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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/09/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1206/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 23591/2023, iscritta al n. 1206/2023
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 14.05.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Margherita Faraglia, Parte_1
del Foro di Sulmona, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del proprio difensore, giusta procura in atti;
attore in riassunzione e
, in Controparte_1
persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Pescara alla IAzza
G. Garibaldi n. 46 presso lo studio dell'avv. Renata Sulli, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni
Stramenga, giusta procura in atti;
convenuta in riassunzione nonchè [...]
Controparte_2
convenute in riassunzione- non costituite
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23591/2023 del 02.08.2023, che ha cassato la sentenza di appello n. 50/2018 della Corte di Appello di L'Aquila del
13.01.2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 846/2011 R.G., di conferma della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 119/2011 del 25.02.2011, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 702/2005 R.G.
CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione : “IAccia a Codesta Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello di L'Aquila, quale giudice di rinvio (designato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 23591/2023 pubblicata in data 02.08.2023 nel giudizio n. 9338/2018), in diversa composizione rispetto al Collegio che ha emesso la sentenza n. 50/2018 pubblicata il 13.01.2018, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e fatta applicazione del principio di diritto e dei rilievi enunciati dalla ordinanza della Suprema Corte predetta:
1)- dichiarare nulla e priva di effetti inter partes l'impugnata sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento, anche sulle spese del grado di giudizio, in caso d' opposizione e resistenza.
2)- in totale riforma dell'impugnata sentenza: in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti nel corso del giudizio di I grado, e reiterati nelle conclusioni, che qui si trascrivono: ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle cooperative pag. 2/30 convenute e la prova testimoniale sulle circostanze articolate in separati e specifici capitoli e con i testi indicati, di cui alla memoria istruttoria
28.05.2007 e riportati nel paragrafo precedente;
nel merito, esaminati i titoli di provenienza e gli atti prodotti, espletati gli accertamenti richiesti, e riconosciuto il diritto di proprietà del Parte_1
sulla particella già n. 248 fg.17 in Comune di CA IA, di mq. 620, nonché il diritto sulla quota di 1/6 della part. n. 117 di mq. 1.340, e che, di contro, non esistono sulle medesime diritti concorrenti né validi ed efficaci titoli di provenienza o trasferimento in capo agli attuali detentori né a terzi, dichiarare che i convenuti non hanno diritto alcuno sulle res in narrativa e pertanto condannarli alla restituzione dei fondi occupati nella piena disponibilità del titolare o, in caso di intervenuta radicale Parte_1
irreversibile trasformazione dei fondi, al pagamento dell'equivalente valore venale dei terreni usurpati, che si indica in complessivi Euro 43.000,00 salva la maggiore o diversa somma ritenuta congrua in corso di causa, a seguito della espletanda istruttoria, con rivalutazione e interessi legali, nonché sempre e comunque al risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei fondi stessi con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio."
Con vittoria di Spese del doppio grado di giudizio.
Con la condanna delle cooperative convenute a rifondere al Sig. le Pt_1
spese, indicate nella nota che si allega (all. 4), del grado svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e con la condanna a rifondere al sottoscritto difensore antistatario dell'odierno concludente le spese tutte del presente grado di giudizio di rinvio.
pag. 3/30 3) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di non rinnovazione del giudizio, e salvo gravame, riformare il punto 2 della sentenza appellata, circa il regolamento delle spese, con la integrale compensazione”;
per la convenuta in riassunzione Controparte_1
,
[...]
“Nel merito:
- rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 119/11 del Tribunale di
Sulmona (Giudice Dott. Massimo Marasca) in relazione ad entrambi i motivi addotti dall'appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, nel merito, la sentenza impugnata;
- accogliere l'appello incidentale e, dandosi atto della modifica operata dal
Giudice di Primo Grado con il provvedimento 20.7.2011, per l'effetto, riformare la predetta sentenza, in ordine alla omessa pronuncia così come spiegata in premessa e, per l'effetto, estendere gli effetti della pronuncia del
Giudice del Tribunale di Sulmona anche in favore della
[...]
, con la condanna del Sig. Controparte_3
alla refusione delle spese di lite anche in favore della predetta Parte_1
Società Cooperativa.
Con vittoria delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
In via istruttoria: - rigettare le avverse richieste istruttorie per le ragioni di cui in narrativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
20.06.2005, con cui adiva il Tribunale di Sulmona Parte_1
pag. 4/30 convenendo in giudizio le società Cooperative edilizie e CP_1 [...]
al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di Parte_2
proprietà su n. 2 terreni siti nel Comune di CA IA (p.lla n. 248, fg.2 nonché quota di 1/6 della p.lla n. 117, fg. 2), con condanna di queste ultime alla restituzione dei fondi occupati ovvero al risarcimento del danno per equivalente pari al valore venale dei medesimi oltre, in ogni caso, al pagamento dell'indennizzo per la illegittima occupazione dei fondi.
A sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava che:
-con piano di lottizzazione approvato nel 1990 e realizzato nel Comune di
CA IA (AQ), in località , venne asservita un'intera area da CP_1
edificare ed urbanizzare (di mq. 44.525), su cui insistevano, tra gli altri, terreni di maggiore estensione appartenenti ai lottizzanti Essepi Costruzioni
s.a.s., poi fallita, e , oltre che pochi Parte_3
terreni di 5 persone fisiche, tra i quali quelli posseduti e in proprietà (da oltre vent'anni) dello stesso per un totale di circa mq. 844, Parte_1
identificati con le seguenti particelle in Catasto Terreni del Comune di
CA IA: mq. 620 in p.lla. n. 248 fg. 2, vendutogli nel 1981 da Pt_3
e restanti mq. 224 circa (pari ad 1/6 su 1.340) della p.lla. n. 117, fg.
[...]
2 -intestata a ed altri-; Persona_1
- nel suddetto piano, denominato (in cui i lottizzanti CP_1
rappresentavano oltre il 70% della proprietà/superficie), era previsto per i
'piccoli proprietari' che conferivano le loro quote, tra cui il Pt_1
l'assegnazione di un lotto edificabile (o 2), accorpando le relative superfici
(cfr. Relazione, all. 3 al fascicolo attoreo di prime cure).
Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute (dapprima di assegnazione di un lotto edificabile, poi di pagamento del dovuto indennizzo) dai pag. 5/30 responsabili delle Cooperative Edilizie subentrate ai soggetti lottizzanti e le reiterate richieste e solleciti, nessun corrispettivo/indennizzo, mediante assegnazione di terreni edificabili dell'identica potenzialità di quelli occupati o di somma equivalente al valore degli stessi, era stato reso al per l'occupazione, lo sfruttamento e l'utilizzazione delle sue terre. Pt_1
- L'illegittima acquisizione delle superfici del da parte dei lottizzanti Pt_1
prima e delle Cooperative edilizie e CP_1 Parte_2
e loro aventi causa poi, era stata resa possibile attraverso una serie di fusioni, frazionamenti, distacchi, accorpamenti e variazioni (e manipolazioni) di particelle catastali (senza titolo), che avevano generato nuove numerazioni e conseguenti incongrui trasferimenti.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle convenute
[...]
e la Controparte_4 [...]
, nonché della terza chiamata Controparte_1 [...]
(quale avente causa delle convenute ed attuale Controparte_5
detentore della ex p.lla n. 248 fg. 2) e ritenuta la natura documentale della causa, veniva fissata udienza per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con sentenza n. 119/2011 del 25.02.2011, il Tribunale di Sulmona rigettava le domande attoree ritenendo il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa la proprietà dei beni, non avendo l'attore fornito dimostrazione di un acquisto a titolo originario e, quanto alla domanda ex art. 936 c.c., non essendo state articolate prove atte a dimostrare la realizzazione di opere da parte di terzi, né la malafede degli stessi.
Condannava infine l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata Controparte_6
Controparte_7
pag. 6/30 Avverso tale sentenza, corretta a seguito di istanza ex art. 287 c.p.c. tramite l'inserimento nell'intestazione della convenuta Controparte_3
proponeva appello censurandola sulla
[...] Parte_1
scorta di due motivi volti a lamentare: a) la nullità della sentenza per aver il primo giudice completamente pretermesso (nell'epigrafe, nella parte motiva e nel dispositivo) la posizione della Controparte_1
per aver erroneamente indicato il nominativo dell'attore nel
[...]
dispositivo, nonché per ulteriori vizi che rendevano di difficile comprensione il provvedimento;
b) l'errata qualificazione della domanda quale azione di rivendicazione anziché restitutoria-risarcitoria, con conseguenti ricadute in termini di onere probatorio a carico dell'attore, comunque compromesso dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e dalla erronea valutazione delle risultanze documentali.
Resistevano all'appello la la Parte_4
e la Controparte_7 [...]
queste ultime formulando altresì appello incidentale. Controparte_1
Con sentenza n. 50/2018 pubblicata il 13.01.2018, questa Corte di Appello:
a) rigettava l'appello principale;
b) accoglieva l'appello incidentale promosso dalla estendendo in favore Controparte_1
della medesima la condanna del alla refusione delle spese di Parte_1
lite del primo grado;
c) condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle società appellate.
La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi: a) nel rilievo che la mancata menzione della Controparte_1
nell'intestazione, nel dispositivo e nel testo della decisione, non comportava la nullità della sentenza, costituendo ipotesi di errore pag. 7/30 emendabile con la procedura di correzione, essendo stato il contraddittorio regolarmente costituito;
b) la domanda dell'attore doveva essere qualificata quale esercizio dell'azione di rivendicazione, con i correlativi oneri probatori a carico del rivendicante;
c) tali oneri non erano stati assolti nel caso in esame, essendo insufficiente la prova documentale offerta dal rivendicante e non avendo il medesimo fornito la prova del proprio acquisto a titolo originario;
d) il solo capitolo di prova, dedotto dall'attore ai fini della prova del possesso, era generico e, conseguentemente, inammissibile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione sulla Parte_1
base di tre motivi, lamentando: 1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354, co. 1, c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio della coniuge del ricorrente, comproprietaria della p.lla 948 del fg. 2, che egli aveva acquistato con contratto del 1981 in comunione legale;
2) violazione degli artt. 24 n. 2 Cost.; 948 e 2697 I co. c.c.; 61 e 115 I co.
c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.
