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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/03/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1
via M. Gonzaga n. 5, presso lo studio dell'avv.to Tonucci & Partners e rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Spadafora, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Monza, via Borgazzi n. 13, presso lo studio CP_1 dell'avv.to Amelia Arnò, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.to
Alessandra Basilico, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 182/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23.2.2024
pagina 1 di 25 OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.3.2025 ex artt. 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
Con le presenti note, intende precisare le seguenti Pt_2
CONCLUSIONI
Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto dedotti ed eccepiti nel presente atto di citazione, in riforma dell'impugnata Sentenza, resa dal Tribunale di Lecco G.U. dott.ssa Mariachiara Arrighi il 18 febbraio 2024, in accoglimento dei motivi tutti dedotti nell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 128/2024, Pt_2
emessa dal Tribunale di Lecco (pubblicata in data 23 febbraio 2024);
IN VIA ISTRUTTORIA
i. rilevata la natura viziata della consulenza tecnica medico-legale redatta in prime cure, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi esposti in atto di appello;
ii. rigettare le richieste istruttorie (prova testi) formulate dal Sig. in sede di appello CP_1
incidentale in quanto inammissibili e infondate;
NEL MERITO
iii. rilevata la assenza di ogni e qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo a Pt_2
accertare e dichiarare la non debenza di somme in favore del sig. da parte CP_1
di in quanto le domande accolte in primo grado risultano infondate in fatto CP_2
ed in diritto, per tutti i motivi indicati in atti;
iv. rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dal Sig. in quanto CP_1
radicalmente infondato in fatto e in diritto;
v. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 3 gennaio 2024
Avv. Nicola Spadafora
pagina 2 di 25 CONO CUSMANO
In via principale:
- rigettare nel merito il gravame proposto dall' Controparte_3
perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni
[...]
meglio esposte in narrativa;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
In via di appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
182/2024 resa dal Tribunale di Lecco in data 23/02/2024 a definizione del giudizio di R.G. n. 2293/2019:
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del SI la somma di CP_1
Euro 77.259,00, o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di personalizzazione del danno;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del SI la somma di CP_1
Euro 34.000,00, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale diretto;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del difensore antistatario Avv. Amelia
Arnò la somma di Euro 29.193,00 (oltre spese generali ed accessori di legge, ed oltre anticipazioni già correttamente individuate in Euro 786,00) a titolo di compensi per il giudizio di primo grado nonché la somma di Euro 1.781,00
(oltre spese generali ed accessori di legge) a titolo di compensi per il procedimento di mediazione obbligatoria;
In via istruttoria:
pagina 3 di 25 Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il SI necessita di aiuto per l'adempimento degli CP_1
atti della vita quotidiana, a titolo esemplificativo il vestirsi, il lavarsi, fare la spesa;
2) Vero che il SI soffre di disturbi della minzione con CP_1
incontinenza urinaria;
soffre di risvegli notturni che lo stesso attribuisce al dolore agli arti inferiori;
soffre di sonnolenza mattutina e necessita di periodi di riposo pomeridiani;
soffre di meteoropatia;
3) Vero che il SI cammina piegato in avanti flettendo le CP_1
ginocchia; è impossibilitato a mantenere posizioni statiche per oltre 5-10 minuti ed
è impossibilitato a spostare o trasportare carichi;
4) Vero che il SI successivamente all'intervento chirurgico del CP_1
13/11/2015, ha subito una deflessione del tono dell'umore;
5) Vero che la NO è affetta da sclerosi multipla, come da Testimone_1
documentazione medica prodotta sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
6) Vero che la NO , prima dell'intervento chirurgico del Testimone_1
13/11/2015 cui è stato sottoposto il marito SI era accudita CP_1
quotidianamente dal predetto SI CP_1
7) Vero che il SI e la NO per tutti gli atti CP_1 Testimone_1
quotidiani sono accuditi dalle due figlie NO e NO Parte_3
. Parte_4
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- NO;
Parte_3
- NO;
Parte_4
- SI . Testimone_2
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi sopra indicati e con il Consulente
Tecnico di Parte attrice, Dott. . Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio, maggiorata i collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M.
55/2014.
Con osservanza.
Monza - Meda, 31 dicembre 2025
pagina 4 di 25 Avv. Amelia Arnò Avv. Alessandra Basilico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla narrativa in fatto della sentenza di primo grado si evince quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti al CP_1
Tribunale di Lecco, . Controparte_4
Riferiva l'attore che, all'epoca dei fatti per cui è causa, sebbene affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra e lombalgia cronica refrattaria alle cure conservative, era una persona di mezza età -per la precisione di 55 anni- che conduceva una vita “normale”, operaio in mobilità, coniugato e padre di tre figli.
A causa della lombalgia di cui soffriva, sin dal 20/04/2015 l'attore si sottoponeva a diverse visite mediche specialistiche neurochirurgiche presso l'Ospedale San Leopoldo Mandic di che CP_4
confermavano il quadro patologico descritto.
Lo specialista ortopedico dell'Ospedale San Leopoldo Mandic, Dott. , proponeva Persona_2 all'attore un intervento chirurgico volto ad evitare il rischio di peggioramento della sintomatologia dolorosa locale, oltre che di comparsa di lesioni neurologiche da scompenso dell'assetto sagittale della colonna.
In data 12/11/2015 l'attore veniva ricoverato presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Mandic dove, in data 13.11.2015, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione del rachide lombosacrale per via posteriore del tratto L4-S1 per lombalgia e claudicatio neurogena da grave instabilità L5-S1 ed L4-L5, con spondilolistesi L4 e stenosi del canale spinale al passaggio L4-L5. L'intervento veniva eseguito dal Dott.
[...]
. La procedura chirurgica programmata veniva variata nel corso dell'intervento con Per_2
estensione del processo di artrodesi, per riscontro intraoperatorio di grave instabilità vertebro- vertebrale.
Il decorso post-operatorio era caratterizzato da una sospetta infezione del tratto gastroenterico e dalla mobilizzazione parziale dell'impianto per disimpegno/ disaccoppiamento della barra della tulip di S1
a dx, ragion questa per la quale l'attore, in data 20/11/2015, veniva sottoposto a un re-intervento finalizzato al riposizionamento della barra di a destra. CP_5
L'attore veniva dimesso in data 25/11/2015, con diagnosi di “claudicatio neurogena e lombalgia cronica da grave instabilità L5-S1 e L4-L5 con spondilolistesi di L4 e stenosi del canale al passaggio pagina 5 di 25 L4-L5; complicanza meccanica della barra di stabilizzazione di S1 dx”, in modalità di cura domiciliare – ambulatoriale con prescrizione di mantenimento del corsetto lombare per trenta giorni, astensione dagli sforzi per due mesi ed indicazione di terapia farmacologica.
Nel periodo che seguiva l'intervento l'attore lamentava un peggioramento della lombalgia e la comparsa di forti dolori agli arti inferiori, prevalentemente a sinistra, deficit stenico e di sensibilità all'arto inferiore sinistro.
Nel corso delle visite di controllo del 02/12/2015 e del 10/12/2015 presso l'ospedale Mandic, a cura del Dott. , il professionista riscontrava un rialzo degli indici di flogosi e prescriveva studio Per_2
ecotomografico del rachide lombare e terapia antibiotica empirica per sette giorni.
Alla successiva visita del 17/12/2015 l'ortopedico curante escludeva complicanze settiche e sospendeva gli antibiotici, consigliando termoterapia locale e fisioterapia. Dal momento che le indicazioni fornite dal Dott. , sebbene seguite dall'attore, non miglioravano il suo stato, Per_2
l'attore si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche presso altre strutture sanitarie.
All'esito delle visite emergeva l'erroneo posizionamento della vite transpeduncolare di L5 a destra, determinante conflitto radicolare di natura iatrogena, come risulta dai certificati in data 19/12/2016
e11/03/2016 redatti dalla Dott.ssa del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro (BG). Persona_3
Lo stato clinico del andava a peggiorare con ulteriore grave compromissione della CP_1
funzionalità motoria residua, tanto da non riuscire a stare seduto e a deambulare, se non per brevissimi tratti, soltanto indossando bustino lombare e con flessione anteriore antalgica del tronco.
L'attore presentava evidente zoppia e steppage a sinistra nonché impotenza erigendi, disturbi della minzione con incontinenza urinaria e, a volte, perdita della sensazione vescicale, importante quadro algico e impossibilità all'adempimento delle ordinarie occupazioni, richiedendo assistenza continuativa.
All'attore veniva rappresentata la possibilità di un nuovo intervento chirurgico finalizzato alla revisione dell'impianto di stabilizzazione vertebrale, poi escluso per l'elevato rischio di lesione radicolare conseguente alla rimozione della vite transpeduncolare e per l'altrettanto rischio di lacerazione del sacco durale, cosi stabilizzandosi definitivamente il quadro clinico, come attestato dalla relazione medico-legale redatta di parte redatta dal Dott. , medico chirurgo di ruolo Persona_1
specialista in ortopedia e traumatologia e dal Dott. specialista in medicina legale Persona_4
In ragione delle conseguenze dell'intervento chirurgico, l'attore riferiva di non essere più in grado di attendere alle ordinarie occupazioni in autonomia, dovendo fare costante riferimento a terzi soggetti,
pagina 6 di 25 con evidente incidenza anche sullo stato psicologico, dovendo fare ricorso a farmacoterapia cronica maggiore (FANS e oppiacei).
Rimaste senza seguito le richieste risarcitorie indirizzate sia all' Controparte_6
sia al professionista, al Dott. , per grave negligenza professionale e, avuto
[...] Persona_2 esito negativo, la mediazione obbligatoria, l'attore introduceva il giudizio avanti al Tribunale di Lecco per la declaratoria di responsabilità contrattuale della Controparte_7
per fatto proprio ex art. 1218 cc e per fatto altrui -colpa dei sanitari di cui l'Ospedale si
[...]
era avvalso- ex art. 1228 cc, con conseguente condanna della struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati nella misura di Euro 259.731,00, oltre interessi, o in quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della CP_8
domanda attorea.
Assumeva la struttura sanitaria che il all'ingresso presso l'Ospedale Mandic di CP_1 CP_4
per essere sottoposto ad un intervento di decompressione e stabilizzazione del rachide lombosacrale per via posteriore al tratto L5-S1, presentava un quadro clinico complesso e soprattutto compromesso, risultando lo stesso affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra, obesità e nefropatia con macroproteinuria.
L'intervento chirurgico del 12 novembre 2015 veniva eseguito mediante innesti ossei autologhi, posizionati tra i processi trasversi delle vertebre, con stabilizzazione meccanica della colonna vertebrale, mediante l'utilizzo di barre e viti peduncolari in titanio.
Nel corso dello stesso i sanitari di ASST Lecco constatavano, altresì, una grave instabilità a carico dei segmenti metamerici L4 e L5, che rendeva necessario estendere la stabilizzazione anche agli elementi tra L3 ed S1. Le viti e l'impianto di stabilizzazione definitivo venivano correttamente posizionati, come risulta dalle immagini di scopia intraoperatorie allegate alla cartella clinica.
In data 20 novembre 2015, presa visione delle radiografie di controllo, da cui emergeva il distacco delle viti – evenienza possibile secondo la convenuta in interventi chirurgici di questo tipo- i sanitari decidevano di sottoporre il paziente ad un nuovo intervento che aveva esito favorevole, come risultava in data 24 novembre 2015 dall'esame delle nuove radiografie eseguite.
Il decorso post–operatorio proseguiva regolarmente e senza complicanze, tanto che il paziente deambulava liberamente ed in maniera del tutto autonoma e, per questo, veniva dimesso, in data 25 novembre 2015.
pagina 7 di 25 Al momento delle dimissioni il paziente si presentava: - “Con dolore lombare in regressione non dolore sciatalgico né cruralgico;
- Non significativi deficit stenici degli arti inferiori;
- Autonomo nei passaggi posturali e nella deambulazione;
- Ferita chirurgica in ordine e guarita per prima intenzione”.
Contestualmente alle dimissioni, veniva prescritto un controllo clinico e radiografico per il giorno 4 gennaio 2016 e, su richiesta dell'attore, quest'ultimo veniva sottoposto ad ulteriori visite di controllo da parte dei sanitari di il 2,10 e 17 dicembre 2015 nel corso delle quali veniva riscontrato CP_2
un rialzo degli indici di flogosi, con conseguente prescrizione di terapia antibiotica empirica.
In data 4 gennaio 2016, venivano eseguiti controlli clinici e radiografici, i quali evidenziavano un quadro clinico di sostanziale normalità con corretta deambulazione, senza deficit motori periferici.
