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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa IA IT RI Consigliere rel. dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1160/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
in persona del procuratore ad negotia dott. Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Colitti, giusta procura in Parte_2 calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 60;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Fi- Controparte_1 lice e Andrea Trevisan, del Foro di Cosenza, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, sito a Dipignano (CS), via Pozzillo n. 25-1;
APPELLATA E
in persona del dirigente procura- Controparte_2 tore rappresentata e difesa dall'avv. Gelsomina Controparte_3
Marsilii, giusta procura allegata all'atto di costituzione in primo grado, eletti- vamente domiciliata presso lo studio del difensore in Teramo, in via Vittorio
Veneto n. 12;
APPELLATA
E
; Controparte_4
; CP_5
; Controparte_6
Controparte_7
; Controparte_8
APPELLATI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, per i motivi esposti:
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente alla parte non eseguita pari al 50% della somma liquidata a favore dell'appellata , per i motivi tutti Controparte_1 meglio dedotti nel presente atto d'appello; nel merito in via principale riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribuna- le di Avezzano, Giudice dott.ssa Maria Proia, n. 222/2023 , pubblicata in data
30.09.2023, resa nel giudizio R.G.n. 1506/2018, notificata in data 17.10.2023
a cura di ed in accoglimento dell'appello come Controparte_2 proposto, previa valutazione dell'eventuale conflitto di interessi tra i sigg.ri
2 e la figlia con conseguente invalidità Controparte_4 Controparte_1 della procura conferita ai medesimi difensori:
- accertare e dichiarare la responsabilità concorrente nella causazione del sinistro dedotto del sig. per avere questi omesso il prescrit- Controparte_4 to obbligo di vigilanza della minore, consentendo quindi che la stessa salisse su un motoveicolo privo di assicurazione ed il cui conducente era sotto effetto di stupefacenti nonché accertare e dichiarare la responsabilità prevalente del sig. conducente del veicolo Alfa Romeo tg 7G di Controparte_7 proprietà della sig. ed assicurata con la Controparte_8 [...]
; quindi porre a carico della Compagnia Controparte_9 Parte_1 la somma di Giustizia, liquidata correttamente in aderenza a quanto accerta- to e concluso dal CTU, nei limiti del concorso di colpa accertato in capo al sig. e dei massimali di Legge e disponendo interessi e rivalu- Parte_3 tazione sulle somme dapprima devalutate, con esclusione di interessi e rivalu- tazione sulle spese di CTU, per tutto quanto suesposto;
- nel merito in via su- bordinata riformare l'impugnata sentenza ed accertare e dichiarare i chiama- ti in causa in persona del legale rap- Controparte_10 presentante pro tempore, sig. e sig.ra Controparte_7 Controparte_8 tenuti a manlevare, garantire e tenere indenne la Compagnia Parte_1 dagli effetti pregiudizievoli dell'emananda sentenza in ragione del concorso di colpa ascritto al sig. nell'occorso e per l'effetto condan- Controparte_7 narli a rimborsare alla le somme dovute ex sentenza alla Parte_1 sig.na per gli indicati titoli, liquidate correttamente in Controparte_1 aderenza a quanto accertato e concluso dal CTU, nei limiti del concorso di colpa accertato in capo al sig. e dei massimali di Legge e di- Parte_3 sponendo interessi e rivalutazione sulle somme dapprima devalutate , con esclusione di interessi e rivalutazione sulle spese di CTU;
- in accoglimento della domanda di regresso spiegata nei confronti del sig.
ex art. 292 C.d.A., condannare il predetto Controparte_6
3 sig. al pagamento in favore della Compagnia Controparte_6 spa di tutto quanto dovesse essere condannata a pagare in favore Parte_1 dell'attore a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla minore Persona_1
per effetto della responsabilità ascritta al sign. nella
[...] CP_5 causazione dell'incidente stradale per cui è causa;
con vittoria di spese e competenze di lite.>>
Per la parte appellata Controparte_1
<Rigettare la richiesta di sospensione parziale dell'esecutività della senten- za impugnata per tutti i motivi sopra evidenziati;
Dichiarare improcedibile
e/o inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giu- ridico e fattuale l'appello proposto dall' avver- Controparte_11 so la sentenza n. 222/2023 del Tribunale di Avezzano e, conseguentemente, confermarla in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge da distrarre in favore dei suddetti avvocati ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.>>
Per parte appellata Controparte_12
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le motivazioni tutte come dedotte in narrativa e per
l'effetto Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello proposto dalla relativamente al motivo B), limitatamente alla impugnati- Parte_1 va proposta nei confronti di Controparte_2 Controparte_7
e , con vittoria di spese e competenze di lite del doppio Controparte_8 grado di giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Avezzano n.
