TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/07/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Lattanzio Giampiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2020 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCAPPATICCI MARIA LUCIA,
- attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
NICUOLO FABIO e avv. Gurreri
- convenuta-
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa e rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 magistratura, per ivi sentir pronunziare la nullità o la rescissione della Controparte_2 divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato e per l'effetto sentir condannare la convenuta ad indennizzare l'attrice nella sua qualità di coerede.
Si costituva, mediante comparsa di costituzione e risposta, l'odierna convenuta la quale, impugnando e contestando in toto quanto ex adverso domandato e dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, spese vinte.
L'istruttoria consisteva nella prova documentale e nella prova testimoniale.
Questa causa, già assegnata ad altri magistrati, veniva presa in carico dall'odierno giudice onorario solo all'udienza del 29 marzo 2024.
Alla suddetta udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione del doppio termine ex art. 190 cpc.
Prima di entrare nel merito della controversia civile occorre premettere quanto segue.
1-L'odierna attrice risulta essere l'unica erede della propria madre, deceduta in Persona_1
L'Aquila il 23 novembre 2019 come da certificato di morte versato in atti.
Sempre la madre dell'attrice e sua dante causa, risultava essere coerede ab intestato insieme alla germana, odierna convenuta, della loro madre, deceduta Controparte_2 Persona_2 in Cocullo il 19 febbraio 2018 come da certificato di morte prodotto dall'attrice.
Dopo l'apertura della successione, le germane si sono limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquidate ed esistenti sul conto corrente postale n° 47074984 acceso per le loro comuni esigenze ove venivano accreditati gli importi dello stipendio e della pensione.
Successivamente, la madre dell'attrice e la zia dopo aver provveduto alla liquidazione del saldo attivo di detto conto corrente hanno provveduto alla ripartizione tra di loro della somma giacente, nello specifico, percepiva l'importo di euro 9.368, 00 che versava su un libretto di Persona_3 risparmio postale mentre odierna convenuta, incamerava la rimanente Persona_4 somma di euro 7.288,81.
Tale ripartizione del saldo attivo di estinzione del ridetto conto corrente postale tra le coeredi, e Per_1
è nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt. 1325 e 1418. Controparte_2
Ne consegue che l'attribuzione di euro 7.288,81 in favore della convenuta,, Controparte_2
è priva di giustificazione causale.
Secondo l'univoco orientamento della Suprema Corte “ la cointestazione non esclude il potere di ogni cointestatario di optare liberamente sul conto, ma non determina l'esclusiva appartenenza e la paritaria appartenenza delle somme a credito costituendo solo presunzione semplice della contitotlarità per quote eguali dei saldi dei correntisti” (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n° 13164/2013).
Ne deriva che sebbene sia pacifico presumere che nei rapporti interni tra i correntisti le quote siano uguali è altrettanto vero che detta presunzione può essere vinta, come nel caso che ci occupa, da adeguata prova contraria, nello specifico, dalla provenienza individuale e dall'impoero delle singole operazioni di versamento effettuate da ciascuna cointestataria dall'apertura del conto fino all'estinzione. pagina 2 di 3 I versamenti risultano effettuati per la maggior somma dalla madre dell'attrice e quindi l'avvenuta ripartizione paritaria non doveva avvenire determinando in favore della convenuta un indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
Alla stregua delle superiori considerazioni deve essere dichiarata la rescissione ex art. 763 cc della divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta modesta e alla dante causa dell'attrice, operata da quest'ultima e dalla CP_2 Persona_1 convenuta il 31 ottobre 2018 sulla somma portata dall'assegno postale n° 2064435403 in data 19 ottobre 2018.
Ne consegue la condanna della convenuta ad indennizzare l'attrice della somma di euro 7.288,81, somma percepita in eccedenza dalla convenuta in quanto unica erede della madre.
2-Le spese di giustizia seguono naturaliter il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così così statuisce:
1- accoglie la domanda attrice;
2- accerta e dichiara rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta e alla dante causa dell'attrice, Persona_2
Persona_1
3- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00;
4- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 di cui euro 250,00 per spese vive, ed € 2.950,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge;
5- sentenza provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex lege.
Avezzano addì, 26 giugno 2024
Il Giudice Onorario Estensore
(dott. Giampiero Lattanzio)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI AVEZZANO
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Lattanzio Giampiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1379/2020 promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCAPPATICCI MARIA LUCIA,
- attrice- contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 C.F._2
NICUOLO FABIO e avv. Gurreri
- convenuta-
OGGETTO: Arricchimento senza causa.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali di causa e rispettivi atti difensivi.
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, dinanzi a questa Parte_1 magistratura, per ivi sentir pronunziare la nullità o la rescissione della Controparte_2 divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato e per l'effetto sentir condannare la convenuta ad indennizzare l'attrice nella sua qualità di coerede.
Si costituva, mediante comparsa di costituzione e risposta, l'odierna convenuta la quale, impugnando e contestando in toto quanto ex adverso domandato e dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, spese vinte.
L'istruttoria consisteva nella prova documentale e nella prova testimoniale.
Questa causa, già assegnata ad altri magistrati, veniva presa in carico dall'odierno giudice onorario solo all'udienza del 29 marzo 2024.
Alla suddetta udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione del doppio termine ex art. 190 cpc.
Prima di entrare nel merito della controversia civile occorre premettere quanto segue.
1-L'odierna attrice risulta essere l'unica erede della propria madre, deceduta in Persona_1
L'Aquila il 23 novembre 2019 come da certificato di morte versato in atti.
Sempre la madre dell'attrice e sua dante causa, risultava essere coerede ab intestato insieme alla germana, odierna convenuta, della loro madre, deceduta Controparte_2 Persona_2 in Cocullo il 19 febbraio 2018 come da certificato di morte prodotto dall'attrice.
Dopo l'apertura della successione, le germane si sono limitate ad una bonaria ripartizione delle somme liquidate ed esistenti sul conto corrente postale n° 47074984 acceso per le loro comuni esigenze ove venivano accreditati gli importi dello stipendio e della pensione.
Successivamente, la madre dell'attrice e la zia dopo aver provveduto alla liquidazione del saldo attivo di detto conto corrente hanno provveduto alla ripartizione tra di loro della somma giacente, nello specifico, percepiva l'importo di euro 9.368, 00 che versava su un libretto di Persona_3 risparmio postale mentre odierna convenuta, incamerava la rimanente Persona_4 somma di euro 7.288,81.
Tale ripartizione del saldo attivo di estinzione del ridetto conto corrente postale tra le coeredi, e Per_1
è nulla per inesistenza dell'oggetto ex artt. 1325 e 1418. Controparte_2
Ne consegue che l'attribuzione di euro 7.288,81 in favore della convenuta,, Controparte_2
è priva di giustificazione causale.
Secondo l'univoco orientamento della Suprema Corte “ la cointestazione non esclude il potere di ogni cointestatario di optare liberamente sul conto, ma non determina l'esclusiva appartenenza e la paritaria appartenenza delle somme a credito costituendo solo presunzione semplice della contitotlarità per quote eguali dei saldi dei correntisti” (cfr., ex pluribus, Cass. Civ. n° 13164/2013).
Ne deriva che sebbene sia pacifico presumere che nei rapporti interni tra i correntisti le quote siano uguali è altrettanto vero che detta presunzione può essere vinta, come nel caso che ci occupa, da adeguata prova contraria, nello specifico, dalla provenienza individuale e dall'impoero delle singole operazioni di versamento effettuate da ciascuna cointestataria dall'apertura del conto fino all'estinzione. pagina 2 di 3 I versamenti risultano effettuati per la maggior somma dalla madre dell'attrice e quindi l'avvenuta ripartizione paritaria non doveva avvenire determinando in favore della convenuta un indebito oggettivo ex art. 2033 cc.
Alla stregua delle superiori considerazioni deve essere dichiarata la rescissione ex art. 763 cc della divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta modesta e alla dante causa dell'attrice, operata da quest'ultima e dalla CP_2 Persona_1 convenuta il 31 ottobre 2018 sulla somma portata dall'assegno postale n° 2064435403 in data 19 ottobre 2018.
Ne consegue la condanna della convenuta ad indennizzare l'attrice della somma di euro 7.288,81, somma percepita in eccedenza dalla convenuta in quanto unica erede della madre.
2-Le spese di giustizia seguono naturaliter il principio della soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così così statuisce:
1- accoglie la domanda attrice;
2- accerta e dichiara rescissa la divisione consensuale del saldo attivo di estinzione del conto corrente postale cointestato alla defunta e alla dante causa dell'attrice, Persona_2
Persona_1
3- condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di euro 7.288,00;
4- condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.200,00 di cui euro 250,00 per spese vive, ed € 2.950,00 per onorari professionali, oltre accessori come per legge;
5- sentenza provvisoriamente ed immediatamente esecutiva ex lege.
Avezzano addì, 26 giugno 2024
Il Giudice Onorario Estensore
(dott. Giampiero Lattanzio)
pagina 3 di 3