In data 19 gennaio 2016, l'attore veniva sottoposto a valutazione fisiatrica, nel corso della quale lo stesso proseguiva nel lamentare la presenza di sintomatologia disestesica alla coscia sinistra, nonostante le rassicurazioni dei sanitari i quali chiarivano nuovamente che, a seguito della corretta esecuzione della terapia riabilitativa, la sintomatologia sarebbe venuta meno.
Di seguito l'attore decideva di non presentarsi più alle visite di controllo programmate presso l'ente, rivolgendosi ad altre strutture che avrebbero evidenziato il mal posizionamento della vite transpeduncolare di L5 a destra da parte dei sanitari di CP_2
Espletata ctu medico-legale, il Tribunale di Lecco pronunciava sentenza n. 182/2024, pubblicata in data 23/02/2024 con il seguente dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di CP_1 Controparte_9
di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] CP_4
. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 326,781,75, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale CP_1
(biologico permanente e temporaneo) oltre interessi legali dal giorno del fatto, ossia dalla data dell'intervento del 13.11.2015 (c.d. mora ex re), conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto
e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U.
1712/95), oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo;
condanna , in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 164.366,28 a CP_1
titolo di lucro cessante oltre interessi legali dalla data di stabilizzazione dei postumi permanenti fino al saldo effettivo, da calcolarsi sulla somma devalutata da tale data e via via annualmente rivalutata pagina 8 di 25 secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, a rifondere, a le spese del giudizio, che liquida in € 18.900,00 per compensi CP_1 professionali, € 786,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, 4% CPA e 22% IVA, come per legge, con distrazione a favore del legale antistatario Avv. Amelia Arnò; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di , in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore.”
In sostanza il Tribunale di Lecco aderiva alle conclusioni della ctu svolta in corso di causa, in quanto basate su un complesso esame anamnestico e su un obbiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta; liquidava il danno non patrimoniale sulla scorta delle Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2021, con esclusione di personalizzazione del danno e di riconoscimento di spese mediche, mentre per il danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica di operaio generico, in mancanza di redditi dell'attore, applicava il criterio del triplo della pensione sociale. In forza del principio di soccombenza, condannava infine CP_2
al pagamento delle spese legali e di ctu.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi ivi dedotti, con richiesta preliminare di
[...]
sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Si costituiva contestando l'appello e formulando, a sua volta, tre motivi di appello CP_1
incidentale.
Alla prima udienza del 22.10.2024 il consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensione. Con ordinanza collegiale del 4.11.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza, avanti al Consigliere istruttore, per il 4.3.2025, ex artt. 127 ter ce 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Veniva altresì assegnato termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
pagina 9 di 25 Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.3.2025.
APPELLO PRINCIPALE DI ASST LECCO
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo giudice sarebbe incorso nel vizio di ultra-petizione in quanto avrebbe riconosciuto all'attore un importo superiore a quello di euro
259.731,00 dallo stesso richiesto in atto di citazione e in sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc, ossia entro il limite delle preclusioni assertive, momento in cui -sostiene si cristallizzano le CP_10 rispettive pretese;
in particolare l'appellante assume che la clausola di salvezza relativa alla “diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia” inserita da controparte in citazione e nella prima memoria ex art. 183 cpc non sarebbe altro che una mera clausola di stile, priva di effetti. In particolare, ciò varrebbe nel caso di specie, posto che la quantificazione attorea si basava su una consulenza tecnica di parte, per cui non vi era incertezza sull'ammontare del presunto danno.
Il motivo è privo di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di affermare che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cass. ord. 29537/2024, 35302/2022).
Nel caso di specie parte attrice aveva prodotto una consulenza tecnica di parte e sulla scorta della stessa aveva quantificato i danni nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc nella misura di “euro 260.000 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia”; contestualmente la difesa attorea, a fronte delle contestazioni in atti e della complessità della vicenda, aveva chiesto lo svolgimento di ctu medico-legale per determinare i danni patiti dall'attore in conseguenza delle condotte dedotte in giudizio.
All'esito della ctu, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha quindi recepito le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti d'ufficio rimodulando le proprie conclusioni e la quantificazione dei danni, in applicazione della clausola di salvezza inserita in memoria ex art. 183 n. 1 cpc.
Tale condotta difensiva appare in linea con le pronunce della Suprema Corte che hanno, invece, ritenuto tale clausola di mero stile solo qualora, all'esito della ctu -quando quindi non vi sono più
pagina 10 di 25 incertezze sulla quantificazione del danno- la parte continui a far riferimento alle conclusioni indicate in citazione contenenti una quantificazione inferiore e ripetendo l'espressione –a quel punto priva di significato- secondo cui è fatta salva la somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che “la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. ord. 29537/2024, 35302/2022).
Nel caso di specie, pertanto, correttamente parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 n 1 cpc, aveva inserito la quantificazione dei danni operata sulla base della propria ctp facendo salva la maggiore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, dal momento che, contestualmente, chiedeva ctu per la determinazione dei danni;
esaurita l'istruttoria con il deposito della consulenza d'ufficio e, quindi, venuta meno l'incertezza istruttoria relativa alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, coerentemente quest'ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, adeguava le proprie richieste sul quantum alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, in applicazione della clausola di salvezza tempestivamente formulata nella prima memoria ex art. 183 cpc e nello stesso atto di citazione, in cui pure era già stata avanzata richiesta di ctu.
Col secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la ctu medico-legale espletata in primo grado sia oggettivamente viziata, oltre che esplorativa;
il consulente avrebbe svolto una radicale attività di supplenza andando oltre il perimetro dei fatti dedotti dalla difesa, con conseguente nullità della perizia;
inoltre la distanza temporale tra l'accertamento peritale e il fatto contestato avrebbe reso poco attendibili le risultanze della perizia. Erroneamente, quindi, il Tribunale di Lecco avrebbe recepito le conclusioni della consulenza d'ufficio.
Il motivo è privo di pregio.
pagina 11 di 25 La Corte rileva che le doglianze sul punto sono espresse dall'appellante in forma oltremodo generica, senza indicazione degli specifici fatti oggetto di esame della ctu che sarebbero al di fuori del perimetro delle allegazioni attoree.
In realtà, dall'esame dell'elaborato peritale si evince che la consulenza si è basata, oltre che sull'esame obbiettivo del periziato, sulla documentazione medica prodotta da quest'ultimo e, in particolare, sulla cartella clinica, sulle relazioni relative alle visite e agli accertamenti medici successivi
Per_ agli interventi oggetto di causa, nonché sulla perizia di parte degli specialisti dott. e dott. Per_4
Parte attrice risulta, pertanto, aver fornito adeguata documentazione per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e la presenza in atti di consulenza tecnica di parte che ravvisava criticità nell'operato dei sanitari, con relativi danni per l'attore, esclude che la ctu potesse ritenersi meramente esplorativa.
Per quanto concerne la distanza temporale tra gli interventi chirurgici censurati e lo svolgimento della consulenza d'ufficio può osservarsi che –al di là dell'opportunità che un certo lasso di tempo comunque intercorra dai fatti, ai fini della stabilizzazione dei postumi- non risulta, in ogni caso, che l'attore abbia assunto iniziative dilatorie, emergendo, al contrario, che lo stesso abbia coltivato le proprie ragioni diligentemente. D'altra parte nulla impediva ad ove ritenuto dalla stessa CP_2
opportuno, di sottoporre l'attore a visita medico-legale anche prima del giudizio, all'epoca delle richieste stragiudiziali di risarcimento, oppure di partecipare alla fase di mediazione -invece disertata- al fine di pervenire ad accertamenti medico-legali temporalmente più tempestivi, non potendo viceversa le scelte difensive dell'odierna appellante –pur legittime- riverberarsi a danno del danneggiato. Ad ogni modo dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta non emerge in alcun modo che il tempo decorso dagli interventi chirurgici censurati alle valutazioni medico-legali abbia inciso negativamente nella ricostruzione degli accadimenti e nella determinazione dei danni conseguenti alle criticità riscontrate nell'operato dei sanitari.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure in quanto avrebbe violato e fatto falsa applicazione delle norme in tema di nesso di causalità. In particolare il Tribunale di Lecco avrebbe erroneamente riconosciuto un nesso causale tra gli interventi praticati e i danni subiti dal sig. e non avrebbe tenuto conto di altri fattori non dominabili da , ossia di CP_1 CP_2
concause idonee ad interrompere il nesso causale. Quanto al presunto mal posizionamento della barra non sarebbe emerso se il secondo intervento aveva corretto il primo e quali sarebbero in ogni caso i relativi effetti diretti. L'appellante richiama le patologie pregresse di cui era affetto l'attore:
“ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra e lombalgia cronica refrattaria alle cure conservative”. In particolare sottolinea che il sig. era affetto da un grave diabete mellito. CP_1
pagina 12 di 25 Tali aspetti non sarebbero stati valutati dai consulenti d'ufficio e quindi neanche dal giudice, che acriticamente avrebbe recepito le conclusioni della ctu, mentre, a giudizio dell'appellante, le pregresse patologie del paziente erano tali da interrompere il nesso causale o, in subordine, quantomeno avrebbero dovuto condurre a una riduzione del quantum debeatur ex art. 1223 c.c.. Infatti, ad avviso dell'appellante, i presunti errati posizionamenti della barra e della vite non sarebbero affatto idonei a determinare le conseguenze pregiudizievoli lamentate da parte appellata, che invece sarebbero da ascrivere a fattori estranei agli interventi chirurgici e in particolare al diabete mellito di cui era affetto l'attore e che, ad esempio, deve ritenersi causa dell'impotenza dal medesimo lamentata.
Sotto il profilo di imputazione soggettiva, l'appellante prosegue ritenendo che, in ogni caso, gli interventi eseguiti andavano qualificati come di alta specializzazione, con la conseguenza che il medico non risponde se non per dolo o colpa grave ex art. 2236 cc.; l'intervento (già ex se complesso) sarebbe risultato tecnicamente ancor più impegnativo in ragione della marcata stenosi del canale, specie a livello del passaggio L4-L5, con deformità della dura a clessidra e di fattori specifici, come il sovrappeso dell'Appellato ed il diabete del medesimo.
Infine Asst di evidenzia che la pratica medica conosce la categoria del “rischio consentito” e Pt_1 che le prestazioni rese all'epoca dai sanitari sarebbero, comunque, coperte dal consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente, il quale era stato compiutamente reso edotto dei rischi e delle complicanze dell'intervento, nonché del fatto che le sue personali condizioni morbose concomitanti potevano influire sui rischi derivanti dagli interventi proposti.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, emerge infatti dalla ctu che i consulenti hanno tenuto in debito conto le pregresse patologie del paziente e hanno ampiamente argomentato sul punto nella propria relazione. In sede di ctu, infatti, il ctp di , il dott. pur ammettendo gli CP_2 Per_5
errori tecnici chirurgici commessi nel corso del ricovero del novembre 2015, reputava il quadro attuale del paziente maggiormente correlabile al diabete di cui era affetto il sig. (cfr ctu p. 5), per cui CP_1
tale aspetto era stato evidenziato ai consulenti d'ufficio, che lo avevano espressamente preso in considerazione nelle loro valutazioni.
In particolare, i consulenti del giudice così si esprimevano: “E' opinione del collegio che
l'alterazione sensitivo motoria oggi rilevabile agli arti inferiori del sig. sia conseguenza di CP_1
una FBSS (Failed Back Surgery Syndrome) che per sua definizione è a genesi iatrogena, e da ricondursi a una sindrome aderenziale fibrosa susseguente alla mancata rimozione della vite erroneamente posizionata, e non rimossa entro i primi 7gg dalla operazione;
ovvero la mancata rimozione della vite in L5 destra, invadente il canale vertebrale, ha concesso “il tempo biologico”
pagina 13 di 25 necessario perché si creassero aderenze fibrose che hanno determinato il progressivo peggioramento clinico-sintomatologico oggi rilevabile. È sempre opinione degli scriventi che il quadro dismetabolico glucidico sia porsi in relazione con causale con l'elemento iatrogeno derivato dall'esecuzione dell'intervento chirurgico nel contribuire alla situazione clinica menomativa attuale, ma che lo stesso abbia un impatto sul quadro clinico globale inferiore e sicuramente relativo rispetto alla sindrome aderenziale fibrosa instauratasi in seguito alle conseguenze dell'operatività chirurgica poiché l'attuale quadro clinico di grave deficit deambulatorio a carico degli arti inferiori del SI quale Parte_5
riesce a deambulare per brevi tratti, con 2 ausili e con un impaccio motorio elevato che determina un bilancio energetico estremamente negativo del ciclo del passo- così come descritto nell'esame obiettivo
- poco si sposa con una delle note complicanze in letteratura del diabete ovvero una polineuropatia periferica” (ctu p. 18).