Con controricorso, resistevano le intimate Controparte_1
e CP_1 Controparte_8 [...]
Controparte_7
Con ordinanza n. 23591/2023 pubblicata il 02.08.2023, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, rigettava il primo motivo ed accoglieva il secondo, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente pag. 8/30 composizione affinché riesamini il materiale probatorio in atti e le istanze istruttorie alla luce dei principi indicati.
Il giudizio è stato riassunto da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 30.11.2023, con il quale ha chiesto a questo Collegio, previa ammissione delle istanze istruttorie, di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 119/2011 emessa dal Tribunale di Sulmona, conseguentemente accogliendo le domande restitutorie e/o risarcitorie originariamente proposte.
Con comparsa del 28.03.2024 si è costituita in giudizio la
[...]
, instando per il rigetto dell'appello in riassunzione Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e reiterando l'appello incidentale in relazione al vizio di omessa pronuncia già eccepito nel precedente giudizio di appello.
Non si sono costituite la Controparte_9
e la
[...] Controparte_7
dovendo pertanto dichiararsene la contumacia.
[...]
Con ordinanza dell'11.09.2024 veniva disposto espletamento di CTU tecnica - volta alla ricostruzione dello stato di fatto e giuridico dei terreni oggetto di causa, attuale ed antecedente l'operata lottizzazione, oltre che alla determinazione della effettiva consistenza e valore dei medesimi e alla quota di incidenza del relativo onere tra le Cooperative convenute – affidando il relativo incarico all'arch. Controparte_10
All'udienza del 16.05.2025, quindi, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
pag. 9/30 Tanto esposto, valga quanto segue.
Questo il principio di diritto espresso dalla ordinanza n. 23591/2023 della
Suprema Corte:
“La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione cioè dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti. Insomma, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia (Cass. n. 20880/2020). Si ammette così concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n.
2420/1965; n. 634/1964;n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È intuitivo essere del tutto superfluo risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n.
537/1962). Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. n.
28865/2021). Nel caso in esame, nonostante risulti dalla medesima pag. 10/30 sentenza che le porzioni interessate facevano parte di un piano di lottizzazione che aveva come maggiori conferenti i danti causa dei litiganti, la corte territoriale ha omesso ogni indagine in proposito, essendosi collocata nella prospettiva della probatio diabolica, evidentemente assunta come parametro unico e invariabile di assolvimento dell'onere a carico di rivendicante. Si ricorda che il riconoscimento della proprietà in capo a uno dei danti causa del rivendicante non deve essere necessariamente espresso, come si assume dalla nel controricorso, ma può Controparte_3
scaturire per implicito dalla linea difensiva o da altre peculiarità della vicenda, che, nella specie, l'attore aveva identificato nella ricomprensione delle particelle rivendicate nel piano di lottizzazione presentato dai rispettivi danti causa. Essendo l'esistenza di tale piano di lottizzazione un fatto acquisito, menzionato dalla stessa sentenza impugnata, da ciò derivava che la misura dell'onere probatorio imposto al rivendicante non avrebbe potuto essere definito in astratto, ma solo previa preliminare verifica dei termini della controversia, in rapporto ai principi sopra richiamati. Tale preventiva verifica è invece mancata, incorrendo pertanto la decisione anche nella violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame”.
Dovendo fare applicazione di siffatti principi, la Corte è chiamata dunque ad accertare la sussistenza del diritto di proprietà di sui Parte_1
terreni oggetto di rivendicazione (già p.lle n. 117 e n. 248, fg. 2, in Comune di CA IA).
Preliminarmente, si pone la necessità di ripercorrere brevemente le vicende cronologiche e catastali relative alle particelle interessate dall'opera di pag. 11/30 lottizzazione ” così come emergenti dalla ricostruzione CP_1
operata dal CTU.
In particolare:
a) la p.lla 248 era stata originata dalla 123/b a seguito del frazionamento tipo approvato dal Catasto de L'Aquila il 22.11.1978. A seguito del frazionamento catastale tipo n. 460 del 23.01.1991, detta p.lla, originariamente suddivisa nelle subalterne a), b) e c) in seguito soppresse, aveva poi dato origine ai mappali 279, 282 e 268, infine confluendo in parte - rispettivamente - nel lotto n. 7 (4.677 mq), nella superficie delle strade di servizio dell'intero lotto (mq. 5.157) e nel lotto n. 5 (2.114 mq).
Con variazione d'ufficio del 26.04.2004, la particella 268 veniva poi a confluire, per parte, nella p.lla 518.
b) La p.lla 117 (mq. 1.340), invece, era stata divisa in quattro subalterne, successivamente soppresse, delle quali la sub a), b) e c) confluivano nella
269, e la sub d) nella 265, successivamente confluiti in parte – rispettivamente - nei lotti n. 6 (mq. 7.056), e nel lotto n. 2 (mq. 4.070).
Quanto al soddisfacimento dell'onus probandi posto in capo all'attore, va anzitutto rilevato come non risulti sostanzialmente in contestazione la circostanza che il piano di lottizzazione fosse stato redatto per conto della società Essepi s.a.s. e della le quali Parte_3
rappresentavano il 72,23% della proprietà dell'area di intervento e che, così come illustrato nella relazione di accompagnamento al piano, la residua proprietà fosse rappresentata da cinque piccoli proprietari e che, proprio al fine di consentire a questi ultimi l'uso edificatorio delle relative quote, il piano prevedesse di destinare due lotti in cui accorpare tra loro le relative superfici (cfr. all. 3; fasc. I grado di parte appellante).
pag. 12/30 Parimenti, non risulta oggetto di contestazione l'originaria titolarità in capo ai rispettivi e pretesi danti causa delle due particelle, ossia che la p.lla 248 appartenesse a e che la p.lla 117 fosse di proprietà di Parte_3
, , e . Controparte_11 Per_2 CP_12 Per_1
A tali conclusioni deve, peraltro, pervenirsi sol che si consideri che, nell'aver acquisito i terreni, le cooperative convenute avessero, non solo avuto contezza della convenzione di lottizzazione, ma ne avessero altresì assunto i relativi obblighi, tra cui quello dell'assegnazione ai piccoli proprietari, tra cui il di appositi lotti in compensazione dei loro Pt_1
terreni (cfr. Rogito 23.03.1992 Rep. n. 112614 dei Not. Parte_5
prodotto dalla stessa cooperativa acquirente e allegato in copia sub. 4 al fascicolo depositato in Cassazione, nel quale si dà atto che la p.lla 117 era confluita per fusione, con altre, nella nuova 265, oggetto del trasferimento,
e che la venditrice Soc. Essepi Costruzioni si impegnava “a procedere entro sei mesi da oggi ad atto di stralcio o di divisione in forza del quale al titolare dei residui 4/24 venga assegnata la neoformata part. 286 obbligandosi altresì a tacitarne le pretese”).
Quanto alla p.lla 248, emerge dalla documentazione in atti che la medesima fosse stata oggetto di cessione, da parte di ed in favore di Parte_3
in virtù di atto di compravendita del 15.10.1981 a rogito Parte_1
notar di Pescara, rep. 20594, registrato a Pescara Persona_3
il 4.11.1981 al n. 7469/I e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II.
[...]
il 10.11.1981 ai nn. 14254/12002 (cfr. all. 1; fasc. I grado di parte Pt_6
appellante).
In relazione a tale p.lla, quindi, deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore in rivendicazione, non avendo peraltro le pag. 13/30 convenute allegato l'esistenza di un differente ed autonomo titolo di acquisto da opporre a quest'ultimo, dovendo dunque riconoscersi il diritto di proprietà del , per averla acquistata, peraltro sin dal 1981, Parte_1
dal precedente proprietario.
Diversi ordini di considerazioni si impongono, viceversa, in relazione alla p.lla 117.
Quest'ultima, in seguito all'intervenuto frazionamento, era stata ceduta da
Essepi Costruzioni s.a.s. la quale, con atto a rogito notar di Persona_4
Sulmona rep. 9476 registrato a Castel di Sangro il 4.01.1993 e trascritto il
12.01.1993 aveva trasferito la costituita p.lla 269 (in cui erano state fuse le particelle subalterne 117/a, la 117/b e la 117/c) alla Controparte_6
, mentre la particella 265 (in cui era stata ricompresa la
[...]
117/d) era stata ceduta alla con atto a rogito Controparte_9
notar di Pescara del 23.03.1992 registrato a Pescara il Persona_5
13.04.1992.
Emerge, tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU espletata che la società Essepi Costruzioni s.a.s. - dante causa delle cooperative convenute - fosse proprietaria, per atti pubblici, della particella
262, 116, 261, 259,118,123 e 161 e che si fosse erroneamente annessa anche l'intera p.lla 117, laddove, per atto notar del 12.05.1989 Per_6
Rep. 51485, ne aveva acquisito solo i 5/6 (cfr. all. 8, fasc. I grado parte appellante, nel quale si dà atto che la quota oggetto di trasferimento era quella che apparteneva, tra l'altro, a e Controparte_13 Controparte_14
ed era complessivamente pari ad 80/96, restando esclusa dalla cessione la quota di 20/24 di , non costituendo oggetto di Persona_1
trasferimento).
pag. 14/30 Ciò premesso, va rilevato come, al fine di dimostrare titolarità del diritto di proprietà della quota di 1/6 della predetta particella, parte attrice si fosse limitata a produrre una scrittura privata datata 18.12.1994 e sottoscritta da
, nella qualità di procuratore degli eredi di Persona_7 Per_1
.
[...]
