TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 18665/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II, 97, presso e nello studio dell'avv. GIUSEPPE ZANALDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ZANALDA EMANUELE ed all'avv. ROBERTO
SERANTONI, per delega a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), ( ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2 CP_4
( ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari, n. C.F._3
70, presso e nello studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, che unitamente all'avv. e
VALERIA VACCHINI, li rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via istruttoria pagina 1 di 16 Ammettere – se del caso – le istanze istruttorie dedotte dall'attore in ultimo nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. in data 17.11.2023 e, segnatamente, i capitoli di prova per interpello e testi edotti sub 1-9) con i testi indicati;
Disporre – se del caso – Consulenza Tecnica d'Ufficio:
- volta ad accertare se – come esposto dall'esponente - ad oggi, o comunque al gennaio 2023, nel web sussista /sussisteva una correlazione dei nomi e Parte_2
“RO BO di Saint- Pierre” con “San Patrignano”, come emersa nella Relazione Tecnica di Parte in data 12.01.2023 (prodotta sub doc. 12), e se le risultanze dei periti dott. e dott. siano o meno condivisibili sotto il Persona_1 Persona_2 profilo tecnico;
- volta ad accertare quali siano gli strumenti o l'attività che debba / possa essere attuata per l'eliminazione definitiva dal web delle correlazioni anzidette tra i nominativi dell'esponente e della madre con “San Patrignano”;
- volta a determinare l'ammontare del danno causato al dott. per i Parte_2 fatti di cui è causa, dai convenuti, in solido tra loro o in via a to dei per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa editi nel Controparte_5
2018 dall'Osservatorio della Giustizia Civile (da aggiornarsi alla data odierna) od altro criterio ritenuto equo. Respingere ogni istanza istruttoria avversaria ed ogni richiesta di rigetto delle istanze istruttorie attoree, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto Nel Merito
- Accertare e dichiarare sig.ra la la CP_4 Controparte_1 [...]
nonché il dott. in via solidale o alternativa tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al risarcimento dei danni da diffamazione in favore del dott. Parte_2 per le ragioni articolate in atti, quantificati nell'importo di € maggiore o minore somma accertata anche all'esito dell'attività istruttoria e della Consulenza Tecnica, da liquidarsi, in via subordinata, anche in via equitativa.
- Ordinare la pubblicazione, a piena pagina (o nelle diverse forme indicande dall'Ill.mo Tribunale), sul quotidiano La PU (edizione nazionale), della rettifica al contenuto dell'articolo, a firma pubblicato in data 7/1/2021 sul medesimo CP_4 quotidiano La PU, anno 46 – n. 5, a pag. 21 della cronaca nazionale, oltreché sul sito internet www.repubblica.it e sulla pagina Facebook de L , nei termini Parte_3 già riportati nella lettera dell'avv. Giuseppe Zanalda in data 11 gennaio 2021 (prodotta sub doc.3), o nei diversi termini indicandi dall'Ill.mo sig. Giudice.
- Ordinare la pubblicazione, a piena pagina (o nelle diverse forme indicande dall'Ill.mo Tribunale), della Sentenza che verrà pronunciata nel presente giudizio, e con oneri in capo ai convenuti e/o al soggetto/i ritenuto/i responsabili, sul quotidiano La PU e/o sui quotidiani Il Corriere Della Sera e La Stampa (edizioni nazionali).
- Ordinare, a cura e spese dei convenuti, che i medesimi richiedano ai principali motori di ricerca internet (meglio individuati nel prosieguo), nonché agli hosting dei propri siti web e canali e pagine social network, la deindicizzazione dell'articolo, a firma CP_4
pubblicato in data 7/1/2021 sul quotidiano La PU, anno 46 – n.
[...]
21, e dei link relativi.
pagina 2 di 16 - Respingere, in ogni caso, le domande / eccezioni / contestazioni tutte formulate dai convenuti, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari anche del Procedimento di Mediazione.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott.
poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e Parte_2 ate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti;
in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese, Parte_2 competenze ed onorari del present pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attore dovesse reiterare le proprie istanze istruttorie, si chiede che il G.U. voglia confermare l'ordinanza di rigetto delle citate istanze istruttorie attoree resa dal G.U. dott.ssa Semini in data 25.03.2024, per tutte le motivazioni ivi correttamente indicate nonché alla luce delle eccezioni e deduzioni in merito alla inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie attoree illustrate nella “seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2” depositata dai convenuti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 12.10.2022 Parte_2 premettendo essere figlio ed unico erede della sig.ra RO BO di SA, vedova nota figura del mondo culturale ed imprenditoriale nazionale, scomparsa Pt_2 nel 2014, già proprietaria della casa editrice BO RI nonché delle aziende e ha agito nei confronti di , di CP_6 CP_7 CP_4 Controparte_3 della e della nella loro Controparte_1 Controparte_2 qualità, rispettivamente, di giornalista – autrice dell'articolo, di Direttore del giornale La
, nonché di , proprietaria del quotidiano e di soggetto deputato Parte_3 CP_8 alla sua pubblicazione, allegando:
a. che in data 7.1.2021 è stato pubblicato sul quotidiano La PU, anno 46 –
n. 5, a pag. 21 della cronaca nazionale, oltreché sul sito internet www.repubblica.it e sulla pagina Facebook de La PU, un articolo a firma della giornalista (“sig.ra ), dal titolo “Quella madre che CP_4 CP_4
pagina 3 di 16 affidò a il figlio perduto” – sottotitolo “Da 9 anni combatteva una guerra Per_3 per salvarlo dalla droga – Le comunità usavano metodi coercitivi ma lei le difendeva “Solo così ne escono”” e catenaccio “Nel 1980 l'intervista a RO
BO: il suo ragazzo era a San Patrignano”, con ampio richiamo in prima pagina, dal titolo quella madre e il figlio perduto”; Per_3
b. che nel suddetto articolo, la sull'onda del clamore e del dibattito pubblico CP_4 suscitato dal documentario Netflix “SanPa, luci e ombre di San Patrignano”, concernente la controversa vicenda relativa alla comunità di recupero di tossicodipendenti di San Patrignano fondata da ha rispolverato Persona_4 una propria precedente intervista pubblicata su La PU in data 10/12/1980 dal titolo “Ritratto di famiglia con drogato”, in cui “una delle più belle, importanti e agiate signore di Torino” parlava della drammatica situazione di tossicodipendenza del proprio figlio e del di lui ricovero presso San Patrignano;
c. che nel predetto articolo si afferma che “L'intervista era a RO BO di Saint-
Pierre” mentre, viceversa, l'intervista del 1980 venne rilasciata alla stessa sig.ra dalla sig.ra , che raccontava la triste vicenda del CP_4 Persona_5 proprio figlio tossicodipendente, e non certo dalla signora RO BO, il cui figlio (l'odierno attore) è noto nell'ambiente sportivo e imprenditoriale ed è totalmente estraneo al mondo della tossicodipendenza e dei centri di recupero;
d. che i fatti sopra descritti, costituiscono una palese e falsa rappresentazione della realtà, avendo affermato che la sig.ra RO BO avrebbe lottato per lunghi anni per salvare il “figlio perduto” (e quindi l'odierno attore) e che sarebbe stata costretta ad affidarlo alla comunità di San Patrignano di ciò Persona_4 nonostante la stessa sig.ra fosse perfettamente al corrente (o avrebbe CP_4 dovuto esserlo) che la signora dalla stessa intervistata non era RO BO bensì la sig.ra Persona_5
e. che tale condotta ha arrecato un danno rilevante all'attore in quanto lesivo del buon nome e dell'immagine del dott. il quale, ancorché non indicato CP_9 nominativamente, è facilmente individuabile in quanto ben conosciuto nel mondo sportivo ed imprenditoriale quale unico figlio della sig.ra RO BO;
pagina 4 di 16 f. che la falsa rappresentazione consistita nell'attribuire all'attore e alla di lui madre il coinvolgimento in una vicenda di tossicodipendenza e di ricovero presso la comunità San Patrignano di Vincenzo Muccioli, accompagnata da commenti oggettivamente e gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine pubblica dell'attore e della memoria della di lui madre, è idonea ad integrare il reato di diffamazione a mezzo stampa, allorché la falsità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica costituisce un travalicamento penalmente rilevante del diritto di cronaca e di critica giornalistica;
g. che la Redazione de La PU, ha pubblicato, relegandolo nella sezione dei commenti dell'edizione 8.01.2021, un breve trafiletto di 7 righe in corsivo, privo di titolo, in cui si è limitata ad affermare che “Nell'articolo pubblicato ieri con il titolo
“Quella madre che affidò a il figlio perduto” veniva citata per errore Per_3
RO BO. Ce ne scusiamo con la famiglia e con i lettori”, come riportato dal sito Dagospia.com, nonché disposto la rimozione dal sito internet e dalla pagina
Facebook dell'articolo diffamatorio;
h. che in data 11.01.2021 è stata inviata alla redazione de La PU, tramite proprio legale, una richiesta di rettifica, ai sensi dell'art. 8 della Legge sulla stampa, in cui è stata chiesta la pubblicazione di una rettifica proponendone un testo, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna attività riparativa.
