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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/10/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MANTOVANI FRANCESCO e dall'avv. NICOLUSSI LUCA
( ) VIA BORGOLEONI 70/B , FERRARA ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BORGO DEI LEONI 70/B
FERRARA
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F./P.Iva
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. BIASIN ELENA ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
- resistente –
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
1 revocare il decreto ingiuntivo ing. n. 974/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
27.11.2023, pubblicato in data 28.11.2023;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole (cfr. art 1, comma 3, art 5 comma 7, art
1 comma 2) inserite nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai Signori
e in data 26.09.2016 corrispondenti alle clausole Parte_2 Parte_1
contrassegnate dai numeri 2 – 6 - 8 a favore della CA ricorrente/opposta per garantire la posizione debitoria della Società Parte_3
- dichiarare estinta la garanzia fideiussoria e liberati i fideiussori e Parte_2
, in applicazione dell'art. 1957 c.c. I° comma, da ogni obbligo Parte_2
fideiussorio non avendo la CA ottemperato tempestivamente alla citata norma;
- accertati i profili di inammissibilità, infondatezza ed invalidità rassegnati nel presente atto e l'inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto anche in ordine alle contestazioni inerenti il credito azionato in via monitoria, Voglia revocare il decreto ingiuntivo ing. n. 974/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
27.11.2023, pubblicato in data 28.11.2023.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa, e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In via principale : dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande, le difese e le eccezioni formulate dagli opponenti, per le ragioni illustrate nel presente atto , e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rovigo n. 974/203 del 28/11/2023 dando atto del successivo pagamento parziale da Parte_ parte di e a favore della dell'importo di €. 22.115,32 posto a decurtazione CP_1
della linea mutuo chirografario n.44000037192 ;
In via subordinata : accertare e dichiarare che i sigg. ri , nato ad [...] Parte_2
il 16/3/1975 (c.f. ), residente a [...]
Falcone n. 7 int. 2, e , nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], quali C.F._1
garanti di responsabilità limitata semplificata (c.f. P. Parte_5 P.IVA_2
2 IVA ), sono debitori nei confronti della CA, in solido tra loro e P.IVA_2
assieme alla predetta per la somma di € 26.000,00, e conseguentemente Parte_3
condannarli sempre in via solidale e assieme alla società , al pagamento Parte_3
della somma di € 26.000,00, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 25/8/2023 al saldo per mutuo chirografario 34425; dal 25/8/2023 al saldo per mutuo chirografario 37192; dall'1/10/2023 al saldo per Parte_ scoperto di c/c 68477 dando atto del successivo pagamento parziale da parte di
e a favore della dell'importo di €. 22.115,32 posto a decurtazione della linea CP_1
mutuo chirografario n.44000037192 ;
In via ulteriormente subordinata in caso di revoca del decreto ingiuntivo : accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale America 351 quale gestore del Fondo Pubblico di garanzia PMI ai sensi della legge n. 662/1996 , giusta surroga, per l'importo di €. 15.602,51 e nei confronti di Controparte_3
per € 10.397,50 con ogni conseguente statuizione di condanna per i predetti
[...]
importi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
1. La Fase Monitoria e il Decreto Ingiuntivo Opposto
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 23.10.2023 (R.G. n. 2076/2023) dalla
[...]
(di seguito, " ) innanzi al Tribunale di Rovigo. Controparte_4 CP_1
Con tale ricorso, la chiedeva l'emissione di un'ingiunzione di pagamento CP_1
per € 36.255,81, oltre interessi e spese, nei confronti della debitrice principale, la e per € 26.000,00, oltre interessi legali e spese, nei confronti dei Parte_6
fideiussori, i Signori e Pt_2 Controparte_5
3 La pretesa si fondava sui crediti derivanti da due mutui chirografari (n. 34425 e n. 37192) e un'apertura di credito su c/c (n. 44000068477), garantiti da fideiussione omnibus.
