CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 680/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 680/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1997/2019 pubblicata in data
31/10/2019, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difeso dagli
[...] P.IVA_1
avv.ti Elio Benigni (C.F. ) e Fabio Benigni (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. RT
), in persona dell'amministratore p.t., difeso dell'avv. Cinzia P.IVA_2
Barbaro (C.F. C.F._3
APPELLATO
E
(C.F. ), difesa Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Domenico Spiniello ( ) C.F._5
APPELLATA
E R.G. n. 680/2020 2
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
in persona dei legali rapp.ti p.t., difesa dall'avv. Michele Nargi (C.F.
[...]
) C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 19/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 1/3/2013, la società
[...]
Parte
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), Parte_1
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, nei confronti di CP_2
e del (d'ora in poi, per
[...] RT brevità, ”), deducendo: P_
- di aver stipulato con un contratto di locazione in data Controparte_2
30/12/2010 avente ad oggetto un locale in , via Di Vittorio n. 26, per P_
l'esercizio di attività di scommesse, con la pattuizione di un canone mensile di €
1.300,00;
- che nel febbraio 2011 nella sala destinata alle macchine slot machine, si manifestavano fenomeni di muffe maleodoranti ed umidità diffuse, in corrispondenza di un cassonetto al cui interno era posta una colonna fecale;
- di aver notiziato di ciò sia la locatrice che l'amministratore del condominio, senza ottenere alcun intervento;
- che nel corso dei mesi le condizioni del locale peggioravano a causa del propagarsi del fenomeno all'intera superficie del cassonetto;
- che la locatrice dichiarava che trattavasi di lavori alla colonna fecale che avrebbero interessato tutti i tubi e le pareti interne agli appartamenti sovrastanti;
- che essa conduttrice si vedeva quindi costretta ad interrompere l'attività commerciale, dato il rischio per la salute pubblica;
- che i tecnici dell'ASL AV2 constavano la scarsa efficacia del rattoppo eseguito dall'impresa incaricata dal Condominio con perdite di acqua.
Chiedeva, pertanto:
- dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice, per non essersi attivata affinché il condominio intervenisse;
R.G. n. 680/2020 3
- condannarsi la locatrice ed il per titoli diversi, al risarcimento di P_ tutti i danni subiti, quantificati nell'importo di € 125.636,00, ragguagliato ai costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature ed impiantistica, al lucro cessante per mancata percezione dei redditi a causa della forzata chiusura dell'attività, al pregiudizio all'immagine, alla perdita dell'avviamento commerciale.
Si costituivano il Condominio e la chiedendo il rigetto della domanda;
CP_2
il Condominio veniva autorizzato a chiamare in causa la , per esserne CP_4
manlevato in caso di soccombenza nella lite, in forza della polizza con la stessa stipulata.
Il solo Condominio, in particolare, eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto della sua asserita cessazione dell'attività commerciale a far data dal 5/7/2012.
Costituitasi in giudizio, la già chiedeva Controparte_3 Controparte_4
rigettarsi la domanda attorea, in ragione della sua dedotta infondatezza, nonché la domanda di garanzia, stante l'assenza di prova dell'operatività in concreto della polizza globale fabbricati stipulata con il convenuto. P_
Con sentenza non definitiva n. 1254/2015 pubblicata in data 26/6/2015, il
Tribunale adito rigettava l'eccezione, formulata dal Condominio, di difetto di legittimazione attiva, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo della causa.
Quindi, il Tribunale, mutato il rito da locatizio ad ordinario, dopo l'espletamento di prova testimoniale e di CTU, con sentenza n. 1997/2019 pubblicata in data
31/10/2019 così decideva la causa:
“
1. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 [...]
. Controparte_5
2. DICHIARA assorbite le domande di garanzia.
3. CONDANNA la parte attrice, Parte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 4300,00 per compensi professionali, per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, con distrazione, per la parte convenuta , in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario P_
avv. Cinzia Barbaro e per la parte convenuta in favore del Controparte_2
procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Domenico Spiniello. R.G. n. 680/2020 4
4. PONE definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U. a carico esclusivo della parte attrice, Parte_1
[...]