E ancora: “Va detto in merito al profilo eziologico della menomazione che il quadro oggettivo verificato sotto il profilo sensitivo motorio per quanto riguarda gli arti inferiori nonché della motilità del tronco risulta comprovatamente riferibile agli esiti dell'intervento chirurgico (Failed Back
Syndrome da mancata rimozione della vite erroneamente posizionata vedi pag. 18 della presente relazione) senza che possa essere invocata, nella sua genesi, la malattia diabetica a cui, peraltro, la riduzione delle possibilità di deambulazione e di movimento del soggetto ha determinato un probabile ulteriore possibile aggravamento” (ctu p. 19).
Con tali argomentazioni tecniche, coerenti sul piano logico, i consulente confutavano, pertanto, la tesi dell'ascrivibilità al diabete degli esiti pregiudizievoli lamentati dal paziente, mentre si esprimevano con maggior prudenza in ordine alla lamentata impotenza: “È probabile, altresì, che gli esiti dell'intervento chirurgico abbiano contribuito anche alla genesi o, quanto meno, all'evoluzione in senso maggiormente negativo della disfunzione sessuale lamentata anche se non si è perfettamente in grado di stabilire se il procedere della malattia diabetica avrebbe portato in futuro ai medesimi esiti pur tenendo conto delle premesse precedentemente operate” (ctu p. 19).
Ancora più chiaramente, in risposta alle osservazioni del ctp dott. di , i ctu Per_5 CP_2 scrivevano: “Il Dott. fa notare che il Sig. fosse, all'epoca dei fatti già gravato da Per_5 CP_1
alcune menomazioni con particolare riferimento alle complicanze neuropatiche da attribuire al diabete mellito di cui era portatore, ad una rottura della cuffia dei rotatori bilaterale e ad una gonartrosi particolarmente grave a destra di cui si sarebbe dovuto tener conto, … nella quantificazione del danno biologico per cui questo avrebbe dovuto essere computato a partire dal 25% ... Circa, l'inferenza delle suddette preesistenze sul danno biologico, si ritiene che il quadro subiettivo – oggettivo attuale verificato in sede di operazioni di consulenza, sia stato correttamente valutato tenendo conto, sia delle
pagina 14 di 25 complicanze del diabete che i sottoscritti CTU hanno escluso come aggravanti dell'attuale situazione clinica, sia della gonartrosi che, peraltro, in tutta la documentazione medica esaminata, non risultava affliggesse particolarmente la deambulazione in quanto in nulla considerata rispetto alle difficoltà che invece erano attribuite alle problematiche legate alla lombo-sciatalgia (si veda l'anamnesi patologica prossima riscontrata all'ingresso presso l'Ospedale di in data 12/11/2015). Naturalmente, sul CP_4
danno biologico conseguito alle problematiche in attuale discussione, in nulla rileva la lesione alla cuffia dei rotatori” (ctu p. 23).
I ctu, pertanto, hanno espressamente preso in considerazione le patologie pregresse di cui era affetto il periziato e hanno argomentato sul piano tecnico circa i postumi eziologicamente attribuibili agli errori tecnici commessi durante gli interventi chirurgici per cui è causa.
Ciò detto, tenuto conto della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, del decorso clinico susseguente ai predetti interventi, la ctu ha concluso indicando un danno biologico permanente differenziale tra il 50% e il 15% per cento, tenuto conto che l'attuale riduzione della complessiva integrità psico-fisica del è determinabile nella misura del 50%, ma che, anche se CP_1
l'intervento avesse avuto un esito di media entità clinica, il paziente avrebbe comunque sopportato esiti invalidanti quantificabili nella misura del 15%.
A fronte di tali valutazioni tecniche puntuali e coerenti, l'appellante, in via del tutto generica, ha contestato la mancata considerazione delle patologie pregresse del sig. che avrebbero CP_1
interrotto il nesso causale o determinerebbero una riduzione del danno risarcibile, senza in alcun modo confutare le argomentazioni sopra riportate dei consulenti d'ufficio, che la Corte invece ritiene di far proprie, in quanto fondate su elementi tecnici e condotte in modo logicamente coerente.
Per quanto concerne, poi, il profilo dell'alta specializzazione degli interventi, che avrebbero determinato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., il Collegio osserva che tale valutazione non si rinviene nella ctu, ma neanche nelle osservazioni del consulente tecnico di parte Asst , dott. il quale, nelle note di osservazione alla ctu così si esprimeva: Pt_1 Per_5
“non nascondiamo la sussistenza di evidenti elementi di malpratice medica ad opera del chirurgo operatore responsabile della procedura di artrodesi strumentata vertebrale posteriore lombare L3lS1' eseguita in data 13'11'15' presso l'ospedale Mandic di La vite peduncolare in L5 destra CP_4
risulta' infatti' mal posizionata, in quanto approccia obliquamente il canale midollare, pregiudicando motivi di conflitto, per cui sarebbe stata buona pratica rimuoverla in occasione della revisione chirurgica, poi resasi necessaria nel corso del medesimo ricovero per il disaccoppiamento della vite s1 destra dalla relativa barra”. Il perito di Asst proseguiva poi indicando nelle patologie pregresse del paziente la causa preponderante delle problematiche lamentate dallo stesso. In nessun punto della sua pagina 15 di 25 relazione dell' 1.9.2021, né in quella successiva del 12.3.2022, il ctp dott. ha sostenuto che gli Per_5
interventi in oggetto abbiano implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr allegati 2 e 7 alla ctu). D'altra parte il riferimento alla sussistenza di “evidenti elementi di malpractise medica ad opera del chirurgo” relativamente al mal posizionamento della vite sembra alludere ad errori piuttosto vistosi.
Neppure nella relazione a firma del dott. del 13.11.2017 depositata da con la Persona_6 CP_2
seconda memoria ex art. 183 cpc vi è alcun riferimento alla soluzione di questioni tecniche di speciale difficoltà.
Tale allegazione, pertanto, non trova riscontro nel caso concreto né nella consulenza d'ufficio, né nelle stesse relazioni mediche depositate da , né nelle osservazioni alla ctu del ctp CP_2 dell'appellante, che mai risulta aver sostenuto tale tesi, che pertanto appare priva di fondamento.
Peraltro giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che, secondo la Suprema Corte, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (Cass.
16275/2015). Tale limitazione di responsabilità non si estende alle ipotesi in cui vi sia stata una violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. 5506/14; Cass. n. 22398/2011).
Nel caso di specie non è emerso in alcun modo dagli approfondimenti svolti in sede istruttoria che i chirurghi che hanno operato il sig. hanno dovuto affrontare problemi tecnici di tale natura. Pt_6
Inoltre, come noto, anche nei casi di speciale difficoltà, la limitazione di responsabilità alla colpa grave non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso anche per colpa lieve (Cass. 4905/2022, 6093/13, 10615/12, 9085/2006).
Infine, quanto al presunto consenso informato che coprirebbe anche le conseguenze pregiudizievoli degli interventi per cui è causa, il Collegio si limita ad osservare che, se certamente il sig. è stato reso edotto e ha accettato i rischi maggiori dell'intervento derivanti dalle sue CP_1
pregresse patologie e in particolare dal diabete, non altrettanto può dirsi in relazione ai postumi conseguenti al mal posizionamento della vite e alla sua erronea mancata tempestiva rimozione, aspetti in cui –stando alle parole dello stesso ctp di sono ravvisabili “evidenti elementi di CP_2 malpratice medica ad opera del chirurgo operatore”.
pagina 16 di 25 Col quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Lecco sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme in tema di riparto della prova e determinazione del danno da lucro cessante, con particolare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa del e CP_1
alla determinazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice applicando il criterio del triplo della pensione sociale.
lamenta che incomprensibilmente la ctu ha definito “annullata” la capacità lavorativa del CP_2 periziato ed evidenzia che, non avendo l'attore prodotto le dichiarazione dei redditi dei tre anni antecedenti gli interventi e quelle successive, non vi è prova di un decremento dei guadagni rispetto alla sua ipotetica precedente attività lavorativa, né del suo ammontare. Il avrebbe dovuto CP_1
provare in concreto il danno patrimoniale da invalidità subito dimostrando che svolgeva un'attività lavorativa o che, trattandosi di persona non dedita ad attività lavorativa, almeno presumibilmente avrebbe svolto un'attività produttiva di reddito. Il primo giudice, invece, avrebbe automaticamente riconosciuto il danno in esame, senza che il danneggiato avesse dimostrato, almeno in via presuntiva, di aver subito una riduzione della sua capacità lavorativa specifica.
Il motivo è privo di fondamento e non può essere accolto.
In atto di citazione il sig. deduceva di essere stato, fino agli interventi per cui è causa, un CP_1
operaio in mobilità di 55 anni, che conduceva una vita normale. Unitamente all'atto di citazione Per_ depositava relazione medico-legale a firma dei dottori e del 19.2.2017, che evidenziava Per_4
una riduzione della capacità lavorativa specifica “di 2/3 almeno, essendo il periziando infatti attualmente idoneo ad attività semplici, che consentano libera alternanza delle posture e non implicanti mobilizzazione manuale di carichi entro il chilogrammo con possibilità a periodi di riposo o turni non superiori alle quattro ore”.
Con la seconda memoria ex art. 183 cpc la difesa attorea produceva verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che, a seguito di visita del 19.4.2018, riconosceva al una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Pt_6
La ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado così si esprimeva in punto capacità lavorativa specifica del periziato: “In merito all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del soggetto da considerarsi, alla luce delle sue dichiarazioni di tipo operaio generico, va affermato che essa, in conseguenza degli esiti dell'intervento chirurgico subito, è da considerarsi come del tutto annullata. Bisogna altresì considerare che, comunque, anche gli esiti “medi” dell'intervento chirurgico a cui si sottopose, ne avrebbero comunque comportato una riduzione significativa da ritenersi pari almeno al 25 %”. In risposta alle osservazioni del ctp di Asst i ctu chiarivano che Pt_1
pagina 17 di 25 la percentuale di compromissione della capacità lavorativa così individuata era la frazione attribuibile ai postumi dell'inesatta esecuzione degli interventi chirurgici per cui è causa.
Sul punto giova ricordare che, secondo la Suprema Corte, “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale” (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica (totale) al danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta da soggetto che aveva riportato sin dalla nascita un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%) (Cass. 16844/2023).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che, “ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato” (Cass. 17690/2020, Cass. 25370/2018).
Correttamente, pertanto, nel caso di specie, il Tribunale di Lecco ha applicato il criterio del triplo della pensione sociale, posto che l'attore, già operaio in mobilità, circostanza questa mai stata oggetto di contestazione, non aveva fornito la prova di un preciso reddito.
Conclusivamente l'appello principale deve essere rigettato.
APPELLO INCIDENTALE DI CONO CUSMANO
Con i primi due motivi di appello incidentale parte appellata lamenta la mancata personalizzazione del danno subito dal sig. e il mancato riconoscimento di un contributo CP_1
alle spese di assistenza a favore della di lui moglie, affetta da sclerosi multipla, quindi da una grave malattia degenerativa. L'appellato evidenzia che, prima dei fatti per cui è causa, si prendeva cura della moglie e che ciò è divenuto impossibile a seguito dei postumi degli interventi chirurgici oggetto del presente procedimento.
Ad avviso della difesa dell'appellato, tali due profili sono strettamente connessi e, ad oggi, sia il che la moglie necessitano di assistenza continua, che è prestata dalle figlie della coppia, CP_1
compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro. Chiede pertanto l'importo di euro 77.259,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico, nonché un contributo per le spese di assistenza proprie e della pagina 18 di 25 moglie, che quantifica in 300,00 euro mensili per la durata della vita della consorte, che viene ipotizzata pari a dieci anni, per un totale quindi di euro 34.000,00.
I due motivi possono trovare parziale accoglimento.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno biologico è opportuno rammentare che, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito -nella specie, le tabelle milanesi- può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass.
31681/2024). In particolare è stato affermato che le conseguenze che danno diritto alla personalizzazione devono consistere: “in circostanze eccezionali e specifiche, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
L'aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone, quindi, conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/ 2021; Cass. 28988/ 2019; Cass. 27482/n 2018).
E' stato, difatti, spiegato che “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
pagina 19 di 25 stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 10912/2018).
Nel caso di specie parte appellata ha allegato e documentato che la moglie del sig. è affetta CP_1
da grave patologia degenerativa e, tenuto conto dei doveri di solidarietà che incombono sul coniuge in forza del vincolo matrimoniale, può ritenersi, anche in via presuntiva, che lo stesso –come tempestivamente dedotto- si occupasse dell'assistenza alla consorte, assistenza che ora certamente non
è più in grado di prestare in alcun modo, tenuto conto dei gravi postumi conseguenti ai fatti per cui è causa. Viceversa, prima degli interventi, le sue condizioni di salute, pur non ottimali per la lombosciatalgia cronica di cui era affetto, non erano tali da precludere tale assistenza al coniuge;
anche i postumi, quantificati nella misura del 15%, che, in ogni caso, sarebbero discesi dagli interventi chirurgici, se correttamente eseguiti, non avrebbero impedito all'appellato di proseguire nell'assistenza alla moglie, pur potendosi ritenere che non avrebbe potuto essere un aiuto a tempo pieno ed esclusivo, ossia tale da escludere altre forme di assistenza alla NO, tenuto conto delle complessive condizioni di salute dell'appellato.
