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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/12/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5358/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Sirianni, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto De CP_1
Martino, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dall'infortunio di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 16%, già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 corrispondente.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo alla stessa all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 12.4.2019, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio in virtù della CP_ propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di postumi permanenti quantificati al 10% Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti quantificate nel 16%.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio lavorativo Parte_1 del 12.04.20190, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 12%.”.
7. Quanto alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha quindi ritenuto sussistenti i suddetti postumi fin dall'epoca dei fatti.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5358/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 12%, a decorrere dal 12.4.2019; condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
LL OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL OT
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 3.12.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5358/2023 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Antonella Sirianni, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Roberto De CP_1
Martino, resistente
Le domande delle parti
1. Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la percentuale di indennizzabilità dei postumi derivati dall'infortunio di cui è già stata accertata la natura professionale, quantificata in ricorso nella misura del 16%, già riconosciuta, con condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo CP_1 corrispondente.
2. L' chiede il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza. CP_1
I motivi della decisione
1. La parte ricorrente agisce per vedersi riconoscere il diritto a beneficiare dell'indennità
a fronte delle conseguenze permanenti residuate in capo alla stessa all'esito di infortunio CP_1 avvenuto in data 12.4.2019, di cui afferma la patogenesi lavorativa, come da CTP allegata al ricorso.
2. A sostegno della propria tesi allega di essere incorsa nel suddetto infortunio in virtù della CP_ propria attività professionale. L'infortunio è stato valutato dall' col riconoscimento di postumi permanenti quantificati al 10% Il ricorrente sostiene che tale valutazione non sia corretta, sostenendo di aver subito conseguenze permanenti quantificate nel 16%.
3. L' ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito per infondatezza, senza contestare la CP_1 natura professionale dell'infortunio ma sostenendo che dallo stesso non sarebbero residuati postumi permanenti.
4. La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale, e trattenuta in decisione all'udienza odierna.
5. Incontroversa la natura professionale dell'infortunio occorso alla parte ricorrente nonché la sussistenza di tutti i presupposti per la sua indennizzabilità ai sensi del d.lgs. 38/2000, la questione controversa tra le parti riguarda il grado della menomazione patita dalla parte ricorrente all'esito dello stesso, valutazione tecnico-giuridica, svolta con l'ausilio di una consulenza medico legale.
6. La CTU svolta ha confermato la natura professionale della patologia denunciata e relativa alla colonna vertebrale. Il consulente, dopo approfondita disamina del quadro clinico del ricorrente e delle conseguenze funzionali residuate all'esito dell'infortunio, ha concluso l'indagine accertando che: “la periziata in conseguenza delle lesioni riportate nell'infortunio lavorativo Parte_1 del 12.04.20190, all'epoca dei fatti e attualmente presenta postumi permanenti i quali, sulla base dei criteri indicativi e delle indicazioni tabellari di cui al D-Lgs 38/2000, determinano un grado di diminuzione dell'integrità psico-fisica dell'assicurata in misura del 12%.”.
7. Quanto alla decorrenza della menomazione permanente, la consulenza ha quindi ritenuto sussistenti i suddetti postumi fin dall'epoca dei fatti.
8. La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie e basata sulla quantificazione tabellare, sicché le richiamate conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
9. Le spese seguono la soccombenza dell'ente, e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022.
10. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5358/2023 r.g.:
Accerta che la patologia di origine professionale da cui il ricorrente è affetto comporta una menomazione permanente della capacità lavorativa specifica della stessa nella misura del 12%, a decorrere dal 12.4.2019; condanna per l'effetto l' al pagamento in favore del ricorrente delle spettanze allo stesso CP_1 dovute per legge;
condanna l' a rifondere a controparte le spese di lite, quantificate in euro 3.000,00 per CP_1 compensi di avvocato, oltre accessori come per legge;
pone definitivamente le spese della CTU in capo all' . CP_1
Tivoli, 3.12.2025
Il Giudice
LL OT