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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1167/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1167/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. , con sede legale in Via Estense n. 10589 in Serramazzoni (MO), Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bonafè (pec e Email_1
Annalisa Camarda (pec: entrambi del Foro di Milano ed Email_2
elettivamente nel loro studio, in Foro Buonaparte n. 71 in Milano (MI)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 iscritto all'AIRE dal 6.04.2016 in Via della Posta n. 18 in Bioggio 6934, (Svizzera), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Francesca Broussard (Pec
e Bruna Alessandra Fossati (Pec Email_3
entrambe del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_4
nel loro studio in Corso Monforte n. 16, in Milano (MI)
pagina 1 di 19 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._2
in Via Coppi n. 4 in Castellarano (RE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Picone (pec
) e Virginia Garrafa (pec Email_5
), entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata nel Email_6
loro studio in Via Porta Pinciana n. 34, in Roma (RM)
(C.F. nato a [...] l'[...] e residente in [...]CP_3 C.F._3
(TI, Svizzera) in Via Cremignone n. 4B, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Simonetti (pec
) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato nel suo studio, Email_7
in Via G. Pepe n. 20 in Venezia Mestre (VE)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 17/2023, Rep. 2105/2023, nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3252/2021, emessa in data 7.6.2023, pubblicata in data 13.6.2023, notificata in data 19-20.6.2023
Assegnata a decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.12.20 - 27.12.2024
CONCLUSIONI
Per ome da note scritte depositate il 13 dicembre 2024 Parte_1
“che l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 17/2023 del 13 giugno 2023 del
Tribunale di Modena – Procedimento 3252/2021 RGV, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
1) rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., revocare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato la morte presunta di Persona_1
2) disporre, laddove ritenuto necessario, che siano assunte sommarie informazioni circa i fatti descritti dai Ricorrenti in primo grado e dalla Società, con eventuale comparizione e/o comunque interrogatorio delle persone citate in atti, e ogni e qualsiasi atto istruttorio utile alla valutazione dei fatti relativi alla scomparsa di Persona_1
3) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per e come da note Controparte_1 Controparte_2 CP_3
scritte depositate in data 16 dicembre 2024
pagina 2 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi di cui in narrativa e in ragione delle suesposte deduzioni ed eccezioni, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato e/o inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
l'appello proposto da con ogni e susseguente declaratoria del caso;
Parte_1
In via principale nel merito, rigettare l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto prima ancora che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 appello, oltre oneri accessori come per legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ricorso depositato in data 2.7.2021 e Controparte_2 Controparte_1
si rivolgevano al Tribunale di Modena al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 60, CP_3
comma 1, n. 3 c.c., la dichiarazione di morte presunta del padre nato a [...] Persona_1
il 15.11.1962, e, in via subordinata, la dichiarazione di assenza del medesimo, ai sensi degli artt. 49 ss.
c.c., con conseguente immissione dei ricorrenti nel possesso temporaneo dei beni del predetto.
I ricorrenti deducevano di non aver più notizie del padre dal 18 agosto 2018, data in cui egli aveva parcheggiato la sua automobile presso il porto turistico Porto Lotti di La Spezia ed era salito sulla sua barca a vela;
che la predetta imbarcazione era stata ritrovata il successivo 21 agosto 2018 incagliata sul fondale roccioso a circa 200 metri dalla battigia in località Pietrabianca di Vada in Rosignano
Marittimo (LI); che a bordo erano stati rinvenuti gli effetti personali del ma di quest'ultimo CP_1
non si erano più avute più notizie e pertanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno aveva iscritto il procedimento n. 994/2019; che nel corso delle indagini il PM aveva incaricato di ricostruire l'accaduto un consulente tecnico, il quale – in adempimento dell'incarico – premettendo di non poterlo fare con certezza, aveva ipotizzato due scenari: un malore mentre il faceva il CP_1
bagno con il supporto di una ciambella salvagente (numerosi testimoni avevano riferito agli inquirenti che aveva l'abitudine di fare il bagno “alla traina” legando un salvagente alla propria imbarcazione e poi facendosi trainare, anche quando navigava in solitaria); oppure un sinistro verificatosi a causa di un'avaria che impediva la navigazione a motore (era stata rinvenuta una cima incattivita intorno all'asse dell'elica), per cui potrebbe aver deciso di immergersi nel tentativo di liberare Persona_1
l'elica ed essere poi stato colto da malore o aver sbattuto contro lo scafo e/o le appendici immerse pagina 3 di 19 (timone, deriva, elica).; che all'esito il PM aveva disposto l'archiviazione del procedimento, non essendo emersi elementi di rilevanza penale.
Tanto premesso, gli attori riferivano che in considerazione della scomparsa del era stato CP_1 iscritto il procedimento R.G.V. n. 3676/2018 nell'ambito del quale il Giudice Tutelare aveva nominato curatore dello scomparso il dott. ed essendo trascorsi oltre due anni dalla scomparsa, i Persona_2
ricorrenti, in qualità di figli e futuri eredi legittimi dello stesso, rappresentavano che con alto grado di probabilità era ipotizzabile che il padre fosse deceduto in mare e, dunque, hanno adito il Tribunale affinché venisse, in via principale, pronunciata la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 60, n
3) c.c., essendo la scomparsa riconducibile ad un infortunio e non essendo possibile accertare direttamente la morte del e, in subordine, hanno domandato la dichiarazione di assenza. CP_1
*
Con atto depositato in data 29 settembre 2022 è intervenuta in giudizio la società
[...]
dolendosi di non essere stata menzionata dai ricorrenti nel ricorso ex art. 726 c.p.c. e Parte_1
tanto meno evocata nel giudizio in corso, nonostante la propria qualità di soggetto che avrebbe potuto perdere diritti o essere gravato da obbligazioni per effetto della declaratoria di morte presunta, alla luce dei rapporti intercorrenti fra da una parte, e la società e , Persona_1 Parte_1 CP_4
holding del gruppo di cui faceva parte appunto la Segnatamente, a seguito della Parte_1
cessione alla società dam parte del e della delle azioni Parte_3 CP_1 Controparte_5
detenute in e corrispondenti al 100% del capitale sociale, e al contestuale contratto di Parte_1 consulenza fra le parti (stipulato “intuitu personae” nei confronti di socio unico e Persona_1
Con Con amministratore unico di ) e si erano obbligati a raggiungere determinate Persona_1
performance e obiettivi di fatturato, che a causa della sua scomparsa avvenuta il 18 agosto 2018 non erano state eseguite e pertanto il 23 luglio 2020 la società aveva comunicato la risoluzione del contratto di consulenza, con richiesta e riserva di risarcimento del danno.
Alla luce di tali circostanze evidenziava dunque la propria legittimazione e il proprio interesse ad intervenire in giudizio.
Nel merito contestava la domanda degli attori, ritenendo l'insussistenza di elementi da cui presumere che la scomparsa di fosse avvenuta a seguito di infortunio e prospettando per contro la Persona_1
sussistenza di elementi a sostegno di un possibile allontanamento volontario dello scomparso, che riteneva essere ancora in vita e a tal fine sollecitava sommarie informazioni circa i fatti dedotti dalle parti, con eventuale interrogatorio delle persone citate in atti e, comunque, l'espletamento di qualsivoglia attività istruttoria atta alla valutazione dei fatti.
*
pagina 4 di 19 Il Pubblico Ministero, con atto del 16 febbraio 2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
All'esito il Tribunale di Modena, con sentenza n. 17/2023 emessa il 7.6.2023 e pubblicata in data
13.6.2023 ha così deciso: “dichiara la morte presunta di nato a [...] il Persona_1
15.11.1962, C.F. , avvenuta in località imprecisata e in epoca posteriore e C.F._4
prossima al 18.8.2018; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, a cura e spese di chiunque vi abbia interesse, sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani “Il Resto del Carlino” nella cronaca locale di Modena e “La
Repubblica” nella cronaca nazionale, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 3 mesi dalla pubblicazione;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione al competente Ufficio dello Stato Civile”.
A sostegno della decisione il Collegio ha preliminarmente considerato ammissibile l'intervento della società avendo la stessa interesse al rigetto della pretesa dei ricorrenti, Parte_1
che dispiegherebbe effetti sul contratto di consulenza stipulato.
Nel merito il Tribunale ha rilevato che gli elementi offerti dalla società intervenuta a sostegno della tesi per cui il non sarebbe deceduto in mare, ma si sarebbe volontariamente allontanato, Persona_1
costituiscono mere suggestioni, non idonee, sulla base dei criterio del “più probabile che non” che regola l'onere probatorio in materia civilistica ad intaccare la valenza dei più pregnanti elementi offerti dai ricorrenti.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello on ricorso depositato in Parte_1 data 12 luglio 2023 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
1) l'erronea valutazione delle circostanze fattuali sub paragrafi d) ed e) della sentenza impugnata e delle prove, l'illogicità della motivazione e la carenza di approfondimenti istruttori in violazione dell'art. 728 c.p.c.: più precisamente parte appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente escluso ragioni per le quali il avrebbe inscenato la propria morte, ritenendo che egli avrebbe CP_1
potuto liberamente risolvere consensualmente il contratto. Al contrario, il giudice di prime cure ha omesso di valutare le conseguenze economiche che l'interruzione unilaterale del contratto avrebbe comportato la perdita dell'Earn Out maturato il primo anno, il Purchase Price ridotto del 40% per effetto del verificarsi dell'ipotesi di Bad Leaver e la perdita definitiva dell' per il triennio Pt_4
2019-2021. Secondo l'appellante, così operando, il e la società avrebbero CP_1 Controparte_5
perso il diritto alla somma di euro 20.000.000,00 e sarebbero stati costretti a restituire la somma di euro
3.265.410,00. Inoltre, l'interruzione ingiustificata ed unilaterale dei rapporti contrattuali avrebbe pagina 5 di 19 esposto il e la società ad una causa risarcitoria, atteso che l'acquisizione CP_1 Controparte_5 dell'intero capitale sociale di è stato effettuato secondo lo schema del Parte_1
Leveraged Buyout e, pertanto, mediante il ricorso a finanziamenti che la società acquirente avrebbe ripagato con la liquidità generata dalla società Target. Da ultimo, il e la CP_1 Controparte_5 sarebbero stati esposti ad un'azione di responsabilità per i danni derivanti dalla mancata corresponsione di parte dell' ai dipendenti atteso che il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi Pt_4 prevede che i dipendenti della società avrebbero ottenuto da una parte dell' Controparte_5 Pt_4
maturato e pagato a seguito della corretta esecuzione del contratto e dalla relazione a cura del
[...]
Per curatore risulta che il credito dei dipendenti è pari ad euro 7.300.000,00, oltre imposte e contributi.
Inoltre, in tesi di parte appellante, non sarebbe stato possibile per il addivenire ad una CP_1 risoluzione consensuale in ragione dell'acquisizione della società da parte di Controparte_6
con cui quest'ultimo non aveva previamente avuto rapporti, se non in occasione delle trattative.
