Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4686 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 24214/2022 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 24214/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza, svoltasi con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., del 05
dicembre 2024 e con fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-
quinquies c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 24 febbraio 2025
TRA
c.f.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.08.1939, residente in [...],
c.f.: , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
01.10.1982, residente in [...], e
[...]
, c.f.: , nata a [...]- Controparte_1 CodiceFiscale_3
USA) il 05.09.1969, residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Cuma, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonio Laurenzo (c.f.: ), che li CodiceFiscale_4
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla citazione
- ATTORI
E
P.VA , in persona del Direttore p.t. Controparte_2 P.VA_1
Pag. 1
Giunta Regionale della Campania, n. 106, del 4.08.2022, in esecuzione del
D.R.G.C. 326 del 21/06/2022, con sede legale in Napoli alla Via Antonio
Cardarelli, n. 9, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cardarelli, n.
9, presso lo studio dell'Avv. Michele Salmone (c.f.: C.F._5
), che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Pierpaolo Galli
[...]
(c.f.: ), in virtù di procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_6
costituzione e risposta
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 5 dicembre 2024
la difesa degli attori ha chiesto la revoca dell'ordinanza del 26 maggio 2023 e l'ammissione della prova per testi articolata al fine di accertare lo stato di sofferenza fisica e psichica patita dalla nel periodo intercorrente dal CP_4
primo ricovero al decesso;
in mancanza, di “1) accettare e dichiarare la
responsabilità civile della convenuta in persona del Controparte_2
Direttore p.t. P.VA con sede legale in Napoli alla Via Antonio P.VA_1
Cardarelli n. 9, per l'errore medico commesso dai suoi sanitari a seguito
della errata e/o mancata diagnosi di carcinoma polmonare nei confronti di
, e per l'effetto 2) condannare la convenuta PA
in persona del legale rapp.te p.t., congiuntamente e Controparte_6
solidalmente alla Compagnia di Assicurazione, eventualmente chiamata in
causa, con vincolo solidale anche con gli altri convenuti, ed in relazione ai
quali deve intendersi esteso sin d'ora il presente petitum, al risarcimento, in
favore di , e Parte_1 Controparte_7 CP_1
Pag. 2 , dei danni non patrimoniali iure hereditatis quantificati in Controparte_1
complessivi €.250.000,00 od in quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dall'evento sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, la convenuta
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., congiuntamente e solidalmente CP_6
alla Compagnia di Assicurazione, eventualmente chiamata in causa, con
vincolo solidale anche con gli altri convenuti, ed in relazione ai quali deve
intendersi esteso sin d'ora il presente petitum, al pagamento delle spese e
competenze legali del presente giudizio, nonché il rimborso delle spese
generali nella misura del 15%, oltre VA e CPA, come per legge, con clausola
di attribuzione al procuratore antistatario”.
La difesa della convenuta ha concluso chiedendo l'integrale rigetto della domanda della controparte per essere infondata in fatto ed in diritto e soprattutto per totale inesistenza di danni, con vittoria di spese e competenze di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Con atto di citazione ritualmente gli attori, e Parte_1 [...]
