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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/03/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile - in persona del giudice unico dr.
Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 22916/18 RG, passata in decisione con gg. 60+20per scritti difensivi finali e vertente
TRA
(CF: ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante pt, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 unita- mente all' avv. M.Laiso da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ed autorizzazione dirigenziale,
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini CP_1
n. 61 presso lo studio dell'avv. U.Odierna da cui è rappresentata e difesa come in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima seduta (in trattazione scritta con note di parte).
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con citazione notificata via PEC in data 24/7/18, la in- Parte_1
terponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
6520/18, emessa il 19/2/18 [e poi notificata l'8/6/18], con la quale essa era stata condannata a pagare in favore di la somma di euro CP_1
500,00, oltre interessi legali, per borsa formativa afferente al mese di giu- gno 2009, beneficio rilasciato nell'ambito del progetto pubblico denomina- Par to ISOLA in proroga dell'originario progetto pubblico , entram- Pt_3
be destinati (come poi il successivo programma BROS) alla agevolazione dell'inserimento professionale -nel mondo del lavoro- dei non occupati. In particolare, l'odierno appellante eccepiva ab initio, come già in primo gra- do, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex adverso azionato nonché l'infondatezza della proposta domanda di cui pertanto, in totale ri- forma della gravata pronuncia, chiedeva il rigetto (v., amplius, citazione d'appello).
, all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità CP_1
del proposto gravame a cagione del tardivo esercizio dell'appello, oltre alla sua infondatezza di merito, chiedendone dunque il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Invero, a fronte della notifica dell'appello avvenuta via PEC alla premessa data del 24/7/18, risulta che la gravata sentenza è stata tuttavia notificata al- la RegioneCampania in data 8/6/18 (notifica precisamente eseguita c/o la sua procuratrice costituita avv.MonicaLaiso, a mani di addetta CP_2
alla ricezione;
trattasi inoltre di notificazione non appositamente contestata quanto alla sua riferibilità a siffatta pronuncia n. 6520/18).
All'evidenza, in tale circostanza è stato violato il termine perentorio di 30 giorni entro cui notificare, ai sensi degli artt. 325-326 cpc, l'appello mede- simo (8/6/18-24/7/18).
Ciò ne genera la irriducibile (ed eccepita) tardività, risultando così -esso gravame- oggettivamente inammissibile. L'appello va dunque respinto.
Infine, considerata sia la natura esclusivamente preliminare della presente decisione che le possibili valutazioni operabili rispetto alle sottostanti ra- gioni di merito della controversia, esse già di frequente riscontro in sezione, appare dunque equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese del secondo grado di giudizio.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con citazione notificata il 24/7/18 avverso la sentenza n. CP_3
6520/18 del GdP di Napoli, così provvede :
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Così deciso in Napoli in data 7/3/25.
Il giudice unico
AntonioAttanasio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - X Sezione Civile - in persona del giudice unico dr.
Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta, in grado di appello, al n. 22916/18 RG, passata in decisione con gg. 60+20per scritti difensivi finali e vertente
TRA
(CF: ), in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante pt, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 unita- mente all' avv. M.Laiso da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti ed autorizzazione dirigenziale,
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini CP_1
n. 61 presso lo studio dell'avv. U.Odierna da cui è rappresentata e difesa come in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da verbale di ultima seduta (in trattazione scritta con note di parte).
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
Con citazione notificata via PEC in data 24/7/18, la in- Parte_1
terponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n.
6520/18, emessa il 19/2/18 [e poi notificata l'8/6/18], con la quale essa era stata condannata a pagare in favore di la somma di euro CP_1
500,00, oltre interessi legali, per borsa formativa afferente al mese di giu- gno 2009, beneficio rilasciato nell'ambito del progetto pubblico denomina- Par to ISOLA in proroga dell'originario progetto pubblico , entram- Pt_3
be destinati (come poi il successivo programma BROS) alla agevolazione dell'inserimento professionale -nel mondo del lavoro- dei non occupati. In particolare, l'odierno appellante eccepiva ab initio, come già in primo gra- do, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex adverso azionato nonché l'infondatezza della proposta domanda di cui pertanto, in totale ri- forma della gravata pronuncia, chiedeva il rigetto (v., amplius, citazione d'appello).
, all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità CP_1
del proposto gravame a cagione del tardivo esercizio dell'appello, oltre alla sua infondatezza di merito, chiedendone dunque il rigetto (v. comparsa di risposta in atti).
Invero, a fronte della notifica dell'appello avvenuta via PEC alla premessa data del 24/7/18, risulta che la gravata sentenza è stata tuttavia notificata al- la RegioneCampania in data 8/6/18 (notifica precisamente eseguita c/o la sua procuratrice costituita avv.MonicaLaiso, a mani di addetta CP_2
alla ricezione;
trattasi inoltre di notificazione non appositamente contestata quanto alla sua riferibilità a siffatta pronuncia n. 6520/18).
All'evidenza, in tale circostanza è stato violato il termine perentorio di 30 giorni entro cui notificare, ai sensi degli artt. 325-326 cpc, l'appello mede- simo (8/6/18-24/7/18).
Ciò ne genera la irriducibile (ed eccepita) tardività, risultando così -esso gravame- oggettivamente inammissibile. L'appello va dunque respinto.
Infine, considerata sia la natura esclusivamente preliminare della presente decisione che le possibili valutazioni operabili rispetto alle sottostanti ra- gioni di merito della controversia, esse già di frequente riscontro in sezione, appare dunque equo compensare interamente tra le parti le sostenute spese del secondo grado di giudizio.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
con citazione notificata il 24/7/18 avverso la sentenza n. CP_3
6520/18 del GdP di Napoli, così provvede :
a) dichiara inammissibile l'appello;
b) compensa interamente tra le parti le spese processuali di secondo grado.
Così deciso in Napoli in data 7/3/25.
Il giudice unico
AntonioAttanasio