222/2023 pubblicata il 30.09.23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti sono così sintetizzabili, per ciò che qui rileva.
4 Con atto del 25.10.2018, citava in giudizio la Controparte_4 [...]
designata per la Regione Abruzzo per la liquidazione sinistri Parte_1 per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per vederla con- dannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia minore CP_1 nell'incidente stradale avvenuto in territorio di Avezzano (AQ) il 14.04.2017.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva che la propria figlia si trovava a bordo del motociclo Honda tg BH36515 – di proprietà di Parte_4 polito e condotto da in scopertura di garanzia assicurativa – CP_5 mentre questo percorreva la SP 125 nel territorio avezzanese.
Giunto in prossimità dell'intersezione con via Generale Rubeo, il conducente della Honda perdeva il controllo del veicolo, rovinando a terra, mentre la mo- tocicletta, continuando per inerzia lo scivolamento sull'asfalto, andava a col- lidere con l'autovettura Alfa Romeo 156 tg 7G – di proprietà di
[...]
e condotta da tenuta regolarmente in garanzia Parte_5 Controparte_7 da RE MU Ass.ni – la quale, provenendo da detta via Rubeo e non ot- temperando al segnale di Stop, aveva impegnato trasversalmente, da sinistra a destra, l'intersezione sulla stessa SP 125, così provocando la perdita di con- trollo da parte del conducente del motoveicolo, CP_5
A seguito dell'impatto tra i due veicoli, la minore veniva sbalzata sul CP_1 manto stradale e subita gravi lesioni, tanto da rendersi necessario il ricovero ospedaliero con prognosi riservata.
A titolo di complessivo ristoro era chiesta la somma di euro 463.171,48, com- prensiva del danno biologico tutto, aumentato per la personalizzazione, e del danno patrimoniale dovuto per perdita di capacità lavorativa, nonché per le spese mediche sostenute.
2. Si costituivano in giudizio e la si Controparte_13 Controparte_12 costituiva, infine, anche nelle more del giudizio divenuta Controparte_1 maggiorenne.
5 3. Istruita la causa con prova documentale e per testi, oltre che con l'ausilio di
CTU medico legale, trattenuta in decisione con ordinanza del 26.01.2023, il
Tribunale, qualificata la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del
C.d.A., la accoglieva parzialmente, condannando la al risto- Parte_1 ro del danno, liquidato in euro 180.000,00 a titolo di risarcimento del danno biologico subito, anche personalizzato in aumento per l'insorgenza di disturbo post traumatico da stress, e quello patrimoniale per spese mediche;
non acco- glieva, invece, la domanda di ristoro per danno da perdita di capacità lavorati- va.
5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_6 affidando il gravame a quattro motivi.
5.1 Il primo è teso a ribadire quanto già eccepito in punto di responsabilità sulla minore del genitore ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_4
2048 c.c., per avere egli omesso di esercitare la dovuta vigilanza sulla figlia la quale avrebbe scientemente accettato il rischio di viaggiare a CP_1 bordo di un veicolo condotto senza la necessaria licenza di guida e in stato di alterazione dovuta all'assunzione di stupefacenti, come sarebbe stato accertato a carico del conducente il motociclo, CP_5
L'appellante vuol dedurre il principio della responsabilità genitoriale sul mi- nore, dalla quale è ammesso liberarsi solo fornendo prova di non aver potuto impedire il fatto, ex art. 2048, comma 3, c.c., prova che non sarebbe stata rag- giunta.
5.2 Con il secondo motivo di gravame, eccepisce il difetto di moti- Parte_1 vazione della decisione, per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di rivalsa spiegata nei confronti di Controparte_7 CP_14
RE MU ass.ni – rispettivamente conducente, proprietaria e compa-
[...] gnia assicurativa per la RCA dell'autovettura Alfa Romeo 156 tg 7G -
e di regresso ex art. 292 C.d.A. contro , ossia il pro- Controparte_6 prietario del motociclo su cui era trasportata la giovane danneggiata.
