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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 520/2019
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai IGnori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - ConIGliere
Dott. Alessandro LIPRINO - ConIGliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 520/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...] in CP_1
C.da Scinà n. 22, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Domenico Antonio Barone, C.F. , del Foro di Palmi, tutti C.F._3 elettivamente domiciliati a Reggio Calabria in via F. Acri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Cristarella, fax n. 096655311, pec:
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Appellata
Oggetto: responsabilità professionale – Appello avverso la Sentenza del Tribunale di
Palmi n. 1277/2018 del 12.09.2018, pubblicata in data 12.09.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo il 21.11.2013 presso il Tribunale di Palmi, la Sig.ra conveniva in giudizio l'avv. CP_1 Parte_1 , al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità professionale del
[...] medesimo avvocato in relazione ai fatti di causa e il risarcimento di “tutti i danni, materiali e morali, subiti e subendi, dall'attrice, nella misura di euro 23.000, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
In particolare, esponeva che, in data 17.2.2001, presso la palestra “Club CP_1 salusport”, poi denominata “Centro Benessere Salusport” di Palmi, aveva subito un incidente in conseguenza del quale aveva riportato lesioni personali diagnosticate come
“trauma contusivo alla spalla dx, al ginocchio sx e all'arcata dentaria superiore”.
In data 7.4.2003, presso il Tribunale di Palmi, veniva iscritta a ruolo la causa n. 524/03 tra la stessa attrice, patrocinata dall'Avv. , contro la CP_1 Parte_1
e (titolare della palestra), convenuti. Controparte_2 CP_3
In data 26.6.2003, la si costituiva eccependo il difetto di legittimazione CP_2 passiva, non avendo il danneggiato azione diretta contro la società assicuratrice. In data
14.1.2005, si costituiva anche , il quale chiedeva che la fosse CP_3 CP_2 comunque chiamata in giudizio per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. In data,
21.6.2005, il Giudice, con sentenza non definitiva n. 364, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ne disponeva l'estromissione dal giudizio CP_2 condannando parte attrice al pagamento delle relative spese, liquidate in € 2.200,00, oltre accessori di legge. La causa veniva quindi istruita anche mediante escussione di testimoni e c.t.u. medico legale, che riconosceva a 10 giorni di inabilità CP_1 parziale al 50%, un'invalidità permanente nella misura dello 0,50%, quale esito residuo delle fratture dentali, in relazione alle quali il c.t.u. indicava altresì l'opportunità di procedere a protesizzazione fissa a mezzo capsula oro – porcellana, da rinnovare ogni dieci anni fino all'età di 74 anni, di cui stimava il costo unitario per ciascun elemento dentario in € 600,00, per un costo complessivo stimato in € 7.200,00.
Con ordinanza del 23.10.2006, il Giudice rigettava anche la richiesta di chiamata in causa dell'estromessa avanzata da e rinviava per la CP_2 CP_3 prosecuzione all'udienza del 1.12.2006. A tale udienza, stante la mancata presentazione delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.2.2007, alla quale, rilevata ancora l'assenza delle parti e la ritualità degli avvisi, il Giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e la causa, non riassunta nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., si estingueva.
Nel corso dell'anno 2010, riceveva la cartella di pagamento relativa alle CP_1 spese di registrazione della citata sentenza n. 364/2005 (con la quale era stata disposta l'estromissione dal giudizio della . La stessa , dunque, veniva a CP_2 CP_1 scoprire l'estinzione della causa intrapresa nel 2003 e ne chiedeva conto al difensore pag. 2/12 Avv. , il quale replicava che ciò era dipesa da “un cavillo del Parte_1
Giudice” e consegnava alla cliente tutta la documentazione in suo possesso.
Premesso quanto sopra, la stessa agiva nei confronti del predetto difensore per il CP_1 risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva con comparsa nella quale confermava Parte_1
l'incontro con l'attrice e la madre, IG. ra , di cui alla lettera O dell'atto CP_4 di citazione (allorquando l'attrice aveva chiesto conto all'avvocato dell'esito della causa), ma precisava di non aver mai avuto, prima di allora, altri contatti professionali con la stessa attrice e la madre, avendo ricevuto l'incarico in parola da , Persona_1 padre dell'attrice, all'epoca minorenne. Sosteneva altresì di avere esattamente spiegato alla cliente quanto accaduto e di averle prospettato la possibilità di riprendere l'azione giudiziaria nei confronti del titolare della palestra. Sosteneva che tali colloqui sarebbero avvenuti nel 2007, quindi con largo anticipo rispetto a quanto sostenuto da parte attrice e che il , ben prima di ritirare la documentazione di causa, gli aveva riferito che CP_1 la figlia non era più disposta a farsi patrocinare dall'Avv. . Contestava quindi la Pt_1 perdita definitiva del diritto per prescrizione addotta da parte attrice, sostenendo altresì che, avuto riguardo al tipo di patologia in questione, la prescrizione decorrerebbe nuovamente al riporsi delle distinte lesioni. Contestava, inoltre, la violazione del diritto assoluto di difesa nonché la perdita di chance di conseguire il diritto vantato e la correlata richiesta di risarcimento invocati da parte attrice.
Lo stesso convenuto, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento delle proprie competenze per la difesa di nella predetta causa, quantificate in € CP_1
8.076,76 o nella diversa misura da accertare in giudizio.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale di Palmi, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attorea e condannava l'Avv. al Parte_1 risarcimento, in favore di , dei danni, liquidati nella complessiva somma di CP_1
€ 15.800, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2350,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
§
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.6.2019 iscritto in data 20.6.2019,
ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo nove motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea e contraddittoria ricostruzione dei fatti,
Segnatamente, rilevava che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente pag. 3/12 sovrapposto due distinti giudizi, il n. 524/2003 e quello per cui è appello, n. 1721/2013
R.G. e che, essendo rimasto il primo incompiuto, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avrebbe dovuto intendersi riferita alla causa n. 1721/2013 R.G., mentre la citazione diretta (e non la chiamata di terzo) della e Controparte_2 la sua estromissione dal giudizio erano avvenuta nella causa n. 524/2003.
