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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1150/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO ARACA in sostituzione dell'avv.
MASSIMO MIRACOLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. RITA LA ROSA, il quale Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il l'avv. FRANCESCO RATTO, il quale Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Massimo
[...]
Miracola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma via G. Controparte_2
Grezer 14 (c.f. e p.i. ), in persona del responsabile pro tempore, Sig. P.IVA_1 nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_3
SICILIA, giusta la procura speciale autenticata nella firma dal notaio Dott. Per_1 di Roma - Repertorio N. 180134, raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rilasciata
[...] da , rappresentata e difesa come da procura in atti Controparte_4 dall'avv. Rita La Rosa presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Francesco Ratto presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTI avente per OGGETTO: Opposizione a sollecito di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 30 ottobre 2024 proponeva opposizione Parte_2 avverso il sollecito di pagamento n. 29520249014808791000 limitatamente all'importo di € 5.397,47 di cui il era asseritamente creditore in forza Parte_1 di CANONE del 2011, lamentando il proprio difetto di legittimazione, nonché
l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Nella resistenza di e dell'Ente locale, costituitisi, Controparte_4 rispettivamente, il 26 e il 30 dicembre 2024, veniva adottato il decreto di verifiche preliminari e, sostituita la prima udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è fondata.
All'esito della costituzione dell'Ente creditore è emerso che la pretesa oggetto della intimazione censurata a titolo di iguarda omessi pagamenti del corrispettivo Pt_3 per l'occupazione di suolo pubblico da parte della società Nebrodi Trasporti s.r.l. con sede in via Crispi 39. Pt_1
Ora, premesso che le Sezioni Unite hanno escluso che alla possa attribuirsi CP_5 la natura di tributo, affermando invero la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,
Sez. Un., n. 21950/2015), l'incaricato della riscossione ha notificato l'atto a Parte_2
e non già, come avrebbe dovuto, alla società in persona del suo
[...] amministratore.
Ne consegue, da un lato, che l'opponente ha legittimazione a dolersi, essendo stato formalmente indicato come titolare passivo del rapporto obbligatorio, ma, dall'altro, non può essere considerato debitore dell'importo di € 5.397,47 sia perché è stato intimato in proprio e non già nella qualità di amministratore, sia perché dalla documentazione dallo stesso ritualmente prodotta si evince che l'organo amministrativo di Nebrodi Trasporti s.r.l. è medio tempore mutato.
L'opposizione – che, alla luce della contestazione del diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti, deve essere qualificata ex art. 615 c.p.c. (e quindi azionabile in ogni tempo) – va dunque accolta con assorbimento di ogni altra censura anche in ragione del criterio della ragione più liquida.
3. – Le spese di lite seguono i principi di causalità e soccombenza e vanno poste a carico di : infatti l'Ente creditore ha documentato Controparte_4 di avere correttamente formato il ruolo nei confronti di Nebrodi Trasporti s.r.l. e non già nei confronti di in proprio e, consegnato il ruolo, il creditore ne Parte_2 perde la disponibilità mentre l'agente incaricato è responsabile dell'esecuzione diligente dell'attività successiva nella veste di adiectus solutionis causa con gli obblighi di un mandatario ex lege.
Non sussistono dunque i presupposti, come invece sostenuto da per CP_6 condannare il alla manleva. Pt_1
Esse vanno liquidate in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della non particolare complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Massimo
Miracola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite tra l'opponente e il vanno integralmente compensate, Parte_1 non avendo quest'ultimo – come prima indicato – alcuna responsabilità nell'instaurazione del giudizio.
Essendo stato definito il giudizio di merito va disposto l'inserimento di questa sentenza nel fascicolo n. 1150-1/2024 R.G. (avente per oggetto l'istanza di sospensione) ai fini della sua archiviazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1150/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa assorbita, così decide:
1) accoglie l'opposizione promossa da in proprio contro il Parte_2 sollecito di pagamento n. 29520249014808791000 e, per l'effetto, dichiara che controparte non ha diritto di procedere esecutivamente per l'importo di € 5.397,47 nei confronti del primo;
2) condanna a rifondere a Parte_4 controparte le spese di lite liquidate in € 2.804,00 (di cui € 2.540,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) compensa le spese tra e il . Parte_2 Parte_1
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e di archiviare il fascicolo n. 1150-1/2024 R.G. previo deposito all'interno dello stesso della presente sentenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 3 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1150/2024 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. ANTONINO ARACA in sostituzione dell'avv.
MASSIMO MIRACOLA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per , l'avv. RITA LA ROSA, il quale Controparte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per il l'avv. FRANCESCO RATTO, il quale Parte_1 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1150/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._1
), elettivamente domiciliato presso lo studio professionale dell'avv. Massimo
[...]