6 In particolare, l'appellante insiste sulla responsabilità esclusiva, o quantome- no prevalente, del conducente dell'autovettura in ordine alla causazione dell'incidente, avendo egli omesso di concedere la dovuta precedenza all'incrocio che andava ad impegnare, come da segnale di STOP a suo carico, tagliando la strada al motociclo, il cui conducente era così costretto a frenare bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e andando a collidere con l'autovettura dopo che questo aveva scarrocciato per alcuni metri sul manto stradale.
Si lamenta, per l'effetto, che il Giudice di prossimità, pur avendo qualificato la domanda ai sensi dell'art. 141 C.d.A. e attribuendo intrinsecamente il con- corso di colpa ai due conducenti, ancorché per percentuali non accertate, ai sensi dell'art. 2054, comma 2°, c.c., non abbia cionondimeno pronunciato sul- le domande di regresso.
5.3 Con il terzo motivo, si contestano la determinazione degli effetti lesivi dell'evento di danno e, per conseguenza, il quantum della loro liquidazione.
Più in dettaglio, la contesta il riconoscimento del danno da Parte_1 stress post traumatico, escluso dalla CTU e invece ritenuto provato dal Tribu- nale sulla base di mere allegazioni di parte o giudizi privi di supporti diagno- stici, pertanto privi di significativa forza probatoria.
Per l'effetto di tale errore di valutazione, e discostandosi dalla relazione peri- tale d'ufficio, il Giudice di primo grado avrebbe proceduto ad una eccessiva personalizzazione del danno biologico.
Chiede, pertanto, che la sentenza venga riformata, riducendo la liquidazione del danno all'importo quantificato dalla CTU, pari ad euro 165.334,00.
5.4 Il quarto ed ultimo motivo, infine, grava il provvedimento impugnato in punto di rivalutazione della liquidazione.
Il Tribunale, utilizzando le Tabelle di Milano che indicano le somme di rife- rimento da intendersi all'attualità, non avrebbe operato la preventiva e corretta
7 devalutazione all'anno del sinistro, prima di procedere agli aumenti per gli in- teressi e per la rivalutazione.
6. Si costituiva in giudizio, con comparsa del 15.04.2024, Controparte_1 contrastando l'appello su tutti i motivi e chiedendone l'integrale rigetto;
si co- stituiva altresì la contestando l'impugnazione limitata- Controparte_12 mente al secondo motivo di gravame.
7. Con ordinanza del 24.09.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
8. La Corte, preliminarmente, constata la mancata costituzione in giudizio di
, e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_6 CP_15
ritualmente citati, sicché se ne deve dichiarare la contumacia.
[...]
9. Il primo motivo di gravame va rigettato per le ragioni che seguono.
In materia di responsabilità concorsuale del terzo trasportato, danneggiato nel sinistro stradale, è consolidato il principio di diritto secondo cui, “quando quest'ultimo non partecipa attivamente alla sua causazione, non ne è configu- rabile alcuna responsabilità (v. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ord.,
6/09/2023, n. 26013; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 15/12/2022, n. 36855;
Cass. civ. Sez. VI-3, Ord., 20/09/2022, n. 27445; Cass. civ., Sez. lav., Ord.,
5/08/2021, n. 22352; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 25/01/2019, n. 2226; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/10/2018, n. 25391; Cass. civ., Sez. III, 19/01/2017, n.
1295 Cass. civ., Sez. III, 09/02/2004, n. 2422)” (Da ultimo, Cass. sez. III, or- dinanza n. 138/24 ).
Talché, ancora, “il fatto colposo del danneggiato, rilevante ai fini dell'appli- cazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., deve connettersi causalmente all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare diretta- mente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito;
ne con- segue che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all'uopo occorrendo, al
8 contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell'evento danno- so.” (Cass., ibidem).
Orbene, riguardo ai fatti di causa, è pacifico che la giovane non ab- CP_1 bia posto in essere, in concreto e positivamente, alcun comportamento che ab- bia contribuito significativamente alla determinazione dell'incidente.
Tanto, peraltro, non è neanche contestato da parte appellante, la quale vuol addebitare alla ragazza, e per lei al padre ai sensi dell'art. 2048 c.c., CP_4 piuttosto una responsabilità omissiva, ossia per non essersi astenuta dall'accettare un giro sulla motocicletta priva di assicurazione e condotta da privo di patente e, come accertato successivamente, in stato CP_5 di alterazione tossicologica.