Parte La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente ritenuto che essa conduttrice non avrebbe agevolato la verifica dello stato dei luoghi, posto che, al contrario,
l'amministratore del Condominio ed il tecnico dello stesso avevano avuto sempre libero accesso ai locali oggetto del contratto di locazione, come emergeva dalla prova per testi e dalla documentazione versata in atti;
- che non rispondeva al vero quanto affermato nella sentenza impugnata circa la sussistenza di difficoltà economiche di essa esponente, le quali sarebbero state alla base della decisione di recedere dal rapporto locatizio e di cessare la propria attività;
- che il Tribunale aveva errato nell'escludere che la forzata cessazione dell'attività, dopo circa un anno e mezzo dal suo inizio, fosse stata provocata da cause del tutto indipendenti dalle condizioni di invivibilità del locale che conduceva in locazione, avendo i testi escussi confermato che il cattivo odore diffuso dell'immobile locato rendeva impossibile lo svolgimento della propria attività commerciale;
- che, in particolare, le esalazioni maleodoranti riguardavano l'intero locale al piano terraneo, allontanando i clienti, così come riferito dai testimoni escussi e come precisato anche dal CTU;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, essa esponente aveva provato documentalmente i danni di cui richiedeva il risarcimento;
- che vi era la responsabilità contrattuale della locatrice per non essersi attivata onde mantenere l'immobile locato, ai sensi dell'art. 1575 c.c., in istato da servire all'uso convento;
- che vi era, altresì, la responsabilità extracontrattuale del P_
dell'edificio di cui faceva parte il locale commerciale per non essersi prontamente attivato, sia per la ricerca delle cause delle infiltrazioni maleodoranti, sia per la relativa riparazione, la quale interessava l'impianto di scarico condominiale.
Pertanto, chiedeva, in riforma dell'impugnata pronuncia: R.G. n. 680/2020 5
- dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice , con condanna della stessa, in uno al Condominio Controparte_2
al risarcimento danni, da quantificarsi nell'importo di € 125.636,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori;
- in via subordinata, condannarsi i convenuti, con vincolo di solidarietà, al risarcimento ragguagliato all'indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34, L. n. 392/1978, nonché al risarcimento dei danni ulteriori da liquidarsi in via equitativa;
- in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi del rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, condannarsi i convenuti, con vincolo di solidarietà, al risarcimento dei danni commisurati ai difetti e vizi dell'immobile, anche in considerazione del ridotto godimento dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione P_
Parte della sua dedotta infondatezza, con condanna della al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, reiterava la domanda di garanzia formulata in primo grado nei confronti di Controparte_3
[...]
Anche la si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, CP_2
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva, infine, la chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_3
dell'appello, ovvero, in caso di accoglimento dello stesso, disattendersi la domanda di manleva avanzata dal il quale aveva omesso di P_
depositare le condizioni generali di assicurazione della polizza globale fabbricato.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va preliminarmente precisato che tutti i motivi di gravame concernenti il profilo dell'an della prospettata responsabilità della locatrice e del Controparte_2
vanno esaminati congiuntamente, in ragione dell'intima connessione P_
degli stessi, vertenti tutti sul modo in cui il primo Giudice ha governato le risultanze probatorie acquisite agli atti ai fini dello scrutinio del tema della sussistenza della predetta responsabilità.
Ciò posto, con riguardo alla posizione sia della che del , CP_2 P_
va detto che la GPM ha fornito un quadro di elementi di convincimento tutt'altro R.G. n. 680/2020 6
che univoco e pregnante a sostegno dell'assunto che la definitiva interruzione della sua attività d'impresa esercitata nell'immobile condotto in locazione sia dipesa dalla presenza, all'interno dello stesso, delle lamentate infiltrazioni maleodoranti provenienti dalla colonna fecale condominiale.
Invero, a tale conclusione deve pervenirsi sulla base delle considerazioni di seguito esposte:
- deve innanzitutto precisarsi che l'esistenza di fenomeni d'infiltrazione d'acqua aventi origine dalla colonna fecale condominiale, oltre a non essere contestata fra le parti, risulta confermata nella consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e, quindi, la stessa non può porsi in discussione;
- ora, con specifico riferimento alla va detto che la natura CP_2
condominiale del bene da cui hanno avuto scaturigine le problematiche lamentate dalla società conduttrice non esclude in astratto, come sottolineato nella impugnata decisione, la responsabilità della parte locatrice;
- infatti, insegna la Suprema Corte che l'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda sia la parte dell'immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato;
- la conseguenza è che può ben può prospettarsi la risoluzione del contratto locatizio per inadempimento del locatore, anche per l'omesso intervento dello stesso ex art. 1134 c.c. per il mancato seguito alle sollecitazioni rivolte all'amministrazione condominiale (cfr. Cass. 6/3/2012, n. 3454; Cass. 28/6/2010,
n. 15372);
- tuttavia, nella fattispecie in esame emerge dagli atti che l'amministratore del