Miracola che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma via G. Controparte_2
Grezer 14 (c.f. e p.i. ), in persona del responsabile pro tempore, Sig. P.IVA_1 nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_3
SICILIA, giusta la procura speciale autenticata nella firma dal notaio Dott. Per_1 di Roma - Repertorio N. 180134, raccolta n. 12348 del 22.06.2023, rilasciata
[...] da , rappresentata e difesa come da procura in atti Controparte_4 dall'avv. Rita La Rosa presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
E in persona del Sindaco pro tempore (c.f. ), Parte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso come da procura in atti dall'avv. Francesco Ratto presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTI avente per OGGETTO: Opposizione a sollecito di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 30 ottobre 2024 proponeva opposizione Parte_2 avverso il sollecito di pagamento n. 29520249014808791000 limitatamente all'importo di € 5.397,47 di cui il era asseritamente creditore in forza Parte_1 di CANONE del 2011, lamentando il proprio difetto di legittimazione, nonché
l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti.
Nella resistenza di e dell'Ente locale, costituitisi, Controparte_4 rispettivamente, il 26 e il 30 dicembre 2024, veniva adottato il decreto di verifiche preliminari e, sostituita la prima udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda è fondata.
All'esito della costituzione dell'Ente creditore è emerso che la pretesa oggetto della intimazione censurata a titolo di iguarda omessi pagamenti del corrispettivo Pt_3 per l'occupazione di suolo pubblico da parte della società Nebrodi Trasporti s.r.l. con sede in via Crispi 39. Pt_1
Ora, premesso che le Sezioni Unite hanno escluso che alla possa attribuirsi CP_5 la natura di tributo, affermando invero la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,
Sez. Un., n. 21950/2015), l'incaricato della riscossione ha notificato l'atto a Parte_2
e non già, come avrebbe dovuto, alla società in persona del suo
[...] amministratore.
Ne consegue, da un lato, che l'opponente ha legittimazione a dolersi, essendo stato formalmente indicato come titolare passivo del rapporto obbligatorio, ma, dall'altro, non può essere considerato debitore dell'importo di € 5.397,47 sia perché è stato intimato in proprio e non già nella qualità di amministratore, sia perché dalla documentazione dallo stesso ritualmente prodotta si evince che l'organo amministrativo di Nebrodi Trasporti s.r.l. è medio tempore mutato.
L'opposizione – che, alla luce della contestazione del diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti, deve essere qualificata ex art. 615 c.p.c. (e quindi azionabile in ogni tempo) – va dunque accolta con assorbimento di ogni altra censura anche in ragione del criterio della ragione più liquida.
3. – Le spese di lite seguono i principi di causalità e soccombenza e vanno poste a carico di : infatti l'Ente creditore ha documentato Controparte_4 di avere correttamente formato il ruolo nei confronti di Nebrodi Trasporti s.r.l. e non già nei confronti di in proprio e, consegnato il ruolo, il creditore ne Parte_2 perde la disponibilità mentre l'agente incaricato è responsabile dell'esecuzione diligente dell'attività successiva nella veste di adiectus solutionis causa con gli obblighi di un mandatario ex lege.
Non sussistono dunque i presupposti, come invece sostenuto da per CP_6 condannare il alla manleva. Pt_1
Esse vanno liquidate in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm.
ii. per le cause di valore fino a € 26.000 tenuto conto della non particolare complessità in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa. Ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Massimo
Miracola dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Le spese di lite tra l'opponente e il vanno integralmente compensate, Parte_1 non avendo quest'ultimo – come prima indicato – alcuna responsabilità nell'instaurazione del giudizio.
Essendo stato definito il giudizio di merito va disposto l'inserimento di questa sentenza nel fascicolo n. 1150-1/2024 R.G. (avente per oggetto l'istanza di sospensione) ai fini della sua archiviazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1150/2024 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa assorbita, così decide:
1) accoglie l'opposizione promossa da in proprio contro il Parte_2 sollecito di pagamento n. 29520249014808791000 e, per l'effetto, dichiara che controparte non ha diritto di procedere esecutivamente per l'importo di € 5.397,47 nei confronti del primo;
2) condanna a rifondere a Parte_4 controparte le spese di lite liquidate in € 2.804,00 (di cui € 2.540,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge con distrazione in favore dell'avv. Massimo Miracola dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.;
3) compensa le spese tra e il . Parte_2 Parte_1
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e di archiviare il fascicolo n. 1150-1/2024 R.G. previo deposito all'interno dello stesso della presente sentenza.
Così deciso in Patti, lì 3 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi