Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1978, n. 2956
CASS
Sentenza 14 giugno 1978

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La morte, la radiazione o la sospensione del procuratore della parte costituita provocano l'automatica interruzione del processo, senza necessita di dichiarazioni o notifiche, per la presunzione di legge che detti eventi siano noti a tutte le parti ed al giudice, con la conseguenza che, ove il giudice abbia omesso di dichiarare l'interruzione del processo, la sentenza pronunziata e improduttiva di effetti giuridici. ( Conf 3866/75, mass n 378111).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1978, n. 2956
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2956
    Data del deposito : 14 giugno 1978

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