Parte
era stato messo a conoscenza di quanto lamentato dalla , tant'è P_
che il teste (v. verb. ud. 16/11/2018), titolare di un'impresa Testimone_1
edile, riferiva di non aver potuto accedere all'immobile oggetto di locazione, come da incarico conferitogli dal predetto amministratore, avendo rinvenuto i locali chiusi;
- ne deriva che, a prescindere da ogni questione relativa all'individuazione delle ragioni del mancato sopralluogo – sulle quali v'è accesa disputa fra le parti, avendo l'odierna appellante dedotto, e le controparti contestato, che il giorno R.G. n. 680/2020 7
fissato per l'accesso il legale rappresentante non si recò sul posto per ragioni di salute – il problema segnalato dalla conduttrice era stato portato a conoscenza dell'amministrazione, con conseguente insussistenza dell'ipotizzata inerzia della locatrice e del Condominio;
- in ogni caso, va affermato che le infiltrazioni in oggetto, almeno sino alla data del 5/7/2012, quando i tecnici della prevenzione dell'ASL, recatisi presso i locali
Parte della , constatavano la presenza di un “inconveniente igienico sanitario de un potenziale rischio per la salute”, erano di scarso impatto, ed in ogni caso non erano tali da giustificare la risoluzione del contratto locatizio conseguente all'impossibilità di prosecuzione dell'attività della conduttrice;
- infatti, mette conto evidenziare come nel precedente sopralluogo eseguito in data
4/5/2012, gli stessi tecnici dell'ASL avessero evidenziato, peraltro in uno solo degli ambienti dell'immobile locato, che “si poteva distinguere un cassonetto all'interno del quale, secondo le dichiarazioni dell'esponente, decorre una colonna fecale condominiale. Sul manufatto si evidenziavano fenomeni di umidità, distacco di intonaco e muffa. Al momento del sopralluogo, altresì, si percepivano lievi esalazioni maleodoranti. Pertanto, lo stato dei luoghi è tale per ragionevolmente presumere infiltrazioni di acqua attraverso la colonna fecale condominiale”;
- ebbene, come correttamente rilevato dal primo Giudice, nel maggio del 2012 le infiltrazioni in questione riguardavano un solo ambiente dell'ampio locale commerciale, di circa 140 mq., e le stesse, inoltre, provocavano soltanto “lievi esalazioni maleodoranti”;
- ma vi sono ulteriori elementi per escludere che la causa della cessazione
Parte dell'attività da parte della sia da individuare nei descritti fenomeni infiltrativi;
- in proposito, va in primo luogo considerato che la società conduttrice chiedeva ed otteneva una riduzione del canone mensile di locazione, da € 1.300,00 ad €
850,00, come da accordi scritti in date 26/7/2011 ed 1/2/2012, sino a tutto il mese di agosto 2012, e ciò “in considerazione dei buoni rapporti esistenti, del momento di grave crisi del settore del commercio e dei servizi e delle difficoltà economiche incontrate nella conduzione dell'attività avviata nel locale”; R.G. n. 680/2020 8
- tale circostanza denota in modo inequivoco una condizione di difficoltà economica della suindicata società, tale da non essere in grado di rispettare l'obbligo del pagamento del canone come inizialmente pattuito in contratto;
- ora, la circostanza che nessun riferimento sia stato operato, negli indicati accordi scritti, alla questione concernente le infiltrazioni, nonostante la comparsa delle stesse risalisse, secondo la prospettazione attorea, al mese di febbraio 2011, conferma che si trattava di problema di scarsa rilevanza ed, in ogni caso, tale da non incidere sul sinallagma contrattuale in termini di riduzione del canone o, addirittura, di risoluzione del rapporto contrattuale;
- e non v'è dubbio, come pure opportunamente rimarcato dal Giudice di prime cure, che il teste (v. verb. ud. 9/1/2019), assiduo Testimone_2
Parte frequentatore della sala scommesse gestita dalla , non sia credibile nell'aver dichiarato di aver smesso di recarsi nel locale a partire dal periodo di aprile- maggio 2011 a causa delle esalazioni maleodoranti, perché contraddetto proprio da quanto constatato dai tecnici dell'ASL, nel senso che, addirittura circa un anno dopo, le esalazioni erano “lievi”, come del resto precisato dall'altro teste escusso,
, secondo il quale nel periodo gennaio-febbraio 2011 iniziava ad Testimone_3
avvertirsi il cattivo odore”; Parte
- deve poi aggiungersi che la comunicava al la Controparte_6
cessazione di attività in data 29/6/2012, prima ancora che si svolgesse il secondo sopralluogo (5/7/2012) in cui i tecnici dell'ASL dichiaravano l'esistenza di un rischio per la salute.
In definitiva, tutti gli elementi sopra evidenziati consentono di escludere la sussistenza di un rapporto di causalità fra il cattivo funzionamento del tratto di
Parte colonna fecale posizionato all'interno di un muro del locale condotto dalla e la decisione di quest'ultima di cessare la propria attività esercitata nello stesso, fornendo essi, invece, un coacervo di indici presuntivi, connotati da gravità, precisione e concordanza, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., che detta decisione fu adottata per ragioni di natura economica. Poiché, nella prospettazione dell'odierna appellante, la pretesa avanzata nei confronti di entrambe le parti convenute avrebbe come presupposto proprio la descritta situazione di inagibilità assoluta dell'immobile condotto in locazione, è evidente che tutte le domande dalla stessa formulate, sia di risoluzione del contratto di locazione che di condanna della locatrice e del Condominio, con vincolo di R.G. n. 680/2020 9
solidarietà, al risarcimento di tutti i danni dedotti come conseguenza dell'interruzione forzata della propria attività d'impresa devono essere rigettati, così come statuito dal Tribunale irpino.
