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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1027 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2023, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 6 dicembre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elett.te domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti Angela Paradiso
( , Antonella Carlomagno Email_1
( e Renata Fiore ( , Email_2 Email_3
che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E elett.te domiciliata in al viale Michelangelo n. 177, Controparte_1 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Antonia Ciuffreda, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di intervento del giudizio di primo grado, congiuntamente all'avv. Vincenzo di Cicco;
APPELLATA
E
, elett.te domiciliata in al viale Michelangelo n. Controparte_2 Pt_1
177, presso lo studio dell'avv. Giulio Gentile, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATA
oggetto: appalto pubblico;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n.
1843/23 del 30 giugno 2023
Conclusioni
All'udienza del 6 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La convenne in giudizio il affinché il Controparte_2 Parte_1
Tribunale di Foggia lo condannasse al pagamento della somma di € 3.474.662,73, oltre interessi di mora previsti in materia di appalto pubblico, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, la società attrice dedusse che l'ente convenuto le aveva affidato i lavori di completamento della ristrutturazione funzionale del Teatro
U. AN, per un importo complessivo di € 2.123,302,50 (oltre oneri di sicurezza di €50.000,00), giusta contratto di cui rep. n. 9062 del 24.7.2007, e che i detti lavori, iniziati in data 14.9.2007, avrebbero dovuto essere ultimati entro il 14.6.2008. Riferì che, a causa di “un progetto rilevatosi sin dall'inizio per alcune parti insufficiente e per altre decisamente errato”, il direttore dei lavori aveva ordinato alla impresa appaltatrice, appena pochi giorni dopo (11.10.2007), opere non contrattualmente previste, formalizzando il tutto “con un primo atto di coordinamento di nuovi prezzi solo in data 30.04.2008 (con relativo atto di sottomissione in data 25.02.2009) e successivo atto di concordamento di ulteriori nuovi prezzi solo in data 13.10.2008 (con relativo atto di sottomissione firmato alla data del 25.02.2009)”. Asserì che il termine di consegna dell'opera era stato differito al 12.6.2009. Precisò che l'erroneità del progetto iniziale, le perizie supplettive, il concordamento di nuovi prezzi, nonché il ritardo dell'amministrazione nella formalizzazione degli atti, avevano determinato un “anomalo” svolgimento dei lavori. Dedusse di aver eseguito tutti i lavori previsti da contratto, nonché quelli “di volta in volta resisi necessari a seguito di formali richieste (tradotte in apposite varianti al progetto) e di richieste verbali mai sfociate nei prescritti atti procedimentali”. Riferì che, alla fine dell'anno 2011, nel corso di un sopralluogo finalizzato al collaudo dell'opera, la stazione appaltante si era impossessata del cantiere, rifiutandosi di effettuare lo stato di consistenza dei lavori, tanto da rendersi necessario diffidarla, giusta missiva del 6.1.2012, “alla redazione di una contabilità ufficiale, all'emissione dello stato finale dei lavori ed al pagamento di tutte le spettanze dovute per gli ulteriori lavori eseguiti oltre al risarcimento del danno”. Precisò che tale invito era rimasto privo di riscontro, per cui non aveva avuto contezza dello stato di consistenza e dello stato finale dei lavori, “che avrebbero chiarito in via definitiva le ragioni di credito”, nonostante l'esecuzione dei lavori man mano commissionati. Dedusse che, nel silenzio dell'amministrazione, aveva proposto ricorso ex art. 697 c.p.c., affinché fossero quantificati i maggiori lavori contrattuali, eseguiti e non remunerati, nonché quelli extra contratto, anch'essi eseguiti e non remunerati, salvo rimettere al consulente, nel corso del sopralluogo del 19.11.2013,
l'accertamento e la quantificazione anche dei “danni ed il corrispondente prezzo, enunciati nelle riserve formulate nello Stato Finale”. Riferì che, all'esito dell'istruttoria preventiva, il nominato c.t.u. aveva accertato un credito, in favore della società, di €3.474.662,73, precisando che i lavori eseguiti erano risultati conformi a quelli previsti in contratto. Dedusse che, quanto all'iscrizione delle riserve, la società non era stata posta nella condizione “di valutare la portata del danno subito”, poiché, nel corso dell'appalto, la stazione appaltante non aveva mai prodotto una contabilità ufficiale, almeno fino al 3.09.2013, allorquando il direttore di lavori aveva provveduto a trasmetterla, seppur redatta in assenza di contradditorio con l'impresa, aggiungendo che, alla luce del “pasticcio contabile”, soltanto all'esito dello stato finale, aveva avuto modo “di conoscere in via ufficiale le risultanze contabili della stazione appaltante di gran lunga inferiori rispetto allo stato delle opere riportate nella propria contabilità” e, quindi, di iscrivere, in data 11.10.2013, le proprie riserve dell'importo complessivo di €4.328.175,08. Precisò che, nel corso del rapporto de quo, era mancato un registro di contabilità redatto nelle forme di legge, se non “alcuni brogliacci informi ed irricostruibili a firma del consulente della contabilità, arch.
ed un registro di contabilità accompagnato dallo stato finale dei lavori Per_1
redatti dal direttore dei lavori ma anch'essi privi dei requisiti di legge”. Allegò, pertanto, la tempestività dell'iscrizione delle riserve, mai contestata dal direttore dei lavori né dal R.U.P., per cui l'amministrazione era decaduta da ogni eccezione.
Precisò che sulla somma pretesa erano dovuti gli interessi e il danno per illegittima risoluzione del contratto di appalto “intervenuta ad opera del il 14 Parte_1
marzo 2013 a norma dell'art. 136 comma 1 del codice dei contratti pubblici (e non invece del comma 4 della medesima disposizione) peraltro successivamente alla risoluzione del contratto notificata dall'attrice in danno del di data 20 Pt_1
febbraio 2012 ed in violazione delle prescrizioni poste a garanzia dell'appaltatore dall'art. 164 de dpr 5 ottobre 2010 n. 207…la quale ha comportato l'arbitraria escussione della garanzia fideiussoria – nonché quello per la scorretta gestione dell'appalto da parte della stazione appaltante fonte di ritardi e dell'anomalo andamento dei lavori […]”.
