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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL PA, OR
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 70/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 486/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 7 e pubblicata il 04/11/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011803576 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio è presente di persona.
La Corte autorizza lo svolgimento dell'udienza in forma mista remoto/presenza.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La Vicenda contenziosa all'odierno esame dell'adita Corte di Giustizia Tributaria riguarda atto di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha contestato al "de cuius" Nominativo_1 (vedova Nominativo_4) l'omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010 di redditi soggetti a tassazione separata ovvero di plusvalenza realizzata in seguito a cessione di terreno edificabile la cui controprestazione consisteva nella vendita futura di alcuni degli immobili da costruire.
Nominativo_1 ha presentato ricorso alla C.T.P. di Perugia errando a suo dire l'Ufficio a ravvisare il momento impositivo nell'atto di specificazione catastale e nella consegna dell'iimobile avvenuti nel 2010 e non già nella permuta del 2007 ovvero nel momento di comunicazione di fine lavori e richiesta del certificato di agibilità nel 2009; contestava inoltre il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Con sentenza 4 novembre 2015 n. 486 la C.T.P. di Perugia respingeva il gravame ritenendo, in sintesi, essere diversi a proposito della vendita di cosa futura gli effetti civilistici traslativi della proprietà da quelli tributari, laddove vale la materiale produzione del reddito che si verifica quando il bene viene ad esistenza.
Con sentenza 11 aprile 2017 n. 129 la C.T.R. dell'Umbria ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado, rilevando come la plusvalenza non venga conseguita alla stipulazione del contratto ma nel momento in cui il bene futuro viene ad esistenza vale a dire nel 2010 desumendo tale circostanza da vari elementi tra cui i certificati di agibilità, richiesti in data 7.12.19 e 24.2.10 e le dichiarazioni di fine lavori il
4.12.09 e 24.2.10.
La sig.ra Nominativo_1 ha quindi proposto ricorso in Cassazione proponendo tre motivi ovvero: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1472 del codice civile, 21 e 68, primo comma, del D.P.R.
n. 917/1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile.
Sotto tale profilo, la Ricorrente evidenziava, una volta ancora, come alle risultanze catastali non potesse essere riconosciuto alcun valore probatorio circa la proprietà immobiliare.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile per non aver riconosciuto, i giudici del secondo grado, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nella parte in cui l'Ufficio aveva ricondotto a tassazione la plusvalenza relativa all'intera superficie senza esclusione delle aree destinate alla viabilità e/o a verde.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, secondo comma, del D.P.R. n. 917/1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile in riferimento al mancato riconoscimento, quali spese incrementative, dei costi per spese legali sostenute nell'ambito del contenzioso amministrativo con il Comune di Pomezia avente ad oggetto il terreno originante la plusvalenza.
Con ordinanza n. 30996 del 4 dicembre 2024 la Suprema Corte ha in estrema sintesi accolto il primo motivo
(rigettando il secondo ed assorbendo il terzo) affermando il principio di diritto per cui in caso di vendita di cosa futura rileva sia al fine civilistico del trasferimento della proprietà sia a quello in tema di Irpef unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
La Corte ha dunque cassato la sentenza della C.T.R. con rimessione al giudice "a quo" per i necessari accertamenti in fatto, da condurre secondo i suesposti principi, sul momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 quali eredi di Nominativo_1 hanno riassunto il giudizio chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo tre motivi ovvero:
I) avvenuta formazione del giudicato esterno nei giudizi riguardanti i coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3 nei confronti dei quali la Cassazione nello stesso giorno con ordinanze nn. 31386 e 30938/2024 ha affermati gli stessi principi di diritto, per evidente rapporto di pregiudizialità;
II) violazione e falsa applicazione art. 1472 c.c.
II violazione e falsa applicazione art 68 co 2 DPR 917/86.
