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31 ottobre 2017
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Art. 742-bis. (( (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). )) (( 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento. ))
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- 1. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisioneAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 251.17496
PARTE SECONDA Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE Titolo IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE Capo II ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE Art. 742 bis c.p.p. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero. 1.Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.
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