Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 11
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Formazione di giudicato esterno

    L'eccezione viene respinta in quanto l'efficacia di giudicato esterno presuppone l'identità delle parti e del petitum, elementi assenti nel caso di specie poiché il giudicato invocato riguarda soggetti diversi dagli odierni appellanti.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art. 1472 c.c.

    La Corte ritiene che l'anno di ultimazione del fabbricato nelle sue componenti essenziali sia il 2010, non il 2009, poiché la dichiarazione di fine lavori del 2009 riguardava solo alcuni subalterni non riferibili all'odierna ricorrente, e la richiesta di agibilità del 2009 era parziale. L'appellante non ha prodotto la dichiarazione di fine lavori del 2010 né la richiesta di certificato di agibilità del 2010.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione art 68 co 2 DPR 917/86

    Il motivo viene confermato come assorbito dalla Cassazione. La Corte di merito rileva che non si tratta di spese di carattere migliorativo, come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato dalla Suprema Corte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
    Numero : 11
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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