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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 22724/2024 promossa da:
(correntemente ), nata Parte_1 Persona_1
negli Stati Uniti d'America il 08.04.1967, , nato negli Stati Uniti Parte_2
d'America il 31.08.1993, , nato negli Stati Uniti d'America il Parte_3
15.06.1995 e , nata negli Stati Uniti d'America il 02.11.1998, tutti Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Marco PERMUNIAN
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
(correntemente ) nata a [...],
[...] Persona_1 California (Stati Uniti d'America) il 08.04.1967 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di e , cittadini italiani Persona_2 Persona_3 che le hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
1
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 31.08.1993 è Parte_2 cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2 [...]
, cittadini italiani che gli hanno validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 15.06.1995 è Parte_3 cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2 [...]
, cittadini italiani che gli hanno validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 02.11.1998 Parte_4
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2
, cittadini italiani che le hanno validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
11.1.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano nato a Persona_2
Calliano RA (AT) in data 10.11.1897 (cfr. doc. 1). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
2 Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, i ricorrenti precisavano le conclusioni come da atto introduttivo e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Torino che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo, , è nato a [...] in data [...] (cfr. doc. Persona_2
1) e che in data 3.9.1921 contraeva matrimonio in Calliano RA (cfr. doc. 5);
- che dalla loro unione nasceva in data 03.04.1933 a Berkeley, Persona_4
California (Stati Uniti d'America – doc. 6);
- che l'avo si naturalizzava cittadino statunitense solamente in data Persona_2
23.02.1943, (doc. 7 e 8), ovvero quando il figlio aveva già nove anni;
- che in data 05.06.1959 a Berkeley, California (Stati Uniti d'America) Persona_4
contraeva matrimonio con (doc. 10 – certificato di
[...] Persona_5
matrimonio);
- che in costanza del loro matrimonio nasceva l'odierna ricorrente Parte_1
(che, a seguito del matrimonio, assumeva il nome di
[...] [...]
) in data 08.04.1967 a Martinez, California (Stati Uniti Persona_1
d'America – doc. 11);
4 - che il Sig. decedeva in data 21.06.1966 ad Albany, California (Stati Persona_2
Uniti d'America – doc. 12);
- che in data 20.06.1992 a El Cerrito, California (Stati Uniti d'America) la Sig.ra
[...]
contraeva matrimonio con il Sig. (doc. 14 – certificato Parte_1 Persona_6
di matrimonio), momento dal quale iniziava legalmente ad usare il nome di
[...]
; Persona_1
- che in costanza del loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti
[...]
, in data 31.08.1993 a Berkeley, California (Stati Uniti d'America – Parte_2
doc. 15), , in data 15.06.1995 a Berkeley, California Parte_3
(Stati Uniti d'America – doc. 16) e , in data 02.11.1998 a Parte_4
Berkeley California (Stati Uniti d'America – doc. 17).
5. Emerge dagli atti che l'avo si sia naturalizzato cittadino Parte_5
statunitense con provvedimento rilasciato il 23.2.1943 (doc. 7 e 8). , dunque, a Persona_2
causa e per effetto della naturalizzazione statunitense, ha perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data
1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”. Tale naturalizzazione è avvenuta, peraltro, in seguito alla nascita del figlio, nato in [...] Persona_4
3.4.1933, senza per questo comportare la perdita dello status civitatis acquisito al momento della sua nascita.
Tuttavia, dall'atto di naturalizzazione dell'avo emerge altresì, che la Persona_2
naturalizzazione è avvenuta prima che il figlio fosse maggiorenne.
Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, tale concatenazione di fatti, comporterebbe per la perdita della relativa Persona_4 cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
Occorre, pertanto, verificare se anche abbia perso la cittadinanza Persona_4
italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, per via dell'acquisto della cittadinanza statunitense da parte del padre quando egli era ancora minorenne.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato [Sez. 1 -, n. 17161/2023], assume rilievo la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 [secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”]; la disposizione si riferirebbe proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino
5 italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9 [ipotesi non ricorrenti in questo caso].
Secondo tale orientamento, – in quanto figlio minore – avrebbe perso Persona_4
la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza statunitense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del
1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
5.1. Il Tribunale ritiene non condividere tale approdo ermeneutico.
È da ritenere che la previsione della perdita del diritto ad uno status debba essere oggetto di esplicita considerazione da parte del legislatore, prevalendo diversamente l'interesse al mantenimento dello status.
Va allora evidenziato che nessuna delle disposizioni della legge n. 555/1912 esplicitamente considera l'ipotesi della perdita di cittadinanza, per effetto delle decisioni assunte dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È sufficiente leggere l'art. 8 della legge n. 555/1912 per averne conferma.
Viceversa, l'art. 1 della legge n. 555/1912 esplicitamente afferma[va] che «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino (…)». Lo status di cittadino, dunque, si consegue e si consolida con il solo fatto naturale della nascita.
Se, dunque, la legge esplicitamente non prevede che eventuali rinunce alla cittadinanza da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale riverberino effetti sulla posizione del minore
(che è cittadino per nascita), si deve concludere che – salvo rinunce provenienti dal diretto interessato – egli è da ritenere cittadino italiano per nascita.
Non assume rilievo – nel caso in esame – il dettato dell'art. 12, comma 2, della legge n.
555/1912 [«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri,
6 quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»]. Al riguardo si osserva che – da un punto di vista puramente letterale – la disposizione in parola sembra applicarsi ad un diverso caso (ossia chi – per effetto della perdita di cittadinanza del genitore, perdendola a sua volta – divenga straniero); nel caso in esame, non è diventata straniera, Persona_7
essendo bipolide (cittadina italiana per il fatto naturale della nascita; cittadina statunitense, iure soli).
Non a caso, l'art. 7 della legge n. 555/1912 considera l'ipotesi del «cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita», evidenziando che – in questo caso – il cittadino italiano per nascita «conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
Deve, pertanto, ritenersi che nato negli USA, fosse cittadino Persona_4
statunitense iure soli, ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendo la cittadinanza italiana trasmessa dai genitori al momento della nascita, a nulla rilevando, ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso, l'intervenuta abdicazione alla cittadinanza italiana da parte del padre durante la minore età di (in quanto Persona_4
successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso al figlio al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza statunitense iure soli, non incidendo dunque, per il principio giuridico innanzi enunciato, le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore sullo status del figlio, salva la facoltà di rinuncia da parte di quest'ultima al conseguimento della maggiore età; rinuncia che, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è stata).
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al Persona_1
tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l.
n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza
7 italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Persona_1
cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della
8 cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis in favore di
, nata negli Stati Uniti d'America il 08.04.1967, Persona_1
, nato negli Stati Uniti d'America il 31.08.1993, Parte_2
, nato negli Stati Uniti d'America il 15.06.1995 e Parte_3 [...]
, nata negli Stati Uniti d'America il 02.11.1998, stante la Parte_4
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 22724/2024 promossa da:
(correntemente ), nata Parte_1 Persona_1
negli Stati Uniti d'America il 08.04.1967, , nato negli Stati Uniti Parte_2
d'America il 31.08.1993, , nato negli Stati Uniti d'America il Parte_3
15.06.1995 e , nata negli Stati Uniti d'America il 02.11.1998, tutti Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Marco PERMUNIAN
-ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 CP_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
CONVENUTO CONTUMACE nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che Parte_1
(correntemente ) nata a [...],
[...] Persona_1 California (Stati Uniti d'America) il 08.04.1967 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di e , cittadini italiani Persona_2 Persona_3 che le hanno validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
1
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 31.08.1993 è Parte_2 cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2 [...]
, cittadini italiani che gli hanno validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nato a [...], California (Stati Uniti d'America) il 15.06.1995 è Parte_3 cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2 [...]
