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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 478/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Urbano, presso il cui studio in Larino (CB), alla via F. Iovine n.11, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Occhionero, presso il cui studio in Termoli (CB) alla via Corsica n 92,
è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024, il Presidente del collegio in funzione di Giudice delegato dallo stesso, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in pagina 1 di 4 congiunto, nonché la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024, – premesso che con Parte_1
sentenza n. 277/2004 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con che nella detta sentenza è stato previsto a carico del Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, per il mantenimento suo e dei tre figli, Pt_1 la complessiva somma di € 862,13 mensili, comprensiva anche degli assegni familiari versati dall'Inps anche direttamente alla prevedendo in tal caso, che il CP_1 Pt_1 sarebbe stato tenuto a versare la sola differenza di € 450,00; che con ordinanza del
16.12.2010, in accoglimento del ricorso proposto da questo Controparte_1
Tribunale ha ordinato alla IA PO TR (poi e oggi P_
, nella qualità di datore di lavoro del , il versamento Controparte_3 Pt_1 diretto alla resistente della somma rivalutata di € 504,15 mensili, dovuta dal ricorrente per il mantenimento dei figli;
che ad oggi la somma trattenuta sulla retribuzione del e versata a ammonta ad € 548,47 - ha chiesto a questo Pt_1 Controparte_1
Tribunale, a modifica delle condizioni divorzili, di accogliere le seguenti conclusioni:
“a) revocare l'obbligo, in capo al signor , di corrispondere alla Parte_1
signora il contributo per il mantenimento suo e dei tre figli Controparte_1 [...]
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) Per_1 Persona_2
e (nato a [...] il [...]), e per l'effetto ordinare alla di Per_3 P_ interrompere il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
b) Il tutto con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio”. Ha CP_1 infatti affermato che dalla sentenza di divorzio sono trascorsi vent'anni, che le condizioni valutate dal giudice al momento della pronuncia di divorzio e in virtù delle quali è stato disposto l'obbligo del di versare una somma mensile per il Pt_1 mantenimento della moglie e dei figli, all'epoca minorenni, sono da tempo mutate e non sussistono più i presupposti per tale corresponsione;
che la resistente dopo la pronuncia di divorzio ha lavorato e ha intrattenuto altra relazione dalla quale è nato un figlio nel 2004.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale, opponendosi alle richieste avanzate dal
, ha chiesto a questo Tribunale di: “1) confermare e pertanto riconoscere l'obbligo Pt_1
pagina 2 di 4 in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra il Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei tre figli figlio ( nato a [...] il Per_4
Per_ 25.01.1992), ( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Per_2
27.05.1999) per la complessiva somma di euro 862,13 mensili ( anche ai sensi dell'art.
337 septies cc); 2) condannare il sig. al pagamento delle spese Parte_1
e competenza professionali di causa”.
All'udienza del 20.11.2024 il ricorrente si è reso disponibile a conciliare la lite alle seguenti condizioni: “revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e spese compensate”. La causa è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024 per consentire al legale della resistente di interloquire con la propria assistita, non essendo la stessa presente di persona. Nelle more dell'udienza, la in data 05.12.2024 ha CP_1
depositato le proprie note scritte, nelle quali ha dichiarato di aderire alle richieste formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo con compensazione delle spese legali.