Il Tribunale di Rovigo, esaminata la documentazione, emetteva in data
27.11.2023 il Decreto Ingiuntivo n. 974/2023, pubblicato il 28.11.2023, con il quale ingiungeva ai predetti debitori e fideiussori il pagamento delle rispettive somme, oltre accessori e spese della fase monitoria.
2. L'Opposizione dei IU (Opponenti)
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, i Signori e (di Pt_2 Controparte_5
seguito “Opponenti”), nella loro qualità di fideiussori, proponevano opposizione con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 01.02.2024, deducendo l'assoluta inammissibilità, illegittimità e infondatezza del titolo monitorio per le seguenti ragioni:
-eccezione di improcedibilità per mancata mediazione: gli opponenti eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del procedimento monitorio (avente ad oggetto contratti bancari) per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria (ex D.Lgs. n. 28/2010), condizione di procedibilità non assolta.
-nullità delle fideiussioni per antitrust: deducevano la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 26.09.2017, in quanto riproducenti le clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003, ritenute dalla giurisprudenza (segnatamente Cass. S.U. n.
41994/2021) frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'Art. 2 della L. n.
287/1990 (clausole corrispondenti agli artt. 1 co. 3, 5 co. 7 e 1 co. 2 dei contratti in essere).
-decadenza dall'azione ex Art. 1957 c.c.: a seguito della eccepita nullità della clausola che derogava l'art. 1957 c.c. (decadenza del creditore), gli opponenti sostenevano che la CA fosse decaduta dall'azione verso i fideiussori, per non aver agito giudizialmente entro il termine di sei mesi dall'inadempimento del debitore principale, che risaliva a novembre 2022/gennaio 2023, mentre il ricorso era stato depositato solo nell'ottobre 2023.
4 -carenza di prova del credito: contestavano il saldo ingiunto per la carenza di prova del credito azionato, sostenendo che gli estratti di saldaconto prodotti dalla non soddisfacevano i requisiti probatori richiesti (né Art. 2710 c.c., né Art. 50 CP_1
T.U.B.) e che in sede di cognizione piena la era tenuta a produrre la CP_1
documentazione contabile integrale.
Gli Opponenti concludevano chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o invalidità/illegittimità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente revoca, la dichiarazione di nullità delle clausole e l'estinzione della garanzia fideiussoria con liberazione dei fideiussori, con vittoria di spese.
3. La Costituzione della CA Opposta e le Difese
Si costituivano in giudizio la Controparte_4
(di seguito, "Opposta"), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma
[...]
del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In via preliminare, l'Opposta eccepiva che la debitrice principale, la Società
[...]
pur regolarmente notificata, non aveva proposto opposizione nei termini di Parte_3
legge, ragione per cui la CA aveva già depositato istanza per la dichiarazione di definitiva esecutorietà del titolo nei confronti della società (ex Art. 647 c.p.c.).
Nel merito, la contestava integralmente le eccezioni degli Opponenti: CP_1
-sulla mediazione: l'eccezione sarebbe infondata, in quanto l'obbligo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sorge solo dopo la pronuncia del Giudice sull'istanza di provvisoria esecuzione. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità esclude che la fideiussione rientri tra i contratti bancari tipici soggetti a mediazione obbligatoria (richiamando Cass. n. 31209/2022).
-sulla nullità Antitrust: l'eccezione sarebbe priva di fondamento, in quanto gli
Opponenti non avrebbero fornito prova dell'esistenza di una perdurante intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, né che le clausole abbiano trovato concreta applicazione o prodotto un danno. La ribadiva che l'eventuale nullità sarebbe CP_1
comunque solo parziale, limitata alle clausole illegittime e non all'intero contratto.
5 -sulla decadenza ex art. 1957 c.c.: la CA avrebbe rispettato il termine semestrale. Il dies a quo non decorrerebbe dal primo inadempimento, ma dalla data di ricezione da parte dei fideiussori della raccomandata di recesso/decadenza dal beneficio del termine (31.08.2023). Essendo il ricorso depositato il 24.10.2023,
l'azione sarebbe tempestiva. In subordine, la CA rilevava la validità della deroga espressa all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni (Art. 7).