L'accertata esclusione dell'an della responsabilità fatta valere dalla società istante esaurisce l'obbligo di motivazione di questa Corte, risultando assorbita ogni questione concernente il profilo della sussistenza e della quantificazione dei danni, occorrendo in proposito notare che la sentenza impugnata risulta aver affrontato anche tale profilo, ritenendo i lamentati pregiudizi comunque privi di riscontro probatorio, sulla base, però, di una ratio decidendi distinta ed autonoma, esplicitata in via alternativa.
Ora, se, da un lato, l'appellante era tenuta comunque a criticare tale ratio, pena l'inammissibilità del gravame volto a censurare una soltanto delle rationes singolarmente idonee a sorreggere la statuizione di rigetto sul piano logico e giuridico (carenza di responsabilità delle convenute e mancanza di prova dei danni), dall'altro è evidente come l'accertata esclusione della responsabilità della conduttrice e del comporti l'assorbimento di ogni questione a valle P_
della stessa, con particolare riguardo alla prova dei danni, rispetto alla quale, nella presente sede, il Collegio reputa di non dovere adottare statuizioni in via alternativa e subordinata.
Deve poi considerarsi del tutto nuova la domanda, formulata in via subordinata
Parte dalla per la prima volta con l'atto di appello (v. punto “E” del petitum), volta ad ottenere la condanna della e del con vincolo di CP_2 P_
solidarietà, al pagamento dei danni “commisurati ed in relazione ai difetti e vizi dell'immobile locato, anche in considerazione del ridotto godimento e della relativa durata”.
Il rigetto dei motivi dell'appello in punto di responsabilità comporta l'assorbimento, altresì, della domanda di manleva riproposta in via gradata dal nel presente grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nei confronti della P_
compagnia già per l'ipotesi Controparte_3 Controparte_4
dell'accoglimento dell'appello.
Infondato, infine, è anche il motivo di impugnazione relativo alla statuizione concernente il governo delle spese.
In particolare, con il motivo in esame l'appellante prospetta le seguenti doglianze: R.G. n. 680/2020 10
a) ingiusta condanna di essa esponente al pagamento delle spese in favore di tutte le controparti;
b) il primo Giudice non ha tenuto conto che con sentenza non definitiva n.
1854/2015 in data 26/6/2015, venivano rigettate varie questioni preliminari sollevate dalle parti convenute, sicché, rispetto ad esse si profilava una soccombenza delle stesse.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
La prima, in quanto ciascuna delle controparti si era costituita con un proprio distinto difensore, sicché aveva diritto ad una liquidazione autonoma, occorrendo aggiungere che correttamente il Tribunale ha posto a carico dell'attrice anche le spese della chiamata in causa adeguandosi all'orientamento Controparte_3
della Corte regolatrice secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(cfr., ex multis, Cass. 18/4/2023, n. 10364; Cass. 23/1/2023, n. 1909).
La seconda doglianza è infondata in quanto, come affermato dai giudici di legittimità, la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti, discendendo da ciò che essa non può configurarsi in presenza di rigetto di un'eccezione (cfr. Cass. 28/7/2023, n.
23035).
Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Va rigettata la domanda, avanzata dal , di condanna dell'appellante al P_
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non denotando le difese svolte dalla GPM una condotta improntata a dolo o colpa grave.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione, quanto alla posizione del all'avv. Cinzia Barbaro, stante la dichiarazione resa in comparsa di P_
costituzione ai seni dell'art. 93 c.p.c. R.G. n. 680/2020 11
La liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, avendo l'appellante formulato vari capi di domanda risarcitoria senza indicazione precisa dell'importo richiesto, oltre ad uno quantificato in ragione di € 125.636,00, ovvero della somma “maggiore o minore da quantificarsi al momento della decisione della causa”, il che si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. Cass. 2/2/2023, n. 3142; Cass.
10/11/2021, n. 33219).
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
con atto di citazione notificato in data 13/2/2020, nei confronti del
[...]
, di e della società RT Controparte_2 Controparte_3
già avverso la sentenza n. 1997/2019 del Tribunale di
[...] Controparte_4
Avellino pubblicata in data 31/10/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle tre parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione del P_ RT
, all'avv. Cinzia Barbaro;
[...]
c) rigetta la domanda, avanzata dal , RT RT
, di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ai sensi
[...]
dell'art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante G.P.M. Parte_1 R.G. n. 680/2020 12
di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 29/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 680/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1997/2019 pubblicata in data
31/10/2019, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., difeso dagli
[...] P.IVA_1
avv.ti Elio Benigni (C.F. ) e Fabio Benigni (C.F. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. RT
), in persona dell'amministratore p.t., difeso dell'avv. Cinzia P.IVA_2
Barbaro (C.F. C.F._3
APPELLATO
E
(C.F. ), difesa Controparte_2 C.F._4
dall'avv. Domenico Spiniello ( ) C.F._5
APPELLATA
E R.G. n. 680/2020 2
(C.F. ), già Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
in persona dei legali rapp.ti p.t., difesa dall'avv. Michele Nargi (C.F.
[...]
