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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice
nella causa civile iscritta al n. 15214/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv. MARISA TROMBINI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. ELISA RAVARINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come in verbale 29/0572025: “L'avv. Trombini conclude chiedendo l'affido superesclusivo, la determinazione in euro 200,00 dell'importo dell'assegno dovuto dal resistente per ciascuno dei due figli;
l'attribuzione dell'assegno unico nella sua integralità”.
1 Parte resistente conclude come in comparsa di costituzione: “Affido condiviso dei minori e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il Per_2 padre di vederli come segue: ogni mercoledì e giovedì dalle ore 18.15 alle ore 21.15 quando li riaccompagnerà alla madre;
a fine settimane alterne dal venerdì alle ore 18.15 e sino alla domenica alle ore 18.15. Dirsi tenuto il signor a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei CP_1 figli e l'importo di € 200,00 cadauno, per un totale di € 400,00 mensili entro il 15 di Per_1 Per_2 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia. Vacanze natalizie, estive, pasquali come da prassi del Tribunale di Brescia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, fra loro non coniugate, hanno interrotto la relazione affettiva dalla quale sono nati Per_1
(2017) e (2021). Questo Tribunale con decreto 30/06/2022 ha regolato i rapporti personali Per_2
e patrimoniali recependo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Attraverso l'odierno giudizio la ha illustrato la successiva deriva intrapresa dal Pt_1 CP_1 dedito ad alcool e stupefacenti, deriva sfociata, tra l'altro, nella perdita dell'attività lavorativa e nella perdita di un alloggio. La ricorrente ha, inoltre, spiegato come il bbia cessato di frequentare CP_1
i minori e di contribuire al loro mantenimento dal 2023. La ha chiesto al Tribunale di Pt_1
affidarle in via superesclusiva o esclusiva la prole e di confermare la contribuzione dovuta dal secondo il livello pattuito nel 2022, pari, in esito alla rivalutazione, ad euro 318,00 per CP_1
ognuno dei due minori.
Il costituendosi, ha dedotto di aver reperito una nuova occupazione con un reddito di circa CP_1
euro 1.500,00 mensili e di essere ospitato dalla propria madre;
ha dichiarato di essere disponibile a riallacciare il rapporto con i figli ed a contribuire al loro mantenimento nella misura complessiva di euro 400,00 mensili.
All'udienza del 26/2/2025 il G.I. ha ordinato ad entrambe le parti di sottoporsi a verifica tossicologica ed ha conferito ai Servizi Sociali l'incarico di predisporre un percorso di riavvicinamento tra il padre ed i figli.
La in data 9/5/2025 ha provveduto a depositare l'esito (negativo) dei propri esami Pt_1
tossicologici ed alcoolemici.
Il nulla ha documentato. Con nota 14/5/2025 i Servizi Sociali hanno, oltretutto, riferito che CP_1
il resistente si è reso irreperibile;
il suo difensore ha rinunciato al mandato in data 5/5/2025.
In questo contesto il Tribunale non può che attribuire in via superesclusiva i figli alla Pt_1 quest'ultima all'udienza del 29/5/2025 ha specificato che l'assegno unico attualmente percepito ammonta ad euro 900,00 (per una parte, tuttavia, imputabile alla nascita, da una nuova relazione, di
2 un terzo figlio) ed ha acconsentito alla riconfigurazione dell'assegno nella misura proposta dal
CP_1
Il Tribunale ritiene che le conclusioni della siano conformi all'interesse dei minori. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-affida i minori in via superesclusiva alla ricorrente, che potrà curare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
-dispone che il padre possa frequentare i minori in ambiente protetto secondo un programma di incontri che sarà predisposto dai Servizi Sociali competenti;
-dispone che il corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese alla la somma di euro CP_1 Pt_1
400,00 per il mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
-conferma l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla Pt_1
-condanna il a rifondere alla le spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 CP_1 Pt_1
quanto ai compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 29/5/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice
nella causa civile iscritta al n. 15214/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv. MARISA TROMBINI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. ELISA RAVARINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
P.M.
INTERVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
* * *
Oggetto del processo: «Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale»
* * *
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come in verbale 29/0572025: “L'avv. Trombini conclude chiedendo l'affido superesclusivo, la determinazione in euro 200,00 dell'importo dell'assegno dovuto dal resistente per ciascuno dei due figli;
l'attribuzione dell'assegno unico nella sua integralità”.
1 Parte resistente conclude come in comparsa di costituzione: “Affido condiviso dei minori e Per_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con facoltà per il Per_2 padre di vederli come segue: ogni mercoledì e giovedì dalle ore 18.15 alle ore 21.15 quando li riaccompagnerà alla madre;
a fine settimane alterne dal venerdì alle ore 18.15 e sino alla domenica alle ore 18.15. Dirsi tenuto il signor a versare a titolo di concorso nel mantenimento dei CP_1 figli e l'importo di € 200,00 cadauno, per un totale di € 400,00 mensili entro il 15 di Per_1 Per_2 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia. Vacanze natalizie, estive, pasquali come da prassi del Tribunale di Brescia”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, fra loro non coniugate, hanno interrotto la relazione affettiva dalla quale sono nati Per_1
(2017) e (2021). Questo Tribunale con decreto 30/06/2022 ha regolato i rapporti personali Per_2
e patrimoniali recependo le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
Attraverso l'odierno giudizio la ha illustrato la successiva deriva intrapresa dal Pt_1 CP_1 dedito ad alcool e stupefacenti, deriva sfociata, tra l'altro, nella perdita dell'attività lavorativa e nella perdita di un alloggio. La ricorrente ha, inoltre, spiegato come il bbia cessato di frequentare CP_1
i minori e di contribuire al loro mantenimento dal 2023. La ha chiesto al Tribunale di Pt_1
affidarle in via superesclusiva o esclusiva la prole e di confermare la contribuzione dovuta dal secondo il livello pattuito nel 2022, pari, in esito alla rivalutazione, ad euro 318,00 per CP_1
ognuno dei due minori.
Il costituendosi, ha dedotto di aver reperito una nuova occupazione con un reddito di circa CP_1
euro 1.500,00 mensili e di essere ospitato dalla propria madre;
ha dichiarato di essere disponibile a riallacciare il rapporto con i figli ed a contribuire al loro mantenimento nella misura complessiva di euro 400,00 mensili.
All'udienza del 26/2/2025 il G.I. ha ordinato ad entrambe le parti di sottoporsi a verifica tossicologica ed ha conferito ai Servizi Sociali l'incarico di predisporre un percorso di riavvicinamento tra il padre ed i figli.
La in data 9/5/2025 ha provveduto a depositare l'esito (negativo) dei propri esami Pt_1
tossicologici ed alcoolemici.
Il nulla ha documentato. Con nota 14/5/2025 i Servizi Sociali hanno, oltretutto, riferito che CP_1
il resistente si è reso irreperibile;
il suo difensore ha rinunciato al mandato in data 5/5/2025.
In questo contesto il Tribunale non può che attribuire in via superesclusiva i figli alla Pt_1 quest'ultima all'udienza del 29/5/2025 ha specificato che l'assegno unico attualmente percepito ammonta ad euro 900,00 (per una parte, tuttavia, imputabile alla nascita, da una nuova relazione, di
2 un terzo figlio) ed ha acconsentito alla riconfigurazione dell'assegno nella misura proposta dal
CP_1
Il Tribunale ritiene che le conclusioni della siano conformi all'interesse dei minori. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-affida i minori in via superesclusiva alla ricorrente, che potrà curare il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
-dispone che il padre possa frequentare i minori in ambiente protetto secondo un programma di incontri che sarà predisposto dai Servizi Sociali competenti;
-dispone che il corrisponda entro il giorno 15 di ogni mese alla la somma di euro CP_1 Pt_1
400,00 per il mantenimento dei minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
-conferma l'attribuzione integrale dell'assegno unico alla Pt_1
-condanna il a rifondere alla le spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 CP_1 Pt_1
quanto ai compensi, oltre accessori di legge.
Brescia 29/5/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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