Tali circostanze complessivamente considerate, a giudizio del Collegio, giustificano la personalizzazione del danno biologico nella misura del 10%. Infatti, il non poter più prendersi cura in alcun modo della moglie, gravemente malata, a parità di percentuale di danno alla salute, costituisce per il sig. un pregiudizio ulteriore rispetto al danno generalmente sofferto da chi presenta CP_1 un'invalidità di grado analogo.
Per la determinazione del danno non patrimoniale personalizzato occorre tener conto dei criteri recentemente introdotti dalla Suprema Corte con l'ordinanza. n. 7892 del 22/03/2024 che così statuisce:
“In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al
pagina 20 di 25 precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass”.
Occorre precisare che, venendo qui riconosciuta la personalizzazione, il danno deve essere riliquidato applicando le Tabelle di Milano edizione giugno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, mentre il giudice di prime cure aveva fatto riferimento alle Tabelle del 2021 all'epoca vigenti e ciò in quanto “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione” (Cass. sent. n. 25485/2016)
Nel caso di specie il Tribunale ha liquidato il danno differenziale tra la percentuale del 50%, pari all'attuale compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto, e quella del 15% che sarebbe stato il danno permanente che sarebbe comunque derivato all'attore dagli interventi effettuati, secondo quanto accertato dalla ctu.
In particolare il giudice di primo grado è pervenuto alla determinazione di un danno non patrimoniale permanente di euro 309.036,00 euro così operando sulla scorta delle tabelle milanesi del 2021:
- 50%: euro 232.448 per danno biologico, cui si aggiungono euro 116.224 per danno morale (al
50%), per un totale di euro 348.672;
- 15%: euro 30.256 per danno biologico, cui si aggiungono euro 9.380 per danno morale, per un totale di euro 39.636;
- la differenza tra 348.672 e 39.636 euro è pari all'importo riconosciuto di euro 309.036,00.
Ora, la Corte, dovendo applicare le tabelle milanesi aggiornate al 2024 e riconoscere la personalizzazione del danno nella misura del 10% sul danno non patrimoniale depurato dalla componente relativa alla sofferenza soggettiva, così procede:
- 50%: euro 270.166 per danno biologico, cui si aggiungono euro 135.083 per danno morale (al
50%); con la personalizzazione del 10% del danno biologico il primo importo è aumentato a
297.183, cui si aggiunge il danno morale di euro 135.083, per un totale di euro 432.266;
- 15%: euro 35.166 per danno biologico, cui si aggiungono euro 10.902 per danno morale;
con la personalizzazione del 10% del danno biologico il primo importo è aumentato a 38.683, cui si aggiunge il danno morale di euro 10.902, per un totale di euro 49.585;
- la differenza tra euro 432.266 ed euro 49.585 è pari all'importo di euro 382.681,00.
Pertanto, in luogo dell'importo di euro 309.036,00 indicato dal primo giudice per il danno non patrimoniale permanente (cui si aggiunge il danno non patrimoniale temporaneo), oggi deve essere riconosciuto il maggior importo di euro 382.681,00, per effetto della rivalutazione monetaria prevista nelle vigenti tabelle milanesi ed. 2024 e per l'accertata personalizzazione del danno biologico (cui si pagina 21 di 25 aggiunge il danno non patrimoniale temporaneo riconosciuto dal Tribunale di Lecco di euro 17.745,75, non oggetto di censure).
Priva di fondamento appare, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo alle spese di assistenza, sempre con riferimento al fatto che l'appellato non può più assistere la moglie,
a sua volta affetta da grave patologia.
Per l'attuale impossibilità di assistere il coniuge si è sopra riconosciuta una personalizzazione del danno biologico e il Collegio ritiene che non debba prevedersi il ristoro anche del danno patrimoniale in esame.
Riconosciuti, infatti, al da un lato, il danno non patrimoniale –biologico e morale- CP_1
conseguente agli interventi chirurgici per cui è causa comprensivo della personalizzazione connessa all'impossibilità di prestare assistenza alla moglie come in passato e, dall'altro, il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica –entrambi nella frazione riferibile alla condotta colposa dei sanitari- non residua altra voce risarcitoria.
In primo luogo per l'appellato non sono state adeguatamente dimostrate delle spese mediche e infatti sul punto la ctu ha concluso che non risultavano documentate in atti e non si prevedevano per il futuro delle spese mediche.
Inoltre l'entità del danno biologico personalizzato riconosciuto al in questa sede già include CP_1
la valutazione sia della sua ridotta possibilità di dedicarsi alle ordinarie occupazioni, sia dell'impossibilità per lo stesso di prendersi cura della moglie. Il danno biologico, infatti, è quello che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali (Cass.
901/2018) e la personalizzazione qui operata tiene conto dello specifico pregiudizio subito dall'appellato per non poter più prestare assistenza al coniuge.
Al contempo il riconoscimento del danno da incapacità lavorativa specifica è tale da coprire anche la perdita patrimoniale derivante dal mancato svolgimento di attività lavorativa e si affianca alle provvidenze a cui l'appellante ha diritto in quanto invalido civile.
Valutando complessivamente danno biologico personalizzato, danno morale e danno patrimoniale riconosciuti al sig. deve ritenersi che lo stesso abbia ottenuto un ristoro integrale per le CP_1
diminuzioni subite dalla sua persona con riferimento alle ordinarie occupazioni, all'assistenza non più praticabile alla moglie e all'attività lavorativa. La circostanza che lo stesso dedicasse parte del proprio tempo ad accudire la moglie invalida è stato posto alla base della personalizzazione del danno biologico e non costituisce un aspetto ulteriore meritevole di risarcimento anche a titolo di danno patrimoniale, che possa aggiungersi a quanto già liquidato, essendo stato l'appellato già reintegrato per pagina 22 di 25 quanto perso a livello personale, sul piano patrimoniale e non patrimoniale, e costituendo l'assistenza al familiare uno dei molteplici aspetti a cui il danneggiato poteva indirizzare le proprie attività quotidiane.
Col terzo motivo di appello incidentale parte convenuta lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite di primo grado nella misura di euro 18.900,00, oltre spese generale ed accessori di legge, mentre, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, comprensivo di rivalutazione e interessi, pari complessivamente alla somma di 529.467,39 euro, si sarebbe dovuto applicare lo scaglione del
DM 55/14 superiore a euro 520.000,00, che, con l'applicazione dei valori medi, porterebbe al riconoscimento di un importo di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge, cui dovrebbero aggiungersi le spese per il procedimento di mediazione, pure erroneamente non riconosciute dal primo giudice e pari ad euro 1.781,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Effettivamente, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata annualmente, come correttamente stabilito dalla sentenza di primo grado, si perviene ad un importo superiore ad euro 520.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza, per cui deve farsi riferimento al relativo scaglione stabilito dal dm 55/2014.
L'art. 6 del dm 55/2014 stabilisce che, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, si applica fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00.
Applicando i valori medi dello scaglione sino ad euro 520.000, tenuto conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si perverrebbe a determinare in euro 22.457,00 le spese di lite di primo grado, di cui euro 3.544,00 per la fase introduttiva, euro 2.338,00 per la fase di trattazione, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale. Con
l'aumento massimo sino al 30% si perverrebbe invece all'importo complessivo di euro 29.193,00 per le spese di lite di primo grado, di cui euro 4.607,00 per la fase introduttiva, euro 3.039,00 per la fase di trattazione, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale.
Le spese di lite liquidate in sentenza nella misura inferiore di euro 18.900,00, senza adeguata motivazione, appare pertanto non giustificata. Parimenti non corretto risulta il mancato riconoscimento delle spese relative al procedimento di mediazione, che vanno assimilate alle spese del giudizio (Cass.
n. 32306/2023) e che, nel caso di specie, devono determinarsi nell'importo di euro 1.370,00, applicando la tabella prevista dal dm 55/14 per la sola fase iniziale.
pagina 23 di 25 SPESE DI LITE
Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento parziale di quello incidentale consentono di porre a carico dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in forza del principio di soccombenza.
In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, le spese di lite di primo grado, ritenuto congruo, nel caso di specie, un aumento del 10% rispetto ai valori dello scaglione precedente sino a
520.000 euro, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si liquidano nella somma complessiva di euro 24.703,00, per le spese di lite di primo grado, di cui euro
3.898,00 per la fase introduttiva, euro 2.572,00 per la fase di trattazione, euro 11.452,00 per la fase istruttoria ed euro 6.780,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Le spese del presente grado, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato con dm 147/22, con l'aumento del 10% rispetto allo scaglione sino a 520.000 euro come operato per il primo grado di giudizio, tenuto conto della media difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, si liquidano nell'importo di euro 15.663,00, di cui di cui euro 4.828,00 per la fase introduttiva, euro
2.807,00 per la fase di trattazione ed euro 8.028,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, stante il rigetto integrale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principali e incidentali avverso la sentenza n. 182/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23.2.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento parziale dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna , in persona Controparte_10
del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di risarcimento del danno Parte_7
non patrimoniale permanente, in moneta attuale ed applicata la riconosciuta personalizzazione, la somma di euro 382.681,00, oltre interessi legali dal fatto alla sentenza,
pagina 24 di 25 calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, oltre gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo, detratti gli importi già versati dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. in accoglimento parziale dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna , in persona Controparte_10
del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle spese di Parte_7
primo grado, la somma di euro 24.703,00, per le spese di lite di primo grado, di cui euro
3.898,00 per la fase introduttiva, euro 2.572,00 per la fase di trattazione, euro 11.452,00 per la fase istruttoria ed euro 6.780,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Amelia
Arnò; condanna altresì , in Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle Parte_7
spese di mediazione, la somma di euro 1.370,00, oltre spese generali e accessori di legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata, con distrazione a favore del difensore antistatario
Avv. Amelia Arnò;
1. condanna , in persona del legale Controparte_10
rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle spese del grado di Parte_7
appello, la somma di euro 15.663,00, di cui di cui euro 4.828,00 per la fase introduttiva, euro
2.807,00 per la fase di trattazione ed euro 8.028,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Amelia Arnò;
2. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1
via M. Gonzaga n. 5, presso lo studio dell'avv.to Tonucci & Partners e rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Spadafora, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in Monza, via Borgazzi n. 13, presso lo studio CP_1 dell'avv.to Amelia Arnò, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.to
Alessandra Basilico, in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 182/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23.2.2024
pagina 1 di 25 OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.3.2025 ex artt. 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
Con le presenti note, intende precisare le seguenti Pt_2
CONCLUSIONI
Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, per i motivi di fatto e di diritto dedotti ed eccepiti nel presente atto di citazione, in riforma dell'impugnata Sentenza, resa dal Tribunale di Lecco G.U. dott.ssa Mariachiara Arrighi il 18 febbraio 2024, in accoglimento dei motivi tutti dedotti nell'appello proposto da e in riforma della sentenza n. 128/2024, Pt_2
emessa dal Tribunale di Lecco (pubblicata in data 23 febbraio 2024);
IN VIA ISTRUTTORIA
i. rilevata la natura viziata della consulenza tecnica medico-legale redatta in prime cure, disporre la rinnovazione della CTU per tutti i motivi esposti in atto di appello;
ii. rigettare le richieste istruttorie (prova testi) formulate dal Sig. in sede di appello CP_1
incidentale in quanto inammissibili e infondate;
NEL MERITO
iii. rilevata la assenza di ogni e qualsivoglia obbligazione risarcitoria in capo a Pt_2
accertare e dichiarare la non debenza di somme in favore del sig. da parte CP_1
di in quanto le domande accolte in primo grado risultano infondate in fatto CP_2
ed in diritto, per tutti i motivi indicati in atti;
iv. rigettare integralmente l'appello incidentale proposto dal Sig. in quanto CP_1
radicalmente infondato in fatto e in diritto;
v. in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre il 15% rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano, 3 gennaio 2024
Avv. Nicola Spadafora
pagina 2 di 25 CONO CUSMANO
In via principale:
- rigettare nel merito il gravame proposto dall' Controparte_3
perché infondato in fatto e in diritto per le motivazioni
[...]
meglio esposte in narrativa;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, al pagamento del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., di cui si chiede la quantificazione in via equitativa, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa.
In via di appello incidentale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n.