nonché , rispettivamente marito e figli di Parte_2 Controparte_1
anche nella qualità di eredi di quest'ultima, PA
hanno convenuto in giudizio l' Controparte_8
per l'udienza del 6 febbraio 2023, esponendo:
- che in data 21/05/2015 la di anni 63, iniziava a manifestare i CP_4
sintomi di febbre alta (39-39,5), tosse con espettorato ematico, dispnea e
Pag. 3 dolore al torace alla regione basale posteriore sinistra;
- che il marito, , di professione medico chirurgo, Parte_1
dopo una percussione del torace rilevava un versamento pleurico nell'emitorace sinistro;
- che in data 24/05/2015, dopo aver rilevato che nonostante la cura antibiotica con Zitromax 500 persisteva la sintomatologia, la si recava al CP_4
P.S. del dove le fu diagnosticata una polmonite e Controparte_2
versamento pleurico base sx;
- che fu sottoposta ad esami di laboratorio, ecocardiogramma ritmo sinusale e radiografia al torace, che confermarono nell'emitorace sinistro un addensamento parenchimale con versamento pleurico: “velatura pleurogena medio basale a sinistra”;
- che fu trasferita in OBI con diagnosi d'ingresso: sospetta polmonite e iposodiemia;
- che in data 26/05/2015 veniva dimessa dal P.S. e trasferita al
Reparto di Medicina per un edema polmonare acuto;
- che in data 30/06/2015 veniva dimessa con diagnosi: “scompenso
cardiaco sinistro.Miocardiopatia ipocinetica con disfunzione sisto-diastolica
del ventricolo sinistr. Lieve valvulopatia mitro-aortica. Versamento pleurico
sinistro. Ipertensione arteriosa: distiroidismo” e con prescrizione di una terapia farmacologica domiciliare e un controllo cardiologico con ecocardiogramma a 20 giorni;
- che durante il suo ricovero di 35 giorni presso il (24/05- CP_2
30/06), nonostante accusasse persistenti dolori al torace con espettorato ematico, non è stata sottoposta a nessun accertamento strumentale o
Pag. 4 diagnostico al fine di accertare la natura di tale disturbo, ma curata esclusivamente con antibiotici per flebo, cortisone e terapie cardiache per il riscontrato scompenso cardiaco;
- che in data 17/07/2015 la dopo quindici giorni di terapia CP_4
domiciliare senza alcun esito migliorativo ma con peggioramento delle condizioni di salute (febbre, tosse con espettorato ematico, dispnea e dolore al torace alla regione basale posteriore sinistra), si recò nuovamente al P.S. del dove fu sottoposta ad esami di laboratorio nonché ad una CP_2
radiografia al torace che rilevava” Ipodiafania parenchimale basale sinistra.
Accentuazione della trama polmonare…”
- che in data 18/07/2015, per carenza di posti letto nella struttura sanitaria, venne trasferita in autoambulanza al reparto di Medicina Generale
dell' dove fu sottoposta a nuovi Controparte_9
esami di laboratorio, ad un'ecografia addome completa ed una tac torace addominale con mezzo di contrasto da cui risultò la diagnosi di neoplasia polmonare al polmone sinistro, con metastasi epatiche;
- che in data 30/07/2015, la fu trasferita presso il reparto di CP_4
Pneumologia Oncologica per effettuare una fibrobroncoscopia con biopsia al fine di accertare il tipo di neoplasia e la relativa terapia chemioterapica;
- che le condizioni cliniche erano compromesse tanto da rendere impossibile l'esecuzione di una broncoscopia;
- che in data 01/08/2015 veniva sottoposta ad una trasfusione di sangue ed in data 03/08/2015 ad una nuova radiografia al torace;
- che in data 06/08/2015 la paziente fu dimessa con la diagnosi di carcinoma polmonare;
Pag.
5 - che in data 08/08/2015 la pienamente cosciente e consapevole CP_4
di quello che le stava accadendo, decedeva presso la sua abitazione.
Tanto premesso gli attori hanno dedotto ed evidenziato i profili di grave imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari del che CP_2
hanno assistito la ravvisati al momento del primo ricovero del 24 CP_4
maggio 2015 in quanto, all'esito della radiografia che riscontrava un versamento pleurico, non indagarono sulla patologia polmonare nonostante la rilevante e persistente sintomatologia (dolori al torace con espettorato ematico, dispnea, astenia), determinando una tardiva diagnosi del carcinoma polmonare di cui risultava affetta la e compromettendo così non solo CP_4
l'evitabilità dell'evento infausto ma anche la possibilità di un apprezzabile prolungamento della vita residua (quale possibile effetto di un'eventuale terapia avviata in epoca anteriore), ed ancora la qualità di tale ridotta prospettiva di vita.
Gli attori hanno, quindi, chiesto accertarsi la responsabilità dei sanitari dell' e la condanna di questi ultima al risarcimento dei Controparte_8
danni.
In particolare, hanno chiesto, iure hereditatis, la liquidazione del danno biologico terminale, siccome tra le lesioni colpose subite dalla loro congiunta e l'evento morte è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, e del danno morale cd. terminale in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine.
Hanno, poi, dedotto la violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente a causa del colpevole ritardo diagnostico della patologia ad esito certamente infausto (cancro al polmone) e della rilevante sofferenza
Pag. 6 patita dalla paziente che hanno determinato la violazione del diritto della CP_4
di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali.
