, perciò, vanno confermate senza dover adottare qui alcuna diversa decisione nel merito, eccetto quella di accertamento in favore degli attori della proprietà esclusiva dei terreni sopra indicati.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c. va dichiarata la nullità della sentenza n. 744/2009, emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 - 01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010, nella parte in cui ha composto la quota n. 2 della comunione ereditaria sussistente tra le Parti, includendovi i terreni del di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149, e CP_5
conseguentemente, va dichiarata la nullità del provvedimento di assegnazione emesso in data
7.6.202010, nella parte in cui assegna a il bene in questione;
essendo Persona_2
accertato, invece, che gli attori sono proprietario dei terreni del comune di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti in solido in misura di euro 2.200,00, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dagli attori, della natura del giudizio, dell'attività svolta, oltre accessori.
Così deciso a Palermo il 03/04/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo
Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
6
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 03/04/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per gli attori l'Avv. Alessandro Frasca in sostituzione dell'Avv. GUAGLIARDO
FRANCESCO PAOLO;
nessuno per , Parte_1 [...]
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_3 Parte_7
, , . Parte_8 Parte_6 Parte_9
Il giudice preso atto della regolarità della notifica documentata nei confronti di tutti i convenuti, ne dichiara la contumacia.
Invita l'Avv. Frasca a discutere.
L'Avv. Frasca insiste in tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo e nella comparsa conclusionale, chiedendo la revoca della sentenza e del conseguente decreto di assegnazione.
Il Giudice Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 18.00, all'esito della camera di consiglio del 03/04/2025, riaperto il verbale del procedimento n. 13798 del RG dell'anno 2022, pronuncia la sentenza - dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI PALERMO
Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 13798 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
1 (C.F. ) e (C.F. Parte_10 C.F._1 Parte_11
), elettivamente domiciliati in Palermo nello studio dell'Avv. F.sco C.F._2
Paolo Guagliardo che li rappresenta e difenda in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
CONTRO
(c.f.: ); Parte_1 CodiceFiscale_3
contumace
(c.f.: ); Parte_2 CodiceFiscale_4
contumace c.f.: ); Parte_3 CodiceFiscale_5
contumace
(c.f.: ); Parte_4 CodiceFiscale_6
(c.f.: ), Parte_5 CodiceFiscale_7 Parte_6
(c.f.: ; (c.f.:
[...] CodiceFiscale_8 Parte_3 C.F._9
), (c.f.: ) n.q di eredi di;
[...] Parte_7 CodiceFiscale_10 Persona_1
contumaci
(c.f.: ) e (c.f.. Parte_8 CodiceFiscale_11 Parte_6
), (c.f.. n.q. di eredi CodiceFiscale_12 Parte_9 CodiceFiscale_13
di Persona_2
contumaci
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
Accoglie l'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 744/2009, emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 - 01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010;
-conseguentemente dichiara la nullità parziale della sentenza nella parte in cui ha costituito la quota n. 2 della comunione ereditaria sussistente tra le Parti di quel giudizio includendovi i terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia come identificati in catasto nella partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149;
-conseguentemente, dichiarata la nullità del provvedimento di assegnazione emesso in data
7.6.202010, nella parte in cui attribuisce a i terreni sopra denotati. Persona_2
Accerta che gli attori sono proprietario esclusivi dei terreni siti nel Comune di Altavilla Milicia, identificato in catasto dalla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149.
2 Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite liquidata in misura di euro
2.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% come per legge ed euro 125,00 per esposizioni.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_10 Parte_11
proposto opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 744/2009 emessa da questo Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 -01.02.2009, nella causa iscritta al n. 5574 dell'anno 1996 del R. G., passata in giudicato in data 28.3.2010
(all. 1), chiedendone la riforma per aver incluso nella divisione ereditaria in morte di Pt_3
il fondo identificato al catasto terreni del Comune di Altavilla Milicia al foglio 5 p.lle
[...]
2147 e 2149, poi assegnato a con decreto in seguito a sorteggio del 7.6.2010. Persona_2
A tal proposito gli attori hanno allegato che, invero, il fondo in questione era stato venduto ai loro genitori (cfr. certificato di famiglia in atti), e , con atto Controparte_1 Persona_3
del 10.3.1994 (rep. N. 13637 – racc. n. 7294) in TA , trascritto in data 31.03.1994 Per_4
al Registro generale n. 12765 e Registro particolare n. 9235 (all. 4), da e non Parte_1
era stato incluso nella domanda di divisione ereditaria.
Di conseguenza, hanno proseguito, la sentenza impugnata, avendo apporzionato anche quel bene tra i coeredi di e cioè tra , , Parte_3 Persona_2 Pt_1 CP_2 Pt_4
, e risulta pregiudizievoli in loro danno. Parte_2 Pt_6 Pt_3
In base a ciò, gli attori hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare in loro favore la proprietà esclusiva del fondo identificato al catasto terreni del Comune di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149 sono a seguito, in morte di e Controparte_1 Per_3
ritenendo perciò invalida e/o illegittima e inefficace la sentenza impugnata,
[...]
emettendo ogni altra statuizioni relativa e consequenziale.
Verificata l'integrità del contraddittorio, nel corso dell'udienza odierna è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e gli attori sono stati invitati alla discussione, concludendo come da verbale.
***
All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che l'opposizione avverso la sentenza definitiva del 12.12.2009 -01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010, risulti fondata.
