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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/12/2024, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 62/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Parte_1 P.IVA_1
Spagliardi per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Francesco Formento per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 4.3.2024
Per l'appellato: come da memoria depositata il 25.11.2024
FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza in data 5.9.2023 il Tribunale di Genova ha condannato la società
l pagamento in favore di di euro 1.099,14, a Parte_1 Controparte_1
titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal
1.5.2017 al 1.8.2017, nella qualità di committente dell'appalto dei servizi di pulizia presso l'Hotel Bristol di Genova nel quale la lavoratrice era impiegata quale coordinatrice delle cameriere ai piani.
Il Tribunale ha altresì condannato il Controparte_2
quale terza chiamata, a manlevare la dal pagamento della somma Parte_1
predetta in forza della clausola contrattuale n. 12.3 del contratto di appalto.
Ha infine condannato la e il Parte_1 Controparte_2
a rifondere le spese processuali rispettivamente alla lavoratrice e alla
[...]
società committente.
2. Avverso la sentenza la società ha proposto appello parziale, Parte_1
limitatamente al capo relativo alle spese di lite, lamentando che la decisione sarebbe erronea nella parte in cui ha omesso di condannare la terza chiamata a manlevarla anche di quanto era tenuta a pagare alla ricorrente a titolo di spese processuali.
3. Si è costituita mentre il Controparte_1 Controparte_2
rimasto contumace.
[...]
4. All'udienza di discussione il difensore dell'appellante ha precisato che con l'impugnazione ha inteso chiedere “la riforma del solo capo di sentenza con cui il primo giudice ha omesso di porre a carico della terza chiamata le spese di giudizio che la
è stata condannata a rifondere alla Sig.ra e conferma di non aver Controparte_3 CP_1 proposto domanda nei confronti di quest'ultima”. Il difensore dell'appellata costituita ha quindi dichiarato di non pretendere la rifusione delle spese di questo grado.
5. L'appello, anche alla luce delle precisazioni offerte dall'appellante in sede di discussione, è fondato.
L'obbligo di manleva riconosciuto dal Tribunale a favore dell'appellante, in forza della clausola n. 12.3 del contratto di appalto stipulato con l'appaltatrice (doc. 1 CP_2
fascicolo appellante), è chiaramente diretto a tenere indenne la committente dell'appalto da ogni esborso sostenuto nei confronti del personale dipendente dell'impresa appaltatrice.
2
La manleva, pertanto, estende il proprio oggetto non solo agli importi riconosciuti alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, bensì anche ai costi della difesa processuale sostenuti dalla nel giudizio promosso dalla lavoratrice per il Parte_1
riconoscimento di tali differenze.
Il va dunque condannato a tenere Controparte_2
indenne l'appellante anche delle spese legali liquidate nella sentenza in favore di CP_1
pari a euro 1.500,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge, con
[...]
l'accoglimento dell'appello e la riforma, sul punto, della decisione impugnata.
Cont
6. La soccombenza comporta la condanna del gruppo a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e dell'attività difensiva espletata.
Le spese dell'appellata costituita si dichiarano compensate attesa la Controparte_1
posizione processuale e le conclusioni assunte in sede di discussione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello, condanna a tenere Controparte_2 indenne l'appellante delle spese legali liquidate in primo grado in favore di CP_1
in euro 1.500,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
[...] condanna a rimborsare all'appellante le spese del Controparte_2
grado liquidate in euro 1.000,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
compensa le spese nei confronti dell'appellata costituita.
Così deciso all'udienza del 5/12/2024
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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