Costituendosi, il eccepì, in via preliminare, la tardiva Parte_1
formulazione delle riserve nella contabilità dell'appalto; quindi, concluse per il rigetto della domanda, mentre, in subordine, chiese di ridurre la propria condanna nei limiti di quanto ritenuto di giustizia “a seguito di opportuna istruttoria”, con vittoria di spese di lite.
In particolare, il convenuto contestò gli oneri riconosciuti dal consulente dell'a.t.p. per l'esecuzione di lavori extra contratto in quanto, in parte, non autorizzati, mancando la prova di un ordine di servizio, in parte, già ricompresi nei lavori di cui al contratto di appalto o comunque ad essi “equivalenti”, senza maggiori costi;
eccepita, in ogni caso, la intempestività e la erronea quantificazione delle riserve, dedusse che alcuni oneri sarebbero comunque spettati all'attrice, perché “dovuti a lavori disposti dalla direzione lavori e resisi necessari per la corretta esecuzione dell'appalto, […], il che effettivamente non può escludere del tutto che la remunerazione di alcuni maggiori lavori debba essere riconosciuta a seguito di una più esaurente istruttoria”.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 5.11.2014, intervenne in giudizio la CP_1
quale cessionaria della , giusta contratto di cessione
[...] CP_1 Controparte_2
del credito del 27.10.2014, facendo proprie le difese della cedente.
Nelle more del giudizio, il incaricò l'ing. di Parte_1 Controparte_3
collaudare le opere ai sensi della legislazione sui LL.PP. Il nominato collaudatore, dopo aver premesso che “l'intera gestione dell'appalto si è presentata, sulla base della documentazione resa disponibile, molto disordinata, tardiva anche nei riguardi della tempistica da normativa e non lineare nella sequenza degli adempimenti contabili con contabilizzazione di lavori, annullamenti e contabilizzazioni successive
a diverso esito quantitativo”, accertò, con il certificato di collaudo del 5.11.2014, che i lavori erano stati eseguiti regolarmente, secondo il progetto, le perizie di variante e suppletive e la perizia di assestamento. E ancora, accertò che i lavori si erano protratti per 638 giorni complessivi e che l'impresa aveva apposto le riserve sul registro di contabilità in concomitanza della sottoscrizione degli elaborati facenti parte dello stato finale. Pertanto, concluse che “i lavori relativi al completamento della ristrutturazione funzionale del teatro MB AN eseguiti dall'impresa
[...] sono collaudabili”, liquidando il credito, in favore dell'attrice, di Controparte_4
€2.522.191,74, “salvo la superiore approvazione” del medesimo atto.
Acquisito in atti il certificato di collaudo e istruita la causa a mezzo c.t.u., il
Tribunale di Foggia, con sentenza n. 1843/2023 del 30 giugno 2023, ha accolto la domanda della e ha condannato il al Controparte_2 Parte_1
pagamento, in favore della cessionaria della somma di Controparte_1 €2.522.191,74, oltre iva e interessi di mora in materia di appalto pubblico, nonché alla rifusione delle spese di lite in ragione della soccombenza.
In particolare, alla base della decisione il primo giudice ha ritenuto tacitamente approvato il certificato di collaudo, in assenza di un atto formale di rigetto da parte dell'organo deliberante dell'ente (Responsabile del Procedimento, Giunta, ovvero
Consiglio Comunale) nel termine di due anni e due mesi, a nulla rilevando il parere espresso con nota del 2.12.2014, sia perché “inidoneo ad integrare un formale atto amministrativo di rigetto del collaudo”, sia perché proveniente dal dirigente, ing.
, “che restituì gli atti al collaudatore dichiarandosi non competente Parte_2
a decidere sul collaudo”.
A dire del Tribunale, l'approvazione del certificato, oltre a sanare eventuali irregolarità e anomalie, ha determinato l'accettazione dell'opera e dell'intero onere economico a carico dell'amministrazione, ivi compresi i costi per lavori extra contratto, costituendo “titolo per fare attribuire all'attrice, subentrata alla CP_2
quanto richiesto e dovutole a saldo dell'opera prestata nella misura accertata dal collaudatore”.
Fermo il carattere assorbente della innanzi detta motivazione, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla possibilità di articolare richieste in ragione della mancata contestazione del dissenso dell'ente perché, come del resto accertato dal c.t.u. della fase di merito, una volta formulate le riserve da parte dell'impresa “non si è avuta alcuna evidenza delle attività svolte né dal CP_2
direttore dei lavori (art. 190 del DPR 207/2010 e art. 165 DPR 554/1999) né dal responsabile del procedimento (rispettivamente artt. 202 e 175)”, per cui, “tale mancata contestazione ha determinato l'espressa rinuncia dell'amministrazione a far valere la decadenza delle stesse con la conseguenza che le domande apposte non possono più considerarsi tardive” (pg. 9 della sentenza)1. Il Tribunale ha ritenuto spettante all'impresa il credito quantificato con le riserve n.
1 e n. 3, l'una avente ad oggetto i lavori qualificati dal c.t.u. della fase preventiva come “maggiori lavori di contratto”, erroneamente contabilizzati in difetto, l'altra, invece, lavori extra contratto di cui lo stesso consulente ha escluso quelli riscontrati come non autorizzati.
Preliminarmente, però, ha dato atto dell'incompletezza e dell'inadeguatezza del progetto originario alla base dell'affidamento dei lavori, per cui si erano resi necessari lavori aggiuntivi, disposti con reiterati ordini di servizio dal direttore dei lavori, che avevano inciso sul regolare svolgimento delle opere appaltate, determinando uno slittamento temporale delle diverse fasi esecutive ed un sovvertimento del cronoprogramma, ovvero provocando “ben oltre la data formale di ultimazione dei lavori certificata il 12 giugno 2009 l'anomala “coda” e “l'anomalo andamento dell'appalto caratterizzato da un sottoutilizzo delle maestranze e dei mezzi d'opera con conseguenti maggiori oneri e danni gravanti sull'impresa non recuperabili con
l'avanzamento dei lavori” (pg. 8 della sentenza).
Dunque, per quanto riguarda i lavori aggiuntivi, oltre alla definitività del certificato del collaudo, ha assunto rilievo la circostanza che gli stessi sono stati ritenuti dal collaudatore “indispensabili per colmare lacune del progetto che avrebbero reso inagibile il teatro comunale”, come di fatto riconosciuto dallo stesso con la Pt_1
propria costituzione in giudizio, così superando la mancanza di autorizzazione del direttore dei lavori e dell'approvazione di spesa.
