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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/02/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 857/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla VIa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MALARAGGIA ANGELOMARIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni diversa e contraria istanza e domanda, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, così provvedere:
pagina 1 di 11 1) Tenuto conto delle attuali condizioni lavorative e familiari della signora , disporre Pt_1
che il signor contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1
corrispondendo alla medesima, a tale titolo, la somma di euro 200 mensili, o quella maggiore o minore somma che il tribunale riterrà di giustizia, la corrispondersi entro il 30 di ogni mese, a
Org_ decorrere dal mese di Marzo 2021, annualmente da rivalutare secondo gli indici precisando che tale mantenimento cesserà quando la signora troverà un'occupazione Pt_1
lavorativa stabile.
2) per l'effetto ordinare al signor massimo al momento dell'effettiva CP_1
maturazione/riscossione del TFR e/o di altre indennità, di corrispondere in favore della moglie la quota alla stessa spettante nella misura del 40% di quelle percepite e percependo.
3) con vittoria di spese e compensi professionali”
Conclusioni per Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare: verificata l'invalidità della procedura di negoziazione e dell'accordo raggiunto per effetto della stessa in data 12.4.18 annullare e/o dichiarare la nullità e comunque l'inesistenza di suddetto accordo di separazione ex articolo 6, comma 2 del D.L. 132/2014 tra i IGg.ri e Parte_1
, disponendo la cancellazione dell'annotazione di separazione dal Registro Controparte_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Milano, al n. 0829 parte II serie A Reg. 03, anno 1992.
Per l'effetto condannare la IG.ra a restituire il mantenimento mensile indebitamente Pt_1
percepito dalla data di tale accordo ad oggi.
Sempre in via preliminare disporsi comunque l'inammissibilità del ricorso presentato dalla
IG.ra . Pt_1
Nel merito:
1) In caso di ritenuta validità dell'accordo di separazione dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) il 06.09.1992, trascritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Milano (MI) – Registro degli atti di Matrimonio al n. al n. 0829 parte II serie A Reg. 03, anno 1992, tra i IG.ri e con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile del luogo di annotare e trascrivere come per legge;
2) Tenuto conto delle condizioni famigliari, reddituali e della condotta delle parti, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento di parte ricorrente ed all'assegno divorzile disponendo, altresì, che la IG.ra versi la somma mensile di € 400,00, o quella maggiore o Parte_1
pagina 2 di 11 minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
[...]
, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, concorrendo altresì alle Persona_1
di lui spese terapeutiche, mediche e straordinarie, nella misura del 50%. Tenuto conto dell'omessa partecipazione della IG.ra al mantenimento del figlio Controparte_2
, quantomeno dal 2018 ad oggi, disporsi la refusione ed il versamento di una Persona_1 ulteriore somma omnicomprensiva in favore del IG. per complessive € Controparte_1
23.200,00, o per quell'importo ritenuto di giustizia;
3) Nella denegata ipotesi che la ricorrente non venga ritenuta nelle condizioni di poter contribuire al mantenimento del figlio , disporsi a carico del nonno paterno, Persona_1
IG. (CF. ), l'obbligo di versare direttamente al IG. Testimone_1 C.F._3
la somma mensile di € 400,00, o quella maggiore o minor somma ritenuta di Controparte_1
giustizia, a titolo di concorso al mantenimento di , fino al Persona_1
raggiungimento della sua autosufficienza, concorrendo altresì alle di lui spese terapeutiche, mediche e straordinarie, nella misura del 50%.
4) Confermare e comunque disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sordio, Via
Giulio Cesare n. 4 al IG. (genitore collocatario ed unico disposto a farsi Controparte_1
carico dei bisogni e delle necessità del figlio) in cui continuerà a convivere con il figlio
[...]
, quantomeno fino alla di lui autosufficienza e “guarigione clinica”; Persona_1
5) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si richiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e nella reiezione delle prove richieste da parte ricorrente”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte costituita e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2021 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
la ricorrente inoltre ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile per sé, nella
[...] misura di € 400,00 mensili, nonché la corresponsione della quota del 40% della somma percepita dal marito a titolo di TFR e/o di altre indennità e la conferma dei provvedimenti della separazione pagina 3 di 11 in ordine al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non autosufficienti da parte del padre, cui è assegnata la casa coniugale.