Ha concluso instando per la condanna dei convenuti in solido od alternativamente tra loro al risarcimento del danno patito alla propria reputazione e per riflesso a quella della madre, quantificato nella somma di € 80.000,00, avuto riguardo alla notorietà della diffamante (la giornalista , al ruolo ricoperto dal diffamato (essendo il CP_4 Pt_2 noto imprenditore ed appartenente ad una famiglia di rilievo nel panorama nazionale), alla collocazione dell'articolo (pubblicato sulla pagina della cronaca di un quotidiano autorevole ed a tiratura nazionale e sul relativo sito internet e profilo social network), all'insussistenza di un'adeguata successiva rettifica ed all'intensità dell'elemento psicologico che dimostra l'esistenza di una condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa della giornalista.
pagina 5 di 16 Ha inoltre domandato ordinarsi la pubblicazione della rettifica nei termini già indicati nella missiva inviata alla redazione del giornale l'11.1.2021, nonché della sentenza di accoglimento della domanda e la deindicizzazione dell'articolo.
Con comparsa in data 19.12.2022 si sono costituiti in giudizio , CP_4
la e la Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
- eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010;
- non contestando le circostanze di cui ai punti a. b. c. g.;
- contestando le ulteriori circostanze ed eccependo:
1. l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla giornalista, essendo ella incorsa in un errore involontario ed incolpevole considerato il lasso di tempo intercorso dalla citata intervista (avvenuta oltre 40 anni prima) e la vicinanza familiare tra le due persone accidentalmente scambiate nell'articolo (in quanto la sig.ra era la moglie di fratello della sig.ra RO BO, madre Persona_5 Persona_6 dell'attore);
2. che l'articolo non aveva finalità di cronaca ovvero di aggiornamento quanto piuttosto di mero approfondimento critico-sociale ed era inserito nel più grande contesto del dibattito all'epoca in essere sulla serie televisiva “Sanpa” e sull'autenticità e/o correttezza della ricostruzione storica ivi proposta;
3. che sul numero immediatamente successivo de La PU (diffuso l'8 gennaio
2021) - nell'ambito della rubrica delle lettere che è, da sempre, la sede ove vengono pubblicate tutte le smentite/rettifiche e precisazioni ricevute dal quotidiano e, in quanto tale, è seguita con estrema attenzione dai lettori – è stata pubblicata la seguente precisazione “Nell'articolo pubblicato ieri con il titolo “Quella madre che affidò a Per_3 il figlio perduto” veniva citata per errore RO BO. Ce ne scusiamo con la famiglia e con i lettori”, con ciò confermandosi che l'errore è stato pacificamente ammesso e confermato dalla testata, che si è tempestivamente scusata pubblicamente;
4. che, sempre al fine di rimuovere l'errore ed evitare in radice il determinarsi di alcun equivoco, l : CP_10
pagina 6 di 16 - ha subito provveduto a rimuovere l'intero testo dell'articolo dalla pagina Facebook del quotidiano;
- ha anche disposto il blocco della accessibilità on line dell'articolo, cancellando l'indirizzo dal server (doc. 2);
- ha inoltre espunto l'erroneo riferimento alla presunta intervista alla sig.ra BO dal testo dell'articolo custodito nell'archivio storico della testata CP_11
5. che la notizia dell'errore commesso dalla giornalista è stata ripresa con estrema
[...] evidenza da altri organi di stampa ed all'esito di una verifica su internet, resta confermato che anche eventuali ulteriori siti e/o testate telematiche che avevano ripreso il contenuto dell'articolo della hanno in ogni caso recepito e corretto l'erronea CP_4 indicazione originariamente presente, in un caso anche presentando il contenuto della originaria intervista alla sig.ra Per_5
6. che con comunicazione in data 20.1.2021, in replica alla missiva dell'11.1.2021 inviata dal legale del sig. è stata ribadita la piena disponibilità dei convenuti ad Pt_2 addivenire ad una composizione stragiudiziale della vicenda anche ad individuare congiuntamente un differente testo di rettifica da pubblicarsi sul quotidiano, data l'impossibilità del recepimento del testo ex adverso indicato nella predetta missiva, in quanto non avente i requisiti indicati dalla legge sulla stampa – l. 47/1948 – non risultando neppure sottoscritta personalmente dall'attore;
7. che la descrizione della “madre” offerta dalla giornalista nell'articolo così come i particolari dei molteplici ricoveri del figlio appaiono incompatibili con l'identikit della madre del ricorrente e con lo stesso curriculum vitae del sig. di tal ché nessun Pt_2 equivoco si è mai concretamente determinato, essendo immediatamente percepibile la discrasia tra la descrizione delle esperienze di vita del figlio “perduto” narrate dalla e quelle del ricorrente, discrasia messa immediatamente in luce anche da altri CP_4 articoli e siti on line;
8. che non vi è lesione dell'immagine della defunta RO BO posto che la giornalista ha nei suoi confronti rivolto parole di elogio, ne ha lodato il coraggio e l'amore per il figlio ed in ogni caso l'attore non ha allegato né offerto di provare l'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile.
pagina 7 di 16 Hanno concluso instando per il rigetto delle domande attoree, ivi comprese quelle relative alla pretesa pubblicazione del testo di rettifica, osservando che la legge sulla stampa impedisce al giudice di svolgere un autonomo intervento di formulazione del testo, sulla base di una personale valutazione di tipo discrezionale, nonché risultando infine la domanda di deindicizzazione improcedibile, non essendo l' responsabile CP_10 per l'eventuale ulteriore diffusione della notizia errata su siti che non sono di sua proprietà, dovendosi controparte rivolgere ai proprietari/gestioni di detti domini.
Previa assegnazione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ed acquisita prova del suo esito negativo, con ordinanza in data 29.6.2023 è stato disposto il mutamento del rito e, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., con successiva ordinanza in data 25.3.2024 sono state rigettate le prove orali e la
CTU richieste dall'attore e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza in data 11.2.2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta a sentenza sulle domande come rassegante in via definitiva dalle parti e riportate in epigrafe.
