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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/09/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice dr.ssa Aurelia
Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281-sexies cpc, nella causa civile iscritta al numero n.3452 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo t r a nato a [...] il [...] (C.F.: ), rapp.to e difeso, dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Rosalba Belfiore, giusta procura in atti
-OPPONENTE-
e
(P. Iva , con sede legale in Milano, alla Piazza della Controparte_1 P.IVA_1
Trivulziana n. 4/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed C.F._2
Andrea Ornati (C.F. giusta procura in atti C.F._3
-OPPOSTA–
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 689/2023 emesso dal Tribunale di Nocera in data 10/05/2023 in favore della
,quale cessionaria del credito pari ad € 15.388,80 oltre interessi, Controparte_1
relativo a rate di rimborso di un finanziamento.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, Parte_1
la prescrizione del credito, la carenza di legittimazione attiva della la nullità Controparte_1
del contratto di finanziamento concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva la con comparsa del 30.10.2023 chiedendo in via preliminare Controparte_1
che fosse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e in via definitiva e nel merito rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 689/2023 del 10/05/2023 emesso dall' adito Tribunale.
Con provvedimento del 20.6.2024 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disponendo l'avvio della procedura di mediazione che aveva esito negativo.
All'esito, ritenuta la causa sufficientemente istruita, veniva rinviata all' udienza del 18.09.2025 ex art. 281 sexies cpc.
***
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da non può trovare accoglimento. Parte_1
La pretesa creditoria della trova fondamento nel contratto n. Controparte_1
NDG0000000006771814 concluso con . CP_2
Devono innanzitutto essere disattese le eccezioni relative alla nullità del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo. Quanto al ricorso, dalla sua lettura è perfettamente evincibile il petitum e la causa petendi posti a fondamento della domanda, tant'è che l'odierno opponente ha preso posizione sui fatti medesimi, senza che alcuna lesione del diritto di difesa si sia verificata in concreto. Quanto poi ai presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, lo stesso è stato reso sulla scorta di documentazione (contratto ed estratto ex art. 50 tub) unanimemente considerata idonea a fondare la prova del credito in fase monitoria.
Ciò posto, come già osservato, la pretesa creditoria fatta valere da trova Controparte_1
fondamento nel contratto di finanziamento concluso in data 06/06/2018 tra e la Parte_1
in forza del quale quest'ultima aveva concesso all'attuale opponente un prestito personale CP_2
da rimborsare in rate mensili.
L'opponente non ha contestato il contratto né la genuinità delle firme ivi apposte ma ha lamentato la illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e la prescrizione del credito.
Mette conto osservare, preliminarmente, che devono ritenersi provate, in quanto non contestate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., le seguenti circostanze: 1)1'esistenza del contratto di finanziamento, infatti l'opponente ha sottoscritto il contratto di finanziamento in esame ritualmente prodotto in atti;
2)
l'inadempimento dell'obbligazione restitutoria, rispetto alla quale alcuna prova contraria è stata fornita.
L'opponente ha poi eccepito che la società creditrice non avrebbe sufficientemente provato la propria legittimazione attiva ad agire per il recupero del credito vantato.
Ciò che emerge dalla documentazione agli atti è che la ha ceduto il proprio credito alla CP_2
pro soluto e in blocco. Controparte_1
La cessione del credito a è avvenuta nell'ambito di una operazione di Controparte_1
cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Parte Seconda n.153 del
28.12.2021. La cessione del credito e la messa in mora è stata comunicata da Controparte_1 all'opponente anche con raccomandata del 17.02.2022 in atti.
Secondo orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 10200/2021) “nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della L. n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giudici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.
1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. 29.9.2020 n. 204495; Cass. 17.3.2006 n. 5997). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile”.
Non vi sono, pertanto, dubbi in merito alla legittimazione attiva della che Controparte_1
comunque, dopo la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale, ha inoltrato apposita comunicazione all'opponente, in essa specificando anche il codice identificativo del credito:
C.F._4
Tale comunicazione costituisce anche atto interruttivo della prescrizione, il cui termine decennale decorre dalla data di scadenza di pagamento dell'ultima rata. E 'infatti pacifico il convincimento giurisprudenziale secondo il quale il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal mutuo e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza della prescrizione deve, quindi, essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo e non prendendo in considerazione la data di stipula dello stesso (v. Cass. n. 17798/2011).
La prova del credito è raggiunta attraverso la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, come già osservato, la società creditrice, oggi opposta, nel giudizio monitorio, ha allegato tutta la documentazione contrattuale inerente le intervenute cessioni. Tali adempimenti producono gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti, rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica singolare dal momento che, dalla data della pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche. Nel caso di specie, entrambe le cessionarie, non soltanto hanno osservato le forme previste dal TUB trattandosi di cessioni “in blocco”, ma hanno applicato le forme di pubblicità previste dall'art. 1264 cod. civ..
Sul punto, mette conto evidenziare che il debitore, pur avendo ricevuto la notifica delle cessioni, nulla ha mai contestato alla cessionaria del credito e soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo ha sollevato doglianze relative al quantum della pretesa creditoria, contestando l'usurarietà delle somme richieste e di non aver compreso il contenuto del contratto che andavano a sottoscrivere, malgrado abbia rimborsato già parte delle rate, senza sollevare alcuna precedente eccezione.
Senonché entrambe le riferite doglianze non possono essere condivise.
Difatti parte opponente eccepisce la nullità delle clausole determinative degli interessi, ma in maniera assolutamente generica, non suffragando tale eccezione da alcuna prova. Non è certamente sufficiente contestare l'usurarietà senza nulla allegare e specificare in merito ai periodi in cui sarebbe stata superata la soglia anti-usura (l. n. 108/96), ai tassi d'interesse superati;
l'eccezione è priva della produzione dei decreti ministeriali, che stabiliscono, tempo per tempo, i tassi soglia, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'usura, con la conseguenza che l'eventuale superamento dei tassi-soglia anti- usura non può essere oggetto di indagine nel presente giudizio. In particolare, va rimarcato che la parte che contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e, comunque, di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia. Il principio è pacifico in giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione Civile n. 2543 del 30.01.2019), la pronuncia di accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti e, pertanto, la valutazione comparativa del relativo tasso rispetto ai tassi soglia usura non può prescindere dall'assolvimento (a carico della parte richiedente) dell'onere probatorio di produzione dei decreti ministeriali del dipartimento del Tesoro in cui le predette soglie sono indicate.
Del pari inaccoglibili sono le contestazioni sul quantum relative agli interessi di mora richiesti e al tasso di interesse applicato.
Sulla base di quanto precede l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
Il Giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia: 1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
2) Conferma il decreto ingiuntivo n. 689/2023 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data
10.05.2023, che acquista definitiva esecutorietà;
3) Condanna l'opponente al pagamento in favore della della somma di Controparte_1
euro 5.000,00, oltre spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo