Articolo 742 bis del Codice di procedura penale
Articolo 742Articolo 743
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31 ottobre 2017
Art. 742-bis. (( (Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero). )) (( 1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento. ))
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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