************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e onere della prova
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da in conseguenza della pubblicazione in Parte_2 data 7.1.2021 sul quotidiano La PU (nell'edizione cartacea, on line e sul profilo facebook) di un articolo a contenuto diffamatorio, poiché riferito ad una vicenda –
l'esperienza di una madre che descrive il rapporto con il figlio tossicodipendente ed i suoi ricoveri in comunità di recupero – oggetto di una precedente intervista rilasciata alla stessa giornalista 40 anni prima, vicenda, tuttavia, rispetto alla quale l'odierno attore è assolutamente estraneo, nonostante il riferimento che l'autrice del pezzo fa alla di lui madre, RO BO di SA.
Nel pezzo, rievoca una sua intervista pubblicata il 10 dicembre CP_4
1980 con il titolo “Ritratto di famiglia con drogato”, chiarendo che la stessa venne rilasciata da “RO BO di SA, proprietaria con il fratello della Persona_6 casa editrice BO RI, alla guida della alla morte del primo marito, poi CP_6
pagina 8 di 16 moglie de senatore IA , morto tragicamente, amata Persona_7 diciottenne da . Amica di , e altri Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 intellettuali legati al impegnata a sinistra. È morta nel 2014 a 80 anni” (cfr. doc. CP_12
2 fasc. attoreo).
L'odierno attore, dunque, nell'articolo è identificabile in quanto unico figlio dell'asserita intervistata, nonostante non ne sia menzionato espressamente il nome, ed è accostato ad una condizione di uso/dipendenza da sostanze stupefacenti che gli è assolutamente estranea;
l'intervista cui fa riferimento nel citato articolo CP_4 non venne infatti rilasciata dalla sig.ra RO BO, madre del sig. bensì da Pt_2
, moglie del fratello di RO, Persona_5 Persona_6
L'errore che ha determinato lo scambio di persona è stato, peraltro, riconosciuto dalla redazione del quotidiano che, il giorno successivo 8.1.2021, ha pubblicato un trafiletto, nell'ambito della rubrica delle lettere, ove ha dato atto del malinteso e ha formulato le proprie scuse alla famiglia ed ai lettori (cfr. doc. 1 fasc. convenuti).
L'odierno attore ha lamentato, comunque, che il falso accostamento tra un noto personaggio della cultura e dell'imprenditoria piemontese ed italiana, quale era la di lui madre, RO BO, ad una vicenda di tossicodipendenza che ne avrebbe attinto il figlio, appunto, descritto nel pezzo come “figlio perduto … drogato … Parte_2 eroinomane”, avrebbe determinato un grave danno alla memoria della defunta madre ed alla reputazione ed immagine dello stesso attore, “noto nell'ambiente sportivo e imprenditoriale e totalmente estraneo al mondo della tossicodipendenza e dei centri di recupero”.
Ora è costantemente affermato in giurisprudenza come non sia necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva, diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è
pagina 9 di 16 riferita. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17207 del 27/08/2015).
Nel caso di specie non è in discussione il riferimento indiretto all'odierno attore, ancorché non espressamente menzionato per nome e cognome all'interno dell'articolo, trattandosi dell'unico figlio della defunta RO BO, nota figura del mondo culturale e imprenditoriale nazionale, scomparsa nel 2014.
Per ciò che concerne invece la domanda risarcitoria occorre rilevare anzitutto come in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, il giudice civile è chiamato ad accertare, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3371 del
12/02/2020 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 24/06/2015).
Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1643 del
14/02/2000, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 15/03/2001, conf. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 7110 del 20/03/2017).
Ora, l'elemento psicologico del delitto di diffamazione va individuato “nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 10 di 16 4855 del 19/05/1999); per orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
“in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017 conf. Sez. 3, Sentenza n. 26964 del 20/12/2007).
Deve dunque escludersi che la colpa sia elemento psicologico di per sé idoneo e sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di reato invocata, posto che, come è stato affermato in una risalente pronuncia, ancorché particolarmente attinente al caso dedotto nel presente giudizio, “ai fini del risarcimento dei danni non patrimoniali da reato, per ravvisare il dolo nell'autore di una diffamazione non è necessario accertare che egli conosca personalmente il soggetto passivo per cui può dolosamente offendere l'altrui reputazione anche chi non conosca direttamente e singolarmente le persone la cui fama intende ledere, ma, nel caso di chi non conosca neppure l'esistenza del soggetto passivo
(ossia nel caso di chi, anzi, non avrebbe posto in essere l'azione, se avesse saputo dell'esistenza della persona offesa) può ravvisarsi tutt'al più l'elemento psicologico della colpa, ma non l'intenzione di offendere la reputazione 'altrui' ossia la reputazione di persone esistenti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 199 del 27/01/1971, trattasi di un caso in cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di danni non patrimoniali proposta contro una casa produttrice di un dentifricio che, senza che conoscesse l'esistenza della persona, aveva fatto pubblicare in un giornale una vignetta, reclamistica in cui si leggeva il nome ed il cognome di una persona esistente, la quale si era ritenuta lesa nella propria reputazione).
2. Nel caso di specie – assenza di elemento soggettivo
Venendo quindi al caso in esame, deve preliminarmente essere ribadito il carattere documentale della vertenza, richiamandosi le considerazioni svolte nell'ambito dell'ordinanza del 25.3.2024 che ha escluso l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, per essere le stesse complessivamente vertenti su circostanze documentali, valutative e generiche, nonché l'opportunità di disporre le due CTU sui quesiti richiesti dall'attore, l'una in quanto relativa a circostanze che non richiedono accertamenti tecnici,
pagina 11 di 16 oltreché non decisiva ai fini del giudizio per le considerazione che seguono e l'altra in quanto la determinazione e liquidazione del danno da diffamazione non può che essere riservata al Giudice.
Ora, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha ravvisato la consapevolezza e forse la volontà da parte dell'articolista di sostituire il nominativo della sig.ra Persona_5 protagonista della vicenda di droga legata alla comunità di San Patrignano, con il nominativo della sig.ra RO BO, sostenendo che la fosse l'autrice della CP_4 intervista del 1980 e dunque fosse a conoscenza della persona che l'aveva rilasciata e che inoltre la madre dell'odierno attore fosse personaggio ben più conosciuto rispetto alla sig.ra ritenendo dunque che la giornalista abbia agito per creare uno scoop, sulla Per_5 scia del successo della serie televisiva “Sanpa” di Netflix, facendo leva sulla notorietà del soggetto intervistato.
Occorre dunque verificare se, alla luce delle emergenze processuali e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, risulti integrato l'elemento soggettivo del reato di diffamazione in capo all'autrice del pezzo giornalistico, eventualmente anche nella sua declinazione di dolo eventuale.
Anzitutto, preme rilevare come dal tenore dell'articolo si evinca che la finalità perseguita dalla giornalista fosse quella di offrire uno spunto di ulteriore riflessione in merito alle modalità di trattamento adottate dalla comunità di San Patrignano, nel recupero di persone tossicodipendenti, nonché alla figura particolarmente controversa del suo fondatore, sull'onda del dibattito sorto in conseguenza della Persona_4 diffusione di una serie a puntate su una nota piattaforma di streaming.
L'autrice ha fatto legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, riportando la propria opinione in merito ad una vicenda che all'epoca aveva nuovamente riscosso un certo interesse nel pubblico di lettori, peraltro, utilizzando espressioni continenti e prive di connotazioni offensive.