Alcuna idoneità probatoria può, tuttavia, essere attribuita a tale scrittura privata in relazione alla asserita titolarità del bene in quanto, se da un lato la stessa non risulta avere data certa (in quanto non registrata, né trascritta), dall'altro il relativo contenuto evidenzia come in realtà si trattasse, non di un atto di cessione, bensì di una mera promessa di vendita (“il sig.
[...]
promette di vendere al sig. la quota di Persona_7 Parte_1
eredità dei suddetti eredi , quota pari ad 1/6 del terreno Persona_1
meglio descritto in catasto terreno PART. 1179 FG. 2 n. 117”; cfr. all. 2, fasc. di I grado di parte appellante).
E invero, “Non basta che sia data la prova di un titolo preminente rispetto a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse di titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà” (Cass. n. 28865/2021).
Dirimente, ai fini dell'accertamento della titolarità su detta p.lla, si rivela dunque l'accertamento circa la sussistenza di una sufficiente prova di un possesso ultraventennale esercitato dal Pt_1
Sul punto, va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti pag. 15/30 costitutivi della domanda nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile – assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. n. 20539/2017).
Come è noto, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rilevando a tal fine il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto, pertanto non saltuario né occasionale.
La Suprema Corte ha sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della pag. 16/30 cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.
174592/2015).
Tanto premesso, si ritiene di dover interamente condividere quanto già rilevato nella sentenza n. 50/2018 emessa da questa Corte in merito alla circostanza che l'attore odierno appellante si fosse sul punto limitato ad affermare di aver acquisito la proprietà di parte della p.lla 117 per intervenuta usucapione, all'uopo instando per l'ammissione di prova testimoniale articolata, sotto tale profilo, in un unico capitolo (“è vero che il sig. è proprietario e coltivatore di varie particelle di terreno Parte_1
in CA IA, tra cui, in località , v'erano la n. 248 Fg. 2 di mq CP_1
620 e la n. 117 Fg. 2 di mq 1340 di cui acquistava la quota di 1/6 appartenente a pagandone il prezzo, e di cui peraltro ha Persona_1
sempre avuto il possesso esclusivo per oltre vent'anni”).
Ora, in disparte la inammissibilità della articolata prova testimoniale in relazione all'acquisto in via negoziale di detta quota, concernendo ipotesi contrattuale per la quale la legge prevede la forma scritta ad substantiam, non può non evidenziarsi come, ai fini dell'usucapione, non sia sufficiente affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. n. 21873/2018).
Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver pag. 17/30 acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus"
(cfr. Cass. n. 9325/2011).
Sotto tale profilo, le allegazioni e le articolate prove per testi poste a fondamento della domanda di usucapione da parte attrice si mostrano del tutto generiche, prive di dettagli e soprattutto non consentono di ritenere debitamente rappresentati gli stessi presupposti del compimento, in proprio favore, dell'usucapione con riferimento ai presupposti sopra indicati, essendosi la parte limitata a dichiarare di possedere il compendio per cui è causa da oltre venti anni in qualità di proprietario e coltivatore diretto.
In particolare – premessa la difficoltà insita già nel concepire un possesso limitato alla sola quota di 1/6 del terreno, difettando in atti qualsiasi allegazione idonea a rappresentare le concrete modalità mediante cui lo stesso avrebbe avuto a manifestarsi - l'attore non ha chiarito a quale titolo abbia avuto la disponibilità del terreno, né tantomeno le modalità con cui sia stato immesso nel possesso del medesimo, non consentendo, quindi, a questa Corte di accertare l'animus possidendi né di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1163 c.c., a mente del quale il possesso rilevante ai fini dell'usucapione non deve essere violento né clandestino.
Pertanto, anche nell'ipotesi di ammissione delle relative istanze istruttorie e di positivo esperimento della prova testimoniale, non può non evidenziarsi come eventuali attività relative alla coltivazione del fondo (peraltro nemmeno opportunamente circostanziate né chiaramente riferite alla p.lla
117 nel relativo capitolo di prova) siano di per sé inidonee a dimostrare il pag. 18/30 concreto esercizio di un'autentica e perdurante signoria in fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da Cass. n. 6123/2020 e condiviso da questa
Corte), ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass. 17376/18; 18215/13).
In questa prospettiva, è stato precisato che l'accertamento del corpus possessionis va compiuto caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene e non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) e, quindi, considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario.
Ciò chiarito, le allegazioni attoree appaiono totalmente inidonee a rappresentare, già solo in via di mera prospettazione, la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione del fondo rivendicato. Invero, le stesse allegazioni circa l'attività di coltivazione sono prive di significativi dettagli o di collocazione spazio-temporale, sicché si palesano del tutto apodittiche. Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, l'attività di coltivazione allegata non è in alcun modo sufficiente a costituire un possesso utile ai fini dell'usucapione del bene, in quanto oltre a non essere chiarita in maniera precisa e circostanziata la collocazione temporale pag. 19/30 dell'inizio degli atti di coltivazione, si deve osservare come – quandanche provati - gli stessi, risolvendosi in forme minimali di utilizzo e di gestione del bene, non potrebbero in ogni caso giustificare l'usucapione del terreno in oggetto.
Pertanto, “mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso” (Cass. n. 28865/2021).
Volendo riassumere, dunque, il diritto di proprietà in capo al può Pt_1
essere unicamente riconosciuto in relazione alla p.lla 248, entro tale perimetro dovendo pertanto essere circoscritta ogni conseguente statuizione.
Tanto premesso, deve darsi atto, da un lato, della irreversibile trasformazione dei terreni quale risultante dall'asservimento della ex p.lla
248 al piano di lottizzazione e dalla conseguente CP_1
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risultando questa per buona parte occupata da una strada di uso pubblico (cfr. relazione di CTU); dall'altro, della avvenuta cessione, da parte di
[...]
ed in favore della società Controparte_4 [...]
di parte dei lotti derivanti dal frazionamento di Controparte_7
pag. 20/30 detta p.lla (cfr. atto pubblico del 16.10.2003 per Notaio , Persona_8
Rep. n. 19390 e Racc. n.
6.192 con il quale la prima cedeva alla seconda
“la piena proprietà degli immobili completati al rustico, siti nel Comune di
CA IA, facenti parte dei lotti B1 e B4 del complesso edilizio denominato “ lottizzazione ”). CP_1
Deve, altresì, darsi atto che, mentre il giudizio verso le cooperative convenute veniva introdotto con atto di citazione del 20.06.2005, la cessione dei 2 lotti edificati di cui alla p.lla 248 era avvenuta in data
16.10.2003 e, dunque, in epoca antecedente all'introduzione della domanda attorea.
Ciò premesso, constatata la natura irreversibile dell'avvenuto frazionamento e trasformazione del fondo - in parte oggetto di edificazione e successiva cessione a terzi ed in parte destinato ad ospitare stabilmente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di esso realizzate – oltre alla circostanza che tali eventi fossero antecedenti all'esperita azione di rivendica, ritiene questa Corte che non possa nel caso di specie pervenirsi ad una condanna delle convenute odierne appellate alla restituzione del bene oggetto di rivendicazione
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità appare tuttavia consolidata nel ritenere che “poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, già prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarà soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa (Cass. n. 6007/2019).
pag. 21/30 Peraltro, in un suo recente arresto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione;
al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda -potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualità- ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare” (Cass. n. 16683/2023).
Dovendo, dunque, procedersi alla qualificazione della domanda subordinata introdotta dall'attore odierno appellante, si ritiene che questa debba propriamente ricondursi alla seconda ipotesi, avendo il Pt_1
chiesto la condanna delle convenute alla restituzione dei fondi occupati “o, in caso di intervenuta radicale irreversibile trasformazione dei fondi, al pag. 22/30 pagamento dell'equivalente valore venale dei terreni usurpati”, oltre che al risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei medesimi, all'uopo allegando, oltre alla indebita acquisizione delle superfici di proprietà attorea, ulteriori profili di responsabilità delle parti convenute le quali, benché formalmente invitate e diffidate a rendere conto della acquisizione ed utilizzazione dei fondi in oggetto e a provvedere senza ritardo alla immediata restituzione, omettevano di dare riscontro alle relative istanze.
Laddove si consideri, da un lato, la prova documentate fornita da parte appellante in merito alle diffide dallo stesso inoltrate alle convenute ed antecedenti la cessione dei lotti edificati in favore della terza chiamata
(cfr. all. 10, raccomandata A/R del 06.05.2002; fasc. I Controparte_7
grado di parte appellante) e, dall'altro, la circostanza che le convenute non potessero non avere contezza della convenzione ripassata tra l'autrice della lottizzazione Essepi Costruzioni s.a.s. di LD D'IE & C. (dante causa delle due cooperative convenute) ed il Comune di CA IA (cfr. rogito 05.02.1992 rep. n. 112319, richiamato ed Parte_7
allegato per farne parte integrante al rogito di compravendita a ministero dello stesso Notaio in data 23.03.1992, Rep. n. 112614) e della “Relazione” di accompagnamento al IAno di Lottizzazione “ ” (cfr. all. 3, CP_1
fasc. I grado parte appellante nel quale si precisa che “i committenti del P. di L. hanno la maggior proprietà dell'area accorpata in particelle consistenti;
la residua proprietà è rappresentata da cinque piccoli proprietari e che “Al fine di consentire a questi l'uso edificatorio delle relative quote, il P. di L. prevede di destinare due lotti in cui vengono tra loro accorpate le superfici relative già depurate delle attrezzature”, il relativo “Schema delle pag. 23/30 aree e delle proprietà nell'area di intervento” indicando, tra le altre, la part. 248 del Fl. 2 di mq. 620. a nome di ) così come nella relativa Parte_1
planimetria denominata “Schema delle proprietà” (cfr. all. 4 fasc. di I grado parte appellante, nel quale la part. 248 di mq. 620 risulta sotto il nome
, deve ritenersi che, non solo le cooperative convenute Parte_1
fossero pienamente consapevoli di occupare la superficie di proprietà del senza alcun titolo, ma che queste avessero, ciononostante, Pt_1
provveduto a realizzare le opere di urbanizzazione e successivamente ceduto parte delle aree edificate, di fatto rendendo più difficoltosa la possibilità per il proprietario di agire per il recupero del bene ed in assenza di qualsivoglia misura compensatoria.