[...]
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare le motivazioni personali che avrebbero condotto il ad allontanarsi volontariamente ed ha evidenziato che tale tesi sarebbe supportata dagli CP_1
accertamenti compiuti dalla Guarda di Finanza ed avvalorata dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, nonché dalle transazioni economiche avvenute pochi mesi prima;
2) violazione di norma di diritto, carenza di motivazione, mancata prova circa il verificarsi del sinistro/infortunio e la presunzione di secondo grado. Parte ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 60 n. 3 c.c. in quanto non risulterebbe provato né l'infortunio nè la morte del avendo le compiute indagini penali escluso solo che il potesse essere stato vittima di CP_1 CP_1 un'azione criminosa. Inoltre, il Tribunale avrebbe fondato la presunzione di morte su un'altra presunzione (l'incidente in mare di cui parimenti non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio). Si tratterebbe, dunque, di una presunzione di secondo grado non ammessa nel nostro ordinamento;
3) l'erronea statuizione in punto di compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna della controparte, atteso che solo con riferimento alle ragioni di merito relative alla dichiarazione di morte presunta può ritenersi la natura necessaria del procedimento, di contro dovendosi riconoscere natura contenziosa in relazione alla controversia insorta sull'ammissibilità dell'intervento.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
i quali hanno resistito all'impugnazione eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per aver l'appellante omesso di confutare dettagliatamente la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
pagina 6 di 19 Nel merito hanno dedotto l'infondatezza del gravame, a loro volta richiamato tutte le difese svolte in primo grado, replicando in ogni caso ai motivi di impugnazione ed invocando la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo per consentire l'intervento del Procuratore Generale, il quale, pur notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni ed è stata definitivamente trattenuta in decisione con ordinanza del 19 dicembre 2024, senza ulteriori termini per difese conclusive, stante la rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Preliminarmente si osserva che con la comunicazione degli atti al Procuratore generale si è regolarmente instaurato il contraddittorio prescritto ex lege con il Pubblico Ministero.
La Suprema Corte ha infatti reiteratamente affermato che nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (recentemente Cass.
Sez. 1, Ordinanza n 40377/2021)
4- Sempre in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata: premesso che l'eccezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. risulta ormai venuta meno, essendo la causa ormai già trattenuta in decisione, il gravame risulta infatti rispettoso del contenuto motivazionale imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., da interpretarsi secondo i dettami sanciti dalla Suprema Corte, per cui “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
pagina 7 di 19 Nell'appello, invero, si ravvisano pertinenti censure in riferimento alle statuizioni adottate dal Collegio
e, a prescindere dalla loro fondatezza, sono chiaramente esposte le ragioni per le quali la sentenza viene ritenuta ingiusta e se richiede la riforma.
5 – Venendo al merito dell'impugnazione, si ritiene necessario – stante l'ordine logico di priorità delle questioni poste - procedere in primo luogo all'esame del secondo motivo d'impugnazione, con il quale la società appellante contesta la configurabilità della terza ipotesi contemplata dall'art. 60 c.c., che – in deroga temporale all'ordinaria previsione del decorso di dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente - prevede che la declaratoria della morte presunta possa essere pronunciata
“quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.”
Ritiene la Corte che la nozione di “infortunio” contemplata al n 3) dell'art.60 debba essere interpretata nella sua più ampia accezione (come descritta nei dizionari più accreditati quale evento funesto o spiacevole che occorre indipendentemente dalla volontà per una causa improvvisa e imprevista e provoca appunto effetti lesivi o letali) e che la fattispecie concreta in esame possa senz'altro rientrare in essa.
Anche la dottrina e la giurisprudenza, nelle pur rare pronunce che hanno avuto ad oggetto l'ipotesi di cui trattasi (Tribunale di Oristano, sentenza 31 maggio 1983; Tribunale di Novara, sentenza
15.11.2018 richiamate fin dal primo grado dagli odierni appellati), a prescindere dalle diverse fattispecie in concreto esaminate, hanno comunque accreditato un'accezione estremamente ampia del termine infortunio di cui all'art. 60, comma 1, n. 3 c.c., facendovi rientrare tutti i fatti, accidentali o no, da cui possa ragionevolmente derivare la morte di un uomo: non soltanto, quindi, calamità naturali che abbiano coinvolto più persone (quali incendi, naufragi, esplosioni, alluvioni, inondazioni, terremoti), ma anche ad eventi accidentali e potenzialmente letali che riguardino un solo individuo.
La lettura estensiva degli interpreti è del resto consentita e avvalorata dal testo stesso dell'art. 60 c.c.: che il concetto d'infortunio, nella previsione normativa in esame, abbia in sé una connotazione ipotetica e probabilistica si evince dal fatto stesso che la legge prevede una diversa decorrenza del biennio “qualora non sia conosciuto il giorno dello stesso” o “se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto”.
In proposito già il Tribunale di Oristano, nella sentenza citata, aveva ritenuto che “non vi è dubbio che il legislatore con termine generico di 'infortunio', il cui significato letterale è 'disgrazia', 'caso sfortunato', 'colpo di fortuna avversa', 'sventura', abbia inteso indicare tutti quegli eventi con effetti lesivi -alla determinazione dei quali possa, in diversa misura, aver concorso l'uomo, con dolo o colpa pagina 8 di 19 (...)- che facciano apparire altamente probabile e quasi certa la morte della persona e delle persone che vi sono state coinvolte”
Non v'è dubbio inoltre che le peculiari condizioni in cui la persona si trova allorquando si trova in mare rendono la scomparsa di una persona avvenuta durante la navigazione o comunque in mare, appunto, particolarmente esposta ad un pericolo di infortunio letale: e ciò innanzitutto alla stregua di nozioni di comune esperienza, per il pericolo insito in tale condizione, ma anche perché è il legislatore stesso, ad aver attribuito - agli artt.206-211 del codice della navigazione, sia pure con riguardo a fattispecie più specifiche (a quella in esame, nella quale non vi è stata navigazione a bordo di una nave, tanto meno assoggettata alla guida di un comandante e dotata di registri e verbali di bordo) – peculiari conseguenze alla scomparsa da bordo di nave o aeromobile di una persona della quale non sia stato possibile recuperare il cadavere.
Qualora sia stata accertata la caduta della persona dalla nave o dall'aeromobile, si fa luogo all'accertamento indiretto della morte (art. 211 c.n.: Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo
145 dell'ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della
Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti), mentre nell'ipotesi in cui la caduta non sia stata accertata, e semplicemente
“quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate”
(art. 206 c.n.). In tale ultima ipotesi, come in quella di naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per
l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate. Si ricorre cioè, al procedimento per la dichiarazione di morte presunta “da infortunio” ex art. 60 n. 3 c.c. .
5.1- Tanto premesso, ritiene la Corte che le censure alla sentenza impugnata per violazione di norma di diritto, carenza di motivazione, mancata prova circa il verificarsi del sinistro -infortunio e per aver applicato alla fattispecie una sorta di presunzione di secondo grado non abbiano fondamento, avendo il
Tribunale, sia pure succintamente, correttamente interpretato le risultanze di causa individuando nell'accaduto un “infortunio” ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, n 3 c.c.
pagina 9 di 19 Parte ricorrente ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 60 n. 3 c.c., in quanto non risulterebbe provato né l'infortunio nè la morte del avendo le compiute indagini penali escluso solo che il CP_1 potesse essere stato vittima di un'azione criminosa. Inoltre, il Tribunale avrebbe fondato la CP_1 presunzione di morte su un'altra presunzione (l'incidente in mare di cui parimenti non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio). Si tratterebbe, dunque, di una presunzione di secondo grado non ammessa nel nostro ordinamento;
Invero, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in primo grado emerge che il 18 agosto 2018
dopo aver parcheggiato la propria auto Audi A6 targata FH 971 ZS in uno stallo Persona_1 privato all'interno del porto turistico Porto Lotti di La Spezia, è salpato a bordo della sua barca a vela
”, che aveva poco prima rifornito di carburante sempre all'interno dell'area portuale Parte_5
(circostanza confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza del porto, che hanno ripreso giungere in auto e poi dirigersi, dopo aver posteggiato, presso la banchina ove era ormeggiata CP_1
l'imbarcazione). L'imbarcazione è poi stata ritrovata il 21 agosto successivo incagliata sul fondale roccioso a circa 200 m. dalla battigia in località Pietrabianca di Vada in Rosignano Marittimo (LI) senza alcuna persona a bordo, neppure (mentre sono stati trovati a bordo i suoi effetti Persona_1
personali, come meglio descritti nei documenti agli atti). Le ricerche in mare attivate nei giorni immediatamente successivi non hanno consentito di reperire né il suo corpo. Persona_1
La relazione del perito incaricato a suo tempo dal Pubblico Ministero di accertare la Testimone_1 traiettoria seguita dall'imbarcazione e di riferire ogni utile circostanza ai fini dell'indagine (doc 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), in quanto svolta da un professionista che – pur non essendo consulente d'ufficio, riveste comunque caratteri di autonomia e affidabilità – se ha da un lato ritenuto scarsamente attendibile l'ipotesi di una caduta dall'imbarcazione, ha prospettato due possibili ipotesi, che risultano entrambe verosimili e pienamente compatibili con l'ipotesi di infortunio come sopra descritta.
Secondo il perito potrebbe essere stato vittima di un malore o di un incidente Tes_1 Persona_1 mentre faceva il bagno alla traina o mentre cercava di liberare una cima incattivita sull'elica.
Sotto il primo profilo va notato che dalle informative acquisite dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti (in particolare l'amico la ex moglie tale Testimone_2 Controparte_7
con la quale il aveva intrattenuto una relazione) emerge che quest'ultimo Persona_3 CP_1 aveva un'estrema confidenza con il mare e con la barca, era abituato e attratto dalla sfida con il mare e amava navigare in solitario e anche nuotare “alla traina”, avendo perfino sperimentato, in passato, una traversata oceanica in solitario, appunto.
pagina 10 di 19 Non sorprende quindi che egli possa aver tenuto condotte che per altri potrebbero essere imprudenti, confidando nella propria capacità di gestire le situazioni in mare.
Risulta allora verosimile che il padre degli odierni appellati sia stato colto da malore mentre nuotava con il supporto della ciambella salvagente come è del tutto verosimile che accortosi di CP_1 un'avaria che impediva la navigazione a motore, abbia deciso di immergersi nel tentativo di liberare l'elica, posto che poco dopo il reperimento dell'imbarcazione incagliata e sia stato colto da malore o abbia sbattuto contro lo scafo o le appendici immerse (timone – deriva – elica). Si dà atto nella relazione che fu un sommozzatore, incaricato dalla Capitaneria di Porto che aveva rinvenuto appunto l'imbarcazione incagliata, aveva riferito come la cima a cui il salvagente era collegato si trovava avvolta nell'asse dell'elica e che era stata rinvenuta la presenza di una busta in plastica nera incastrata tra timone e diritto. A maggior ragione se si considera che “Purtroppo – come significativamente osserva il CTU - il mare è pieno di plastica semigalleggiante e non è difficile per i diportisti catturare in carena tal pericoloso ed inquinante materiale”.
La particolare esperienza del consente di escludere, inoltre, che possa essere attribuito rilievo CP_1
al fatto, pacifico, che egli non aveva attivato il GPS e impostato rotte.
Il perito la ritiene infatti una circostanza del tutto in linea con la prassi, quando osserva che Tes_1 verosimilmente il uscito a bordo di “ ”dal Porto di La Spezia (porto Lotti) in data CP_1 Parte_5
18.08.2018 per una gita nelle vicinanze del porto abituale d'ormeggio, non aveva pensato ad accendere il GPS e/o ad impostare rotte effettuando la tradizionale quanto frequentemente usata dai diportisti navigazione “a vista”
5.2- Alla luce di quanto sopra appare senz'altro corretto il convincimento del Tribunale, che ha ritenuto, sia pur sinteticamente, ma inequivocabilmente provato il coinvolgimento dello scomparso in un evento con portata lesiva, avvalendosi dello standard probatorio ormai accreditato dalla giurisprudenza in materia civile del “più probabile che non”, che anche questa Corte condivide.
Soccorre infatti nella fattispecie l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema illecito aquiliano vanno applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e - fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e,
pagina 11 di 19 nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass 1858
(Cass 18584/2021)
Anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che tale criterio del "più probabile che non", opera quale criterio generale nel giudizio civile (Cass. 16199/2024)
Ancora si ribadisce che L'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Cass. 25805/2024, anche se in tema di responsabilità per attività sanitaria)
5.3- Per quanto detto ritiene questa Corte che, premesso che il il giorno 18 agosto 2018 era CP_1 salito sulla sua imbarcazione (circostanza pacifica), l'ipotesi più attendibile sia quella della discesa in acqua e che poi, sulla base delle e ipotesi prospettate con alto grado di probabilità, egli si sia inabissato, dovendosi ritenere tale ipotesi la più verosimile anche alla luce delle presunzioni normative cristallizzate nelle disposizioni del codice della navigazione, che pur non direttamente applicabili alla fattispecie, come si è detto, ben possono e devono fungere da criteri orientativi nella valutazione in concreto del parametro del “più probabile che non” e che certamente, dopo due anni, non solo costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, ma consentono di far apparire altamente probabile e quasi certa la morte della persona di cui trattasi, secondo il criterio invocato dall'appellante.
Per contro, le circostanze richiamate dall'appellante a sostegno della tesi secondo la quale
[...]
non sarebbe deceduto, ma si sarebbe volontariamente allontanato facendo deliberatamente Per_1
disperdere le sue tracce per via della stanchezza dal lavoro e, sembrerebbe affermarsi, per evitare le gravi conseguenze in termini economici di un suo recesso o risoluzione dal contratto con il quale si era vincolato con la rimangono a livello di mere congetture, come correttamente afferma Parte_1
il Tribunale e sono inidonee a superare gli elementi contrari sopra evidenziati.
Al riguardo, per la loro condivisibilità , meritano di essere ichiamate le argomentazioni contenute alle pagg 4-7 della sentenza impugnata (per quanto attiene quelle ancora oggi oggetto di impugnazione), , fatto salvo quanto si preciserà in ordine alla risoluzione del contratto e con la precisazione che l'istruttoria svolta, con l'acquisizione degli atti d'indagine e delle dichiarazioni rese dagli informatori alla Polizia giudiziaria non necessita dell'espletamento di ulteriori incombenti istruttori (che del resto la stessa appellante invoca in maniera soltanto generica ed eventuale nelle proprie conclusioni).
pagina 12 di 19 Vero è infatti che
D.1.) Quanto riferito da (asserita compagna, all'epoca, dello scomparso) alla Persona_4
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Livorno;
nello specifico che il aveva espresso il CP_1 desiderio di trasferirsi su isola tropicale a causa dell'eccessivo stress lavorativo e che quindi potrebbe nascondersi da qualche parte. Il dato è privo di rilevanza, trattandosi di mera congettura senza concreti riscontri e considerato anche che simili desiderata (o, per meglio dire, fantasie) sono assai di frequente enunciate (e pressoché mai attuate), specie da professionisti affermati come il CP_1
Osserva inoltre questa Corte che non pare che alle dichiarazioni di possa essere Persona_4
attribuita una rilevanza privilegiata e di particolare attendibilità , sia per il contenuto valutativo e personalistico delle sue dichiarazioni (“penso che si possa nascondere da qualche parte”), sia perché la stessa non era persona legata allo scomparso da una relazione esclusiva e di particolare solidità: a prescindere dagli eventuali numerosi contatti telefonici che l'appellante afferma vi sarebbero stati con al donna, risulta infatti dalla relazione della Capitaneria di Porto di Livorno del 24 settembre 2018 che intratteneva relazioni sentimentali con diverse donne, ivi indicate, e che pochi giorni prima CP_1 della sua scomparsa egli aveva trascorso in un hotel di Saturnia due giorni con un'altra donna ancora.
Non vi è motivo di ritenere che ella fosse stata messa a parte di reali progetti dello scomparso.
D.3.) Il fatto che il 23.7.2018, meno di un mese prima della scomparsa, il solito alloggiare in CP_1
strutture alberghiere di lusso, avesse invece affittato appartamento a ES VA (vicino a Riga,
Estonia) dove si trovano due società a lui riconducibili (Sia UP 182 e Lapenieki SIA), utilizzando il portale on line “Tasty ES VA” e pagando con carta di credito aziendale. A dire dell'intervenuta, da ciò si desumerebbe la volontà dell'interessato di utilizzare l'abitazione successivamente alla fuga.
Come replicato in modo condivisibile dai ricorrenti, si tratta di congettura del tutto inverosimile, dato che mai un uomo avveduto come il avrebbe commesso l'ingenuità di effettuare un pagamento CP_1 tracciato, oltre tutto con carta di credito aziendale, per prenotare l'alloggio di cui servirsi a seguito della messa in scena di lì a breve, in tesi, realizzata.
In ogni caso il fatto che il si fosse recato a visitare le aziende in luglio (come pare riferito pure CP_1 da ) come del resto si era recato molteplici volte all'estero, anche senza farsi vivo Persona_4
durante le trasferte, nulla prova in ordine alla sua volontà di dileguarsi.
D.4.) Ingenti donazioni in denaro elargite ai figli (euro 5,5 milioni ciascuno a e CP_2 CP_1
ed euro 7,5 milioni al trust di cui è beneficiario nelle date del 30.10.2017,
[...] CP_3
14.11.2017, 4.4.2018, al riferito fine di garantire loro sicurezza economica prima della volontaria scomparsa. Si tratta di circostanza, ancora una volta, di assai scarsa rilevanza al fine preteso, se già
pagina 13 di 19 solo si tiene conto dei seguenti dati, emersi in modo pacifico: - che gli odierni ricorrenti hanno sempre condotto vite assai agiate grazie alle sostanze paterne;
- che e avevano CP_1 Controparte_8
anche in passato ricevuto sistematiche cospicue donazioni dal genitore scomparso (ne dà atto la stessa relazione della G.d.F.); - che è stato riconosciuto solo in data 1.2.2017 e ciò spiega il CP_3 maggiore importo di lì a breve donatogli. E) Più in generale, non è in discussione che l'imponente patrimonio dello scomparso, rimasto tale anche dopo le riferite donazioni (cfr. pagine 36 e seguenti della relazione della G.d.F.), fosse in ogni caso più che idoneo a garantire ai tre figli, soli eredi, ogni agio, dunque anche senza le donazioni di cui si discute, che, peraltro, non hanno avuto finalità per così dire protettive, ad esempio da pretese di eventuali creditori o soggetti aventi altro titolo per reclamarne una parte, mai paventati da chicchessia. Non solo, invero ancor prima non è dato comprendere quale reale motivazione possa aver spinto un uomo ricco, in salute e realizzato professionalmente come a orchestrare una simile, peraltro pericolosa, messa in scena. Persona_1
Anche a voler ammettere che egli avesse davvero, all'improvviso, maturato il desiderio di cambiare vita in modo radicale – del che è più che lecito dubitare, considerata la recente conclusione, in data
1.12.2017, del contratto di consulenza con , avvenuta non certo per necessità Parte_1
economiche dello scomparso, quanto per il sicuro attaccamento che egli da sempre aveva per il proprio lavoro – avrebbe potuto ben più agevolmente realizzarlo concordando con la Società intervenuta, cui era da anni legato in modo intimo, la risoluzione consensuale del contratto di consulenza. , in conclusione, si è limitata o offrire mere suggestioni, non idonee, sulla Parte_1 base del noto criterio del “più probabile che non” che regola l'onere probatorio in materia civilistica,
a intaccare la valenza dei contrari, ben più pregnanti, elementi di cui si è dato conto in apertura, che rendono fondata la domanda dei ricorrenti.
Anche le considerazioni riguardanti la condizione economico patrimoniale dello scomparso sono pienamente condivisibili
A tale riguardo, è appena il caso di osservare che nessuna perplessità può destare il fatto che
[...] abbia istituito alcuni trust per beneficiare i figli, trattandosi, com'è noto, di modalità ormai Per_1
privilegiate dai titolari di grandi patrimoni. Non tutte le ingenti sostanze sono confluite peraltro nei trust, essendovi beni in ordine ai quali gli odierni appellati sono chiamati all'eredità: né appare discutibile (come fa l'appellante) che lo scomparso abbia scelto di predisporre o meno un testamento
(della cui inesistenza oltretutto non vi è ancora incertezza).
Gli appellati hanno dettagliatamente e convincentemente dato conto degli atti di istituzione, risalenti a diversi anni orsono, e delle ragioni che hanno indotto da ultimo il padre ad istituirne un ultimo per pagina 14 di 19 beneficiare il figlio nato al di fuori del matrimonio e più recentemente riconosciuto1. Anche la Guardia di Finanza (sub doc. 20, pag. 37), ha rilevato che “abbia effettuato questa donazione a Persona_1
favore del figlio nato fuori dal matrimonio per un importo che è esattamente uguale alla somma di denaro che ha donato negli anni ai suoi due figli nati in costanza di matrimonio, e CP_1
… CP_2
Vero è che la stessa Guardia di Finanza, per dovere di completezza ha ritenuto di evidenziare l'ipotesi alternativa che l'avvenuta donazione “esattamente pochi mesi prima della sua scomparsa” sua stata fatta “unicamente per una semplice coincidenza” o che si sia trattato di lasciti strumentali a “sistemare i figli” per poi fuggire, ma null'altro si aggiunge nella relazione a sostegno di tale eventualità, prospettata senza elementi a sostegno di tale mera ipotesi alternativa.
La Guardia di Finanza, all'esito dell'ampia indagine, ha concluso (pag 36 della relazione) che dall'esame delli rapporti finanziari intestati e in uso al sig nel periodo dal .
1.2018 al Persona_1
21.8.2018 oggetto di trattazione emerge chiaramente che egli non aveva alcun problema economico e che non sono stati riscontrate movimentazioni di denaro o valori che possano indirizzare univocamente le indagini sulla sua scomparsa. 1 V. comparsa di risposta degli appellati : “Il sig. ha istituito un primo Trust in favore dei figli nati dal matrimonio CP_1 Per Per_
e –il “Trust RoVerAlle”, dove ' sta per (l'ex moglie e madre dei suoi figli), ' sta per CP_1 CP_2 CP_7 e ' (così il Ricorrente è chiamato in famiglia) - nel 2006, ben 12 anni prima della sua scomparsa CP_2 Persona_7 (sub doc. 16). 78. Tale Trust è stato costituito per molteplici motivi tra cui: (i) già nel 2006 il matrimonio di Persona_1 con la moglie era in crisi e i coniugi valutavano di addivenire alla separazione. La sig.ra aveva Controparte_7 CP_7 chiesto al marito di tutelare i figli garantendoli sotto il profilo economico. Tale preoccupazione si è trasfusa nelle condizioni di separazione, laddove è stata prevista la costituzione del trust finalizzata a garantire a titolo di contributo il mantenimento dei figli e (sub doc. 17); (ii) era solito anche praticare sport estremi (ad esempio rally CP_2 CP_1 Persona_1 nel deserto, Dakar e tanti altri, sub doc. 18) e la sig.ra voleva che i figli godessero di una sicurezza economica anche CP_7 in caso fosse accaduto qualcosa al padre durante queste attività pericolose;
(iii) pur volendo che i figli Persona_1 avessero la possibilità di fruire della sua “fortuna” anche mentre lui era in vita, aveva previsto in ciascun trust una “lista di desideri” che permettesse ai figli di fruirne per intraprendere attività economiche o d'impresa e ciò indipendentemente dalla sua morte o scomparsa. 79. Oltre ai trust, il sig. negli anni ha anche fatto molteplici donazioni ai figli, sempre con CP_1 la medesima motivazione. 80. Quanto alle somme trasferite a e ai movimenti dalla medesima eseguiti la Controparte_2 spiegazione è molto semplice e immediata. è nato l'[...] da una relazione sentimentale tra e la signora CP_3 Persona_1 Parte_6 (sub doc.ti 1 e 2 ricorso), quando ancora il signor era sposato con la signora da cui si è separato CP_1 Controparte_7 formalmente nel 2009. Inizialmente la nascita di è rimasta circostanza “riservata”. Il sig. si è comunque CP_3 CP_1 sempre preso cura di fin dalla nascita, preoccupandosi della sua crescita e della sua condizione economica, affinché CP_3 egli potesse condurre una vita consona alle floride possibilità economiche del padre. Ed è per questo che nel 2010 egli ha Per_ Pers deciso di istituire un Trust anche in favore di , denominato “Trust Marimax” (dove “ sta per e “ CP_3 Pt_6 per ), sul modello del trust che qualche anno prima aveva istituito in favore dei figli nati nel matrimonio CP_3 CP_1 e (“Trust RoVerAlle”). La preoccupazione di era infatti, come si legge nelle letters of wishes già CP_2 Persona_1 agli atti del presente procedimento (sub doc. 3 ricorso), quella di sottrarre al rischio di impresa i capitali necessari a garantire ai figli una sicurezza economica per l'avvenire (e era un imprenditore abituato a lavorare con Persona_1 movimentazioni di capitali assai ingenti, come si può evincere dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, sub doc. 20 ricorso pagina 15 di 19 Non solo: dall'inventario redatto dal curatore dello scomparso nominato dal Tribunale, dott. Persona_2
, relativo al patrimonio posseduto da con riferimento all'epoca della scomparsa
[...] Persona_1
emerge inequivocabilmente che egli era titolare di un patrimonio ingentissimo:
“Riassumendo, ed in estrema sintesi, possiamo dire che il patrimonio del Dott. con CP_1
riferimento al momento della scomparsa e a due anni dalla stessa, può essere schematizzato come segue:
Categoria Valore 18/08/2018 Valore 18/08/2020 Disponibilità liquide 2.165.958,04 2.011.483,81
Patrimonio investito 2.251.700,00 2.958.987,00 Beni mobili S.V. S.V. Altri crediti 900.000,00
900.000,00 Totale 5.317.658,04 5.870.470,81
A ciò deve essere aggiunto il valore delle partecipazioni nelle due società e RA Controparte_5
134 Srl. Pur non avendo operato una valutazione puntuale delle stesse – in particolare per quanto riguarda il valore degli immobili – possiamo dire che:
Con
➢ il patrimonio netto contabile di , interamente posseduta dal Dott. era pari a circa CP_1
45,2 mln/euro all'agosto 2018 (46,2 mln/euro all'agosto 2020, salvo la valutazione, non ancora completata, dei crediti verso le partecipate);
➢ il patrimonio netto contabile di RA era pari a circa 0,24 mln/euro all'agosto 2018 (circa 0,26 mln/euro all'agosto 2020), per cui la quota di competenza del Dott. era di circa 0,12 CP_1 mln/euro nel 2018 (0,13 mln/euro nel 2020). “
6- Alla luce di quanto sopra, e in particolare di quanto testè riportato, e passando ora ad esaminare per stretta connessione, anche il primo motivo d'appello (nel quale si censura il fatto che il Tribunale abbia frettolosamente ed erroneamente affermato che avrebbe potuto concordare con la società CP_1
intervenuta una risoluzione concordata del contratto), va escluso che anche qualora si fosse CP_1 determinato a recedere o comunque a risolvere il contratto di consulenza con l'appellante le conseguenze patrimoniali per lui sarebbero state gravose a tal punto da giustificarne la sparizione.
pagina 16 di 19 Premesso infatti che le liquidità e il patrimonio gli avrebbero in ipotesi consentito di corrispondere perfino le notevolissime somme indicate dall'appellante , restano totalmente insoddisfatti gli interrogativi relativi alle ragioni per le quali imprenditore estremamente esperto e Persona_1
oculato, il quale si era determinato consapevolmente a sottoscrivere pochi mesi prima un contratto di consulenza, avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente facendo sparire le proprie tracce, abbandonando ogni cosa e ogni affetto, né sono state allegate circostanze relative ad un cambiamento nella gestione aziendale e nelle condotte tenute dallo scomparso. Emerge dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla polizia giudiziaria che egli era stanco – com'è comprensibile – ma molto soddisfatto dell'operazione, come riferito dalla ex moglie la quale ha dichiarato che Controparte_7
“le condizioni erano ottime ha venduto da poco ad un grosso gruppo a fabbrica che aveva creato e quindi ritengo non avesse alcun problema, era rimasto a lavorare in azienda per dare continuità ed era felice di tale operazione”
In ogni caso non pare, in totale difetto di prova e perfino di allegazione di uno stato patologico dello scomparso, che una generica condizione di stanchezza possa supportare l'ipotesi logica dell'allontanamento volontario di come preferibile e “ superiore” all'altra, sopra Persona_1
descritta (e correttamente prescelta nella sentenza impugnata), per cui, alla luce delle circostanze obiettive del reperimento dell'imbarcazione e della ricostruzione operata dal perito, secondo un'interpretazione in sintonia con i principi che regolano le disposizioni in materia di sparizioni in mare, deve ritenersi doveroso preferire l'ipotesi dell'inabissamento e del decesso.
Per mera completezza deve darsi conto che nell'atto di appello viene evidenziato (e risulta dalla dichiarazione dell'amico che aveva subito un grave lutto, allorquando Testimone_2 Persona_1
era morta la compagna nel gennaio 2017. Si tratta peraltro di un momento doloroso che ormai, all'epoca della sparizione, risultava superato (secondo quanto riferito dallo stesso che ha Tes_2
oltretutto affermato che al momento della sparizione viveva un periodo molto positivo) e che Per_1
comunque non giustificherebbe logicamente in alcun modo una simulazione della sparizione da parte del ma potrebbe semmai avvalorare la morte sotto altro profilo, quella della morte volontaria, CP_1
che tuttavia non è stata prospettata da alcuno.
7- Quanto al terzo motivo di appello, in punto di mancata condanna degli appellati in favore di per via dell'ingiustificata opposizione dei ricorrenti al suo intervento, Parte_1 oltre che della mancata evocazione in giudizio della società, è evidente che l'imputazione è totalmente destituita di fondamento.
pagina 17 di 19 Al riguardo è appena il caso di osserva che, a prescindere dalla corretta valutazione operata dal
Tribunale in punto di necessarietà del procedimento, si osserva che quand'anche fosse Parte_1 stata tempestivamente indicata nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art.726 c.p.c. ed evocata in giudizio, ciò nondimeno avrebbe dovuto sostenere le spese di costituzione in giudizio, volendovi prendere parte, mentre l'accoglimento della domanda dei ricorrenti non giustifica e neppure consente la loro condanna alle spese in favore di altre parti, consentita solo in caso di soccombenza.
8– Nonostante l'infondatezza dell'appello ritiene anche questa Corte equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche nel presente grado di giudizio, tenuto conto dell'eccezionale particolarità della fattispecie.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 17/2023, , emessa dal Tribunale di Modena in data 7.6.2023 nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3252/2021;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
pagina 18 di 19 dott. Giuseppe De Rosa
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa
Presidente dott.ssa Antonella Allegra
Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1167/2023 promossa da:
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore Dott. , con sede legale in Via Estense n. 10589 in Serramazzoni (MO), Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Bonafè (pec e Email_1
Annalisa Camarda (pec: entrambi del Foro di Milano ed Email_2
elettivamente nel loro studio, in Foro Buonaparte n. 71 in Milano (MI)
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 iscritto all'AIRE dal 6.04.2016 in Via della Posta n. 18 in Bioggio 6934, (Svizzera), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv.ti Francesca Broussard (Pec
e Bruna Alessandra Fossati (Pec Email_3
entrambe del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato Email_4
nel loro studio in Corso Monforte n. 16, in Milano (MI)
pagina 1 di 19 (C.F. ), nata a [...] il [...], residente Controparte_2 C.F._2
in Via Coppi n. 4 in Castellarano (RE), rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Picone (pec
) e Virginia Garrafa (pec Email_5
), entrambi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata nel Email_6
loro studio in Via Porta Pinciana n. 34, in Roma (RM)
(C.F. nato a [...] l'[...] e residente in [...]CP_3 C.F._3
(TI, Svizzera) in Via Cremignone n. 4B, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Simonetti (pec
) del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato nel suo studio, Email_7
in Via G. Pepe n. 20 in Venezia Mestre (VE)
APPELLATI
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 17/2023, Rep. 2105/2023, nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3252/2021, emessa in data 7.6.2023, pubblicata in data 13.6.2023, notificata in data 19-20.6.2023
Assegnata a decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 19.12.20 - 27.12.2024
CONCLUSIONI
Per ome da note scritte depositate il 13 dicembre 2024 Parte_1
“che l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza n. 17/2023 del 13 giugno 2023 del
Tribunale di Modena – Procedimento 3252/2021 RGV, previ gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
1) rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., revocare e/o annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, in accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha dichiarato la morte presunta di Persona_1
2) disporre, laddove ritenuto necessario, che siano assunte sommarie informazioni circa i fatti descritti dai Ricorrenti in primo grado e dalla Società, con eventuale comparizione e/o comunque interrogatorio delle persone citate in atti, e ogni e qualsiasi atto istruttorio utile alla valutazione dei fatti relativi alla scomparsa di Persona_1
3) condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Per e come da note Controparte_1 Controparte_2 CP_3
scritte depositate in data 16 dicembre 2024
pagina 2 di 19 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi di cui in narrativa e in ragione delle suesposte deduzioni ed eccezioni, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via preliminare, dichiarare manifestamente infondato e/o inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.
l'appello proposto da con ogni e susseguente declaratoria del caso;
Parte_1
In via principale nel merito, rigettare l'appello proposto da perché infondato Parte_1 in fatto prima ancora che in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 appello, oltre oneri accessori come per legge”.
LA CORTE
Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ricorso depositato in data 2.7.2021 e Controparte_2 Controparte_1
si rivolgevano al Tribunale di Modena al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 60, CP_3
comma 1, n. 3 c.c., la dichiarazione di morte presunta del padre nato a [...] Persona_1
il 15.11.1962, e, in via subordinata, la dichiarazione di assenza del medesimo, ai sensi degli artt. 49 ss.
c.c., con conseguente immissione dei ricorrenti nel possesso temporaneo dei beni del predetto.
I ricorrenti deducevano di non aver più notizie del padre dal 18 agosto 2018, data in cui egli aveva parcheggiato la sua automobile presso il porto turistico Porto Lotti di La Spezia ed era salito sulla sua barca a vela;
che la predetta imbarcazione era stata ritrovata il successivo 21 agosto 2018 incagliata sul fondale roccioso a circa 200 metri dalla battigia in località Pietrabianca di Vada in Rosignano
Marittimo (LI); che a bordo erano stati rinvenuti gli effetti personali del ma di quest'ultimo CP_1
non si erano più avute più notizie e pertanto la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno aveva iscritto il procedimento n. 994/2019; che nel corso delle indagini il PM aveva incaricato di ricostruire l'accaduto un consulente tecnico, il quale – in adempimento dell'incarico – premettendo di non poterlo fare con certezza, aveva ipotizzato due scenari: un malore mentre il faceva il CP_1
bagno con il supporto di una ciambella salvagente (numerosi testimoni avevano riferito agli inquirenti che aveva l'abitudine di fare il bagno “alla traina” legando un salvagente alla propria imbarcazione e poi facendosi trainare, anche quando navigava in solitaria); oppure un sinistro verificatosi a causa di un'avaria che impediva la navigazione a motore (era stata rinvenuta una cima incattivita intorno all'asse dell'elica), per cui potrebbe aver deciso di immergersi nel tentativo di liberare Persona_1
l'elica ed essere poi stato colto da malore o aver sbattuto contro lo scafo e/o le appendici immerse pagina 3 di 19 (timone, deriva, elica).; che all'esito il PM aveva disposto l'archiviazione del procedimento, non essendo emersi elementi di rilevanza penale.
Tanto premesso, gli attori riferivano che in considerazione della scomparsa del era stato CP_1 iscritto il procedimento R.G.V. n. 3676/2018 nell'ambito del quale il Giudice Tutelare aveva nominato curatore dello scomparso il dott. ed essendo trascorsi oltre due anni dalla scomparsa, i Persona_2
ricorrenti, in qualità di figli e futuri eredi legittimi dello stesso, rappresentavano che con alto grado di probabilità era ipotizzabile che il padre fosse deceduto in mare e, dunque, hanno adito il Tribunale affinché venisse, in via principale, pronunciata la dichiarazione di morte presunta ai sensi dell'art. 60, n
3) c.c., essendo la scomparsa riconducibile ad un infortunio e non essendo possibile accertare direttamente la morte del e, in subordine, hanno domandato la dichiarazione di assenza. CP_1
*
Con atto depositato in data 29 settembre 2022 è intervenuta in giudizio la società
[...]
dolendosi di non essere stata menzionata dai ricorrenti nel ricorso ex art. 726 c.p.c. e Parte_1
tanto meno evocata nel giudizio in corso, nonostante la propria qualità di soggetto che avrebbe potuto perdere diritti o essere gravato da obbligazioni per effetto della declaratoria di morte presunta, alla luce dei rapporti intercorrenti fra da una parte, e la società e , Persona_1 Parte_1 CP_4
holding del gruppo di cui faceva parte appunto la Segnatamente, a seguito della Parte_1
cessione alla società dam parte del e della delle azioni Parte_3 CP_1 Controparte_5
detenute in e corrispondenti al 100% del capitale sociale, e al contestuale contratto di Parte_1 consulenza fra le parti (stipulato “intuitu personae” nei confronti di socio unico e Persona_1
Con Con amministratore unico di ) e si erano obbligati a raggiungere determinate Persona_1
performance e obiettivi di fatturato, che a causa della sua scomparsa avvenuta il 18 agosto 2018 non erano state eseguite e pertanto il 23 luglio 2020 la società aveva comunicato la risoluzione del contratto di consulenza, con richiesta e riserva di risarcimento del danno.
Alla luce di tali circostanze evidenziava dunque la propria legittimazione e il proprio interesse ad intervenire in giudizio.
Nel merito contestava la domanda degli attori, ritenendo l'insussistenza di elementi da cui presumere che la scomparsa di fosse avvenuta a seguito di infortunio e prospettando per contro la Persona_1
sussistenza di elementi a sostegno di un possibile allontanamento volontario dello scomparso, che riteneva essere ancora in vita e a tal fine sollecitava sommarie informazioni circa i fatti dedotti dalle parti, con eventuale interrogatorio delle persone citate in atti e, comunque, l'espletamento di qualsivoglia attività istruttoria atta alla valutazione dei fatti.
*
pagina 4 di 19 Il Pubblico Ministero, con atto del 16 febbraio 2023, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*
All'esito il Tribunale di Modena, con sentenza n. 17/2023 emessa il 7.6.2023 e pubblicata in data
13.6.2023 ha così deciso: “dichiara la morte presunta di nato a [...] il Persona_1
15.11.1962, C.F. , avvenuta in località imprecisata e in epoca posteriore e C.F._4
prossima al 18.8.2018; - compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- dispone che la presente sentenza, a cura e spese di chiunque vi abbia interesse, sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sui quotidiani “Il Resto del Carlino” nella cronaca locale di Modena e “La
Repubblica” nella cronaca nazionale, nonché pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 3 mesi dalla pubblicazione;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione al competente Ufficio dello Stato Civile”.
A sostegno della decisione il Collegio ha preliminarmente considerato ammissibile l'intervento della società avendo la stessa interesse al rigetto della pretesa dei ricorrenti, Parte_1
che dispiegherebbe effetti sul contratto di consulenza stipulato.
Nel merito il Tribunale ha rilevato che gli elementi offerti dalla società intervenuta a sostegno della tesi per cui il non sarebbe deceduto in mare, ma si sarebbe volontariamente allontanato, Persona_1
costituiscono mere suggestioni, non idonee, sulla base dei criterio del “più probabile che non” che regola l'onere probatorio in materia civilistica ad intaccare la valenza dei più pregnanti elementi offerti dai ricorrenti.
2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello on ricorso depositato in Parte_1 data 12 luglio 2023 affidando l'impugnazione ai seguenti motivi:
1) l'erronea valutazione delle circostanze fattuali sub paragrafi d) ed e) della sentenza impugnata e delle prove, l'illogicità della motivazione e la carenza di approfondimenti istruttori in violazione dell'art. 728 c.p.c.: più precisamente parte appellante ha lamentato che il Tribunale ha erroneamente escluso ragioni per le quali il avrebbe inscenato la propria morte, ritenendo che egli avrebbe CP_1
potuto liberamente risolvere consensualmente il contratto. Al contrario, il giudice di prime cure ha omesso di valutare le conseguenze economiche che l'interruzione unilaterale del contratto avrebbe comportato la perdita dell'Earn Out maturato il primo anno, il Purchase Price ridotto del 40% per effetto del verificarsi dell'ipotesi di Bad Leaver e la perdita definitiva dell' per il triennio Pt_4
2019-2021. Secondo l'appellante, così operando, il e la società avrebbero CP_1 Controparte_5
perso il diritto alla somma di euro 20.000.000,00 e sarebbero stati costretti a restituire la somma di euro
3.265.410,00. Inoltre, l'interruzione ingiustificata ed unilaterale dei rapporti contrattuali avrebbe pagina 5 di 19 esposto il e la società ad una causa risarcitoria, atteso che l'acquisizione CP_1 Controparte_5 dell'intero capitale sociale di è stato effettuato secondo lo schema del Parte_1
Leveraged Buyout e, pertanto, mediante il ricorso a finanziamenti che la società acquirente avrebbe ripagato con la liquidità generata dalla società Target. Da ultimo, il e la CP_1 Controparte_5 sarebbero stati esposti ad un'azione di responsabilità per i danni derivanti dalla mancata corresponsione di parte dell' ai dipendenti atteso che il regolamento degli strumenti finanziari partecipativi Pt_4 prevede che i dipendenti della società avrebbero ottenuto da una parte dell' Controparte_5 Pt_4
maturato e pagato a seguito della corretta esecuzione del contratto e dalla relazione a cura del
[...]
Per curatore risulta che il credito dei dipendenti è pari ad euro 7.300.000,00, oltre imposte e contributi.
Inoltre, in tesi di parte appellante, non sarebbe stato possibile per il addivenire ad una CP_1 risoluzione consensuale in ragione dell'acquisizione della società da parte di Controparte_6
con cui quest'ultimo non aveva previamente avuto rapporti, se non in occasione delle trattative.
[...]
Il Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare le motivazioni personali che avrebbero condotto il ad allontanarsi volontariamente ed ha evidenziato che tale tesi sarebbe supportata dagli CP_1
accertamenti compiuti dalla Guarda di Finanza ed avvalorata dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, nonché dalle transazioni economiche avvenute pochi mesi prima;
2) violazione di norma di diritto, carenza di motivazione, mancata prova circa il verificarsi del sinistro/infortunio e la presunzione di secondo grado. Parte ricorrente ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 60 n. 3 c.c. in quanto non risulterebbe provato né l'infortunio nè la morte del avendo le compiute indagini penali escluso solo che il potesse essere stato vittima di CP_1 CP_1 un'azione criminosa. Inoltre, il Tribunale avrebbe fondato la presunzione di morte su un'altra presunzione (l'incidente in mare di cui parimenti non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio). Si tratterebbe, dunque, di una presunzione di secondo grado non ammessa nel nostro ordinamento;
3) l'erronea statuizione in punto di compensazione delle spese di lite, in luogo della condanna della controparte, atteso che solo con riferimento alle ragioni di merito relative alla dichiarazione di morte presunta può ritenersi la natura necessaria del procedimento, di contro dovendosi riconoscere natura contenziosa in relazione alla controversia insorta sull'ammissibilità dell'intervento.
2.1 - Si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 Controparte_2
i quali hanno resistito all'impugnazione eccependo preliminarmente CP_3
l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per aver l'appellante omesso di confutare dettagliatamente la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado.
pagina 6 di 19 Nel merito hanno dedotto l'infondatezza del gravame, a loro volta richiamato tutte le difese svolte in primo grado, replicando in ogni caso ai motivi di impugnazione ed invocando la conferma integrale della sentenza impugnata.
La causa, trattenuta una prima volta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., è stata rimessa sul ruolo per consentire l'intervento del Procuratore Generale, il quale, pur notiziato del procedimento, non ha ritenuto di rassegnare conclusioni ed è stata definitivamente trattenuta in decisione con ordinanza del 19 dicembre 2024, senza ulteriori termini per difese conclusive, stante la rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Preliminarmente si osserva che con la comunicazione degli atti al Procuratore generale si è regolarmente instaurato il contraddittorio prescritto ex lege con il Pubblico Ministero.
La Suprema Corte ha infatti reiteratamente affermato che nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante;
nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (recentemente Cass.
Sez. 1, Ordinanza n 40377/2021)
4- Sempre in via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata: premesso che l'eccezione ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. risulta ormai venuta meno, essendo la causa ormai già trattenuta in decisione, il gravame risulta infatti rispettoso del contenuto motivazionale imposto dal combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., da interpretarsi secondo i dettami sanciti dalla Suprema Corte, per cui “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
pagina 7 di 19 Nell'appello, invero, si ravvisano pertinenti censure in riferimento alle statuizioni adottate dal Collegio
e, a prescindere dalla loro fondatezza, sono chiaramente esposte le ragioni per le quali la sentenza viene ritenuta ingiusta e se richiede la riforma.
5 – Venendo al merito dell'impugnazione, si ritiene necessario – stante l'ordine logico di priorità delle questioni poste - procedere in primo luogo all'esame del secondo motivo d'impugnazione, con il quale la società appellante contesta la configurabilità della terza ipotesi contemplata dall'art. 60 c.c., che – in deroga temporale all'ordinaria previsione del decorso di dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente - prevede che la declaratoria della morte presunta possa essere pronunciata
“quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.”
Ritiene la Corte che la nozione di “infortunio” contemplata al n 3) dell'art.60 debba essere interpretata nella sua più ampia accezione (come descritta nei dizionari più accreditati quale evento funesto o spiacevole che occorre indipendentemente dalla volontà per una causa improvvisa e imprevista e provoca appunto effetti lesivi o letali) e che la fattispecie concreta in esame possa senz'altro rientrare in essa.
Anche la dottrina e la giurisprudenza, nelle pur rare pronunce che hanno avuto ad oggetto l'ipotesi di cui trattasi (Tribunale di Oristano, sentenza 31 maggio 1983; Tribunale di Novara, sentenza
15.11.2018 richiamate fin dal primo grado dagli odierni appellati), a prescindere dalle diverse fattispecie in concreto esaminate, hanno comunque accreditato un'accezione estremamente ampia del termine infortunio di cui all'art. 60, comma 1, n. 3 c.c., facendovi rientrare tutti i fatti, accidentali o no, da cui possa ragionevolmente derivare la morte di un uomo: non soltanto, quindi, calamità naturali che abbiano coinvolto più persone (quali incendi, naufragi, esplosioni, alluvioni, inondazioni, terremoti), ma anche ad eventi accidentali e potenzialmente letali che riguardino un solo individuo.
La lettura estensiva degli interpreti è del resto consentita e avvalorata dal testo stesso dell'art. 60 c.c.: che il concetto d'infortunio, nella previsione normativa in esame, abbia in sé una connotazione ipotetica e probabilistica si evince dal fatto stesso che la legge prevede una diversa decorrenza del biennio “qualora non sia conosciuto il giorno dello stesso” o “se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto”.
In proposito già il Tribunale di Oristano, nella sentenza citata, aveva ritenuto che “non vi è dubbio che il legislatore con termine generico di 'infortunio', il cui significato letterale è 'disgrazia', 'caso sfortunato', 'colpo di fortuna avversa', 'sventura', abbia inteso indicare tutti quegli eventi con effetti lesivi -alla determinazione dei quali possa, in diversa misura, aver concorso l'uomo, con dolo o colpa pagina 8 di 19 (...)- che facciano apparire altamente probabile e quasi certa la morte della persona e delle persone che vi sono state coinvolte”
Non v'è dubbio inoltre che le peculiari condizioni in cui la persona si trova allorquando si trova in mare rendono la scomparsa di una persona avvenuta durante la navigazione o comunque in mare, appunto, particolarmente esposta ad un pericolo di infortunio letale: e ciò innanzitutto alla stregua di nozioni di comune esperienza, per il pericolo insito in tale condizione, ma anche perché è il legislatore stesso, ad aver attribuito - agli artt.206-211 del codice della navigazione, sia pure con riguardo a fattispecie più specifiche (a quella in esame, nella quale non vi è stata navigazione a bordo di una nave, tanto meno assoggettata alla guida di un comandante e dotata di registri e verbali di bordo) – peculiari conseguenze alla scomparsa da bordo di nave o aeromobile di una persona della quale non sia stato possibile recuperare il cadavere.
Qualora sia stata accertata la caduta della persona dalla nave o dall'aeromobile, si fa luogo all'accertamento indiretto della morte (art. 211 c.n.: Nei casi di scomparizione da bordo per caduta in mare, nei quali ricorrano gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti nell'articolo
145 dell'ordinamento dello stato civile e nei casi di scomparizione per naufragio, nei quali a giudizio dell'autorità marittima o consolare le persone scomparse debbano ritenersi perite, il procuratore della
Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, provvede a far trascrivere il processo verbale nel registro delle morti), mentre nell'ipotesi in cui la caduta non sia stata accertata, e semplicemente
“quando di una persona scomparsa da bordo non sia possibile ricuperare il cadavere, il comandante della nave fa constare con processo verbale le circostanze della scomparizione e le ricerche effettuate”
(art. 206 c.n.). In tale ultima ipotesi, come in quella di naufragio, il procuratore della Repubblica, ottenuta l'autorizzazione del tribunale, trasmette il processo verbale alla competente autorità per
l'annotazione nel registro delle nascite. In tali casi le conseguenze della scomparizione sono regolate dalle disposizioni del libro I, titolo IV, capo II, codice civile, e, decorsi due anni dall'avvenimento, viene dichiarata la morte presunta a norma dell'articolo 60, n. 3, dello stesso codice, su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone a ciò legittimate. Si ricorre cioè, al procedimento per la dichiarazione di morte presunta “da infortunio” ex art. 60 n. 3 c.c. .
5.1- Tanto premesso, ritiene la Corte che le censure alla sentenza impugnata per violazione di norma di diritto, carenza di motivazione, mancata prova circa il verificarsi del sinistro -infortunio e per aver applicato alla fattispecie una sorta di presunzione di secondo grado non abbiano fondamento, avendo il
Tribunale, sia pure succintamente, correttamente interpretato le risultanze di causa individuando nell'accaduto un “infortunio” ai sensi e per gli effetti dell'art. 60, n 3 c.c.
pagina 9 di 19 Parte ricorrente ha contestato l'erronea applicazione dell'art. 60 n. 3 c.c., in quanto non risulterebbe provato né l'infortunio nè la morte del avendo le compiute indagini penali escluso solo che il CP_1 potesse essere stato vittima di un'azione criminosa. Inoltre, il Tribunale avrebbe fondato la CP_1 presunzione di morte su un'altra presunzione (l'incidente in mare di cui parimenti non sarebbe stata fornita alcuna prova in giudizio). Si tratterebbe, dunque, di una presunzione di secondo grado non ammessa nel nostro ordinamento;
Invero, dalla documentazione prodotta dai ricorrenti in primo grado emerge che il 18 agosto 2018
dopo aver parcheggiato la propria auto Audi A6 targata FH 971 ZS in uno stallo Persona_1 privato all'interno del porto turistico Porto Lotti di La Spezia, è salpato a bordo della sua barca a vela
”, che aveva poco prima rifornito di carburante sempre all'interno dell'area portuale Parte_5
(circostanza confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza del porto, che hanno ripreso giungere in auto e poi dirigersi, dopo aver posteggiato, presso la banchina ove era ormeggiata CP_1
l'imbarcazione). L'imbarcazione è poi stata ritrovata il 21 agosto successivo incagliata sul fondale roccioso a circa 200 m. dalla battigia in località Pietrabianca di Vada in Rosignano Marittimo (LI) senza alcuna persona a bordo, neppure (mentre sono stati trovati a bordo i suoi effetti Persona_1
personali, come meglio descritti nei documenti agli atti). Le ricerche in mare attivate nei giorni immediatamente successivi non hanno consentito di reperire né il suo corpo. Persona_1
La relazione del perito incaricato a suo tempo dal Pubblico Ministero di accertare la Testimone_1 traiettoria seguita dall'imbarcazione e di riferire ogni utile circostanza ai fini dell'indagine (doc 4 del fascicolo di parte ricorrente in primo grado), in quanto svolta da un professionista che – pur non essendo consulente d'ufficio, riveste comunque caratteri di autonomia e affidabilità – se ha da un lato ritenuto scarsamente attendibile l'ipotesi di una caduta dall'imbarcazione, ha prospettato due possibili ipotesi, che risultano entrambe verosimili e pienamente compatibili con l'ipotesi di infortunio come sopra descritta.
Secondo il perito potrebbe essere stato vittima di un malore o di un incidente Tes_1 Persona_1 mentre faceva il bagno alla traina o mentre cercava di liberare una cima incattivita sull'elica.
Sotto il primo profilo va notato che dalle informative acquisite dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti (in particolare l'amico la ex moglie tale Testimone_2 Controparte_7
con la quale il aveva intrattenuto una relazione) emerge che quest'ultimo Persona_3 CP_1 aveva un'estrema confidenza con il mare e con la barca, era abituato e attratto dalla sfida con il mare e amava navigare in solitario e anche nuotare “alla traina”, avendo perfino sperimentato, in passato, una traversata oceanica in solitario, appunto.
pagina 10 di 19 Non sorprende quindi che egli possa aver tenuto condotte che per altri potrebbero essere imprudenti, confidando nella propria capacità di gestire le situazioni in mare.
Risulta allora verosimile che il padre degli odierni appellati sia stato colto da malore mentre nuotava con il supporto della ciambella salvagente come è del tutto verosimile che accortosi di CP_1 un'avaria che impediva la navigazione a motore, abbia deciso di immergersi nel tentativo di liberare l'elica, posto che poco dopo il reperimento dell'imbarcazione incagliata e sia stato colto da malore o abbia sbattuto contro lo scafo o le appendici immerse (timone – deriva – elica). Si dà atto nella relazione che fu un sommozzatore, incaricato dalla Capitaneria di Porto che aveva rinvenuto appunto l'imbarcazione incagliata, aveva riferito come la cima a cui il salvagente era collegato si trovava avvolta nell'asse dell'elica e che era stata rinvenuta la presenza di una busta in plastica nera incastrata tra timone e diritto. A maggior ragione se si considera che “Purtroppo – come significativamente osserva il CTU - il mare è pieno di plastica semigalleggiante e non è difficile per i diportisti catturare in carena tal pericoloso ed inquinante materiale”.
La particolare esperienza del consente di escludere, inoltre, che possa essere attribuito rilievo CP_1
al fatto, pacifico, che egli non aveva attivato il GPS e impostato rotte.
Il perito la ritiene infatti una circostanza del tutto in linea con la prassi, quando osserva che Tes_1 verosimilmente il uscito a bordo di “ ”dal Porto di La Spezia (porto Lotti) in data CP_1 Parte_5
18.08.2018 per una gita nelle vicinanze del porto abituale d'ormeggio, non aveva pensato ad accendere il GPS e/o ad impostare rotte effettuando la tradizionale quanto frequentemente usata dai diportisti navigazione “a vista”
5.2- Alla luce di quanto sopra appare senz'altro corretto il convincimento del Tribunale, che ha ritenuto, sia pur sinteticamente, ma inequivocabilmente provato il coinvolgimento dello scomparso in un evento con portata lesiva, avvalendosi dello standard probatorio ormai accreditato dalla giurisprudenza in materia civile del “più probabile che non”, che anche questa Corte condivide.
Soccorre infatti nella fattispecie l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema illecito aquiliano vanno applicati nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno i criteri posti dagli artt. 40 e 41 c.p., e - fermo restando il diverso regime probatorio tra il processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", e quello civile, in cui opera la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non" - lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e,
pagina 11 di 19 nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass 1858
(Cass 18584/2021)
Anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare che tale criterio del "più probabile che non", opera quale criterio generale nel giudizio civile (Cass. 16199/2024)
Ancora si ribadisce che L'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione. (Cass. 25805/2024, anche se in tema di responsabilità per attività sanitaria)
5.3- Per quanto detto ritiene questa Corte che, premesso che il il giorno 18 agosto 2018 era CP_1 salito sulla sua imbarcazione (circostanza pacifica), l'ipotesi più attendibile sia quella della discesa in acqua e che poi, sulla base delle e ipotesi prospettate con alto grado di probabilità, egli si sia inabissato, dovendosi ritenere tale ipotesi la più verosimile anche alla luce delle presunzioni normative cristallizzate nelle disposizioni del codice della navigazione, che pur non direttamente applicabili alla fattispecie, come si è detto, ben possono e devono fungere da criteri orientativi nella valutazione in concreto del parametro del “più probabile che non” e che certamente, dopo due anni, non solo costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, ma consentono di far apparire altamente probabile e quasi certa la morte della persona di cui trattasi, secondo il criterio invocato dall'appellante.
Per contro, le circostanze richiamate dall'appellante a sostegno della tesi secondo la quale
[...]
non sarebbe deceduto, ma si sarebbe volontariamente allontanato facendo deliberatamente Per_1
disperdere le sue tracce per via della stanchezza dal lavoro e, sembrerebbe affermarsi, per evitare le gravi conseguenze in termini economici di un suo recesso o risoluzione dal contratto con il quale si era vincolato con la rimangono a livello di mere congetture, come correttamente afferma Parte_1
il Tribunale e sono inidonee a superare gli elementi contrari sopra evidenziati.
Al riguardo, per la loro condivisibilità , meritano di essere ichiamate le argomentazioni contenute alle pagg 4-7 della sentenza impugnata (per quanto attiene quelle ancora oggi oggetto di impugnazione), , fatto salvo quanto si preciserà in ordine alla risoluzione del contratto e con la precisazione che l'istruttoria svolta, con l'acquisizione degli atti d'indagine e delle dichiarazioni rese dagli informatori alla Polizia giudiziaria non necessita dell'espletamento di ulteriori incombenti istruttori (che del resto la stessa appellante invoca in maniera soltanto generica ed eventuale nelle proprie conclusioni).
pagina 12 di 19 Vero è infatti che
D.1.) Quanto riferito da (asserita compagna, all'epoca, dello scomparso) alla Persona_4
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Livorno;
nello specifico che il aveva espresso il CP_1 desiderio di trasferirsi su isola tropicale a causa dell'eccessivo stress lavorativo e che quindi potrebbe nascondersi da qualche parte. Il dato è privo di rilevanza, trattandosi di mera congettura senza concreti riscontri e considerato anche che simili desiderata (o, per meglio dire, fantasie) sono assai di frequente enunciate (e pressoché mai attuate), specie da professionisti affermati come il CP_1
Osserva inoltre questa Corte che non pare che alle dichiarazioni di possa essere Persona_4
attribuita una rilevanza privilegiata e di particolare attendibilità , sia per il contenuto valutativo e personalistico delle sue dichiarazioni (“penso che si possa nascondere da qualche parte”), sia perché la stessa non era persona legata allo scomparso da una relazione esclusiva e di particolare solidità: a prescindere dagli eventuali numerosi contatti telefonici che l'appellante afferma vi sarebbero stati con al donna, risulta infatti dalla relazione della Capitaneria di Porto di Livorno del 24 settembre 2018 che intratteneva relazioni sentimentali con diverse donne, ivi indicate, e che pochi giorni prima CP_1 della sua scomparsa egli aveva trascorso in un hotel di Saturnia due giorni con un'altra donna ancora.
Non vi è motivo di ritenere che ella fosse stata messa a parte di reali progetti dello scomparso.
D.3.) Il fatto che il 23.7.2018, meno di un mese prima della scomparsa, il solito alloggiare in CP_1
strutture alberghiere di lusso, avesse invece affittato appartamento a ES VA (vicino a Riga,
Estonia) dove si trovano due società a lui riconducibili (Sia UP 182 e Lapenieki SIA), utilizzando il portale on line “Tasty ES VA” e pagando con carta di credito aziendale. A dire dell'intervenuta, da ciò si desumerebbe la volontà dell'interessato di utilizzare l'abitazione successivamente alla fuga.
Come replicato in modo condivisibile dai ricorrenti, si tratta di congettura del tutto inverosimile, dato che mai un uomo avveduto come il avrebbe commesso l'ingenuità di effettuare un pagamento CP_1 tracciato, oltre tutto con carta di credito aziendale, per prenotare l'alloggio di cui servirsi a seguito della messa in scena di lì a breve, in tesi, realizzata.
In ogni caso il fatto che il si fosse recato a visitare le aziende in luglio (come pare riferito pure CP_1 da ) come del resto si era recato molteplici volte all'estero, anche senza farsi vivo Persona_4
durante le trasferte, nulla prova in ordine alla sua volontà di dileguarsi.
D.4.) Ingenti donazioni in denaro elargite ai figli (euro 5,5 milioni ciascuno a e CP_2 CP_1
ed euro 7,5 milioni al trust di cui è beneficiario nelle date del 30.10.2017,
[...] CP_3
14.11.2017, 4.4.2018, al riferito fine di garantire loro sicurezza economica prima della volontaria scomparsa. Si tratta di circostanza, ancora una volta, di assai scarsa rilevanza al fine preteso, se già
pagina 13 di 19 solo si tiene conto dei seguenti dati, emersi in modo pacifico: - che gli odierni ricorrenti hanno sempre condotto vite assai agiate grazie alle sostanze paterne;
- che e avevano CP_1 Controparte_8
anche in passato ricevuto sistematiche cospicue donazioni dal genitore scomparso (ne dà atto la stessa relazione della G.d.F.); - che è stato riconosciuto solo in data 1.2.2017 e ciò spiega il CP_3 maggiore importo di lì a breve donatogli. E) Più in generale, non è in discussione che l'imponente patrimonio dello scomparso, rimasto tale anche dopo le riferite donazioni (cfr. pagine 36 e seguenti della relazione della G.d.F.), fosse in ogni caso più che idoneo a garantire ai tre figli, soli eredi, ogni agio, dunque anche senza le donazioni di cui si discute, che, peraltro, non hanno avuto finalità per così dire protettive, ad esempio da pretese di eventuali creditori o soggetti aventi altro titolo per reclamarne una parte, mai paventati da chicchessia. Non solo, invero ancor prima non è dato comprendere quale reale motivazione possa aver spinto un uomo ricco, in salute e realizzato professionalmente come a orchestrare una simile, peraltro pericolosa, messa in scena. Persona_1
Anche a voler ammettere che egli avesse davvero, all'improvviso, maturato il desiderio di cambiare vita in modo radicale – del che è più che lecito dubitare, considerata la recente conclusione, in data
1.12.2017, del contratto di consulenza con , avvenuta non certo per necessità Parte_1
economiche dello scomparso, quanto per il sicuro attaccamento che egli da sempre aveva per il proprio lavoro – avrebbe potuto ben più agevolmente realizzarlo concordando con la Società intervenuta, cui era da anni legato in modo intimo, la risoluzione consensuale del contratto di consulenza. , in conclusione, si è limitata o offrire mere suggestioni, non idonee, sulla Parte_1 base del noto criterio del “più probabile che non” che regola l'onere probatorio in materia civilistica,
a intaccare la valenza dei contrari, ben più pregnanti, elementi di cui si è dato conto in apertura, che rendono fondata la domanda dei ricorrenti.
Anche le considerazioni riguardanti la condizione economico patrimoniale dello scomparso sono pienamente condivisibili
A tale riguardo, è appena il caso di osservare che nessuna perplessità può destare il fatto che
[...] abbia istituito alcuni trust per beneficiare i figli, trattandosi, com'è noto, di modalità ormai Per_1
privilegiate dai titolari di grandi patrimoni. Non tutte le ingenti sostanze sono confluite peraltro nei trust, essendovi beni in ordine ai quali gli odierni appellati sono chiamati all'eredità: né appare discutibile (come fa l'appellante) che lo scomparso abbia scelto di predisporre o meno un testamento
(della cui inesistenza oltretutto non vi è ancora incertezza).