Ella ha rielaborato un fatto storico che, pur essendo veritiero nella sua fenomenologia – l'aver raccolto l'esperienza narrata da una donna, appartenente ad una famiglia influente nel panorama culturale piemontese, madre di un figlio tossicodipendente che era stato accolto in alcune comunità di recupero ed in ultimo pagina 12 di 16 anche in quella fondata da – è tuttavia pacificamente falso nella Persona_4 rappresentazione ed identificazione della sua protagonista.
L'articolo dunque offre al lettore una falsa rappresentazione della realtà nella parte in cui attribuisce la narrazione di una vicenda alla sig.ra RO BO di SA anziché alla sig.ra così inducendo il lettore a credere che il “figlio perduto” Persona_5 della storia sia effettivamente il sig. in quanto unico figlio della defunta Parte_2
RO BO.
Si tratta allora di verificare se tale errore sia stato frutto di una scelta consapevole ed eventualmente volontaria dell'autrice o se sia piuttosto conseguenza di un errore determinato da un contegno non diligente della giornalista, che si è invero affidata alla propria memoria senza verificare il nominativo del personaggio intervistato 40 anni prima;
comportamento, comunque, in quest'ultimo caso, privo di alcuna intenzionalità, intesa quale determinazione di ledere l'altrui immagine e reputazione, ancorché nella forma della mera accettazione del rischio (c.d. dolo eventuale).
Dirimenti, sul punto, ad avviso della scrivente, sono il tempestivo riconoscimento dell'errore da parte della redazione del quotidiano e le condotte riparative poste in essere, sia attraverso la pubblicazione delle scuse alla famiglia ed ai lettori, il giorno immediatamente successivo, nella sede normalmente deputata alla pubblicazione degli errori (nella sezione delle lettere), sia la parimenti tempestiva rimozione dell'articolo dal sito del quotidiano e dalla pagina facebook, allo scopo di evitarne o contenerne ulteriormente la diffusione incontrollata e sia, infine, la disponibilità immediatamente riscontrata dagli odierni convenuti, per il tramite del legale, di addivenire alla stesura di un testo condiviso per la rettifica del precedente articolo (doc. 4 fasc. convenuti).
Parimenti, valgono a corroborare la tesi per cui lo scambio di persona fu conseguenza di un mero errore, pur manifesto ancorché non intenzionale, della giornalista, le ulteriori circostanze per cui l'intervista rievocata nell'articolo risalisse a 40 anni prima (pubblicata su La PU il 10 dicembre 1980), dunque certamente non poteva ritenersi recente e della quale l'autrice poteva averne un ricordo non vivido e tenuto conto della manifesta analogia e del legame che accomunava le due donne, legate da rapporti familiari stretti, essendo la sig.ra cognata della sig.ra RO Persona_5
pagina 13 di 16 BO, entrambe madri di un unico figlio maschio ed appartenenti al medesimo contesto socio culturale e territoriale.
Peraltro, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ammissione dell'errore da parte della redazione, alcuni siti di informazione on line hanno ripreso la notizia, riportando ora i dati corretti dell'intervistata (cfr. articolo comparso sulla rivista Tempi dell'8.1.2021, cfr. doc. 6 fasc. convenuto), ora enfatizzando lo scambio di persona commesso dall'autrice del pezzo (cfr. articolo Dagospia.com del 9.1.2021, doc. 5 fasc. convenuti e doc. 6 fasc. attore e cfr. articolo on line su Professione Reporter dell'8.1.2021, doc. 12 fasc. convenuti).
L'assenza di volontà di nuocere al buon nome ed all'immagine dell'attore e della di lui madre, può infine ammettersi considerando che la nel proprio articolo del CP_4
7.1.2021, al di là del riferimento espresso a RO BO di Saint Pierre, descrive nel testo la donna che rilasciò l'intervista del 1980, riportando caratteristiche che già all'epoca del primo articolo utilizzò per identificarla, senza indicarne il nome, come “laureata in psicopatologia … di sinistra, impegnata contro le violenze manicomiali dell'epoca” , caratteristiche che non sembrano tuttavia potersi estendere anche alla madre dell'attore
(cfr. doc. 7 fasc. convenuti che riporta il testi dell'intervista del 1980).
Invero il nome dell'intervistata, nel pezzo della del dicembre del 1980, non CP_4 viene espressamente menzionato, pur essendone fatta una descrizione nei termini poc'anzi indicati;
il collegamento con la sig.ra viene effettuato solo in seguito Persona_5 ad un articolo pubblicato sempre su La PU nell'ottobre dell'anno successivo, da che intervistando appunto la donna, riferisce come ella si fosse in Parte_4 precedenza rivolta alla per raccontare la sua storia (cfr. 4 fasc. attoreo). CP_4
Tali elementi complessivamente ed unitariamente considerati inducono ragionevolmente a ritenere che lo scambio di persona sia stato dettato da un mero errore, pur cagionato per colpa e non dall'intenzione di nuocere la reputazione dell'odierno attore, attribuendogli scientemente connotazioni che gli sono pacificamente estranee.
pagina 14 di 16 Non risulta dunque provata la sussistenza, nell'errore commesso dalla giornalista, dell'elemento psicologico della consapevolezza e volontà od accettazione del rischio di ledere l'immagine di e della defunta madre, RO BO. Parte_2
Alla luce dei rilievi che precedono, dunque, la domanda è respinta non essendo integrato astrattamente il reato di diffamazione a mezzo stampa e dunque l'illecito, fonte dell'asserito danno ingiunto lamentato dall'attore.
Alcuna responsabilità è ascrivibile, infine, al direttore del quotidiano posto che l'evento del reato del direttore coincide con il reato di cui è chiamato a rispondere l'autore della pubblicazione, con la ovvia conseguenza che quello previsto dall'art. 57 non può configurarsi ("non sussiste") ove venga accertato che nessun reato è stato commesso dall'autore dell'articolo, ovvero anche quando la condotta dell'autore della pubblicazione è scriminata essendo configurabili le scriminanti del diritto di cronaca e/o di critica ( C., Sez.
V, 12.6.1992 conf. C., Sez. V, 11.5.2012, n. 39503).
Anche le ulteriori domande di condanna nei confronti della società editrice e venditrice del quotidiano sono respinte, non essendosi ravvisata alcuna volontà diffamatoria nell'articolo pubblicato da CP_4
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in ragione del criterio del disputatum (scaglione da 52.000,00 a
260.000,00), nonché delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti, non essendosi svolta attività istruttoria.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto da parti convenute, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente pagina 15 di 16 nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. n.
13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda di in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare a , Parte_1 CP_4 CP_3
la e la le spese
[...] Controparte_1 Controparte_2 di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 18665/2022 R.G. promossa da:
, c.f. , elettivamente domiciliato in Torino, corso Parte_1 C.F._1
Vittorio Emanuele II, 97, presso e nello studio dell'avv. GIUSEPPE ZANALDA che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ZANALDA EMANUELE ed all'avv. ROBERTO
SERANTONI, per delega a margine dell'atto di citazione
- ATTORE -
-
contro
-
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), ( ) e
[...] P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2 CP_4
( ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Caprettari, n. C.F._3
70, presso e nello studio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO, che unitamente all'avv. e
VALERIA VACCHINI, li rappresentano e difendono per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
OGGETTO: diffamazione a mezzo stampa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Piaccia All'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, In via istruttoria pagina 1 di 16 Ammettere – se del caso – le istanze istruttorie dedotte dall'attore in ultimo nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. in data 17.11.2023 e, segnatamente, i capitoli di prova per interpello e testi edotti sub 1-9) con i testi indicati;
Disporre – se del caso – Consulenza Tecnica d'Ufficio:
- volta ad accertare se – come esposto dall'esponente - ad oggi, o comunque al gennaio 2023, nel web sussista /sussisteva una correlazione dei nomi e Parte_2
“RO BO di Saint- Pierre” con “San Patrignano”, come emersa nella Relazione Tecnica di Parte in data 12.01.2023 (prodotta sub doc. 12), e se le risultanze dei periti dott. e dott. siano o meno condivisibili sotto il Persona_1 Persona_2 profilo tecnico;
- volta ad accertare quali siano gli strumenti o l'attività che debba / possa essere attuata per l'eliminazione definitiva dal web delle correlazioni anzidette tra i nominativi dell'esponente e della madre con “San Patrignano”;
- volta a determinare l'ammontare del danno causato al dott. per i Parte_2 fatti di cui è causa, dai convenuti, in solido tra loro o in via a to dei per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa editi nel Controparte_5
2018 dall'Osservatorio della Giustizia Civile (da aggiornarsi alla data odierna) od altro criterio ritenuto equo. Respingere ogni istanza istruttoria avversaria ed ogni richiesta di rigetto delle istanze istruttorie attoree, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto Nel Merito
- Accertare e dichiarare sig.ra la la CP_4 Controparte_1 [...]