) C.F._6
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del giorno 19/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e
127 ter c.p.c., introdotti con D. lgs. n. 149/2022.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. depositato in data 1/3/2013, la società
[...]
Parte
(d'ora in poi, per brevità, “ ”), Parte_1
agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, nei confronti di CP_2
e del (d'ora in poi, per
[...] RT brevità, ”), deducendo: P_
- di aver stipulato con un contratto di locazione in data Controparte_2
30/12/2010 avente ad oggetto un locale in , via Di Vittorio n. 26, per P_
l'esercizio di attività di scommesse, con la pattuizione di un canone mensile di €
1.300,00;
- che nel febbraio 2011 nella sala destinata alle macchine slot machine, si manifestavano fenomeni di muffe maleodoranti ed umidità diffuse, in corrispondenza di un cassonetto al cui interno era posta una colonna fecale;
- di aver notiziato di ciò sia la locatrice che l'amministratore del condominio, senza ottenere alcun intervento;
- che nel corso dei mesi le condizioni del locale peggioravano a causa del propagarsi del fenomeno all'intera superficie del cassonetto;
- che la locatrice dichiarava che trattavasi di lavori alla colonna fecale che avrebbero interessato tutti i tubi e le pareti interne agli appartamenti sovrastanti;
- che essa conduttrice si vedeva quindi costretta ad interrompere l'attività commerciale, dato il rischio per la salute pubblica;
- che i tecnici dell'ASL AV2 constavano la scarsa efficacia del rattoppo eseguito dall'impresa incaricata dal Condominio con perdite di acqua.
Chiedeva, pertanto:
- dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice, per non essersi attivata affinché il condominio intervenisse;
R.G. n. 680/2020 3
- condannarsi la locatrice ed il per titoli diversi, al risarcimento di P_ tutti i danni subiti, quantificati nell'importo di € 125.636,00, ragguagliato ai costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature ed impiantistica, al lucro cessante per mancata percezione dei redditi a causa della forzata chiusura dell'attività, al pregiudizio all'immagine, alla perdita dell'avviamento commerciale.
Si costituivano il Condominio e la chiedendo il rigetto della domanda;
CP_2
il Condominio veniva autorizzato a chiamare in causa la , per esserne CP_4
manlevato in caso di soccombenza nella lite, in forza della polizza con la stessa stipulata.
Il solo Condominio, in particolare, eccepiva in via pregiudiziale la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto della sua asserita cessazione dell'attività commerciale a far data dal 5/7/2012.
Costituitasi in giudizio, la già chiedeva Controparte_3 Controparte_4
rigettarsi la domanda attorea, in ragione della sua dedotta infondatezza, nonché la domanda di garanzia, stante l'assenza di prova dell'operatività in concreto della polizza globale fabbricati stipulata con il convenuto. P_
Con sentenza non definitiva n. 1254/2015 pubblicata in data 26/6/2015, il
Tribunale adito rigettava l'eccezione, formulata dal Condominio, di difetto di legittimazione attiva, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo della causa.
Quindi, il Tribunale, mutato il rito da locatizio ad ordinario, dopo l'espletamento di prova testimoniale e di CTU, con sentenza n. 1997/2019 pubblicata in data
31/10/2019 così decideva la causa:
“
1. RIGETTA le domande proposte da Parte_1
nei confronti di e di
[...] Controparte_2 [...]
. Controparte_5
2. DICHIARA assorbite le domande di garanzia.
3. CONDANNA la parte attrice, Parte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in
[...]
€ 4300,00 per compensi professionali, per ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, con distrazione, per la parte convenuta , in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario P_
avv. Cinzia Barbaro e per la parte convenuta in favore del Controparte_2
procuratore dichiaratosi anticipatario, avv. Domenico Spiniello. R.G. n. 680/2020 4
4. PONE definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U. a carico esclusivo della parte attrice, Parte_1
[...]
Parte La proponeva appello avverso la suindicata decisione e conveniva in giudizio, dinanzi a questa Corte, le controparti, deducendo, quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva ingiustamente ritenuto che essa conduttrice non avrebbe agevolato la verifica dello stato dei luoghi, posto che, al contrario,
l'amministratore del Condominio ed il tecnico dello stesso avevano avuto sempre libero accesso ai locali oggetto del contratto di locazione, come emergeva dalla prova per testi e dalla documentazione versata in atti;
- che non rispondeva al vero quanto affermato nella sentenza impugnata circa la sussistenza di difficoltà economiche di essa esponente, le quali sarebbero state alla base della decisione di recedere dal rapporto locatizio e di cessare la propria attività;
- che il Tribunale aveva errato nell'escludere che la forzata cessazione dell'attività, dopo circa un anno e mezzo dal suo inizio, fosse stata provocata da cause del tutto indipendenti dalle condizioni di invivibilità del locale che conduceva in locazione, avendo i testi escussi confermato che il cattivo odore diffuso dell'immobile locato rendeva impossibile lo svolgimento della propria attività commerciale;
- che, in particolare, le esalazioni maleodoranti riguardavano l'intero locale al piano terraneo, allontanando i clienti, così come riferito dai testimoni escussi e come precisato anche dal CTU;
- che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, essa esponente aveva provato documentalmente i danni di cui richiedeva il risarcimento;
- che vi era la responsabilità contrattuale della locatrice per non essersi attivata onde mantenere l'immobile locato, ai sensi dell'art. 1575 c.c., in istato da servire all'uso convento;
- che vi era, altresì, la responsabilità extracontrattuale del P_
dell'edificio di cui faceva parte il locale commerciale per non essersi prontamente attivato, sia per la ricerca delle cause delle infiltrazioni maleodoranti, sia per la relativa riparazione, la quale interessava l'impianto di scarico condominiale.