E ancora, sulla base dei rilievi della c.t.u. della fase preventiva e, soprattutto, del più volte richiamato certificato di collaudo, ha riconosciuto il diritto dell'attrice al ristoro dei danni reclamato con la riserva n. 5, ritenendo “irrilevante il giudizio negativo del ctu della fase di merito nel punto in cui ha affermato l'insussistenza dell'andamento anomalo dei lavori” poiché, pacifica la loro prosecuzione oltre il 12.6.2009 a causa del progetto incompleto, l'impresa non avrebbe potuto rilevare il pregiudizio all'atto della sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori, “nel quale tuttavia deve
da parte dell'ente committente non può essere fatta valere nel giudizio introdotto dall'appaltatore per il ristoro dei propri diritti perché tardiva attesa l'intervenuta decadenza”. desumersi che la contabilità non fosse definitiva, atteso che “la contabilità finale dell'opera risulta inviata dal direttore dei lavori all'impresa soltanto il 3 settembre
2013 e lo stato finale ed il registro di contabilità risultano sottoscritti l'11 ottobre
2013” (pg. 11 della sentenza).
Quanto al registro di contabilità, sottoposto alla sottoscrizione dell'impresa l'11.10.2013, il Tribunale, condividendo gli esiti della consulenza, ne ha rilevato l'irregolarità formale, disattendo la tesi del convenuto secondo cui l'appaltatrice,
“disponendo di una pluralità di strumenti per avanzare le proprie supposte pretese nel corso dello svolgimento dell'appalto, non li avrebbe mai utilizzati e sarebbe irrimediabilmente decaduta da ogni supposto diritto”, fermo l'obbligo del direttore dei lavori di dedurre sulle riserve iscritte nel registro di contabilità2.
Passando alle ulteriori eccezioni di parte convenuta (riconoscimento delle riserve nel limite del 20% ex art. 240 bis d.lgs. n. 163/2006 e obbligo del deposito cauzionale ex art. 23 l. r. Puglia n. 13/2001), Tribunale ha ritenuto di non condividerle, l'una sul rilievo che “la pretesa dell'appaltatore al riconoscimento e al pagamento delle riserve che superino il 20% dell'importo contrattuale non può soltanto formare oggetto di accordo bonario, non essendo invece preclusa l'azione giudiziaria nella cui sede rivendicare il diritto al pagamento integrale”; l'altra perché, ai fini dell'applicabilità del citato art. 23, non è sufficiente il mero richiamo a “tutte le disposizioni relative alle opere pubbliche”, come quello contenuto nell'art. 5 del contratto di appalto del 24.7.2007, in quanto inidoneo ad imporre all'impresa il previo deposito cauzionale.
In conclusione, il Tribunale, esclusi i ritardi e l'inesatta esecuzione dei lavori imputabili all'impresa, ha quantificato il credito della in Controparte_1
€2.522.191,74, oltre iva e interessi, prendendo in considerazione la decisione del collaudatore, unico organo deputato dalla legislazione speciale dettata in tema di opere pubbliche alla verifica e valutazione dei lavori, alla quantificazione dei prezzi da applicare alle singole categorie nonché alla liquidazione del credito dell'appaltatore tanto che il certificato di collaudo, una volta approvato (o non espressamente rigettato con atto formale) dalla stazione appaltante, costituisce “atto di riconoscimento del debito verso l'appaltatore di natura pubblicistica” (Cass.,
13427/2008 cit.) a maggior ragione laddove, come nella specie, risulti controfirmato senza osservazioni dal direttore dei lavori nonostante che l'art. 199 del DPR
554/1999 non preveda siffatto intervento”.
***
Avverso tale decisione, con atto di citazione del 28.7.2023, ha proposto appello il concludendo per la riforma della sentenza appellata e il rigetto Parte_1
dell'altrui domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituite e , eccependo, in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., e, in via gradata, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283
c.p.c. e, quindi, disattesa l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza del
6.11.2023, all'udienza del 6 dicembre 2023, celebrata ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Con i primi tre motivi di appello, si censura la decisione del primo giudice di riconoscere il diritto della al pagamento delle riserve nell'esatta Controparte_1
misura determinata nel certificato di collaudo del 5.11.2014, sul presupposto – errato – della sua tacita approvazione da parte del ancorché redatto in Parte_1
violazione dell'art. 198 del D.P.R. n. 554/1999.
La censura è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'art. 187 del D.P.R. n. 55/1999 (ripreso dall' art. 215 del D.P.R. n. 207/2010) attribuisce al collaudo la funzione di verificare e certificare che l'opera appaltata sia stata eseguita a regola d'arte, “secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati”, accertando che “i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente”.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, “se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla legge”
(art. 187, co. 2, del D.P.R. n. 55/1999; poi, art. 215, co.3, D.P.R. n. 207/2010). In particolare, su di esse il collaudatore è chiamato a esporre, con apposita relazione riservata, il proprio parere, comprendendovi anche le domande dell'esecutore e le eventuali penali (art. 195, co. 2, D.P.R. n. 55/1999; poi, art. 225, co.3, D.P.R. n.
207/2010).
Quanto, invece, alle lavorazioni non preventivamente autorizzate, di cui pure si controverte in questa sede, l'organo di collaudo le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se ritenute indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate;
altrimenti, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, il quale trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione (art. 198, co. 1, D.P.R. n. 55/1999, sostituito dall' art. 228, co. 1, D.P.R. n. 207/2010).
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, che deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma, l'esecutore può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo, mentre la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo, effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori, con facoltà di procedere ad un nuovo collaudo finché non è intervenuta l'approvazione degli atti.
Una volta redatto e trasmesso, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
infatti, trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine
(cfr. art. 199 D.P.R. n. 554/1999, ovvero art. 141 d.lgs. n. 163/2006, sostituito dall'art. 102 d.lgs. n. 50/2016).
