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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 26.02.2024 da
, elettivamente Parte_1
domiciliato presso l'avv. Sergio Sica che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Piero CP_1
Gallimberti che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Rovigo
In punto: costituzione rendita vitalizia
Causa trattata all'udienza del 20.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “Piaccia all'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della gravata sentenza, rigettarsi il ricorso introduttivo di primo grado e le domande tutte proposte da . CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare
Dichiarare l'appello inammissibile ovvero improcedibile, stante
l'avvenuto riconoscimento – medio tempore - del diritto dell'appellata, come più ampiamente esposto e documentato
Nel merito
Respingere integralmente il proposto appello e specificamente respingere l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, riproposta nel presente giudizio con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese del presente grado del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 26.02.2024 l' ha Pt_1
impugnato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di
Rovigo, previo accertamento dello svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di collaboratrice familiare dall'1.01.1978 al
9.07.1982 nell'azienda agricola del padre – medio tempore deceduto e che non aveva provveduto al versamento dei contributi previdenziali – ha accertato la sussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita vitalizia (con onere economico a carico della stessa ricorrente)
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ai sensi dell'art. 13 l. n. 1338/1962, e ha ordinato all' di Pt_1
provvedere alla costituzione della stessa.
Il Giudice di prime cure ha respinto l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' richiamando i principi ricavabili da Pt_1
Cass. n. 7853 del 2003, in forza dei quali la facoltà di costituire la rendita vitalizia, ad iniziativa del lavoratore, rientrerebbe nel novero dei diritti potestativi, e ha nel merito accertato l'effettività dell'attività lavorativa di collaboratrice familiare valorizzando la documentazione dimessa dalla ricorrente.
L' ha proposto appello sulla base di un unico motivo con cui si Pt_1
censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di prescrizione decennale. Sul punto l' richiama la pronuncia delle sezioni unite Pt_1
della Cassazione n. 21302/2017 secondo cui “Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la Pt_1
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva”. Nel caso di specie, i contributi si sarebbero prescritti nel
1992 e il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, conseguentemente, si sarebbe prescritto nel 2002. Di qui la richiesta di riforma della decisione del Tribunale di Rovigo.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente rilevando che dopo una prima interlocuzione con il legale dell' – in cui si era fatto Pt_1
riferimento alla volontà dell'Istituto di eseguire la sentenza, fatto salvo l'esito dell'appello – l' aveva trasmesso un provvedimento di Pt_1
accoglimento dell'originaria domanda non contenente alcuna riserva, cui aveva fatto seguito il versamento della riserva matematica per la
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costituzione della rendita. Alla luce di tale provvedimento, l'appellata sostiene che sarebbe stata superata l'iniziale riserva formulata dal legale dell' , con conseguente pieno riconoscimento del diritto Pt_1
cui, nella prospettazione offerta, dovrebbe conseguire l'improcedibilità dell'appello. Nel merito ha comunque argomentato a sostegno della correttezza della decisione di primo grado e ha evidenziato che non era stato oggetto di appello il capo della sentenza riferito all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge per la costituzione della rendita vitalizia.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – La sentenza del Tribunale di Rovigo è stata impugnata sotto un unico profilo, concernente il rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale.
La questione di diritto è stata particolarmente dibattuta in giurisprudenza. Secondo un primo risalente orientamento, la Suprema
Corte aveva ritenuto che l'art. 13, l. n. 1338/1962, riconoscesse la facoltà di regolarizzare senza limiti temporali la posizione assicurativa per i periodi per i quali fosse intervenuta la prescrizione dei contributi
(cfr., fra le numerose, Cass. n. 1304 del 1971, n. 1374 del 1974, n.
1298 del 1978, n. 5487 del 1983). Successivamente, Cass. n. 6361 del
1984 ritenne, per contro, di poter affermare come “conforme a diritto” che l'azione di cui all'art. 13, cit., non sarebbe imprescrittibile, ma soggetta al termine prescrizionale di cui all'art. 2946 c.c., il quale, in conformità al disposto dell'art. 2935 dello stesso codice, decorrerebbe dal compimento della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro. Tale orientamento, successivamente ribadito in altre pronunce, è stato superato da Cass. n. 7853 del 2003, la quale –
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muovendo da una distinzione di carattere generale sulla prescrittibilità delle facoltà giuridiche e dei cosiddetti diritti potestativi a seconda che incidano su situazioni precorse o debbano operare solo pro futuro – ha all'opposto ritenuto che la facoltà di costituire una rendita vitalizia non sarebbe soggetta a prescrizione alcuna, escludendo, sulla scorta del testuale disposto dell'art. 13, l. n. 1338/1962, che abbiano rilevanza il momento della prescrizione dei contributi oppure quello in cui sarebbe maturato il diritto alla pensione o, ancora, quello in cui l'assicurato, in base ai contributi già versati, abbia conseguito la pensione. In seguito, l'orientamento favorevole alla prescrittibilità dell'azione ex art. 13, l. n. 1338/1962, è stato fatto proprio da Cass. n.