Secondo gli attori in questi casi, infatti, la loro congiunta si è vista preclusa,
non solo la possibilità di procedere in tempi più rapidi all'attivazione della terapia necessaria o di ricercare alternative meramente palliative, ma anche la scelta di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole attesa della fine.
Infine, gli attori hanno domandato anche la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale da liquidarsi in misura non inferiore ad euro
250.000,00.
Parte attrice ha così concluso:
“1) accettare e dichiarare la responsabilità civile della convenuta
in persona del Direttore p.t. P.VA , con Controparte_2 P.VA_1
sede legale in Napoli alla Via Antonio Cardarelli n. 9, per l'errore medico
commesso dai suoi sanitari a seguito della errata e/o mancata diagnosi di
carcinoma polmonare nei confronti della sig.ra PA
, e per l'effetto
[...]
2) condannare la convenuta in persona del legale Controparte_6
rapp.te p.t., congiuntamente e solidalmente alla Compagnia di Assicurazione,
eventualmente chiamata in causa, con vincolo solidale anche con gli altri
convenuti, ed in relazione ai quali deve intendersi esteso sin d'ora il presente
petitum, al risarcimento, in favore dei sig.rri Parte_1
, e la sig.ra , dei danni Controparte_7 Controparte_1
non patrimoniali iure hereditatis quantificati in complessivi Euro 250.000,00
od in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre
Pag. 7 interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo;
3) condannare, altresì, la convenuta in persona del Controparte_6
legale rapp.te p.t., congiuntamente e solidalmente alla Compagnia di
Assicurazione, eventualmente chiamata in causa, con vincolo solidale anche
con gli altri convenuti, ed in relazione ai quali deve intendersi esteso sin
d'ora il presente petitum, al pagamento delle spese e competenze legali del
presente giudizio, nonché il rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre VA e CPA, come per legge, con clausola di attribuzione al
procuratore antistatario”.
In data 17.01.2023 si è costituita la Controparte_10
chiedendo il rigetto della domanda e deducendo la
[...]
carenza di legittimazione attiva della qualità di eredi, la mancanza di una condotta inadempiente e del nesso di causalità.
Concessi i termini per le memorie istruttorie ex art. 186, co. VI, c.p.c.,
non ammessa la prova testimoniale ed ammessa ed espletata, invece, la CTU
con successiva integrazione dei quesiti, all'udienza del 5.12.2024 la causa è
stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto il 24.2.2025.
Come già esposto le domande sono solo in parte fondate e, in particolare, è fondata la domanda con la quale gli attori chiedono, iure
hereditatis, il risarcimento del danno alla lesione del diritto all'autodeterminazione della propria congiunta a causa del ritardo diagnostico che risulta accertato in corso di causa. Per il resto le altre domande devono essere rigettate.
In via preliminare ed in rito, occorre rilevare la procedibilità della
Pag. 8 domanda avendo parte attrice attivato la procedura di mediazione obbligatoria conclusasi con verbale negativo del 3 febbraio 2022.
Passando al merito deve essere disattesa l'eccezione di difetto di titolarità attiva degli attori sollevata dall' atteso che i primi hanno CP_2
prodotto sin dalla costituzione in giudizio documentazione anagrafica attestante il loro rapporto, per il primo, di coniugio e, per gli altri due, di filiazione con la paziente. Promuovendo questo giudizio hanno implicitamente accettato l'eredità della loro, rispettivamente, moglie e madre.
Passando all'esame della responsabilità dedotta in lite si ritiene utile premettere, i princìpi giurisprudenziali, consolidati, in tema di responsabilità
professionale medica, rilevanti nella presente controversia.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu”
alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane,
con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico)
e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
“L'accettazione del paziente in una struttura - pubblica o privata -
deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità con la medesima” (Cass.civ. n.
24791/2008).
Pag. 9 Le Sezioni Unite hanno avuto cura di precisare che “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica,
quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (Cass. civ., sez. un., n. 577/2008).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex art. 1228 c.c. dal fatto altrui, ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. civ. n. 1043/2019) anche se più di recente si è
affermato che la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio,
fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario.