Tuttavia, in ogni caso, la nulla ha allegato e provato, come Parte_1 era suo onere, che al momento di salire a bordo della motocicletta la ragazza fosse consapevole delle condizioni di rischio a cui andava incontro, siccome notoriamente non percepibili, con immediatezza, da ogni persona di media at- tenzione e prudenza, in special modo quando ella è un'adolescente.
Segue per conseguenza che, in assenza di responsabilità da parte della minore, nulla è da ascriversi per colpa al genitore, giacché il tenore letterale dell'art. 2048 c.c. lo esclude, come del resto chiarito dalla Suprema Corte con sentenza n. 3242/2012: “In tema di responsabilità civile, l'applicabilità dell'art. 2048
c.c. postula l'esistenza di un fatto illecito compiuto da un minore capace di intendere e di volere, in relazione al quale soltanto sono configurabili la
"culpa in educando" e la "culpa in vigilando". In ogni caso, deve pure consi- derarsi l'età della minore, prossima alla maggiore età, il che attenua il dovere di controllo e di vigilanza dei genitori, mentre va ribadito che, nell'occorso, ella non ha posto in essere condotte causalmente rilevanti sotto il profilo civi- le o penale e produttive di danno, che invece ha subito in prima persona, ma a causa delle condotte illecite altrui.
10. Il secondo motivo di gravame va accolto nei limiti appresso chiariti.
9 10.1 In materia di qualificazione giuridica della domanda esercitata in giudi- zio, è pacifico il principio di diritto secondo cui essa è compito del giudice, posto che, come sottolineato dalla Suprema Corte, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situa- zione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, con i soli limiti di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta
(Cass., 24 settembre 1999, n. 10493; 20 marzo 1999, n. 2574; 15 gennaio
1999, n. 383; 12 gennaio 1999, n. 258). (Cass. SS.UU. n. 27/2000).
Orbene, osserva il Collegio che il Tribunale ha correttamente sussunto la do- manda giudiziale proposta da e per ella dal padre Controparte_1 CP_4 nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 141 C.d.A.
Risulta chiaro, infatti, sin dall'atto di citazione di primo grado, che l'attrice, terza trasportata danneggiata in incidente stradale, abbia voluto agire per il ri- storo dei danni, fisici e non, subiti a causa del sinistro verificatosi il
14.04.2017 nel comune di Avezzano (AQ), allorquando ella era trasportata a bordo del motociclo tg. BH36515, condotto da e che ha coin- CP_5 volto il conducente dell'autovettura Alfa Romeo 156 tg 7G .
Per conseguenza, il Giudice di prossimità non ha accertato le responsabilità dei due conducenti, e in che misura eventualmente ripartirle in concorso, ma ha piuttosto rinunciato a farlo, in ossequio alla domanda così come qualificata ai sensi dell'art. 141 C.d.A., la quale prescinde (rectius deve prescindere) da tale accertamento proprio per l'esigenza di offrire una speciale e rafforzata tu- tela al terzo trasportato, in special modo nei casi in cui sono coinvolti più vei- coli nell'incidente ed in cui, pertanto, può essere più difficile accertare le ri-
10 spettive responsabilità delle parti, proprio al fine di garantire alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile.
E a tanto vale per ulteriore sostegno quanto puntualizzato dalla Corte di legit- timità, la quale ha immesso dentro l'alveo applicativo di tale tipo di domanda anche il caso in cui tra i più veicoli coinvolti non vi sia stato alcun materiale contatto (Cass., sent. n. 25033/19), proprio perché “…depongono in tal senso sia un argomento letterale (ossia il fatto che l'art. 141, comma 1 cod. ass. consenta l'esercizio dell'azione diretta “a prescindere dall'accertamento del- la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”) che un ar- gomento di natura teleologica (essendo la norma finalizzata a non ritardare il risarcimento al trasportato per la necessità di individuare le responsabilità nel caso in cui il sinistro coinvolga due o più veicoli e, quindi, a soddisfare un'esigenza che non ricorre quando il veicolo coinvolto sia solo quello in cui viaggiava il danneggiato.” (Cass. SS.UU. n. 35318/22, a richiamo ed a chia- rimento della precedente pronuncia avanti indicata).