Siffatte condotte non possono non evidenziare una palese violazione del generale canone di correttezza e buona fede in senso oggettivo ex art. 1175
c.c., il quale avrebbe viceversa imposto alle convenute di preservare gli interessi della controparte, quantomeno riconoscendo alla medesima una parte dei due lotti destinati ai cinque proprietari con superfici inferiori al lotto minimo richiesto dalle norme al fine di consentire anche a questi ultimi l'uso edificatorio delle rispettive quote, così come previsto dal piano di lottizzazione a monte.
Alla accertata responsabilità delle convenute e Controparte_1 [...]
deve, pertanto, seguire la condanna di queste Controparte_4
ultime al pagamento del controvalore dei fondi usurpati (con esclusione della terza chiamata Controparte_15
dal momento che l'esame degli atti processuali non permette di
[...]
ritenere che il abbia inteso estendere la richiesta di condanna nei Pt_1
pag. 24/30 confronti di quest'ultima, nei cui confronti non appare peraltro siano stati dedotti eventuali profili di responsabilità).
Condanna che, in quanto riferibile ad evento dannoso imputabile alle condotte di entrambe le parti, deve essere disposta in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.
In relazione al quantum, si ritiene di dover condividere la preferenza accordata dal CTU all'adozione del criterio di stima a “valore di trasformazione” il luogo di quello per “confronto diretto”, giustificato dalla scarsa reperibilità di atti di compravendita sul territorio di CA IA (AQ)
e dalla sostanziale inesistenza di transazioni commerciali per terreni similari, oltre che dalla necessità di una stima che tenga in considerazione i fattori tecnico-economici intervenuti nella trasformazione del territorio.
Applicando detto criterio alla sola consistenza della particella 248 di mq.
620 e considerando una superficie residenziale secondo gli indici di piano di mq. 337, il CTU perveniva a determinare il valore del terreno in misura pari ad €. 55.000,00, corrispondente ad un valore commerciale unitario di
€. 88,00/mq.
A tal proposito deve, tuttavia, rilevarsi che - come, correttamente rilevato da parte della difesa appellata - nel calcolare il valore dell'area, il CTU abbia omesso di sottrarre dal valore del fabbricato la voce di costo K2
(oneri professionali).
Ricalcolando, quindi, il valore facendo applicazione delle modalità di calcolo e dei parametri individuati nella relazione di CTU (alla quale si rinvia per ciò che concerne l'illustrazione dell'equazione risolutiva del procedimento estimativo a valore di trasformazione, nonché la concreta determinazione dei singoli parametri utilizzati) e tenendo conto del valore pag. 25/30 di trasformazione Vf (pari ad € 446.525,00), dei valori K1 (pari ad €
337.000,00), K2 (pari ad € 26.960,00) e K3 (pari ad € 20.350,00) e del valore Pl ( pari ad € 26.960,00) si ha: valore area = 446.525,00 –
[(337.000 + 26.960 + 20.350) + 26.960]/1,0816 = € 32.595,00 corrispondente ad un valore commerciale unitario di €. 52,75/mq.
Detto importo, costituente debito di valore scaturito dall'illecito extracontrattuale altrui, deve essere incrementato con rivalutazione monetaria ed interessi legali (in tal senso ex multis Cass. n. 39376/2021, a mente del quale “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto -
e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi”).
Ne consegue che dovranno essere calcolati gli interessi compensativi sulla somma di € 32.595,00, devalutata alla data dell'illecito (15.05.2002, data corrispondente all'avvenuta ricezione della lettera di intimazione da parte del corrispondente al momento in cui l'occupazione dei fondi Pt_1
diveniva illegittima) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U.
Sent. n. 1712/1995).
pag. 26/30 Dal giorno di pubblicazione della presenza sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Di contro, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per disporre la condanna delle cooperative convenute al pagamento del risarcimento per l'occupazione illegittima del fondo di proprietà dell'attore.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di legittimità a mente della quale, “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo […] ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere della prova di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr.
Cass. n. 14268/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, se da un lato deve ritenersi che l'attore non abbia fornito prova del pregiudizio subito, dall'altro, deve ritenersi che la pretesa risulti carente già sul piano assertorio, essendosi questi sul punto limitato a richiedere il risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei fondi senza che fossero in alcun modo prospettati quegli elementi fattuali minimi idonei a sorreggere l'applicazione del meccanismo presuntivo.
In conclusione, l'accoglimento – ancorché parziale – dell'appello, deve condurre alla riforma della sentenza impugnata nel senso di riconoscere il diritto di proprietà dell'attore in riassunzione sul terreno di cui alla ex p.lla pag. 27/30 n. 248, fg. 2 in Comune di CApia e, per l'effetto, condannare le convenute in riassunzione al pagamento del risarcimento per equivalente, determinato in € 32.595,00, con devalutazione e successivo riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini sopra indicati.
L'esito complessivo della lite e la risultante riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma.
L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale riproposto in questa sede da parte di in Controparte_1
quanto logicamente subordinato alla soccombenza dell'attore in riassunzione.
Le spese del giudizio, nei vari gradi nei quali si è articolato, seguono la soccombenza delle convenute in riassunzione e Controparte_1 [...]
tanto nei confronti di che, Controparte_4 Parte_1
quanto alla seconda, della terza chiamata Controparte_15
e si liquidano come in dispositivo, in
[...]
applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tempo per tempo vigenti e secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum, valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 23591/2023 sull'appello proposto dalla Pt_1
pag. 28/30 avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 119/2011, così Pt_1
decide:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
Controparte_15
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto di proprietà di sul terreno di cui alla ex p.lla n. 248, fg. 2 in Comune di Parte_1
CApia (AQ) e, per l'effetto, condanna le convenute in riassunzione e in solido fra Controparte_1 Controparte_4
loro, al pagamento in favore del primo del risarcimento per equivalente, determinato in € 32.595,00, con devalutazione, rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione;
3) condanna e in Controparte_1 Controparte_4
solido tra loro, a rifondere a le spese del giudizio, che liquida Parte_1
in € 4.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 9.515,00 per il giudizio di appello, in € 5.250,00 per il giudizio di cassazione ed in € 9.991 (queste ultime in favore del suo procuratore antistatario) per la fase di rinvio, oltre a oltre rimborso forfettario del 15% ed Iva e Cap come per legge, da applicarsi su tutti gli importi liquidati;
4) condanna a rifondere alla terza Controparte_4
chiamata le spese Controparte_15
del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 9515,00 per il giudizio di appello, euro 5250,00 per il giudizio di cassazione, esclusa la fase di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15% ed
Iva e Cap come per legge, da applicarsi su tutti gli importi liquidati.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025.
pag. 29/30 Il Consigliere relatore/estensore
Alberto Iachini Bellisarii
pag. 30/30
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1206/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cass. n. 23591/2023, iscritta al n. 1206/2023
R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 14.05.2025 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall' avv. Margherita Faraglia, Parte_1
del Foro di Sulmona, con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del proprio difensore, giusta procura in atti;
attore in riassunzione e
, in Controparte_1
persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in Pescara alla IAzza
G. Garibaldi n. 46 presso lo studio dell'avv. Renata Sulli, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni
Stramenga, giusta procura in atti;
convenuta in riassunzione nonchè [...]
Controparte_2
convenute in riassunzione- non costituite
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 e s.s. c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23591/2023 del 02.08.2023, che ha cassato la sentenza di appello n. 50/2018 della Corte di Appello di L'Aquila del
13.01.2018, emessa nel giudizio iscritto al n. 846/2011 R.G., di conferma della sentenza del Tribunale di Sulmona n. 119/2011 del 25.02.2011, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 702/2005 R.G.
CONCLUSIONI: per l'attore in riassunzione : “IAccia a Codesta Ecc.ma Corte Parte_1
di Appello di L'Aquila, quale giudice di rinvio (designato dalla Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 23591/2023 pubblicata in data 02.08.2023 nel giudizio n. 9338/2018), in diversa composizione rispetto al Collegio che ha emesso la sentenza n. 50/2018 pubblicata il 13.01.2018, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e fatta applicazione del principio di diritto e dei rilievi enunciati dalla ordinanza della Suprema Corte predetta:
1)- dichiarare nulla e priva di effetti inter partes l'impugnata sentenza, con ogni conseguenziale provvedimento, anche sulle spese del grado di giudizio, in caso d' opposizione e resistenza.
2)- in totale riforma dell'impugnata sentenza: in via istruttoria ammettere i mezzi di prova richiesti nel corso del giudizio di I grado, e reiterati nelle conclusioni, che qui si trascrivono: ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle cooperative pag. 2/30 convenute e la prova testimoniale sulle circostanze articolate in separati e specifici capitoli e con i testi indicati, di cui alla memoria istruttoria
28.05.2007 e riportati nel paragrafo precedente;
nel merito, esaminati i titoli di provenienza e gli atti prodotti, espletati gli accertamenti richiesti, e riconosciuto il diritto di proprietà del Parte_1
sulla particella già n. 248 fg.17 in Comune di CA IA, di mq. 620, nonché il diritto sulla quota di 1/6 della part. n. 117 di mq. 1.340, e che, di contro, non esistono sulle medesime diritti concorrenti né validi ed efficaci titoli di provenienza o trasferimento in capo agli attuali detentori né a terzi, dichiarare che i convenuti non hanno diritto alcuno sulle res in narrativa e pertanto condannarli alla restituzione dei fondi occupati nella piena disponibilità del titolare o, in caso di intervenuta radicale Parte_1
irreversibile trasformazione dei fondi, al pagamento dell'equivalente valore venale dei terreni usurpati, che si indica in complessivi Euro 43.000,00 salva la maggiore o diversa somma ritenuta congrua in corso di causa, a seguito della espletanda istruttoria, con rivalutazione e interessi legali, nonché sempre e comunque al risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei fondi stessi con vittoria di spese diritti e onorari del giudizio."