182/2024 resa dal Tribunale di Lecco in data 23/02/2024 a definizione del giudizio di R.G. n. 2293/2019:
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del SI la somma di CP_1
Euro 77.259,00, o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, a titolo di personalizzazione del danno;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del SI la somma di CP_1
Euro 34.000,00, o quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa, a titolo di danno patrimoniale diretto;
- condannare l' , in persona del Controparte_3
Direttore Generale p.t., C.F. e P. IVA n. con sede in alla via P.IVA_1 Pt_1 dell'Eremo n. 9- 10, a pagare in favore del difensore antistatario Avv. Amelia
Arnò la somma di Euro 29.193,00 (oltre spese generali ed accessori di legge, ed oltre anticipazioni già correttamente individuate in Euro 786,00) a titolo di compensi per il giudizio di primo grado nonché la somma di Euro 1.781,00
(oltre spese generali ed accessori di legge) a titolo di compensi per il procedimento di mediazione obbligatoria;
In via istruttoria:
pagina 3 di 25 Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il SI necessita di aiuto per l'adempimento degli CP_1
atti della vita quotidiana, a titolo esemplificativo il vestirsi, il lavarsi, fare la spesa;
2) Vero che il SI soffre di disturbi della minzione con CP_1
incontinenza urinaria;
soffre di risvegli notturni che lo stesso attribuisce al dolore agli arti inferiori;
soffre di sonnolenza mattutina e necessita di periodi di riposo pomeridiani;
soffre di meteoropatia;
3) Vero che il SI cammina piegato in avanti flettendo le CP_1
ginocchia; è impossibilitato a mantenere posizioni statiche per oltre 5-10 minuti ed
è impossibilitato a spostare o trasportare carichi;
4) Vero che il SI successivamente all'intervento chirurgico del CP_1
13/11/2015, ha subito una deflessione del tono dell'umore;
5) Vero che la NO è affetta da sclerosi multipla, come da Testimone_1
documentazione medica prodotta sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
6) Vero che la NO , prima dell'intervento chirurgico del Testimone_1
13/11/2015 cui è stato sottoposto il marito SI era accudita CP_1
quotidianamente dal predetto SI CP_1
7) Vero che il SI e la NO per tutti gli atti CP_1 Testimone_1
quotidiani sono accuditi dalle due figlie NO e NO Parte_3
. Parte_4
Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova:
- NO;
Parte_3
- NO;
Parte_4
- SI . Testimone_2
Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi con i testi sopra indicati e con il Consulente
Tecnico di Parte attrice, Dott. . Persona_1
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio, maggiorata i collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M.
55/2014.
Con osservanza.
Monza - Meda, 31 dicembre 2025
pagina 4 di 25 Avv. Amelia Arnò Avv. Alessandra Basilico
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla narrativa in fatto della sentenza di primo grado si evince quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti al CP_1
Tribunale di Lecco, . Controparte_4
Riferiva l'attore che, all'epoca dei fatti per cui è causa, sebbene affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra e lombalgia cronica refrattaria alle cure conservative, era una persona di mezza età -per la precisione di 55 anni- che conduceva una vita “normale”, operaio in mobilità, coniugato e padre di tre figli.
A causa della lombalgia di cui soffriva, sin dal 20/04/2015 l'attore si sottoponeva a diverse visite mediche specialistiche neurochirurgiche presso l'Ospedale San Leopoldo Mandic di che CP_4
confermavano il quadro patologico descritto.
Lo specialista ortopedico dell'Ospedale San Leopoldo Mandic, Dott. , proponeva Persona_2 all'attore un intervento chirurgico volto ad evitare il rischio di peggioramento della sintomatologia dolorosa locale, oltre che di comparsa di lesioni neurologiche da scompenso dell'assetto sagittale della colonna.
In data 12/11/2015 l'attore veniva ricoverato presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Mandic dove, in data 13.11.2015, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di decompressione e stabilizzazione del rachide lombosacrale per via posteriore del tratto L4-S1 per lombalgia e claudicatio neurogena da grave instabilità L5-S1 ed L4-L5, con spondilolistesi L4 e stenosi del canale spinale al passaggio L4-L5. L'intervento veniva eseguito dal Dott.
[...]
. La procedura chirurgica programmata veniva variata nel corso dell'intervento con Per_2
estensione del processo di artrodesi, per riscontro intraoperatorio di grave instabilità vertebro- vertebrale.
Il decorso post-operatorio era caratterizzato da una sospetta infezione del tratto gastroenterico e dalla mobilizzazione parziale dell'impianto per disimpegno/ disaccoppiamento della barra della tulip di S1
a dx, ragion questa per la quale l'attore, in data 20/11/2015, veniva sottoposto a un re-intervento finalizzato al riposizionamento della barra di a destra. CP_5
L'attore veniva dimesso in data 25/11/2015, con diagnosi di “claudicatio neurogena e lombalgia cronica da grave instabilità L5-S1 e L4-L5 con spondilolistesi di L4 e stenosi del canale al passaggio pagina 5 di 25 L4-L5; complicanza meccanica della barra di stabilizzazione di S1 dx”, in modalità di cura domiciliare – ambulatoriale con prescrizione di mantenimento del corsetto lombare per trenta giorni, astensione dagli sforzi per due mesi ed indicazione di terapia farmacologica.
Nel periodo che seguiva l'intervento l'attore lamentava un peggioramento della lombalgia e la comparsa di forti dolori agli arti inferiori, prevalentemente a sinistra, deficit stenico e di sensibilità all'arto inferiore sinistro.
Nel corso delle visite di controllo del 02/12/2015 e del 10/12/2015 presso l'ospedale Mandic, a cura del Dott. , il professionista riscontrava un rialzo degli indici di flogosi e prescriveva studio Per_2
ecotomografico del rachide lombare e terapia antibiotica empirica per sette giorni.
Alla successiva visita del 17/12/2015 l'ortopedico curante escludeva complicanze settiche e sospendeva gli antibiotici, consigliando termoterapia locale e fisioterapia. Dal momento che le indicazioni fornite dal Dott. , sebbene seguite dall'attore, non miglioravano il suo stato, Per_2
l'attore si sottoponeva ad ulteriori visite specialistiche presso altre strutture sanitarie.
All'esito delle visite emergeva l'erroneo posizionamento della vite transpeduncolare di L5 a destra, determinante conflitto radicolare di natura iatrogena, come risulta dai certificati in data 19/12/2016
e11/03/2016 redatti dalla Dott.ssa del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro (BG). Persona_3
Lo stato clinico del andava a peggiorare con ulteriore grave compromissione della CP_1
funzionalità motoria residua, tanto da non riuscire a stare seduto e a deambulare, se non per brevissimi tratti, soltanto indossando bustino lombare e con flessione anteriore antalgica del tronco.
L'attore presentava evidente zoppia e steppage a sinistra nonché impotenza erigendi, disturbi della minzione con incontinenza urinaria e, a volte, perdita della sensazione vescicale, importante quadro algico e impossibilità all'adempimento delle ordinarie occupazioni, richiedendo assistenza continuativa.
All'attore veniva rappresentata la possibilità di un nuovo intervento chirurgico finalizzato alla revisione dell'impianto di stabilizzazione vertebrale, poi escluso per l'elevato rischio di lesione radicolare conseguente alla rimozione della vite transpeduncolare e per l'altrettanto rischio di lacerazione del sacco durale, cosi stabilizzandosi definitivamente il quadro clinico, come attestato dalla relazione medico-legale redatta di parte redatta dal Dott. , medico chirurgo di ruolo Persona_1
specialista in ortopedia e traumatologia e dal Dott. specialista in medicina legale Persona_4
In ragione delle conseguenze dell'intervento chirurgico, l'attore riferiva di non essere più in grado di attendere alle ordinarie occupazioni in autonomia, dovendo fare costante riferimento a terzi soggetti,
pagina 6 di 25 con evidente incidenza anche sullo stato psicologico, dovendo fare ricorso a farmacoterapia cronica maggiore (FANS e oppiacei).
Rimaste senza seguito le richieste risarcitorie indirizzate sia all' Controparte_6
sia al professionista, al Dott. , per grave negligenza professionale e, avuto
[...] Persona_2 esito negativo, la mediazione obbligatoria, l'attore introduceva il giudizio avanti al Tribunale di Lecco per la declaratoria di responsabilità contrattuale della Controparte_7
per fatto proprio ex art. 1218 cc e per fatto altrui -colpa dei sanitari di cui l'Ospedale si
[...]
era avvalso- ex art. 1228 cc, con conseguente condanna della struttura sanitaria al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, quantificati nella misura di Euro 259.731,00, oltre interessi, o in quella diversa somma, maggiore o minore, accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della CP_8
domanda attorea.
Assumeva la struttura sanitaria che il all'ingresso presso l'Ospedale Mandic di CP_1 CP_4
per essere sottoposto ad un intervento di decompressione e stabilizzazione del rachide lombosacrale per via posteriore al tratto L5-S1, presentava un quadro clinico complesso e soprattutto compromesso, risultando lo stesso affetto da ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra, obesità e nefropatia con macroproteinuria.
L'intervento chirurgico del 12 novembre 2015 veniva eseguito mediante innesti ossei autologhi, posizionati tra i processi trasversi delle vertebre, con stabilizzazione meccanica della colonna vertebrale, mediante l'utilizzo di barre e viti peduncolari in titanio.
Nel corso dello stesso i sanitari di ASST Lecco constatavano, altresì, una grave instabilità a carico dei segmenti metamerici L4 e L5, che rendeva necessario estendere la stabilizzazione anche agli elementi tra L3 ed S1. Le viti e l'impianto di stabilizzazione definitivo venivano correttamente posizionati, come risulta dalle immagini di scopia intraoperatorie allegate alla cartella clinica.
In data 20 novembre 2015, presa visione delle radiografie di controllo, da cui emergeva il distacco delle viti – evenienza possibile secondo la convenuta in interventi chirurgici di questo tipo- i sanitari decidevano di sottoporre il paziente ad un nuovo intervento che aveva esito favorevole, come risultava in data 24 novembre 2015 dall'esame delle nuove radiografie eseguite.
Il decorso post–operatorio proseguiva regolarmente e senza complicanze, tanto che il paziente deambulava liberamente ed in maniera del tutto autonoma e, per questo, veniva dimesso, in data 25 novembre 2015.
pagina 7 di 25 Al momento delle dimissioni il paziente si presentava: - “Con dolore lombare in regressione non dolore sciatalgico né cruralgico;
- Non significativi deficit stenici degli arti inferiori;
- Autonomo nei passaggi posturali e nella deambulazione;
- Ferita chirurgica in ordine e guarita per prima intenzione”.
Contestualmente alle dimissioni, veniva prescritto un controllo clinico e radiografico per il giorno 4 gennaio 2016 e, su richiesta dell'attore, quest'ultimo veniva sottoposto ad ulteriori visite di controllo da parte dei sanitari di il 2,10 e 17 dicembre 2015 nel corso delle quali veniva riscontrato CP_2
un rialzo degli indici di flogosi, con conseguente prescrizione di terapia antibiotica empirica.
In data 4 gennaio 2016, venivano eseguiti controlli clinici e radiografici, i quali evidenziavano un quadro clinico di sostanziale normalità con corretta deambulazione, senza deficit motori periferici.
In data 19 gennaio 2016, l'attore veniva sottoposto a valutazione fisiatrica, nel corso della quale lo stesso proseguiva nel lamentare la presenza di sintomatologia disestesica alla coscia sinistra, nonostante le rassicurazioni dei sanitari i quali chiarivano nuovamente che, a seguito della corretta esecuzione della terapia riabilitativa, la sintomatologia sarebbe venuta meno.
Di seguito l'attore decideva di non presentarsi più alle visite di controllo programmate presso l'ente, rivolgendosi ad altre strutture che avrebbero evidenziato il mal posizionamento della vite transpeduncolare di L5 a destra da parte dei sanitari di CP_2
Espletata ctu medico-legale, il Tribunale di Lecco pronunciava sentenza n. 182/2024, pubblicata in data 23/02/2024 con il seguente dispositivo:
“Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di CP_1 Controparte_9
di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] CP_4
. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di
[...]
della somma di € 326,781,75, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale CP_1
(biologico permanente e temporaneo) oltre interessi legali dal giorno del fatto, ossia dalla data dell'intervento del 13.11.2015 (c.d. mora ex re), conteggiati sulle somme devalutate alla data del fatto
e via via annualmente rivalutate secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati (cfr. Cass. S.U.