Con il secondo motivo, ha dedotto che il danno (relativo agli interventi di protesizzazione dentaria) quantificato in € 7.200 avrebbe dovuto essere classificato come nuova ed autonoma lesione e non come semplice aggravamento del danno, con conseguenti riflessi sul decorso dei relativi termini di prescrizione.
Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo d'appello, ha lamentato, in sostanza, che il
Tribunale abbia errato nel sostenere che il difensore convenuto non abbia dimostrato di avere integralmente assolto al suo obbligo di diligenza professionale, con particolare riferimento agli obblighi di informazione, alla chiamata in causa della al CP_2 nesso di causalità tra l'omissione del professionista. Con particolare riferimento all'informazione nei confronti del proprio cliente ha sostenuto che tale profilo esulerebbe dalla domanda, per come formulata dall'attrice , incentrata solo sulla CP_1 perdita del diritto per intervenuta prescrizione. Ha poi contestato che la condanna alle spese liquidate in favore dell'estromessa in quanto non vi sarebbe prova di CP_2 detto pagamento da parte della IG.ra . CP_1
Con il sesto, settimo e ottavo motivo, ha dedotto che la pretesa risarcitoria della IGnora
, al momento dell'introduzione della presente causa, sarebbe stata ancora CP_1 utilmente esperibile nei confronti dell'originario responsabile del danno, anziché, come avvenuto, nei confronti dell'Avv. . Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di Pt_1 primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione della non intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice. Peraltro, ad avviso del , non Pt_1 sarebbe stata sufficiente la contestazione di una o più omissioni asseritamente compiute dal professionista per giungere alla condanna al risarcimento del danno.
Col nono motivo, infine, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure, con riferimento al quantum statuito in sentenza in relazione al risarcimento dei danni che sarebbe stato determinato senza una adeguata motivazione. In particolare, l'appellante ha rilevato che la somma di 15.800, liquidata in sentenza, parrebbe derivare dalla complessiva somma di € 23.000 richiesta da parte attrice, decurtata dell'importo di €
7.200, relativo ai costi di protesizzazione dentaria, non riconosciuto. In detta somma di
€ 15.800 sarebbero quindi comprese la somma di euro 10.934,69 richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e la somma di euro 3.140,00 per spese legali a seguito dell'estromissione della CP_2
pag. 4/12 Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, in via CP_1 preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti e conseguente violazione del contraddittorio. Nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con riferimento al primo e secondo motivo d'appello, l'appellata ha osservato che l'erronea ricostruzione del fatto, lamentata dall'appellante e determinata dalla sovrapposizione di vicende della causa n. 524/2003 (cui si riferiscono i profili di responsabilità oggi in esame) a vicende della presente causa, sarebbe frutto di un'evidente svista del tutto irrilevante ai fini della decisione, trattandosi di mero errore di trascrizione ininfluente sul thema decidendum e sulla motivazione.
Con riferimento alla somma di € 7.200, quantificata dal c.t.u. della prima causa per gli interventi di protesizzazione dentaria cui la si sarebbe dovuta periodicamente CP_1 sottoporre, l'appellata ha contestato la tesi avversaria secondo cui tali danni avrebbero dovuto essere considerati come nuova ed autonoma lesione.
Con riferimento ai motivi d'appello 3), 4) e 5), l'appellata ha ribadito la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato per violazione del dovere Pt_1 professionale di informare la cliente, per non aver riassunto la causa entro i termini di legge, oltre che per non averla correttamente introdotta.
L'appellata ha poi sottolineato l'errore commesso dall'avv. nel proporre azione Pt_1 giudiziaria direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, così determinando la condanna della al pagamento delle spese in favore liquidate in € CP_1 CP_2
3.140,00. Sarebbe quindi irrilevante il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, essendo stato dichiarato il diritto del terzo a ripeterle.
Con riferimento ai motivi d'appello n. 6), 7) e 8), l'appellata ha contestato le tesi avversarie in merito all'asserita non intervenuta prescrizione del diritto della IGnora
e alla possibilità di iniziare un nuovo giudizio nei confronti del titolare della CP_1 struttura nella quale si era verificato il sinistro, trattandosi di illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Con riferimento al motivo d'appello n. 9), parte appellata ha contestato le doglianze avversarie in merito alla liquidazione dei danni fatta dalla sentenza di primo grado nella misura di € 15.800 evidenziando come tale somma trovi ampio riscontro negli atti di causa.
L'appellata, infine, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno per i futuri interventi di protesizzazione dentaria cui dovrà periodicamente sottoporsi fino all'età di CP_1 pag. 5/12 74 anni, non essendo stata fornita prova di aver sostenuto la spesa. Sul punto,
l'appellante incidentale ha richiamato la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio a quo, che ha quantificato il costo di tali interventi in complessivi € 7.200,00 ed evidenziato di aver già sostenuto un primo intervento e prodotto la relativa documentazione fiscale.
Con ordinanza del 23.1.2020, questa Corte d'appello, provvedendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dall'appellante e avversata dall'appellata, ne ha disposto la sospensione, limitatamente all'importo di €10.800,00.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del principio di chiarezza e sinteticità dell'atto di impugnazione.
L'appellata in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione. In particolare, ha lamentato la difficile comprensione dei motivi di appello nonché l'irregolarità nella forma e nel contenuto, che determinerebbero una lesione del diritto al contraddittorio tra le parti.
Gli articoli 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cassazione civile, Sez. III, 13/12/2023, n. 34969). L'appello in esame, pur non spiccando per chiarezza e sintesi, tuttavia risulta munito del contenuto minimo richiesto, tanto che l'appellata ha potuto difendersi contestando puntualmente le argomentazioni di controparte.
§
Passando al merito, il primo motivo di appello è privo di pregio, dovendosi condividere le controdeduzioni dell'appellata, secondo cui la commistione di vicende dei due giudizi, rilevabile nella ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di primo grado,
pag. 6/12 appare frutto di mero errore materiale e, comunque, risulta del tutto irrilevante e ininfluente ai fini della decisione e della relativa motivazione.
