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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 432/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024 proposta d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. SAITA LAURA, Parte_1
Distanze legali elettivamente domiciliata in VI VERDI, 14 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SAITA LAURA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
FALCO ANDREA e dall'avv. FALCO LUCA ( VI C.F._1
G.MATTEOTTI 9 24047 TREVIGLIO;
elettivamente domiciliati in VI G.
MATTEOTTI, 9 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. FALCO
ANDREA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 643/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito Dichiarare inammissibili (per essersi formato giudicato contrario
in forza di sentenza n.421/18 della Corte d'Appello di Brescia ed anche ex
art. 100 cpc, per carenza di interesse ad agire degli appellati e CP_1
alla luce del DL Semplificazioni/ius superveniens) e comunque CP_2
rigettare le domande attoree (di e ) in quanto CP_1 CP_2
infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova riportati pagina 2 di 10 nell'atto di appello”
Degli appellati
“) IN VI ID : In riforma della impugnata sentenza n. 643/2022
Tribunale di Bergamo , dichiarare tardiva in primo grado ed inammissibile in
appello l'eccezione di contrasto con il principio CEDU di proporzionalità
della condanna alla demolizione delle parti comuni pertinenze dell'immobile
meglio identificato in atti. 3) IN VI IP : Controparte_4
Confermare nel resto la sentenza n. 643/2022 Tribunale di Bergamo. 4)
Respingere le domande istruttorie dell'appellante, come già respinte in primo
grado. 5) In ogni caso , spese e compensi di lite interamente rifusi , oltre
accessori”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza passata in giudicato n. 162/2008 la Corte d'Appello di Brescia,
in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Bergamo, accoglieva la domanda proposta dai signori e condannava Parte_2 [...]
ad arretrare fino a dieci metri dalla frontistante parete CP_3
dell'abitazione la sopraelevazione di 3 metri realizzata nel suo Parte_3
fabbricato.
Accertava, infatti, la Corte che nel passare da capannone Controparte_3
artigianale ad un unico livello fuori terra a compendio abitativo a due livelli,
aveva innalzato, sul lato frontistante l'abitazione la sua fabbrica Parte_3
pagina 3 di 10 da tre metri e mezzo a sei metro e mezzo, ottenendo così una volumetria quasi doppia rispetto alla precedente.
Con atto di compravendita dell'11 aprile 2008, trascritto il 17 aprile 2008,
vendeva a il piano terra del fabbricato Controparte_3 Parte_1
sicchè, essendosi costituito un condominio, quest'ultima diveniva comproprietaria delle parti comuni, unitamente al venditore.
Avverso l'esecuzione forzata intrapresa dai signori Parte_2 [...]
proponeva opposizione che veniva definita con sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Brescia n. 162/2008, passata in giudicato, che accertava che il titolo ottenuto contro nen era a lei opponibile. Controparte_3
Con sentenza n. 421/18 la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione del tribunale di Bergamo secondo cui la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di non era opponibile a in Controparte_3 Parte_1
quanto, benchè pronunciata prima del suo acquisto, era stata trascritta successivamente.
Nel frattempo i signori avevano promosso, davanti al tribunale Parte_3
di Bergamo, giudizio nei confronti di volto all'accertamento Parte_1
della violazione delle distanze legali in relazione alle parti comuni che si concludeva con la condanna di Parte_1
La sentenza, tuttavia, veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Brescia
( sent. 780/2019) per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti pagina 4 di 10 del comproprietario , implicando l'esecuzione della Controparte_3
sentenza una modificazione della cosa comune.
I signori e , subentrati nella titolarità dell'immobile CP_2 CP_1
frontistante, provvedevano a riassumere il giudizio in esito al quale si accertava che le parti comuni delle unità immobiliari site in Caravaggio, Via
degli Umiliati, 13 ( NCEU fg.48, mappale 4909 subb 706 e 707), poste ad un'altezza superiore a 3,50 m. dal suolo e a distanza inferiore a metri dieci dall'edificio frontistante ( NCEU fg.21, mappale 4911, subb 1 e 2) violavano le distanze legali di cui all'art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444 del 1968 e all'art. 41
quinques della legge 1150/1942.
e venivano, di conseguenza, condannati Parte_1 Controparte_3
ad arretrare le parti comuni a loro spese.
Avverso la sentenza ha proposto appello , che ha insistito per il Parte_1
rigetto delle domande, mentre è rimasto contumace;
gli Controparte_3
appellati, in via incidentale, hanno chiesto venisse dichiarata la tardività in primo grado e l'inammissibilità in appello dell'eccezione relativa alla pretesa non proporzionalità della condanna all'esecuzione della demolizione per contrasto con i principi CEDU.