1712/95), oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo;
condanna , in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 164.366,28 a CP_1
titolo di lucro cessante oltre interessi legali dalla data di stabilizzazione dei postumi permanenti fino al saldo effettivo, da calcolarsi sulla somma devalutata da tale data e via via annualmente rivalutata pagina 8 di 25 secondo gli indici Istat famiglie di operai e impiegati oltre gli ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al pagamento effettivo;
rigetta le ulteriori domande risarcitorie;
condanna
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, a rifondere, a le spese del giudizio, che liquida in € 18.900,00 per compensi CP_1 professionali, € 786,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, 4% CPA e 22% IVA, come per legge, con distrazione a favore del legale antistatario Avv. Amelia Arnò; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di , in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore.”
In sostanza il Tribunale di Lecco aderiva alle conclusioni della ctu svolta in corso di causa, in quanto basate su un complesso esame anamnestico e su un obbiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta; liquidava il danno non patrimoniale sulla scorta delle Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2021, con esclusione di personalizzazione del danno e di riconoscimento di spese mediche, mentre per il danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica di operaio generico, in mancanza di redditi dell'attore, applicava il criterio del triplo della pensione sociale. In forza del principio di soccombenza, condannava infine CP_2
al pagamento delle spese legali e di ctu.
Avverso tale sentenza proponeva appello Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi ivi dedotti, con richiesta preliminare di
[...]
sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado.
Si costituiva contestando l'appello e formulando, a sua volta, tre motivi di appello CP_1
incidentale.
Alla prima udienza del 22.10.2024 il consigliere istruttore si riservava di riferire al Collegio sull'istanza di sospensione. Con ordinanza collegiale del 4.11.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Con la medesima ordinanza veniva fissata udienza, avanti al Consigliere istruttore, per il 4.3.2025, ex artt. 127 ter ce 352 c.p.c., per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Veniva altresì assegnato termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
pagina 9 di 25 Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.3.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.3.2025.
APPELLO PRINCIPALE DI ASST LECCO
Col primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il primo giudice sarebbe incorso nel vizio di ultra-petizione in quanto avrebbe riconosciuto all'attore un importo superiore a quello di euro
259.731,00 dallo stesso richiesto in atto di citazione e in sede di memoria ex art. 183 n. 1 cpc, ossia entro il limite delle preclusioni assertive, momento in cui -sostiene si cristallizzano le CP_10 rispettive pretese;
in particolare l'appellante assume che la clausola di salvezza relativa alla “diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia” inserita da controparte in citazione e nella prima memoria ex art. 183 cpc non sarebbe altro che una mera clausola di stile, priva di effetti. In particolare, ciò varrebbe nel caso di specie, posto che la quantificazione attorea si basava su una consulenza tecnica di parte, per cui non vi era incertezza sull'ammontare del presunto danno.
Il motivo è privo di fondamento.
La Suprema Corte ha avuto, infatti, modo di affermare che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi (Cass. ord. 29537/2024, 35302/2022).
Nel caso di specie parte attrice aveva prodotto una consulenza tecnica di parte e sulla scorta della stessa aveva quantificato i danni nella memoria ex art. 183 n. 1 cpc nella misura di “euro 260.000 o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia”; contestualmente la difesa attorea, a fronte delle contestazioni in atti e della complessità della vicenda, aveva chiesto lo svolgimento di ctu medico-legale per determinare i danni patiti dall'attore in conseguenza delle condotte dedotte in giudizio.
All'esito della ctu, in sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice ha quindi recepito le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti d'ufficio rimodulando le proprie conclusioni e la quantificazione dei danni, in applicazione della clausola di salvezza inserita in memoria ex art. 183 n. 1 cpc.
Tale condotta difensiva appare in linea con le pronunce della Suprema Corte che hanno, invece, ritenuto tale clausola di mero stile solo qualora, all'esito della ctu -quando quindi non vi sono più
pagina 10 di 25 incertezze sulla quantificazione del danno- la parte continui a far riferimento alle conclusioni indicate in citazione contenenti una quantificazione inferiore e ripetendo l'espressione –a quel punto priva di significato- secondo cui è fatta salva la somma maggiore o minore accertata in corso di causa.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che “la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre analoghe espressioni, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato alla corresponsione della somma come quantificata, all'esito della consulenza tecnica, nella comparsa conclusionale dall'attrice, adeguando la propria pretesa risarcitoria alla stima del consulente tecnico)” (Cass. ord. 29537/2024, 35302/2022).
Nel caso di specie, pertanto, correttamente parte attrice, in sede di memoria ex art. 183 n 1 cpc, aveva inserito la quantificazione dei danni operata sulla base della propria ctp facendo salva la maggiore somma che sarebbe stata accertata in corso di causa, dal momento che, contestualmente, chiedeva ctu per la determinazione dei danni;
esaurita l'istruttoria con il deposito della consulenza d'ufficio e, quindi, venuta meno l'incertezza istruttoria relativa alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, coerentemente quest'ultimo, in sede di precisazione delle conclusioni, adeguava le proprie richieste sul quantum alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, in applicazione della clausola di salvezza tempestivamente formulata nella prima memoria ex art. 183 cpc e nello stesso atto di citazione, in cui pure era già stata avanzata richiesta di ctu.
Col secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che la ctu medico-legale espletata in primo grado sia oggettivamente viziata, oltre che esplorativa;
il consulente avrebbe svolto una radicale attività di supplenza andando oltre il perimetro dei fatti dedotti dalla difesa, con conseguente nullità della perizia;
inoltre la distanza temporale tra l'accertamento peritale e il fatto contestato avrebbe reso poco attendibili le risultanze della perizia. Erroneamente, quindi, il Tribunale di Lecco avrebbe recepito le conclusioni della consulenza d'ufficio.
Il motivo è privo di pregio.
pagina 11 di 25 La Corte rileva che le doglianze sul punto sono espresse dall'appellante in forma oltremodo generica, senza indicazione degli specifici fatti oggetto di esame della ctu che sarebbero al di fuori del perimetro delle allegazioni attoree.
In realtà, dall'esame dell'elaborato peritale si evince che la consulenza si è basata, oltre che sull'esame obbiettivo del periziato, sulla documentazione medica prodotta da quest'ultimo e, in particolare, sulla cartella clinica, sulle relazioni relative alle visite e agli accertamenti medici successivi
Per_ agli interventi oggetto di causa, nonché sulla perizia di parte degli specialisti dott. e dott. Per_4
Parte attrice risulta, pertanto, aver fornito adeguata documentazione per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio e la presenza in atti di consulenza tecnica di parte che ravvisava criticità nell'operato dei sanitari, con relativi danni per l'attore, esclude che la ctu potesse ritenersi meramente esplorativa.
Per quanto concerne la distanza temporale tra gli interventi chirurgici censurati e lo svolgimento della consulenza d'ufficio può osservarsi che –al di là dell'opportunità che un certo lasso di tempo comunque intercorra dai fatti, ai fini della stabilizzazione dei postumi- non risulta, in ogni caso, che l'attore abbia assunto iniziative dilatorie, emergendo, al contrario, che lo stesso abbia coltivato le proprie ragioni diligentemente. D'altra parte nulla impediva ad ove ritenuto dalla stessa CP_2
opportuno, di sottoporre l'attore a visita medico-legale anche prima del giudizio, all'epoca delle richieste stragiudiziali di risarcimento, oppure di partecipare alla fase di mediazione -invece disertata- al fine di pervenire ad accertamenti medico-legali temporalmente più tempestivi, non potendo viceversa le scelte difensive dell'odierna appellante –pur legittime- riverberarsi a danno del danneggiato. Ad ogni modo dalla consulenza tecnica d'ufficio svolta non emerge in alcun modo che il tempo decorso dagli interventi chirurgici censurati alle valutazioni medico-legali abbia inciso negativamente nella ricostruzione degli accadimenti e nella determinazione dei danni conseguenti alle criticità riscontrate nell'operato dei sanitari.
Col terzo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di prime cure in quanto avrebbe violato e fatto falsa applicazione delle norme in tema di nesso di causalità. In particolare il Tribunale di Lecco avrebbe erroneamente riconosciuto un nesso causale tra gli interventi praticati e i danni subiti dal sig. e non avrebbe tenuto conto di altri fattori non dominabili da , ossia di CP_1 CP_2
concause idonee ad interrompere il nesso causale. Quanto al presunto mal posizionamento della barra non sarebbe emerso se il secondo intervento aveva corretto il primo e quali sarebbero in ogni caso i relativi effetti diretti. L'appellante richiama le patologie pregresse di cui era affetto l'attore:
“ipertensione arteriosa, diabete mellito, gonartrosi destra e lombalgia cronica refrattaria alle cure conservative”. In particolare sottolinea che il sig. era affetto da un grave diabete mellito. CP_1
pagina 12 di 25 Tali aspetti non sarebbero stati valutati dai consulenti d'ufficio e quindi neanche dal giudice, che acriticamente avrebbe recepito le conclusioni della ctu, mentre, a giudizio dell'appellante, le pregresse patologie del paziente erano tali da interrompere il nesso causale o, in subordine, quantomeno avrebbero dovuto condurre a una riduzione del quantum debeatur ex art. 1223 c.c.. Infatti, ad avviso dell'appellante, i presunti errati posizionamenti della barra e della vite non sarebbero affatto idonei a determinare le conseguenze pregiudizievoli lamentate da parte appellata, che invece sarebbero da ascrivere a fattori estranei agli interventi chirurgici e in particolare al diabete mellito di cui era affetto l'attore e che, ad esempio, deve ritenersi causa dell'impotenza dal medesimo lamentata.
Sotto il profilo di imputazione soggettiva, l'appellante prosegue ritenendo che, in ogni caso, gli interventi eseguiti andavano qualificati come di alta specializzazione, con la conseguenza che il medico non risponde se non per dolo o colpa grave ex art. 2236 cc.; l'intervento (già ex se complesso) sarebbe risultato tecnicamente ancor più impegnativo in ragione della marcata stenosi del canale, specie a livello del passaggio L4-L5, con deformità della dura a clessidra e di fattori specifici, come il sovrappeso dell'Appellato ed il diabete del medesimo.
Infine Asst di evidenzia che la pratica medica conosce la categoria del “rischio consentito” e Pt_1 che le prestazioni rese all'epoca dai sanitari sarebbero, comunque, coperte dal consenso informato debitamente sottoscritto dal paziente, il quale era stato compiutamente reso edotto dei rischi e delle complicanze dell'intervento, nonché del fatto che le sue personali condizioni morbose concomitanti potevano influire sui rischi derivanti dagli interventi proposti.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, emerge infatti dalla ctu che i consulenti hanno tenuto in debito conto le pregresse patologie del paziente e hanno ampiamente argomentato sul punto nella propria relazione. In sede di ctu, infatti, il ctp di , il dott. pur ammettendo gli CP_2 Per_5
errori tecnici chirurgici commessi nel corso del ricovero del novembre 2015, reputava il quadro attuale del paziente maggiormente correlabile al diabete di cui era affetto il sig. (cfr ctu p. 5), per cui CP_1
tale aspetto era stato evidenziato ai consulenti d'ufficio, che lo avevano espressamente preso in considerazione nelle loro valutazioni.
In particolare, i consulenti del giudice così si esprimevano: “E' opinione del collegio che
l'alterazione sensitivo motoria oggi rilevabile agli arti inferiori del sig. sia conseguenza di CP_1
una FBSS (Failed Back Surgery Syndrome) che per sua definizione è a genesi iatrogena, e da ricondursi a una sindrome aderenziale fibrosa susseguente alla mancata rimozione della vite erroneamente posizionata, e non rimossa entro i primi 7gg dalla operazione;
ovvero la mancata rimozione della vite in L5 destra, invadente il canale vertebrale, ha concesso “il tempo biologico”
pagina 13 di 25 necessario perché si creassero aderenze fibrose che hanno determinato il progressivo peggioramento clinico-sintomatologico oggi rilevabile. È sempre opinione degli scriventi che il quadro dismetabolico glucidico sia porsi in relazione con causale con l'elemento iatrogeno derivato dall'esecuzione dell'intervento chirurgico nel contribuire alla situazione clinica menomativa attuale, ma che lo stesso abbia un impatto sul quadro clinico globale inferiore e sicuramente relativo rispetto alla sindrome aderenziale fibrosa instauratasi in seguito alle conseguenze dell'operatività chirurgica poiché l'attuale quadro clinico di grave deficit deambulatorio a carico degli arti inferiori del SI quale Parte_5
riesce a deambulare per brevi tratti, con 2 ausili e con un impaccio motorio elevato che determina un bilancio energetico estremamente negativo del ciclo del passo- così come descritto nell'esame obiettivo
- poco si sposa con una delle note complicanze in letteratura del diabete ovvero una polineuropatia periferica” (ctu p. 18).
