Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1950, n. 170
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 aprile 1950
Art. 2.
L'impianto e l'esercizio degli apparecchi indicati nell'art. 1 sono autorizzati dal prefetto competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dalla legge di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia e della osservanza delle altre disposizioni previste dal citato regio decreto 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo regolamento, nonche' dalle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno in applicazione dell'art. 23 del regio decreto predetto.
Entrata in vigore il 29 aprile 1950
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente