Art. 3.
L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell' articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260 .
Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .
L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell' articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260 .
Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 .