§
Con riferimento ai successivi motivi di appello, giova premettere che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato valgono le regole generali in tema di responsabilità contrattuale. In particolare, oltre al non corretto adempimento dell'attività professionale, occorre accertare l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato dal cliente, la sua riconducibile alla condotta negligente del difensore e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, Cass. sez. II, 08/02/2023, n.3822, Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass.
Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112).
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che la IGnora , avendo CP_1 riportato lesioni a seguito di una caduta avvenuta in fase di utilizzo di un attrezzo in palestra, si rivolgeva all'Avv. , che introduceva una causa civile per Parte_1 il risarcimento del danno, citando non il responsabile, titolare della palestra “Club
Salusport” IG. ma la compagnia assicurativa del soggetto responsabile, CP_3
Quest'ultima si costituiva nel giudizio eccependo la carenza Controparte_5 di legittimazione passiva ed il giudice accogliendo l'eccezione estrometteva la convenuta condannando, con sentenza parziale, la IGnora al pagamento delle CP_1 spese processuali sostenute che liquidava in complessivi 2.200,00 euro oltre spese generali iva e c.p.a.
La causa proseguiva, veniva ascoltato un primo teste, alla successiva udienza, prestava giuramento il CTU, il quale riconosceva alla IGnora 10 giorni di inabilità CP_1 parziale al 50% ed una invalidità permanente nella misura dello 0,50% quale esito residuo delle fratture dentali.
Nell'udienza successiva, nessuna dele parti era presente ed il giudice ai sensi dell'art. 181 1° comma c.p.c. provvedeva a fissare una nuova udienza. Anche a tale udienza nessuna parte era presente, quindi veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 181 e 309 c.p.c.
Il difensore non riassumeva la causa entro il termine perentorio ex art. 305 c.p.c. e di conseguenza la stessa veniva dichiarata estinta.
Di tali rilevantissime circostanze, la IGnora aveva avuto notizia nel corso CP_1 dell'anno 2010 – quindi ben quattro anni dopo la celebrazione dell'ultima udienza – allorquando, a seguito della notifica della cartella di pagamento relativa alle spese di pag. 7/12 registrazione della sentenza n 364/2005 emessa dal Tribunale di Palmi, assumeva informazioni presso i competenti uffici giudiziari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore.” (Sez.
3 -Ordinanza n. 8494 del
06/05/2020). Ed ancora “L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità̀ del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione” (così Cass. n. 24544/09; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 4781/13 e ord. n. 15454/15 cit.).”
Sempre in via generale, si osserva che, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova,
a fronte delle allegazioni dell'attore in ordine alla condotta di inesatto adempimento ascritta al professionista convenuto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere assolto ai citati obblighi informativi. Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, dunque l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta.
Nel caso in esame, le risultanze del giudizio di primo grado consentono di ritenere adeguatamente non assolto il citato onere probatorio. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, è emerso che il difensore nella fase introduttiva del giudizio,
“…aveva omesso di effettuare la chiamata in causa di terzo con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali e, successivamente non presentandosi all'udienza ha pregiudicato il buon esito della causa”. pag. 8/12 In questo quadro, è assodato che la mancata comparizione a due successive udienze e la conseguente estinzione della causa siano dipese da colpa dell'Avv. . Ciò posto, Pt_1 non vi è prova del fatto che lo stesso Avv. abbia assolto all'onere di informare Pt_1 la in merito alla mancata comparizione a ben due udienze, alla correlata CP_1 necessità di riassumere la causa, alle conseguenze della mancata riassunzione del giudizio.
Sotto concorrente profilo, è parimenti evidente la responsabilità professionale dell'avvocato per avere evocato in giudizio la nei cui Controparte_2 confronti la danneggiata non aveva azione diretta, così determinando la condanna della propria patrocinata alle spese liquidate in favore della stessa compagnia assicuratrice.
Accertati i plurimi profili di responsabilità professionale dell'avvocato, occorre verificare il nesso di causalità rispetto ai danni lamentati da . CP_1
Nel caso in esame, sussiste certamente il nesso di causalità tra la condotta colposa ascritta all'Avv. e il danno consistente nel risarcimento che Pt_1 CP_1 avrebbe potuto ottenere all'esito del giudizio estinto, dovendosi ragionevolmente ritenere che, ove il giudizio fosse stato diligentemente portato a termine, la domanda proposta sarebbe accolta, anche alla luce delle risultanze della disposta c.t.u.
§
Premesso quanto sopra, la doglianza, dedotta col secondo motivo, secondo cui il danno relativo agli interventi di protesizzazione dentaria avrebbe dovuto essere classificato come nuova ed autonoma lesione e non come semplice aggravamento del danno, con conseguenti riflessi sul decorso dei relativi termini di prescrizione, è infondata, trattandosi, all'evidenza, di interventi strettamente dipendenti dal sinistro originario e dettati dalla necessità di assicurare, nel tempo, la funzionalità delle protesi installate al posto degli elementi dentari danneggiati nell'incidente per cui è causa. Ne consegue che, trattandosi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, verificatosi il 17.2.2001, e considerato che l'estinzione della causa mantiene fermo solo l'effetto interruttivo determinato dall'atto introduttivo, il relativo termine di prescrizione era già ampiamente decorso allorquando, nel 2010, venne a conoscenza dell'inadempimento CP_1 del proprio patrocinatore.
Le considerazioni che precedono vanno estese anche alle ulteriori doglianze, dedotte col sesto, settimo e ottavo motivo, secondo cui la pretesa risarcitoria della IGnora , CP_1 al momento dell'introduzione della presente causa, sarebbe stata ancora utilmente esperibile nei confronti dell'originario responsabile del danno, anziché, come avvenuto, nei confronti dell'Avv. , mentre il giudice di primo grado avrebbe omesso di Pt_1
pag. 9/12 pronunciarsi sulla sollevata eccezione della non intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice.