10.2 Tuttavia, la Corte non ignora che parte appellante ha proposto, e sin dall'atto di costituzione con chiamata di terzo in primo grado, domanda sia di regresso nei confronti del proprietario del motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, sia di rivalsa nei confronti della proprietaria dell'autovettura Alfa
Romeo 156 di controparte, , in solido con il conducente, Controparte_8
e con la che tale vettura teneva in ga- Controparte_7 Controparte_12 ranzia, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere tenu- ta indenne da qualunque effetto pregiudizievole conseguente all'esito di que- sto giudizio.
Prodromico a tali domande, che hanno dunque ampliato il thema decidendum, si pone l'accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti nella cau- sazione dell'incidente, che in primo grado non è stato compiutamente effet- tuato (“Dalla ricostruzione dei fatti sopra descritta ed in assenza di adeguata
C.T.U., si ritiene che non emerge con chiarezza quale dei due conducenti dei
11 veicoli sia responsabile del sinistro…. Infatti, se da una parte, è emerso che il conducente del motociclo circolava a velocità sostenuta, dall'altra non è chia- ra la responsabilità del conducente della vettura. ……. Pertanto, in assenza di prova adeguata in ordine alla responsabilità dei suddetti conducenti, si ritiene che possa trovare valida applicazione il disposto di cui all'art. 141 codice del- le assicurazioni…”).
Orbene, dagli atti di causa, ed in particolare dal verbale di accertamento redat- to dalla polizia stradale intervenuta, emergono elementi sufficientemente og- gettivi e chiari per poter procedere a tale accertamento.
10.3 Si osserva, sin d'ora, che la responsabilità del sinistro appare attribuibile in maniera concorsuale ed in misura paritaria.
Dirimenti in tal senso sono due elementi, uno a carico del conducente dell'autovettura, l'altro a carico del motociclista.
Il primo, impegnando l'intersezione tra la via Generale Rubeo e la S.P. 125,
Comune di Avezzano (AQ), ha incontestabilmente omesso di osservare il se- gnale di STOP posto a suo carico, così tagliando la strada al veicolo di con- troparte.
Il secondo, che viaggiava su detta strada provinciale in senso normale da de- stra rispetto all'autovettura, era alla guida dopo aver assunto sostanze stupefa- centi ed è stato sanzionato anche per eccesso di velocità.
Ora, risulta per tabulas che in quel tratto di strada provinciale il limite di ve- locità imposto era pari a 50 chilometri orari;
dai rilievi sul luogo dell'incidente emerge, di contro, che il motociclo ha impresso sull'asfalto traccia di frenata misurata in metri 9,30 per poi perdere stabilità e rovinare sull'asfalto, su cui ha proseguito in scarrocciamento per altri metri 40,10 pri- ma di collidere con la ruota posteriore destra dell'Alfa Romeo di controparte;
la motocicletta, infine, ha continuato la sua scivolata per altri metri 10 circa.
12 Risulta indubbio, in concreto, che il conducente stesse viaggiando ad CP_5 elevata velocità, in condizioni ambientali che oggettivamente non lo permet- tevano affatto (prossimità d'incrocio) e in condizioni soggettive che normal- mente riducono la capacità di reazione e di controllo del veicolo.
Si aggiunge che la velocità del motociclo era tale da aver generato una forza cinetica capace di provocare, all'impatto con la fiancata posteriore destra dell'autovettura, la rotazione della medesima di 180°, e questo nonostante ben
40 metri di strisciamento sull'asfalto e la perdita di forza per effetto dell'attrito che ne è derivato. Tanto trova spiegazione anche nella circostanza che il centauro stesse effettuando un giro di prova col motociclo, che aveva in animo di acquistare ed è quindi plausibile che lo abbia testato sulla velocità.
Da tanto è ragionevole desumere che entrambi i conducenti abbiano contribui- to eziologicamente in misura paritaria alla realizzazione dell'evento dannoso, poiché, sottraendo alla dinamica degli eventi l'uno o l'altro comportamento illecito (omessa precedenza del conducente l'autovettura o l'elevata velocità di marcia del motociclo), l'incidente non si sarebbe verificato, in egual misura di alta probabilità.
Per conseguenza, è accertato l'obbligo per e CP_12 CP_7 Pt_5
, di tenere indenne la appellante per la metà di quanto
[...] Controparte_16 liquidato a complessivo ristoro in favore di Persona_2
10.4 Da dichiararsi inammissibile, di contro, è la domanda di regresso spiega- ta nei confronti del , proprietario del motociclo privo di copertura as- CP_6 sicurativa su cui viaggiava da trasportata, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 292, comma 1, d.lgs 209/2005 ( C.d.A. ).
In questa sede, infatti, e nei termini in cui essa è formulata, ossia in funzione di sentirlo condannare a rifondere la tutto quanto dovesse essere Parte_1 condannata a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni patiti dalla minore essa è priva di uno dei presupposti necessari a CP_1
13 che possa esserne accertato il diritto sottostante, e cioè l'avvenuto pagamento del risarcimento.
Il corretto inquadramento sistematico generale di tale azione, detta “di regres- so” nel testo della disposizione citata, è stato oggetto di complesso travaglio esegetico, essendo controverso se essa dovesse essere considerata come azio- ne di regresso pura, ossia tra condebitori ex art. 1299 c.c., oppure assimilabile alla surrogazione legale, prevista dall'art. 1203 c.c., in tal caso attribuendo al- la impresa designata una surroga nella piena posizione creditoria del danneg- giato.
In tale contesto dialettico, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, è intervenuto il recente arresto della Corte di legittimità riunita in unica assise, dato con la sentenza n. 21514/22, con il quale è stato sigillato il principio, secondo cui l'azione garantita dall'art. 292, comma 1, C.d.A. va intesa atipica e speciale, non assimilabile a nessun'altra di diritto comune, stante lo speciale fine soli- daristico, dunque pubblicistico, a cui è preposta tutta la funzione del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada.
La Corte Suprema ha così massimato: “L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal
Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale
- non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solida- li, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione del- la peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratri- ce e responsabile civile.”
Come appare chiaro, dunque, anche in relazione all'azione di regresso, quali- ficata ai sensi e per gli effetti dell'art. 292 C.d.A., è condizione necessaria che sia avvenuto il pagamento del ristoro liquidato, in questa sede non ancora
14 concretato in misura complessiva (ossia pari ad euro 180.000, la somma liqui- data ); invero, non è neanche allegata agli atti alcuna prova che esso sia avve- nuto in misura parziale in esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, come pure sostenuto dalla compagnia in sede di inibitoria.
D'altra parte, l'accertamento delle rispettive responsabilità sull'evento illecito non può essere chiesto quale oggetto della domanda speciale prevista dalla di- sposizione di cui si discorre, poiché esso ne è solo il presupposto solo dopo che, pagato l'indennizzo dovuto, l'impresa designata agisca per il suo recupe- ro.
Ancora in quest'ottica, è fermo il principio che pone l'avvenuto pagamento come condizione necessaria ad agire in regresso, in successiva sede.
In tal senso è ancora chiara la Corte di legittimità, la quale così ha massimato:
“L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005
(codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso (
Cass., ibidem ) Nella specie, tuttavia, un siffatto accertamento è stato effettua- to su precisa domanda svolta dalla nei confronti delle controparti Parte_1
(proprietario, conducente e compagnia assicuratrice – – del mez- CP_12 zo antagonista) all'uopo chiamate in causa.
In definitiva, la Corte non può che dichiarare inammissibile il motivo di gra- vame relativo all'omessa pronuncia in merito alla domanda di regresso, per difetto del presupposto imprescindibile dell'avvenuto pagamento
11. Non è possibile accogliere, infine, il terzo motivo di appello.
Coglie nel segno, infatti, quanto per vero rappresentato dalla parte appellata,
nel sottolineare quanto sintetizzato di seguito. Controparte_1
15 Il Tribunale si è parzialmente discostato da quanto accertato dal consulente d'ufficio, in particolar modo sulla questione della sussistenza del disturbo psi- chico post traumatico da stress.
Ritiene la Corte che il medico incaricato dal Tribunale, in realtà, specializzato in ortopedia e traumatologia, abbia steso una relazione non pienamente condi- visibile.
Egli, infatti, pur disponendo della documentazione medica di parte depositata in atti, conclude in maniera contraddittoria rispetto ad essa, sulla base di ra- gioni apodittiche, negando infine l'evidenza del disturbo post traumatico.
Ora, sul piano probatorio vero è che le relazioni tecniche di parte costituisco- no un mero elemento indiziario difensivo a contenuto tecnico, ma è altrettanto vero che il giudice, per il principio del libero convincimento, può tenerne con- to qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della deci- sione, pur fornendone adeguata motivazione ( In tal senso, Cass. sez. III, n.
5362/25, a richiamo di Cass. ord. n. 2524/23).
Nel caso per cui è causa, per ciò che concerne questo motivo di impugnazione la documentazione medica di parte contiene:
a) la certificazione (dell' 8.9.2017 e dell'8.11.2017) del dott. Capitano, spe- cialista neurologo, che diagnostica alla giovane il disturbo post CP_1 traumatico da stress;
b) i dettagliati e corposi referti della psicologa del 27.11.2017, Persona_3 che confermano la diagnosi a seguito di ben documentati ed approfonditi test specifici;
c) la documentazione specialistica del Centro Igiene Mentale di Avezzano, re- ferti del 6.5.2019 e del 10.2.2021, dalla quale emerge anche il trattamento psi- cofarmacologico a cui è stata sottoposta la paziente per diversi anni dopo il sinistro.
Di contro, la relazione dell'ausiliario del Giudice, redatta comunque nel 2022,
a circa un anno dall'ultimo accertamento del C.I.M., appare poco approfondi-
16 ta su tale specifico punto, giacché essa si è limitata a certificare che, al mo- mento dell'esecuzione della stessa CTU (momento per forza di cose ridotto nel tempo di osservazione clinica, peraltro questa eseguita senza strumenti diagnostici specialistici e mirati ), la ragazza non presentasse i sintomi del di- sturbo post traumatico da stress.
Invero, per quanto osservato, tanto non pare sufficiente ad escludere sia che, ad un esame specialistico più approfondito, la giovane potesse mo- CP_1 strane i sintomi;
sia che, in ogni caso, la ragazza non l'abbia sofferto dal 2017, ossia dall'incidente, fino al 2021, e cioè fino all'ultimo accertamento presso il
C.I.M. di Avezzano che ne ha disposto il trattamento farmacologico.
Va pertanto confermata, sul punto, la sentenza impugnata, che ha in proposito ritenuto di riconoscere all'attrice la personalizzazione del danno biologico an- che in ragione di quanto si è appena detto.
12: Il quarto ed ultimo motivo va infine accolto.
Il giudicante, con riferimento alla rivalutazione della somma liquidata ha così statuito: “….degli interessi;
questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computa- ti sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio”.
In proposito, parte appellante ha correttamente osservato che la somma risarci- toria liquidata è intesa nel suo valore attuale;
pertanto, gli interessi vanno computati sulla medesima somma, devalutata, però alla data del sinistro, ossia al 14.04.2017, e poi su quella rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazio- ne della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
13. In conclusione, l'appello merita parziale accoglimento.
14. La riforma della sentenza impugnata impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali, in conseguenza dell'accoglimento parziale dell'appello, seguono il principio di soccombenza
17 e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri forensi, con esclusione della trattazione fascia media per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 222/2023 data dal Tribunale di
Avezzano e pubblicata il 30.09.2023, così decide: dichiara la contumacia di Controparte_4 CP_5 Controparte_6
, ;
[...] Controparte_7 Controparte_8
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che gli interessi sulla somma come liquidata in primo grado siano computati sulla stessa, devalutata alla data del sinistro, ossia al
14.04.2017, e poi su quella rivalutata anno per anno, sino alla pubblicazione della sentenza e, di seguito, fino al saldo;
2) dichiara la pari responsabilità concorrente (nella misura del 50% ciascuno) nella causazione del sinistro oggetto di causa sia del conducente del motoci- clo, di proprietà di , che di quello Parte_7 Controparte_6
( ) dell'autovettura Alfa Romeo tg 7G di proprietà di. Controparte_7
ed assicurata con la RE MU Assicurazio- Controparte_8 CP_9 ni;
3)per l'effetto: condanna i chiamati in causa Controparte_17
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_7
, in solido tra loro, a manlevare e tenere indenne la Controparte_8 [...]
dagli effetti pregiudizievoli della sentenza in ragione del Parte_8 concorso di colpa (50%) ascritto al nell'occorso e, dunque Controparte_7
a rimborsare alla la metà delle somme da questa dovute in fa- Parte_1 vore della trasportata, Controparte_1
2) Condanna a rifondere a le spese del grado, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 9.991,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
18 compensa nella misura della metà le spese del grado tra Parte_1 Parte_9
[...
, e e condanna questi ultimi, in solido Controparte_8 Controparte_7 tra loro, a rifonderle a nella misura della restante metà, spese che Parte_1 liquida per l'intero in € 9.991,00 nonché € 1.135,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge e le compensa nei confronti delle altre parti.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore Francesco S. Filocamo
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