Si è, infatti, affermato (Cass. 29001/2021) che “in tema di
responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la
responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c.,
una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
Pag. 10 altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Nel caso di specie, trattandosi di fatti risalenti all'anno 2015, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge
Gelli, con la legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n. 189/2012).
Sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in giudizio
deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il
contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento
Pag. 11 qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Altresì grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare. E, invero, se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata, da colui che allega tale ascrizione, la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta.
Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che, invece, spetta al debitore di provare,
dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)”.
La condotta omissiva del sanitario deve ritenersi collegata causalmente all'evento dannoso qualora l'evento dannoso non si sarebbe verificato o comunque sarebbe stato limitato nella sua portata o differito nel tempo in misura non irrisoria.
Pag. 12 La condotta omissiva non è causalmente riconducibile all'evento dannoso nel caso in cui l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato o gli effetti dannosi sarebbero stati comunque sostanzialmente gli stessi che il paziente ha subito, in questo caso l'evento dannoso dipende da altri fattori causali diversi dalla condotta omissiva del sanitario.
Con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava invece su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari. In particolare, l'oggetto del secondo ciclo causale è in sostanza la prova di una eccezione processuale e cioè di un fatto storico, che estingue la pretesa dell'attore danneggiato. La prova consiste in un fatto positivo e cioè
dimostrare che il fatto dannoso, la patologia, la lesione o il pregiudizio è stato causato da un fatto diverso dalla (inadeguata) prestazione professionale e cioè
da una causa sopravvenuta imprevedibile ed inevitabile, assolvendo, indi, per tal via, alla prova del fatto estintivo del diritto azionato dall'attore.
Pag. 13 Nel secondo ciclo causale il debitore (convenuto) danneggiante deve fornire la c.d. prova del fatto estintivo del diritto che s'incentra sulla diligenza spesa nell'esecuzione della prestazione, ma non quella professionale evocata dal secondo comma dell'art. 1176, c.c., bensì quella ordinaria posta dal primo comma della norma da ultimo citata.
In sostanza, se l'attore-creditore-paziente offre la prova per presunzioni del nesso causale a fondamento della propria domanda così
completando il primo ciclo causale, il medico convenuto può offrire la controprova per paralizzare il risultato probabilistico raggiunto attraverso quella presunzione.
Se il medico fornisce questa controprova, si apre il terzo ciclo causale e cioè la possibilità per l'attore di dimostrare la insufficienza della controprova del convenuto medico. All'esito del secondo ciclo causale, la prova, da parte del debitore, di aver osservato le leges artis (cioè avere provato che l'evento sopravvenuto, usando la diligenza ordinaria, era non prevedibile e non evitabile), farebbe in altre parole scattare un nuovo ciclo causale (il terzo) questa volta a carico del creditore, tenuto a allegare e dimostrare la causa ignota e la sua prevedibilità da parte del debitore.
Nel caso di specie parte attrice ha dimostrato per tabulas il contatto con la struttura sanitaria con il deposito delle cartelle cliniche ed ha ravvisato l'inadempimento qualificato dei sanitari nel ritardo nella diagnosi comportante un aggravamento della patologia.
Questo ritardo accertato anche dai CCTTUU non è stato però posto dai medesimi in collegamento causale con il peggioramento delle condizioni della
de cuius.
Pag. 14 Invero, i medesimi hanno ritenuto che: “al primo ricovero (24.5.2015)
della presso il Cardarelli è mancato l'approfondimento diagnostico CP_4
dell'addensamento parenchimale lobare polmonare inferiore sinistro con
versamento pleurico imaging-documentato.
Condotta corretta, al primo ricovero, sarebbe stata quella di
procedere all'approfondimento diagnostico con Rx Torace di controllo prima
della dimissione che, documentando la persistenza del quadro patologico
pleuro-parenchimale, avrebbe condotto a indagini di secondo livello,
segnatamente una TC Toraco-addominale, che avrebbe comportato un
anticipo della diagnosi. Un anticipo diagnostico di circa 30 giorni avrebbe
diagnosticato una neoplasia in stadio già avanzato, sostanzialmente analogo
a quello osservato, poi, con ritardo.