, cittadini italiani che gli hanno validamente trasmesso la cittadinanza Persona_3 italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione;
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...]
nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 02.11.1998 Parte_4
è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di e Persona_2
, cittadini italiani che le hanno validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Calliano RA (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante o, alternativamente, Persona_2 all'Ufficiale di Stato Civile di ZA d'AS (AT) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e Persona_3 trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione”.
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
11.1.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1
chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , cittadino italiano nato a Persona_2
Calliano RA (AT) in data 10.11.1897 (cfr. doc. 1). Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
2 Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza di comparizione, i ricorrenti precisavano le conclusioni come da atto introduttivo e il giudice tratteneva la causa in decisione.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n.
206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione
Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le
Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
Torino che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3 Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato negli Stati Uniti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo, , è nato a [...] in data [...] (cfr. doc. Persona_2
1) e che in data 3.9.1921 contraeva matrimonio in Calliano RA (cfr. doc. 5);
- che dalla loro unione nasceva in data 03.04.1933 a Berkeley, Persona_4
California (Stati Uniti d'America – doc. 6);
- che l'avo si naturalizzava cittadino statunitense solamente in data Persona_2
23.02.1943, (doc. 7 e 8), ovvero quando il figlio aveva già nove anni;
- che in data 05.06.1959 a Berkeley, California (Stati Uniti d'America) Persona_4
contraeva matrimonio con (doc. 10 – certificato di
[...] Persona_5
matrimonio);
- che in costanza del loro matrimonio nasceva l'odierna ricorrente Parte_1
(che, a seguito del matrimonio, assumeva il nome di
[...] [...]
) in data 08.04.1967 a Martinez, California (Stati Uniti Persona_1
d'America – doc. 11);
4 - che il Sig. decedeva in data 21.06.1966 ad Albany, California (Stati Persona_2
Uniti d'America – doc. 12);
- che in data 20.06.1992 a El Cerrito, California (Stati Uniti d'America) la Sig.ra
[...]
contraeva matrimonio con il Sig. (doc. 14 – certificato Parte_1 Persona_6
di matrimonio), momento dal quale iniziava legalmente ad usare il nome di
[...]
; Persona_1
- che in costanza del loro matrimonio nascevano gli odierni ricorrenti
[...]
, in data 31.08.1993 a Berkeley, California (Stati Uniti d'America – Parte_2
doc. 15), , in data 15.06.1995 a Berkeley, California Parte_3
(Stati Uniti d'America – doc. 16) e , in data 02.11.1998 a Parte_4
Berkeley California (Stati Uniti d'America – doc. 17).
5. Emerge dagli atti che l'avo si sia naturalizzato cittadino Parte_5
statunitense con provvedimento rilasciato il 23.2.1943 (doc. 7 e 8). , dunque, a Persona_2
causa e per effetto della naturalizzazione statunitense, ha perso la cittadinanza italiana, come previsto dall'art. 8 della L 555/1912, applicabile ratione temporis (entrata in vigore in data
1/7/1912), per cui “Perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
”. Tale naturalizzazione è avvenuta, peraltro, in seguito alla nascita del figlio, nato in [...] Persona_4
3.4.1933, senza per questo comportare la perdita dello status civitatis acquisito al momento della sua nascita.
Tuttavia, dall'atto di naturalizzazione dell'avo emerge altresì, che la Persona_2
naturalizzazione è avvenuta prima che il figlio fosse maggiorenne.
Secondo un orientamento giurisprudenziale affermatosi in sede di legittimità, tale concatenazione di fatti, comporterebbe per la perdita della relativa Persona_4 cittadinanza italiana “iure sanguinis”, acquistata al momento della nascita.
Occorre, pertanto, verificare se anche abbia perso la cittadinanza Persona_4
italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, per via dell'acquisto della cittadinanza statunitense da parte del padre quando egli era ancora minorenne.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale evocato [Sez. 1 -, n. 17161/2023], assume rilievo la disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge n. 555 del 1912 [secondo cui "figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”]; la disposizione si riferirebbe proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino
5 italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del padre, salva la possibilità di riacquistarla nei casi, previsti dagli artt. 3 e 9 [ipotesi non ricorrenti in questo caso].