Con comparsa depositata in data 14.7.2021 si è costituito il quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità ed inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita e, nel merito, ha domandato la revoca dell'assegno divorzile e la condanna della ricorrente a versare € 400,00 per il mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 6.9.1992 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 0829, parte II, serie A,
Reg. 03, anno 1992) e dalla loro unione è nato il figlio in data 12.8.1996. Persona_1
Le parti si sono separate in Lodi con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 d.l. 132/2014, sottoscritto in data 12.4.2018, depositato in data 13.4.2018 e autorizzato dal PM in data 16.4.2018 (doc. 1 parte ricorrente).
Per quanto qui interessa, le parti in quella sede hanno concordato quanto segue:
- assegnazione della casa coniugale (sita in Sordio, via Giulio Cesare n. 4) a Controparte_1
in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- mantenimento del figlio interamente a carico del padre;
Per_1
- riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di nella misura di € Parte_1
200,00 al mese, con la precisazione che “tale mantenimento cesserà quando la IGnora
troverà un'occupazione lavorativa stabile”. Pt_1
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente dott.ssa Latella, con ordinanza depositata in data 11.11.2021, ha confermato i provvedimento della separazione.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva n. 851/2022 depositata il 29.11.2022, ha respinto l'eccezione di nullità/invalidità dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e, conseguentemente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1
3. Venendo al merito della vicenda, resta da decidere innanzitutto sulla domanda del resistente di mantenimento del figlio Per_1
3.1 Quanto alla sussistenza dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di pagina 4 di 11 mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica
(Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. civ. n. 4765/2002; Cass. civ.
n. 1830/2011; Cass. civ. n. 7970/2013, Cass. civ. n. 2289/2001; Cass. civ. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Secondo la Suprema Corte “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ. n. 18076/2014).
pagina 5 di 11 3.2 Alla luce di tali principi deve ritenersi applicabile al figlio della coppia la “presunzione di colpevole inerzia”.
Nel caso di specie, infatti, considerata l'età di (prossimo al compimento di 28 anni) e il Per_1
percorso formativo e di studi seguito dal medesimo (diploma di scuola media inferiore), gravava sul resistente l'onere di allegare e provare la sussistenza di specifiche ragioni tali da superare la presunzione di colpevole inerzia.
Al riguardo parte resistente si è limitato a dedurre che il mancato reperimento di un'occupazione da parte del figlio deve essere imputata ai traumi subiti dal ragazzo a causa del comportamento della madre e a tal fine ha allegato una breve relazione psicodiagnostica a firma della psicologa dott.ssa (doc. 6 parte resistente). Testimone_2
Ebbene, tale documento appare – di per sé solo – insufficiente a far ritenere incolpevole il mancato reperimento di un lavoro da parte di Dagli atti, infatti, non risulta né che il Per_1
ragazzo stia facendo (o abbia fatto in passato) un percorso psicologico per affrontare i traumi allegati dal padre né che prenda (o abbia preso in passato) dei farmaci per gli asseriti problemi di ansia e depressione. In atti, peraltro, non v'è alcun certificato medico che attesti la sussistenza di tali patologie in Per_1
A ciò si aggiunga che il resistente non ha allegato – né tantomeno provato – che il figlio in tutti questi anni sia in qualche modo adoperato per trovare un lavoro.
Tutto ciò considerato, deve essere rigettata la domanda del resistente di riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio Per_1
3.3 Conseguentemente, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale (sita in Sordio, via Giulio Cesare n. 4) a favore di Controparte_1
4. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si osserva quanto Parte_1
segue.
4.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
pagina 6 di 11 dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
pagina 7 di 11 In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
L'assegno di divorzio, in sostanza, nella sua funzione assistenziale, si compone di un “contenuto perequativo compensativo (…) che partendo dalla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita
pagina 8 di 11 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In conclusione, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio deve “essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” (Cass. Civ. 11 luglio 2018, n. 18287).
