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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Reale;
ricorrente
E
; Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio secondo il rito civile con CP_1
, il 12.3.2005, presso il Comune di Acri, che dalla predetta unione non erano nati figli,
[...]
deduceva che a causa della progressiva incompatibilità caratteriale e delle insorte incomprensioni, il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21.2.2025, sentita la parte personalmente, la quale dichiarava di non volersi riconciliare e, altresì, aderiva al rilievo sollevato dal Tribunale circa l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa familiare, il Giudice delegato riservava la decisione al
Collegio. ***********
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non essendosi Controparte_1
costituita nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La constatata volontà del ricorrente di addivenire alla separazione e il comportamento processuale della parte resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale conciliazione, consentono, infatti, di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta obiettivamente intollerabile.
Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza ritiene da tempo che l'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). È bene precisare, altresì, che nel caso in cui tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Le ragioni della decisione e l'andamento processuale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acri per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE composto dai magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed estensore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, (CF ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Reale;
ricorrente
E
; Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio secondo il rito civile con CP_1
, il 12.3.2005, presso il Comune di Acri, che dalla predetta unione non erano nati figli,
[...]
deduceva che a causa della progressiva incompatibilità caratteriale e delle insorte incomprensioni, il rapporto coniugale si era deteriorato tanto da rendere intollerabile la convivenza e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21.2.2025, sentita la parte personalmente, la quale dichiarava di non volersi riconciliare e, altresì, aderiva al rilievo sollevato dal Tribunale circa l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa familiare, il Giudice delegato riservava la decisione al
Collegio. ***********
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia di , non essendosi Controparte_1
costituita nonostante la rituale evocazione in giudizio.
La constatata volontà del ricorrente di addivenire alla separazione e il comportamento processuale della parte resistente, la quale, non costituendosi in giudizio, non ha mostrato interesse ad una eventuale conciliazione, consentono, infatti, di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta obiettivamente intollerabile.
Si osserva, sul punto, che la giurisprudenza ritiene da tempo che l'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (cfr. Cass. Civ. 10.06.1992 n. 7148). È bene precisare, altresì, che nel caso in cui tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013
n. 2183).
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Le ragioni della decisione e l'andamento processuale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
[...]
- dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Acri per quanto di sua competenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, nella camera di consiglio del 12.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. Antonio Giovanni Provazza dott. Andrea Palma