12213 del 2004 e, più recentemente, da Cass. n. 983 del 2016. Ancor più di recente, come rilevato anche dalla difesa dell' , le Sezioni Pt_1
Unite nel 2017 hanno affermato che il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, della rendita vitalizia di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell' , senza che rilevi la Pt_1
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.
Pur prendendo atto del consolidarsi di tale orientamento, la Suprema
Corte ha di recente messo in discussione l'applicabilità del principio di diritto alla peculiare fattispecie – come quella oggetto di causa – in cui sia direttamente il lavoratore, con onere a proprio esclusivo carico,
a richiedere la costituzione della rendita vitalizia. La pronuncia delle
Sezioni Unite, infatti, si riferisce specificamente all'ipotesi in cui il lavoratore faccia valere nei confronti del datore di lavoro il diritto alla costituzione della rendita vitalizia ed è evidente che la prescrittibilità
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del diritto trova la sua ragion d'essere proprio per evidenti esigenze di certezza del diritto nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, nei cui confronti si formula una domanda di condanna a versare all' Pt_1
la riserva matematica utile alla costituzione della rendita.
La quarta sezione lavoro della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 13229/24 ha quindi rilevato “che, sebbene possa ormai considerarsi assurto a diritto vivente il principio secondo cui esigenze di certezza del diritto imporrebbero di ritenere che il lavoratore possa esercitare il diritto potestativo a vedersi costituire la rendita di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962, entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dalla maturazione della prescrizione del diritto al recupero dei contributi da parte dell' Pt_1
(così, espressamente, Cass. S.U. n. 21302 del 2017, cit., in motivazione, e, più recentemente, Cass. n. 18661 del 2020), reputa il
Collegio che tale conclusione, che di per sé importerebbe
l'accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza impugnata, possa essere suscettibile di rimeditazione […] Cass. n.
31337 del 2022 ha recentemente rimarcato, sulla scorta dei lavori preparatori, che lo scopo della norma consiste nell'attuare un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione e che, proprio per ciò, deve considerarsi strettamente collegata alla previsione di cui all'art.
2116, comma 2°, c.c., a norma del quale “nei casi in cui […] le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”, costituendo una forma di
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reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione (cfr., nello stesso senso, già Cass. nn. 6088 del 1981,
6517 del 1986, 5825 del 1995, 14680 del 1999, 22751 del 2004, 2630 del 2014); che, proprio per ciò, è stato escluso che l'azione proposta dal lavoratore ai sensi dell'art. 13, comma 5°, l. n. 1338/1962, sia assoggettabile alla decadenza triennale di cui all'art. 47, d.P.R. n.
639/1970 (così Cass. n. 32500 del 2021), o necessiti della previa proposizione di una domanda amministrativa (Cass. n. 31337 del
2022, cit.), trattandosi di azione che non ha ad oggetto una prestazione previdenziale, ma si propone piuttosto di rimediare alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti;
[…] una volta che la riserva matematica sia stata versata dal datore di lavoro o dal lavoratore, la costituzione della rendita vitalizia non comporta alcun onere economico per l' Pt_1
essendo congegnate le tariffe di cui al d.m. 19.2.1981 (emanato in attuazione dell'ult. co. dell'art. 13, cit.) in modo tale che la riserva matematica copra interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi
(cfr. in specie l'All. 12 al d.m. 19.2.1981, cit.); che, così ricostruito
l'impianto normativo, sembra evidente, a parere di questo Collegio, che un problema di prescrizione dell'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia si pone nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, precisamente allorché il lavoratore chieda in giudizio (in contraddittorio necessario con l' cfr. Cass. S.U. n. 3678 del Pt_1
2009) che il datore di lavoro venga condannato a versare la riserva matematica utile alla costituzione della rendita;
che a venire in rilievo, in tal caso, è infatti la responsabilità che l'art. 2116 comma
2° c.c. prevede in capo al datore di lavoro allorché, “per mancata o irregolare contribuzione”, le istituzioni di previdenza e assistenza
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non siano tenute “a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute” al lavoratore assicurato, la quale è sottoposta a prescrizione ordinaria decennale (cfr. per tutte Cass. n. 13997 del 2007); che, per contro, seri dubbi si pongono, quanto meno in ordine alla decorrenza della prescrizione, nei rapporti tra l'ente previdenziale e il datore di lavoro che intenda avvalersi del congegno di cui all'art. 13, l. n.
1338/1962, per rimediare in forma specifica al danno cagionato al lavoratore, e tra l'ente previdenziale e il lavoratore che intenda sostituirsi al datore di lavoro nel versamento della riserva matematica, essendo l'ente mero destinatario di un pagamento che, come s'è anzidetto, è destinato a coprire interamente l'onere assunto dall'assicurazione generale obbligatoria dal momento in cui è riferito il calcolo in poi”. La sezione lavoro giunge quindi ad affermare che “escludendo la tesi della imprescrittibilità nei confronti dell'ente previdenziale dell'azione volta alla costituzione della rendita vitalizia, le ragioni testuali, logiche e finalistiche che sopra si sono evidenziate nell'interpretazione dell'art. 13, l. n. 1338/1962, militerebbero quanto meno per ancorare la decorrenza della prescrizione in danno del lavoratore non già alla data di prescrizione dei contributi (rectius, alla data di prescrizione della facoltà del datore di lavoro di versare la riserva matematica, a sua volta decorrente da quella di prescrizione dei contributi), ma alla stessa data in cui matura il danno di cui all'art. 2116 comma 2° c.c., ossia al momento in cui, verificatosi l'evento protetto, l'ente previdenziale non è tenuto al pagamento della prestazione pensionistica in conseguenza dell'omissione contributiva”. Di qui la rimessione della questione alla Prima Presidente per l'assegnazione alle sezioni unite, non senza un'ultima chiosa in cui si rileva che “le affermazioni su riportate di Cass. S.U. n. 21302 del 2017, cit., siano state rese in una
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fattispecie in cui l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 13, l.
n. 1338/1962, era stata sollevata dal datore di lavoro (e non, come nella specie, dall e dunque non appaiano stricto sensu Pt_1
vincolanti ai fini di cui all'art. 374 comma 3° c.p.c.”.
1.1 – Gli argomenti sopra riportati che hanno condotto a rimettere la questione alle Sezioni Unite, già offrono la soluzione interpretativa che questa Corte reputa corretta, valorizzando la differenza tra l'ipotesi in cui il lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al versamento all' della riserva matematica per la costituzione della Pt_1
rendita e quella in cui sia il lavoratore ad offrire spontaneamente il versamento del dovuto per veder regolarizzata la propria posizione contributiva. Solo nel primo caso, infatti, si giustifica la prescrittibilità del diritto con decorrenza dalla data di prescrizione dei contributi non versati attesa l'esigenza di tutela della certezza del diritto e della stabilità delle posizioni giuridiche soggettive tra lavoratore e datore di lavoro nei cui confronti si invoca la responsabilità derivante dall'art. 2116 c.c..
1.2 – Ad ogni buon conto, nelle more della decisione delle Sezioni
Unite, è intervenuto il legislatore che con l'art. 30 della legge n.
303/2024 ha aggiunto un ultimo comma all'art. 13 l. n. 1338/62 in cui si prevede che “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per
l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all la Parte_1
costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
Se ne ricava che il legislatore ha inequivocabilmente sottratto al regime della prescrizione decennale il diritto del lavoratore di richiedere, in prima persona e con onere a proprio carico, la
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costituzione della rendita vitalizia. Ne deriva ulteriormente che, anche volendo considerare decorsi i termini di prescrizione riferibili all'esercizio della facoltà di costituzione della rendita vitalizia di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 13 citato (come sostiene ), l'odierna Pt_1
appellata – proprio perché ha richiesto in prima persona e con onere a proprio carico la costituzione della rendita – non può vedersi opporre fondatamente l'eccezione di prescrizione che, dunque, non può trovare accoglimento.
2 – Atteso che l'appello non ha ad oggetto anche l'accertamento dei requisiti di merito per ottenere la costituzione della rendita – già ritenuti sussistenti dal giudice dci primo grado – la sentenza di primo grado va, conclusivamente, confermata, con assorbimento di ogni altra questione sollevata dalla difesa dell'appellata. Ad ogni modo, si rileva come l'appello dell non potesse considerarsi inammissibile o Pt_1
improcedibile in ragione dell'emissione del provvedimento di accoglimento della domanda di costituzione della rendita vitalizia, trattandosi di provvedimento adottato in esecuzione della sentenza di primo grado, che ha fatto seguito ad una interlocuzione stragiudiziale con il legale dell , peraltro riportata dalla difesa dell'appellata, in Pt_1
ordine alla richiesta di esecuzione provvisoria della sentenza.
3 – Le spese di lite del grado possono essere compensate attesa l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha coinvolto la materia.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Spese del grado compensate;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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