All'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di giudicato, costituito dalle sentenze della Corte d'Appello di Brescia nn. 162/08
e 421/2018.
Assume che entrambe le sentenze avevano accertato la piena legittimità della porzione di fabbricato di sua esclusiva proprietà (piano terra) e la non opponibilità a sé della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di
, riguardante il piano primo. Controparte_3
Deduce che, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, gli effetti delle due sentenze si estendevano alla piena legittimità della sua proprietà esclusiva e delle parti comuni che, al pari delle pertinenze, costituivano un' unità in senso economico e giuridico.
Il primo giudice aveva quindi disatteso la circostanza che il giudicato sulla cosa principale estendeva automaticamente i suoi effetti anche alle parti comuni poste ad un'altezza superiore a metri 3,50 dal suolo e a distanza inferiore a mt.10 dall'edifico frontistante e neppure aveva considerato il favor
per una soluzione che fosse meno lesiva dell'integrità del . CP_5
Con il secondo motivo censura la ritenuta illegittimità delle parti comuni dell'immobile di sua proprietà assumendo che il tribunale aveva errato nel ritenere separabili le sorti del bene principale dalla sorte di quello accessorio.
Con il terzo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza d'interesse degli attori/appellati stante la possibilità di ricostruzione del piano primo come pagina 6 di 10 già esistente per effetto delle modifiche alla normativa edilizia nonché il rigetto dell'eccezione di violazione del principio proporzionalità come affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
------------------
Il primo motivo è infondato.
La conformità dell'immobile di proprietà esclusiva di ( posto Controparte_6
al piano terreno) alle norme dettate in tema di distanze legali non discende dall'applicazione del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma, semplicemente, dal fatto che la sentenza n. 162/08, passata in giudicato, si limitava ad accertare che la violazione delle distanze legali riguardava il piano primo del fabbricato ossia la sopraelevazione eretta da all'epoca unico proprietario del fabbricato. Controparte_3
Quanto, invece, al giudicato costituito dalla sentenza n. 421/2018 mette conto evidenziare che il principio invocato dall'appellante concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo sicchè, anche con riguardo al deducibile, essi non possono estendersi a domande diverse per petitum e per causa petendi.
Dal che discende che l'invocato principio non può trovare applicazione nel caso di specie in cui la domanda proposta riguarda la condanna dei condomini
( e all'arretramento delle parti comuni, Controparte_3 Controparte_6
mentre il giudicato invocato attiene all'accertamento dell'inopponibilità a pagina 7 di 10 della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del solo Controparte_6
e avente ad oggetto la sua proprietà esclusiva. CP_3
Il secondo motivo è infondato.
L'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei confronti di CP_3
all'arretramento del piano primo del fabbricato comportando,
[...]
inevitabilmente, anche la necessità di arretrare le parti comuni quali le facciate, il tetto, gli impianti idrici e fognari, rendeva per ciò stesso necessario ottenere analoga pronuncia di condanna dei condomini all'arretramento delle parti comuni del fabbricato interessate, attesa l'inopponibilità all'appellante della sentenza pronunciata nei soli confronti di sia perché Controparte_3
trascritta successivamente al suo acquisto ma anche perché essa non aveva riguardato le parti comuni del fabbricato.
Il terzo motivo è inammissibile non avendo l'appellante censurato la ratio
sulla quale si fonda la decisione.
Chiariva, infatti, il tribunale che gli incrementi volumetrici consentiti fuori sagoma o con sopraelevazione non sono tutti quelli genericamente previsti dal piano regolatore ma solo quelli definibili come “ incentivi volumetrici”; ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità espresso dalla
Corte EDU, il rigetto dell'eccezione veniva fondato dal primo giudice su due diverse rationes decidendi: la tardività dell'eccezione e la sua infondatezza nel pagina 8 di 10 merito;
l'appellante ha censurato la seconda delle due rationes lasciando sopravvivere la prima sicchè la censura deve ritenersi inammissibile.
L'appello incidentale va dichiarato inammissibile, difettando, in capo alla parte risultata pienamente vittoriosa, l'interesse a riproporre eccezioni che non hanno trovato accoglimento nel giudizio di primo grado ( Cass. 25840/2021).
Per la sua prevalente soccombenza va condannata alla Controparte_6
rifusione in favore dei signori e delle spese del grado CP_2 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere in favore di e le Parte_4 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 9 di 10 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 432/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
13/11/2024 proposta d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. SAITA LAURA, Parte_1
Distanze legali elettivamente domiciliata in VI VERDI, 14 24121 BERGAMO presso il difensore avv. SAITA LAURA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
FALCO ANDREA e dall'avv. FALCO LUCA ( VI C.F._1
G.MATTEOTTI 9 24047 TREVIGLIO;
elettivamente domiciliati in VI G.