4.2 Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato in costanza di matrimonio e di aver perso il proprio lavoro nel 2013 a causa di una malattia (TVP, trombosi venosa profonda).
La stessa poi ha allegato di aver tentato di rientrare nel mondo del lavoro (doc. 4 e 5 parte ricorrente), frequentando corsi di formazione (doc. 7 parte ricorrente) e iscrivendosi alle piattaforme interinali di lavoro (doc. 8); tentativi che tuttavia non hanno portato ad alcun risultato, come risulta dall'estratto contributivo allegato (doc. 13 parte ricorrente).
La ricorrente, inoltre, ha dato atto di aver percepito tra dicembre 2020 e febbraio 2021 il reddito di cittadinanza (doc. 14 parte ricorrente).
infine è proprietaria in ragione del 50% della casa coniugale. Parte_1
pagina 9 di 11 invece, ha riferito di lavorare come macellaio e di vivere insieme al figlio nella Controparte_1
casa coniugale, di cui è proprietario in ragione del 50%.
Dalla documentazione presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 29.575,97 in relazione all'anno 2022 (doc. D parte resistente), € 34.655,00 in relazione all'anno 2021 (doc. C parte resistente), € 23.937,13 in relazione all'anno 2020 dalla società (doc. 12 parte resistente) e € 30.562,55 in relazione all'anno Organizzazione_2
2020 alle dipendenze di (doc. B parte resistente). Dalle buste paga prodotte Persona_2 relative all'anno 2023 infine si evince che lo stesso ha percepito da uno Controparte_3 stipendio mensile medio di circa € 2.000,00 (doc. A parte resistente).
4.3 Tutto ciò considerato, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussista un significativo squilibrio tra i redditi delle parti;
squilibrio che indubbiamente ha inciso sull'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione e che – come visto – viene posto, dalla giurisprudenza di legittimità, alla base della valutazione per l'accertamento del diritto all'assegno in capo al coniuge economicamente più debole.
L'età della ricorrente (anni 58) unita al fatto che la stessa è fuori dal mercato del lavoro da ormai dieci anni fanno ritenere assai improbabile che la stessa possa reperire un nuovo lavoro.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
[...]
; assegno divorzile che si ritiene congruo fissare in € 200,00 al mese. Pt_1
5. Da ultimo, ha domandato la quota del 40% del trattamento di fine rapporto Parte_1 maturato dall'ex coniuge Controparte_1
Tale domanda – peraltro formulata in modo del tutto generico, ai limiti della nullità della stessa – non merita accoglimento, non avendo ancora percepito il TFR. Controparte_1
Come noto, infatti, l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74 del
1987) dispone, al primo comma, che il coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
percentuale indicata, al secondo comma dello stesso art. 12 bis, nella misura, fissa, del quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel caso in esame dalla documentazione reddituale depositata dal resistente si evince che ad oggi a non è stato liquidato alcun TFR (cfr. doc. 12, B e D parte resistente). Del Controparte_1
pagina 10 di 11 resto, la stessa ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna di a corrisponderle la quota di TFR di sua spettanza “al momento dell'effettiva Controparte_1 maturazione/riscossione”.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2015 e
147/2022, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Atteso, tuttavia, il rigetto della domanda di parte ricorrente relativa al TFR, le spese processuali vanno compensate nella misura del 1/3 tra ricorrente e resistente e poste per la restante quota a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a favore di Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile pari ad € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano per l'intero (100%) in complessivi € 5.500,00 per compensi, Pt_1
oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla VIa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELLA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MALARAGGIA ANGELOMARIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, rigettata ogni diversa e contraria istanza e domanda, previ gli accertamenti e le pronunce del caso, così provvedere:
pagina 1 di 11 1) Tenuto conto delle attuali condizioni lavorative e familiari della signora , disporre Pt_1
che il signor contribuisca al mantenimento della moglie Controparte_1 Parte_1
corrispondendo alla medesima, a tale titolo, la somma di euro 200 mensili, o quella maggiore o minore somma che il tribunale riterrà di giustizia, la corrispondersi entro il 30 di ogni mese, a
Org_ decorrere dal mese di Marzo 2021, annualmente da rivalutare secondo gli indici precisando che tale mantenimento cesserà quando la signora troverà un'occupazione Pt_1
lavorativa stabile.