Pertanto, chiedeva, in riforma dell'impugnata pronuncia: R.G. n. 680/2020 5
- dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della locatrice , con condanna della stessa, in uno al Condominio Controparte_2
al risarcimento danni, da quantificarsi nell'importo di € 125.636,00, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori;
- in via subordinata, condannarsi i convenuti, con vincolo di solidarietà, al risarcimento ragguagliato all'indennità di avviamento commerciale ai sensi dell'art. 34, L. n. 392/1978, nonché al risarcimento dei danni ulteriori da liquidarsi in via equitativa;
- in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi del rigetto della domanda di risoluzione contrattuale, condannarsi i convenuti, con vincolo di solidarietà, al risarcimento dei danni commisurati ai difetti e vizi dell'immobile, anche in considerazione del ridotto godimento dello stesso.
Costituitosi in giudizio, il chiedeva rigettarsi il gravame, in ragione P_
Parte della sua dedotta infondatezza, con condanna della al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, reiterava la domanda di garanzia formulata in primo grado nei confronti di Controparte_3
[...]
Anche la si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, CP_2
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva, infine, la chiedendo anch'essa il rigetto Controparte_3
dell'appello, ovvero, in caso di accoglimento dello stesso, disattendersi la domanda di manleva avanzata dal il quale aveva omesso di P_
depositare le condizioni generali di assicurazione della polizza globale fabbricato.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Va preliminarmente precisato che tutti i motivi di gravame concernenti il profilo dell'an della prospettata responsabilità della locatrice e del Controparte_2
vanno esaminati congiuntamente, in ragione dell'intima connessione P_
degli stessi, vertenti tutti sul modo in cui il primo Giudice ha governato le risultanze probatorie acquisite agli atti ai fini dello scrutinio del tema della sussistenza della predetta responsabilità.
Ciò posto, con riguardo alla posizione sia della che del , CP_2 P_
va detto che la GPM ha fornito un quadro di elementi di convincimento tutt'altro R.G. n. 680/2020 6
che univoco e pregnante a sostegno dell'assunto che la definitiva interruzione della sua attività d'impresa esercitata nell'immobile condotto in locazione sia dipesa dalla presenza, all'interno dello stesso, delle lamentate infiltrazioni maleodoranti provenienti dalla colonna fecale condominiale.
Invero, a tale conclusione deve pervenirsi sulla base delle considerazioni di seguito esposte:
- deve innanzitutto precisarsi che l'esistenza di fenomeni d'infiltrazione d'acqua aventi origine dalla colonna fecale condominiale, oltre a non essere contestata fra le parti, risulta confermata nella consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e, quindi, la stessa non può porsi in discussione;
- ora, con specifico riferimento alla va detto che la natura CP_2
condominiale del bene da cui hanno avuto scaturigine le problematiche lamentate dalla società conduttrice non esclude in astratto, come sottolineato nella impugnata decisione, la responsabilità della parte locatrice;
- infatti, insegna la Suprema Corte che l'obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l'immobile in buono stato locativo, di cui all'art. 1576 c.c., riguarda sia la parte dell'immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia le parti comuni dell'edificio, trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quello, a suo carico, di riparazione e manutenzione dell'immobile locato;
- la conseguenza è che può ben può prospettarsi la risoluzione del contratto locatizio per inadempimento del locatore, anche per l'omesso intervento dello stesso ex art. 1134 c.c. per il mancato seguito alle sollecitazioni rivolte all'amministrazione condominiale (cfr. Cass. 6/3/2012, n. 3454; Cass. 28/6/2010,
n. 15372);
- tuttavia, nella fattispecie in esame emerge dagli atti che l'amministratore del
Parte
era stato messo a conoscenza di quanto lamentato dalla , tant'è P_
che il teste (v. verb. ud. 16/11/2018), titolare di un'impresa Testimone_1
edile, riferiva di non aver potuto accedere all'immobile oggetto di locazione, come da incarico conferitogli dal predetto amministratore, avendo rinvenuto i locali chiusi;
- ne deriva che, a prescindere da ogni questione relativa all'individuazione delle ragioni del mancato sopralluogo – sulle quali v'è accesa disputa fra le parti, avendo l'odierna appellante dedotto, e le controparti contestato, che il giorno R.G. n. 680/2020 7
fissato per l'accesso il legale rappresentante non si recò sul posto per ragioni di salute – il problema segnalato dalla conduttrice era stato portato a conoscenza dell'amministrazione, con conseguente insussistenza dell'ipotizzata inerzia della locatrice e del Condominio;