Sinteticamente ricostruita la disciplina di settore, va anzitutto disattesa l'eccezione di nullità del collaudo del 5.11.2014, formulata dall'appellante sulla base della dedotta violazione del citato art.198 (art. 228 del D.P.R n. 207/2010), perché – a suo dire - il collaudatore, ing. , avrebbe contabilizzato i lavori eseguiti in Controparte_3
eccedenza dalla senza la preventiva approvazione della stazione appaltante. CP_2
Vi è anzitutto una ragione di carattere normativo, non essendo prevista ex lege
l'invalidità (rectius, nullità) del collaudo in caso di procedura svoltasi irritualmente, se non il suo rigetto nel termine di legge (due anni e due mesi).
Quanto alle lavorazioni extra contratto oggetto di causa, esse, ancorché non autorizzate, si rivelarono – per stessa ammissione dell'appellante - indispensabili al completamento dei lavori di ristrutturazione del teatro U. AN, a causa delle acclarate insufficienze e lacunosità del progetto iniziale. Tanto emerge anche dalla costituzione in giudizio del il quale, Parte_1
ferma l'eccezione di tardività delle riserve, ha riconosciuto, in favore dell'appaltatrice, “alcuni oneri suppletivi dovuti a lavori disposti dalla direzione lavori e resisi necessari per la corretta esecuzione dell'appalto”, seppur non nella misura liquidata in sede di a.t.p., finanche rimettendosi agli esiti “di (una) più esaurente istruttoria” per la loro individuazione, quantificazione e liquidazione (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 7.10.2014).
Così facendo, l'appellante ha accettato a monte la contabilizzazione delle ridette opere (tenuto conto della singolarità della procedura di collaudo disposta in pendenza del giudizio di primo grado), in assenza di allegazioni di segno contrario, quale il superamento del limite della spesa, e salva la verifica della tempestività dell'iscrizione di cui si dirà in seguito.
Per altro, il collaudatore ha, correttamente, preso in esame l'intera opera realizzata dalla società appaltatrice, quantificandole. Altro è il sorgere del credito al pagamento del corrispettivo relativo.
A questo punto, ferma la validità del collaudo, non merita di essere condivisa la conclusione del giudice di prime cure secondo cui, ricevuto dal collaudatore il certificato di collaudo, e nel silenzio dell'amministrazione, esso fu tacitamente approvato nella sua interezza, con conseguente riconoscimento del credito in favore della CP_2
Di per sé il collaudo non può ingenerare alcun affidamento in capo alla società appaltatrice, perché non è un atto proveniente dalla amministrazione stessa, ma da un organo indipendente, qual è il collaudatore, per cui soltanto l'approvazione della stazione appaltante fa nascere talune obbligazioni a suo carico (in tal senso, Cass. civ.
2022/ n. 2075).
Difatti, il collaudo delle opere pubbliche integra un procedimento amministrativo, richiedente da un lato l'emissione del cd. certificato di collaudo, il quale racchiude il giudizio finale del collaudatore intorno all'opera e contiene la liquidazione del corrispettivo spettante all'appaltatore e, dall'altro, l'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione, che esprime sostanzialmente l'accettazione dell'opera per conto del committente e rende definitiva la predetta liquidazione. È in quest'ultimo momento e solo in questo momento che si perfeziona la fattispecie procedimentale del collaudo di opere pubbliche generativa anche del diritto al compenso (Cass. civ.
2011/n.1832; 2010/n.12884; 2008/n. 13427).
Per quanto qui rileva, il collaudatore è chiamato a rendere, “con apposita relazione separata”, soltanto un “parere” sulle riserve, purché ne verifichi l'iscrizione “nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti”; detto parere
è suscettibile di acquisire efficacia vincolante per l'amministrazione solo in mancanza di sue opposte determinazioni.
Ebbene, nel caso concreto, rileva anzitutto il diniego espresso, con la nota PEC (che gode della rilevanza attribuitale dall'art. 48 del c.d. CAD) del 2.12.2014, dall'ing.
, identificato dallo stesso collaudatore quale R.U.P. dei lavori (quindi, Parte_2
competente a decidere)3, il quale restituì il collaudo tecnico trasmessogli, avendo constatato la violazione degli artt. 223 – 225 del D.P.R. n. 207/2010, salvo precisare che il medesimo incarico di R.U.P. fu ricoperto (anche) dall'arch. . Persona_2
Quindi, non si limitò affatto a “declinare la competenza”.
Ma non solo.
In disparte l'idoneità della richiamata nota a integrare un formale atto amministrativo di rigetto, è dirimente la decisione del di conferire l'incarico al Parte_1
collaudatore nel corso del giudizio di primo grado, ovvero dopo aver contestato la domanda della relativa proprio alle riserve, sul duplice presupposto della CP_2
loro tardiva iscrizione nel registro di contabilità ed errata quantificazione.
La linea difensiva assunta dall'appellante è del tutto incompatibile con l'accettazione tacita del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante, quantomeno nella parte relativa alle riserve, tra l'altro, contestate già in sede di osservazioni alla c.t.u. della fase preventiva.
In altri termini, non è logicamente compatibile l'approvazione tacita di un collaudo intervenuto nel corso di un giudizio, avente ad oggetto la pretesa dell'appaltatore di pagamento di maggiori somme rispetto a quelle oggetto del contratto di appalto, con la decisione, della stazione appaltante, in cui la stazione appaltante ha scelto di costituirsi contestando i crediti rivendicati con riferimento a riserve di cui è pure contestata la tempestiva formulazione. Ragion per cui il collaudo viene in rilievo con riguardo alla descrizione delle opere eseguite ed al credito per il corrispettivo ricavato dai prezzi contrattualizzati ma, posto che è intervenuto nell'ambito del contenzioso che inerisce alla pretesa di pagamento di ulteriori somme, non può certamente vincolare l'appaltate circa la stessa esistenza dei fatti che hanno generato il credito, la cui valutazione è stata rimessa all'autorità giudiziaria. Quanto meno in assenza di una scelta esplicita e formale di superare le contestazioni giudiziali per condividere, espressamente, le conclusioni del collaudatore.
Del resto, se il collaudatore ha ritenuto “superflua” la trasmissione di una relazione riservata sul rilievo che le riserve erano state già oggetto di una consulenza tecnica di ufficio svoltasi in contradditorio tra le parti e, quindi, erano state già valutate dal
(pg. 19 del certificato), allora, muovendo dalla stessa logica, si Parte_1
deve affermare l'irrilevanza di un (ulteriore) provvedimento di rigetto da parte del medesimo ente nel successivo termine di due anni e due mesi (art. 199 D.P.R. n.