§
Passando all'esame del nono motivo, le doglianze dell'appellante meritano accoglimento, per quanto di ragione. Invero l'importo di € 15.800, liquidato in sentenza non trova adeguata giustificazione nella motivazione e induce a ritenere che, come sostenuto dall'appellante, esso sia comprensivo della somma di euro 10.934,69 richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e della somma di euro 3.140,00 per spese legali a seguito dell'estromissione della Queste due CP_2 voci di danno non possono, invero, essere riconosciute. La prima non potendosi, nel caso di specie, configurare un danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa e dovendosi, per contro, rilevare che i danni patiti dal con la precedente CP_1 azione giudiziaria non andata a buon fine saranno accertati e integralmente risarciti, nella misura di seguito spiegata, nel presente giudizio. Quanto alle somme liquidate a titolo di spese legali per l'erronea citazione in giudizio della anche dagli atti CP_2 di parte appellata si evince che le stesse non sono state pagate, il che, unitamente all'ormai risalente epoca di insorgenza del debito, consente ragionevolmente di ritenere che lo stesso possa essere estinto o comunque non eIGibile.
§
Con l'appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo CP_1 grado nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno, quantificato in € 7.200,00, per gli interventi di protesizzazione dentaria cui la stessa dovrà sottoporsi fino all'età di anni 74.
La doglianza merita accoglimento.
La sentenza appellata ha negato il risarcimento sul rilievo che parte attrice non aveva fornito prova di averne sostenuto il relativo costo.
La motivazione non può essere condivisa. Dalla lettura della consulenza medico legale d'ufficio esperita nel giudizio estinto, a pag. 2, punto n. 4, si evince che il consulente era stato incaricato anche di “dire se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie, od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà” e proseguendo al punto n. 7, “valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute” nonché di “determinare le spese future ritenute necessarie”.
Rispondendo ai quesiti formulati, a pag. 8, il consulente affermava testualmente: “ in futuro le spese ritenute necessarie sono rappresentate dalla protesizzazione fissa a mezzo oro-porcellana, il cui costo complessivo risulta pari a 600 euro (seicento euro), rinnovabile ogni dieci anni fino all'età media di 74 anni. Dovranno pertanto espletarsi pag. 10/12 in ragione dell'età del paziente numero 6 (sei) rinnovi, per un costo complessivo di
Euro 3.600 per ciascun elemento dentario. Costo complessivo pari a 7.200
(settemiladuecento) Euro”.
Lo stesso c.t.u. rilevava la necessità di tali spese mediche future, in quanto determinate da “lesioni certificate dalla documentazione sanitaria allegata e analizzata durante
l'esame obiettivo possono essere ritenute conseguenza dell'incidente di che trattasi”.
(pag. 7).
Deve poi osservarsi che – come evidenziato dall'appellante incidentale – risulta provato che la IGnora , già nell'anno 2011, aveva provveduto ad effettuare un primo CP_1 intervento di protesizzazione, come da certificazione rilasciata dal dott. Laface, il quale attestava di aver sottoposto in data 05.12.2011 la IGnora a protesizzazione e che CP_1
“si rende necessaria ai fini della conservazione dell'elemento dentario, la realizzazione di un elemento protesico, il quale dovrà essere sostituito ogni dieci anni circa”.
Appare quindi evidente che i costi di protesizzazione sono dipendenti dall'evento lesivo.
§
Passando alla quantificazione dei danni, a deve essere riconosciuto il CP_1 risarcimento dei danni come accertati dalla c.t.u. medico legale sopra richiamata e delle ulteriori somme indicate a pag. 14 e 15 della comparsa di risposta in appello, eccetto la somma di € 3.140,28 relativa alla condanna alle spese in favore della e la CP_2 somma di € 10.934,69, richieste a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa. I danni subiti da sono quindi liquidati in: € CP_1
310,00 per contributo unificato nel proc. n. 523/2003 R.G.; € 400 per spese di c.t.u. liquidate nel medesimo giudizio;
€ 734,55 per danno biologico;
€ 7.200 per interventi di protesizzazione dentaria e quindi in complessivi € 8.644,55, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
pag. 11/12 Precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e ritenuto congruo attenersi ai parametri minimi per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, le spese sono liquidate in € 2.540,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il grado di appello e quindi in complessivi € 5.446,00 oltre accessori di legge.
Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato il complessivo esito del giudizio sussistono fondate ragioni per compensare per metà tra le parti le spese come sopra liquidate, con condanna del convenuto e appellante Avv. al pagamento, in favore Parte_1 di della residua parte, definitivamente liquidata, per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, in complessivi € 2.723,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto dal suo difensore.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto , e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1277/2018 CP_1 emessa nel procedimento RG n 1721/2013, e pubblicata in data 27.12.2018, e in riforma della sentenza medesima, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di , dei danni, Parte_1 CP_1 liquidati in complessivi € 8.644,55, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo;
2) previa parziale compensazione, condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate in CP_1 complessivi € 2.723,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto dal suo difensore.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 15.4.2025
Il ConIGliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
R.G. 520/2019
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai IGnori Magistrati:
Dott. ssa Patrizia MORABITO - Presidente
Dott. Natalino SAPONE - ConIGliere
Dott. Alessandro LIPRINO - ConIGliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 520/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo studio in Palmi alla Via Zara n. 1, pec:
Email_1
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...] in CP_1
C.da Scinà n. 22, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Domenico Antonio Barone, C.F. , del Foro di Palmi, tutti C.F._3 elettivamente domiciliati a Reggio Calabria in via F. Acri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Cristarella, fax n. 096655311, pec:
Email_2
Appellata
Oggetto: responsabilità professionale – Appello avverso la Sentenza del Tribunale di
Palmi n. 1277/2018 del 12.09.2018, pubblicata in data 12.09.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, iscritto a ruolo il 21.11.2013 presso il Tribunale di Palmi, la Sig.ra conveniva in giudizio l'avv. CP_1 Parte_1 , al fine di ottenere la dichiarazione di responsabilità professionale del
[...] medesimo avvocato in relazione ai fatti di causa e il risarcimento di “tutti i danni, materiali e morali, subiti e subendi, dall'attrice, nella misura di euro 23.000, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo e la rivalutazione monetaria”.