- in ogni caso, va affermato che le infiltrazioni in oggetto, almeno sino alla data del 5/7/2012, quando i tecnici della prevenzione dell'ASL, recatisi presso i locali
Parte della , constatavano la presenza di un “inconveniente igienico sanitario de un potenziale rischio per la salute”, erano di scarso impatto, ed in ogni caso non erano tali da giustificare la risoluzione del contratto locatizio conseguente all'impossibilità di prosecuzione dell'attività della conduttrice;
- infatti, mette conto evidenziare come nel precedente sopralluogo eseguito in data
4/5/2012, gli stessi tecnici dell'ASL avessero evidenziato, peraltro in uno solo degli ambienti dell'immobile locato, che “si poteva distinguere un cassonetto all'interno del quale, secondo le dichiarazioni dell'esponente, decorre una colonna fecale condominiale. Sul manufatto si evidenziavano fenomeni di umidità, distacco di intonaco e muffa. Al momento del sopralluogo, altresì, si percepivano lievi esalazioni maleodoranti. Pertanto, lo stato dei luoghi è tale per ragionevolmente presumere infiltrazioni di acqua attraverso la colonna fecale condominiale”;
- ebbene, come correttamente rilevato dal primo Giudice, nel maggio del 2012 le infiltrazioni in questione riguardavano un solo ambiente dell'ampio locale commerciale, di circa 140 mq., e le stesse, inoltre, provocavano soltanto “lievi esalazioni maleodoranti”;
- ma vi sono ulteriori elementi per escludere che la causa della cessazione
Parte dell'attività da parte della sia da individuare nei descritti fenomeni infiltrativi;
- in proposito, va in primo luogo considerato che la società conduttrice chiedeva ed otteneva una riduzione del canone mensile di locazione, da € 1.300,00 ad €
850,00, come da accordi scritti in date 26/7/2011 ed 1/2/2012, sino a tutto il mese di agosto 2012, e ciò “in considerazione dei buoni rapporti esistenti, del momento di grave crisi del settore del commercio e dei servizi e delle difficoltà economiche incontrate nella conduzione dell'attività avviata nel locale”; R.G. n. 680/2020 8
- tale circostanza denota in modo inequivoco una condizione di difficoltà economica della suindicata società, tale da non essere in grado di rispettare l'obbligo del pagamento del canone come inizialmente pattuito in contratto;
- ora, la circostanza che nessun riferimento sia stato operato, negli indicati accordi scritti, alla questione concernente le infiltrazioni, nonostante la comparsa delle stesse risalisse, secondo la prospettazione attorea, al mese di febbraio 2011, conferma che si trattava di problema di scarsa rilevanza ed, in ogni caso, tale da non incidere sul sinallagma contrattuale in termini di riduzione del canone o, addirittura, di risoluzione del rapporto contrattuale;
- e non v'è dubbio, come pure opportunamente rimarcato dal Giudice di prime cure, che il teste (v. verb. ud. 9/1/2019), assiduo Testimone_2
Parte frequentatore della sala scommesse gestita dalla , non sia credibile nell'aver dichiarato di aver smesso di recarsi nel locale a partire dal periodo di aprile- maggio 2011 a causa delle esalazioni maleodoranti, perché contraddetto proprio da quanto constatato dai tecnici dell'ASL, nel senso che, addirittura circa un anno dopo, le esalazioni erano “lievi”, come del resto precisato dall'altro teste escusso,
, secondo il quale nel periodo gennaio-febbraio 2011 iniziava ad Testimone_3
avvertirsi il cattivo odore”; Parte
- deve poi aggiungersi che la comunicava al la Controparte_6
cessazione di attività in data 29/6/2012, prima ancora che si svolgesse il secondo sopralluogo (5/7/2012) in cui i tecnici dell'ASL dichiaravano l'esistenza di un rischio per la salute.
In definitiva, tutti gli elementi sopra evidenziati consentono di escludere la sussistenza di un rapporto di causalità fra il cattivo funzionamento del tratto di
Parte colonna fecale posizionato all'interno di un muro del locale condotto dalla e la decisione di quest'ultima di cessare la propria attività esercitata nello stesso, fornendo essi, invece, un coacervo di indici presuntivi, connotati da gravità, precisione e concordanza, nella prospettiva di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., che detta decisione fu adottata per ragioni di natura economica. Poiché, nella prospettazione dell'odierna appellante, la pretesa avanzata nei confronti di entrambe le parti convenute avrebbe come presupposto proprio la descritta situazione di inagibilità assoluta dell'immobile condotto in locazione, è evidente che tutte le domande dalla stessa formulate, sia di risoluzione del contratto di locazione che di condanna della locatrice e del Condominio, con vincolo di R.G. n. 680/2020 9
solidarietà, al risarcimento di tutti i danni dedotti come conseguenza dell'interruzione forzata della propria attività d'impresa devono essere rigettati, così come statuito dal Tribunale irpino.