Secondo tale orientamento, – in quanto figlio minore – avrebbe perso Persona_4
la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del padre, conservando la stessa la cittadinanza statunitense, acquistata per nascita in applicazione dello ius soli.
In altri termini, i figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge n. 555 del
1912, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della stessa legge del 1912, non rilevando l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 della stessa legge” (cfr. Cass. Civ. n.
29721/2021 ud. 31.05.2023 – Sez. 1).
5.1. Il Tribunale ritiene non condividere tale approdo ermeneutico.
È da ritenere che la previsione della perdita del diritto ad uno status debba essere oggetto di esplicita considerazione da parte del legislatore, prevalendo diversamente l'interesse al mantenimento dello status.
Va allora evidenziato che nessuna delle disposizioni della legge n. 555/1912 esplicitamente considera l'ipotesi della perdita di cittadinanza, per effetto delle decisioni assunte dagli esercenti la responsabilità genitoriale. È sufficiente leggere l'art. 8 della legge n. 555/1912 per averne conferma.
Viceversa, l'art. 1 della legge n. 555/1912 esplicitamente afferma[va] che «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino (…)». Lo status di cittadino, dunque, si consegue e si consolida con il solo fatto naturale della nascita.
Se, dunque, la legge esplicitamente non prevede che eventuali rinunce alla cittadinanza da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale riverberino effetti sulla posizione del minore
(che è cittadino per nascita), si deve concludere che – salvo rinunce provenienti dal diretto interessato – egli è da ritenere cittadino italiano per nascita.
Non assume rilievo – nel caso in esame – il dettato dell'art. 12, comma 2, della legge n.
555/1912 [«I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri,
6 quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero»]. Al riguardo si osserva che – da un punto di vista puramente letterale – la disposizione in parola sembra applicarsi ad un diverso caso (ossia chi – per effetto della perdita di cittadinanza del genitore, perdendola a sua volta – divenga straniero); nel caso in esame, non è diventata straniera, Persona_7
essendo bipolide (cittadina italiana per il fatto naturale della nascita; cittadina statunitense, iure soli).
Non a caso, l'art. 7 della legge n. 555/1912 considera l'ipotesi del «cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita», evidenziando che – in questo caso – il cittadino italiano per nascita «conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi».
Deve, pertanto, ritenersi che nato negli USA, fosse cittadino Persona_4
statunitense iure soli, ed al contempo cittadina italiana iure sanguinis, essendo la cittadinanza italiana trasmessa dai genitori al momento della nascita, a nulla rilevando, ai fini della perdita della cittadinanza italiana da parte dello stesso, l'intervenuta abdicazione alla cittadinanza italiana da parte del padre durante la minore età di (in quanto Persona_4
successiva alla sua nascita, avendo egli trasmesso al figlio al momento della nascita la cittadinanza italiana ed avendo la minore autonomamente conseguito la cittadinanza statunitense iure soli, non incidendo dunque, per il principio giuridico innanzi enunciato, le vicende relative alla eventuale perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore sullo status del figlio, salva la facoltà di rinuncia da parte di quest'ultima al conseguimento della maggiore età; rinuncia che, come già evidenziato, nel caso di specie non vi è stata).
6. Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al Persona_1
tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l.
n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza
7 italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la Persona_1
cittadinanza italiana iure sanguinis ai propri figli.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della
8 cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano
(maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo
1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis in favore di
, nata negli Stati Uniti d'America il 08.04.1967, Persona_1
, nato negli Stati Uniti d'America il 31.08.1993, Parte_2
, nato negli Stati Uniti d'America il 15.06.1995 e Parte_3 [...]
, nata negli Stati Uniti d'America il 02.11.1998, stante la Parte_4
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Così deciso in Torino, il 26 giugno 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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