In particolare, esponeva che, in data 17.2.2001, presso la palestra “Club CP_1 salusport”, poi denominata “Centro Benessere Salusport” di Palmi, aveva subito un incidente in conseguenza del quale aveva riportato lesioni personali diagnosticate come
“trauma contusivo alla spalla dx, al ginocchio sx e all'arcata dentaria superiore”.
In data 7.4.2003, presso il Tribunale di Palmi, veniva iscritta a ruolo la causa n. 524/03 tra la stessa attrice, patrocinata dall'Avv. , contro la CP_1 Parte_1
e (titolare della palestra), convenuti. Controparte_2 CP_3
In data 26.6.2003, la si costituiva eccependo il difetto di legittimazione CP_2 passiva, non avendo il danneggiato azione diretta contro la società assicuratrice. In data
14.1.2005, si costituiva anche , il quale chiedeva che la fosse CP_3 CP_2 comunque chiamata in giudizio per ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. In data,
21.6.2005, il Giudice, con sentenza non definitiva n. 364, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla ne disponeva l'estromissione dal giudizio CP_2 condannando parte attrice al pagamento delle relative spese, liquidate in € 2.200,00, oltre accessori di legge. La causa veniva quindi istruita anche mediante escussione di testimoni e c.t.u. medico legale, che riconosceva a 10 giorni di inabilità CP_1 parziale al 50%, un'invalidità permanente nella misura dello 0,50%, quale esito residuo delle fratture dentali, in relazione alle quali il c.t.u. indicava altresì l'opportunità di procedere a protesizzazione fissa a mezzo capsula oro – porcellana, da rinnovare ogni dieci anni fino all'età di 74 anni, di cui stimava il costo unitario per ciascun elemento dentario in € 600,00, per un costo complessivo stimato in € 7.200,00.
Con ordinanza del 23.10.2006, il Giudice rigettava anche la richiesta di chiamata in causa dell'estromessa avanzata da e rinviava per la CP_2 CP_3 prosecuzione all'udienza del 1.12.2006. A tale udienza, stante la mancata presentazione delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 9.2.2007, alla quale, rilevata ancora l'assenza delle parti e la ritualità degli avvisi, il Giudice disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. e la causa, non riassunta nel termine di cui all'art. 305 c.p.c., si estingueva.
Nel corso dell'anno 2010, riceveva la cartella di pagamento relativa alle CP_1 spese di registrazione della citata sentenza n. 364/2005 (con la quale era stata disposta l'estromissione dal giudizio della . La stessa , dunque, veniva a CP_2 CP_1 scoprire l'estinzione della causa intrapresa nel 2003 e ne chiedeva conto al difensore pag. 2/12 Avv. , il quale replicava che ciò era dipesa da “un cavillo del Parte_1
Giudice” e consegnava alla cliente tutta la documentazione in suo possesso.
Premesso quanto sopra, la stessa agiva nei confronti del predetto difensore per il CP_1 risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva con comparsa nella quale confermava Parte_1
l'incontro con l'attrice e la madre, IG. ra , di cui alla lettera O dell'atto CP_4 di citazione (allorquando l'attrice aveva chiesto conto all'avvocato dell'esito della causa), ma precisava di non aver mai avuto, prima di allora, altri contatti professionali con la stessa attrice e la madre, avendo ricevuto l'incarico in parola da , Persona_1 padre dell'attrice, all'epoca minorenne. Sosteneva altresì di avere esattamente spiegato alla cliente quanto accaduto e di averle prospettato la possibilità di riprendere l'azione giudiziaria nei confronti del titolare della palestra. Sosteneva che tali colloqui sarebbero avvenuti nel 2007, quindi con largo anticipo rispetto a quanto sostenuto da parte attrice e che il , ben prima di ritirare la documentazione di causa, gli aveva riferito che CP_1 la figlia non era più disposta a farsi patrocinare dall'Avv. . Contestava quindi la Pt_1 perdita definitiva del diritto per prescrizione addotta da parte attrice, sostenendo altresì che, avuto riguardo al tipo di patologia in questione, la prescrizione decorrerebbe nuovamente al riporsi delle distinte lesioni. Contestava, inoltre, la violazione del diritto assoluto di difesa nonché la perdita di chance di conseguire il diritto vantato e la correlata richiesta di risarcimento invocati da parte attrice.
Lo stesso convenuto, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva il pagamento delle proprie competenze per la difesa di nella predetta causa, quantificate in € CP_1
8.076,76 o nella diversa misura da accertare in giudizio.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e compensi.
Il Tribunale di Palmi, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva, per quanto di ragione, la domanda attorea e condannava l'Avv. al Parte_1 risarcimento, in favore di , dei danni, liquidati nella complessiva somma di CP_1
€ 15.800, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2350,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
§
Con atto di citazione in appello notificato in data 11.6.2019 iscritto in data 20.6.2019,
ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo nove motivi di Parte_1 gravame.
Con il primo motivo, ha dedotto l'erronea e contraddittoria ricostruzione dei fatti,
Segnatamente, rilevava che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente pag. 3/12 sovrapposto due distinti giudizi, il n. 524/2003 e quello per cui è appello, n. 1721/2013
R.G. e che, essendo rimasto il primo incompiuto, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. avrebbe dovuto intendersi riferita alla causa n. 1721/2013 R.G., mentre la citazione diretta (e non la chiamata di terzo) della e Controparte_2 la sua estromissione dal giudizio erano avvenuta nella causa n. 524/2003.
Con il secondo motivo, ha dedotto che il danno (relativo agli interventi di protesizzazione dentaria) quantificato in € 7.200 avrebbe dovuto essere classificato come nuova ed autonoma lesione e non come semplice aggravamento del danno, con conseguenti riflessi sul decorso dei relativi termini di prescrizione.
Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo d'appello, ha lamentato, in sostanza, che il
Tribunale abbia errato nel sostenere che il difensore convenuto non abbia dimostrato di avere integralmente assolto al suo obbligo di diligenza professionale, con particolare riferimento agli obblighi di informazione, alla chiamata in causa della al CP_2 nesso di causalità tra l'omissione del professionista. Con particolare riferimento all'informazione nei confronti del proprio cliente ha sostenuto che tale profilo esulerebbe dalla domanda, per come formulata dall'attrice , incentrata solo sulla CP_1 perdita del diritto per intervenuta prescrizione. Ha poi contestato che la condanna alle spese liquidate in favore dell'estromessa in quanto non vi sarebbe prova di CP_2 detto pagamento da parte della IG.ra . CP_1
Con il sesto, settimo e ottavo motivo, ha dedotto che la pretesa risarcitoria della IGnora
, al momento dell'introduzione della presente causa, sarebbe stata ancora CP_1 utilmente esperibile nei confronti dell'originario responsabile del danno, anziché, come avvenuto, nei confronti dell'Avv. . Secondo l'appellante, inoltre, il giudice di Pt_1 primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione della non intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice. Peraltro, ad avviso del , non Pt_1 sarebbe stata sufficiente la contestazione di una o più omissioni asseritamente compiute dal professionista per giungere alla condanna al risarcimento del danno.
Col nono motivo, infine, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure, con riferimento al quantum statuito in sentenza in relazione al risarcimento dei danni che sarebbe stato determinato senza una adeguata motivazione. In particolare, l'appellante ha rilevato che la somma di 15.800, liquidata in sentenza, parrebbe derivare dalla complessiva somma di € 23.000 richiesta da parte attrice, decurtata dell'importo di €
7.200, relativo ai costi di protesizzazione dentaria, non riconosciuto. In detta somma di
€ 15.800 sarebbero quindi comprese la somma di euro 10.934,69 richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e la somma di euro 3.140,00 per spese legali a seguito dell'estromissione della CP_2
pag. 4/12 Con comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale, in via CP_1 preliminare ha eccepito l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti e conseguente violazione del contraddittorio. Nel merito, ha chiesto l'integrale rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
Con riferimento al primo e secondo motivo d'appello, l'appellata ha osservato che l'erronea ricostruzione del fatto, lamentata dall'appellante e determinata dalla sovrapposizione di vicende della causa n. 524/2003 (cui si riferiscono i profili di responsabilità oggi in esame) a vicende della presente causa, sarebbe frutto di un'evidente svista del tutto irrilevante ai fini della decisione, trattandosi di mero errore di trascrizione ininfluente sul thema decidendum e sulla motivazione.
Con riferimento alla somma di € 7.200, quantificata dal c.t.u. della prima causa per gli interventi di protesizzazione dentaria cui la si sarebbe dovuta periodicamente CP_1 sottoporre, l'appellata ha contestato la tesi avversaria secondo cui tali danni avrebbero dovuto essere considerati come nuova ed autonoma lesione.
Con riferimento ai motivi d'appello 3), 4) e 5), l'appellata ha ribadito la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato per violazione del dovere Pt_1 professionale di informare la cliente, per non aver riassunto la causa entro i termini di legge, oltre che per non averla correttamente introdotta.
L'appellata ha poi sottolineato l'errore commesso dall'avv. nel proporre azione Pt_1 giudiziaria direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, così determinando la condanna della al pagamento delle spese in favore liquidate in € CP_1 CP_2
3.140,00. Sarebbe quindi irrilevante il difetto di prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, essendo stato dichiarato il diritto del terzo a ripeterle.
Con riferimento ai motivi d'appello n. 6), 7) e 8), l'appellata ha contestato le tesi avversarie in merito all'asserita non intervenuta prescrizione del diritto della IGnora
e alla possibilità di iniziare un nuovo giudizio nei confronti del titolare della CP_1 struttura nella quale si era verificato il sinistro, trattandosi di illecito istantaneo ad effetti permanenti.
Con riferimento al motivo d'appello n. 9), parte appellata ha contestato le doglianze avversarie in merito alla liquidazione dei danni fatta dalla sentenza di primo grado nella misura di € 15.800 evidenziando come tale somma trovi ampio riscontro negli atti di causa.
L'appellata, infine, ha proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno per i futuri interventi di protesizzazione dentaria cui dovrà periodicamente sottoporsi fino all'età di CP_1 pag. 5/12 74 anni, non essendo stata fornita prova di aver sostenuto la spesa. Sul punto,
l'appellante incidentale ha richiamato la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio a quo, che ha quantificato il costo di tali interventi in complessivi € 7.200,00 ed evidenziato di aver già sostenuto un primo intervento e prodotto la relativa documentazione fiscale.
Con ordinanza del 23.1.2020, questa Corte d'appello, provvedendo sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dall'appellante e avversata dall'appellata, ne ha disposto la sospensione, limitatamente all'importo di €10.800,00.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione del principio di chiarezza e sinteticità dell'atto di impugnazione.
L'appellata in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità CP_1 dell'impugnazione. In particolare, ha lamentato la difficile comprensione dei motivi di appello nonché l'irregolarità nella forma e nel contenuto, che determinerebbero una lesione del diritto al contraddittorio tra le parti.
Gli articoli 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cassazione civile, Sez. III, 13/12/2023, n. 34969). L'appello in esame, pur non spiccando per chiarezza e sintesi, tuttavia risulta munito del contenuto minimo richiesto, tanto che l'appellata ha potuto difendersi contestando puntualmente le argomentazioni di controparte.
§
Passando al merito, il primo motivo di appello è privo di pregio, dovendosi condividere le controdeduzioni dell'appellata, secondo cui la commistione di vicende dei due giudizi, rilevabile nella ricostruzione in fatto operata dalla sentenza di primo grado,
pag. 6/12 appare frutto di mero errore materiale e, comunque, risulta del tutto irrilevante e ininfluente ai fini della decisione e della relativa motivazione.
§
Con riferimento ai successivi motivi di appello, giova premettere che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato valgono le regole generali in tema di responsabilità contrattuale. In particolare, oltre al non corretto adempimento dell'attività professionale, occorre accertare l'effettiva sussistenza del pregiudizio lamentato dal cliente, la sua riconducibile alla condotta negligente del difensore e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis, Cass. sez. II, 08/02/2023, n.3822, Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127; Cass.
