Sentenza 14 giugno 1978
Massime • 1
La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore della parte costituita provocano l'automatica interruzione del processo, senza necessita di dichiarazioni o notifiche, per la presunzione di legge che detti eventi siano noti a tutte le parti ed al giudice, con la conseguenza che, ove il giudice abbia omesso di dichiarare l'interruzione del processo, la sentenza pronunziata e improduttiva di effetti giuridici. ( Conf 3866/75, mass n 378111).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1978, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1978 |
Testo completo
La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore della parte costituita provocano l'automatica interruzione del processo, senza necessita di dichiarazioni o notifiche, per la presunzione di legge che detti eventi siano noti a tutte le parti ed al giudice, con la conseguenza che, ove il giudice abbia omesso di dichiarare l'interruzione del processo, la sentenza pronunziata e improduttiva di effetti giuridici. ( Conf 3866/75, mass n 378111).*