L'accertata esclusione dell'an della responsabilità fatta valere dalla società istante esaurisce l'obbligo di motivazione di questa Corte, risultando assorbita ogni questione concernente il profilo della sussistenza e della quantificazione dei danni, occorrendo in proposito notare che la sentenza impugnata risulta aver affrontato anche tale profilo, ritenendo i lamentati pregiudizi comunque privi di riscontro probatorio, sulla base, però, di una ratio decidendi distinta ed autonoma, esplicitata in via alternativa.
Ora, se, da un lato, l'appellante era tenuta comunque a criticare tale ratio, pena l'inammissibilità del gravame volto a censurare una soltanto delle rationes singolarmente idonee a sorreggere la statuizione di rigetto sul piano logico e giuridico (carenza di responsabilità delle convenute e mancanza di prova dei danni), dall'altro è evidente come l'accertata esclusione della responsabilità della conduttrice e del comporti l'assorbimento di ogni questione a valle P_
della stessa, con particolare riguardo alla prova dei danni, rispetto alla quale, nella presente sede, il Collegio reputa di non dovere adottare statuizioni in via alternativa e subordinata.
Deve poi considerarsi del tutto nuova la domanda, formulata in via subordinata
Parte dalla per la prima volta con l'atto di appello (v. punto “E” del petitum), volta ad ottenere la condanna della e del con vincolo di CP_2 P_
solidarietà, al pagamento dei danni “commisurati ed in relazione ai difetti e vizi dell'immobile locato, anche in considerazione del ridotto godimento e della relativa durata”.
Il rigetto dei motivi dell'appello in punto di responsabilità comporta l'assorbimento, altresì, della domanda di manleva riproposta in via gradata dal nel presente grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nei confronti della P_
compagnia già per l'ipotesi Controparte_3 Controparte_4
dell'accoglimento dell'appello.
Infondato, infine, è anche il motivo di impugnazione relativo alla statuizione concernente il governo delle spese.
In particolare, con il motivo in esame l'appellante prospetta le seguenti doglianze: R.G. n. 680/2020 10
a) ingiusta condanna di essa esponente al pagamento delle spese in favore di tutte le controparti;
b) il primo Giudice non ha tenuto conto che con sentenza non definitiva n.
1854/2015 in data 26/6/2015, venivano rigettate varie questioni preliminari sollevate dalle parti convenute, sicché, rispetto ad esse si profilava una soccombenza delle stesse.
Entrambe le doglianze sono prive di pregio.
La prima, in quanto ciascuna delle controparti si era costituita con un proprio distinto difensore, sicché aveva diritto ad una liquidazione autonoma, occorrendo aggiungere che correttamente il Tribunale ha posto a carico dell'attrice anche le spese della chiamata in causa adeguandosi all'orientamento Controparte_3
della Corte regolatrice secondo cui il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria
(cfr., ex multis, Cass. 18/4/2023, n. 10364; Cass. 23/1/2023, n. 1909).
La seconda doglianza è infondata in quanto, come affermato dai giudici di legittimità, la soccombenza reciproca postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti, discendendo da ciò che essa non può configurarsi in presenza di rigetto di un'eccezione (cfr. Cass. 28/7/2023, n.
23035).
Alla luce di tutto quanto in precedenza esposto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
Va rigettata la domanda, avanzata dal , di condanna dell'appellante al P_
risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non denotando le difese svolte dalla GPM una condotta improntata a dolo o colpa grave.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, con attribuzione, quanto alla posizione del all'avv. Cinzia Barbaro, stante la dichiarazione resa in comparsa di P_
costituzione ai seni dell'art. 93 c.p.c. R.G. n. 680/2020 11
La liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri di cui al
DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore indeterminato, avendo l'appellante formulato vari capi di domanda risarcitoria senza indicazione precisa dell'importo richiesto, oltre ad uno quantificato in ragione di € 125.636,00, ovvero della somma “maggiore o minore da quantificarsi al momento della decisione della causa”, il che si risolve nella mancata indicazione della somma stessa (cfr. Cass. 2/2/2023, n. 3142; Cass.
10/11/2021, n. 33219).
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società Parte_1
con atto di citazione notificato in data 13/2/2020, nei confronti del
[...]
, di e della società RT Controparte_2 Controparte_3
già avverso la sentenza n. 1997/2019 del Tribunale di
[...] Controparte_4
Avellino pubblicata in data 31/10/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore delle tre parti appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione, quanto alla posizione del P_ RT
, all'avv. Cinzia Barbaro;
[...]
c) rigetta la domanda, avanzata dal , RT RT
, di condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ai sensi
[...]
dell'art. 96 c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante G.P.M. Parte_1 R.G. n. 680/2020 12
di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 29/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.