È dimostrato che gli attori hanno acquistato il terreno sito nel Comune di Altavilla Milicia al foglio 5 p.lle 2147 e 2149, in virtù di successione ereditaria in morte di e Controparte_1
3 i quali a loro volto lo avevano acquistato da , con atto pubblico del 10 Per_3 Controparte_3
marzo 1994, al rogito del Notaio in Termini Imerese;
da Persona_5 Controparte_4
parte sua lo aveva conseguito in donazione del 23 dicembre 1993, al rogito dello stesso Notaio.
Il bene in questione, inoltre, non è annoverato tra quelli elencati nella nota di trascrizione della domanda giudiziale di divisione ereditaria accolta con la sentenza impugnata (cfr. all. n. 10 dell'atto di citazione).
Nondimeno esso è stato incluso nel lotto n. 2 del progetto di divisione approvato con la sentenza n. 744/2009 di questo Tribunale, passata in giudicato il 28 marzo 2010, e dunque assegnato con decreto del 7 giugno 2010 al condividente Persona_2
Sul punto vale la pena rammentare che l'apporzionamento dei beni tra i comproprietari, pur determinando l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi in corrispondenza al valore della quota, non produce anche un effetto traslativo e non vale a provare la proprietà del bene né a rendere opponibile la relativa assegnazione nei confronti dei terzi titolari in base ad un titolo valido ed opponibile.
Non ignora questo giudice quanto autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione nella sua massima espressione a Sezioni Unite, e cioè che l'apporzionamento è produttivo di effetti costitutivi tra i condividenti (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019), non potendosi ricavare dalla regola di retroattività (art. 757 c.c.) la natura meramente dichiarativa dell'atto di divisione.
Tuttavia, occorre considerare che l'atto di divisione interviene su una situazione di preesistente contitolarità assunta tra tutti i comunisti e quindi l'effetto costitutivo dell'apporzionamento non
è accompagnato anche da un autonomo effetto reale.
Ed infatti, nel solco di tale ricostruzione, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la trascrizione della divisione è richiesta non già, ex art. 2644 c.c., in funzione della risoluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo autore e, in ultima analisi ai fini dell'opponibilità di un effetto acquisitivo della proprietà ma, piuttosto, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. dall'apertura della successione. E la ragione di questa diversa funzione della trascrizione della divisione è tuttora basata proprio sulla considerazione che nessun effetto traslativo si verifica tra i condividenti che diventano retroattivamente, e cioè sin dal momento dell'apertura della successione, proprietari esclusivi dei beni assegnati soltanto a condizione che ne fossero già titolari in comunione.
Ne consegue che l'atto di divisione e la sua trascrizione non bastano a provare nei confronti dei terzi la titolarità dei beni assegnati (Sez. 2, Sentenza n. 4730 del 10/03/2015) e, allora, nel caso di specie, non valgono a mettere in discussione l'acquisto della proprietà allegato dagli
4 attori, titolari, in definitiva, di un diritto autonomo e incompatibile con quello affermato nella sentenza opposta.
Perciò, ritiene questo giudice che l'opposizione proposta dagli attori contro la sentenza resa tra tutti i condividenti del giudizio a quo sia ammissibile e fondata.
Si è chiarito sul punto che, se per un verso è “ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, l'azione ordinaria promossa in separato giudizio dal terzo il quale, non minacciato
(indirettamente) dalla esecuzione della sentenza emessa "inter alios", intenda ottenere un accertamento dal quale risulti la non conformità a diritto di tale pronuncia, ossia un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice” per altro verso “detta azione è invece inammissibile se proposta al fine di rimuovere la sentenza, atteso che, per conseguire quest'ultimo obiettivo l'ordinamento appresta, a favore del terzo rimasto estraneo al giudizio nel quale tale pronuncia è stata resa, il rimedio dell'opposizione di terzo
(art. 404, primo comma, cod. proc. civ.) […]” -Sez. U, Sentenza n. 11092 del 26/07/2002.
Nel caso di specie, per quanto sopra anticipato, l'accertamento della proprietà esclusiva del bene assegnato in base alla sentenza di divisione impugnata con opposizione ordinaria è pregiudizievole per gli attori che, infatti, subiscono non soltanto gli effetti della incertezza circa la titolarità del loro diritto ma, soprattutto, il rischio dell'azione esecutiva per il rilascio del bene.
L'accoglimento dell'opposizione, peraltro, non travolge gli effetti del giudicato tra le parti con riguardo alle statuizioni diverse dall'attribuzione del bene conteso, che, perciò, vanno confermate senza dover adottare qui alcuna diversa decisione nel merito, eccetto quella di accertamento in favore degli attori della proprietà esclusiva dei terreni sopra indicati.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c. va dichiarata la nullità della sentenza n. 744/2009, emessa dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data dei 12.12.2009 - 01.02.2009, passata in giudicato in data 28.3.2010, nella parte in cui ha composto la quota n. 2 della comunione ereditaria sussistente tra le Parti, includendovi i terreni del di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149, e CP_5
conseguentemente, va dichiarata la nullità del provvedimento di assegnazione emesso in data
7.6.202010, nella parte in cui assegna a il bene in questione;
essendo Persona_2
accertato, invece, che gli attori sono proprietario dei terreni del comune di Altavilla Milicia alla partita 10168, foglio 5 p.lle 2147 e 2149.
5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dei convenuti in solido in misura di euro 2.200,00, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dagli attori, della natura del giudizio, dell'attività svolta, oltre accessori.
Così deciso a Palermo il 03/04/2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo
Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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