-sulla prova del credito: l'Opposta riteneva di aver dato piena prova del credito sin dalla fase monitoria, producendo copia dei contratti di mutuo e fideiussione, piani di ammortamento, estratti di saldaconto certificati ex Art. 50 T.U.B. e gli estratti conto integrali e riassunti scalari del conto corrente, provando così l'esistenza e l'entità del debito.
La Opposta concludeva chiedendo, in via principale, la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo e, in via subordinata, l'accertamento del debito e la conseguente condanna in solido dei fideiussori al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese.
In diritto
L'opposizione non può essere accolta.
La presente controversia, introdotta con l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
974/2023, impone la risoluzione delle eccezioni sollevate dai fideiussori opponenti in merito alla validità del titolo, alla decadenza dall'azione e alla prova del credito azionato.
1. Sulla Nullità delle Fideiussioni per Violazione della Normativa Antitrust
La principale eccezione sollevata dagli Opponenti attiene alla nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, in quanto conformi allo schema contrattuale ABI oggetto del Provvedimento n. 55 del 2005 di CA d'TA (all'epoca Autorità pro tempore per la concorrenza) e quindi frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'Art. 2 della L. n. 287/1990.
La questione è stata risolta in termini definitivi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 41994/2021), che hanno chiarito la disciplina applicabile:
6 • L'intesa tra banche concernente le clausole n. 2, 6 e 8 del modello contrattuale ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie è in contrasto con l'Art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
• Il contratto di fideiussione stipulato a valle di tale intesa è affetto da nullità di protezione ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della medesima legge.
• Tale nullità è, tuttavia, parziale e colpisce esclusivamente le singole clausole riproduttive dello schema vietato (vale a dire le clausole n. 2, 6 e 8, salvo che per l'Art. 1419 c.c. si dimostri che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle).
Nel caso di specie, gli Opponenti hanno allegato la riproduzione delle clausole incriminate (corrispondenti all'art. 1 co. 3, art. 5 co. 7 e art. 1 co. 2) nelle fideiussioni da loro sottoscritte.
Tuttavia, è agevole svolgere due osservazioni:
-innanzitutto, le fideiussioni oggetto di causa risalgono al 2017 e, pertanto, risultano redatte ben 12 anni dopo il provvedimento della CA d'TA che ha sanzionato le intese. E' quindi ragionevole presumere che i contratti in questione non possano essere frutto di quell'intesa vietata, dato il lungo lasso temporale, non essendo ipotizzabile che quell'intesa abbia potuto anche dopo la sanzione produrre effetti così
a lungo. In tal senso si sono espressi molti giudici di merito, con orientamento che qui si condivide (cfr Tribunale di Milano n. 2347 del 20.03.2025, Tribunale di Milano n.
82 del 04.01.2024, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, n. 1171 del 14.02.2023).
-in seconda battura, può osservarsi che nessuna delle clausole potenzialmente nulle, quand'anche fossero dichiarate tali, potrebbero avere un qualche rilievo nel caso di specie. L'unica clausola potenzialmente rilevante sarebbe la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (clausola n. 5 ultimo comma). Tuttavia, quand'anche fosse dichiarata la nullità di tale clausola e, quindi, fosse applicabile l'art. 1957 c.c., il termine semestrale, come si dirà infra, risulta rispettato.
L'eccezione va dunque rigettata.
2. Sulla Decadenza della CA ex Art. 1957 c.c.
7 L'eccezione di decadenza dall'azione è strettamente connessa alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (corrispondente all'Art. 5 co. 7 del contratto, o clausola n. 6 dello schema ABI). Qualora tale clausola fosse dichiarata nulla, si applicherebbe ope legis la norma codicistica.
Tale norma prevede che il creditore garantito, ossia l'opposta, è tenuta ad agire nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o, come specificato dalla giurisprudenza in tema di rapporti bancari, dalla data del recesso/decadenza del beneficio del termine), pena la decadenza dal diritto verso il fideiussore.