554/1999, ovvero art. 141 d.lgs. n. 163/2006), stante la posizione già manifestata nel giudizio di primo grado, nel corso del quale si è svolta la procedura di collaudo.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, a parere di questa Corte, il certificato di collaudo non ha assunto carattere decisivo e vincolante per l'amministrazione in merito alle riserve, posto che non può predicarsi l'intervento della sua approvazione.
Sicchè deve darsi luogo all'esame, nel merito, delle domande proposte dalla società attrice. Col quarto motivo, si contesta la decisione del Tribunale di dichiarare la decadenza del dall'eccezione di tardività delle riserve. Col quinto, sesto e Parte_1
settimo motivo, invece, si censura l'accoglimento della domanda, pur non avendo l'appaltatrice dimostrato la tempestività e fondatezza delle riserve iscritte nel registro di contabilità del 3.9.2013, della cui prova la stessa era onerata.
I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono in parte fondati e vanno accolti nei limiti che seguono.
È noto che la riserva svolga, da un lato, la funzione di consentire all'amministrazione committente la verifica dei fatti suscettibili di produrre un incremento delle spese previste con una immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento, e, dall'altro, di assicurare la continua evidenza delle spese dell'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale integrazione dei mezzi finanziari all'uopo predisposti, nonché di mettere l'Amministrazione in grado di adottare tempestivamente altre possibili determinazioni, in armonia con il bilancio pubblico, fino ad esercitare la potestà di risoluzione unilaterale del contratto. Per l'appaltatore, quindi, l'iscrizione della riserva costituisce un vero e proprio onere da assolvere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande giudiziali (Cass. civ. 2016/n.19802, che cita Cass. 2011/n.15013; 2009/n. 6443;
2006/n. 4702).
Per quanto qui di interesse, sul piano strettamente processuale, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e deve essere ritualmente sollevata dall'amministrazione nel processo, allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio (Cass. civ. 2021/n. 38188, che richiama Cass. 2017/ n. 281).
Tornando al caso di specie, proposta dalla domanda di pagamento di CP_2
€3.474.662,73, oltre interessi, in relazione alle riserve iscritte nell'ambito del contratto di appalto de quo, il con la propria costituzione in Parte_1
giudizio, ha formulato la relativa eccezione, non potendosi desumerne una rinuncia dal silenzio serbato nella fase stragiudiziale, proprio perché il luogo in cui confutare la tempestività o meno dell'annotazione di una pretesa economica è il giudizio intrapreso dall'appaltatore che chiede il pagamento della detta somma.
Né è prevista una decadenza di carattere “sostanziale”, a nulla rilevando il fatto che nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, che ha preceduto la lite conclusasi con la sentenza appellata il non abbia posto in discussione la tempestività Pt_1
della pretesa. Quel giudizio, infatti, ha avuto la sua funzione di descrivere le opere eseguite dalla e di quantificarne il corrispettivo, sicché non era quello il luogo CP_1
in cui rassegnare l'eccezione in discussione. Tra l'altro, la domanda diretta alla valutazione delle riserve è stata formulata dall'allora ricorrente solo al consulente nominato dal Tribunale.
Sul punto, del tutto inconferente è il richiamo del primo giudice alla sentenza della
Cass. 2011/n.11310, giacché essa fonda la rinuncia all'eccezione di tardività non già sul mero silenzio dell'amministrazione, quanto piuttosto sull'eventuale esame nel merito delle pretese dell'appaltatore.
Del resto, come precisato in un passaggio della citata sentenza, la semplice omissione della formulazione di un'eccezione non può di per sé far presumere la volontà di rinunziare ad essa, potendosi concludere diversamente solo se vi sia stato
– ma non è questo il caso – un tacito riconoscimento stragiudiziale scritto di una situazione (di fatto o di diritto) favorevole alla controparte per la difesa delle sue pretese, suscettibile di creare un legittimo affidamento in un vero e proprio diritto soggettivo alla non ulteriore contestabilità di tale situazione.
Pertanto, validamente formulata l'eccezione, spettava alla dimostrare la CP_2
tempestività e la fondatezza delle riserve, quali presupposti per il riconoscimento del relativo credito, secondo il criterio di cui all'art. 2697 c.c. (Cass. civ. 2023/ n. 10166;
2022/ n. 27451; 2021/ n. 37266; 2018/ n. 7805; 2016/ n. 22846; 2016/ n. 19802).
Più nello specifico, si è affermato in giurisprudenza che l'appaltatore, che pretende un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l'esecuzione dei lavori, deve iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità; ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (in tal senso, Cass. civ. n. 2018/ n.
11188; 2018/ n. 4718; App. Cagliari 2022/ n. 497; App. Napoli 2022/n. 4134).
In altri termini, la tempestività della riserva è collegata al momento in cui l'appaltatore è in grado di valutare, secondo il criterio della media diligenza e della buona fede, l'incidenza dei fatti sopravvenuti sull'esecuzione dei lavori e il pregiudizio economico che ne deriva.
Dunque, anche quando non è possibile quantificare subito il danno, è obbligo dell'impresa inserire una riserva, anche generica, nella contabilità (o documento equipollente) contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso stesso, riservandosi successivamente di procedere alla esatta quantificazione del credito.
Ciò vale anche in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, ovvero di quegli eventi o serie di eventi di non immediata rilevanza onerosa, che durano nel tempo o la cui causa si ripete continuamente e le cui conseguenze o non possono essere immediatamente valutate nella loro portata o inizialmente appaiono lievi o trascurabili. Anche in tali casi, riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo.
Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata, ad esempio, solo nel S.A.L. successivo all'insorgenza del fatto dannoso (Cass. civ. 2024/ n. 14522; che richiama
Cass. 2018/ n. 28801; Cass. 2014/ n. 10949).
Ora, prima di passare al merito delle riserve iscritte dalla va ribadito che CP_2
il progetto originario posto a base di gara risultò incompleto, per cui si resero necessari diversi ordini di servizio da parte del direttore dei lavori, che comportarono la prosecuzione dei lavori oltre la data di consegna. A ciò deve aggiungersi la farraginosità della contabilità relativa ai lavori in oggetto, con “evidenti differenze di misure e soprattutto di costi e di partite provvisorie” (pag. 73 ctu di merito).
