Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2026, proposto da
RI DI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
AB ER, GR Di UA, SI EC, SS LI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura,
1) dell’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia - codice 02 in riferimento alla sessione del 23.10.2025 ore 08.00, per quanto di interesse ed esposto in narrativa;
2) della graduatoria dei vincitori del concorso – codice 02, per come pubblicata sul Portale InPA in data 18.02.2026, ove di interesse, e della graduatoria degli idonei non vincitori, sebbene non conosciuta poiché non pubblicata, nelle parti di interesse;
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) l’esito della prova scritta svolta il 23.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; b) l’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; c) la prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; d)i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; e) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; f) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; g) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; h) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; i) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso del ricorrente; l) l’avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti prova scritta del profilo Assistenti codice 02” , limitatamente al risultato del ricorrente; m) le FAQ pubblicate il 04.08.2025, ove necessario; n) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; o) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; p) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive;
per l’accertamento
del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idonea e ammessa al successivo step procedurale,
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il Presidente RI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato l’avviso di aggiornamento pubblicato sul Portale InPA in data 07.01.2026 relativamente alla parte in cui ha previsto la rettifica dei punteggi delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nel profilo di “Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02”, laddove non è stato attribuito l’invocato punto alla medesima in relazione al quesito: “Indicare un sinonimo di ‘indulgenza’” , recante le seguenti opzioni “bonarietà”, “clemenza” (seconda soluzione a seguito di aggiornamento) e “tolleranza” (soluzione originariamente individuata come corretta), per il quale la stessa non aveva dato alcuna risposta;
- in particolare, si sostiene in ricorso che la circostanza che vi fossero 2 risposte corrette denoterebbe che il quesito sia stato strutturato in modo da “determina[re] una situazione di oggettiva incertezza interpretativa che ha inevitabilmente inciso sulle strategie di risposta dei partecipanti alla prova” ;
- si sono costituite le intimate Amministrazioni, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e la tardività del ricorso e comunque concludendo per la sua infondatezza e reiezione;
- alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, previo avviso a verbale alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che preliminarmente vada disattesa l’eccezione di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia, in quanto con detta Amministrazione saranno instaurati i rapporti di lavoro con i vincitori del concorso de quo , di cui, pertanto, essa fa proprie le risultanze;
Considerato, quanto al merito del ricorso che:
- la lagnanza ivi mossa è riferita al modo in cui la Commissione ha esercitato il proprio potere di autotutela, facendo propria ed estendo a tutti i candidati l’attribuzione di 1 punto in relazione al l’ulteriore risposta concernente il quesito sopra richiamato, stabilita da questa Sezione in una serie di sentenze;
- preliminarmente l’esercizio del potere di autotutela è espressione di discrezionalità amministrativa, non potendo obbligarsi l’Amministrazione a porlo in essere;
- come detto, nella specie la scelta dell’Amministrazione – e a monte della Commissione – è stata quella di esercitarlo e, nel farlo, ha garantito la par condicio , assicurando, pur ovviamente non essendo obbligata per quanto appena evidenziato ed in base ai limiti del giudicato, l’attribuzione di 1 punto a tutti i candidati che avessero dato anche la risposta ulteriore sopra specificata al quesito in questione;
- la situazione della ricorrente è evidentemente diversa, non avendo la stessa fornito alcuna risposta al quesito di che trattasi, per cui l’Amministrazione non era tenuta ad assegnarle il punto rivendicato ed anzi, se lo avesse fatto, avrebbe violato la par condicio ;
- perciò l’Amministrazione avrebbe al più – ove avesse ritenuto di farlo – potuto sterilizzare il quesito nei confronti di chi, come la ricorrente, non aveva dato alcuna risposta, in ragione della non univoca risposta corretta, ma riparametrando i pesi da attribuire alle risposte corrette ed a quelle sbagliate, tenuto conto che in tal modo i quesiti sarebbero diventati 39 (e non più 40);
- in ogni caso, con la suddetta riparametrazione, la ricorrente, che risulta aver ottenuto il punteggio di 20,25 per aver dato 30 risposte corrette e 9 errate e per non aver risposto al quesito in questione, non avrebbe potuto conseguire il punteggio minimo di 21 per raggiungere l’idoneità: infatti, assegnando per ciascuna delle risposte esatte il valore di 0,76923 e sottraendo per ciascuna di quelle errate il valore di 0,25641 come penalità, per effetto della riparametrazione, la ricorrente avrebbe ottenuto punti 20,80, con arrotondamento per eccesso (23,0769 per risposte esatte - 2,30769 di penalità per risposte errate), in tal modo non superando la prova di resistenza;
Ritenuto che:
- in conclusione il ricorso sia infondato e debba, perciò, essere respinto;
- le spese di giudizio seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, liquidate in via forfetaria in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore delle Amministrazioni resistenti, , in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei Magistrati:
RI TR, Presidente, Estensore
Luca Biffaro, Primo Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI TR |
IL SEGRETARIO