Gli appellati hanno dettagliatamente e convincentemente dato conto degli atti di istituzione, risalenti a diversi anni orsono, e delle ragioni che hanno indotto da ultimo il padre ad istituirne un ultimo per pagina 14 di 19 beneficiare il figlio nato al di fuori del matrimonio e più recentemente riconosciuto1. Anche la Guardia di Finanza (sub doc. 20, pag. 37), ha rilevato che “abbia effettuato questa donazione a Persona_1
favore del figlio nato fuori dal matrimonio per un importo che è esattamente uguale alla somma di denaro che ha donato negli anni ai suoi due figli nati in costanza di matrimonio, e CP_1
… CP_2
Vero è che la stessa Guardia di Finanza, per dovere di completezza ha ritenuto di evidenziare l'ipotesi alternativa che l'avvenuta donazione “esattamente pochi mesi prima della sua scomparsa” sua stata fatta “unicamente per una semplice coincidenza” o che si sia trattato di lasciti strumentali a “sistemare i figli” per poi fuggire, ma null'altro si aggiunge nella relazione a sostegno di tale eventualità, prospettata senza elementi a sostegno di tale mera ipotesi alternativa.
La Guardia di Finanza, all'esito dell'ampia indagine, ha concluso (pag 36 della relazione) che dall'esame delli rapporti finanziari intestati e in uso al sig nel periodo dal .
1.2018 al Persona_1
21.8.2018 oggetto di trattazione emerge chiaramente che egli non aveva alcun problema economico e che non sono stati riscontrate movimentazioni di denaro o valori che possano indirizzare univocamente le indagini sulla sua scomparsa. 1 V. comparsa di risposta degli appellati : “Il sig. ha istituito un primo Trust in favore dei figli nati dal matrimonio CP_1 Per Per_
e –il “Trust RoVerAlle”, dove ' sta per (l'ex moglie e madre dei suoi figli), ' sta per CP_1 CP_2 CP_7 e ' (così il Ricorrente è chiamato in famiglia) - nel 2006, ben 12 anni prima della sua scomparsa CP_2 Persona_7 (sub doc. 16). 78. Tale Trust è stato costituito per molteplici motivi tra cui: (i) già nel 2006 il matrimonio di Persona_1 con la moglie era in crisi e i coniugi valutavano di addivenire alla separazione. La sig.ra aveva Controparte_7 CP_7 chiesto al marito di tutelare i figli garantendoli sotto il profilo economico. Tale preoccupazione si è trasfusa nelle condizioni di separazione, laddove è stata prevista la costituzione del trust finalizzata a garantire a titolo di contributo il mantenimento dei figli e (sub doc. 17); (ii) era solito anche praticare sport estremi (ad esempio rally CP_2 CP_1 Persona_1 nel deserto, Dakar e tanti altri, sub doc. 18) e la sig.ra voleva che i figli godessero di una sicurezza economica anche CP_7 in caso fosse accaduto qualcosa al padre durante queste attività pericolose;
(iii) pur volendo che i figli Persona_1 avessero la possibilità di fruire della sua “fortuna” anche mentre lui era in vita, aveva previsto in ciascun trust una “lista di desideri” che permettesse ai figli di fruirne per intraprendere attività economiche o d'impresa e ciò indipendentemente dalla sua morte o scomparsa. 79. Oltre ai trust, il sig. negli anni ha anche fatto molteplici donazioni ai figli, sempre con CP_1 la medesima motivazione. 80. Quanto alle somme trasferite a e ai movimenti dalla medesima eseguiti la Controparte_2 spiegazione è molto semplice e immediata. è nato l'[...] da una relazione sentimentale tra e la signora CP_3 Persona_1 Parte_6 (sub doc.ti 1 e 2 ricorso), quando ancora il signor era sposato con la signora da cui si è separato CP_1 Controparte_7 formalmente nel 2009. Inizialmente la nascita di è rimasta circostanza “riservata”. Il sig. si è comunque CP_3 CP_1 sempre preso cura di fin dalla nascita, preoccupandosi della sua crescita e della sua condizione economica, affinché CP_3 egli potesse condurre una vita consona alle floride possibilità economiche del padre. Ed è per questo che nel 2010 egli ha Per_ Pers deciso di istituire un Trust anche in favore di , denominato “Trust Marimax” (dove “ sta per e “ CP_3 Pt_6 per ), sul modello del trust che qualche anno prima aveva istituito in favore dei figli nati nel matrimonio CP_3 CP_1 e (“Trust RoVerAlle”). La preoccupazione di era infatti, come si legge nelle letters of wishes già CP_2 Persona_1 agli atti del presente procedimento (sub doc. 3 ricorso), quella di sottrarre al rischio di impresa i capitali necessari a garantire ai figli una sicurezza economica per l'avvenire (e era un imprenditore abituato a lavorare con Persona_1 movimentazioni di capitali assai ingenti, come si può evincere dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, sub doc. 20 ricorso pagina 15 di 19 Non solo: dall'inventario redatto dal curatore dello scomparso nominato dal Tribunale, dott. Persona_2
, relativo al patrimonio posseduto da con riferimento all'epoca della scomparsa
[...] Persona_1
emerge inequivocabilmente che egli era titolare di un patrimonio ingentissimo:
“Riassumendo, ed in estrema sintesi, possiamo dire che il patrimonio del Dott. con CP_1
riferimento al momento della scomparsa e a due anni dalla stessa, può essere schematizzato come segue:
Categoria Valore 18/08/2018 Valore 18/08/2020 Disponibilità liquide 2.165.958,04 2.011.483,81
Patrimonio investito 2.251.700,00 2.958.987,00 Beni mobili S.V. S.V. Altri crediti 900.000,00
900.000,00 Totale 5.317.658,04 5.870.470,81
A ciò deve essere aggiunto il valore delle partecipazioni nelle due società e RA Controparte_5
134 Srl. Pur non avendo operato una valutazione puntuale delle stesse – in particolare per quanto riguarda il valore degli immobili – possiamo dire che:
Con
➢ il patrimonio netto contabile di , interamente posseduta dal Dott. era pari a circa CP_1
45,2 mln/euro all'agosto 2018 (46,2 mln/euro all'agosto 2020, salvo la valutazione, non ancora completata, dei crediti verso le partecipate);
➢ il patrimonio netto contabile di RA era pari a circa 0,24 mln/euro all'agosto 2018 (circa 0,26 mln/euro all'agosto 2020), per cui la quota di competenza del Dott. era di circa 0,12 CP_1 mln/euro nel 2018 (0,13 mln/euro nel 2020). “
6- Alla luce di quanto sopra, e in particolare di quanto testè riportato, e passando ora ad esaminare per stretta connessione, anche il primo motivo d'appello (nel quale si censura il fatto che il Tribunale abbia frettolosamente ed erroneamente affermato che avrebbe potuto concordare con la società CP_1
intervenuta una risoluzione concordata del contratto), va escluso che anche qualora si fosse CP_1 determinato a recedere o comunque a risolvere il contratto di consulenza con l'appellante le conseguenze patrimoniali per lui sarebbero state gravose a tal punto da giustificarne la sparizione.
pagina 16 di 19 Premesso infatti che le liquidità e il patrimonio gli avrebbero in ipotesi consentito di corrispondere perfino le notevolissime somme indicate dall'appellante , restano totalmente insoddisfatti gli interrogativi relativi alle ragioni per le quali imprenditore estremamente esperto e Persona_1
oculato, il quale si era determinato consapevolmente a sottoscrivere pochi mesi prima un contratto di consulenza, avrebbe dovuto allontanarsi volontariamente facendo sparire le proprie tracce, abbandonando ogni cosa e ogni affetto, né sono state allegate circostanze relative ad un cambiamento nella gestione aziendale e nelle condotte tenute dallo scomparso. Emerge dalle dichiarazioni rese dalle persone sentite dalla polizia giudiziaria che egli era stanco – com'è comprensibile – ma molto soddisfatto dell'operazione, come riferito dalla ex moglie la quale ha dichiarato che Controparte_7
“le condizioni erano ottime ha venduto da poco ad un grosso gruppo a fabbrica che aveva creato e quindi ritengo non avesse alcun problema, era rimasto a lavorare in azienda per dare continuità ed era felice di tale operazione”
In ogni caso non pare, in totale difetto di prova e perfino di allegazione di uno stato patologico dello scomparso, che una generica condizione di stanchezza possa supportare l'ipotesi logica dell'allontanamento volontario di come preferibile e “ superiore” all'altra, sopra Persona_1
descritta (e correttamente prescelta nella sentenza impugnata), per cui, alla luce delle circostanze obiettive del reperimento dell'imbarcazione e della ricostruzione operata dal perito, secondo un'interpretazione in sintonia con i principi che regolano le disposizioni in materia di sparizioni in mare, deve ritenersi doveroso preferire l'ipotesi dell'inabissamento e del decesso.
Per mera completezza deve darsi conto che nell'atto di appello viene evidenziato (e risulta dalla dichiarazione dell'amico che aveva subito un grave lutto, allorquando Testimone_2 Persona_1
era morta la compagna nel gennaio 2017. Si tratta peraltro di un momento doloroso che ormai, all'epoca della sparizione, risultava superato (secondo quanto riferito dallo stesso che ha Tes_2
oltretutto affermato che al momento della sparizione viveva un periodo molto positivo) e che Per_1
comunque non giustificherebbe logicamente in alcun modo una simulazione della sparizione da parte del ma potrebbe semmai avvalorare la morte sotto altro profilo, quella della morte volontaria, CP_1
che tuttavia non è stata prospettata da alcuno.
7- Quanto al terzo motivo di appello, in punto di mancata condanna degli appellati in favore di per via dell'ingiustificata opposizione dei ricorrenti al suo intervento, Parte_1 oltre che della mancata evocazione in giudizio della società, è evidente che l'imputazione è totalmente destituita di fondamento.
pagina 17 di 19 Al riguardo è appena il caso di osserva che, a prescindere dalla corretta valutazione operata dal
Tribunale in punto di necessarietà del procedimento, si osserva che quand'anche fosse Parte_1 stata tempestivamente indicata nel ricorso introduttivo ai sensi dell'art.726 c.p.c. ed evocata in giudizio, ciò nondimeno avrebbe dovuto sostenere le spese di costituzione in giudizio, volendovi prendere parte, mentre l'accoglimento della domanda dei ricorrenti non giustifica e neppure consente la loro condanna alle spese in favore di altre parti, consentita solo in caso di soccombenza.
8– Nonostante l'infondatezza dell'appello ritiene anche questa Corte equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti anche nel presente grado di giudizio, tenuto conto dell'eccezionale particolarità della fattispecie.
9- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 17/2023, , emessa dal Tribunale di Modena in data 7.6.2023 nella causa civile iscritta al n. R.V.G. 3252/2021;
2) compensa integralmente le spese di lite del presente grado;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
pagina 18 di 19 dott. Giuseppe De Rosa
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