Dunque, tenuto conto di quanto innanzi precisato e in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, va senz'altro riconosciuto, in favore alla Controparte_1
(cessionaria della , il credito relativo alle riserve n. 1 e n. 3, Controparte_2 rispettivamente di €226.712,714 ed €163.252,055, aventi ad oggetto lavori aggiuntivi extra contratto, per un totale di €389.964,76.
Nello specifico, come già rilevato dal primo giudice, si tratta di lavori qualificati dal consulente di ufficio della fase preventiva (pg. 151 e 156 della relazione) come
“maggiori lavori di contratto” erroneamente contabilizzati in difetto (riserva n. 1), ovvero di lavori extra contratto quantificati con esclusione di quelli non autorizzati
(riserva n. 3).
In ogni caso, non basta all'appellante lamentare l'assenza di autorizzazione del direttore dei lavori e la mancanza di una approvazione della relativa spesa, in quanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, i lavori addizionali effettuati dall'appaltatore extra contratto e non previamente autorizzati possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate. (Cass. civ. 2023/n. 8275; 2020/ n. 29988).
Né giova invocare, solo in questa sede, la responsabilità del direttore di lavori nell'ipotesi in cui lo stesso disponga di esecuzione di lavori senza la preventiva autorizzazione, agendo – a dire dell'appellante – quale falsus procurator della stazione appaltante.
In realtà, che le lavorazioni extra contratto eseguite dalla fossero CP_2
indispensabili al completamento dei lavori di ristrutturazione del teatro U. AN,
è circostanza confermata dallo stesso con la costituzione di Parte_1
giudizio (cfr. pg. 6 comparsa di costituzione e risposta di primo grado, cit.).
Quanto all'eccepita tardività delle riserve, essa va disattesa sul rilievo dell'indisponibilità del registro di contabilità, non potendo le stesse essere iscritte in documenti contabili equivalenti, individuati dall'amministrazione soltanto nel 5°
S.A.L. del 10.6.2009 e nel verbale di consegna dei lavori del 12.6.2009, in quanto, almeno sino a quel momento, non era certamente sorto il fatto danno, né l'impresa avrebbe potuto percepirlo con l'ordinaria diligenza.
Difatti, all'esito dell'istruttoria, sia preventiva che di merito, è emerso che pur dopo l'ultimazione dei lavori, “e quindi dopo che le opere erano state regolarmente eseguite con tutte le relative variazioni fino al pagamento integrale di quanto dovuto all'impresa”, il direttore dei lavori richiese l'esecuzione di lavori extra contratto, comprovata “dalla fitta corrispondenza intercorsa successivamente all'anzidetto verbale di ultimazione dei lavori, fra cui l'emissione di 2 ordini di servizio nei mesi di marzo 2010 e aprile 2011 nel primo dei quali viene sottolineato il mancato completamento dei lavori contrattuali (adombrando la possibilità di pervenire alla rescissione contrattuale per colpa grave dell'impresa) la cui elencazione (pag.10-11 della presente relazione) non può certamente trovare copertura con il modestissimo residuo (inferiore a 1000 euro) fra l'importo di aggiudicazione e quello liquidato al 5° SAL” (pag.56-57), proseguendo con particolare riferimento all'ordine di servizio
n.8 dell'11 aprile 2011”. Da ciò si desume che “le opere sono state effettivamente realizzate oltre la scadenza dei tempi contrattuali (14.6.2009) e che, di conseguenza, non è stata compensata in quanto l'ultimo certificato di pagamento risale al
10.6.2009 (pag.152-153 della relazione a.t.p., cit.)” (pg. 8 della sentenza). Mentre dopo non sono stati formati atti contabili in cui annotare la richiesta dell'appaltatore.
Passando alla riserva n. 5, con essa la ha chiesto “il riconoscimento della CP_2 somma di €. 2.790.987,2 a titolo di risarcimento dei maggiori oneri e danni subiti a causa dell'anomalo andamento dei lavori imputabile esclusivamente a fatti e/o colpe della Stazione Appaltante”.
Anzitutto, tale pretesa si fonda sul rilievo che “durante il corso dei lavori si sono avvicendate diverse problematiche, non imputabili all'Impresa, che hanno comportato uno stravolgimento dell'appalto con riguardo sia alle lavorazioni che alle modalità di esecuzione, con aggravio della struttura organizzativa dell'Impresa. In via esemplificativa, e senza che ciò costituisca acquiescenza a tutte le circostanze non espressamente dedotte e contestate, si fa riferimento alle varianti e modifiche intervenute e resesi necessarie in corso d'opera, che hanno costretto l'Impresa ad eseguire i lavori in maniera frammentaria e rallentata rispetto al regolare programma originario”.
Come rilevato dal consulente della fase di merito, le cui conclusioni si condividono in quanto logiche e immune da vizi, il periodo a cui va riferito “l'andamento anomalo
è quello compreso tra la data di consegna dei lavori del 14.09.2007 e la data del
27.08.2009, rettificata successivamente dal c.t.u. dell' alla data della CP_7 sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori del 12.06.2009” (pg. 67 della c.t.u. di merito, che richiama pg. 169 c.t.u. dell' . CP_7
Del resto, sia il consulente della fase preventiva che il collaudatore hanno accertato che, alla data del 10.6.2009, il direttore di lavori, con l'emissione del Parte_3 liquidò, in favore della impresa, l'importo di €2.742.281,53 (pari al 99,96% dell'importo contrattuale), di cui €50.000,00 per oneri della sicurezza, sancendo di fatto l'ultimazione di lavori.
Pertanto, sulla base di tale premessa, essendo la quantificazione della riserva agganciata all'importo contrattuale, i tecnici hanno confermato che “il periodo di riferimento per il calcolo dei maggiori oneri e nel mancato utile debba essere circoscritto all'ambito temporale in cui il suddetto importo è stato prodotto e compensato” (pg. 170 della c.t.u. della fase preventiva e pg. 26 del certificato di collaudo).
Proprio in ragione di tale delimitazione temporale, ai fini della valutazione della tempestività di tale ulteriore riserva, deve aversi riguardo alla data del verbale di ultimazione dei lavori del 12.6.2009, che ha “cristallizzato” il momento in cui le lavorazioni relative all'appalto originario sono terminate e, quindi, anche il momento in cui è cessato l'eventuale fatto pregiudizievole, così come indicato all'art. 31, co. 2,
D.M. n. 145/2000, ovvero art. 191 D.P.R. n. 207/2010.