MATTEOTTI, 9 24047 TREVIGLIO presso il difensore avv. FALCO
ANDREA, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e contro
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 643/22.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Nel merito Dichiarare inammissibili (per essersi formato giudicato contrario
in forza di sentenza n.421/18 della Corte d'Appello di Brescia ed anche ex
art. 100 cpc, per carenza di interesse ad agire degli appellati e CP_1
alla luce del DL Semplificazioni/ius superveniens) e comunque CP_2
rigettare le domande attoree (di e ) in quanto CP_1 CP_2
infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova riportati pagina 2 di 10 nell'atto di appello”
Degli appellati
“) IN VI ID : In riforma della impugnata sentenza n. 643/2022
Tribunale di Bergamo , dichiarare tardiva in primo grado ed inammissibile in
appello l'eccezione di contrasto con il principio CEDU di proporzionalità
della condanna alla demolizione delle parti comuni pertinenze dell'immobile
meglio identificato in atti. 3) IN VI IP : Controparte_4
Confermare nel resto la sentenza n. 643/2022 Tribunale di Bergamo. 4)
Respingere le domande istruttorie dell'appellante, come già respinte in primo
grado. 5) In ogni caso , spese e compensi di lite interamente rifusi , oltre
accessori”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza passata in giudicato n. 162/2008 la Corte d'Appello di Brescia,
in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Bergamo, accoglieva la domanda proposta dai signori e condannava Parte_2 [...]
ad arretrare fino a dieci metri dalla frontistante parete CP_3
dell'abitazione la sopraelevazione di 3 metri realizzata nel suo Parte_3
fabbricato.
Accertava, infatti, la Corte che nel passare da capannone Controparte_3
artigianale ad un unico livello fuori terra a compendio abitativo a due livelli,
aveva innalzato, sul lato frontistante l'abitazione la sua fabbrica Parte_3
pagina 3 di 10 da tre metri e mezzo a sei metro e mezzo, ottenendo così una volumetria quasi doppia rispetto alla precedente.
Con atto di compravendita dell'11 aprile 2008, trascritto il 17 aprile 2008,
vendeva a il piano terra del fabbricato Controparte_3 Parte_1
sicchè, essendosi costituito un condominio, quest'ultima diveniva comproprietaria delle parti comuni, unitamente al venditore.
Avverso l'esecuzione forzata intrapresa dai signori Parte_2 [...]
proponeva opposizione che veniva definita con sentenza della Corte Pt_1
d'Appello di Brescia n. 162/2008, passata in giudicato, che accertava che il titolo ottenuto contro nen era a lei opponibile. Controparte_3
Con sentenza n. 421/18 la Corte d'Appello di Brescia confermava la decisione del tribunale di Bergamo secondo cui la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di non era opponibile a in Controparte_3 Parte_1
quanto, benchè pronunciata prima del suo acquisto, era stata trascritta successivamente.
Nel frattempo i signori avevano promosso, davanti al tribunale Parte_3
di Bergamo, giudizio nei confronti di volto all'accertamento Parte_1
della violazione delle distanze legali in relazione alle parti comuni che si concludeva con la condanna di Parte_1
La sentenza, tuttavia, veniva dichiarata nulla dalla Corte d'Appello di Brescia
( sent. 780/2019) per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti pagina 4 di 10 del comproprietario , implicando l'esecuzione della Controparte_3
sentenza una modificazione della cosa comune.
I signori e , subentrati nella titolarità dell'immobile CP_2 CP_1
frontistante, provvedevano a riassumere il giudizio in esito al quale si accertava che le parti comuni delle unità immobiliari site in Caravaggio, Via
degli Umiliati, 13 ( NCEU fg.48, mappale 4909 subb 706 e 707), poste ad un'altezza superiore a 3,50 m. dal suolo e a distanza inferiore a metri dieci dall'edificio frontistante ( NCEU fg.21, mappale 4911, subb 1 e 2) violavano le distanze legali di cui all'art. 9 n. 2 del D.M. n. 1444 del 1968 e all'art. 41
quinques della legge 1150/1942.
e venivano, di conseguenza, condannati Parte_1 Controparte_3
ad arretrare le parti comuni a loro spese.
Avverso la sentenza ha proposto appello , che ha insistito per il Parte_1
rigetto delle domande, mentre è rimasto contumace;
gli Controparte_3
appellati, in via incidentale, hanno chiesto venisse dichiarata la tardività in primo grado e l'inammissibilità in appello dell'eccezione relativa alla pretesa non proporzionalità della condanna all'esecuzione della demolizione per contrasto con i principi CEDU.
All'udienza del 3 febbraio 2025 la causa è stata posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 10 Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di giudicato, costituito dalle sentenze della Corte d'Appello di Brescia nn. 162/08
e 421/2018.