nonché il dott. in via solidale o alternativa tra Controparte_2 Controparte_3 loro, al risarcimento dei danni da diffamazione in favore del dott. Parte_2 per le ragioni articolate in atti, quantificati nell'importo di € maggiore o minore somma accertata anche all'esito dell'attività istruttoria e della Consulenza Tecnica, da liquidarsi, in via subordinata, anche in via equitativa.
- Ordinare la pubblicazione, a piena pagina (o nelle diverse forme indicande dall'Ill.mo Tribunale), sul quotidiano La PU (edizione nazionale), della rettifica al contenuto dell'articolo, a firma pubblicato in data 7/1/2021 sul medesimo CP_4 quotidiano La PU, anno 46 – n. 5, a pag. 21 della cronaca nazionale, oltreché sul sito internet www.repubblica.it e sulla pagina Facebook de L , nei termini Parte_3 già riportati nella lettera dell'avv. Giuseppe Zanalda in data 11 gennaio 2021 (prodotta sub doc.3), o nei diversi termini indicandi dall'Ill.mo sig. Giudice.
- Ordinare la pubblicazione, a piena pagina (o nelle diverse forme indicande dall'Ill.mo Tribunale), della Sentenza che verrà pronunciata nel presente giudizio, e con oneri in capo ai convenuti e/o al soggetto/i ritenuto/i responsabili, sul quotidiano La PU e/o sui quotidiani Il Corriere Della Sera e La Stampa (edizioni nazionali).
- Ordinare, a cura e spese dei convenuti, che i medesimi richiedano ai principali motori di ricerca internet (meglio individuati nel prosieguo), nonché agli hosting dei propri siti web e canali e pagine social network, la deindicizzazione dell'articolo, a firma CP_4
pubblicato in data 7/1/2021 sul quotidiano La PU, anno 46 – n.
[...]
21, e dei link relativi.
pagina 2 di 16 - Respingere, in ogni caso, le domande / eccezioni / contestazioni tutte formulate dai convenuti, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso Con il favore delle spese e degli onorari anche del Procedimento di Mediazione.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- nel merito ed in ogni caso: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott.
poiché manifestamente infondate, sia in fatto che in diritto e Parte_2 ate, per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti;
in ogni caso: condannare il dott. al pagamento delle spese, Parte_2 competenze ed onorari del present pagamento di una ulteriore somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 96 c.p.c.;
- in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'attore dovesse reiterare le proprie istanze istruttorie, si chiede che il G.U. voglia confermare l'ordinanza di rigetto delle citate istanze istruttorie attoree resa dal G.U. dott.ssa Semini in data 25.03.2024, per tutte le motivazioni ivi correttamente indicate nonché alla luce delle eccezioni e deduzioni in merito alla inammissibilità ed irrilevanza delle istanze istruttorie attoree illustrate nella “seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2” depositata dai convenuti”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 12.10.2022 Parte_2 premettendo essere figlio ed unico erede della sig.ra RO BO di SA, vedova nota figura del mondo culturale ed imprenditoriale nazionale, scomparsa Pt_2 nel 2014, già proprietaria della casa editrice BO RI nonché delle aziende e ha agito nei confronti di , di CP_6 CP_7 CP_4 Controparte_3 della e della nella loro Controparte_1 Controparte_2 qualità, rispettivamente, di giornalista – autrice dell'articolo, di Direttore del giornale La
, nonché di , proprietaria del quotidiano e di soggetto deputato Parte_3 CP_8 alla sua pubblicazione, allegando:
a. che in data 7.1.2021 è stato pubblicato sul quotidiano La PU, anno 46 –
n. 5, a pag. 21 della cronaca nazionale, oltreché sul sito internet www.repubblica.it e sulla pagina Facebook de La PU, un articolo a firma della giornalista (“sig.ra ), dal titolo “Quella madre che CP_4 CP_4
pagina 3 di 16 affidò a il figlio perduto” – sottotitolo “Da 9 anni combatteva una guerra Per_3 per salvarlo dalla droga – Le comunità usavano metodi coercitivi ma lei le difendeva “Solo così ne escono”” e catenaccio “Nel 1980 l'intervista a RO
BO: il suo ragazzo era a San Patrignano”, con ampio richiamo in prima pagina, dal titolo quella madre e il figlio perduto”; Per_3
b. che nel suddetto articolo, la sull'onda del clamore e del dibattito pubblico CP_4 suscitato dal documentario Netflix “SanPa, luci e ombre di San Patrignano”, concernente la controversa vicenda relativa alla comunità di recupero di tossicodipendenti di San Patrignano fondata da ha rispolverato Persona_4 una propria precedente intervista pubblicata su La PU in data 10/12/1980 dal titolo “Ritratto di famiglia con drogato”, in cui “una delle più belle, importanti e agiate signore di Torino” parlava della drammatica situazione di tossicodipendenza del proprio figlio e del di lui ricovero presso San Patrignano;
c. che nel predetto articolo si afferma che “L'intervista era a RO BO di Saint-
Pierre” mentre, viceversa, l'intervista del 1980 venne rilasciata alla stessa sig.ra dalla sig.ra , che raccontava la triste vicenda del CP_4 Persona_5 proprio figlio tossicodipendente, e non certo dalla signora RO BO, il cui figlio (l'odierno attore) è noto nell'ambiente sportivo e imprenditoriale ed è totalmente estraneo al mondo della tossicodipendenza e dei centri di recupero;
d. che i fatti sopra descritti, costituiscono una palese e falsa rappresentazione della realtà, avendo affermato che la sig.ra RO BO avrebbe lottato per lunghi anni per salvare il “figlio perduto” (e quindi l'odierno attore) e che sarebbe stata costretta ad affidarlo alla comunità di San Patrignano di ciò Persona_4 nonostante la stessa sig.ra fosse perfettamente al corrente (o avrebbe CP_4 dovuto esserlo) che la signora dalla stessa intervistata non era RO BO bensì la sig.ra Persona_5
e. che tale condotta ha arrecato un danno rilevante all'attore in quanto lesivo del buon nome e dell'immagine del dott. il quale, ancorché non indicato CP_9 nominativamente, è facilmente individuabile in quanto ben conosciuto nel mondo sportivo ed imprenditoriale quale unico figlio della sig.ra RO BO;
pagina 4 di 16 f. che la falsa rappresentazione consistita nell'attribuire all'attore e alla di lui madre il coinvolgimento in una vicenda di tossicodipendenza e di ricovero presso la comunità San Patrignano di Vincenzo Muccioli, accompagnata da commenti oggettivamente e gravemente lesivi del buon nome e dell'immagine pubblica dell'attore e della memoria della di lui madre, è idonea ad integrare il reato di diffamazione a mezzo stampa, allorché la falsità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione critica costituisce un travalicamento penalmente rilevante del diritto di cronaca e di critica giornalistica;
g. che la Redazione de La PU, ha pubblicato, relegandolo nella sezione dei commenti dell'edizione 8.01.2021, un breve trafiletto di 7 righe in corsivo, privo di titolo, in cui si è limitata ad affermare che “Nell'articolo pubblicato ieri con il titolo
“Quella madre che affidò a il figlio perduto” veniva citata per errore Per_3
RO BO. Ce ne scusiamo con la famiglia e con i lettori”, come riportato dal sito Dagospia.com, nonché disposto la rimozione dal sito internet e dalla pagina
Facebook dell'articolo diffamatorio;
h. che in data 11.01.2021 è stata inviata alla redazione de La PU, tramite proprio legale, una richiesta di rettifica, ai sensi dell'art. 8 della Legge sulla stampa, in cui è stata chiesta la pubblicazione di una rettifica proponendone un testo, cui tuttavia non ha fatto seguito alcuna attività riparativa.