Il punto cruciale è quindi l'individuazione del termine di decorrenza (dies a quo) per l'azione.
Un orientamento minoritario, richiamato dagli opponenti, fa decorrere il termine dal primo inadempimento (nella specie, quindi, da gen. 2023), per cui il ricorso depositato il 24.10.2023 sarebbe tardivo.
Per l'orientamento maggioritario, cui si ritiene di aderire, in caso di contratti a esecuzione continuata o periodica (mutui rateali, aperture di credito), la scadenza dell'obbligazione si identifica con la data in cui il creditore ha posto fine al rapporto
(risoluzione, recesso o dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine) e ha richiesto l'integrale pagamento del debito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in questi casi, l'obbligazione diviene esigibile per l'intero solo a seguito della comunicazione di recesso/decadenza (cfr. Cass. n. 13626/2006; n. 32095/2019).
Ebbene, nel caso in esame, la ha documentato la comunicazione di CP_1
decadenza e recesso del 10.08.2023, ricevuta dai garanti il 31.08.2023.
Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è avvenuto in data 24.10.2023 e risulta quindi tempestivo, essendo avvenuto ben prima della scadenza del termine semestrale.
Anche tale eccezione va dunque respinta.
3. Sulla Carenza di Prova del Credito Azionato
8 Gli Opponenti contestano l'ammontare del credito, per carenza probatoria, non ritenendo sufficienti gli estratti saldaconto certificati prodotti in fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione, la da attrice in senso sostanziale, ha l'onere CP_1
di provare il proprio credito, con gli strumenti probatori ordinari, non essendo più sufficiente la prova sommaria ex Art. 633 c.p.c. o Art. 50 T.U.B.
Ebbene, per i crediti derivanti dai mutui, la prova del credito si basa semplicemente sulla produzione del contratto di mutuo e sulla prova dell'avvenuta erogazione delle somme (quietanza o contabile di accredito o, più semplicemente, non contestazione), che la afferma di aver fornito. Non è generalmente richiesta la CP_1
ricostruzione contabile completa, come invece necessario per i conti correnti.
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto i contratti di mutuo e le quietanze, per cui la prova del credito può ritenersi raggiunta.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va dunque rigettata.
La parte opposta ha allegato di aver ricevuto un pagamento di circa euro 22.000,00 da Parte_4
Si ritiene comunque che tale circostanza sia del tutto irrilevante nel caso di specie, in quanto l'art. 7 ultimo comma e dell'art. 8 ultimo comma del Decreto
Interministeriale 31.07.2014, che prevedono l'obbligo per il soggetto finanziatore, all'esito delle procedure di recupero del credito, di rimettere a le eventuali Parte_4
ulteriori somme, rispetto a quanto di sua competenza.
In pratica col pagamento al finanziatore si surroga, come naturale, nei diritti Parte_4
di questi, ma, laddove il finanziatore abbia già avviato azioni recuperatorie, lo stesso mantiene la legittimazione ad agire per l'intero credito, con obbligo poi di rimettere ad quanto di sua spettanza. Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della sommarietà del rito e del carattere documentale della controversia, in complessivi euro 3.400,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 09/10/2025
Il Giudice
Giulio LL
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del dott. Giulio
LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 227 /2024 R.G., vertente tra
(C.F./P.Iva ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MANTOVANI FRANCESCO e dall'avv. NICOLUSSI LUCA
( ) VIA BORGOLEONI 70/B , FERRARA ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo studio del predetto difensore in VIA BORGO DEI LEONI 70/B
FERRARA
- ricorrente -
contro
Controparte_1
(C.F./P.Iva
[...]
), rappresentato e difeso dall'avv. BIASIN ELENA ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
- resistente –
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE/RICORRENTE:
1 revocare il decreto ingiuntivo ing. n. 974/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
27.11.2023, pubblicato in data 28.11.2023;
- accertare e dichiarare la nullità delle clausole (cfr. art 1, comma 3, art 5 comma 7, art
1 comma 2) inserite nel contratto di fideiussione omnibus sottoscritto dai Signori
e in data 26.09.2016 corrispondenti alle clausole Parte_2 Parte_1
contrassegnate dai numeri 2 – 6 - 8 a favore della CA ricorrente/opposta per garantire la posizione debitoria della Società Parte_3
- dichiarare estinta la garanzia fideiussoria e liberati i fideiussori e Parte_2
, in applicazione dell'art. 1957 c.c. I° comma, da ogni obbligo Parte_2
fideiussorio non avendo la CA ottemperato tempestivamente alla citata norma;
- accertati i profili di inammissibilità, infondatezza ed invalidità rassegnati nel presente atto e l'inammissibilità, l'illegittimità e l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto anche in ordine alle contestazioni inerenti il credito azionato in via monitoria, Voglia revocare il decreto ingiuntivo ing. n. 974/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo in data
27.11.2023, pubblicato in data 28.11.2023.
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di causa, e con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori antistatari.
PER PARTE CONVENUTA/RESISTENTE:
In via principale : dichiarare inammissibili e/o infondate tutte le domande, le difese e le eccezioni formulate dagli opponenti, per le ragioni illustrate nel presente atto , e conseguentemente confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rovigo n. 974/203 del 28/11/2023 dando atto del successivo pagamento parziale da Parte_ parte di e a favore della dell'importo di €. 22.115,32 posto a decurtazione CP_1
della linea mutuo chirografario n.44000037192 ;
In via subordinata : accertare e dichiarare che i sigg. ri , nato ad [...] Parte_2
il 16/3/1975 (c.f. ), residente a [...]
Falcone n. 7 int. 2, e , nata il [...] in [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], quali C.F._1
garanti di responsabilità limitata semplificata (c.f. P. Parte_5 P.IVA_2
2 IVA ), sono debitori nei confronti della CA, in solido tra loro e P.IVA_2
assieme alla predetta per la somma di € 26.000,00, e conseguentemente Parte_3
condannarli sempre in via solidale e assieme alla società , al pagamento Parte_3
della somma di € 26.000,00, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal 25/8/2023 al saldo per mutuo chirografario 34425; dal 25/8/2023 al saldo per mutuo chirografario 37192; dall'1/10/2023 al saldo per Parte_ scoperto di c/c 68477 dando atto del successivo pagamento parziale da parte di
e a favore della dell'importo di €. 22.115,32 posto a decurtazione della linea CP_1
mutuo chirografario n.44000037192 ;
In via ulteriormente subordinata in caso di revoca del decreto ingiuntivo : accertare e dichiarare che gli opponenti sono debitori di Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma Viale America 351 quale gestore del Fondo Pubblico di garanzia PMI ai sensi della legge n. 662/1996 , giusta surroga, per l'importo di €. 15.602,51 e nei confronti di Controparte_3
per € 10.397,50 con ogni conseguente statuizione di condanna per i predetti
[...]
importi.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
1. La Fase Monitoria e il Decreto Ingiuntivo Opposto
Il presente giudizio di opposizione trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 23.10.2023 (R.G. n. 2076/2023) dalla
[...]
(di seguito, " ) innanzi al Tribunale di Rovigo. Controparte_4 CP_1
Con tale ricorso, la chiedeva l'emissione di un'ingiunzione di pagamento CP_1
per € 36.255,81, oltre interessi e spese, nei confronti della debitrice principale, la e per € 26.000,00, oltre interessi legali e spese, nei confronti dei Parte_6
fideiussori, i Signori e Pt_2 Controparte_5
3 La pretesa si fondava sui crediti derivanti da due mutui chirografari (n. 34425 e n. 37192) e un'apertura di credito su c/c (n. 44000068477), garantiti da fideiussione omnibus.