Assume che entrambe le sentenze avevano accertato la piena legittimità della porzione di fabbricato di sua esclusiva proprietà (piano terra) e la non opponibilità a sé della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di
, riguardante il piano primo. Controparte_3
Deduce che, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile, gli effetti delle due sentenze si estendevano alla piena legittimità della sua proprietà esclusiva e delle parti comuni che, al pari delle pertinenze, costituivano un' unità in senso economico e giuridico.
Il primo giudice aveva quindi disatteso la circostanza che il giudicato sulla cosa principale estendeva automaticamente i suoi effetti anche alle parti comuni poste ad un'altezza superiore a metri 3,50 dal suolo e a distanza inferiore a mt.10 dall'edifico frontistante e neppure aveva considerato il favor
per una soluzione che fosse meno lesiva dell'integrità del . CP_5
Con il secondo motivo censura la ritenuta illegittimità delle parti comuni dell'immobile di sua proprietà assumendo che il tribunale aveva errato nel ritenere separabili le sorti del bene principale dalla sorte di quello accessorio.
Con il terzo motivo censura il rigetto dell'eccezione di carenza d'interesse degli attori/appellati stante la possibilità di ricostruzione del piano primo come pagina 6 di 10 già esistente per effetto delle modifiche alla normativa edilizia nonché il rigetto dell'eccezione di violazione del principio proporzionalità come affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU.
------------------
Il primo motivo è infondato.
La conformità dell'immobile di proprietà esclusiva di ( posto Controparte_6
al piano terreno) alle norme dettate in tema di distanze legali non discende dall'applicazione del principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma, semplicemente, dal fatto che la sentenza n. 162/08, passata in giudicato, si limitava ad accertare che la violazione delle distanze legali riguardava il piano primo del fabbricato ossia la sopraelevazione eretta da all'epoca unico proprietario del fabbricato. Controparte_3
Quanto, invece, al giudicato costituito dalla sentenza n. 421/2018 mette conto evidenziare che il principio invocato dall'appellante concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo sicchè, anche con riguardo al deducibile, essi non possono estendersi a domande diverse per petitum e per causa petendi.
Dal che discende che l'invocato principio non può trovare applicazione nel caso di specie in cui la domanda proposta riguarda la condanna dei condomini
( e all'arretramento delle parti comuni, Controparte_3 Controparte_6
mentre il giudicato invocato attiene all'accertamento dell'inopponibilità a pagina 7 di 10 della sentenza di condanna pronunciata nei confronti del solo Controparte_6
e avente ad oggetto la sua proprietà esclusiva. CP_3
Il secondo motivo è infondato.
L'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei confronti di CP_3
all'arretramento del piano primo del fabbricato comportando,
[...]
inevitabilmente, anche la necessità di arretrare le parti comuni quali le facciate, il tetto, gli impianti idrici e fognari, rendeva per ciò stesso necessario ottenere analoga pronuncia di condanna dei condomini all'arretramento delle parti comuni del fabbricato interessate, attesa l'inopponibilità all'appellante della sentenza pronunciata nei soli confronti di sia perché Controparte_3
trascritta successivamente al suo acquisto ma anche perché essa non aveva riguardato le parti comuni del fabbricato.
Il terzo motivo è inammissibile non avendo l'appellante censurato la ratio
sulla quale si fonda la decisione.
Chiariva, infatti, il tribunale che gli incrementi volumetrici consentiti fuori sagoma o con sopraelevazione non sono tutti quelli genericamente previsti dal piano regolatore ma solo quelli definibili come “ incentivi volumetrici”; ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alla pretesa violazione del principio di proporzionalità espresso dalla
Corte EDU, il rigetto dell'eccezione veniva fondato dal primo giudice su due diverse rationes decidendi: la tardività dell'eccezione e la sua infondatezza nel pagina 8 di 10 merito;
l'appellante ha censurato la seconda delle due rationes lasciando sopravvivere la prima sicchè la censura deve ritenersi inammissibile.
L'appello incidentale va dichiarato inammissibile, difettando, in capo alla parte risultata pienamente vittoriosa, l'interesse a riproporre eccezioni che non hanno trovato accoglimento nel giudizio di primo grado ( Cass. 25840/2021).
Per la sua prevalente soccombenza va condannata alla Controparte_6
rifusione in favore dei signori e delle spese del grado CP_2 CP_1
che si liquidano in complessivi euro 8.470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria),
oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello principale;
dichiara inammissibile l'appello incidentale;
condanna l'appellante a rifondere in favore di e le Parte_4 CP_1
spese del grado, liquidate come in parte motiva;
pagina 9 di 10 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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