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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 21/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza da remoto del 21/03/2025 nel procedimento portante il n.
1422 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Pasquale Lipardi parte ricorrente
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Laura Vicentini e Giulio D'Aloi parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/12/2024 la ricorrente in epigrafe indicata chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e il riconoscimento dello status di disabilità grave.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, l' deduceva che medio tempore la CP_1
Commissione Medica Superiore aveva riconosciuto in autotutela il beneficio richiesto con riferimento all'indennità di accompagnamento a far data dal 18/10/2024, in luogo della data di presentazione della domanda amministrativa, essendo stato lo status di disabilità già accertato in via amministrativa.
Precisata la domanda, limitata al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, e concordando con la riconosciuta decorrenza della prestazione, all'odierna udienza parte istante concludeva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con il favore delle spese di lite.
1 Tanto sopra premesso e ribadito che le conclusioni di parte istante, siccome rassegnate con riferimento all'accertamento dello status di disabilità, sono affette da un evidente errore alla luce della circostanza che il suddetto beneficio è stato riconosciuto in via amministrativa in epoca precedente il deposito dell'odierno ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti all'odierna udienza di discussione, avendo l'Istituto provveduto in via amministrativa al riconoscimento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della prestazione rivendicata con decorrenza posticipata al 18/10/2024, di talché è venuta meno ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio.
In considerazione della riconosciuta (e non contestata) decorrenza del beneficio, successiva alla visita della Commissione Medica, sussistono giusti motivi per compensare in ragione della metà le spese di lite, che per la restante parte vanno poste a carico dell' quale soccombente virtuale, secondo la liquidazione di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, dichiara cessata la materia contendere.
Dichiara compensate in ragione della metà le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere alla ricorrente la restante parte, che si liquida in complessivi € 850, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Asti, 21/03/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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