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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 14/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5180/2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VAGO LUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in Barzanò, Via Matteotti n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova, in data 22/07/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte
II, Serie C, n. 272, dell'anno 1989, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale in data 25 febbraio 2022 e relativo decreto di omologa del 25 marzo 2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi manterranno le attuali residenze.
2) I ricorrenti dichiarano di non essere proprietari di beni immobili in comunione pro indiviso e di aver tra di loro diviso tutti i beni mobili ad eccezione degli arredi dell'ex casa coniugale (attualmente di proprietà della figlia della coppia, sita in Persona_1
Albuzzano – Via F.lli Cairoli 107, mobili che saranno divisi tra di loro dal momento della vendita della casa da parte della figlia.
pag. 1 di 3 3) In punto contributo al mantenimento della sig.ra le parti concordano Parte_2
quanto segue:
a) Il sig. continuerà a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_1 Pt_2 somma di € 700,00 (settecento/00) interamente rivalutabile in base ai rilevamenti ISTAT
a titolo di contributo al mantenimento del coniuge sino al mese di dicembre 2027;
b) A partire dal mese di gennaio 2028 il sig. incrementerà l'assegno di contributo Pt_1 al mantenimento del coniuge portandolo ad € 800,00 (ottocento/00) mensili, sempre da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili interamente in base alle variazioni
ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(verbale in data 25 febbraio 2022 e relativo decreto di omologa della separazione del 25 marzo 2022; certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25 febbraio 2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Genova, in data 22/07/1989, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte II, Serie C, n. 272, dell'anno 1989;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5180/2024 R.V.G. promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VAGO LUCA e con domicilio eletto presso il suo studio in Barzanò, Via Matteotti n. 17;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova, in data 22/07/1989, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte
II, Serie C, n. 272, dell'anno 1989, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
separati consensualmente con verbale in data 25 febbraio 2022 e relativo decreto di omologa del 25 marzo 2022;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi manterranno le attuali residenze.
2) I ricorrenti dichiarano di non essere proprietari di beni immobili in comunione pro indiviso e di aver tra di loro diviso tutti i beni mobili ad eccezione degli arredi dell'ex casa coniugale (attualmente di proprietà della figlia della coppia, sita in Persona_1
Albuzzano – Via F.lli Cairoli 107, mobili che saranno divisi tra di loro dal momento della vendita della casa da parte della figlia.
pag. 1 di 3 3) In punto contributo al mantenimento della sig.ra le parti concordano Parte_2
quanto segue:
a) Il sig. continuerà a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la Pt_1 Pt_2 somma di € 700,00 (settecento/00) interamente rivalutabile in base ai rilevamenti ISTAT
a titolo di contributo al mantenimento del coniuge sino al mese di dicembre 2027;
b) A partire dal mese di gennaio 2028 il sig. incrementerà l'assegno di contributo Pt_1 al mantenimento del coniuge portandolo ad € 800,00 (ottocento/00) mensili, sempre da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili interamente in base alle variazioni
ISTAT”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.12.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate
(verbale in data 25 febbraio 2022 e relativo decreto di omologa della separazione del 25 marzo 2022; certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25 febbraio 2022 in modalità cartolare.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Genova, in data 22/07/1989, il cui atto è stato iscritto nel Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova alla Parte II, Serie C, n. 272, dell'anno 1989;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.02.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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