Il Tribunale di Rovigo, esaminata la documentazione, emetteva in data
27.11.2023 il Decreto Ingiuntivo n. 974/2023, pubblicato il 28.11.2023, con il quale ingiungeva ai predetti debitori e fideiussori il pagamento delle rispettive somme, oltre accessori e spese della fase monitoria.
2. L'Opposizione dei IU (Opponenti)
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, i Signori e (di Pt_2 Controparte_5
seguito “Opponenti”), nella loro qualità di fideiussori, proponevano opposizione con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 01.02.2024, deducendo l'assoluta inammissibilità, illegittimità e infondatezza del titolo monitorio per le seguenti ragioni:
-eccezione di improcedibilità per mancata mediazione: gli opponenti eccepivano l'inammissibilità e l'improcedibilità del procedimento monitorio (avente ad oggetto contratti bancari) per il mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria (ex D.Lgs. n. 28/2010), condizione di procedibilità non assolta.
-nullità delle fideiussioni per antitrust: deducevano la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte in data 26.09.2017, in quanto riproducenti le clausole n. 2, 6 e 8 del modello ABI del 2003, ritenute dalla giurisprudenza (segnatamente Cass. S.U. n.
41994/2021) frutto di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'Art. 2 della L. n.
287/1990 (clausole corrispondenti agli artt. 1 co. 3, 5 co. 7 e 1 co. 2 dei contratti in essere).
-decadenza dall'azione ex Art. 1957 c.c.: a seguito della eccepita nullità della clausola che derogava l'art. 1957 c.c. (decadenza del creditore), gli opponenti sostenevano che la CA fosse decaduta dall'azione verso i fideiussori, per non aver agito giudizialmente entro il termine di sei mesi dall'inadempimento del debitore principale, che risaliva a novembre 2022/gennaio 2023, mentre il ricorso era stato depositato solo nell'ottobre 2023.
4 -carenza di prova del credito: contestavano il saldo ingiunto per la carenza di prova del credito azionato, sostenendo che gli estratti di saldaconto prodotti dalla non soddisfacevano i requisiti probatori richiesti (né Art. 2710 c.c., né Art. 50 CP_1
T.U.B.) e che in sede di cognizione piena la era tenuta a produrre la CP_1
documentazione contabile integrale.
Gli Opponenti concludevano chiedendo la declaratoria di improcedibilità e/o invalidità/illegittimità del decreto ingiuntivo e la sua conseguente revoca, la dichiarazione di nullità delle clausole e l'estinzione della garanzia fideiussoria con liberazione dei fideiussori, con vittoria di spese.
3. La Costituzione della CA Opposta e le Difese
Si costituivano in giudizio la Controparte_4
(di seguito, "Opposta"), chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma
[...]
del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In via preliminare, l'Opposta eccepiva che la debitrice principale, la Società
[...]
pur regolarmente notificata, non aveva proposto opposizione nei termini di Parte_3
legge, ragione per cui la CA aveva già depositato istanza per la dichiarazione di definitiva esecutorietà del titolo nei confronti della società (ex Art. 647 c.p.c.).
Nel merito, la contestava integralmente le eccezioni degli Opponenti: CP_1
-sulla mediazione: l'eccezione sarebbe infondata, in quanto l'obbligo di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sorge solo dopo la pronuncia del Giudice sull'istanza di provvisoria esecuzione. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità esclude che la fideiussione rientri tra i contratti bancari tipici soggetti a mediazione obbligatoria (richiamando Cass. n. 31209/2022).
-sulla nullità Antitrust: l'eccezione sarebbe priva di fondamento, in quanto gli
Opponenti non avrebbero fornito prova dell'esistenza di una perdurante intesa anticoncorrenziale successiva al 2005, né che le clausole abbiano trovato concreta applicazione o prodotto un danno. La ribadiva che l'eventuale nullità sarebbe CP_1
comunque solo parziale, limitata alle clausole illegittime e non all'intero contratto.