2) per l'effetto ordinare al signor massimo al momento dell'effettiva CP_1
maturazione/riscossione del TFR e/o di altre indennità, di corrispondere in favore della moglie la quota alla stessa spettante nella misura del 40% di quelle percepite e percependo.
3) con vittoria di spese e compensi professionali”
Conclusioni per Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare: verificata l'invalidità della procedura di negoziazione e dell'accordo raggiunto per effetto della stessa in data 12.4.18 annullare e/o dichiarare la nullità e comunque l'inesistenza di suddetto accordo di separazione ex articolo 6, comma 2 del D.L. 132/2014 tra i IGg.ri e Parte_1
, disponendo la cancellazione dell'annotazione di separazione dal Registro Controparte_1
degli atti di Matrimonio del Comune di Milano, al n. 0829 parte II serie A Reg. 03, anno 1992.
Per l'effetto condannare la IG.ra a restituire il mantenimento mensile indebitamente Pt_1
percepito dalla data di tale accordo ad oggi.
Sempre in via preliminare disporsi comunque l'inammissibilità del ricorso presentato dalla
IG.ra . Pt_1
Nel merito:
1) In caso di ritenuta validità dell'accordo di separazione dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano (MI) il 06.09.1992, trascritto all'Ufficio dello Stato
Civile del Comune di Milano (MI) – Registro degli atti di Matrimonio al n. al n. 0829 parte II serie A Reg. 03, anno 1992, tra i IG.ri e con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato civile del luogo di annotare e trascrivere come per legge;
2) Tenuto conto delle condizioni famigliari, reddituali e della condotta delle parti, rigettare la richiesta di contributo al mantenimento di parte ricorrente ed all'assegno divorzile disponendo, altresì, che la IG.ra versi la somma mensile di € 400,00, o quella maggiore o Parte_1
pagina 2 di 11 minor somma ritenuta di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento del figlio
[...]
, fino al raggiungimento della sua autosufficienza, concorrendo altresì alle Persona_1
di lui spese terapeutiche, mediche e straordinarie, nella misura del 50%. Tenuto conto dell'omessa partecipazione della IG.ra al mantenimento del figlio Controparte_2
, quantomeno dal 2018 ad oggi, disporsi la refusione ed il versamento di una Persona_1 ulteriore somma omnicomprensiva in favore del IG. per complessive € Controparte_1
23.200,00, o per quell'importo ritenuto di giustizia;
3) Nella denegata ipotesi che la ricorrente non venga ritenuta nelle condizioni di poter contribuire al mantenimento del figlio , disporsi a carico del nonno paterno, Persona_1
IG. (CF. ), l'obbligo di versare direttamente al IG. Testimone_1 C.F._3
la somma mensile di € 400,00, o quella maggiore o minor somma ritenuta di Controparte_1
giustizia, a titolo di concorso al mantenimento di , fino al Persona_1
raggiungimento della sua autosufficienza, concorrendo altresì alle di lui spese terapeutiche, mediche e straordinarie, nella misura del 50%.
4) Confermare e comunque disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Sordio, Via
Giulio Cesare n. 4 al IG. (genitore collocatario ed unico disposto a farsi Controparte_1
carico dei bisogni e delle necessità del figlio) in cui continuerà a convivere con il figlio
[...]
, quantomeno fino alla di lui autosufficienza e “guarigione clinica”; Persona_1
5) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: si richiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3 c.p.c. e nella reiezione delle prove richieste da parte ricorrente”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte costituita e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 15.3.2021 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
la ricorrente inoltre ha domandato il riconoscimento di un assegno divorzile per sé, nella
[...] misura di € 400,00 mensili, nonché la corresponsione della quota del 40% della somma percepita dal marito a titolo di TFR e/o di altre indennità e la conferma dei provvedimenti della separazione pagina 3 di 11 in ordine al mantenimento diretto del figlio maggiorenne ma non autosufficienti da parte del padre, cui è assegnata la casa coniugale.
