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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30211/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 30211/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 18 febbraio 2025, vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabio Calò e Parte_1
l'Avv. Giuseppina Tenga;
RICORRENTE
CONTRO
, Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Controparte_1
Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE
CP_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale penale di Roma, depositato e comunicato il 15 maggio 2023, nella causa R.G.DIB 1113/2012 - R.G. PM 4197/2012
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 18 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente all'indennità da custodia di beni, ritenendo incomprensibili le ragioni del quantum liquidato dal giudice e comunque errata la quantificazione (pari ad euro 709,10 in luogo del corretto importo pari ad euro 5.232,15) per aver il giudice, da una parte correttamente applicato le tariffe dell'
[...]
, ma dall'altra erroneamente ridotto i compensi ai sensi dell'art. 59 co. 2 e 3 del CP_3
DPR 115/2002 relativo a diversa fattispecie dei veicoli e natanti.
Si costituiva il Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma che, formulando domanda riconvenzionale e impugnazione incidentale, tra l'altro eccepiva la prescrizione decennale, mentre veniva dichiarata la contumacia di CP_2
resosi irreperibile, cui veniva tentata la notifica del ricorso in qualità di litisconsorte
[...] necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua, deve richiamarsi brevemente la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n.
400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
In data 2 settembre 2006, veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto esclusivamente veicoli a motore e natanti;
il decreto, infatti, specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, In via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, T.U. 115/2002. ne consegue che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ. 21.01.2022 n. 2507).
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte assimila agli 'usi locali' le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio di Roma (cfr. doc. 2 ricorso), si veda da ultimo
Cassazione Civile sentenza n. 2789 del 31.01.2023 “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo (…)
Deve … ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa (…) Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis (…) va ricordato”, per questi usi locali non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali, infatti “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ.
2789/2023).
Ciò premesso, questo giudice, al di là da ogni questione formatasi nel corso del tempo sul punto e richiamata da parte resistente, condivide pienamente la giurisprudenza di legittimità che qualifica come usi locali la Tabella dell' di Roma (protocollo n. Controparte_3
1233/02) recante le 'Tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati', con la conseguenza che deve confermarsi la correttezza del decreto di liquidazione opposto laddove ha applicato, per la quantificazione del compenso del custode giudiziario, gli importo delle predette tabelle.
Tuttavia, il decreto di liquidazione deve essere riformato laddove riduce gli importi di cui alle tabelle citate, in quanto queste devono essere applicate sic et sempliciter senza alcuna riduzione, sia in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 59 co. 2 e co. 3 DM
115/2002 per le ragioni sopra già spiegate, sia in quanto le Tabelle del prevedono CP_3 già una distinzione dei valori dell'indennità di custodia in relazione alla tipologia di bene mobile sequestrato (merci, ciclomotori, motoveicoli, autovetture, autocarri fino ed oltre 2,5l), alla modalità di conservazione delle merci (area coperta, scoperta, locale chiuso), nonché ai giorni di custodia stabilendo una riduzione della stessa all'aumentare progressivo dei giorni prevedendo specificatamente una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal 31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno.
Ciò posto, venendo alla risoluzione del caso di specie deve statuirsi, anzitutto, che l'attività di custodia resa dal ricorrente, le modalità della custodia ed il periodo temporale, non solo risultano documentalmente provate (cfr. doc. 1 ricorso) ma, altresì, non contestate in modo specifico ex art. 115 c.p.c. in quanto dire che di un fatto manca la prova, come dedotto da parte resistente (cfr. pag. 7 memoria di costituzione), non equivale di per sé a dire che quel fatto è da ritenere contestato (Cass. Civ. 17889/2020).
Ne deriva che ritenuto pacifico l'an debeatur tale per cui deve essere riconosciuta l'esecuzione dell'attività di custodia della a decorrere dal dì 20 gennaio Parte_1
2012 come risulta indicato nel 'verbale di distruzione presso deposito giudiziario' (che peraltro fa prova fino a querela di falso) sino al 20 luglio 2022, avente ad oggetto merci occupanti uno spazio di 1,5 metri cubi, custoditi in area coperta e chiusa (cfr. doc. 1 ricorso), deve rideterminarsi il quantum debeatur.
Prima di operare la quantificazione, è necessario analizzare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal resistente. L'eccezione merita accoglimento.