E ancora: “Va detto in merito al profilo eziologico della menomazione che il quadro oggettivo verificato sotto il profilo sensitivo motorio per quanto riguarda gli arti inferiori nonché della motilità del tronco risulta comprovatamente riferibile agli esiti dell'intervento chirurgico (Failed Back
Syndrome da mancata rimozione della vite erroneamente posizionata vedi pag. 18 della presente relazione) senza che possa essere invocata, nella sua genesi, la malattia diabetica a cui, peraltro, la riduzione delle possibilità di deambulazione e di movimento del soggetto ha determinato un probabile ulteriore possibile aggravamento” (ctu p. 19).
Con tali argomentazioni tecniche, coerenti sul piano logico, i consulente confutavano, pertanto, la tesi dell'ascrivibilità al diabete degli esiti pregiudizievoli lamentati dal paziente, mentre si esprimevano con maggior prudenza in ordine alla lamentata impotenza: “È probabile, altresì, che gli esiti dell'intervento chirurgico abbiano contribuito anche alla genesi o, quanto meno, all'evoluzione in senso maggiormente negativo della disfunzione sessuale lamentata anche se non si è perfettamente in grado di stabilire se il procedere della malattia diabetica avrebbe portato in futuro ai medesimi esiti pur tenendo conto delle premesse precedentemente operate” (ctu p. 19).
Ancora più chiaramente, in risposta alle osservazioni del ctp dott. di , i ctu Per_5 CP_2 scrivevano: “Il Dott. fa notare che il Sig. fosse, all'epoca dei fatti già gravato da Per_5 CP_1
alcune menomazioni con particolare riferimento alle complicanze neuropatiche da attribuire al diabete mellito di cui era portatore, ad una rottura della cuffia dei rotatori bilaterale e ad una gonartrosi particolarmente grave a destra di cui si sarebbe dovuto tener conto, … nella quantificazione del danno biologico per cui questo avrebbe dovuto essere computato a partire dal 25% ... Circa, l'inferenza delle suddette preesistenze sul danno biologico, si ritiene che il quadro subiettivo – oggettivo attuale verificato in sede di operazioni di consulenza, sia stato correttamente valutato tenendo conto, sia delle
pagina 14 di 25 complicanze del diabete che i sottoscritti CTU hanno escluso come aggravanti dell'attuale situazione clinica, sia della gonartrosi che, peraltro, in tutta la documentazione medica esaminata, non risultava affliggesse particolarmente la deambulazione in quanto in nulla considerata rispetto alle difficoltà che invece erano attribuite alle problematiche legate alla lombo-sciatalgia (si veda l'anamnesi patologica prossima riscontrata all'ingresso presso l'Ospedale di in data 12/11/2015). Naturalmente, sul CP_4
danno biologico conseguito alle problematiche in attuale discussione, in nulla rileva la lesione alla cuffia dei rotatori” (ctu p. 23).
I ctu, pertanto, hanno espressamente preso in considerazione le patologie pregresse di cui era affetto il periziato e hanno argomentato sul piano tecnico circa i postumi eziologicamente attribuibili agli errori tecnici commessi durante gli interventi chirurgici per cui è causa.
Ciò detto, tenuto conto della storia clinica del paziente, della documentazione medica esaminata, del decorso clinico susseguente ai predetti interventi, la ctu ha concluso indicando un danno biologico permanente differenziale tra il 50% e il 15% per cento, tenuto conto che l'attuale riduzione della complessiva integrità psico-fisica del è determinabile nella misura del 50%, ma che, anche se CP_1
l'intervento avesse avuto un esito di media entità clinica, il paziente avrebbe comunque sopportato esiti invalidanti quantificabili nella misura del 15%.
A fronte di tali valutazioni tecniche puntuali e coerenti, l'appellante, in via del tutto generica, ha contestato la mancata considerazione delle patologie pregresse del sig. che avrebbero CP_1
interrotto il nesso causale o determinerebbero una riduzione del danno risarcibile, senza in alcun modo confutare le argomentazioni sopra riportate dei consulenti d'ufficio, che la Corte invece ritiene di far proprie, in quanto fondate su elementi tecnici e condotte in modo logicamente coerente.
Per quanto concerne, poi, il profilo dell'alta specializzazione degli interventi, che avrebbero determinato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., il Collegio osserva che tale valutazione non si rinviene nella ctu, ma neanche nelle osservazioni del consulente tecnico di parte Asst , dott. il quale, nelle note di osservazione alla ctu così si esprimeva: Pt_1 Per_5
“non nascondiamo la sussistenza di evidenti elementi di malpratice medica ad opera del chirurgo operatore responsabile della procedura di artrodesi strumentata vertebrale posteriore lombare L3lS1' eseguita in data 13'11'15' presso l'ospedale Mandic di La vite peduncolare in L5 destra CP_4
risulta' infatti' mal posizionata, in quanto approccia obliquamente il canale midollare, pregiudicando motivi di conflitto, per cui sarebbe stata buona pratica rimuoverla in occasione della revisione chirurgica, poi resasi necessaria nel corso del medesimo ricovero per il disaccoppiamento della vite s1 destra dalla relativa barra”. Il perito di Asst proseguiva poi indicando nelle patologie pregresse del paziente la causa preponderante delle problematiche lamentate dallo stesso. In nessun punto della sua pagina 15 di 25 relazione dell' 1.9.2021, né in quella successiva del 12.3.2022, il ctp dott. ha sostenuto che gli Per_5
interventi in oggetto abbiano implicato la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (cfr allegati 2 e 7 alla ctu). D'altra parte il riferimento alla sussistenza di “evidenti elementi di malpractise medica ad opera del chirurgo” relativamente al mal posizionamento della vite sembra alludere ad errori piuttosto vistosi.
Neppure nella relazione a firma del dott. del 13.11.2017 depositata da con la Persona_6 CP_2
seconda memoria ex art. 183 cpc vi è alcun riferimento alla soluzione di questioni tecniche di speciale difficoltà.
Tale allegazione, pertanto, non trova riscontro nel caso concreto né nella consulenza d'ufficio, né nelle stesse relazioni mediche depositate da , né nelle osservazioni alla ctu del ctp CP_2 dell'appellante, che mai risulta aver sostenuto tale tesi, che pertanto appare priva di fondamento.
Peraltro giova ricordare che, ai sensi dell'art. 2236 c.c., la responsabilità del professionista è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che, secondo la Suprema Corte, ricomprende non solo la necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori, ma anche l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media, o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza (Cass.
16275/2015). Tale limitazione di responsabilità non si estende alle ipotesi in cui vi sia stata una violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. 5506/14; Cass. n. 22398/2011).
Nel caso di specie non è emerso in alcun modo dagli approfondimenti svolti in sede istruttoria che i chirurghi che hanno operato il sig. hanno dovuto affrontare problemi tecnici di tale natura. Pt_6
Inoltre, come noto, anche nei casi di speciale difficoltà, la limitazione di responsabilità alla colpa grave non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso anche per colpa lieve (Cass. 4905/2022, 6093/13, 10615/12, 9085/2006).
Infine, quanto al presunto consenso informato che coprirebbe anche le conseguenze pregiudizievoli degli interventi per cui è causa, il Collegio si limita ad osservare che, se certamente il sig. è stato reso edotto e ha accettato i rischi maggiori dell'intervento derivanti dalle sue CP_1
pregresse patologie e in particolare dal diabete, non altrettanto può dirsi in relazione ai postumi conseguenti al mal posizionamento della vite e alla sua erronea mancata tempestiva rimozione, aspetti in cui –stando alle parole dello stesso ctp di sono ravvisabili “evidenti elementi di CP_2 malpratice medica ad opera del chirurgo operatore”.
pagina 16 di 25 Col quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza del Tribunale di Lecco sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme in tema di riparto della prova e determinazione del danno da lucro cessante, con particolare riferimento alla riduzione della capacità lavorativa del e CP_1
alla determinazione del danno patrimoniale operata dal primo giudice applicando il criterio del triplo della pensione sociale.
lamenta che incomprensibilmente la ctu ha definito “annullata” la capacità lavorativa del CP_2 periziato ed evidenzia che, non avendo l'attore prodotto le dichiarazione dei redditi dei tre anni antecedenti gli interventi e quelle successive, non vi è prova di un decremento dei guadagni rispetto alla sua ipotetica precedente attività lavorativa, né del suo ammontare. Il avrebbe dovuto CP_1
provare in concreto il danno patrimoniale da invalidità subito dimostrando che svolgeva un'attività lavorativa o che, trattandosi di persona non dedita ad attività lavorativa, almeno presumibilmente avrebbe svolto un'attività produttiva di reddito. Il primo giudice, invece, avrebbe automaticamente riconosciuto il danno in esame, senza che il danneggiato avesse dimostrato, almeno in via presuntiva, di aver subito una riduzione della sua capacità lavorativa specifica.
Il motivo è privo di fondamento e non può essere accolto.
In atto di citazione il sig. deduceva di essere stato, fino agli interventi per cui è causa, un CP_1
operaio in mobilità di 55 anni, che conduceva una vita normale. Unitamente all'atto di citazione Per_ depositava relazione medico-legale a firma dei dottori e del 19.2.2017, che evidenziava Per_4
una riduzione della capacità lavorativa specifica “di 2/3 almeno, essendo il periziando infatti attualmente idoneo ad attività semplici, che consentano libera alternanza delle posture e non implicanti mobilizzazione manuale di carichi entro il chilogrammo con possibilità a periodi di riposo o turni non superiori alle quattro ore”.
Con la seconda memoria ex art. 183 cpc la difesa attorea produceva verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che, a seguito di visita del 19.4.2018, riconosceva al una riduzione permanente della capacità lavorativa del 75%. Pt_6
La ctu svolta nel corso del giudizio di primo grado così si esprimeva in punto capacità lavorativa specifica del periziato: “In merito all'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica del soggetto da considerarsi, alla luce delle sue dichiarazioni di tipo operaio generico, va affermato che essa, in conseguenza degli esiti dell'intervento chirurgico subito, è da considerarsi come del tutto annullata. Bisogna altresì considerare che, comunque, anche gli esiti “medi” dell'intervento chirurgico a cui si sottopose, ne avrebbero comunque comportato una riduzione significativa da ritenersi pari almeno al 25 %”. In risposta alle osservazioni del ctp di Asst i ctu chiarivano che Pt_1
pagina 17 di 25 la percentuale di compromissione della capacità lavorativa così individuata era la frazione attribuibile ai postumi dell'inesatta esecuzione degli interventi chirurgici per cui è causa.
Sul punto giova ricordare che, secondo la Suprema Corte, “il danno da definitiva e totale perdita della capacità di lavoro conseguente ad errata prestazione sanitaria, a carico di soggetto che non è mai stato percettore di reddito, va risarcito a titolo di danno patrimoniale futuro, pur non potendosi fare riferimento alla capacità di lavoro specifica, e non (soltanto) di danno biologico e può essere liquidato, in assenza di un ragionevole parametro di riferimento, con il criterio, residuale, del triplo della pensione sociale” (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ricondotto il danno da lesione della capacità lavorativa generica (totale) al danno biologico, rigettando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale svolta da soggetto che aveva riportato sin dalla nascita un'invalidità permanente irreversibile pari al 100%) (Cass. 16844/2023).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che, “ai fini della liquidazione equitativa del danno patrimoniale futuro da incapacità lavorativa patito da soggetto già percettore di reddito da lavoro, può applicarsi, in difetto di prova rigorosa del reddito effettivamente perduto dalla vittima, il criterio del triplo della pensione sociale anche nel caso in cui sia accertato che la vittima, al momento del sinistro, percepiva un reddito così sporadico o modesto da renderla in sostanza equiparabile ad un disoccupato” (Cass. 17690/2020, Cass. 25370/2018).
Correttamente, pertanto, nel caso di specie, il Tribunale di Lecco ha applicato il criterio del triplo della pensione sociale, posto che l'attore, già operaio in mobilità, circostanza questa mai stata oggetto di contestazione, non aveva fornito la prova di un preciso reddito.
Conclusivamente l'appello principale deve essere rigettato.
APPELLO INCIDENTALE DI CONO CUSMANO
Con i primi due motivi di appello incidentale parte appellata lamenta la mancata personalizzazione del danno subito dal sig. e il mancato riconoscimento di un contributo CP_1
alle spese di assistenza a favore della di lui moglie, affetta da sclerosi multipla, quindi da una grave malattia degenerativa. L'appellato evidenzia che, prima dei fatti per cui è causa, si prendeva cura della moglie e che ciò è divenuto impossibile a seguito dei postumi degli interventi chirurgici oggetto del presente procedimento.
Ad avviso della difesa dell'appellato, tali due profili sono strettamente connessi e, ad oggi, sia il che la moglie necessitano di assistenza continua, che è prestata dalle figlie della coppia, CP_1
compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro. Chiede pertanto l'importo di euro 77.259,00 a titolo di personalizzazione del danno biologico, nonché un contributo per le spese di assistenza proprie e della pagina 18 di 25 moglie, che quantifica in 300,00 euro mensili per la durata della vita della consorte, che viene ipotizzata pari a dieci anni, per un totale quindi di euro 34.000,00.
