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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/10/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 231/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 231/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025, innanzi al dott. AR PU, nessuno è comparso
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 3 N. R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 231/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Non costituita
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Contributo di solidarietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e titolare di Controparte_2 pensione di vecchiaia e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una CP_2 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza all'art. 13 del “Regolamento della
Previdenza” in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 – 2016 – contributo di solidarietà applicato dalla al trattamento pensionistico del ragioniere nell'anno 2013 in CP_1 forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
pagina 2 di 3 In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della Controparte_2 resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, con inibitoria per il futuro.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno attraverso il deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003
n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 08/10/2025
Il Giudice
AR PU
pagina 3 di 3
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 231/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 8 ottobre 2025, innanzi al dott. AR PU, nessuno è comparso
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
AR PU
pagina 1 di 3 N. R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AR PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 231/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. TOMASSOLI FILIPPO e dall'Avv. GARATTONI GIANFRANCESCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Non costituita
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: Contributo di solidarietà
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha agito in giudizio contro la
[...]
esponendo di essere iscritto e titolare di Controparte_2 pensione di vecchiaia e che la resistente avrebbe applicato nei suoi confronti una CP_2 trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza all'art. 13 del “Regolamento della
Previdenza” in vigore dal 1° gennaio 2013 per il triennio 2014 – 2016 – contributo di solidarietà applicato dalla al trattamento pensionistico del ragioniere nell'anno 2013 in CP_1 forza dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011.
In particolare, la difesa del ricorrente eccepisce l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
pagina 2 di 3 In conseguenza di ciò chiedeva, previa declaratoria di illegittimità del contributo di solidarietà e del decreto e delle delibere impugnate, la condanna della Controparte_2 resistente alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, con inibitoria per il futuro.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Sul punto, è opportuno osservare che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato nemmeno prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è, peraltro, costituita in giudizio.
La prova della notifica non è stata fornita nemmeno attraverso il deposito telematico e nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003
n. 3251: «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte»).
Pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Dunque, a fronte della mancata prova della notifica del ricorso, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo
429 C.p.c.,
A) Dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo;
B) nulla sulle spese di lite.
Firenze, il 08/10/2025
Il Giudice
AR PU
pagina 3 di 3