Ha concluso instando per la condanna dei convenuti in solido od alternativamente tra loro al risarcimento del danno patito alla propria reputazione e per riflesso a quella della madre, quantificato nella somma di € 80.000,00, avuto riguardo alla notorietà della diffamante (la giornalista , al ruolo ricoperto dal diffamato (essendo il CP_4 Pt_2 noto imprenditore ed appartenente ad una famiglia di rilievo nel panorama nazionale), alla collocazione dell'articolo (pubblicato sulla pagina della cronaca di un quotidiano autorevole ed a tiratura nazionale e sul relativo sito internet e profilo social network), all'insussistenza di un'adeguata successiva rettifica ed all'intensità dell'elemento psicologico che dimostra l'esistenza di una condotta dolosa o quantomeno gravemente colposa della giornalista.
pagina 5 di 16 Ha inoltre domandato ordinarsi la pubblicazione della rettifica nei termini già indicati nella missiva inviata alla redazione del giornale l'11.1.2021, nonché della sentenza di accoglimento della domanda e la deindicizzazione dell'articolo.
Con comparsa in data 19.12.2022 si sono costituiti in giudizio , CP_4
la e la Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
:
[...]
- eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010;
- non contestando le circostanze di cui ai punti a. b. c. g.;
- contestando le ulteriori circostanze ed eccependo:
1. l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo alla giornalista, essendo ella incorsa in un errore involontario ed incolpevole considerato il lasso di tempo intercorso dalla citata intervista (avvenuta oltre 40 anni prima) e la vicinanza familiare tra le due persone accidentalmente scambiate nell'articolo (in quanto la sig.ra era la moglie di fratello della sig.ra RO BO, madre Persona_5 Persona_6 dell'attore);
2. che l'articolo non aveva finalità di cronaca ovvero di aggiornamento quanto piuttosto di mero approfondimento critico-sociale ed era inserito nel più grande contesto del dibattito all'epoca in essere sulla serie televisiva “Sanpa” e sull'autenticità e/o correttezza della ricostruzione storica ivi proposta;
3. che sul numero immediatamente successivo de La PU (diffuso l'8 gennaio
2021) - nell'ambito della rubrica delle lettere che è, da sempre, la sede ove vengono pubblicate tutte le smentite/rettifiche e precisazioni ricevute dal quotidiano e, in quanto tale, è seguita con estrema attenzione dai lettori – è stata pubblicata la seguente precisazione “Nell'articolo pubblicato ieri con il titolo “Quella madre che affidò a Per_3 il figlio perduto” veniva citata per errore RO BO. Ce ne scusiamo con la famiglia e con i lettori”, con ciò confermandosi che l'errore è stato pacificamente ammesso e confermato dalla testata, che si è tempestivamente scusata pubblicamente;
4. che, sempre al fine di rimuovere l'errore ed evitare in radice il determinarsi di alcun equivoco, l : CP_10
pagina 6 di 16 - ha subito provveduto a rimuovere l'intero testo dell'articolo dalla pagina Facebook del quotidiano;
- ha anche disposto il blocco della accessibilità on line dell'articolo, cancellando l'indirizzo dal server (doc. 2);
- ha inoltre espunto l'erroneo riferimento alla presunta intervista alla sig.ra BO dal testo dell'articolo custodito nell'archivio storico della testata CP_11
5. che la notizia dell'errore commesso dalla giornalista è stata ripresa con estrema
[...] evidenza da altri organi di stampa ed all'esito di una verifica su internet, resta confermato che anche eventuali ulteriori siti e/o testate telematiche che avevano ripreso il contenuto dell'articolo della hanno in ogni caso recepito e corretto l'erronea CP_4 indicazione originariamente presente, in un caso anche presentando il contenuto della originaria intervista alla sig.ra Per_5
6. che con comunicazione in data 20.1.2021, in replica alla missiva dell'11.1.2021 inviata dal legale del sig. è stata ribadita la piena disponibilità dei convenuti ad Pt_2 addivenire ad una composizione stragiudiziale della vicenda anche ad individuare congiuntamente un differente testo di rettifica da pubblicarsi sul quotidiano, data l'impossibilità del recepimento del testo ex adverso indicato nella predetta missiva, in quanto non avente i requisiti indicati dalla legge sulla stampa – l. 47/1948 – non risultando neppure sottoscritta personalmente dall'attore;
7. che la descrizione della “madre” offerta dalla giornalista nell'articolo così come i particolari dei molteplici ricoveri del figlio appaiono incompatibili con l'identikit della madre del ricorrente e con lo stesso curriculum vitae del sig. di tal ché nessun Pt_2 equivoco si è mai concretamente determinato, essendo immediatamente percepibile la discrasia tra la descrizione delle esperienze di vita del figlio “perduto” narrate dalla e quelle del ricorrente, discrasia messa immediatamente in luce anche da altri CP_4 articoli e siti on line;
8. che non vi è lesione dell'immagine della defunta RO BO posto che la giornalista ha nei suoi confronti rivolto parole di elogio, ne ha lodato il coraggio e l'amore per il figlio ed in ogni caso l'attore non ha allegato né offerto di provare l'effettiva esistenza di un pregiudizio risarcibile.
pagina 7 di 16 Hanno concluso instando per il rigetto delle domande attoree, ivi comprese quelle relative alla pretesa pubblicazione del testo di rettifica, osservando che la legge sulla stampa impedisce al giudice di svolgere un autonomo intervento di formulazione del testo, sulla base di una personale valutazione di tipo discrezionale, nonché risultando infine la domanda di deindicizzazione improcedibile, non essendo l' responsabile CP_10 per l'eventuale ulteriore diffusione della notizia errata su siti che non sono di sua proprietà, dovendosi controparte rivolgere ai proprietari/gestioni di detti domini.
Previa assegnazione di un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ed acquisita prova del suo esito negativo, con ordinanza in data 29.6.2023 è stato disposto il mutamento del rito e, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6
c.p.c., con successiva ordinanza in data 25.3.2024 sono state rigettate le prove orali e la
CTU richieste dall'attore e fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Con successiva ordinanza in data 11.2.2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta a sentenza sulle domande come rassegante in via definitiva dalle parti e riportate in epigrafe.