Con vittoria di Spese del doppio grado di giudizio.
Con la condanna delle cooperative convenute a rifondere al Sig. le Pt_1
spese, indicate nella nota che si allega (all. 4), del grado svoltosi dinanzi alla Corte di cassazione e con la condanna a rifondere al sottoscritto difensore antistatario dell'odierno concludente le spese tutte del presente grado di giudizio di rinvio.
pag. 3/30 3) In via del tutto gradata, nella denegata ipotesi di non rinnovazione del giudizio, e salvo gravame, riformare il punto 2 della sentenza appellata, circa il regolamento delle spese, con la integrale compensazione”;
per la convenuta in riassunzione Controparte_1
,
[...]
“Nel merito:
- rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 119/11 del Tribunale di
Sulmona (Giudice Dott. Massimo Marasca) in relazione ad entrambi i motivi addotti dall'appellante, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, nel merito, la sentenza impugnata;
- accogliere l'appello incidentale e, dandosi atto della modifica operata dal
Giudice di Primo Grado con il provvedimento 20.7.2011, per l'effetto, riformare la predetta sentenza, in ordine alla omessa pronuncia così come spiegata in premessa e, per l'effetto, estendere gli effetti della pronuncia del
Giudice del Tribunale di Sulmona anche in favore della
[...]
, con la condanna del Sig. Controparte_3
alla refusione delle spese di lite anche in favore della predetta Parte_1
Società Cooperativa.
Con vittoria delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.
In via istruttoria: - rigettare le avverse richieste istruttorie per le ragioni di cui in narrativa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La vicenda processuale in esame trae origine dall'atto di citazione del
20.06.2005, con cui adiva il Tribunale di Sulmona Parte_1
pag. 4/30 convenendo in giudizio le società Cooperative edilizie e CP_1 [...]
al fine di veder riconosciuto il proprio diritto di Parte_2
proprietà su n. 2 terreni siti nel Comune di CA IA (p.lla n. 248, fg.2 nonché quota di 1/6 della p.lla n. 117, fg. 2), con condanna di queste ultime alla restituzione dei fondi occupati ovvero al risarcimento del danno per equivalente pari al valore venale dei medesimi oltre, in ogni caso, al pagamento dell'indennizzo per la illegittima occupazione dei fondi.
A sostegno della propria domanda, l'attore rappresentava che:
-con piano di lottizzazione approvato nel 1990 e realizzato nel Comune di
CA IA (AQ), in località , venne asservita un'intera area da CP_1
edificare ed urbanizzare (di mq. 44.525), su cui insistevano, tra gli altri, terreni di maggiore estensione appartenenti ai lottizzanti Essepi Costruzioni
s.a.s., poi fallita, e , oltre che pochi Parte_3
terreni di 5 persone fisiche, tra i quali quelli posseduti e in proprietà (da oltre vent'anni) dello stesso per un totale di circa mq. 844, Parte_1
identificati con le seguenti particelle in Catasto Terreni del Comune di
CA IA: mq. 620 in p.lla. n. 248 fg. 2, vendutogli nel 1981 da Pt_3
e restanti mq. 224 circa (pari ad 1/6 su 1.340) della p.lla. n. 117, fg.
[...]
2 -intestata a ed altri-; Persona_1
- nel suddetto piano, denominato (in cui i lottizzanti CP_1
rappresentavano oltre il 70% della proprietà/superficie), era previsto per i
'piccoli proprietari' che conferivano le loro quote, tra cui il Pt_1
l'assegnazione di un lotto edificabile (o 2), accorpando le relative superfici
(cfr. Relazione, all. 3 al fascicolo attoreo di prime cure).
Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute (dapprima di assegnazione di un lotto edificabile, poi di pagamento del dovuto indennizzo) dai pag. 5/30 responsabili delle Cooperative Edilizie subentrate ai soggetti lottizzanti e le reiterate richieste e solleciti, nessun corrispettivo/indennizzo, mediante assegnazione di terreni edificabili dell'identica potenzialità di quelli occupati o di somma equivalente al valore degli stessi, era stato reso al per l'occupazione, lo sfruttamento e l'utilizzazione delle sue terre. Pt_1
- L'illegittima acquisizione delle superfici del da parte dei lottizzanti Pt_1
prima e delle Cooperative edilizie e CP_1 Parte_2
e loro aventi causa poi, era stata resa possibile attraverso una serie di fusioni, frazionamenti, distacchi, accorpamenti e variazioni (e manipolazioni) di particelle catastali (senza titolo), che avevano generato nuove numerazioni e conseguenti incongrui trasferimenti.
Instauratosi il contraddittorio con la costituzione delle convenute
[...]
e la Controparte_4 [...]
, nonché della terza chiamata Controparte_1 [...]
(quale avente causa delle convenute ed attuale Controparte_5
detentore della ex p.lla n. 248 fg. 2) e ritenuta la natura documentale della causa, veniva fissata udienza per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
Con sentenza n. 119/2011 del 25.02.2011, il Tribunale di Sulmona rigettava le domande attoree ritenendo il mancato soddisfacimento dell'onere probatorio circa la proprietà dei beni, non avendo l'attore fornito dimostrazione di un acquisto a titolo originario e, quanto alla domanda ex art. 936 c.c., non essendo state articolate prove atte a dimostrare la realizzazione di opere da parte di terzi, né la malafede degli stessi.
Condannava infine l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta e della terza chiamata Controparte_6
Controparte_7
pag. 6/30 Avverso tale sentenza, corretta a seguito di istanza ex art. 287 c.p.c. tramite l'inserimento nell'intestazione della convenuta Controparte_3
proponeva appello censurandola sulla
[...] Parte_1
scorta di due motivi volti a lamentare: a) la nullità della sentenza per aver il primo giudice completamente pretermesso (nell'epigrafe, nella parte motiva e nel dispositivo) la posizione della Controparte_1
per aver erroneamente indicato il nominativo dell'attore nel
[...]
dispositivo, nonché per ulteriori vizi che rendevano di difficile comprensione il provvedimento;
b) l'errata qualificazione della domanda quale azione di rivendicazione anziché restitutoria-risarcitoria, con conseguenti ricadute in termini di onere probatorio a carico dell'attore, comunque compromesso dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti e dalla erronea valutazione delle risultanze documentali.
Resistevano all'appello la la Parte_4
e la Controparte_7 [...]
queste ultime formulando altresì appello incidentale. Controparte_1
Con sentenza n. 50/2018 pubblicata il 13.01.2018, questa Corte di Appello:
a) rigettava l'appello principale;
b) accoglieva l'appello incidentale promosso dalla estendendo in favore Controparte_1
della medesima la condanna del alla refusione delle spese di Parte_1
lite del primo grado;
c) condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle società appellate.
La motivazione esplicitata in sentenza era consistita, in sintesi: a) nel rilievo che la mancata menzione della Controparte_1
nell'intestazione, nel dispositivo e nel testo della decisione, non comportava la nullità della sentenza, costituendo ipotesi di errore pag. 7/30 emendabile con la procedura di correzione, essendo stato il contraddittorio regolarmente costituito;
b) la domanda dell'attore doveva essere qualificata quale esercizio dell'azione di rivendicazione, con i correlativi oneri probatori a carico del rivendicante;
c) tali oneri non erano stati assolti nel caso in esame, essendo insufficiente la prova documentale offerta dal rivendicante e non avendo il medesimo fornito la prova del proprio acquisto a titolo originario;
d) il solo capitolo di prova, dedotto dall'attore ai fini della prova del possesso, era generico e, conseguentemente, inammissibile.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione sulla Parte_1
base di tre motivi, lamentando: 1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 354, co. 1, c.p.c. per la mancata partecipazione al giudizio della coniuge del ricorrente, comproprietaria della p.lla 948 del fg. 2, che egli aveva acquistato con contratto del 1981 in comunione legale;
2) violazione degli artt. 24 n. 2 Cost.; 948 e 2697 I co. c.c.; 61 e 115 I co.
c.p.c.; 3) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.
Con controricorso, resistevano le intimate Controparte_1
e CP_1 Controparte_8 [...]
Controparte_7
Con ordinanza n. 23591/2023 pubblicata il 02.08.2023, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, rigettava il primo motivo ed accoglieva il secondo, dichiarando assorbito il terzo e, per l'effetto, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte in differente pag. 8/30 composizione affinché riesamini il materiale probatorio in atti e le istanze istruttorie alla luce dei principi indicati.
Il giudizio è stato riassunto da con atto di citazione in Parte_1
riassunzione del 30.11.2023, con il quale ha chiesto a questo Collegio, previa ammissione delle istanze istruttorie, di conformarsi alle statuizioni del giudice di legittimità, di cui si dirà, accogliendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 119/2011 emessa dal Tribunale di Sulmona, conseguentemente accogliendo le domande restitutorie e/o risarcitorie originariamente proposte.
Con comparsa del 28.03.2024 si è costituita in giudizio la
[...]
, instando per il rigetto dell'appello in riassunzione Controparte_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto e reiterando l'appello incidentale in relazione al vizio di omessa pronuncia già eccepito nel precedente giudizio di appello.
Non si sono costituite la Controparte_9
e la
[...] Controparte_7
dovendo pertanto dichiararsene la contumacia.
[...]
Con ordinanza dell'11.09.2024 veniva disposto espletamento di CTU tecnica - volta alla ricostruzione dello stato di fatto e giuridico dei terreni oggetto di causa, attuale ed antecedente l'operata lottizzazione, oltre che alla determinazione della effettiva consistenza e valore dei medesimi e alla quota di incidenza del relativo onere tra le Cooperative convenute – affidando il relativo incarico all'arch. Controparte_10
All'udienza del 16.05.2025, quindi, questa Corte riservava la causa a decisione con assegnazioni di termini (60+20) ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
pag. 9/30 Tanto esposto, valga quanto segue.