Sez. 3, 24/10/2017, n. 25112).
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che la IGnora , avendo CP_1 riportato lesioni a seguito di una caduta avvenuta in fase di utilizzo di un attrezzo in palestra, si rivolgeva all'Avv. , che introduceva una causa civile per Parte_1 il risarcimento del danno, citando non il responsabile, titolare della palestra “Club
Salusport” IG. ma la compagnia assicurativa del soggetto responsabile, CP_3
Quest'ultima si costituiva nel giudizio eccependo la carenza Controparte_5 di legittimazione passiva ed il giudice accogliendo l'eccezione estrometteva la convenuta condannando, con sentenza parziale, la IGnora al pagamento delle CP_1 spese processuali sostenute che liquidava in complessivi 2.200,00 euro oltre spese generali iva e c.p.a.
La causa proseguiva, veniva ascoltato un primo teste, alla successiva udienza, prestava giuramento il CTU, il quale riconosceva alla IGnora 10 giorni di inabilità CP_1 parziale al 50% ed una invalidità permanente nella misura dello 0,50% quale esito residuo delle fratture dentali.
Nell'udienza successiva, nessuna dele parti era presente ed il giudice ai sensi dell'art. 181 1° comma c.p.c. provvedeva a fissare una nuova udienza. Anche a tale udienza nessuna parte era presente, quindi veniva disposta la cancellazione della causa dal ruolo ex artt. 181 e 309 c.p.c.
Il difensore non riassumeva la causa entro il termine perentorio ex art. 305 c.p.c. e di conseguenza la stessa veniva dichiarata estinta.
Di tali rilevantissime circostanze, la IGnora aveva avuto notizia nel corso CP_1 dell'anno 2010 – quindi ben quattro anni dopo la celebrazione dell'ultima udienza – allorquando, a seguito della notifica della cartella di pagamento relativa alle spese di pag. 7/12 registrazione della sentenza n 364/2005 emessa dal Tribunale di Palmi, assumeva informazioni presso i competenti uffici giudiziari.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. In particolare, il professionista deve fornire le necessarie informazioni al cliente, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale, con la conseguenza che l'omessa comunicazione all'assistito dell'interruzione del processo e della possibilità di riassunzione, al punto da fare decorrere il relativo termine massimo ed estinguere il giudizio, è fonte di responsabilità del difensore.” (Sez.
3 -Ordinanza n. 8494 del
06/05/2020). Ed ancora “L'avvocato, nell'adempimento della propria prestazione professionale, è tenuto ad informare il cliente sulle conseguenze del compimento o del mancato compimento degli atti del processo, e, se del caso, a sollecitarlo nel compimento di essi ovvero, sussistendo le condizioni, a dissuaderlo della loro esecuzione. Pertanto, la circostanza che il cliente abbia omesso di fornire indicazioni al proprio avvocato circa la propria intenzione di proporre o meno impugnazione avverso una sentenza sfavorevole non esclude la responsabilità̀ del professionista per mancata tempestiva proposizione dell'appello, se questi non aveva provveduto ad informare il cliente sulle conseguenze dell'omessa impugnazione” (così Cass. n. 24544/09; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 4781/13 e ord. n. 15454/15 cit.).”
Sempre in via generale, si osserva che, secondo i criteri di riparto dell'onere della prova,
a fronte delle allegazioni dell'attore in ordine alla condotta di inesatto adempimento ascritta al professionista convenuto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere assolto ai citati obblighi informativi. Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, dunque l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta.
Nel caso in esame, le risultanze del giudizio di primo grado consentono di ritenere adeguatamente non assolto il citato onere probatorio. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, è emerso che il difensore nella fase introduttiva del giudizio,
“…aveva omesso di effettuare la chiamata in causa di terzo con conseguente condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali e, successivamente non presentandosi all'udienza ha pregiudicato il buon esito della causa”. pag. 8/12 In questo quadro, è assodato che la mancata comparizione a due successive udienze e la conseguente estinzione della causa siano dipese da colpa dell'Avv. . Ciò posto, Pt_1 non vi è prova del fatto che lo stesso Avv. abbia assolto all'onere di informare Pt_1 la in merito alla mancata comparizione a ben due udienze, alla correlata CP_1 necessità di riassumere la causa, alle conseguenze della mancata riassunzione del giudizio.
Sotto concorrente profilo, è parimenti evidente la responsabilità professionale dell'avvocato per avere evocato in giudizio la nei cui Controparte_2 confronti la danneggiata non aveva azione diretta, così determinando la condanna della propria patrocinata alle spese liquidate in favore della stessa compagnia assicuratrice.
Accertati i plurimi profili di responsabilità professionale dell'avvocato, occorre verificare il nesso di causalità rispetto ai danni lamentati da . CP_1
Nel caso in esame, sussiste certamente il nesso di causalità tra la condotta colposa ascritta all'Avv. e il danno consistente nel risarcimento che Pt_1 CP_1 avrebbe potuto ottenere all'esito del giudizio estinto, dovendosi ragionevolmente ritenere che, ove il giudizio fosse stato diligentemente portato a termine, la domanda proposta sarebbe accolta, anche alla luce delle risultanze della disposta c.t.u.
§
Premesso quanto sopra, la doglianza, dedotta col secondo motivo, secondo cui il danno relativo agli interventi di protesizzazione dentaria avrebbe dovuto essere classificato come nuova ed autonoma lesione e non come semplice aggravamento del danno, con conseguenti riflessi sul decorso dei relativi termini di prescrizione, è infondata, trattandosi, all'evidenza, di interventi strettamente dipendenti dal sinistro originario e dettati dalla necessità di assicurare, nel tempo, la funzionalità delle protesi installate al posto degli elementi dentari danneggiati nell'incidente per cui è causa. Ne consegue che, trattandosi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, verificatosi il 17.2.2001, e considerato che l'estinzione della causa mantiene fermo solo l'effetto interruttivo determinato dall'atto introduttivo, il relativo termine di prescrizione era già ampiamente decorso allorquando, nel 2010, venne a conoscenza dell'inadempimento CP_1 del proprio patrocinatore.
Le considerazioni che precedono vanno estese anche alle ulteriori doglianze, dedotte col sesto, settimo e ottavo motivo, secondo cui la pretesa risarcitoria della IGnora , CP_1 al momento dell'introduzione della presente causa, sarebbe stata ancora utilmente esperibile nei confronti dell'originario responsabile del danno, anziché, come avvenuto, nei confronti dell'Avv. , mentre il giudice di primo grado avrebbe omesso di Pt_1
pag. 9/12 pronunciarsi sulla sollevata eccezione della non intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice.
§
Passando all'esame del nono motivo, le doglianze dell'appellante meritano accoglimento, per quanto di ragione. Invero l'importo di € 15.800, liquidato in sentenza non trova adeguata giustificazione nella motivazione e induce a ritenere che, come sostenuto dall'appellante, esso sia comprensivo della somma di euro 10.934,69 richiesta da parte attrice a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale e della somma di euro 3.140,00 per spese legali a seguito dell'estromissione della Queste due CP_2 voci di danno non possono, invero, essere riconosciute. La prima non potendosi, nel caso di specie, configurare un danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa e dovendosi, per contro, rilevare che i danni patiti dal con la precedente CP_1 azione giudiziaria non andata a buon fine saranno accertati e integralmente risarciti, nella misura di seguito spiegata, nel presente giudizio. Quanto alle somme liquidate a titolo di spese legali per l'erronea citazione in giudizio della anche dagli atti CP_2 di parte appellata si evince che le stesse non sono state pagate, il che, unitamente all'ormai risalente epoca di insorgenza del debito, consente ragionevolmente di ritenere che lo stesso possa essere estinto o comunque non eIGibile.
§
Con l'appello incidentale, ha chiesto la riforma della sentenza di primo CP_1 grado nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno, quantificato in € 7.200,00, per gli interventi di protesizzazione dentaria cui la stessa dovrà sottoporsi fino all'età di anni 74.
La doglianza merita accoglimento.
La sentenza appellata ha negato il risarcimento sul rilievo che parte attrice non aveva fornito prova di averne sostenuto il relativo costo.
La motivazione non può essere condivisa. Dalla lettura della consulenza medico legale d'ufficio esperita nel giudizio estinto, a pag. 2, punto n. 4, si evince che il consulente era stato incaricato anche di “dire se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie, od interventi, precisandone costo, natura e difficoltà” e proseguendo al punto n. 7, “valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute” nonché di “determinare le spese future ritenute necessarie”.
Rispondendo ai quesiti formulati, a pag. 8, il consulente affermava testualmente: “ in futuro le spese ritenute necessarie sono rappresentate dalla protesizzazione fissa a mezzo oro-porcellana, il cui costo complessivo risulta pari a 600 euro (seicento euro), rinnovabile ogni dieci anni fino all'età media di 74 anni. Dovranno pertanto espletarsi pag. 10/12 in ragione dell'età del paziente numero 6 (sei) rinnovi, per un costo complessivo di
Euro 3.600 per ciascun elemento dentario. Costo complessivo pari a 7.200
(settemiladuecento) Euro”.
Lo stesso c.t.u. rilevava la necessità di tali spese mediche future, in quanto determinate da “lesioni certificate dalla documentazione sanitaria allegata e analizzata durante
l'esame obiettivo possono essere ritenute conseguenza dell'incidente di che trattasi”.
(pag. 7).
Deve poi osservarsi che – come evidenziato dall'appellante incidentale – risulta provato che la IGnora , già nell'anno 2011, aveva provveduto ad effettuare un primo CP_1 intervento di protesizzazione, come da certificazione rilasciata dal dott. Laface, il quale attestava di aver sottoposto in data 05.12.2011 la IGnora a protesizzazione e che CP_1
“si rende necessaria ai fini della conservazione dell'elemento dentario, la realizzazione di un elemento protesico, il quale dovrà essere sostituito ogni dieci anni circa”.
Appare quindi evidente che i costi di protesizzazione sono dipendenti dall'evento lesivo.
§
Passando alla quantificazione dei danni, a deve essere riconosciuto il CP_1 risarcimento dei danni come accertati dalla c.t.u. medico legale sopra richiamata e delle ulteriori somme indicate a pag. 14 e 15 della comparsa di risposta in appello, eccetto la somma di € 3.140,28 relativa alla condanna alle spese in favore della e la CP_2 somma di € 10.934,69, richieste a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di difesa. I danni subiti da sono quindi liquidati in: € CP_1
310,00 per contributo unificato nel proc. n. 523/2003 R.G.; € 400 per spese di c.t.u. liquidate nel medesimo giudizio;
€ 734,55 per danno biologico;
€ 7.200 per interventi di protesizzazione dentaria e quindi in complessivi € 8.644,55, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo.
§
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, giova premettere che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ. Sez.
L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022.
pag. 11/12 Precisato che il valore della causa, determinato in virtù dell'odierno decisum, è compreso nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, e ritenuto congruo attenersi ai parametri minimi per tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio, le spese sono liquidate in € 2.540,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il grado di appello e quindi in complessivi € 5.446,00 oltre accessori di legge.
Visto l'art. 91 c.p.c. e considerato il complessivo esito del giudizio sussistono fondate ragioni per compensare per metà tra le parti le spese come sopra liquidate, con condanna del convenuto e appellante Avv. al pagamento, in favore Parte_1 di della residua parte, definitivamente liquidata, per entrambi i gradi di CP_1 giudizio, in complessivi € 2.723,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto dal suo difensore.
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto , e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 1277/2018 CP_1 emessa nel procedimento RG n 1721/2013, e pubblicata in data 27.12.2018, e in riforma della sentenza medesima, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di , dei danni, Parte_1 CP_1 liquidati in complessivi € 8.644,55, oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo;
2) previa parziale compensazione, condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di entrambi i gradi di giudizio, definitivamente liquidate in CP_1 complessivi € 2.723,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute e come per legge e da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto dal suo difensore.
Così deciso nella camera di conIGlio da remoto del 15.4.2025
Il ConIGliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
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