In altri termini, il danno lamentato dall'impresa nella esplicazione della riserva “era
a questa ben noto già nel momento della sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori (cioè appena due giorni dopo la sottoscrizione del registro di contabilità per il raggiungimento delle somme relative al pagamento del 5° S.A.L. (con pagamento del
99% del saldo), “poiché, nel corso di tutte le lavorazioni eseguite e sino alla data della sottoscrizione di detto documento, aveva dovuto necessariamente acquisire evidenza dei fatti pregiudizievoli che stavano eventualmente causando quello definito come “uno stravolgimento dell'appalto con riguardo sia alle lavorazioni che alle modalità di esecuzione, con aggravio della struttura organizzativa dell'impresa”, dovendo altrimenti intendersi che siffatto “stravolgimento” sia intercorso nell'arco di due giorni e cioè dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità alla data del verbale di ultimazione dei lavori. Né sino a quel momento, in nessun modo, era stato segnalato alcun andamento anomalo delle lavorazioni” (pg. 67 - 68 ctu di merito). Pertanto, la avrebbe dovuto – e non l'ha fatto - apporre la riserva al CP_2
momento della sottoscrizione del raggiungimento delle somme utili per la emissione del 5° S.A.L. all'interno del registro di contabilità, oppure al momento della firma del verbale di ultimazione lavori (documento pacificamente idoneo per l'accettazione delle domande da parte del soggetto esecutore), potendosi anche avvalere della facoltà di indicare in tali sedi soltanto l'an e di specificare successivamente il relativo quantum debeatur.
In conclusione, nulla spetta alla per l'anomalo andamento dei Controparte_1
lavori, stante l'intempestività della riserva.
Spetta, invece, il pagamento delle somme iscritte nelle riserve n. 4 (€118.545,19)6 e n. 6 (€54.436,96)7, liquidate dal primo giudice secondo le determinazioni del collaudatore, che ha recepito gli esiti c.t.u. della fase preventiva, perché non specificatamente contestate in questo grado dal il quale, invece, si Parte_1
è limitato a denunciare – in maniera alquanto generica – l'omessa verifica, da parte del Tribunale, della loro fondatezza (pg. 41 dell'atto di appello – “In relazione alla valutazione delle riserve n. 4 e 6 la sentenza è meritevole di integrale riforma e disconoscimento delle pretese che ne sono oggetto per non esserne stata accertata dal Giudice di prime cure la relativa fondatezza e prova”).
In altri termini, la contestazione non appare formulata in modo tale da devolvere, con la necessaria specificità, al giudice di appello la questione dell'errore compiuto dal Tribunale che, invece, sul punto ha ritenuto di condividere le conclusioni del c.t.u. della fase preventiva e del collaudatore che, sotto il profilo considerato, hanno esposto le ragioni del credito con il corredo di calcoli relativi alla quantificazione. Con l'ottavo motivo, si censura il riconoscimento della legittima iscrizione in contabilità, da parte dell'appaltatrice, delle riserve, per violazione dell'art. 23, co. 2,
l. Reg. Puglia n. 13/01, che subordina il diritto dell'appaltatore di far valere le riserve alla costituzione di un deposito cauzionale.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ai sensi dell'articolo 25 l. reg. 13/01, “nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso, devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge”, tra cui, giustappunto, il predetto obbligo di deposito cauzionale8.
Ebbene, ciò non è emerso nella fattispecie in esame, in quanto, sia nel contratto di appalto del 24.7.2007 (art. 5) che nel capitolato, manca l'espresso richiamo dell'art. 23, co. 2, l. reg. 13/01, che, pertanto, ai sensi del citato art. 25, non è applicabile (in termini, Corte Appello di Bari, sentenza del 19.02.2025, che ha definito il giudizio n.
244/2021).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, non basta il generico richiamo “a tutte le disposizioni relative alle opere pubbliche”, inciso del tutto inidoneo ad imporre all'impresa il previo deposito cauzionale.
Col nono motivo, si lamenta della mancata applicazione del limite del 20% dell'importo contrattuale ex art. 240 bis d.lgs. n. 163/2006.
La prefata censura è infondata e va disattesa.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità del richiamato art. 240 bis, con sentenza n. 109/2021, ha affermato che la pretesa dell'appaltatore al riconoscimento e al pagamento delle riserve che superino il 20% dell'importo contrattuale non può soltanto formare oggetto di accordo bonario (“o previo accertamento giudiziale”), mentre non è affatto preclusa – come nel caso di specie - l'azione giudiziaria da parte dello stesso appaltatore, che rivendica il diritto al pagamento integrale (“Oltre tale limite è, viceversa, certamente inibito accedere all'accordo bonario, mentre non risultano precluse azioni giudiziarie”).
Col decimo motivo, infine, si contesta la liquidazione degli interessi moratori ex art. 30 D.M. n. 145/00 e MEF n. 197/2022, nonché art. 102 d.lgs. n. 50/2016.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Poiché è pacifico il mancato pagamento dell'importo dovuto a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti dalla oggetto delle riserve n. 1 e n. 3, ovvero del CP_2 pagamento dell'ulteriore credito di cui alle riserve n. 4 e 6, nonché del saldo residuo di €4.771,45 al netto degli acconti già versati (€2.743.130,85), spettano all'appaltatrice, ai sensi dell'articolo 30 DPR 145/00, sull'importo liquidato in sentenza, gli interessi moratori ex art. 29 cit. DPR al saldo ed al saggio previsto dal quarto comma del citato articolo 30.
In conclusione, l'accoglimento parziale appello comporta, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di €562.946,91, cui va aggiunto l'importo di €4.771,45, CP_1
quale “credito netto sul lavori eseguiti allo stato finale”, per un totale di €567.718,36, oltre iva – se e in quanto dovuta – e interessi di mora ex art. 29 cit. DPR al saldo ed al saggio previsto dal quarto comma del citato articolo 309.
La regolazione delle spese del primo (limitata al rapporto tra e Parte_1
coerentemente con la sentenza impugnata) e del secondo grado Controparte_1
giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri fissati dal D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione compreso tra €520.001,00 ed €1.000.000,00) segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Foggia n. 1843/2023 del 30 giugno 2023, rigettata ogni diversa istanza, così provvede: • accoglie, per quanto di ragione, l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, a pagare alla la somma di €567.718,36, oltre iva – Controparte_1
se e in quanto dovuta - e interessi di mora come in parte motiva;
• condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della che Controparte_1
liquida, per il primo grado, in €15.456,30 per spese ed €29.193,00 per compenso,
e, per l'appello, in €26.155,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
• condanna il in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_2
, che liquida, per il presente grado di appello in €26.155,00, oltre
[...]
rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte di Appello, addì 21 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Ciò comporta, quale che siano state le perplessità mostrate dai consulenti di parte del e da questo Pt_1 tecnico con riguardo alla formulazione delle riserve e alla loro quantificazione (almeno alla gran parte di queste) che, non avendole né il direttore dei lavori né il responsabile del procedimento mai valutate ed eventualmente respinte nelle forme e nei termini perentori di legge, le stesse sono ormai inoppugnabili per essere decaduto l'ente dalla possibilità di contestarle. E' infatti incontroverso che la contestazione delle riserve 2 Pag. 14 della sentenza: “Per ciò che concerne invece il secondo rilievo sollevato dalla difesa dell'ente va osservato intanto che è emerso dagli atti, e segnatamente dalle relazioni di consulenza e dal certificato di collaudo, che l'impresa ha tempestivamente iscritto le riserve sia sul registro di contabilità che sullo stato finale non essendo stata in grado di formulare le riserve prima che si fosse reso evidente e percepibile il pregiudizio economico e quindi prima che fosse sottoscritto il registro di contabilità (nella specie primo atto dell'appalto idoneo a ricevere le riserve ex art. 31 comma 2 Cap. Gen. App approvato con DM 145/2000); eppoi che l'obbligo delle deduzioni motivate e di redigere la relazione riservata sussistente in capo al direttore dei lavori sulle riserve iscritte nel registro di contabilità tempestivamente (circostanza quest'ultima non contestata dal direttore dei lavori) deriva dalle disposizioni citate dallo stesso consulente tecnico della fase di merito e comunque dall'art. 165 del DPR 554/1999 innanzi citato (oggi art.205 commi 3 e 5 del d.lgs.50/2016, art. 190 comma 4 del DPR 207/2010 e art. 240 del d.lgs.163/2006); mentre, sotto altro profilo, una distinta relazione “riservata” del collaudatore sulle riserve, comunque specificamente e doverosamente valutate nel collaudo ai sensi dell'art. 187 comma 2 e dell'art. 195 comma 3 del DPR 554/1999, è stata ritenuta superflua dal collaudatore sul rilievo assorbente che, all'epoca del collaudo, le stesse riserve erano state già oggetto di una relazione tecnica di ufficio preventiva disposta dal presidente del tribunale e svoltasi in contraddittorio tra l'ente e l'impresa (pag. 19 del certificato di collaudo)”. 3 Pg. 5 del certificato di collaudo: “Per quanto attiene alla funzione di Responsabile del Procedimento, all'Arch.
sono subentrati: - Arch. , Funzionario del SUAP del Controparte_5 Controparte_6 Parte_1 ; - Ing. , Dirigente Responsabile del Servizio LL.PP. del ”. Pag. 15
[...] Parte_2 Parte_1
“Il 16/6/2014, con Determina Dirigenziale n. 621, il Dirigente Ing. conferiva all'Ing. Parte_2 Per_3
l'incarico […]. Infine, la medesima Amministrazione Comunale di , con Determina Dirigenziale
[...] Pt_1 n. 109 del Registro settoriale delle determinazioni del 16/9/2014, ha incaricato del collaudo dei Lavori in oggetto lo scrivente Ing. […]”. Controparte_3 4 “Ad integrazione delle lavorazioni di progetto e di quelle di variante sono state disposte dalla Committente ed eseguite dall'Impresa le seguenti maggiori quantità di lavorazioni necessarie per la funzionalità dell'opera, non inserite in contabilità e non compensate con i prezzi di appalto, di cui si chiede l'immediato pagamento di
€. 536.882,91, al lordo del ribasso d'asta, desumibile dagli sviluppi contabili come di seguito riepilogato”. 5 “Ad integrazione delle lavorazioni di progetto sono state disposte dalla Committente, ed eseguite dall'Impresa, ulteriori lavorazioni aggiuntive ritenute dalla direzione lavori necessarie per la funzionalità dell'opera, non inserite in contabilità e non compensate con i prezzi di appalto e delle quali si chiede l'immediato pagamento di €. 195.153,30, desumibile dagli sviluppi contabili come di seguito riepilogato”. 6 “Con la presente riserva l'Impresa chiede il riconoscimento di €. 177.317,22 a titolo di equo compenso, quantificato in linea con l'Art. 10 comma 5 del D.M. 09/04/2000 n. 145, avendo la Committente costretto l'Impresa ad eseguire maggiori quantità di lavorazioni oltre il quinto d'obbligo”. 7 “Con la presente riserva l'impresa chiede il riconoscimento ed il pagamento delle maggiori spese sostenute nel periodo dal 10/06/2009 al 30/06/2011 per pulizia immobile effettuata a più riprese a) mano d'opera (n. 5 operai x n. 3gg. x 8h) x 3 x €. 25,00 = €. 9.000,00 b) mezzi (n. 1 autocarro x n. 3gg. x 8h) x 3 x €. 70,00 = €. 5.040,00 e spese di cantiere (energia elettrica, recinzioni, personale, ecc…) a) spese di cantiere contrattuali (% dell'1,50%) 1,50% x €. 2.693.130,59 = €. 40.396,96 In definitiva con la presente riserva l'impresa chiede i riconoscimento ed i pagamento di €. 54.436,96, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria come per legge, con riserva di successivi aggiornamenti”. 8 Sul punto, si veda Corte Cost. sent. n. 132/2023 del 27.6.2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, della L.R. Puglia 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici) 9 Per la quantificazione del credito, nel limiti di quanto riconosciuto, si tiene conto delle determinazioni di cui al certificato di collaudo del 5.11.2014, non oggetto di specifica censura sul punto da parte dell'appellante.