Art. 136. (( (Patente) )) (( 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita' per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro. ))
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro. ))