************
1. Sulla qualificazione giuridica della fattispecie e onere della prova
La fattispecie oggetto dell'odierno giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento del danno asseritamente patito da in conseguenza della pubblicazione in Parte_2 data 7.1.2021 sul quotidiano La PU (nell'edizione cartacea, on line e sul profilo facebook) di un articolo a contenuto diffamatorio, poiché riferito ad una vicenda –
l'esperienza di una madre che descrive il rapporto con il figlio tossicodipendente ed i suoi ricoveri in comunità di recupero – oggetto di una precedente intervista rilasciata alla stessa giornalista 40 anni prima, vicenda, tuttavia, rispetto alla quale l'odierno attore è assolutamente estraneo, nonostante il riferimento che l'autrice del pezzo fa alla di lui madre, RO BO di SA.
Nel pezzo, rievoca una sua intervista pubblicata il 10 dicembre CP_4
1980 con il titolo “Ritratto di famiglia con drogato”, chiarendo che la stessa venne rilasciata da “RO BO di SA, proprietaria con il fratello della Persona_6 casa editrice BO RI, alla guida della alla morte del primo marito, poi CP_6
pagina 8 di 16 moglie de senatore IA , morto tragicamente, amata Persona_7 diciottenne da . Amica di , e altri Persona_8 Persona_9 Per_10 Persona_11 intellettuali legati al impegnata a sinistra. È morta nel 2014 a 80 anni” (cfr. doc. CP_12
2 fasc. attoreo).
L'odierno attore, dunque, nell'articolo è identificabile in quanto unico figlio dell'asserita intervistata, nonostante non ne sia menzionato espressamente il nome, ed è accostato ad una condizione di uso/dipendenza da sostanze stupefacenti che gli è assolutamente estranea;
l'intervista cui fa riferimento nel citato articolo CP_4 non venne infatti rilasciata dalla sig.ra RO BO, madre del sig. bensì da Pt_2
, moglie del fratello di RO, Persona_5 Persona_6
L'errore che ha determinato lo scambio di persona è stato, peraltro, riconosciuto dalla redazione del quotidiano che, il giorno successivo 8.1.2021, ha pubblicato un trafiletto, nell'ambito della rubrica delle lettere, ove ha dato atto del malinteso e ha formulato le proprie scuse alla famiglia ed ai lettori (cfr. doc. 1 fasc. convenuti).
L'odierno attore ha lamentato, comunque, che il falso accostamento tra un noto personaggio della cultura e dell'imprenditoria piemontese ed italiana, quale era la di lui madre, RO BO, ad una vicenda di tossicodipendenza che ne avrebbe attinto il figlio, appunto, descritto nel pezzo come “figlio perduto … drogato … Parte_2 eroinomane”, avrebbe determinato un grave danno alla memoria della defunta madre ed alla reputazione ed immagine dello stesso attore, “noto nell'ambiente sportivo e imprenditoriale e totalmente estraneo al mondo della tossicodipendenza e dei centri di recupero”.
Ora è costantemente affermato in giurisprudenza come non sia necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva, diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è
pagina 9 di 16 riferita. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8476 del 05/05/2020 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 17207 del 27/08/2015).
Nel caso di specie non è in discussione il riferimento indiretto all'odierno attore, ancorché non espressamente menzionato per nome e cognome all'interno dell'articolo, trattandosi dell'unico figlio della defunta RO BO, nota figura del mondo culturale e imprenditoriale nazionale, scomparsa nel 2014.
Per ciò che concerne invece la domanda risarcitoria occorre rilevare anzitutto come in tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, il giudice civile è chiamato ad accertare, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto- reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
In particolare, è stato chiarito in giurisprudenza che “la risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento ad opera del giudice civile, con valenza "incidenter tantum", della sussistenza degli elementi costitutivi - materiale e psicologico - del detto reato, negli esatti termini previsti dalla legge penale” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3371 del
12/02/2020 conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13085 del 24/06/2015).
Ne consegue che, affinché possa ritenersi configurato un reato e consequenzialmente la responsabilità del suo autore per il danno non patrimoniale, occorre non solo che sia integrato l'elemento materiale del reato, ma anche l'elemento psicologico, il cui mancato accertamento esclude l'ipotizzabilità del danno non patrimoniale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20684 del 25/09/2009 conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1643 del
14/02/2000, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3747 del 15/03/2001, conf. Cass. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 7110 del 20/03/2017).
Ora, l'elemento psicologico del delitto di diffamazione va individuato “nella volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell'altrui reputazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
pagina 10 di 16 4855 del 19/05/1999); per orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità,
“in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del
26/10/2017 conf. Sez. 3, Sentenza n. 26964 del 20/12/2007).
Deve dunque escludersi che la colpa sia elemento psicologico di per sé idoneo e sufficiente a ritenere integrata la fattispecie di reato invocata, posto che, come è stato affermato in una risalente pronuncia, ancorché particolarmente attinente al caso dedotto nel presente giudizio, “ai fini del risarcimento dei danni non patrimoniali da reato, per ravvisare il dolo nell'autore di una diffamazione non è necessario accertare che egli conosca personalmente il soggetto passivo per cui può dolosamente offendere l'altrui reputazione anche chi non conosca direttamente e singolarmente le persone la cui fama intende ledere, ma, nel caso di chi non conosca neppure l'esistenza del soggetto passivo
(ossia nel caso di chi, anzi, non avrebbe posto in essere l'azione, se avesse saputo dell'esistenza della persona offesa) può ravvisarsi tutt'al più l'elemento psicologico della colpa, ma non l'intenzione di offendere la reputazione 'altrui' ossia la reputazione di persone esistenti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 199 del 27/01/1971, trattasi di un caso in cui i giudici di merito avevano rigettato la domanda di danni non patrimoniali proposta contro una casa produttrice di un dentifricio che, senza che conoscesse l'esistenza della persona, aveva fatto pubblicare in un giornale una vignetta, reclamistica in cui si leggeva il nome ed il cognome di una persona esistente, la quale si era ritenuta lesa nella propria reputazione).
2. Nel caso di specie – assenza di elemento soggettivo
Venendo quindi al caso in esame, deve preliminarmente essere ribadito il carattere documentale della vertenza, richiamandosi le considerazioni svolte nell'ambito dell'ordinanza del 25.3.2024 che ha escluso l'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, per essere le stesse complessivamente vertenti su circostanze documentali, valutative e generiche, nonché l'opportunità di disporre le due CTU sui quesiti richiesti dall'attore, l'una in quanto relativa a circostanze che non richiedono accertamenti tecnici,
pagina 11 di 16 oltreché non decisiva ai fini del giudizio per le considerazione che seguono e l'altra in quanto la determinazione e liquidazione del danno da diffamazione non può che essere riservata al Giudice.
Ora, parte attrice nel proprio atto introduttivo ha ravvisato la consapevolezza e forse la volontà da parte dell'articolista di sostituire il nominativo della sig.ra Persona_5 protagonista della vicenda di droga legata alla comunità di San Patrignano, con il nominativo della sig.ra RO BO, sostenendo che la fosse l'autrice della CP_4 intervista del 1980 e dunque fosse a conoscenza della persona che l'aveva rilasciata e che inoltre la madre dell'odierno attore fosse personaggio ben più conosciuto rispetto alla sig.ra ritenendo dunque che la giornalista abbia agito per creare uno scoop, sulla Per_5 scia del successo della serie televisiva “Sanpa” di Netflix, facendo leva sulla notorietà del soggetto intervistato.
Occorre dunque verificare se, alla luce delle emergenze processuali e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, risulti integrato l'elemento soggettivo del reato di diffamazione in capo all'autrice del pezzo giornalistico, eventualmente anche nella sua declinazione di dolo eventuale.