Con comparsa depositata in data 14.7.2021 si è costituito il quale, in via Controparte_1 preliminare, ha eccepito la nullità ed inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto dalle parti in sede di negoziazione assistita e, nel merito, ha domandato la revoca dell'assegno divorzile e la condanna della ricorrente a versare € 400,00 per il mantenimento del figlio , Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario a Milano in Parte_1 Controparte_1
data 6.9.1992 (matrimonio trascritto nei registri del predetto Comune al n. 0829, parte II, serie A,
Reg. 03, anno 1992) e dalla loro unione è nato il figlio in data 12.8.1996. Persona_1
Le parti si sono separate in Lodi con accordo di separazione personale raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 d.l. 132/2014, sottoscritto in data 12.4.2018, depositato in data 13.4.2018 e autorizzato dal PM in data 16.4.2018 (doc. 1 parte ricorrente).
Per quanto qui interessa, le parti in quella sede hanno concordato quanto segue:
- assegnazione della casa coniugale (sita in Sordio, via Giulio Cesare n. 4) a Controparte_1
in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- mantenimento del figlio interamente a carico del padre;
Per_1
- riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore di nella misura di € Parte_1
200,00 al mese, con la precisazione che “tale mantenimento cesserà quando la IGnora
troverà un'occupazione lavorativa stabile”. Pt_1
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente dott.ssa Latella, con ordinanza depositata in data 11.11.2021, ha confermato i provvedimento della separazione.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza non definitiva n. 851/2022 depositata il 29.11.2022, ha respinto l'eccezione di nullità/invalidità dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita e, conseguentemente, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 Controparte_1
3. Venendo al merito della vicenda, resta da decidere innanzitutto sulla domanda del resistente di mantenimento del figlio Per_1
3.1 Quanto alla sussistenza dell'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di pagina 4 di 11 mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica
(Cass. civ. n. 11828/2009).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente (Cass. civ. n. 4765/2002; Cass. civ.
n. 1830/2011; Cass. civ. n. 7970/2013, Cass. civ. n. 2289/2001; Cass. civ. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. civ. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Secondo la Suprema Corte “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ. n. 18076/2014).
pagina 5 di 11 3.2 Alla luce di tali principi deve ritenersi applicabile al figlio della coppia la “presunzione di colpevole inerzia”.
Nel caso di specie, infatti, considerata l'età di (prossimo al compimento di 28 anni) e il Per_1
percorso formativo e di studi seguito dal medesimo (diploma di scuola media inferiore), gravava sul resistente l'onere di allegare e provare la sussistenza di specifiche ragioni tali da superare la presunzione di colpevole inerzia.
Al riguardo parte resistente si è limitato a dedurre che il mancato reperimento di un'occupazione da parte del figlio deve essere imputata ai traumi subiti dal ragazzo a causa del comportamento della madre e a tal fine ha allegato una breve relazione psicodiagnostica a firma della psicologa dott.ssa (doc. 6 parte resistente). Testimone_2
Ebbene, tale documento appare – di per sé solo – insufficiente a far ritenere incolpevole il mancato reperimento di un lavoro da parte di Dagli atti, infatti, non risulta né che il Per_1
ragazzo stia facendo (o abbia fatto in passato) un percorso psicologico per affrontare i traumi allegati dal padre né che prenda (o abbia preso in passato) dei farmaci per gli asseriti problemi di ansia e depressione. In atti, peraltro, non v'è alcun certificato medico che attesti la sussistenza di tali patologie in Per_1
A ciò si aggiunga che il resistente non ha allegato – né tantomeno provato – che il figlio in tutti questi anni sia in qualche modo adoperato per trovare un lavoro.
Tutto ciò considerato, deve essere rigettata la domanda del resistente di riconoscimento di un contributo per il mantenimento del figlio Per_1
3.3 Conseguentemente, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale (sita in Sordio, via Giulio Cesare n. 4) a favore di Controparte_1
4. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si osserva quanto Parte_1
segue.