Pertanto, all'udienza del 11.12.2024, il Presidente del collegio in funzione di Giudice delegato dallo stesso, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto, nonché la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda volta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 03.07.2024 da nato a [...] il Parte_1
09.04.1966, nei confronti di nata a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e, pertanto:
1) revoca l'obbligo posto a carico di , di corrispondere a Parte_1
la somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della resistente e dei tre figli;
2) ordina a (prima e IA PO Controparte_3 P_
TR), nella qualità di datore di lavoro del , di interrompere il pagamento Pt_1 diretto dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 06.02.2025
Il Giudice Istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g. 478/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Urbano, presso il cui studio in Larino (CB), alla via F. Iovine n.11, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Luigi Occhionero, presso il cui studio in Termoli (CB) alla via Corsica n 92,
è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.12.2024, il Presidente del collegio in funzione di Giudice delegato dallo stesso, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in pagina 1 di 4 congiunto, nonché la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2024, – premesso che con Parte_1
sentenza n. 277/2004 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con che nella detta sentenza è stato previsto a carico del Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla resistente, per il mantenimento suo e dei tre figli, Pt_1 la complessiva somma di € 862,13 mensili, comprensiva anche degli assegni familiari versati dall'Inps anche direttamente alla prevedendo in tal caso, che il CP_1 Pt_1 sarebbe stato tenuto a versare la sola differenza di € 450,00; che con ordinanza del
16.12.2010, in accoglimento del ricorso proposto da questo Controparte_1
Tribunale ha ordinato alla IA PO TR (poi e oggi P_
, nella qualità di datore di lavoro del , il versamento Controparte_3 Pt_1 diretto alla resistente della somma rivalutata di € 504,15 mensili, dovuta dal ricorrente per il mantenimento dei figli;
che ad oggi la somma trattenuta sulla retribuzione del e versata a ammonta ad € 548,47 - ha chiesto a questo Pt_1 Controparte_1
Tribunale, a modifica delle condizioni divorzili, di accogliere le seguenti conclusioni:
“a) revocare l'obbligo, in capo al signor , di corrispondere alla Parte_1
signora il contributo per il mantenimento suo e dei tre figli Controparte_1 [...]
(nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]) Per_1 Persona_2
e (nato a [...] il [...]), e per l'effetto ordinare alla di Per_3 P_ interrompere il pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
[...]
b) Il tutto con condanna alle spese ed onorari del presente giudizio”. Ha CP_1 infatti affermato che dalla sentenza di divorzio sono trascorsi vent'anni, che le condizioni valutate dal giudice al momento della pronuncia di divorzio e in virtù delle quali è stato disposto l'obbligo del di versare una somma mensile per il Pt_1 mantenimento della moglie e dei figli, all'epoca minorenni, sono da tempo mutate e non sussistono più i presupposti per tale corresponsione;
che la resistente dopo la pronuncia di divorzio ha lavorato e ha intrattenuto altra relazione dalla quale è nato un figlio nel 2004.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale, opponendosi alle richieste avanzate dal
, ha chiesto a questo Tribunale di: “1) confermare e pertanto riconoscere l'obbligo Pt_1
pagina 2 di 4 in capo al sig. di corrispondere alla sig.ra il Parte_1 Controparte_1
contributo per il mantenimento dei tre figli figlio ( nato a [...] il Per_4
Per_ 25.01.1992), ( nato a [...] il [...]) e ( nato a [...] il Per_2
27.05.1999) per la complessiva somma di euro 862,13 mensili ( anche ai sensi dell'art.
337 septies cc); 2) condannare il sig. al pagamento delle spese Parte_1
e competenza professionali di causa”.
All'udienza del 20.11.2024 il ricorrente si è reso disponibile a conciliare la lite alle seguenti condizioni: “revoca dell'assegno di mantenimento dei figli e spese compensate”. La causa è stata rinviata all'udienza del 11.12.2024 per consentire al legale della resistente di interloquire con la propria assistita, non essendo la stessa presente di persona. Nelle more dell'udienza, la in data 05.12.2024 ha CP_1
depositato le proprie note scritte, nelle quali ha dichiarato di aderire alle richieste formulate dal ricorrente nel ricorso introduttivo con compensazione delle spese legali.
Pertanto, all'udienza del 11.12.2024, il Presidente del collegio in funzione di Giudice delegato dallo stesso, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti sulla modifica delle condizioni del divorzio, ha disposto la trasformazione del rito da contezioso in congiunto, nonché la trasmissione degli atti al P.M., e quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio merita di essere accolta.
Costituisce principio riconosciuto dall'ordinamento quello secondo il quale i provvedimenti, anche definitivi, che regolano i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono emanati rebus sic stantibus, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo e fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 3 di 4 La domanda volta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio può, pertanto, essere accolta.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 03.07.2024 da nato a [...] il Parte_1
09.04.1966, nei confronti di nata a [...] il [...], Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte e, pertanto:
1) revoca l'obbligo posto a carico di , di corrispondere a Parte_1
la somma mensile a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1
della resistente e dei tre figli;
2) ordina a (prima e IA PO Controparte_3 P_
TR), nella qualità di datore di lavoro del , di interrompere il pagamento Pt_1 diretto dell'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 06.02.2025
Il Giudice Istruttore dott. Rinaldo D'Alonzo
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