Anche in un diagnostico anticipato la neoplasia non sarebbe stata
passibile di trattamento chemioterapico per le gravi co-morbosità,
cardiovascolari e polmonari, patite dalla paziente. In buona sostanza, un
diagnostico precoce non avrebbe né evitato il decesso né modificato la
sopravvivenza in termini di sua più lunga durata.
Un diagnostico più precoce quindi nulla sostanzialmente avrebbe
offerto in termini di durata della sopravvivenza: analoga sarebbe stata la
aspettativa di vita.
Assolutamente non significativo sarebbe stato molto probabilmente il
miglioramento della qualità di vita residua che si sarebbe potuto forse offrire
alla paziente.
In particolare, “un anticipo diagnostico di circa 30 giorni, calcolando
l'intervallo di tempo di circa 20 giorni a verificare l'ipotesi, condivisibile, di
Pag. 15 fatto infiammatorio pleuro-parenchimale polmonare, avrebbe diagnosticato
una neoplasia in stadio già avanzato, sostanzialmente analogo a quello
osservato, poi, con ritardo. (…) Un diagnostico più precoce nulla
sostanzialmente, come detto, avrebbe offerto in termini di durata della
sopravvivenza: analoga sarebbe stata la aspettativa di vita”.
Anche in un diagnostico anticipato, la neoplasia non sarebbe stata passibile di trattamento chemioterapico per le gravi co-morbosità,
cardiovascolari e polmonari, patite dalla paziente.
Su queste basi, non può essere riconosciuta nessuna responsabilità
della struttura convenuta nell'aggravamento delle condizioni della paziente, in una riduzione delle sue aspettative di vita e nell'evento morte che, comunque,
si sarebbe verificato in quelle stesse tempistiche.
Devono, pertanto, essere rigettate le domande, iure hereditatis, volte ad ottenere il risarcimento del danno biologico cd. terminale e di quello morale cd. terminale nonché del danno iure proprio da perdita del rapporto parentale perché sono domande che presuppongono l'accertamento positivo del nesso causale tra l'inadempimento qualificato dei sanitari ed il peggioramento delle condizioni del paziente, con la conseguente irrilevanza,
quindi, dei mezzi istruttori articolati sul punto e non ammessi in fase istruttoria.
Deve, invece, essere accolta per quanto di ragione la domanda di risarcimento, iure hereditatis, per il danno alla libera autodeterminazione.
Come hanno sottolineato i CCTTUU, “La mancata effettuazione di un
approfondimento del quadro polmonare nel ricovero del maggio 2015
avrebbe avuto come unico esito giuridicamente rilevante di aver sottratto alla
Pag. 16 la possibilità di scelta della terapia palliativa, in quanto non sarebbe CP_4
stato possibile prendere in considerazione l'ipotesi di una terapia biologica
in assenza dell'esame istologico e immunoistochimico del tumore”.
Sul punto si richiama la giurisprudenza citata dagli attori secondo cui
“in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto,
l'area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla
integrità fisica del paziente, né nella perdita di "chance" di guarigione, ma
include la perdita di un "ventaglio" di opzioni con le quali scegliere come
affrontare l'ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la
lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo,
apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente
nella scelta dei propri percorsi esistenziali;
in tale prospettiva, il diritto di
autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo
mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più
reversibili, ovvero, all'opposto, mediante la predeterminazione di un percorso
che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione
della propria condizione. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha cassato con
rinvio la decisione di merito la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria,
fatta valere "iure hereditatis", esclusivamente sulla base dell'assenza di prova
che la ritardata diagnosi del carcinoma avesse compromesso "chances" di
guarigione della paziente o, quantomeno, di maggiore e migliore
sopravvivenza, ignorando che l'accertato negligente ritardo diagnostico
aveva determinato la lesione del diritto della stessa di autodeterminarsi)”
(Cass., sez. III, sent. n. 10424 del 15 aprile 2019).
In questa sentenza si richiama un precedente che ha avuto modo di
Pag. 17 affermare come "da una diagnosi esatta di una malattia ad esito
ineluttabilmente infausto consegue che il paziente, oltre ad essere messo nelle
condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, «che fare» nell'ambito
di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della
salute residua fino all'esito infausto, è anche messo in condizione di
programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle
sue attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista di
quell'esito" (così Cass. Sez. 3, sent. n. 23846 del 2008, cit.).