4.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
pagina 6 di 11 dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
pagina 7 di 11 In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
L'assegno di divorzio, in sostanza, nella sua funzione assistenziale, si compone di un “contenuto perequativo compensativo (…) che partendo dalla comparazione delle condizioni economico – patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita
pagina 8 di 11 familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha pertanto anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore dell'età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
In conclusione, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio deve “essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo” (Cass. Civ. 11 luglio 2018, n. 18287).
4.2 Nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato in costanza di matrimonio e di aver perso il proprio lavoro nel 2013 a causa di una malattia (TVP, trombosi venosa profonda).
La stessa poi ha allegato di aver tentato di rientrare nel mondo del lavoro (doc. 4 e 5 parte ricorrente), frequentando corsi di formazione (doc. 7 parte ricorrente) e iscrivendosi alle piattaforme interinali di lavoro (doc. 8); tentativi che tuttavia non hanno portato ad alcun risultato, come risulta dall'estratto contributivo allegato (doc. 13 parte ricorrente).
La ricorrente, inoltre, ha dato atto di aver percepito tra dicembre 2020 e febbraio 2021 il reddito di cittadinanza (doc. 14 parte ricorrente).
infine è proprietaria in ragione del 50% della casa coniugale. Parte_1
pagina 9 di 11 invece, ha riferito di lavorare come macellaio e di vivere insieme al figlio nella Controparte_1
casa coniugale, di cui è proprietario in ragione del 50%.
Dalla documentazione presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari a € 29.575,97 in relazione all'anno 2022 (doc. D parte resistente), € 34.655,00 in relazione all'anno 2021 (doc. C parte resistente), € 23.937,13 in relazione all'anno 2020 dalla società (doc. 12 parte resistente) e € 30.562,55 in relazione all'anno Organizzazione_2
2020 alle dipendenze di (doc. B parte resistente). Dalle buste paga prodotte Persona_2 relative all'anno 2023 infine si evince che lo stesso ha percepito da uno Controparte_3 stipendio mensile medio di circa € 2.000,00 (doc. A parte resistente).
4.3 Tutto ciò considerato, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussista un significativo squilibrio tra i redditi delle parti;
squilibrio che indubbiamente ha inciso sull'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione e che – come visto – viene posto, dalla giurisprudenza di legittimità, alla base della valutazione per l'accertamento del diritto all'assegno in capo al coniuge economicamente più debole.
L'età della ricorrente (anni 58) unita al fatto che la stessa è fuori dal mercato del lavoro da ormai dieci anni fanno ritenere assai improbabile che la stessa possa reperire un nuovo lavoro.
Sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore di
[...]
; assegno divorzile che si ritiene congruo fissare in € 200,00 al mese. Pt_1
5. Da ultimo, ha domandato la quota del 40% del trattamento di fine rapporto Parte_1 maturato dall'ex coniuge Controparte_1
Tale domanda – peraltro formulata in modo del tutto generico, ai limiti della nullità della stessa – non merita accoglimento, non avendo ancora percepito il TFR. Controparte_1
Come noto, infatti, l'art. 12 bis della legge n. 898/1970 (aggiunto dall'art. 16 della legge n. 74 del
1987) dispone, al primo comma, che il coniuge divorziato che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro;
percentuale indicata, al secondo comma dello stesso art. 12 bis, nella misura, fissa, del quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Nel caso in esame dalla documentazione reddituale depositata dal resistente si evince che ad oggi a non è stato liquidato alcun TFR (cfr. doc. 12, B e D parte resistente). Del Controparte_1
pagina 10 di 11 resto, la stessa ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la condanna di a corrisponderle la quota di TFR di sua spettanza “al momento dell'effettiva Controparte_1 maturazione/riscossione”.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri dei D.M. 55/2015 e
147/2022, in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Atteso, tuttavia, il rigetto della domanda di parte ricorrente relativa al TFR, le spese processuali vanno compensate nella misura del 1/3 tra ricorrente e resistente e poste per la restante quota a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- revoca l'assegnazione della casa coniugale a favore di Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 divorzile pari ad € 200,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese di lite a favore di Controparte_1 [...]
che si liquidano per l'intero (100%) in complessivi € 5.500,00 per compensi, Pt_1
oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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