Le merci sono state consegnate alla in data 20 gennaio 2012 e solo in data Parte_1
in data 20 luglio 2022 il ricorrente ha chiesto il pagamento dei compensi interrompendo la prescrizione, non potendo essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione la precedente lettera del 29 giugno 2022 in quanto l'elemento oggettivo dell'atto di costituzione in mora ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c., consiste nell'esplicitazione di una pretesa, nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto destinatario, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nella citata missiva invece l'oggetto della richiesta era il sollecito della distruzione dei reperti e non la pretesa creditoria.
Ne deriva che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dal resistente, deve dichiararsi parzialmente prescritto il credito quanto ai compensi antecedenti al 20 luglio
2012.
In conclusione, dunque, assorbite e rigettate le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti in causa, l'opposizione svolta dalla deve essere Parte_1
parzialmente accolta e deve essergli riconosciuto, considerati n. 3652 giorni di custodia totali (dal 20.07.2012 al 22.07.2022) ed applicando i valori delle tabelle dell' CP_3 pari ad € 0,90 * 1,5 mc di merce * 3652 giorni, un importo pari ad € 4.930,22 un
[...] compenso per l'attività di custodia pari ad euro 4.930,22 oltre iva come per legge.
Quanto alle spese di lite in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del resistente, considerata altresì la non complessità della causa e la giurisprudenza formatasi sulla materia, sono poste in favore del ricorrente nella misura di 2/3, rimanendo compensata la parte restante;
sono liquidate in conformità al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento ed applicando i valori minimi in ragione della non complessità del caso e del rito semplificato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M
.
Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della euro 4.930,22 oltre iva come per legge, da porsi a carico dell'Erario; Parte_1
- condanna la resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in tale misura in € 568,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
W. Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
In persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 30211/2023, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. in data 18 febbraio 2025, vertente tra:
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabio Calò e Parte_1
l'Avv. Giuseppina Tenga;
RICORRENTE
CONTRO
, Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Controparte_1
Roma, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE
CP_2
LITISCONSORTE NECESSARIO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex artt. 170 DPR 115/2002, 15 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies c.p.c. avverso provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale penale di Roma, depositato e comunicato il 15 maggio 2023, nella causa R.G.DIB 1113/2012 - R.G. PM 4197/2012
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 18 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Può omettersi lo svolgimento del processo tenuto conto dell'art. 45, co. 17 della L. n.
69/2009, che ha disposto la modifica dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., il quale ora prescrive che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di liquidazione inerente all'indennità da custodia di beni, ritenendo incomprensibili le ragioni del quantum liquidato dal giudice e comunque errata la quantificazione (pari ad euro 709,10 in luogo del corretto importo pari ad euro 5.232,15) per aver il giudice, da una parte correttamente applicato le tariffe dell'
[...]
, ma dall'altra erroneamente ridotto i compensi ai sensi dell'art. 59 co. 2 e 3 del CP_3
DPR 115/2002 relativo a diversa fattispecie dei veicoli e natanti.
Si costituiva il Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma che, formulando domanda riconvenzionale e impugnazione incidentale, tra l'altro eccepiva la prescrizione decennale, mentre veniva dichiarata la contumacia di CP_2
resosi irreperibile, cui veniva tentata la notifica del ricorso in qualità di litisconsorte
[...] necessario (cfr. Cass. Civ. 19720/2022 secondo cui “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso”).
Ebbene, al fine della risoluzione della fattispecie de qua, deve richiamarsi brevemente la disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Ai sensi dell'art. 58 T.U. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
Tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 T.U. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n.
400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali;
sono altresì rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
In data 2 settembre 2006, veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto esclusivamente veicoli a motore e natanti;
il decreto, infatti, specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, In via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, T.U. 115/2002. ne consegue che in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel DM n. 265 del 2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ. 21.01.2022 n. 2507).
La giurisprudenza più recente della Suprema Corte assimila agli 'usi locali' le tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio di Roma (cfr. doc. 2 ricorso), si veda da ultimo
Cassazione Civile sentenza n. 2789 del 31.01.2023 “Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall'Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo (…)
Deve … ritenersi che nell'applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa (…) Quanto all'obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis (…) va ricordato”, per questi usi locali non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis perché è lo stesso DM 256/2006 a stabilire la determinazione dell'indennità sulla base degli gli usi locali, infatti “poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (Cass. Civ.
2789/2023).
Ciò premesso, questo giudice, al di là da ogni questione formatasi nel corso del tempo sul punto e richiamata da parte resistente, condivide pienamente la giurisprudenza di legittimità che qualifica come usi locali la Tabella dell' di Roma (protocollo n. Controparte_3
1233/02) recante le 'Tariffe di custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili sequestrati', con la conseguenza che deve confermarsi la correttezza del decreto di liquidazione opposto laddove ha applicato, per la quantificazione del compenso del custode giudiziario, gli importo delle predette tabelle.
Tuttavia, il decreto di liquidazione deve essere riformato laddove riduce gli importi di cui alle tabelle citate, in quanto queste devono essere applicate sic et sempliciter senza alcuna riduzione, sia in ragione dell'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 59 co. 2 e co. 3 DM
115/2002 per le ragioni sopra già spiegate, sia in quanto le Tabelle del prevedono CP_3 già una distinzione dei valori dell'indennità di custodia in relazione alla tipologia di bene mobile sequestrato (merci, ciclomotori, motoveicoli, autovetture, autocarri fino ed oltre 2,5l), alla modalità di conservazione delle merci (area coperta, scoperta, locale chiuso), nonché ai giorni di custodia stabilendo una riduzione della stessa all'aumentare progressivo dei giorni prevedendo specificatamente una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal 31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno.
Ciò posto, venendo alla risoluzione del caso di specie deve statuirsi, anzitutto, che l'attività di custodia resa dal ricorrente, le modalità della custodia ed il periodo temporale, non solo risultano documentalmente provate (cfr. doc. 1 ricorso) ma, altresì, non contestate in modo specifico ex art. 115 c.p.c. in quanto dire che di un fatto manca la prova, come dedotto da parte resistente (cfr. pag. 7 memoria di costituzione), non equivale di per sé a dire che quel fatto è da ritenere contestato (Cass. Civ. 17889/2020).
Ne deriva che ritenuto pacifico l'an debeatur tale per cui deve essere riconosciuta l'esecuzione dell'attività di custodia della a decorrere dal dì 20 gennaio Parte_1
2012 come risulta indicato nel 'verbale di distruzione presso deposito giudiziario' (che peraltro fa prova fino a querela di falso) sino al 20 luglio 2022, avente ad oggetto merci occupanti uno spazio di 1,5 metri cubi, custoditi in area coperta e chiusa (cfr. doc. 1 ricorso), deve rideterminarsi il quantum debeatur.
Prima di operare la quantificazione, è necessario analizzare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal resistente. L'eccezione merita accoglimento.
Le merci sono state consegnate alla in data 20 gennaio 2012 e solo in data Parte_1
in data 20 luglio 2022 il ricorrente ha chiesto il pagamento dei compensi interrompendo la prescrizione, non potendo essere considerata quale atto interruttivo della prescrizione la precedente lettera del 29 giugno 2022 in quanto l'elemento oggettivo dell'atto di costituzione in mora ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c., consiste nell'esplicitazione di una pretesa, nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto destinatario, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Nella citata missiva invece l'oggetto della richiesta era il sollecito della distruzione dei reperti e non la pretesa creditoria.
Ne deriva che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione proposta dal resistente, deve dichiararsi parzialmente prescritto il credito quanto ai compensi antecedenti al 20 luglio
2012.
In conclusione, dunque, assorbite e rigettate le ulteriori domande ed eccezioni formulate dalle parti in causa, l'opposizione svolta dalla deve essere Parte_1
parzialmente accolta e deve essergli riconosciuto, considerati n. 3652 giorni di custodia totali (dal 20.07.2012 al 22.07.2022) ed applicando i valori delle tabelle dell' CP_3 pari ad € 0,90 * 1,5 mc di merce * 3652 giorni, un importo pari ad € 4.930,22 un
[...] compenso per l'attività di custodia pari ad euro 4.930,22 oltre iva come per legge.
Quanto alle spese di lite in considerazione dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione e dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del resistente, considerata altresì la non complessità della causa e la giurisprudenza formatasi sulla materia, sono poste in favore del ricorrente nella misura di 2/3, rimanendo compensata la parte restante;
sono liquidate in conformità al DM n. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento ed applicando i valori minimi in ragione della non complessità del caso e del rito semplificato, con esclusione della fase istruttoria, non svolta.
P.Q.M
.
Il Giudice, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida in favore della euro 4.930,22 oltre iva come per legge, da porsi a carico dell'Erario; Parte_1
- condanna la resistente al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in tale misura in € 568,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 marzo 2025
IL GIUDICE
W. Verusio