5 -sulla decadenza ex art. 1957 c.c.: la CA avrebbe rispettato il termine semestrale. Il dies a quo non decorrerebbe dal primo inadempimento, ma dalla data di ricezione da parte dei fideiussori della raccomandata di recesso/decadenza dal beneficio del termine (31.08.2023). Essendo il ricorso depositato il 24.10.2023,
l'azione sarebbe tempestiva. In subordine, la CA rilevava la validità della deroga espressa all'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni (Art. 7).
-sulla prova del credito: l'Opposta riteneva di aver dato piena prova del credito sin dalla fase monitoria, producendo copia dei contratti di mutuo e fideiussione, piani di ammortamento, estratti di saldaconto certificati ex Art. 50 T.U.B. e gli estratti conto integrali e riassunti scalari del conto corrente, provando così l'esistenza e l'entità del debito.
La Opposta concludeva chiedendo, in via principale, la conferma del CP_1
decreto ingiuntivo e, in via subordinata, l'accertamento del debito e la conseguente condanna in solido dei fideiussori al pagamento della somma di € 26.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese.
In diritto
L'opposizione non può essere accolta.
La presente controversia, introdotta con l'opposizione al Decreto Ingiuntivo n.
974/2023, impone la risoluzione delle eccezioni sollevate dai fideiussori opponenti in merito alla validità del titolo, alla decadenza dall'azione e alla prova del credito azionato.
1. Sulla Nullità delle Fideiussioni per Violazione della Normativa Antitrust
La principale eccezione sollevata dagli Opponenti attiene alla nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte, in quanto conformi allo schema contrattuale ABI oggetto del Provvedimento n. 55 del 2005 di CA d'TA (all'epoca Autorità pro tempore per la concorrenza) e quindi frutto di un'intesa anticoncorrenziale, vietata dall'Art. 2 della L. n. 287/1990.
La questione è stata risolta in termini definitivi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 41994/2021), che hanno chiarito la disciplina applicabile:
6 • L'intesa tra banche concernente le clausole n. 2, 6 e 8 del modello contrattuale ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie è in contrasto con l'Art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990.
• Il contratto di fideiussione stipulato a valle di tale intesa è affetto da nullità di protezione ai sensi dell'Art. 2, comma 3, della medesima legge.
• Tale nullità è, tuttavia, parziale e colpisce esclusivamente le singole clausole riproduttive dello schema vietato (vale a dire le clausole n. 2, 6 e 8, salvo che per l'Art. 1419 c.c. si dimostri che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle).
Nel caso di specie, gli Opponenti hanno allegato la riproduzione delle clausole incriminate (corrispondenti all'art. 1 co. 3, art. 5 co. 7 e art. 1 co. 2) nelle fideiussioni da loro sottoscritte.
Tuttavia, è agevole svolgere due osservazioni:
-innanzitutto, le fideiussioni oggetto di causa risalgono al 2017 e, pertanto, risultano redatte ben 12 anni dopo il provvedimento della CA d'TA che ha sanzionato le intese. E' quindi ragionevole presumere che i contratti in questione non possano essere frutto di quell'intesa vietata, dato il lungo lasso temporale, non essendo ipotizzabile che quell'intesa abbia potuto anche dopo la sanzione produrre effetti così
a lungo. In tal senso si sono espressi molti giudici di merito, con orientamento che qui si condivide (cfr Tribunale di Milano n. 2347 del 20.03.2025, Tribunale di Milano n.
82 del 04.01.2024, Tribunale di Milano, Sez. Imprese, n. 1171 del 14.02.2023).
-in seconda battura, può osservarsi che nessuna delle clausole potenzialmente nulle, quand'anche fossero dichiarate tali, potrebbero avere un qualche rilievo nel caso di specie. L'unica clausola potenzialmente rilevante sarebbe la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (clausola n. 5 ultimo comma). Tuttavia, quand'anche fosse dichiarata la nullità di tale clausola e, quindi, fosse applicabile l'art. 1957 c.c., il termine semestrale, come si dirà infra, risulta rispettato.
L'eccezione va dunque rigettata.