I due motivi possono trovare parziale accoglimento.
Per quanto concerne la personalizzazione del danno biologico è opportuno rammentare che, “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito -nella specie, le tabelle milanesi- può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass.
31681/2024). In particolare è stato affermato che le conseguenze che danno diritto alla personalizzazione devono consistere: “in circostanze eccezionali e specifiche, con la conseguenza che non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle
"tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018,
Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass. 28988/2019).
L'aumento che il giudice di merito può riconoscere, rispetto ai criteri tabellari, presuppone, quindi, conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati (Cass. 5856/ 2021; Cass. 28988/ 2019; Cass. 27482/n 2018).
E' stato, difatti, spiegato che “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura, che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della
pagina 19 di 25 stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass. 10912/2018).
Nel caso di specie parte appellata ha allegato e documentato che la moglie del sig. è affetta CP_1
da grave patologia degenerativa e, tenuto conto dei doveri di solidarietà che incombono sul coniuge in forza del vincolo matrimoniale, può ritenersi, anche in via presuntiva, che lo stesso –come tempestivamente dedotto- si occupasse dell'assistenza alla consorte, assistenza che ora certamente non
è più in grado di prestare in alcun modo, tenuto conto dei gravi postumi conseguenti ai fatti per cui è causa. Viceversa, prima degli interventi, le sue condizioni di salute, pur non ottimali per la lombosciatalgia cronica di cui era affetto, non erano tali da precludere tale assistenza al coniuge;
anche i postumi, quantificati nella misura del 15%, che, in ogni caso, sarebbero discesi dagli interventi chirurgici, se correttamente eseguiti, non avrebbero impedito all'appellato di proseguire nell'assistenza alla moglie, pur potendosi ritenere che non avrebbe potuto essere un aiuto a tempo pieno ed esclusivo, ossia tale da escludere altre forme di assistenza alla NO, tenuto conto delle complessive condizioni di salute dell'appellato.
Tali circostanze complessivamente considerate, a giudizio del Collegio, giustificano la personalizzazione del danno biologico nella misura del 10%. Infatti, il non poter più prendersi cura in alcun modo della moglie, gravemente malata, a parità di percentuale di danno alla salute, costituisce per il sig. un pregiudizio ulteriore rispetto al danno generalmente sofferto da chi presenta CP_1 un'invalidità di grado analogo.
Per la determinazione del danno non patrimoniale personalizzato occorre tener conto dei criteri recentemente introdotti dalla Suprema Corte con l'ordinanza. n. 7892 del 22/03/2024 che così statuisce:
“In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al
pagina 20 di 25 precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass”.
Occorre precisare che, venendo qui riconosciuta la personalizzazione, il danno deve essere riliquidato applicando le Tabelle di Milano edizione giugno 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, mentre il giudice di prime cure aveva fatto riferimento alle Tabelle del 2021 all'epoca vigenti e ciò in quanto “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione” (Cass. sent. n. 25485/2016)
Nel caso di specie il Tribunale ha liquidato il danno differenziale tra la percentuale del 50%, pari all'attuale compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto, e quella del 15% che sarebbe stato il danno permanente che sarebbe comunque derivato all'attore dagli interventi effettuati, secondo quanto accertato dalla ctu.
In particolare il giudice di primo grado è pervenuto alla determinazione di un danno non patrimoniale permanente di euro 309.036,00 euro così operando sulla scorta delle tabelle milanesi del 2021:
- 50%: euro 232.448 per danno biologico, cui si aggiungono euro 116.224 per danno morale (al
50%), per un totale di euro 348.672;
- 15%: euro 30.256 per danno biologico, cui si aggiungono euro 9.380 per danno morale, per un totale di euro 39.636;
- la differenza tra 348.672 e 39.636 euro è pari all'importo riconosciuto di euro 309.036,00.
Ora, la Corte, dovendo applicare le tabelle milanesi aggiornate al 2024 e riconoscere la personalizzazione del danno nella misura del 10% sul danno non patrimoniale depurato dalla componente relativa alla sofferenza soggettiva, così procede:
- 50%: euro 270.166 per danno biologico, cui si aggiungono euro 135.083 per danno morale (al
50%); con la personalizzazione del 10% del danno biologico il primo importo è aumentato a
297.183, cui si aggiunge il danno morale di euro 135.083, per un totale di euro 432.266;
- 15%: euro 35.166 per danno biologico, cui si aggiungono euro 10.902 per danno morale;
con la personalizzazione del 10% del danno biologico il primo importo è aumentato a 38.683, cui si aggiunge il danno morale di euro 10.902, per un totale di euro 49.585;
- la differenza tra euro 432.266 ed euro 49.585 è pari all'importo di euro 382.681,00.
Pertanto, in luogo dell'importo di euro 309.036,00 indicato dal primo giudice per il danno non patrimoniale permanente (cui si aggiunge il danno non patrimoniale temporaneo), oggi deve essere riconosciuto il maggior importo di euro 382.681,00, per effetto della rivalutazione monetaria prevista nelle vigenti tabelle milanesi ed. 2024 e per l'accertata personalizzazione del danno biologico (cui si pagina 21 di 25 aggiunge il danno non patrimoniale temporaneo riconosciuto dal Tribunale di Lecco di euro 17.745,75, non oggetto di censure).
Priva di fondamento appare, invece, la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo alle spese di assistenza, sempre con riferimento al fatto che l'appellato non può più assistere la moglie,
a sua volta affetta da grave patologia.
Per l'attuale impossibilità di assistere il coniuge si è sopra riconosciuta una personalizzazione del danno biologico e il Collegio ritiene che non debba prevedersi il ristoro anche del danno patrimoniale in esame.
Riconosciuti, infatti, al da un lato, il danno non patrimoniale –biologico e morale- CP_1
conseguente agli interventi chirurgici per cui è causa comprensivo della personalizzazione connessa all'impossibilità di prestare assistenza alla moglie come in passato e, dall'altro, il danno patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica –entrambi nella frazione riferibile alla condotta colposa dei sanitari- non residua altra voce risarcitoria.
In primo luogo per l'appellato non sono state adeguatamente dimostrate delle spese mediche e infatti sul punto la ctu ha concluso che non risultavano documentate in atti e non si prevedevano per il futuro delle spese mediche.
Inoltre l'entità del danno biologico personalizzato riconosciuto al in questa sede già include CP_1
la valutazione sia della sua ridotta possibilità di dedicarsi alle ordinarie occupazioni, sia dell'impossibilità per lo stesso di prendersi cura della moglie. Il danno biologico, infatti, è quello che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali (Cass.
901/2018) e la personalizzazione qui operata tiene conto dello specifico pregiudizio subito dall'appellato per non poter più prestare assistenza al coniuge.
Al contempo il riconoscimento del danno da incapacità lavorativa specifica è tale da coprire anche la perdita patrimoniale derivante dal mancato svolgimento di attività lavorativa e si affianca alle provvidenze a cui l'appellante ha diritto in quanto invalido civile.
Valutando complessivamente danno biologico personalizzato, danno morale e danno patrimoniale riconosciuti al sig. deve ritenersi che lo stesso abbia ottenuto un ristoro integrale per le CP_1
diminuzioni subite dalla sua persona con riferimento alle ordinarie occupazioni, all'assistenza non più praticabile alla moglie e all'attività lavorativa. La circostanza che lo stesso dedicasse parte del proprio tempo ad accudire la moglie invalida è stato posto alla base della personalizzazione del danno biologico e non costituisce un aspetto ulteriore meritevole di risarcimento anche a titolo di danno patrimoniale, che possa aggiungersi a quanto già liquidato, essendo stato l'appellato già reintegrato per pagina 22 di 25 quanto perso a livello personale, sul piano patrimoniale e non patrimoniale, e costituendo l'assistenza al familiare uno dei molteplici aspetti a cui il danneggiato poteva indirizzare le proprie attività quotidiane.
Col terzo motivo di appello incidentale parte convenuta lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite di primo grado nella misura di euro 18.900,00, oltre spese generale ed accessori di legge, mentre, tenuto conto dell'importo riconosciuto in sentenza, comprensivo di rivalutazione e interessi, pari complessivamente alla somma di 529.467,39 euro, si sarebbe dovuto applicare lo scaglione del
DM 55/14 superiore a euro 520.000,00, che, con l'applicazione dei valori medi, porterebbe al riconoscimento di un importo di euro 29.193,00, oltre spese generali e accessori di legge, cui dovrebbero aggiungersi le spese per il procedimento di mediazione, pure erroneamente non riconosciute dal primo giudice e pari ad euro 1.781,00.
Il motivo è parzialmente fondato.
Effettivamente, calcolando gli interessi legali sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata annualmente, come correttamente stabilito dalla sentenza di primo grado, si perviene ad un importo superiore ad euro 520.000,00 alla data di pubblicazione della sentenza, per cui deve farsi riferimento al relativo scaglione stabilito dal dm 55/2014.
L'art. 6 del dm 55/2014 stabilisce che, per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, si applica fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00.
Applicando i valori medi dello scaglione sino ad euro 520.000, tenuto conto della media difficoltà delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si perverrebbe a determinare in euro 22.457,00 le spese di lite di primo grado, di cui euro 3.544,00 per la fase introduttiva, euro 2.338,00 per la fase di trattazione, euro 10.411,00 per la fase istruttoria ed euro 6.164,00 per la fase decisionale. Con
l'aumento massimo sino al 30% si perverrebbe invece all'importo complessivo di euro 29.193,00 per le spese di lite di primo grado, di cui euro 4.607,00 per la fase introduttiva, euro 3.039,00 per la fase di trattazione, euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale.
Le spese di lite liquidate in sentenza nella misura inferiore di euro 18.900,00, senza adeguata motivazione, appare pertanto non giustificata. Parimenti non corretto risulta il mancato riconoscimento delle spese relative al procedimento di mediazione, che vanno assimilate alle spese del giudizio (Cass.
n. 32306/2023) e che, nel caso di specie, devono determinarsi nell'importo di euro 1.370,00, applicando la tabella prevista dal dm 55/14 per la sola fase iniziale.
pagina 23 di 25 SPESE DI LITE
Il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento parziale di quello incidentale consentono di porre a carico dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in forza del principio di soccombenza.
In accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, le spese di lite di primo grado, ritenuto congruo, nel caso di specie, un aumento del 10% rispetto ai valori dello scaglione precedente sino a
520.000 euro, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta, si liquidano nella somma complessiva di euro 24.703,00, per le spese di lite di primo grado, di cui euro
3.898,00 per la fase introduttiva, euro 2.572,00 per la fase di trattazione, euro 11.452,00 per la fase istruttoria ed euro 6.780,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Le spese del presente grado, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, come aggiornato con dm 147/22, con l'aumento del 10% rispetto allo scaglione sino a 520.000 euro come operato per il primo grado di giudizio, tenuto conto della media difficoltà delle questioni affrontate, dell'attività difensiva effettivamente svolta e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, si liquidano nell'importo di euro 15.663,00, di cui di cui euro 4.828,00 per la fase introduttiva, euro
2.807,00 per la fase di trattazione ed euro 8.028,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r.
n. 115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13, stante il rigetto integrale dell'appello principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principali e incidentali avverso la sentenza n. 182/2024 pronunciata dal Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23.2.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento parziale dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna , in persona Controparte_10
del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di risarcimento del danno Parte_7
non patrimoniale permanente, in moneta attuale ed applicata la riconosciuta personalizzazione, la somma di euro 382.681,00, oltre interessi legali dal fatto alla sentenza,
pagina 24 di 25 calcolati sulla somma devalutata alla data del fatto e via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati, oltre gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo, detratti gli importi già versati dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
3. in accoglimento parziale dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna , in persona Controparte_10
del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle spese di Parte_7
primo grado, la somma di euro 24.703,00, per le spese di lite di primo grado, di cui euro
3.898,00 per la fase introduttiva, euro 2.572,00 per la fase di trattazione, euro 11.452,00 per la fase istruttoria ed euro 6.780,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Amelia
Arnò; condanna altresì , in Controparte_10
persona del legale rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle Parte_7
spese di mediazione, la somma di euro 1.370,00, oltre spese generali e accessori di legge;
conferma per il resto la sentenza impugnata, con distrazione a favore del difensore antistatario
Avv. Amelia Arnò;
1. condanna , in persona del legale Controparte_10
rappresentante p.t., a pagare a a titolo di rimborso delle spese del grado di Parte_7
appello, la somma di euro 15.663,00, di cui di cui euro 4.828,00 per la fase introduttiva, euro
2.807,00 per la fase di trattazione ed euro 8.028,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario Avv. Amelia Arnò;
2. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n. 115/2002
(così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
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