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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 281terdecies – 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 1769/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Iurillo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1432/2024 R.S. del 13/03/2024
[...]
con cui il Giudice di Pace di Lecce, pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento n. B001744 del 19.10.2023, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna celebrata nelle forme di cui all'art.127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che il non si è costituito nel presente grado di Controparte_1 giudizio e che risulta coperta da giudicato la statuizione del Giudice di Pace nella parte in cui accoglie l'opposizione per tardività della notifica del verbale n. B001744, ben oltre i termini di cui all'art. 201 CdS, con cui è stato contestato all'appellante la violazione dell'art. 126bis co. 2 CdS, ed esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, valuta il Tribunale che non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche
2 circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742.
Considerato che nessuna ragione è stata indicata per giustificare la disposta compensazione
(“…Le spese saranno compensate integralmente tra le parti.”) e rilevato che in questa sede non si evidenziano circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando le spese del primo grado e del presente in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 1432/2024 R.S. del Parte_1
Giudice di Pace di Lecce:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite sostenute per il primo grado di giudizio, che
[...]
liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00, oltre € 43,00 per spese, spese generali, IVA e
CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente gravame, che liquida ex Parte_1
D.M. 55/2014 in € 662,00, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 281terdecies – 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 1769/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Iurillo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1432/2024 R.S. del 13/03/2024
[...]
con cui il Giudice di Pace di Lecce, pur avendo accolto l'opposizione al verbale di accertamento n. B001744 del 19.10.2023, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna celebrata nelle forme di cui all'art.127ter c.p.c., il Tribunale l'ha decisa come da sentenza depositata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che il non si è costituito nel presente grado di Controparte_1 giudizio e che risulta coperta da giudicato la statuizione del Giudice di Pace nella parte in cui accoglie l'opposizione per tardività della notifica del verbale n. B001744, ben oltre i termini di cui all'art. 201 CdS, con cui è stato contestato all'appellante la violazione dell'art. 126bis co. 2 CdS, ed esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, valuta il Tribunale che non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche
2 circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742.
Considerato che nessuna ragione è stata indicata per giustificare la disposta compensazione
(“…Le spese saranno compensate integralmente tra le parti.”) e rilevato che in questa sede non si evidenziano circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando le spese del primo grado e del presente in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 1432/2024 R.S. del Parte_1
Giudice di Pace di Lecce:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite sostenute per il primo grado di giudizio, che
[...]
liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00, oltre € 43,00 per spese, spese generali, IVA e
CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente gravame, che liquida ex Parte_1
D.M. 55/2014 in € 662,00, oltre € 64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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