2. Sulla Decadenza della CA ex Art. 1957 c.c.
7 L'eccezione di decadenza dall'azione è strettamente connessa alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (corrispondente all'Art. 5 co. 7 del contratto, o clausola n. 6 dello schema ABI). Qualora tale clausola fosse dichiarata nulla, si applicherebbe ope legis la norma codicistica.
Tale norma prevede che il creditore garantito, ossia l'opposta, è tenuta ad agire nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (o, come specificato dalla giurisprudenza in tema di rapporti bancari, dalla data del recesso/decadenza del beneficio del termine), pena la decadenza dal diritto verso il fideiussore.
Il punto cruciale è quindi l'individuazione del termine di decorrenza (dies a quo) per l'azione.
Un orientamento minoritario, richiamato dagli opponenti, fa decorrere il termine dal primo inadempimento (nella specie, quindi, da gen. 2023), per cui il ricorso depositato il 24.10.2023 sarebbe tardivo.
Per l'orientamento maggioritario, cui si ritiene di aderire, in caso di contratti a esecuzione continuata o periodica (mutui rateali, aperture di credito), la scadenza dell'obbligazione si identifica con la data in cui il creditore ha posto fine al rapporto
(risoluzione, recesso o dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine) e ha richiesto l'integrale pagamento del debito. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in questi casi, l'obbligazione diviene esigibile per l'intero solo a seguito della comunicazione di recesso/decadenza (cfr. Cass. n. 13626/2006; n. 32095/2019).
Ebbene, nel caso in esame, la ha documentato la comunicazione di CP_1
decadenza e recesso del 10.08.2023, ricevuta dai garanti il 31.08.2023.
Il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è avvenuto in data 24.10.2023 e risulta quindi tempestivo, essendo avvenuto ben prima della scadenza del termine semestrale.
Anche tale eccezione va dunque respinta.
3. Sulla Carenza di Prova del Credito Azionato
8 Gli Opponenti contestano l'ammontare del credito, per carenza probatoria, non ritenendo sufficienti gli estratti saldaconto certificati prodotti in fase monitoria.
Nel giudizio di opposizione, la da attrice in senso sostanziale, ha l'onere CP_1
di provare il proprio credito, con gli strumenti probatori ordinari, non essendo più sufficiente la prova sommaria ex Art. 633 c.p.c. o Art. 50 T.U.B.
Ebbene, per i crediti derivanti dai mutui, la prova del credito si basa semplicemente sulla produzione del contratto di mutuo e sulla prova dell'avvenuta erogazione delle somme (quietanza o contabile di accredito o, più semplicemente, non contestazione), che la afferma di aver fornito. Non è generalmente richiesta la CP_1
ricostruzione contabile completa, come invece necessario per i conti correnti.
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto i contratti di mutuo e le quietanze, per cui la prova del credito può ritenersi raggiunta.
In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione va dunque rigettata.
La parte opposta ha allegato di aver ricevuto un pagamento di circa euro 22.000,00 da Parte_4
Si ritiene comunque che tale circostanza sia del tutto irrilevante nel caso di specie, in quanto l'art. 7 ultimo comma e dell'art. 8 ultimo comma del Decreto
Interministeriale 31.07.2014, che prevedono l'obbligo per il soggetto finanziatore, all'esito delle procedure di recupero del credito, di rimettere a le eventuali Parte_4
ulteriori somme, rispetto a quanto di sua competenza.
In pratica col pagamento al finanziatore si surroga, come naturale, nei diritti Parte_4
di questi, ma, laddove il finanziatore abbia già avviato azioni recuperatorie, lo stesso mantiene la legittimazione ad agire per l'intero credito, con obbligo poi di rimettere ad quanto di sua spettanza. Parte_4
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto della sommarietà del rito e del carattere documentale della controversia, in complessivi euro 3.400,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza eccezione e conclusione disattesi: rigetta l'opposizione.
Condanna gli opponenti in solido tra loro alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 09/10/2025
Il Giudice
Giulio LL
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