Parte appellante, in sintesi, sulla scia di quanto affermato dalla Cassazione remittente ritiene irrilevante l'anno 2010 essendo gli immobili in questione venuti ad esistenza nel 2009 come desumibile dal certificato di agibilità del 2009, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costtuita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" proposti, poichè in sintesi: quanto al giudicato esterno occorre l'identità delle parti, nel caso di specie assente;
inoltre
Nominativo_2 e Nominativo_3 avrebbero una posizione diversa. In punto di fatto ha evidenziato l'Ufficio come controparte non abbia mai prodotto né la richiesta del certificato di agibilità del 2010 né la dichiarazione di fine lavori del 2010; inoltre nella richiesta di agibilità parziale del 7 dicembre 2009 vengono indicati solo alcuni subalterni della particella n. 3550 in questione restandone fuori altri si da presumere che vi sia stata nel 2009 soltanto una verifica di agibilità parziale riguardanti singole porzioni dell'edificio. Ribadisce che a suo parere al fine fiscale rileva il momento in cui il bene ricevuto in permuta entri nella disponibilità materiale del venditore/permutante il terreno. Sarebbe infine infondato anche il terzo motivo.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Viene in decisione in seguito all'ordinanza della Cassazione n. 30996/2024 la riassunzione del giudizio inerente la legittimita dell'atto di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha contestato al "de cuius" Nominativo_1 l'omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010 di redditi soggetti a tassazione separata ovvero di plusvalenza realizzata in seguito a cessione di terreno edificabile la cui controprestazione consisteva nella vendita futura di alcuni degli immobili da costruire.
2.- Con le sentenze di primo e secondo grado il ricorso della contribuente è stato respinto mentre la
Cassazione con l'ordinanza n.30996/2024 ha in estrema sintesi accolto il primo motivo proposto da
Nominativo_1 (rigettando il secondo ed assorbendo il terzo) affermando il principio di diritto per cui in caso di vendita di cosa futura rileva sia al fine civilistico del trasferimento della proprietà sia a quello in tema di Irpef unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
La Corte ha dunque cassato la sentenza della C.T.R. con rimessione al giudice "a quo" per i necessari accertamenti in fatto, da condurre secondo i suesposti principi, sul momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Inoltre, secondo la Cassazione il giudice "a quo" ha errato anche nell'aver, contemporaneamente ed apoditticamente, assunto come anno di realizzazione di tutti gli immobili il 2009, pur sulla base di documentazione (dichiarazione di fine lavori e richieste dei certificati di agibilità) che, come la stessa sentenza impugnata espressamente rileva, sono relativi sia al 2009 che al 2010, lasciando equivocamente intendere, come allegato dal P.G., che in tutto o almeno in parte gli immobili sono , nel senso inteso dalla Corte, nel 2009.
3.- L'appello è infondato e va respinto.
4.- Come rilevato dalla Cassazione - con principio vincolante nel giudizio in riassunzione in esame - anche al fine tributario in caso di vendita di cosa futura rileva unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
Occorre pertanto in punto di fatto per l'adita Corte di Giustizia di Secondo Grado individuare il momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Dagli atti depositati in giudizio risultano due dichiarazioni di fine lavori presentate la prima il 4 dicembre 2009
e la seconda il 24 febbraio 2010.
La prima comunicazione di dicembre riguarda solo alcuni subalterni tra i quali non figurano quelli riferibili all'odierna ricorrente ovvero i nn. 3, 6, 10, 15 e 29 come risulta nella richiesta presentata dalla ditta costruttrice di agibilità parziale del 7 dicembre 2009, potendo essa riguardare anche singoli edifici o singole porzioni della costruzione purchè funzionalmente autonomi ai sensi dell'art.24 co.4 D.p.r. 380/2011 ( ex multis T.A.
R. Lombardia sez. II - Milano, 03/04/2018, n. 887).
La stessa società costruttrice ha dichiarato di aver presentato nel corso dell'anno 2009 n. 3 d.i.a. ai sensi del D.p.r. 380/2001 per la realizzazione di varianti rispetto al progetto iniziale, l'ultima della quale il 29 ottobre
2009.
Ciò premesso parte appellante non ha mai prodotto come suo onere nè la dichiarazione di fine lavori del
2010 nè la richiesta del certificato di agibilità (del 2010) e non può desumersi l'ultimazione dell'opera dal suindicato certificato di agibilità del 2009 perchè appunto parziale. Appare allora evidente a questa Corte che l'anno di ultimazione del fabbricato nelle sue componenti essenziali secondo il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio non possa essere il 2009 bensì il 2010.
5.- Deve essere respinta l'eccezione di formazione del giudicato esterno in riferimento ai giudizi riguardanti i coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3 (fratelli di Nominativo_1).
L'efficacia di giudicato esterno presuppone identità di parti e "petitum" (ex multis Cassazione civile sez. III,
6/05/2025, n. 11887) mentre il giudicato di cui parte appellante incoca l'applicazione riguarda soggetti diversi dai i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 quali eredi di Nominativo_1 odierni appellanti.
6.- Va infine confermata quanto al motivo inerente lo scomputo dalla plusvalenza dei costi (assorbito dalla
Cassazione) la decisione della C.T.R., non venendo in rilievo secondo le allegazioni della parte appellante spese di carattere migliorativo, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n.
15795/2011) peraltro espressamente richiamata dalla Suprema Corte nella motivazione dell'ordinanza di rinvio pur dichiarando assorbito il motivo.
7.- Ne consegue dunque il rigetto dell'appello e la legittimità dell'accertamento gravato risultando la plusvalenza in questione correttamente tassata per l'anno 2010.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge comprensive di quelle relative al giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 2, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TEMPERINI FRANCESCO, Presidente
LL PA, OR
PISCITELLI MARIO, Giudice
in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 70/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 486/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PERUGIA sez. 7 e pubblicata il 04/11/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T3N011803576 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 235/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ufficio è presente di persona.
La Corte autorizza lo svolgimento dell'udienza in forma mista remoto/presenza.
Le parti insistono sulle proprie tesi e concludono come in atti.
La Corte trattiene la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-La Vicenda contenziosa all'odierno esame dell'adita Corte di Giustizia Tributaria riguarda atto di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha contestato al "de cuius" Nominativo_1 (vedova Nominativo_4) l'omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010 di redditi soggetti a tassazione separata ovvero di plusvalenza realizzata in seguito a cessione di terreno edificabile la cui controprestazione consisteva nella vendita futura di alcuni degli immobili da costruire.
Nominativo_1 ha presentato ricorso alla C.T.P. di Perugia errando a suo dire l'Ufficio a ravvisare il momento impositivo nell'atto di specificazione catastale e nella consegna dell'iimobile avvenuti nel 2010 e non già nella permuta del 2007 ovvero nel momento di comunicazione di fine lavori e richiesta del certificato di agibilità nel 2009; contestava inoltre il difetto di motivazione dell'atto impositivo.
Con sentenza 4 novembre 2015 n. 486 la C.T.P. di Perugia respingeva il gravame ritenendo, in sintesi, essere diversi a proposito della vendita di cosa futura gli effetti civilistici traslativi della proprietà da quelli tributari, laddove vale la materiale produzione del reddito che si verifica quando il bene viene ad esistenza.
Con sentenza 11 aprile 2017 n. 129 la C.T.R. dell'Umbria ha respinto l'appello confermando la decisione di primo grado, rilevando come la plusvalenza non venga conseguita alla stipulazione del contratto ma nel momento in cui il bene futuro viene ad esistenza vale a dire nel 2010 desumendo tale circostanza da vari elementi tra cui i certificati di agibilità, richiesti in data 7.12.19 e 24.2.10 e le dichiarazioni di fine lavori il
4.12.09 e 24.2.10.
La sig.ra Nominativo_1 ha quindi proposto ricorso in Cassazione proponendo tre motivi ovvero: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1472 del codice civile, 21 e 68, primo comma, del D.P.R.
n. 917/1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile.
Sotto tale profilo, la Ricorrente evidenziava, una volta ancora, come alle risultanze catastali non potesse essere riconosciuto alcun valore probatorio circa la proprietà immobiliare.
2) Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile per non aver riconosciuto, i giudici del secondo grado, il difetto di motivazione dell'atto impugnato nella parte in cui l'Ufficio aveva ricondotto a tassazione la plusvalenza relativa all'intera superficie senza esclusione delle aree destinate alla viabilità e/o a verde.
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 68, secondo comma, del D.P.R. n. 917/1986 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile in riferimento al mancato riconoscimento, quali spese incrementative, dei costi per spese legali sostenute nell'ambito del contenzioso amministrativo con il Comune di Pomezia avente ad oggetto il terreno originante la plusvalenza.
Con ordinanza n. 30996 del 4 dicembre 2024 la Suprema Corte ha in estrema sintesi accolto il primo motivo
(rigettando il secondo ed assorbendo il terzo) affermando il principio di diritto per cui in caso di vendita di cosa futura rileva sia al fine civilistico del trasferimento della proprietà sia a quello in tema di Irpef unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
La Corte ha dunque cassato la sentenza della C.T.R. con rimessione al giudice "a quo" per i necessari accertamenti in fatto, da condurre secondo i suesposti principi, sul momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Ricorrente_3, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 quali eredi di Nominativo_1 hanno riassunto il giudizio chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento, deducendo tre motivi ovvero:
I) avvenuta formazione del giudicato esterno nei giudizi riguardanti i coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3 nei confronti dei quali la Cassazione nello stesso giorno con ordinanze nn. 31386 e 30938/2024 ha affermati gli stessi principi di diritto, per evidente rapporto di pregiudizialità;
II) violazione e falsa applicazione art. 1472 c.c.
II violazione e falsa applicazione art 68 co 2 DPR 917/86.
Parte appellante, in sintesi, sulla scia di quanto affermato dalla Cassazione remittente ritiene irrilevante l'anno 2010 essendo gli immobili in questione venuti ad esistenza nel 2009 come desumibile dal certificato di agibilità del 2009, insistendo per l'accoglimento dell'appello.
Si è costtuita in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccependo l'infondatezza di tutti i motivi "ex adverso" proposti, poichè in sintesi: quanto al giudicato esterno occorre l'identità delle parti, nel caso di specie assente;
inoltre
Nominativo_2 e Nominativo_3 avrebbero una posizione diversa. In punto di fatto ha evidenziato l'Ufficio come controparte non abbia mai prodotto né la richiesta del certificato di agibilità del 2010 né la dichiarazione di fine lavori del 2010; inoltre nella richiesta di agibilità parziale del 7 dicembre 2009 vengono indicati solo alcuni subalterni della particella n. 3550 in questione restandone fuori altri si da presumere che vi sia stata nel 2009 soltanto una verifica di agibilità parziale riguardanti singole porzioni dell'edificio. Ribadisce che a suo parere al fine fiscale rileva il momento in cui il bene ricevuto in permuta entri nella disponibilità materiale del venditore/permutante il terreno. Sarebbe infine infondato anche il terzo motivo.
Alla pubblica udienza del 13 novembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Viene in decisione in seguito all'ordinanza della Cassazione n. 30996/2024 la riassunzione del giudizio inerente la legittimita dell'atto di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate di Perugia ha contestato al "de cuius" Nominativo_1 l'omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010 di redditi soggetti a tassazione separata ovvero di plusvalenza realizzata in seguito a cessione di terreno edificabile la cui controprestazione consisteva nella vendita futura di alcuni degli immobili da costruire.