Questo il principio di diritto espresso dalla ordinanza n. 23591/2023 della
Suprema Corte:
“La giurisprudenza può dirsi ormai pacificamente orientata nel senso che la probatio diabolica, la dimostrazione cioè dell'acquisto legittimo dei danti causa all'infinito, fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio necessario per la vittoria giudiziale del rivendicante. Il limite della esigenza probatoria a carico del rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e cioè da una figura di prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle contestazioni fra i contendenti. Insomma, la distribuzione dell'onere della prova e la valutazione del materiale probatorio debbono essere adeguate alle esigenze della controversia (Cass. n. 20880/2020). Si ammette così concordemente che il rigore probatorio a carico dell'attore in rivendicazione trova temperamento nella ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto (Cass. n.
2420/1965; n. 634/1964;n. 1925/1997; n. 5487/2002; n. 5852/2006). È intuitivo essere del tutto superfluo risalire nel tempo al periodo occorrente per l'usucapione, se il titolo di uno dei danti causa dell'attore sia riconosciuto come valido ed efficace dal convenuto in revindica (Cass. n.
537/1962). Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti (Cass. n.
28865/2021). Nel caso in esame, nonostante risulti dalla medesima pag. 10/30 sentenza che le porzioni interessate facevano parte di un piano di lottizzazione che aveva come maggiori conferenti i danti causa dei litiganti, la corte territoriale ha omesso ogni indagine in proposito, essendosi collocata nella prospettiva della probatio diabolica, evidentemente assunta come parametro unico e invariabile di assolvimento dell'onere a carico di rivendicante. Si ricorda che il riconoscimento della proprietà in capo a uno dei danti causa del rivendicante non deve essere necessariamente espresso, come si assume dalla nel controricorso, ma può Controparte_3
scaturire per implicito dalla linea difensiva o da altre peculiarità della vicenda, che, nella specie, l'attore aveva identificato nella ricomprensione delle particelle rivendicate nel piano di lottizzazione presentato dai rispettivi danti causa. Essendo l'esistenza di tale piano di lottizzazione un fatto acquisito, menzionato dalla stessa sentenza impugnata, da ciò derivava che la misura dell'onere probatorio imposto al rivendicante non avrebbe potuto essere definito in astratto, ma solo previa preliminare verifica dei termini della controversia, in rapporto ai principi sopra richiamati. Tale preventiva verifica è invece mancata, incorrendo pertanto la decisione anche nella violazione dell'art. 2697 c.c., fondatamente denunciata con il motivo in esame”.
Dovendo fare applicazione di siffatti principi, la Corte è chiamata dunque ad accertare la sussistenza del diritto di proprietà di sui Parte_1
terreni oggetto di rivendicazione (già p.lle n. 117 e n. 248, fg. 2, in Comune di CA IA).
Preliminarmente, si pone la necessità di ripercorrere brevemente le vicende cronologiche e catastali relative alle particelle interessate dall'opera di pag. 11/30 lottizzazione ” così come emergenti dalla ricostruzione CP_1
operata dal CTU.
In particolare:
a) la p.lla 248 era stata originata dalla 123/b a seguito del frazionamento tipo approvato dal Catasto de L'Aquila il 22.11.1978. A seguito del frazionamento catastale tipo n. 460 del 23.01.1991, detta p.lla, originariamente suddivisa nelle subalterne a), b) e c) in seguito soppresse, aveva poi dato origine ai mappali 279, 282 e 268, infine confluendo in parte - rispettivamente - nel lotto n. 7 (4.677 mq), nella superficie delle strade di servizio dell'intero lotto (mq. 5.157) e nel lotto n. 5 (2.114 mq).
Con variazione d'ufficio del 26.04.2004, la particella 268 veniva poi a confluire, per parte, nella p.lla 518.
b) La p.lla 117 (mq. 1.340), invece, era stata divisa in quattro subalterne, successivamente soppresse, delle quali la sub a), b) e c) confluivano nella
269, e la sub d) nella 265, successivamente confluiti in parte – rispettivamente - nei lotti n. 6 (mq. 7.056), e nel lotto n. 2 (mq. 4.070).
Quanto al soddisfacimento dell'onus probandi posto in capo all'attore, va anzitutto rilevato come non risulti sostanzialmente in contestazione la circostanza che il piano di lottizzazione fosse stato redatto per conto della società Essepi s.a.s. e della le quali Parte_3
rappresentavano il 72,23% della proprietà dell'area di intervento e che, così come illustrato nella relazione di accompagnamento al piano, la residua proprietà fosse rappresentata da cinque piccoli proprietari e che, proprio al fine di consentire a questi ultimi l'uso edificatorio delle relative quote, il piano prevedesse di destinare due lotti in cui accorpare tra loro le relative superfici (cfr. all. 3; fasc. I grado di parte appellante).
pag. 12/30 Parimenti, non risulta oggetto di contestazione l'originaria titolarità in capo ai rispettivi e pretesi danti causa delle due particelle, ossia che la p.lla 248 appartenesse a e che la p.lla 117 fosse di proprietà di Parte_3
, , e . Controparte_11 Per_2 CP_12 Per_1
A tali conclusioni deve, peraltro, pervenirsi sol che si consideri che, nell'aver acquisito i terreni, le cooperative convenute avessero, non solo avuto contezza della convenzione di lottizzazione, ma ne avessero altresì assunto i relativi obblighi, tra cui quello dell'assegnazione ai piccoli proprietari, tra cui il di appositi lotti in compensazione dei loro Pt_1
terreni (cfr. Rogito 23.03.1992 Rep. n. 112614 dei Not. Parte_5
prodotto dalla stessa cooperativa acquirente e allegato in copia sub. 4 al fascicolo depositato in Cassazione, nel quale si dà atto che la p.lla 117 era confluita per fusione, con altre, nella nuova 265, oggetto del trasferimento,
e che la venditrice Soc. Essepi Costruzioni si impegnava “a procedere entro sei mesi da oggi ad atto di stralcio o di divisione in forza del quale al titolare dei residui 4/24 venga assegnata la neoformata part. 286 obbligandosi altresì a tacitarne le pretese”).
Quanto alla p.lla 248, emerge dalla documentazione in atti che la medesima fosse stata oggetto di cessione, da parte di ed in favore di Parte_3
in virtù di atto di compravendita del 15.10.1981 a rogito Parte_1
notar di Pescara, rep. 20594, registrato a Pescara Persona_3
il 4.11.1981 al n. 7469/I e trascritto presso la Conservatoria dei RR. II.
[...]
il 10.11.1981 ai nn. 14254/12002 (cfr. all. 1; fasc. I grado di parte Pt_6
appellante).
In relazione a tale p.lla, quindi, deve ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incombente sull'attore in rivendicazione, non avendo peraltro le pag. 13/30 convenute allegato l'esistenza di un differente ed autonomo titolo di acquisto da opporre a quest'ultimo, dovendo dunque riconoscersi il diritto di proprietà del , per averla acquistata, peraltro sin dal 1981, Parte_1
dal precedente proprietario.
Diversi ordini di considerazioni si impongono, viceversa, in relazione alla p.lla 117.
Quest'ultima, in seguito all'intervenuto frazionamento, era stata ceduta da
Essepi Costruzioni s.a.s. la quale, con atto a rogito notar di Persona_4
Sulmona rep. 9476 registrato a Castel di Sangro il 4.01.1993 e trascritto il
12.01.1993 aveva trasferito la costituita p.lla 269 (in cui erano state fuse le particelle subalterne 117/a, la 117/b e la 117/c) alla Controparte_6
, mentre la particella 265 (in cui era stata ricompresa la
[...]
117/d) era stata ceduta alla con atto a rogito Controparte_9
notar di Pescara del 23.03.1992 registrato a Pescara il Persona_5
13.04.1992.
Emerge, tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle risultanze della CTU espletata che la società Essepi Costruzioni s.a.s. - dante causa delle cooperative convenute - fosse proprietaria, per atti pubblici, della particella
262, 116, 261, 259,118,123 e 161 e che si fosse erroneamente annessa anche l'intera p.lla 117, laddove, per atto notar del 12.05.1989 Per_6
Rep. 51485, ne aveva acquisito solo i 5/6 (cfr. all. 8, fasc. I grado parte appellante, nel quale si dà atto che la quota oggetto di trasferimento era quella che apparteneva, tra l'altro, a e Controparte_13 Controparte_14
ed era complessivamente pari ad 80/96, restando esclusa dalla cessione la quota di 20/24 di , non costituendo oggetto di Persona_1
trasferimento).
pag. 14/30 Ciò premesso, va rilevato come, al fine di dimostrare titolarità del diritto di proprietà della quota di 1/6 della predetta particella, parte attrice si fosse limitata a produrre una scrittura privata datata 18.12.1994 e sottoscritta da
, nella qualità di procuratore degli eredi di Persona_7 Per_1
.
[...]
Alcuna idoneità probatoria può, tuttavia, essere attribuita a tale scrittura privata in relazione alla asserita titolarità del bene in quanto, se da un lato la stessa non risulta avere data certa (in quanto non registrata, né trascritta), dall'altro il relativo contenuto evidenzia come in realtà si trattasse, non di un atto di cessione, bensì di una mera promessa di vendita (“il sig.
[...]
promette di vendere al sig. la quota di Persona_7 Parte_1
eredità dei suddetti eredi , quota pari ad 1/6 del terreno Persona_1
meglio descritto in catasto terreno PART. 1179 FG. 2 n. 117”; cfr. all. 2, fasc. di I grado di parte appellante).
E invero, “Non basta che sia data la prova di un titolo preminente rispetto a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse di titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà” (Cass. n. 28865/2021).
Dirimente, ai fini dell'accertamento della titolarità su detta p.lla, si rivela dunque l'accertamento circa la sussistenza di una sufficiente prova di un possesso ultraventennale esercitato dal Pt_1
Sul punto, va preliminarmente osservato che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la valutazione della prova dei fatti pag. 15/30 costitutivi della domanda nelle cause di usucapione – ferma l'applicazione della regola della “preponderanza dell'evidenza” o “del più probabile che non” propria del processo civile – assume una connotazione di particolare rigore, atteso che “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento –anche sul piano probatorio– della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. n. 20539/2017).