E, ancora, nella motivazione della sentenza del 2019 si legge: “il
ritardo diagnostico (peraltro, acclarato come sicuramente negligente) ha
determinato - come sottolineato, di recente, da questa Corte, sempre con
riferimento a fattispecie analoga a quella oggi in esame - "la perdita diretta
di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo, non configurabile
alla stregua di un «quantum» (eventualmente traducibile in termini
percentuali) di possibilità di un risultato o di un evento favorevole (secondo
la definizione elementare della chance comunemente diffusa nei discorsi sulla
responsabilità civile), ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del
diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali
in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto"
(così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 marzo 2018, n. 7260)”.
Come sottolineato dalla Cassazione “è, dunque, la lesione di tale
libertà che è rimasta priva di ogni considerazione da parte della sentenza
impugnata, ovvero quella di scegliere come affrontare l'ultimo tratto del
proprio percorso di vita, una situazione, questa, meritevole di tutela "al di là
di qualunque considerazione soggettiva sul valore, la rilevanza o la dignità,
Pag. 18 degli eventuali possibili contenuti di tale scelta" (così, del pari, Cass. Sez. 3,
ord. n. 7260 del 2018, cit.). Del pari, questa Corte ha sottolineato
l'autonomia che tale tipo di danno presenta rispetto a quello da "perdita di
chance", pure ipotizzabile in caso di "malpractice" sanitaria. Si è, infatti,
affermato che, quando "la condotta colpevole del sanitario non ha avuto
alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e
sull'esito finale, rilevando di converso, «in pejus», sulla sola (e diversa)
qualità ed organizzazione della vita del paziente", si è in presenza di un
"evento di danno" e di un "danno risarcibile" che è "in tal caso rappresentato
da tale (diversa e peggiore) qualità della vita", da intendere anche "nel senso
di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del
proprio tempo residuo", e ciò "senza che, ancora una volta, sia lecito evocare
la fattispecie della chance" (così, in motivazione, Cass. 9 marzo 2018, n.
5641, non massimata sul punto). In presenza, dunque, di colpevoli ritardi
nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l'area dei danni risarcibili non si
esaurisce, come ha ritenuto la Corte salentina, nel pregiudizio recato alla
integrità fisica del paziente (privato, in ipotesi, della possibilità di guarigione
o, in alternativa, di una più prolungata - e qualitativamente migliore -
esistenza fino all'esito fatale), ma include la perdita di un "ventaglio" di
opzioni, con le quali affrontare la prospettiva della fine ormai prossima,
ovvero "non solo l'eventuale scelta di procedere (in tempi più celeri possibili)
all'attivazione di una strategia terapeutica, o la determinazione per la
possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la
stessa decisione di vivere le ultime fasi della propria vita nella cosciente e
consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere
Pag. 19 all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine", giacché, tutte
queste scelte "appartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria
dignità, al novero delle alternative esistenziali" (così, nuovamente, Cass. Sez.
3, ord. n. 7260 del 2018, cit.)”.
La Corte di Cassazione sempre nella stessa sentenza del 2019 ha evidenziato che in materia è intervenuto anche il legislatore dando rilievo e tutela tale, estrema, libertà dell'individuo. Innanzitutto, con la legge 15 marzo
2010, n, 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), recante un "corpus" di norme aventi come scopo, tra l'altro, anche - art. 1, comma 3, lett. b) - la "tutela e promozione della qualità
della vita fino al suo termine"; poi con la legge 22 dicembre 2017, n. 219
(Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la quale - all'art.
4 - riconosce ad ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, "in previsione di un'eventuale futura incapacità
di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte", la possibilità sia di "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", sia di nominare, al medesimo scopo, un fiduciario,
stabilendo, nel contempo, che tali direttive anticipate sono "rinnovabili,
modificabili e revocabili in ogni momento".