2.- Con le sentenze di primo e secondo grado il ricorso della contribuente è stato respinto mentre la
Cassazione con l'ordinanza n.30996/2024 ha in estrema sintesi accolto il primo motivo proposto da
Nominativo_1 (rigettando il secondo ed assorbendo il terzo) affermando il principio di diritto per cui in caso di vendita di cosa futura rileva sia al fine civilistico del trasferimento della proprietà sia a quello in tema di Irpef unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
La Corte ha dunque cassato la sentenza della C.T.R. con rimessione al giudice "a quo" per i necessari accertamenti in fatto, da condurre secondo i suesposti principi, sul momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Inoltre, secondo la Cassazione il giudice "a quo" ha errato anche nell'aver, contemporaneamente ed apoditticamente, assunto come anno di realizzazione di tutti gli immobili il 2009, pur sulla base di documentazione (dichiarazione di fine lavori e richieste dei certificati di agibilità) che, come la stessa sentenza impugnata espressamente rileva, sono relativi sia al 2009 che al 2010, lasciando equivocamente intendere, come allegato dal P.G., che in tutto o almeno in parte gli immobili sono , nel senso inteso dalla Corte, nel 2009.
3.- L'appello è infondato e va respinto.
4.- Come rilevato dalla Cassazione - con principio vincolante nel giudizio in riassunzione in esame - anche al fine tributario in caso di vendita di cosa futura rileva unicamente il momento della venuta ad esistenza del bene (coincidente con la conclusione dell'edificazione nelle sue componenti essenziali) essendo irrilevante l'atto di identificazione catastale o l'atto di materiale consegna.
Occorre pertanto in punto di fatto per l'adita Corte di Giustizia di Secondo Grado individuare il momento nel quale l'immobile o ciascuno degli immobili in questione sia venuto ad esistenza al fine di determinare di conseguenza l'anno di imposta.
Dagli atti depositati in giudizio risultano due dichiarazioni di fine lavori presentate la prima il 4 dicembre 2009
e la seconda il 24 febbraio 2010.
La prima comunicazione di dicembre riguarda solo alcuni subalterni tra i quali non figurano quelli riferibili all'odierna ricorrente ovvero i nn. 3, 6, 10, 15 e 29 come risulta nella richiesta presentata dalla ditta costruttrice di agibilità parziale del 7 dicembre 2009, potendo essa riguardare anche singoli edifici o singole porzioni della costruzione purchè funzionalmente autonomi ai sensi dell'art.24 co.4 D.p.r. 380/2011 ( ex multis T.A.
R. Lombardia sez. II - Milano, 03/04/2018, n. 887).
La stessa società costruttrice ha dichiarato di aver presentato nel corso dell'anno 2009 n. 3 d.i.a. ai sensi del D.p.r. 380/2001 per la realizzazione di varianti rispetto al progetto iniziale, l'ultima della quale il 29 ottobre
2009.
Ciò premesso parte appellante non ha mai prodotto come suo onere nè la dichiarazione di fine lavori del
2010 nè la richiesta del certificato di agibilità (del 2010) e non può desumersi l'ultimazione dell'opera dal suindicato certificato di agibilità del 2009 perchè appunto parziale. Appare allora evidente a questa Corte che l'anno di ultimazione del fabbricato nelle sue componenti essenziali secondo il principio affermato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio non possa essere il 2009 bensì il 2010.
5.- Deve essere respinta l'eccezione di formazione del giudicato esterno in riferimento ai giudizi riguardanti i coeredi Nominativo_2 e Nominativo_3 (fratelli di Nominativo_1).
L'efficacia di giudicato esterno presuppone identità di parti e "petitum" (ex multis Cassazione civile sez. III,
6/05/2025, n. 11887) mentre il giudicato di cui parte appellante incoca l'applicazione riguarda soggetti diversi dai i sig.ri Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 quali eredi di Nominativo_1 odierni appellanti.
6.- Va infine confermata quanto al motivo inerente lo scomputo dalla plusvalenza dei costi (assorbito dalla
Cassazione) la decisione della C.T.R., non venendo in rilievo secondo le allegazioni della parte appellante spese di carattere migliorativo, come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione n.
15795/2011) peraltro espressamente richiamata dalla Suprema Corte nella motivazione dell'ordinanza di rinvio pur dichiarando assorbito il motivo.
7.- Ne consegue dunque il rigetto dell'appello e la legittimità dell'accertamento gravato risultando la plusvalenza in questione correttamente tassata per l'anno 2010.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Umbria respinge l'appello. Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge comprensive di quelle relative al giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.