Anzitutto, preme rilevare come dal tenore dell'articolo si evinca che la finalità perseguita dalla giornalista fosse quella di offrire uno spunto di ulteriore riflessione in merito alle modalità di trattamento adottate dalla comunità di San Patrignano, nel recupero di persone tossicodipendenti, nonché alla figura particolarmente controversa del suo fondatore, sull'onda del dibattito sorto in conseguenza della Persona_4 diffusione di una serie a puntate su una nota piattaforma di streaming.
L'autrice ha fatto legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, riportando la propria opinione in merito ad una vicenda che all'epoca aveva nuovamente riscosso un certo interesse nel pubblico di lettori, peraltro, utilizzando espressioni continenti e prive di connotazioni offensive.
Ella ha rielaborato un fatto storico che, pur essendo veritiero nella sua fenomenologia – l'aver raccolto l'esperienza narrata da una donna, appartenente ad una famiglia influente nel panorama culturale piemontese, madre di un figlio tossicodipendente che era stato accolto in alcune comunità di recupero ed in ultimo pagina 12 di 16 anche in quella fondata da – è tuttavia pacificamente falso nella Persona_4 rappresentazione ed identificazione della sua protagonista.
L'articolo dunque offre al lettore una falsa rappresentazione della realtà nella parte in cui attribuisce la narrazione di una vicenda alla sig.ra RO BO di SA anziché alla sig.ra così inducendo il lettore a credere che il “figlio perduto” Persona_5 della storia sia effettivamente il sig. in quanto unico figlio della defunta Parte_2
RO BO.
Si tratta allora di verificare se tale errore sia stato frutto di una scelta consapevole ed eventualmente volontaria dell'autrice o se sia piuttosto conseguenza di un errore determinato da un contegno non diligente della giornalista, che si è invero affidata alla propria memoria senza verificare il nominativo del personaggio intervistato 40 anni prima;
comportamento, comunque, in quest'ultimo caso, privo di alcuna intenzionalità, intesa quale determinazione di ledere l'altrui immagine e reputazione, ancorché nella forma della mera accettazione del rischio (c.d. dolo eventuale).
Dirimenti, sul punto, ad avviso della scrivente, sono il tempestivo riconoscimento dell'errore da parte della redazione del quotidiano e le condotte riparative poste in essere, sia attraverso la pubblicazione delle scuse alla famiglia ed ai lettori, il giorno immediatamente successivo, nella sede normalmente deputata alla pubblicazione degli errori (nella sezione delle lettere), sia la parimenti tempestiva rimozione dell'articolo dal sito del quotidiano e dalla pagina facebook, allo scopo di evitarne o contenerne ulteriormente la diffusione incontrollata e sia, infine, la disponibilità immediatamente riscontrata dagli odierni convenuti, per il tramite del legale, di addivenire alla stesura di un testo condiviso per la rettifica del precedente articolo (doc. 4 fasc. convenuti).
Parimenti, valgono a corroborare la tesi per cui lo scambio di persona fu conseguenza di un mero errore, pur manifesto ancorché non intenzionale, della giornalista, le ulteriori circostanze per cui l'intervista rievocata nell'articolo risalisse a 40 anni prima (pubblicata su La PU il 10 dicembre 1980), dunque certamente non poteva ritenersi recente e della quale l'autrice poteva averne un ricordo non vivido e tenuto conto della manifesta analogia e del legame che accomunava le due donne, legate da rapporti familiari stretti, essendo la sig.ra cognata della sig.ra RO Persona_5
pagina 13 di 16 BO, entrambe madri di un unico figlio maschio ed appartenenti al medesimo contesto socio culturale e territoriale.
Peraltro, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ammissione dell'errore da parte della redazione, alcuni siti di informazione on line hanno ripreso la notizia, riportando ora i dati corretti dell'intervistata (cfr. articolo comparso sulla rivista Tempi dell'8.1.2021, cfr. doc. 6 fasc. convenuto), ora enfatizzando lo scambio di persona commesso dall'autrice del pezzo (cfr. articolo Dagospia.com del 9.1.2021, doc. 5 fasc. convenuti e doc. 6 fasc. attore e cfr. articolo on line su Professione Reporter dell'8.1.2021, doc. 12 fasc. convenuti).
L'assenza di volontà di nuocere al buon nome ed all'immagine dell'attore e della di lui madre, può infine ammettersi considerando che la nel proprio articolo del CP_4
7.1.2021, al di là del riferimento espresso a RO BO di Saint Pierre, descrive nel testo la donna che rilasciò l'intervista del 1980, riportando caratteristiche che già all'epoca del primo articolo utilizzò per identificarla, senza indicarne il nome, come “laureata in psicopatologia … di sinistra, impegnata contro le violenze manicomiali dell'epoca” , caratteristiche che non sembrano tuttavia potersi estendere anche alla madre dell'attore
(cfr. doc. 7 fasc. convenuti che riporta il testi dell'intervista del 1980).
Invero il nome dell'intervistata, nel pezzo della del dicembre del 1980, non CP_4 viene espressamente menzionato, pur essendone fatta una descrizione nei termini poc'anzi indicati;
il collegamento con la sig.ra viene effettuato solo in seguito Persona_5 ad un articolo pubblicato sempre su La PU nell'ottobre dell'anno successivo, da che intervistando appunto la donna, riferisce come ella si fosse in Parte_4 precedenza rivolta alla per raccontare la sua storia (cfr. 4 fasc. attoreo). CP_4
Tali elementi complessivamente ed unitariamente considerati inducono ragionevolmente a ritenere che lo scambio di persona sia stato dettato da un mero errore, pur cagionato per colpa e non dall'intenzione di nuocere la reputazione dell'odierno attore, attribuendogli scientemente connotazioni che gli sono pacificamente estranee.
pagina 14 di 16 Non risulta dunque provata la sussistenza, nell'errore commesso dalla giornalista, dell'elemento psicologico della consapevolezza e volontà od accettazione del rischio di ledere l'immagine di e della defunta madre, RO BO. Parte_2
Alla luce dei rilievi che precedono, dunque, la domanda è respinta non essendo integrato astrattamente il reato di diffamazione a mezzo stampa e dunque l'illecito, fonte dell'asserito danno ingiunto lamentato dall'attore.
Alcuna responsabilità è ascrivibile, infine, al direttore del quotidiano posto che l'evento del reato del direttore coincide con il reato di cui è chiamato a rispondere l'autore della pubblicazione, con la ovvia conseguenza che quello previsto dall'art. 57 non può configurarsi ("non sussiste") ove venga accertato che nessun reato è stato commesso dall'autore dell'articolo, ovvero anche quando la condotta dell'autore della pubblicazione è scriminata essendo configurabili le scriminanti del diritto di cronaca e/o di critica ( C., Sez.
V, 12.6.1992 conf. C., Sez. V, 11.5.2012, n. 39503).
Anche le ulteriori domande di condanna nei confronti della società editrice e venditrice del quotidiano sono respinte, non essendosi ravvisata alcuna volontà diffamatoria nell'articolo pubblicato da CP_4
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte attrice.
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal DM n. 147/22 (per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore), tenendo conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 TF, in ragione del criterio del disputatum (scaglione da 52.000,00 a
260.000,00), nonché delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi proporzionalmente ridotti, non essendosi svolta attività istruttoria.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96 c.p.c. come richiesto da parti convenute, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96
c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente pagina 15 di 16 nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr. Cass. n.
13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta la domanda di in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare a , Parte_1 CP_4 CP_3
la e la le spese
[...] Controparte_1 Controparte_2 di lite, che liquida in complessivi € 8.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 29/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 16 di 16