Orbene, conclude la Cassazione, “l'autodeterminazione del soggetto
chiamato alla "più intensa (ed emotivamente pregnante) prova della vita,
qual è il confronto con la realtà della fine" non è, dunque, priva di
riconoscimento e protezione sul piano normativo, e ciò qualunque siano le
Pag. 20 modalità della sua esplicazione: non solo il ricorso a trattamenti lenitivi degli
effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all'opposto, la
predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche
la mera accettazione della propria condizione, perché "anche la sofferenza e
il dolore, là dove coscientemente e consapevolmente non curati o alleviati,
acquistano un senso ben differente, sul piano della qualità della vita, se
accettati come fatto determinato da una propria personale opzione di valore
nella prospettiva di una fine che si annuncia (più o meno) imminente,
piuttosto che vissuti, passivamente, come segni misteriosi di un'inspiegabile,
insondabile e angosciante, ineluttabilità delle cose" (così, ancora una volta,
Cass. Sez. 3, ord. n. 7260 del 2018, cit.). Insomma, per citare una delle voci
più alte della letteratura del 900', l'ordinamento giuridico non affatto è
indifferente all'esigenza dell'essere umano di "entrare nella morte ad occhi
aperti"”.
In conclusione, la a causa del ritardo diagnostico, non solo, come CP_4
hanno rilevato i CCTTUU ha perso la possibilità di scelta della terapia palliativa, in quanto non è stato possibile prendere in considerazione l'ipotesi di una terapia biologica in assenza dell'esame istologico e immunoistochimico del tumore che non è stato possibile effettuare a causa di questo ritardo, ma ha inciso anche «in pejus», sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente” da intendere anche "nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo”.
Questo danno può essere liquidato soltanto in via equitativa tenuto conto, tuttavia, del lieve ritardo della fattispecie e della situazione già
Pag. 21 gravemente compromessa della paziente nel momento in cui ragionevolmente si sarebbe dovuto diligentemente procedere all'accertamento della grave patologia. Si ritiene, quindi, di riconoscere alla paziente e, quindi,
complessivamente ai suoi eredi l'importo di euro 12.000,00 determinato all'attualità.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno
subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli
interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al
saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al
momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione
del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca
del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che
tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione
definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale
l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le
circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma
liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
Pag. 22 determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto,
secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di
rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima,
Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, maggio 2015, ed il suo risarcimento (10 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di € 12.000,00 svalutato all'epoca del sinistro, 04.01.2021 con l'applicazione del coefficiente ISTAT 1,213
dell'ultima rilevazione (marzo 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati), ad € 9.892,83 e, quindi, su questa ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di gennaio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data CP_11
della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto di €
12.000,00 (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi maturato sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art.
Pag. 23 61/2023).
In conclusione, le convenute devono essere condannate al pagamento in favore della delle somme di € 12.000,00 per danno biologico, oltre Pt_3
interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
La convenuta deve essere condannata al Controparte_8
pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche applicando i valori medi dello scaglione del decisum, con attribuzione al procuratore antistatario.
La ripetizione del contributo unificato va riconosciuto in base al valore del
decisum secondo gli importi indicati dall'art. 13 DPR 115/2002 (euro 237,00).
Le spese della CTU medica, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti così come stabilita nel separato decreto di liquidazione del 10 aprile 2024 (Cass., sez. II, sent. n. 28094 del
30/12/2009; Cass. sez. 6-3, ord. n. 23522/2014), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico della convenuta con il Controparte_8
conseguente diritto degli attori di ripetere dalle predette le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e nei Parte_1 Parte_2 Controparte_1
confronti dell' Controparte_12
così provvede:
[...]
Pag. 24 1) accogliendo per quanto di ragione la domanda di parte attrice condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della CP_8
complessiva somma di € 12.000,00 oltre interessi compensativi nella misura del 2% annuo dal momento del sinistro, maggio 2015, sul predetto importo svalutato a detta epoca e, cioè, su € 9.892,83 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo di maggio,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come sopra riconosciuta di € 12.000,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_8
delle spese di lite in favore di parte attrice, spese che si liquidano in €
5.077,00 per compensi ed euro 264,00 per spese vive, oltre spese generali
(15% sui compensi), CPA e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'attrice, Avv. Antonio Laurenzo;
3) spese di CTU come da motivazione.
Così deciso in Napoli, 12 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 25 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. (Cass.