Come è noto, poiché il possesso possa valere ai fini dell'usucapione occorre che lo stesso sia palese e non violento (art. 1163 c.c.), non rilevando a tal fine il possesso eventualmente conseguito nell'ignoranza dell'avente diritto o allorquando l'avente diritto si trovi nella oggettiva impossibilità di conoscere chi altri eserciti il possesso sul bene. Né, tantomeno, rileva il possesso eventualmente conseguito con violenza, ovvero mediante atti arbitrari che si concretano nello spoglio del precedente possessore. Il possesso deve inoltre essere continuo e ininterrotto, pertanto non saltuario né occasionale.
La Suprema Corte ha sancito che per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della pag. 16/30 cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n.
174592/2015).
Tanto premesso, si ritiene di dover interamente condividere quanto già rilevato nella sentenza n. 50/2018 emessa da questa Corte in merito alla circostanza che l'attore odierno appellante si fosse sul punto limitato ad affermare di aver acquisito la proprietà di parte della p.lla 117 per intervenuta usucapione, all'uopo instando per l'ammissione di prova testimoniale articolata, sotto tale profilo, in un unico capitolo (“è vero che il sig. è proprietario e coltivatore di varie particelle di terreno Parte_1
in CA IA, tra cui, in località , v'erano la n. 248 Fg. 2 di mq CP_1
620 e la n. 117 Fg. 2 di mq 1340 di cui acquistava la quota di 1/6 appartenente a pagandone il prezzo, e di cui peraltro ha Persona_1
sempre avuto il possesso esclusivo per oltre vent'anni”).
Ora, in disparte la inammissibilità della articolata prova testimoniale in relazione all'acquisto in via negoziale di detta quota, concernendo ipotesi contrattuale per la quale la legge prevede la forma scritta ad substantiam, non può non evidenziarsi come, ai fini dell'usucapione, non sia sufficiente affermare di aver posseduto il bene per oltre vent'anni: l'espressione "aver posseduto per oltre vent'anni" è talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie. Infatti, colui che afferma di aver usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando abbia cominciato a possedere uti dominus, non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (cfr. Cass. n. 21873/2018).
Costituisce, invero, orientamento consolidato quello secondo cui "il possesso continuato e indisturbato va dimostrato da chi pretende di aver pag. 17/30 acquistato il bene per usucapione" e "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus"
(cfr. Cass. n. 9325/2011).
Sotto tale profilo, le allegazioni e le articolate prove per testi poste a fondamento della domanda di usucapione da parte attrice si mostrano del tutto generiche, prive di dettagli e soprattutto non consentono di ritenere debitamente rappresentati gli stessi presupposti del compimento, in proprio favore, dell'usucapione con riferimento ai presupposti sopra indicati, essendosi la parte limitata a dichiarare di possedere il compendio per cui è causa da oltre venti anni in qualità di proprietario e coltivatore diretto.
In particolare – premessa la difficoltà insita già nel concepire un possesso limitato alla sola quota di 1/6 del terreno, difettando in atti qualsiasi allegazione idonea a rappresentare le concrete modalità mediante cui lo stesso avrebbe avuto a manifestarsi - l'attore non ha chiarito a quale titolo abbia avuto la disponibilità del terreno, né tantomeno le modalità con cui sia stato immesso nel possesso del medesimo, non consentendo, quindi, a questa Corte di accertare l'animus possidendi né di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 1163 c.c., a mente del quale il possesso rilevante ai fini dell'usucapione non deve essere violento né clandestino.
Pertanto, anche nell'ipotesi di ammissione delle relative istanze istruttorie e di positivo esperimento della prova testimoniale, non può non evidenziarsi come eventuali attività relative alla coltivazione del fondo (peraltro nemmeno opportunamente circostanziate né chiaramente riferite alla p.lla
117 nel relativo capitolo di prova) siano di per sé inidonee a dimostrare il pag. 18/30 concreto esercizio di un'autentica e perdurante signoria in fatto corrispondente al diritto di proprietà.
Invero, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito da Cass. n. 6123/2020 e condiviso da questa
Corte), ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus (Cass. 17376/18; 18215/13).
In questa prospettiva, è stato precisato che l'accertamento del corpus possessionis va compiuto caso per caso, esaminando l'intero reticolo dei poteri concretamente esercitati su un bene e non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore (nella specie, la coltivazione del fondo) e, quindi, considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento del proprietario.
Ciò chiarito, le allegazioni attoree appaiono totalmente inidonee a rappresentare, già solo in via di mera prospettazione, la sussistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione del fondo rivendicato. Invero, le stesse allegazioni circa l'attività di coltivazione sono prive di significativi dettagli o di collocazione spazio-temporale, sicché si palesano del tutto apodittiche. Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti, l'attività di coltivazione allegata non è in alcun modo sufficiente a costituire un possesso utile ai fini dell'usucapione del bene, in quanto oltre a non essere chiarita in maniera precisa e circostanziata la collocazione temporale pag. 19/30 dell'inizio degli atti di coltivazione, si deve osservare come – quandanche provati - gli stessi, risolvendosi in forme minimali di utilizzo e di gestione del bene, non potrebbero in ogni caso giustificare l'usucapione del terreno in oggetto.
Pertanto, “mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso” (Cass. n. 28865/2021).
Volendo riassumere, dunque, il diritto di proprietà in capo al può Pt_1
essere unicamente riconosciuto in relazione alla p.lla 248, entro tale perimetro dovendo pertanto essere circoscritta ogni conseguente statuizione.
Tanto premesso, deve darsi atto, da un lato, della irreversibile trasformazione dei terreni quale risultante dall'asservimento della ex p.lla
248 al piano di lottizzazione e dalla conseguente CP_1
esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risultando questa per buona parte occupata da una strada di uso pubblico (cfr. relazione di CTU); dall'altro, della avvenuta cessione, da parte di
[...]
ed in favore della società Controparte_4 [...]
di parte dei lotti derivanti dal frazionamento di Controparte_7
pag. 20/30 detta p.lla (cfr. atto pubblico del 16.10.2003 per Notaio , Persona_8
Rep. n. 19390 e Racc. n.
6.192 con il quale la prima cedeva alla seconda
“la piena proprietà degli immobili completati al rustico, siti nel Comune di
CA IA, facenti parte dei lotti B1 e B4 del complesso edilizio denominato “ lottizzazione ”). CP_1
Deve, altresì, darsi atto che, mentre il giudizio verso le cooperative convenute veniva introdotto con atto di citazione del 20.06.2005, la cessione dei 2 lotti edificati di cui alla p.lla 248 era avvenuta in data
16.10.2003 e, dunque, in epoca antecedente all'introduzione della domanda attorea.
Ciò premesso, constatata la natura irreversibile dell'avvenuto frazionamento e trasformazione del fondo - in parte oggetto di edificazione e successiva cessione a terzi ed in parte destinato ad ospitare stabilmente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di esso realizzate – oltre alla circostanza che tali eventi fossero antecedenti all'esperita azione di rivendica, ritiene questa Corte che non possa nel caso di specie pervenirsi ad una condanna delle convenute odierne appellate alla restituzione del bene oggetto di rivendicazione
In tali ipotesi, la giurisprudenza di legittimità appare tuttavia consolidata nel ritenere che “poiché l'azione di rivendicazione ha per oggetto la restituzione del medesimo bene che l'attore afferma essere nel possesso o detenzione del convenuto, laddove tale bene, già prima della proposizione della domanda, sia venuto a mancare per distruzione, per alienazione ad altro soggetto o per altra causa, l'azione esperibile sarà soltanto quella personale o di risarcimento dei danni diretta a conseguire il valore pecuniario della cosa (Cass. n. 6007/2019).
pag. 21/30 Peraltro, in un suo recente arresto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “Qualora la parte che agisca in giudizio in rivendicazione formuli, nel corso del giudizio di primo grado, nel rispetto dei termini scanditi dall'art. 183 c.p.c., una domanda subordinata tendente ad ottenere il pagamento del controvalore del bene, che la parte convenuta abbia allegato, nelle proprie difese, essere perito, esser stato alienato a terzi o essere divenuto comunque indisponibile, detta domanda va qualificata come tutela sostitutiva, ex art. 948, comma 1, seconda parte, c.c., se il richiedente si limita a porre a fondamento della sua pretesa la mera indisponibilità del bene oggetto di rivendicazione;
al contrario, ove il rivendicante alleghi anche ulteriori profili di responsabilità della parte convenuta, che abbia perduto o alienato il bene rivendicato, alla domanda di pagamento del relativo controvalore va attribuita natura risarcitoria. In tale seconda ipotesi, infatti, il giudice di merito non deve soltanto accertare se il bene sia perito in corso di causa, ovvero prima della proposizione della domanda -potendosi accogliere la tutela sostitutiva ex art. 948 c.c. soltanto nella prima eventualità- ma anche verificare se la condotta della parte convenuta sia stata rispondente ai canoni generali di buona fede e correttezza, all'esito di un accertamento non limitato alla sola individuazione del momento in cui il bene rivendicato sia venuto a mancare” (Cass. n. 16683/2023).
Dovendo, dunque, procedersi alla qualificazione della domanda subordinata introdotta dall'attore odierno appellante, si ritiene che questa debba propriamente ricondursi alla seconda ipotesi, avendo il Pt_1
chiesto la condanna delle convenute alla restituzione dei fondi occupati “o, in caso di intervenuta radicale irreversibile trasformazione dei fondi, al pag. 22/30 pagamento dell'equivalente valore venale dei terreni usurpati”, oltre che al risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei medesimi, all'uopo allegando, oltre alla indebita acquisizione delle superfici di proprietà attorea, ulteriori profili di responsabilità delle parti convenute le quali, benché formalmente invitate e diffidate a rendere conto della acquisizione ed utilizzazione dei fondi in oggetto e a provvedere senza ritardo alla immediata restituzione, omettevano di dare riscontro alle relative istanze.
Laddove si consideri, da un lato, la prova documentate fornita da parte appellante in merito alle diffide dallo stesso inoltrate alle convenute ed antecedenti la cessione dei lotti edificati in favore della terza chiamata
(cfr. all. 10, raccomandata A/R del 06.05.2002; fasc. I Controparte_7
grado di parte appellante) e, dall'altro, la circostanza che le convenute non potessero non avere contezza della convenzione ripassata tra l'autrice della lottizzazione Essepi Costruzioni s.a.s. di LD D'IE & C. (dante causa delle due cooperative convenute) ed il Comune di CA IA (cfr. rogito 05.02.1992 rep. n. 112319, richiamato ed Parte_7
allegato per farne parte integrante al rogito di compravendita a ministero dello stesso Notaio in data 23.03.1992, Rep. n. 112614) e della “Relazione” di accompagnamento al IAno di Lottizzazione “ ” (cfr. all. 3, CP_1
fasc. I grado parte appellante nel quale si precisa che “i committenti del P. di L. hanno la maggior proprietà dell'area accorpata in particelle consistenti;
la residua proprietà è rappresentata da cinque piccoli proprietari e che “Al fine di consentire a questi l'uso edificatorio delle relative quote, il P. di L. prevede di destinare due lotti in cui vengono tra loro accorpate le superfici relative già depurate delle attrezzature”, il relativo “Schema delle pag. 23/30 aree e delle proprietà nell'area di intervento” indicando, tra le altre, la part. 248 del Fl. 2 di mq. 620. a nome di ) così come nella relativa Parte_1
planimetria denominata “Schema delle proprietà” (cfr. all. 4 fasc. di I grado parte appellante, nel quale la part. 248 di mq. 620 risulta sotto il nome
, deve ritenersi che, non solo le cooperative convenute Parte_1
fossero pienamente consapevoli di occupare la superficie di proprietà del senza alcun titolo, ma che queste avessero, ciononostante, Pt_1
provveduto a realizzare le opere di urbanizzazione e successivamente ceduto parte delle aree edificate, di fatto rendendo più difficoltosa la possibilità per il proprietario di agire per il recupero del bene ed in assenza di qualsivoglia misura compensatoria.
Siffatte condotte non possono non evidenziare una palese violazione del generale canone di correttezza e buona fede in senso oggettivo ex art. 1175
c.c., il quale avrebbe viceversa imposto alle convenute di preservare gli interessi della controparte, quantomeno riconoscendo alla medesima una parte dei due lotti destinati ai cinque proprietari con superfici inferiori al lotto minimo richiesto dalle norme al fine di consentire anche a questi ultimi l'uso edificatorio delle rispettive quote, così come previsto dal piano di lottizzazione a monte.
Alla accertata responsabilità delle convenute e Controparte_1 [...]
deve, pertanto, seguire la condanna di queste Controparte_4
ultime al pagamento del controvalore dei fondi usurpati (con esclusione della terza chiamata Controparte_15
dal momento che l'esame degli atti processuali non permette di
[...]
ritenere che il abbia inteso estendere la richiesta di condanna nei Pt_1
pag. 24/30 confronti di quest'ultima, nei cui confronti non appare peraltro siano stati dedotti eventuali profili di responsabilità).
Condanna che, in quanto riferibile ad evento dannoso imputabile alle condotte di entrambe le parti, deve essere disposta in via solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c.
In relazione al quantum, si ritiene di dover condividere la preferenza accordata dal CTU all'adozione del criterio di stima a “valore di trasformazione” il luogo di quello per “confronto diretto”, giustificato dalla scarsa reperibilità di atti di compravendita sul territorio di CA IA (AQ)
e dalla sostanziale inesistenza di transazioni commerciali per terreni similari, oltre che dalla necessità di una stima che tenga in considerazione i fattori tecnico-economici intervenuti nella trasformazione del territorio.
Applicando detto criterio alla sola consistenza della particella 248 di mq.
620 e considerando una superficie residenziale secondo gli indici di piano di mq. 337, il CTU perveniva a determinare il valore del terreno in misura pari ad €. 55.000,00, corrispondente ad un valore commerciale unitario di
€. 88,00/mq.
A tal proposito deve, tuttavia, rilevarsi che - come, correttamente rilevato da parte della difesa appellata - nel calcolare il valore dell'area, il CTU abbia omesso di sottrarre dal valore del fabbricato la voce di costo K2
(oneri professionali).
Ricalcolando, quindi, il valore facendo applicazione delle modalità di calcolo e dei parametri individuati nella relazione di CTU (alla quale si rinvia per ciò che concerne l'illustrazione dell'equazione risolutiva del procedimento estimativo a valore di trasformazione, nonché la concreta determinazione dei singoli parametri utilizzati) e tenendo conto del valore pag. 25/30 di trasformazione Vf (pari ad € 446.525,00), dei valori K1 (pari ad €
337.000,00), K2 (pari ad € 26.960,00) e K3 (pari ad € 20.350,00) e del valore Pl ( pari ad € 26.960,00) si ha: valore area = 446.525,00 –
[(337.000 + 26.960 + 20.350) + 26.960]/1,0816 = € 32.595,00 corrispondente ad un valore commerciale unitario di €. 52,75/mq.
Detto importo, costituente debito di valore scaturito dall'illecito extracontrattuale altrui, deve essere incrementato con rivalutazione monetaria ed interessi legali (in tal senso ex multis Cass. n. 39376/2021, a mente del quale “Gli interessi "compensativi" (o risarcitori) sono dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno extracontrattuale sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del diritto -
e cioè dal momento del fatto illecito - e fino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione, in funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente, sicchè possono essere riconosciuti anche d'ufficio, senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata, comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi”).
Ne consegue che dovranno essere calcolati gli interessi compensativi sulla somma di € 32.595,00, devalutata alla data dell'illecito (15.05.2002, data corrispondente all'avvenuta ricezione della lettera di intimazione da parte del corrispondente al momento in cui l'occupazione dei fondi Pt_1
diveniva illegittima) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U.
Sent. n. 1712/1995).
pag. 26/30 Dal giorno di pubblicazione della presenza sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno, invece, gli interessi al tasso legale.
Di contro, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per disporre la condanna delle cooperative convenute al pagamento del risarcimento per l'occupazione illegittima del fondo di proprietà dell'attore.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Corte di legittimità a mente della quale, “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo […] ne consegue che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere della prova di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (cfr.
Cass. n. 14268/2021).
Nel caso di specie, tuttavia, se da un lato deve ritenersi che l'attore non abbia fornito prova del pregiudizio subito, dall'altro, deve ritenersi che la pretesa risulti carente già sul piano assertorio, essendosi questi sul punto limitato a richiedere il risarcimento e/o indennizzo per la protratta occupazione illegittima dei fondi senza che fossero in alcun modo prospettati quegli elementi fattuali minimi idonei a sorreggere l'applicazione del meccanismo presuntivo.
In conclusione, l'accoglimento – ancorché parziale – dell'appello, deve condurre alla riforma della sentenza impugnata nel senso di riconoscere il diritto di proprietà dell'attore in riassunzione sul terreno di cui alla ex p.lla pag. 27/30 n. 248, fg. 2 in Comune di CApia e, per l'effetto, condannare le convenute in riassunzione al pagamento del risarcimento per equivalente, determinato in € 32.595,00, con devalutazione e successivo riconoscimento di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini sopra indicati.
L'esito complessivo della lite e la risultante riforma, ancorché parziale, della sentenza impugnata, impongono la regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio in base all'esito dello stesso risultante dalla suddetta riforma.
L'accoglimento dell'appello principale comporta il rigetto dell'appello incidentale riproposto in questa sede da parte di in Controparte_1
quanto logicamente subordinato alla soccombenza dell'attore in riassunzione.
Le spese del giudizio, nei vari gradi nei quali si è articolato, seguono la soccombenza delle convenute in riassunzione e Controparte_1 [...]
tanto nei confronti di che, Controparte_4 Parte_1
quanto alla seconda, della terza chiamata Controparte_15
e si liquidano come in dispositivo, in
[...]
applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 tempo per tempo vigenti e secondo lo scaglione derivante dal valore determinato secondo il complessivo decisum, valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando in sede di rinvio da Cass. ord. n. 23591/2023 sull'appello proposto dalla Pt_1
pag. 28/30 avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 119/2011, così Pt_1
decide:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_4 [...]
Controparte_15
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, accerta il diritto di proprietà di sul terreno di cui alla ex p.lla n. 248, fg. 2 in Comune di Parte_1
CApia (AQ) e, per l'effetto, condanna le convenute in riassunzione e in solido fra Controparte_1 Controparte_4
loro, al pagamento in favore del primo del risarcimento per equivalente, determinato in € 32.595,00, con devalutazione, rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo le modalità specificate in motivazione;
3) condanna e in Controparte_1 Controparte_4
solido tra loro, a rifondere a le spese del giudizio, che liquida Parte_1
in € 4.000,00 per il giudizio di primo grado, in € 9.515,00 per il giudizio di appello, in € 5.250,00 per il giudizio di cassazione ed in € 9.991 (queste ultime in favore del suo procuratore antistatario) per la fase di rinvio, oltre a oltre rimborso forfettario del 15% ed Iva e Cap come per legge, da applicarsi su tutti gli importi liquidati;
4) condanna a rifondere alla terza Controparte_4
chiamata le spese Controparte_15
del giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per il giudizio di primo grado, euro 9515,00 per il giudizio di appello, euro 5250,00 per il giudizio di cassazione, esclusa la fase di rinvio, oltre rimborso forfettario del 15% ed
Iva e Cap come per legge, da applicarsi su tutti gli importi liquidati.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.9.2025.
pag. 29/30 Il Consigliere relatore/estensore
Alberto Iachini Bellisarii
pag. 30/30
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio